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| n. 12-2011 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Sentenza 14 dicembre 2011 n. 310
Pres. Pozzi – Est. Chiettini
Matteo Sansoni (avv. M. Maccaferri) c/Comune di Bocenago (Avvocatura distr. dello Stato di Trento) |
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1. Giurisdizione e competenza – Incarico di progettazione – Deliberazione Giunta comunale – Ricorso – Giurisdizione G.A.
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2. Contratti della P.A. – Incarico di progettazione – Errata compilazione della parcella del professionista – Calcolo matematico – Annullamento– Legittimità
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3. Contratti della P.A. – Elemento soggettivo – Affidamento – Buona fede – Colpa – Compenso professionale – Correttezza dei calcoli - Controllo –Diligenza.
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4. Contratti della P.A. – Errata compilazione della parcella da parte del professionista – Ripetizione indebito oggettivo – Errori di calcolo – Causa giustificatrice – Legittimità
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1. Al conferimento di un incarico di progettazione esecutiva, di direzione lavori e di responsabile e coordinatore della sicurezza con tipico provvedimento amministrativo di carattere discrezionale adottato con deliberazione della Giunta comunale corrisponde una posizione soggettiva dell’interessato che, seppur destinatario anche di un compenso per prestazione d’opera determinato con lo stesso provvedimento, ha consistenza di interesse legittimo e che perdura fino alla completa erogazione di quel compenso, con conseguente devoluzione alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
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2. In applicazione della norma di cui all’art. 1, comma 136, della l. n. 311/2004, è legittima e doverosa da parte della Giunta comunale la rettifica dell’importo a titolo di compenso professionale illegittimamente determinato in quanto basato su di un calcolo matematico incontrovertibilmente sbagliato.
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3. L’elemento soggettivo dell’affidamento che l’ordinamento tutela richiede che il privato difenda un’utilità ottenuta nella plausibile convinzione di averne titolo, quindi maturato in buona fede, non meritando protezione l’aspirazione all’intangibilità di un vantaggio che l’interessato ha ottenuto con colpa, ove la diligenza dovuta nelle circostanze di causa implicava il controllo, da parte del professionista, dei calcoli (di semplice esecuzione trattandosi di un’operazione aritmetica) con i quali ha esposto il suo compenso professionale.
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4. È legittima, nonostante sia già stata eseguita la prestazione professionale, la ripetizione dell’indebito oggettivocorrispondente alle somme formalmente erogate come compenso professionale che,in quanto calcolate sulla base di un preventivo recante grossolani errori di calcolo, non sono supportate da una valida causa giustificatrice.
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N. 00310/2011 REG.PROV.COLL. N. 00107/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Matteo Sansoni, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliato eletto presso il suo studio in Trento, via Grazioli, n. 27
contro
Comune di Bocenago, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è domiciliato
per l'annullamento
quanto al ricorso principale: - della deliberazione della Giunta comunale n. 29, di data 5.4.2011, con la quale il Comune di Bocenago ha deliberato: "1. di annullare parzialmente, per le motivazioni espresse in premessa, la deliberazione della Giunta comunale n. 15 di data 16 marzo 2009, rideterminando il compenso lordo spettante per l'incarico di progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in € 36.464,15 (CNPAIA e IVA incluse); 2. di disporre la compensazione tra le poste di credito e debito e, per la parte residua, pari a € 15.225,20 (CNPAIA e IVA incluse), la ripetizione dell'indebito mediante formale richiesta di rimborso, quale differenza a credito dell'Amministrazione comunale come da prospetto riportato nelle premesse..."; - per quanto occorrer possa, della nota racc. a.r. prot. n. 793/6.5/4-10, di data 9.3.2011, con la quale il Comune di Bocenago ha comunicato l'avvio del procedimento di annullamento parziale dell'"incarico di progettazione esecutiva, DL, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di sistemazione urbana"; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso; nonché per l'accertamento - della persistente validità ed efficacia dell'"atto aggiuntivo alla convenzione n. 227 di rep. atti privati di data 3.4.2006", stipulato in data 17.3.2009, sub rep. n. 262, e del conseguente obbligo del Comune di Bocenago di corrispondere al dott. arch. Sansoni l'importo di € 36.679,10 (al lordo di CNPAIA e IVA), quale credito residuo maturato a saldo delle prestazioni professionali rese per l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di sistemazione urbana dell'abitato di Bocenago; e per la conseguente condanna - del Comune di Bocenago al pagamento in favore dell'arch. Sansoni dell'importo di € 36.679,10 (al lordo di CNPAIA e IVA), oltre ad interesse legali dal dì del dovuto al saldo; nonché, in via subordinata, per la condanna - del Comune di Bocenago a tenere indenne l'odierno ricorrente di tutti i pregiudizi patrimoniali conseguenti all'annullamento parziale in autotutela di provvedimento incidente su rapporti contrattuali con i privati; quanto al ricorso per motivi aggiunti: - della deliberazione della Giunta comunale n. 49, di data 25.5.2011, con la quale il Comune di Bocenago ha deliberato: "di integrare la deliberazione della Giunta comunale n. 29, di data 5.4.2011, precisando che l'annullamento è stato disposto per violazione di legge ed eccesso di potere, nei termini di cui in premessa"; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
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Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bocenago; Visto il ricorso incidentale proposto dal Comune di Bocenago; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
1. L’arch. Sansoni espone di aver ricevuto dalla Giunta comunale di Bocenago, con la deliberazione n. 78 del 25.10.2005, l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza degli interventi di sistemazione urbana dell’abitato. L’onorario totale pattuito era pari a 22.717,45 €, a fronte di un costo complessivo delle opere che ammontava a 296.950,00 €. 2. Nel corso dell’anno 2009 i previsti interventi di riqualificazione del centro abitato sono stati integrati da ulteriori opere e lavorazioni, cosicché il loro costo complessivo è stato rideterminato in 425.855,65 € con la deliberazione della Giunta comunale n. 15, del 16.3.2009. Contestualmente, è stato aggiornato il compenso spettante al ricorrente per l’incarico professionale richiestogli. Sulla base della parcella da egli presentata il 12.3.2009, detto compenso è stato rideterminato nella somma totale, comprensiva degli oneri di legge, pari a 86.183,91 €. Con deliberazione n. 57, del 28.7.2010, al deducente è stato deliberato di corrispondere l’ulteriore somma di 9.488,38 € per la stesura di una variante progettuale. 3. Successivamente, l’Amministrazione ha accertato che nella formulazione del preventivo di parcella datato 11.3.2009 il ricorrente era incorso in un errore materiale di calcolo in quanto lo stesso importo era stato riportato più volte. Con comunicazione di avvio del procedimento di data 9.3.2011 egli è stato pertanto informato che il provvedimento di conferimento dell’incarico professionale sarebbe stato parzialmente annullato per la rideterminazione del relativo compenso. Esperito il contraddittorio procedimentale, con la deliberazione n. 29, del 5.4.2011, precisamente citata in epigrafe, la Giunta comunale ha dunque rideterminato l’originario importo di 86.183,91 € in 36.464,15 €. Il compenso lordo spettante al deducente per i due incarichi di cui alle deliberazioni n. 15 del 2009 e n. 29 del 2010 ammontava dunque a 45.953,06 €. Tuttavia, avendo il Comune già erogato somme per 61,178,26 €, con la stessa deliberazione è stato altresì disposta la ripetizione dell’indebito pari a 15.225,20 €. 4. Con il ricorso in epigrafe l’arch. Sansoni ha impugnato detto provvedimento formulando tre distinti motivi di diritto: I - violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies della l. 7.8.1990, n. 241, ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione avrebbe annullato la precedente deliberazione n. 15 del 2009 - con cui la Giunta comunale aveva liberamente determinato un importo complessivo ritenuto congruo e quindi assunto un’obbligazione nei confronti dell’interessato - senza che la stessa presentasse alcun vizio di legittimità; II - violazione degli stessi articoli della l. n. 241 del 1990, dell’art. 1, comma 136, della l. 30.12.2004, n. 311; eccesso di potere, a causa dell’omessa considerazione dell’affidamento ingenerato nel privato; III - eccesso di potere per essersi disposta la ripetizione del presunto indebito a fronte di prestazioni già eseguite. 5. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, eccependo il difetto di giurisdizione, confutando nel merito le tesi sostenute nel ricorso e proponendo ricorso incidentale chiedendo la condanna del ricorrente alla restituzione dell’importo indebitamente percepito. 6. Con ricorso per motivi aggiunti l’interessato ha impugnato anche la deliberazione della Giunta comunale n. 49, del 25.5.2011, adottata dopo la notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio ed esattamente citata in epigrafe, con cui l’Amministrazione ha integrato le motivazioni dell’annullamento disposto con la deliberazione n. 29 del 2011. Oltre l’illegittimità derivata il ricorrente deduce il seguente, ulteriore, nuovo profilo di illegittimità: IV - violazione dell’art. 20, comma 8, della l.p. 10.9.1993, n. 26, e dell’art. 8 del D.P.G.P. 30.9.1994, n. 12-10/Leg, nonché delle stesse norme indicate supra sub I e II; eccesso di potere sotto molteplici profili. In particolare, il ricorrente assume che l’importo complessivo concordato con l’Amministrazione nell’anno 2009, in sede di affidamento diretto dell’incarico, sarebbe contenuto entro i limiti massimi della tariffa degli architetti, la quale, peraltro, a seguito di quanto disposto dal D.L. 4.7.2006, n. 223, non rappresenta più un vincolo normativo. 7. In subordine, sul rilievo che la sua prestazione professionale si è conclusa in data 20.12.2010 e che ha già emesso le fatture a saldo, il ricorrente ha presentato istanza di risarcimento del danno subito, o di indennizzo per i pregiudizi patrimoniali conseguenti, ai sensi del comma 136 dell’art. 1 della l. 30.12.2004, n. 311. 8. In prossimità dell’udienza di discussione la parte ricorrente ha presentato una memoria illustrativa. 9. Alla pubblica udienza del 24 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L'eccezione di difetto di giurisdizione, opposta dalla difesa dell’Amministrazione comunale, non è fondata. Il rapporto tra l’arch. Sansoni e il Comune di Bocenago è caratterizzato, infatti, prima che dalla stipulazione di un contratto d’opera professionale, dal conferimento di un incarico di progettazione esecutiva, di direzione lavori e di responsabile e coordinatore della sicurezza con tipico provvedimento amministrativo di carattere discrezionale adottato con deliberazione della Giunta comunale. Dunque, la posizione soggettiva del ricorrente, seppur destinatario anche di un compenso per prestazione d’opera determinato con lo stesso provvedimento, ha consistenza di interesse legittimo, perdurante fino alla completa erogazione di quel compenso. A ciò consegue che la presente controversia, avente ad oggetto un provvedimento amministrativo adottato in parziale annullamento, in via di autotutela, di una deliberazione precedente è devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr., T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 20.7.2007, n. 1839 e C.d.S., sez. V, 9.11.2001, n. 5771). La giurisdizione del giudice ordinario sussisterebbe solo ove la Pubblica amministrazione avesse contestato inadempienze rispetto agli obblighi professionali assunti con la stipula della convenzione accessiva al provvedimento di incarico (cfr., C.d.S., sez. V, 12.6.2009, n. 3737). 2. Su quest’ultimo punto occorre anche rilevare che l’incarico al ricorrente, con la determinazione del relativo compenso, è stato affidato con la deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 25.10.2005, integrata dalle deliberazioni n. 15 del 16 marzo 2009 e n. 57 del 28 luglio 2010. Le convenzioni che, successivamente ad ogni provvedimento giuntale, l’interessato ha sottoscritto con il segretario comunale hanno puntualizzato l’oggetto dell’incarico ed hanno esplicitato gli obblighi del professionista sia in fase di progettazione che con riferimento ai termini per la consegna del progetto. Al deducente, tuttavia, non sono contestate inadempienze di obblighi professionali assunti con la stipula di quelle convenzioni: pertanto, la presente controversia non attiene alla fase negoziale che segue l’accettazione dell’incarico, avendo l’Amministrazione solo rettificato unilateralmente ed autoritativamente il compenso spettante al professionista. 3. Nel merito, il ricorso non è fondato. Preliminarmente, in punto di fatto, occorre precisare che, a seguito della volontà dell’Amministrazione di ampliare i lavori di sistemazione urbana e della conseguente necessità di integrare l’incarico professionale che era già stato affidato al ricorrente, questi ha presentato agli uffici comunali, in data 12 marzo 2009, l’aggiornamento della sua parcella professionale in base al nuovo importo dei lavori da eseguire. Questo documento, per ben 4 su 7 capitoli, presenta la stessa voce di spesa e onorario ripetuta cinque volte, cosicché l’importo per l’attività di coordinatore per la progettazione è risultato pari a 24.875,20 € anziché di 4.975,04 €; l’importo per l’attività di coordinatore per l’esecuzione dei lavori è risultato pari a 41.458,67 € anziché di 8.291,73 €; l’importo per l’attività di responsabile dei lavori in fase di progetto è risultato pari a 5.389,63 € anziché di 1.077,92 € e l’importo per l’attività di responsabile dei lavori in fase di esecuzione è risultato pari a 2.902,11 € anziché di 580,42 €. In definitiva, l’importo totale della parcella presentata è pari a 86.183,91 € anziché a 36.464,15 € (cfr., documento n. 5 in atti dell’Amministrazione). La replica delle stesse cifre è talmente evidente che lo stesso ricorrente non ha disconosciuto, né in sede procedimentale né in sede giudiziale, l’errore materiale da lui compiuto in proprio favore (errore che lo stesso interessato ha attribuito al software utilizzato per la compilazione dell’atto, “mai verificatosi né in precedenza né successivamente”). Tuttavia, egli sostiene che l’Amministrazione sarebbe tenuta comunque al rispetto della pattuizione accettata nell’importo di 86.183,91 €, precisando che la cifra sarebbe contenuta entro i massimi della tariffa professionale e che, pertanto, non assumerebbero rilievo ostativo o viziante le modalità di redazione del preventivo di parcella. 4. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990, in quanto la deliberazione n. 15 del 2009, parzialmente annullata, non presenterebbe vizi di legittimità. L’argomentare non è pertinente in quanto la fonte legale del potere esercitato dall’Amministrazione comunale con l’adozione del provvedimento impugnato non risiede negli articoli di legge invocati bensì nell’eccezionale disciplina dell'autotutela introdotta, limitatamente ai provvedimenti che comportano oneri finanziari, con il comma 136 dell’art. 1 della l. 30.12.2004, n. 311. Quest’ultima ha un ambito applicativo più ristretto rispetto a quello della legge n. 15 dell’11.2.2005, che ha novellato la legge n. 241 del 1990 introducendovi il capo IV bis: la prima, infatti, riguarda non già tutti i provvedimenti di annullamento d'ufficio ma solo quelli incidenti su rapporti economici; la legge n. 241, invece, si applica, senza distinzione alcuna, a tutti i provvedimenti di annullamento d'ufficio (cfr., T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 2.9.2009, n. 1463; T.A.R. Toscana, sez. I, 16.12.2010, n. 6768). Nel vigente ordinamento, quindi, come contrarius actus può atteggiarsi sia il generale provvedimento di annullamento in autotutela espressamente disciplinato dall'art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, sia lo speciale atto di annullamento di cui all'art. 1, comma 136, della legge finanziaria n. 311 del 2004 utilizzabile “al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche”. 5a. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni di cui al menzionato comma 136 dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004, deducendo che il potere di annullamento ha natura discrezionale e che l’interesse pubblico non può prevalere sull’affidamento ingenerato nel privato: da ciò egli assume che l’errore materiale, pur oggettivamente esistente, non sarebbe idoneo a concretare alcun vizio di legittimità e che l’Amministrazione avrebbe già pagato alcune fatture in acconto ingenerandogli un’attendibilità circa la legittima spettanza del compenso indicato nell’atto aggiuntivo della convenzione sottoscritto il 17 marzo 2009. In definitiva, non vi sarebbero i presupposti per l'annullamento in autotutela. 5b. Anche questo ragionamento è privo di pregio. Come si evince dalle premesse del provvedimento gravato la decisione di annullare parzialmente la deliberazione di conferimento dell’incarico al ricorrente, segnatamente nella parte con cui era stato determinato il suo compenso professionale, è scaturita dal riscontro dell’evidente errore ostativo contenuto nel preventivo di parcella redatto dal professionista, talmente manifesto che lo stesso ricorrente non ha potuto non riconoscerlo ancora in sede di istruttoria procedimentale (cfr. documento n. 10 in atti dell’Amministrazione). La sussistenza del palese errore, a detta dell’Amministrazione, comportava un onere finanziario ingiustificato a carico del bilancio comunale, “onere determinato esclusivamente” non dalla volontà di corrispondere quel determinato importo bensì “dall’errore materiale riconosciuto dallo stesso tecnico”. Difatti, soggiunge la deliberazione n. 29 del 2011, non vi è stato “esercizio dell’autonomia delle parti nel determinare un compenso professionale anche superiore ai minimi tariffari perché … tale diverso e maggiore compenso non è frutto dell’autonomia delle parti ma di un mero errore di elaborazione elettronica”. Così precisamente individuata la causa del disposto annullamento parziale, si osserva che il provvedimento in esame richiama poi l’art. 1, comma 136, della l. n. 311 del 2004, affermando altresì che è in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione di un provvedimento che determina esborsi illegittimi di denaro pubblico. 5c. Le motivazioni svolte dall’Amministrazione comunale sono condivisibili. La tangibile inesattezza con la quale il ricorrente ha compilato il preventivo di parcella presentato all’Amministrazione, che ha comportato un impegno di spesa maggiorato di quasi 50.000,00 € rispetto a quanto sarebbe stato proposto dallo stesso professionista se il software da lui utilizzato non avesse presentato i dichiarati problemi di funzionamento, ha incontrovertibilmente influenzato, falsandolo, il procedimento di assunzione della deliberazione di conferimento dell’incarico cosicché, riconosciuta la sussistenza dell’errore, era doverosa da parte della Giunta comunale la rettifica dell’importo illegittimamente determinato in quanto basato su di un calcolo matematico incontrovertibilmente sbagliato. Quindi la causa determinativa di quella parte della deliberazione n. 15 del 2009 era venuta meno, in quanto fondata su di un fatto travisato ed inesistente, ossia un compenso sovradimensionato. Era dunque onere dell’Amministrazione disporre la ripetizione dell’indebito oggettivo. Correttamente, quindi, è stata fatta applicazione della norma di cui al comma 136 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004, la quale ha introdotto nell’ordinamento “un'ipotesi di autotutela doverosa qualora l'atto annullato o, a maggior ragione, rettificato, sia tale da comportare illegittimi oneri finanziari per la pubblica amministrazione” (cfr., T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 6.11.2009, n. 1210). 6. Nemmeno può essere condiviso il ragionamento del ricorrente laddove invoca la tutela di un incomprensibile affidamento. Lo stesso interessato, infatti, ha dichiarato di essersi accorto dell’errore dandone immediata notizia al segretario comunale, dal quale sarebbe stato “rassicurato della vincolatività degli impegni assunti dall’Amministrazione”. Invero, di tale parte della vicenda, come riferita dal ricorrente, non sussiste alcun elemento di prova. Peraltro, anche un eventuale colloquio con il funzionario comunale citato si presenterebbe irrilevante di fronte al fatto, inconfutabile, di un titolo di credito inesistente. Piuttosto, proprio l’ordinaria diligenza e il dovere di correttezza avrebbero imposto al professionista la tempestiva presentazione di un nuovo preventivo di parcella, sostitutivo del precedente e con gli importi doverosamente rettificati, senza attendere il necessario deliberato dell’Amministrazione. L’elemento soggettivo dell’affidamento che l’ordinamento tutela richiede che il privato difenda un’utilità ottenuta nella plausibile convinzione di averne titolo, quindi maturato in buona fede. All’opposto, non merita protezione l’aspirazione all’intangibilità di un vantaggio che l’interessato ha ottenuto con colpa, come nel caso all’esame, ove la diligenza dovuta nelle circostanze di causa implicava il controllo, da parte dello stesso professionista, dei calcoli (di semplice esecuzione trattandosi di un’operazione aritmetica) con i quali ha esposto il suo compenso professionale. Il secondo mezzo deve essere pertanto respinto. 7. Non merita miglior sorte il terzo motivo, con il quale il deducente ha chiesto che nei suoi confronti non sia ripetuto l’indebito avendo egli già eseguito la prestazione professionale. Questa richiesta è frutto di un errore non causa pro causa, in quanto: - l’incarico professionale eseguito è già stato interamente compensato con quanto esposto nel preventivo di parcella redatto dal ricorrente e presentato al Comune in data 12.3.2009, solo decurtato dagli importi “ripetuti per errore imputabile al software di redazione delle parcelle” come da egli stesso affermato nella nota datata 15.3.2011 inviata all’Amministrazione comunale; - la parte che l’Amministrazione ha disposto di ripetere - pari a 15.225,20 € - corrisponde all’indebito oggettivo, ossia alle somme formalmente erogate come compenso professionale ma, invece, non supportate da una valida causa giustificatrice. 8a. Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 49 del 25 maggio 2011, con cui la Giunta comunale ha integrato l’apparato motivazione di quella precedente, la n. 29, precisando che l’annullamento parziale era stato disposto anche ai sensi dell’art. 20, comma 8, della l.p. 10.9.1993, n. 26, e dell’art. 8 del D.P.G.P. 30.9.1994, n. 12-10/Leg. Le due norme, rispettivamente, dispongono che per l'affidamento degli incarichi a liberi professionisti le amministrazioni possono utilizzare le tariffe professionali quale riferimento per la determinazione dei compensi per le attività professionali, e che l’affidamento degli incarichi di progettazione e di direzione lavori è disposto previa presentazione di una serie di documenti fra i cui un “preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere, con particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti a termini di legge”. Il deducente contesta l’applicazione delle riportate disposizioni in quanto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2 del D.L. 4.7.2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani), convertito dall’art. 1 della L. 4.8.2006, n. 248, le tariffe professionali hanno perso il carattere dell’inderogabilità e sono possibili patti contrari rispetto ai valori dalle stesse contemplati. 8b. Il ragionamento è teoricamente condivisibile ma concretamente non pertinente atteso che: - pare addirittura ovvio precisare che la normativa provinciale, ove ha stabilito che l’affidamento di un incarico professionale sia disposto sulla base di un preventivo di parcella, implica che detto preventivo debba essere redatto correttamente e privo di grossolani errori di calcolo; - nella vicenda di causa non vi è stato alcun “patto in deroga” alle tariffe professionali, atteso che nemmeno parte ricorrente aveva intenzione di proporre quell’importo, solo scaturito, lo si ripete ancora una volta, “da un errore imputabile al software”. 9. In conclusione, il ricorso va respinto con contestuale accertamento, in relazione a quanto dedotto, della legittimità delle impugnate deliberazioni della Giunta comunale n. 29 del 2011 e n. 49 del 2011, nonché della decisione con cui è stata disposta la ripetizione dell’indebito a favore del Comune di Bocenago per la somma di 15.225,20 €. Le spese, liquidate nel dispositivo tenuto conto della natura quasi temeraria del ricorso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso n. 107 del 2011, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’Amministrazione di Bocenago, che liquida in € 5.000,00 (cinquemila), oltre al 12,5% a titolo di spese generali. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati: Armando Pozzi, Presidente Lorenzo Stevanato, Consigliere Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2011
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