T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Ordinanza 15 luglio 2011 n. 201
Pres. Pozzi – Est. Chiettini
Giochimpara S.r.l. (Avv. M. Maccaferri) c/ Objecta S.r.l. (Avv.ti D. de Pretis, R. de Pretis) |
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1. Giustizia amministrativa – Provvedimento giurisdizionale – Errore materiale – Procedimento di correzione – Nuovo giudizio – Inconfigurabilità – Mero incidente
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2. Giustizia amministrativa – Errore materiale – Provvedimento di correzione – Natura ordinatoria – Configurabilità – Sussiste – Ragioni – Statuizione sostitutiva – Esclusione – Conseguenze – Autonoma rilevanza – Non sussiste
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3. Giustizia amministrativa – Errore materiale – Procedimento di correzione – Argomentazioni di merito – Inammissibilità – Ragioni
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1. Il procedimento di correzione di errore materiale di un provvedimento giurisdizionale non costituisce un nuovo giudizio rispetto a quello in cui detto provvedimento è stato emesso, bensì un mero incidente dello stesso giudizio, diretto ad identificare con la sua corretta espressione grafica l’effettiva volontà del giudice come già risulta espressa in quel provvedimento
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2. Il provvedimento di correzione di errore materiale ha natura ordinatoria in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta; esso non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione
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3. Nel procedimento di correzione di errore materiale di in provvedimento giurisdizionale non possono trovare ingresso argomentazioni di merito formulate dalle difese. Infatti, le deduzioni di merito, avendo finalità sostanzialmente impugnatorie, non possono essere vagliate nell'ambito del procedimento camerale di correzione dell'errore materiale, la cui finalità è soltanto quella di comporre una contraddizione intrinseca della decisione da correggere, per rendere coerente il contenuto con la volontà dell’organo giudicante.
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N. 00201/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Vista la domanda depositata in data 27 giugno 2011 da
Giochimpara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, via Grazioli, n. 27
per la correzione
dell’ordinanza n. 49, pronunciata da questo Tribunale in data 23 giugno 2011 e depositata il successivo giorno 24, sul ricorso n. 130 del 2011;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso numero di registro generale 130 del 2011, proposto da:
Objecta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di capogruppo di costituendo r.t.i., e Cappelletti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandante di costituendo r.t.i., rappresentate e difese dagli avv.ti Daria de Pretis e Roberta de Pretis ed elettivamente domiciliate presso lo studio delle stesse in Trento, via SS. Trinità, n. 14;
contro
Comune di Levico Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9 è domiciliato;
e nei confronti di
Giochimpara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Maccaferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Trento, via Grazioli, n. 27;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'aggiudicazione provvisoria, a favore dell'impresa Giochimpara S.r.l., dell'appalto della fornitura e posa in opera degli arredi interni del nuovo polo scolastico omnicomprensivo di scuola elementare e scuola media in via Silva Domini nel Comune di Levico, comunicata con lettera del 10 maggio 2011, prot. n. 7832;
- di tutti i verbali di gara dal n. 1 al n. 14, per la parte in cui non è stata disposta l'esclusione di Giochimpara S.r.l. ed è stata invece deliberata l'aggiudicazione a suo favore dell'appalto;
- della lettera del 4 aprile 2011, n. 5668, con cui il RUP ha escluso l'avvenuta omissione da parte dell’impresa aggiudicataria della dichiarazione ex art. 17 della legge n. 68 del 1999, avendo i concorrenti prodotto la puntuale dichiarazione che faceva espresso riferimento alla disciplina sull'occupazione dei disabili, avendo attestato l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, con particolare riferimento alla lettera l) del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;
- di ogni altro atto ai precedenti connesso, presupposto o consequenziale, ivi compreso l'eventuale e non conosciuto provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- del bando di gara e delle note di partecipazione ad essa;
nonché, previa, se del caso, dichiarazione di inefficacia del contratto illegittimamente stipulato,
per il conseguimento dell'aggiudicazione del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 124 c.p.a. a favore del costituendo r.t.i. fra le ricorrenti Objecta S.r.l. e Cappelletti S.r.l., in quanto miglior offerente e, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione comunale resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per la mancata aggiudicazione dell'appalto;
Vista l’ordinanza cautelare n. 49, pronunciata da questo Tribunale in data 23 giugno 2011 e depositata il successivo giorno 24;
Vista l'istanza di correzione di errore materiale della predetta ordinanza proposta in data 27 giugno 2011 da Giochimpara S.r.l.;
Viste le deduzioni in opposizione depositate in data 12 luglio 2011 da Objecta S.r.l. e Cappelletti S.r.l.;
Visto l'art. 86, cod. proc. amm.;
Considerato:
- che la società Giochimpara, controinteressata nel ricorso n. 130 del 2011, con memoria notificata in data 27 giugno 2011 e depositata presso la Segreteria del Tribunale lo stesso giorno, ha evidenziato l'esistenza di un errore materiale e/o di un’omissione nell'ordinanza cautelare n. 49, adottata nella camera di consiglio del 23 giugno 2011 e depositata il successivo giorno 24, reso evidente dal contrasto tra la motivazione e il dispositivo dell'ordinanza;
- che, in particolare, l’articolata motivazione dell'ordinanza, contenuta nelle pagine 4, 5, 6 e 7, esplicita considerazioni del tutto favorevoli alla parte controinteressata;
- che, di conseguenza, dette motivazioni dovevano condurre alla reiezione della misura cautelare;
- che, tuttavia, l’ultimo paragrafo dell’ordinanza afferma che il ricorso “appare sorretto da sufficiente fumus boni iuris” e il dispositivo conclude “accoglie”, anziché “respinge” la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati;
Considerato altresì:
- che le società ricorrenti Objecta e Cappelletti hanno opposto sia l’inammissibilità della domanda di correzione di errore materiale, perché non sussisterebbe alcuna contraddittorietà tra parte motivazionale e dispositivo, che la sua infondatezza, atteso che la società controinteressata Giochimpara non sarebbe una piccola impresa alla sua prima esperienza di gara pubblica, come sembrerebbe dedursi dall’ordinanza in esame;
Reputato:
- che il senso logico-giuridico sotteso alle espressioni che sostanziano la motivazione dell'ordinanza cautelare depone inequivocabilmente per il non accoglimento della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;
- che, in tal senso, appare decisiva la seguente argomentazione: “considerato, in definitiva, che la tesi di parte ricorrente, pur prospettata con riferimento ad una cospicua giurisprudenza, sia di primo che di secondo grado, non appare al Collegio coerente con i principi dell’ordinamento interno ed europeo di affidamento, di concorrenza, di massima partecipazione alle procedure di gara, di non aggravamento del procedimento amministrativo ed anche di auto-responsabilità della Stazione appaltante”;
- che il Consiglio di Stato ha già avuto occasione per affermare che, quando risulti evidente che il dispositivo dell'ordinanza cautelare rechi un contenuto opposto ed in evidente contraddizione con quanto chiaramente emerge dalla motivazione, è possibile ordinare la correzione dell'errore materiale presente (cfr., in termini, C.d.S., sez. IV, 28.3.2008, n. 1679);
- che, secondo il generale insegnamento della Corte di Cassazione:
--- il procedimento di correzione di errore materiale di un provvedimento giurisdizionale non costituisce un nuovo giudizio rispetto a quello in cui detto provvedimento è stato emesso, bensì un mero incidente dello stesso giudizio, diretto ad identificare con la sua corretta espressione grafica l’effettiva volontà del giudice come già risulta espressa in quel provvedimento (cfr., Cass. Civ., sez. I, 10.1.2005, n. 297);
--- il provvedimento di correzione di errore materiale ha natura ordinatoria in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta; esso non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione (cfr., Cass. Civ., sez. I, 5.5.2004, n. 8543);
--- l’ordinanza di correzione di errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e ordinatoria (cfr., Cass. Civ., sez. III, 25.9.1998, n. 9589 e sez. I, 28.12.2004, n. 24061);
- che a ciò può essere ulteriormente soggiunto che, nel caso in questione, vista l’assoluta identità dell’organo giurisdizionale collegiale che ha emesso la decisione da emendare e a cui è rivolta l’istanza di correzione, quest’ultima non necessita di particolare approfondimento, comportando essa una sorta di interpretazione autentica dell’atto da emendare;
Ritenuto, pertanto:
- che, in questa sede non possano trovare ingresso le argomentazioni di merito formulate dalla difesa delle società ricorrenti Objecta e Cappelletti, con le quali è stato sottolineato che la controinteressata Giochimpara ha già partecipato a innumerevoli gare pubbliche;
- che dette deduzioni di merito, avendo finalità sostanzialmente impugnatorie, non possono essere vagliate nell'ambito del procedimento camerale di correzione dell'errore materiale, la cui finalità è soltanto quella di comporre una contraddizione intrinseca della decisione da correggere, per rendere coerente il contenuto con la volontà dell’organo giudicante (cfr., C.d.S., sez. V, 17.3.1998, n. 291);
Ravvisata, in definitiva, la necessità di accogliere l’istanza di correzione di errore materiale per ovviare al rilevato contrasto - frutto di un evidente “lapsus” che ha condotto alla redazione di un dispositivo evidentemente distonico con quanto argomentatamente esposto nella parte motiva - emendando l'ordinanza cautelare n. 49 del 2011 nel senso di renderne coerente motivazione e dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
ordina alla Segreteria l'effettuazione delle seguenti annotazioni, ai sensi dell'art. 86, comma 3, cod. proc. amm., all'ordinanza cautelare n. 49 depositata il 24 giugno 2011:
- nell’ultimo paragrafo della motivazione, tra la parola “ricorso” e la parola “appare”, è inserita la parola “non”;
- nel dispositivo, la parola “accoglie” è sostituita dalla parola “respinge”.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2011
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