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| n. 2-2011 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO -
Sentenza 31 gennaio 2011 n. 30
Pres. Pozzi – Est.
Chiettini
Elma S.p.a. (Avv.ti F. M. Bonazza, B. Giudiceandrea, D.
Salghetti Drioli) c/ Comune di Trento (Avv. A. Colpi), Provincia autonoma
di Trento (Avv.ti N. Pedrazzoli, V. Biasetti, M. Manica) |
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1. Giustizia amministrativa – Piani urbanistici –
Sindacato g.a. – Sussiste – Limiti
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2. Edilizia ed urbanistica – Variante di riqualificazione
ambientale ed urbana – Consiglio comunale – Istruttoria – Adeguatezza –
Necessità – Accordi politici – Irrilevanza
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3. Edilizia ed urbanistica – Strumenti urbanistici –
Numerus clausus – Nuova tipologia – Inammissibilità
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4. Edilizia ed urbanistica – Siti inquinati – Principio
di precauzione – Bonifica – Permesso di costruire – Aree contigue –
Subordinazione – Sussiste – Limiti
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1. Nell’ambito delle decisioni assunte in sede di
pianificazione urbanistica, il sindacato del g.a. è limitato ai profili
concernenti i generali principi di buon andamento e razionalità estrinseca
dell’azione amministrativa e alla verifica del rispetto della legge.
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2. Nella procedura d’approvazione di una variante di
riqualificazione ambientale ed urbana – nella specie riguardante l’area di
Trento nord – adottata con delibera dal Consiglio comunale, l’Assemblea
elettiva che ha compiti di indirizzo e di controllo politico e che
rappresenta gli interessi generali della comunità è chiamata, da un lato a
fornire un’adeguata rappresentazione degli interessi dell’elettorato,
compresi quelli delle minoranze, ma anche, da altro lato, al rispetto
delle regole generali dell’azione amministrativa che pretendono
un’adeguata istruttoria, a garanzia delle posizioni giuridiche dei
privati, una logicità del complessivo iter ed un’idonea motivazione atta a
suffragare le scelte finali. In tale contesto, l’istruttoria su detti
aspetti non può essere disattesa sulla base di accordi politici,
risultando questo un criterio di natura metagiuridica assolutamente non
consentito nella materia urbanistica.
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3. Il principio di tipicità e nominatività degli
strumenti urbanistici, discendente dal più generale principio di legalità
e di tipicità degli atti amministrativi, comporta l’impossibilità per
l’Amministrazione di dotarsi di piani urbanistici i quali, per nome, causa
e contenuto, si discostino dal numerus clausus previsto dalla legge (1).
Ne consegue che le Amministrazioni interessate non dispongono di un
generale ed indifferenziato potere di pianificazione, libero quanto a
mezzi e forme, con il corollario che non possono legittimamente introdurre
nell'ordinamento giuridico una nuova tipologia di strumento di
pianificazione dell'assetto del territorio, quale che sia la funzione ad
esso attribuita.
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4. Il principio di precauzione, sebbene in grado di
giustificare la subordinazione dell’autorizzazione all’edificazione sui
terreni adiacenti a siti inquinati alla definizione del progetto di
bonifica, alle fasi ed ai tempi di attuazione, nonché alle modalità di
realizzazione della stessa, non può tuttavia essere invocato a supporto
della decisione che subordina qualsiasi piano attuativo concernente l’area
non inquinata alla completa attuazione della bonifica o al rilascio della
certificazione di completamento e conformità degli interventi di bonifica
e di ripristino ambientale di cui al comma 2 dell’art. 12 del D.M.
25.10.1999 n. 471.
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(1) cfr. C.d.S., sez. IV 13.7.2010 n. 4545 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del
2010, proposto da:
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Elma S.p.a., in persona del legale rappresentante sig.
Patrizio Podini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Flavio Maria Bonazza,
Bruno Giudiceandrea e Daniele Salghetti Drioli ed elettivamente
domiciliata presso lo studio del primo di essi in Trento, Piazza Mosna, n.
8
contro
- Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Colpi ed
elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Trento, via
Calepina, n. 12;
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- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli,
Viviana Biasetti e Monica Manica ed elettivamente domiciliata presso
l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15
nei confronti di
MIT S.r.l., TIM S.r.l., IMT S.r.l., Consorzio
di Bonifica e Sviluppo di Trento Nord S.c.a.r.l., non costituite in
giudizio
per l'annullamento
- della deliberazione del Consiglio comunale
di Trento n. 50, di data 19.6.2008, avente ad oggetto la prima adozione
della variante di riqualificazione ambientale ed urbana di Trento nord,
assunta ai sensi dell’art. 77 bis, comma 10 decies, del D.P.G.P.
26.1.1987, n. 1/41 Legisl, e dell’art. 148 della legge provinciale
4.3.2008, n. 1;
- della deliberazione del Consiglio comunale di Trento
n. 79, di data 12.3.2009, avente ad oggetto la definitiva adozione della
variante anzidetta;
- della deliberazione della Giunta provinciale di
Trento n. 2713, di data 13.11.2009, pubblicata nel B.U. del 24.11.2009,
avente ad oggetto l’approvazione, con prescrizioni, della variante al
P.R.G. comunale di Trento per la riqualificazione ambientale ed urbana di
Trento nord;
- di ogni altro atto alle stesse presupposto od
infraprocedimentale, quale:
--- la deliberazione del Consiglio comunale
di Trento n. 49, di data 19.6.2008, avente ad oggetto l’approvazione
dell’ordine del giorno collegato alla variante per la riqualificazione
ambientale ed urbana di Trento nord;
--- l’emendamento presentato in
Aula consiliare ed approvato il giorno 12.3.2009;
--- la nota del
Comune di Trento prot. n. 126489, di data 27.10.2009.
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio
del Comune di Trento;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della
Provincia autonoma di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno
13 gennaio 2011 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
1. La società Elma espone in fatto di aver
acquistato nell’anno 1987 un compendio fondiario dell’estensione di 23.417
mq. che ricadeva all’interno del perimetro di una zona con obbligo di
piano particolareggiato. Trattasi di un’area inedificata che si trova
nella periferia nord della città di Trento, posizionata a sud della più
ampia area già occupata dallo stabilimento Sloi e confinante ad est con la
ferrovia del Brennero (oltre la quale si trova l’estesa area già occupata
dallo stabilimento Carbochimica) e ad ovest con via Maccani. Dal 1.12.1995
e fino allo strumento urbanistico previgente alla variante del novembre
2009 detta area era stata inserita in “zona Cpp - programma integrato
di riqualificazione dell’area via Brennero via Maccani” per la
riqualificazione ambientale ed urbanistica unitaria dell’intera zona di
Trento nord.
2. In sede di prima adozione della variante al piano
regolatore generale per la riqualificazione di Trento nord in discussione,
l’Amministrazione ha mantenuto la proprietà della società Elma nella
perimetrazione della più ampia zona denominata “C6 di riqualificazione
urbana”, suddivisa in due ambiti, rispettivamente via Brennero e via
Maccani, subordinandone l’edificazione all’adozione di un unico piano
attuativo la cui approvazione è condizionata al completamento degli
interventi di bonifica sulle contigue ex aree industriali Sloi e
Carbochimica.
3. Contestando tale scelta, in data 8.8.2008 la società
istante ha presentato un’osservazione, la n. 1, con la quale ha chiesto
che le particelle di sua proprietà venissero scorporate dalla specifica
zonizzazione C6 o, in via subordinata, che per detta area fosse previsto
un distinto piano attuativo con una differente scansione temporale per la
sua adozione.
4. In sede di esame delle osservazioni dei privati,
nonché dei rilievi della Commissione urbanistica provinciale,
l’Amministrazione comunale ha controdedotto argomentando sul principio di
precauzione, che si sarebbe dovuto estendere a tutte le aree della zona
C6, e sul fatto che anche le scelte edificatorie relative ad un’area
immediatamente a valle di un importante operazione di bonifica dovessero
essere subordinate agli esiti delle conseguenti indagini ambientali.
Peraltro, al fine di ridurre i tempi, ha concluso proponendo di
redigere il piano attuativo in coordinamento e concomitanza con il
progetto di bonifica e di demandare a quest’ultimo e alla convenzione del
piano attuativo la disciplina delle fasi e dei tempi di realizzazione di
esso nelle aree esterne ai siti inquinati.
5. Tuttavia, il Consiglio
comunale, accogliendo un emendamento consiliare motivato sull’asserita
esistenza di “accordi politici”, ha deliberato di approvare anche
in seconda adozione la variante de quo come deliberata in prima
adozione.
6. La Giunta provinciale ha quindi approvato il provvedimento
con la deliberazione n. 2713, del 13.11.2009, con la prescrizione che
l’atto di indirizzo garantisca i contenuti e le procedure di un piano
guida.
7. Con ricorso notificato in data 20 gennaio 2010 e depositato
presso la Segreteria del Tribunale il successivo 3 febbraio, la ricorrente
ha impugnato le citate deliberazioni di adozione e di approvazione della
variante al piano regolatore generale del Comune di Trento, formulando le
seguenti, articolate censure:
I – “eccesso di potere per difetto di
istruttoria, travisamento della realtà, illogicità manifesta e carenza di
motivazione”, a causa dell’equiparazione, ai fini pianificatori, di aree
radicalmente diverse che presenterebbero tempistiche e potenzialità di
utilizzo non comparabili: una parte dei terreni situati nella
perimetrazione approvata, quantificato in circa il 70%, sono ricompresi
nei siti di interesse nazionale perché caratterizzati da una grave forma
di inquinamento, mentre la restante parte, circa il 30%, non necessita di
alcun intervento di bonifica; i terreni della ricorrente, che non
sarebbero inquinati, non hanno mai avuto destinazione industriale ma solo
agricola e quindi potrebbero essere destinati all’edificazione
residenziale;
II - “erronea applicazione di legge (artt. 4, 5 e 12 del
D.M. 25.10.1999, n. 471, e art. 77 bis, commi 10 quater e 10 octies, del
D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1/41 Legisl), nonché eccesso di potere per
illogicità manifesta, sviamento della causa tipica e carenza di
motivazione”, posto che le norme citate sarebbero applicabili in via
esclusiva ai siti gravemente inquinati ex Carbochimica ed ex Sloi e non
per le aree attigue non interessate da operazioni di bonifica;
III -
“violazione dei principi di fonte costituzionale di tutela del diritto di
proprietà (art. 42 Cost. e art. 18, comma 5, l.p. 5.9.1991, n. 22) nonché
eccesso di potere per travisamento della realtà, irrazionalità manifesta e
carenza di motivazione e per contraddittorietà manifesta tra premesse e
contenuti del provvedimento di variante impugnato”, in quanto l’aver
subordinato l’edificazione all’approvazione di un atto di indirizzo e di
un piano attuativo da adottarsi a seguito del completamento delle
operazioni di bonifica dei siti inquinati, si tradurrebbe, di fatto, in un
divieto di edificazione sine die e, quindi, in un’illegittima
limitazione del diritto di proprietà;
IV - “violazione dell’art. 52,
commi 5 e 6, della l.p. 4.3.2008, n. 1, e dei principi in materia di
divieto di reiterazione dei vincoli impositivi di sostanziali divieti di
edificazione ed eccesso di potere per difetto di motivazione assoluta”,
atteso che i vincoli, della durata di dieci anni, sarebbe reiterabili una
sola volta, per non più di cinque anni, e nel rispetto delle prescrizioni
di legge;
V - “eccesso di potere per illogicità manifesta,
contraddittorietà con le determinazioni della Commissione urbanistica
provinciale, difetto assoluto di motivazione e sviamento di potere,
contraddittorietà manifesta”, in quanto il provvedimento di adozione
definitiva sarebbe stato approvato non recependo le indicazioni
modificative proposte dalla Commissione consiliare per l’urbanistica, la
quale avrebbe recepito le indicazione della Commissione provinciale;
VI
- “eccesso di potere per perplessità ed illogicità della motivazione di
reiezione delle osservazioni presentate e carenza assoluta di motivazione
in ordine all’omesso recepimento dei rilievi della Commissione urbanistica
provinciale con conseguente illogicità della deliberazione di definitiva
adozione della variante e degli atti ad essa consequenziali”, in quanto
l’aver accomunato situazioni di fatto tanto differenti avrebbe protratto
una situazione di stallo esistente fin dagli anni novanta;
VII -
“illegittimità derivata ed eccesso di potere per carenza assoluta di
motivazione, contraddittorietà tra la scelta pianificatoria operata e le
risultanze dell’istruttoria esperita, travisamento della realtà ed
illogicità manifesta”, in quanto il provvedimento deliberativo della
Giunta provinciale non avrebbe emendato l’atto conclusivo del Consiglio
comunale così disattendendo le risultanze istruttorie delle strutture
provinciali;
VIII – “in via subordinata: violazione del principio di
tipicità degli atti amministrativi pianificatori; violazione dell’art. 43
della l.p. n. 22 del 1991 e dell’art. 38 della l.p. n. 1 del 2008”, a
causa dell’atipico “atto di indirizzo” previsto per lo studio
unitario dello sviluppo urbanistico della zona C6;
IX - “in via
subordinata: eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento
della realtà, illogicità ed ingiustizia manifeste”, atteso che sarebbero
stati mutati i parametri edificatori - introducendo l’indice di
utilizzazione territoriale - così diminuendo le potenzialità edificatorie
complessive dell’area.
8. L’Amministrazione comunale intimata si è
costituita in giudizio, presentando una dettagliata memoria con cui ha
chiesto la reiezione del ricorso perché infondato nel merito.
9. Nei
termini di rito si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di
Trento, anch’essa concludendo per la reiezione del ricorso.
10. In
prossimità dell’udienza di discussione la difesa della parte ricorrente ha
presentato una memoria riepilogativa della propria posizione.
11. Alla
pubblica udienza di data 13 gennaio 2011, sentiti i procuratori delle
parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso in esame Elma S.p.a. ha
impugnato la deliberazione della Giunta provinciale di approvazione della
variante al piano regolatore generale della città di Trento denominata
“di riqualificazione ambientale e urbana di Trento nord”, nonché le
deliberazioni del Consiglio comunale di prima e di seconda adozione di
essa, in quanto i terreni di sua proprietà sono stati ricompresi nella
perimetrazione e assoggettati ai vincoli imposti all’estesa area
interessata dalla variante in esame che si trova nella periferia nord di
Trento.
2a. Per una compiuta comprensione del merito della vicenda qui
dedotta, occorre premettere, in fatto, che i terreni della Società Elma,
che coprono un’estensione di 23.417 mq, costituiscono una frazione di una
più ampia area, di complessivi 14 ettari, 9,5 dei quali (circa il 68%
dell’intera superficie), sono gravemente inquinati: trattasi dei vasti
lotti che corrispondono alle sedi di due industrie dismesse, Sloi e
Carbochimica Italiana, i quali si trovano immediatamente a nord e a est,
oltre i binari della Ferrovia del Brennero, della proprietà della
ricorrente che, invece, è da sempre inedificata.
2b. Fin dalla variante
di assestamento del 1994 l’ampia area di circa 14 ettari è stata
perimetrata quale unico comparto urbanistico ed edificatorio per la
riqualificazione della periferia nord della città di Trento (“zona Cpp
comparto B-C, programma integrato di riqualificazione dell’area via
Brennero, via Maccani”) con l’imposizione, fra altro, del raccordo
delle reti infrastrutturali e della viabilità con le due grandi e
menzionate arterie che corrono a est e a ovest del comparto. I problemi
derivanti dall’inquinamento presente nelle aree industriali dismesse aveva
indotto l’Amministrazione a richiedere che l’attuazione del programma
integrato di intervento fosse subordinata alla previa soluzione del
problema dell’inquinamento secondo le prescrizioni tecniche dettate dalle
autorità competenti e con assunzione degli oneri da parte dei privati
proprietari.
2c. Il D.M. 18.9.2001, n. 468, regolamento della legge n.
426 del 9.12.1998, concernente il programma nazionale di bonifica e di
ripristino ambientale, ha classificato le aree già occupate delle due
industrie chimiche dismesse nei siti di interesse nazionale, a causa della
localizzazione di esse nel contesto urbano, del pericolo connesso alla
tipologia degli inquinanti presenti (piombo organico, naftalene, solventi
aromatici e fenoli), della vulnerabilità della falda acquifera, e per la
presenza di un sistema idrografico costituito da una fitta rete di canali
di acqua superficiale, conseguentemente prescrivendo il piano di
caratterizzazione, i progetti di messa in sicurezza e di bonifica da
presentarsi al Ministero dell’ambiente.
Tra Provincia, Comune di Trento
e i proprietari dei terreni inquinati è stato allora siglato, il 9.12.2002
e il 20.11.2003, un accordo di programma per la caratterizzazione e per la
progettazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, in
attuazione di quanto disposto dal comma 10 octies dell’art. 77 bis del
testo unico delle leggi provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, il quale stabilisce che “qualora vi siano più soggetti
interessati alla bonifica di un sito, i tempi e le modalità d'intervento
possono essere definiti con apposito accordo di programma tra la
Provincia, i comuni territorialmente competenti e i soggetti
interessati”. Il piano di caratterizzazione è stato di seguito
approvato con atto della Conferenza dei servizi ministeriale del 20
ottobre e del 2 dicembre 2003.
2c. Anche con la variante del 2004 è
stata confermata per l’intera area in esame la zona Cpp, attribuendole la
qualifica di “area commerciale integrata di nuovo impianto”,
destinata all’insediamento di grandi strutture di vendita oltre che di
funzioni terziarie e residenziali attraverso un’unica pianificazione
attuativa non frazionabile per lotti.
A tal fine, i proprietari delle
aree avevano commissionato il cosiddetto “studio Gregotti”, che
prevedeva di realizzare “il nuovo centro della periferia nord”,
così realizzando un “insediamento organico di dimensioni urbane
complessive capaci di restituire alla periferia urbana nuove condizioni di
identità specifiche”. Nello studio si prevede la realizzazione di una
piazza triangolare sulla quale si affacciano edifici con destinazione
terziaria, commerciale e spazi per il tempo libero, nuove strade di
collegamento est - ovest, gallerie pedonali, insediamenti residenziali,
una bassa collina artificiale per coprire due livelli di parcheggi, due
torri a destinazione terziaria o residenziale per definire il “nuovo
centro a nord della città”.
2d. Detto studio è stato illustrato
alla Commissione urbanistica comunale che, dichiaratamente, ne ha tenuto
conto nel predisporre l’ultima variante di riqualificazione ambientale e
urbana qui impugnata, rilevando che esso ha “ipotizzato uno schema a
piastre in grado di soprapassare la linea ferroviaria … anche in questo
caso si perviene a rafforzare la permeabilità est - ovest attraverso
percorsi pedonali e ciclabili”.
La nominata Commissione ha anche
considerato sia lo studio che era stato redatto dall’architetto catalano
prof. Joan Busquets per la precedente variante (ove è previsto
l’interramento della ferrovia), il quale aveva definito le aree del
quadrante nord “uno dei punti chiave per la connessione fra la città
consolidata a sud e le sue espansioni settentrionali”, sia la
relazione che aveva accompagnato il piano di urbanistica commerciale del
2004 (c.d. studio Toffolon), la quale aveva previsto di collocare nella
zona funzioni commerciali di rango elevato per proporsi come baricentro
della riqualificazione urbana della periferia.
La relazione di
accompagnamento della variante de quo, pertanto, dando atto di aver
attinto dall’ampio lavoro di analisi e di riflessione già compiuto,
ribadisce l’essenziale ruolo “dell’area nel disegno, quale elemento
territoriale strategico per la riqualificazione della periferia”,
nonché per la “ricucitura del tessuto urbano fra centro storico, città
consolidata ed i centro direzionale e commerciale di Trento nord”.
2e. La variante in esame, in definitiva, presenta diverse
peculiarità:
- da un lato, è una variante al piano regolatore comunale
assoggettata ai contenuti e alle procedure di cui agli artt. 40 e ss.
della l.p. n. 22 del 1991;
- contemporaneamente, dà attuazione al comma
10 decies dell’art. 77 bis del testo unico delle leggi provinciale sulla
tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, il quale prevede che “al fine
di assicurare e di agevolare la realizzazione degli interventi di bonifica
e di ripristino ambientale dei siti contaminati, i comuni territorialmente
competenti possono disporre - anche in correlazione con eventuali accordi
di programma di cui al comma 10 octies - l'approvazione di apposite
varianti al piano regolatore generale relative alle aree interessate
dall'inquinamento, in osservanza del procedimento previsto per le varianti
relative a singole opere pubbliche”;
- da altro lato, costituisce
attuazione dell’accordo di programma stipulato negli anni 2002 e 2003 con
i proprietari delle sole aree gravemente inquinate;
- è l’atto fondante
del più complesso iter diretto alla predisposizione del progetto
definitivo di bonifica e ripristino ambientale da sottoporre all’accordo
di programma con il Ministero perché afferente ad un sito inquinato di
interesse nazionale.
Come ben ha messo in rilievo l’Amministrazione
provinciale, il destino urbanistico del territorio situato a nord di
Trento non può dunque essere assoggettato alle sole procedure della
programmazione urbanistica “pura” perché essa deve interagire con il
progetto di bonifica di un’ampia parte di esso.
3a. Così riassunti gli
antefatti della vicenda, il Collegio può passare al merito del
ricorso.
I primi due mezzi, che in ragione della loro connessione
possono essere esaminati congiuntamente, non possono trovare
accoglimento.
Come già ricordato nella parte in fatto, con essi la
Società ricorrente deduce che l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto
differenziare i siti inquinati di interesse nazionale dai terreni di sua
proprietà nel predisporre lo strumento pianificatorio impugnato.
L’inclusione in esso di aree radicalmente diverse che, di conseguenza,
presenterebbero tempistiche e potenzialità di utilizzo non comparabili,
sarebbe dunque viziata sotto vari profili di eccesso di potere oltre che
per violazione dei commi 10 quater e 10 octies dell’art. 77 bis del
D.P.G.P. 26.1.1987, n. 1/41 Legisl.
3b. I motivi sono infondati in base
a due diversi ordini di argomentazioni, che si integrano reciprocamente
alla luce dell’incontroverso presupposto che il provvedimento in esame,
pur presentando le evidenziate diverse ma connesse finalità, è pur sempre
- e principalmente - uno strumento urbanistico:
- per un profilo, il
Collegio rammenta che l’ultimo comma, numerato 10 undecies, del più volte
menzionato art. 77 bis del testo unico provinciale sull’ambiente, sancisce
espressamente che “le varianti al piano regolatore generale approvate
ai sensi del comma 10 decies possono comprendere, oltre alle aree
contaminate da bonificare, porzioni di aree contigue, qualora ciò sia
espressamente previsto dal piano regolatore vigente o, comunque, quando
tale previsione sia tecnicamente opportuna o necessaria per garantire la
razionalità delle funzioni e delle destinazioni urbanistiche della zona
nella quale insiste il sito da bonificare”;
- per altro profilo, è
consolidata la giurisprudenza del giudice amministrativo sui limiti della
sindacabilità delle decisioni assunte in sede di pianificazione
urbanistica, materia nella quale, fatta eccezione per i limiti che
provengono dalla legge ed i generali principi di buon andamento e
razionalità estrinseca dell’azione amministrativa, la discrezionalità del
pianificatore è molto ampia (cfr., ex multis, C.d.S., sez. IV,
18.6.2009, n. 4020 e la giurisprudenza ivi citata; sez. IV, 13.2.2009, n.
811).
3c. In tal senso, la variante in esame, oltre alle estese zone da
bonificare, comprende anche alcune delle aree attigue, sebbene anch’esse
piuttosto ampie, fra cui quelle appartenenti alla ricorrente, per il
primario e manifesto fine di riqualificare urbanisticamente un’ampia zona
a nord della città.
Ciò, dal punto di vista della programmazione
urbanistica, godendo l’Ente locale della ricordata libertà
nell’individuazione delle opzioni reputate le migliori per disciplinare il
suo territorio, appare una scelta:
- supportata da una specifica norma
di legge, che autorizza a comprendere nella pianificazione anche aree
contigue a quelle soggette a bonifica, quando ciò sia urbanisticamente
necessario per individuare un unico comparto edificatorio, accomunato
dalla necessità della riqualificazione urbana e da un’omogenea prospettiva
di sviluppo;
- logica e congrua (concretizzandosi in un disegno
unitario e non frazionato, al fine di collocare le diverse destinazioni
d’uso in maniera coerente sia con il nuovo assetto che con quello
preesistente circostante, nonché di spostare l’elettrodotto e di
realizzare nuove reti infrastrutturali viarie raccordandole con quelle
esistenti sui lati est e ovest già gravate da carico veicolare);
-
coerente con i precedenti strumenti pianificatori ma anche con il progetto
commissionato dai proprietari allo Studio Gregotti Associati
International;
- rispettosa, in definitiva, dell’ordinario canone della
ragionevolezza.
In questi termini, il Collegio condivide quanto
affermato nella memoria dell’Amministrazione comunale, che difende la
scelta di un unico strumento pianificatorio - adottato con la procedura
abbreviata prevista per le varianti per opere pubbliche ed avente
caratteristiche e contenuti rispondenti anche alle previsioni in materia
ambientale - esteso a tutto l’ambito, comprendente aree inquinate e non,
tenuto conto che le prime corrispondono a circa il 70% dell’intera zona
C6.
Cosicché, la scelta della nuova variante di piano di riqualificare
omogeneamente i 14 ettari a nord della città non appare affatto
censurabile, né per la dedotta “gravissima carenza di istruttoria”
né nel merito, essendo palesemente rivolta a recuperare, come detto, in un
disegno organico una vasta superficie urbana chiaramente circoscritta e
inserita in un contesto spaziale unico.
3d. Né giova alla ricorrente
sostenere che solo sui terreni di sua proprietà sarebbe possibile
edificare costruzioni di tipo residenziale mentre sui terreni inquinati ex
Sloi e ex Carbochimica si potrebbero realizzare solo strutture commerciali
o magazzini.
Dette argomentazioni, allo stato, appaiono frutto di mere
congetture, posto che le modalità dello sviluppo urbanistico dell’intera
zona dovranno essere individuate con il prossimo documento urbanistico di
competenza del Consiglio comunale necessario per la stesura del progetto
di bonifica.
4a. Acclarata quindi la legittimità della scelta di
comprendere in un'unica pianificazione urbanistica sia i terreni
gravemente inquinati sia quelli ad essi contigui, al fine di perseguire un
unico disegno organico di riqualificazione urbana, occorre ora esaminare -
in relazione alle ulteriori censure - la legittimità della contestuale
scelta di imporre a tutta la zona C6 il divieto di qualunque utilizzazione
sino all’avvenuta bonifica dei terreni ex Sloi ed ex Carbochimica.
In
altri termini, trattasi di valutare se il divieto di edificazione imposto
anche a terreni che non sono oggetto degli interventi di bonifica
prescritti dal D.M. n. 471 del 1999 costituisca una prescrizione legittima
e giustificata sul piano della logica, della coerenza con i presupposti di
fatto e comunque sorretta da idonea motivazione.
Queste, in sintesi, le
deduzioni svolte dalla ricorrente con i motivi terzo (con il quale afferma
che con siffatta determinazione l’utilizzo edilizio dei suoi terreni
sarebbe condizionato ad un’attività di bonifica da eseguirsi su fondi
diversi, e rispetto alla quale essa assumerebbe il ruolo di mera
spettatrice alla luce della precisazione che è estranea all’accordo di
programma sottoscritto dai proprietari dei terreni inquinati), quinto e
sesto.
4b. Per la compiuta comprensione delle argomentazioni svolte nei
due ultimi mezzi citati, occorre premettere, in fatto, che la Commissione
urbanistica provinciale, chiamata ad esprimere un parere tecnico -
giuridico sulla deliberazione di prima adozione della variante, si era
espressa in data 11 settembre 2009 e, in tale occasione, aveva segnalato
che un elemento di criticità riguardava “le modalità di attuazione
dell’intervento che sono legate ai tempi di bonifica; in particolare, le
norme all’esame ipotizzano che gli interventi operativi non possano avere
inizio prima della completa bonifica dell’intera zona … nonostante il
grado di inquinamento sia diversificato, o addirittura inesistente, da
zona a zona. Tale vincolo appare eccessivo se si considerano le evidenti
notevoli difficoltà e disagi conseguenti alle operazioni di risanamento
che hanno carattere di eccezionalità”.
Il Comune di Trento ha
controdedotto alla riportata, precisa osservazione, reputando di
“ridurre il più possibile i tempi della pianificazione attuativa pur
mantenendo la necessità di uno stretto coordinamento con il progetto di
bonifica”, così eliminando il “passaggio procedimentale del
preliminare atto di indirizzo consiliare, prevedendo fin da subito la
redazione del piano attuativo da redigere in coordinamento e concomitanza
con il progetto di bonifica”. In tal senso, era stato predisposto un
nuovo testo dell’art. 42 quater che abrogava il comma 3, suddivideva il
comma 5 in due nuovi commi, rispettivamente numerati 4 e 5 e, in
quest’ultimo, si prevedeva che “nel progetto di bonifica, nella
procedura di verifica o valutazione di impatto ambientale nonché nella
convenzione del piano attuativo sono disciplinate le fasi e i tempi di
attuazione del piano nelle aree esterne al sito inquinato di Trento nord,
al fine di renderli compatibili con i tempi di esecuzione degli interventi
di bonifica delle aree inquinate e con le prescrizioni e le modalità
esecutive del progetto di bonifica approvato”.
Con questa
riformulazione del pertinente articolo delle norme di attuazione, la
proposta di deliberazione per l’adozione definitiva della variante in
esame è stata dunque sottoposta all’esame del Consiglio comunale il quale,
peraltro, nella seduta del 12 marzo 2009, ha approvato un emendamento che
recitava: “a seguito degli accordi politici intervenuti, il Consiglio
comunale adotta in via definitiva la variante … secondo gli elaborati
cartografici e normativi adottati con la deliberazione 19.6.2008, n. 50,
confermandone tutti i contenuti senza nulla modificare”.
Dopo un
breve dibattito - preceduto da un incontro con alcuni rappresentanti delle
minoranze dal quale era emerso l’intendimento di non approvare il testo
che proponeva di accogliere, almeno in parte, i suggerimenti della
Commissione urbanistica provinciale - nel corso del quale è stato ribadito
che il completo disinquinamento del sito avrebbe dovuto costituire la
condizione per l’approvazione del piano attuativo, l’Organo consiliare ha
dunque adottato definitivamente la variante de quo nel testo come
approvato in prima adozione (cfr., documentazione depositata
dall’Amministrazione comunale in data 13.9.2010).
4c. Da ciò la
ricorrente ricava il motivo di eccesso di potere, contraddittorietà con
gli esiti dell’istruttoria esperita, sviamento di potere che avrebbe
condotto ad una scelta irrazionale per sole ragioni di carattere
“politico”, deficit motivazionale posto che non sarebbe
comprensibile l’iter logico seguito dal Consiglio comunale.
5a. I fatti
di causa esposti inducono il Collegio a trattare unitariamente i tre mezzi
in sintesi sopra riportati, in considerazione delle loro concatenazioni e
interdipendenze. I motivi terzo, quinto e sesto, infatti, sono articolati
in una serie di profili e di contestazioni che è compito del giudizio
ricondurre ad unità posto che, nel complesso, sono funzionali ad un unico
obiettivo.
Le argomentazioni e le deduzioni della ricorrente sono
condivisibili e meritano di essere accolte nei termini che seguono.
5b.
In primo luogo, il Collegio osserva che per i terreni inseriti nei siti da
bonificare di interesse nazionale il divieto espresso di edificazione sino
al completamento delle prescritte operazioni di bonifica è stato imposto
dal Legislatore provinciale: il comma 10 quater del già citato testo unico
sull’ambiente stabilisce infatti che: “l'inserimento di un sito
nell'anagrafe dei siti da bonificare comporta il divieto di qualunque
utilizzazione dell'area diversa da quella in atto, fino all'avvenuta
bonifica, a eccezione di utilizzazioni o occupazioni temporanee, purché
conformi alla destinazione urbanistica dell'area e tali da non
pregiudicare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica del
sito”.
Detta prescrizione, introdotta nel testo unico dell’ambiente
con la l.p. n. 1 del 19.2.2002, si applica, direttamente e con immediata
forza precettiva, anche in assenza della mediazione rappresentata dal suo
recepimento nello strumento urbanistico comunale il quale, dunque, da un
lato, con riguardo a tale imperativa disposizione, ha operato una semplice
novazione della fonte regolatrice dello specifico rapporto tra pubblica
amministrazione e privati proprietari di quelle aree (cfr., comma 6
dell’art. 42 quater); da altro lato, ha procedimentalizzato i diversi
passaggi necessari per autorizzare la futura edificazione (cfr., commi 3 e
5 dello stesso articolo: atto di indirizzo allegato al progetto di
bonifica, piano attuativo da approvarsi dopo il completamento delle
operazioni di bonifica e la verifica della conformità delle stesse al
progetto) ma, al contempo, ha asservito tutta l’edificazione dell’ampia
zona C6 al completamento di quei passaggi.
Con ciò, l’art. 42 quater
delle N.T.A. ha indiscriminatamente assoggettato il complesso dei terreni
compresi nella vista zonizzazione ad un prescrizione di inedificabilità il
cui venir meno è condizionato al completamento delle operazioni di
bonifica. Tuttavia, ciò costituisce una mera applicazione della norma di
legge per il 70% della superficie, ossia per i siti inquinati di interesse
nazionale, ma non altrettanto può dirsi con riguardo a terreni che,
pacificamente, non sono gravati da quell’onere reale e dunque non sono
sottoposti alle gravose e complesse procedure di bonifica imposte dal
citato D.M. n. 471 del 1999.
Ai terreni di proprietà della Società
ricorrente è stato dunque imposto un vincolo atipico, ulteriore ed
estraneo alle limitazioni previste dalla normativa provinciale.
Tale
assetto, inoltre, non si sottrae alle dedotte censure di eccesso di potere
per travisamento della realtà (essendo pacifico il diverso status
giuridico fra terreni inquinati e non), e di irragionevolezza, posto che
l’utilizzo edificatorio è di fatto subordinato a decisioni che, in gran
parte, gravano su soggetti privati terzi, rispetto ai quali la posizione
della Società istante è di “inerme spettatrice” come giustamente si
è autoqualificata parte ricorrente.
6a. Invero, la disciplina così
elaborata fin dall’origine dal Comune di Trento era stata oggetto di una
segnalazione - quale “elemento di criticità” - della Commissione
urbanistica provinciale, tanto che nella successiva sede istruttoria
comunale, come esposto poco sopra in punto di fatto, era stata predisposta
una proposta emendativa con l’intento di superare la rilevata
“criticità”.
Tuttavia, come già visto, in sede Assembleare, dopo
uno breve dibattito, l’istruttoria svolta è stata del tutto disattesa con
l’approvazione di un emendamento, frutto di dichiarati “accordi
politici”, con il quale la variante è stata adottata in via definitiva
nel testo come approvato in sede di prima adozione.
Da ciò la
fondatezza delle dedotte censure di illogicità del provvedimento finale e
di carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata valutazione
delle osservazioni formulate e delle proposte avanzate in sede
istruttoria, nonché di sviamento di potere, in quanto la variante non
sarebbe stata approvata sulla base di argomentazioni di carattere
urbanistico ma per esclusive “ragioni politiche”.
Inoltre,
nell’adozione della deliberazione definitiva della variante di Trento nord
è stato adottato un criterio metagiuridico (“accordi politici
intervenuti”), come tale incongruo rispetto alle finalità
urbanistiche, con evidente contraddittorietà nell’operato
dell’Amministrazione per contrasto tra provvedimento conclusivo ed esiti
dell’istruttoria in precedenza esperita. Comprova di ciò si riscontra
nell’evidenziato “salto logico” tra previsioni e contenuto del
provvedimento deliberativo n. 79 del 2009, non essendo individuata alcuna
convincente ragione a giustificazione delle determinazioni finali
dell’Amministrazione.
6b. L’impossibilità di sfuggire alla fase
istruttoria e/o di disconoscere le risultanze di quella svolta senza
un’adeguata e pertinente motivazione è tanto più significativa nella
materia dell’urbanistica, nella quale il Consiglio comunale è chiamato ad
adottare un tipico provvedimento amministrativo che incide giuridicamente
nella sfera dei destinatari: in questo caso, dunque, l’Assemblea elettiva
che ha compiti di indirizzo e di controllo politico e che rappresenta gli
interessi generali della comunità è chiamata, da un lato a fornire
un’adeguata rappresentazione degli interessi dell’elettorato, compresi
quelli delle minoranze, ma anche, da altro lato, al rispetto delle regole
generali dell’azione amministrativa che pretendono un’adeguata
istruttoria, a garanzia delle posizioni giuridiche dei privati, una
logicità del complessivo iter ed un’idonea motivazione atta a suffragare
le scelte finali.
6c. Circa quest’ultimo punto si osserva, altresì, che
la peculiare natura della variante in esame, che ha per oggetto la sola
zona C6, imponeva all’Organo deliberante la puntuale motivazione delle
scelte operate, in ragione della specificità del provvedimento diretto a
soddisfare precisi interessi sia pubblici che privati.
Questo Tribunale
ha già avuto l’occasione per osservare che un principio generale di antica
tradizione giuridica, trasfuso nell’art. 3 della L. n. 241 del 1990 e
nell’art. 4 della l.p. n. 23 del 1992, ed oggi di genesi comunitaria, fa
obbligo di motivare ogni provvedimento amministrativo (cfr., art. 253 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ora art. 296 della
versione in vigore dal 1.12.2009).
Di conseguenza, nell’ipotesi di
scelte urbanistiche specifiche, è stato affermato che “l’obbligo della
motivazione assume un ruolo essenziale e decisivo sul piano
dell’effettività della tutela giurisdizionale, dovendo dette scelte
costituire lo sbocco finale di una previa, meditata istruttoria volta
dapprima a rilevare e poi a selezionare i diversi interessi coinvolti”
(cfr., T.R.G.A. Trento, 23.11.2009, n. 287 e 24.1.2008, n. 13).
6d. Né
a diverse conclusioni possono condurre le difese del Comune, in quanto
esse risultano incentrate solamente sul “principio di precauzione”
che avrebbe informato il suo operato, essendosi ritenuto che il grave
inquinamento da piombo tetraetile, da mercurio e da altre sostanze
pericolose che interessa i terreni ex Sloi ed ex Carbochimica non potesse
considerarsi un problema isolato e circoscritto ma che investisse anche i
terreni contermini.
Non v’è dubbio che l’invocato principio trova
condivisione, soprattutto alla luce del fatto che le operazioni di
bonifica, a tutt’oggi non determinate nella loro concreta attività,
potrebbero interessare anche imponenti movimentazioni di terreno: il che
sarebbe sicuramente pregiudizievole, anche alla stregua dell’esperienza
comune, per qualunque edificazione, anche in corso, sui terreni
confinanti.
Peraltro, se il condivisibile principio invocato
dall’Amministrazione è certamente in grado di giustificare la
subordinazione dell’autorizzazione all’edificazione sui terreni adiacenti
alla conoscenza del progetto di bonifica, delle fasi e dei tempi di
attuazione nonché delle modalità di realizzazione della stessa, esso,
proprio alla luce dell’importante e complessa operazione di risanamento
che dovrà essere posta in essere, non può essere invocato a supporto della
decisione che un qualsiasi piano attuativo concernente l’area non
inquinata della ricorrente potrà essere adottato solo dopo la completa
attuazione della bonifica e, addirittura, dopo il rilascio della
certificazione di cui al comma 2 dell’art. 12 del D.M. 25.10.1999, n.
471.
6e. Né risulta rilevante che la Giunta provinciale abbia approvato
il piano della caratterizzazione, che attesta la conclusione della pratica
di bonifica sui terreni oggetto di causa, con la deliberazione n. 976 del
30.4.2010, ossia dopo la presentazione dell’atto introduttivo del presente
giudizio, e che, di conseguenza, nel corso del procedimento di
approvazione della variante in esame il Consiglio comunale non fosse a
conoscenza che i terreni della Società Elma non presentassero alcun grado
di inquinamento. Essi, infatti, pacificamente non rientravano nei siti di
interesse nazionale e, pertanto, la procedura provinciale di
caratterizzazione che era al tempo in corso per detti terreni poteva
giustificare uno specifico vincolo basato sui risultati di
quell’istruttoria, ma non l’indifferenziazione della nuova disciplina
vincolistica ad aree ben diversamente qualificate dal punto di vista
ambientale.
7a. Anche il settimo mezzo del ricorso introduttivo, con il
quale si censura la violazione del principio di tipicità degli strumenti
urbanistici in relazione all’“atto di indirizzo contenente lo studio
unitario di sviluppo urbanistico”, previsto al comma 3 dell’art. 42
quater delle N.T.A., merita di essere accolto.
7b. In punto di fatto,
si rileva che l’atto di indirizzo del Consiglio comunale è stato previsto
“al fine di garantire un processo di riqualificazione urbanistica
dell’area coordinato e coerente con i contenuti del progetto definitivo
e/o operativo di bonifica delle aree inquinate”, e che esso dovrebbe
contenere “lo studio unitario di sviluppo urbanistico della zona C6
atto ad informare il progetto di bonifica circa l’assetto
planivolumetrico, la distribuzione delle funzioni, lo studio
infrastrutturale e gli obiettivi di qualità”.
In proposito, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
competente ad approvare la procedura di bonifica dei siti di interesse
nazionale ai sensi dell’art. 252 del D.lgs. n. 152 del 2006, con nota del
3.8.2009 aveva chiesto che venisse “definito il destino urbanistico
delle aree interessate” dalla bonifica, al precipuo fine di definire
“gli obiettivi di bonifica da porre a riferimento in sede di
progettazione degli interventi”, specificando come fosse evidente che
“una destinazione urbanistica a verde residenziale comporterà degli
interventi più spinti, e quindi più costosi, rispetto ad una destinazione
industriale delle aree”.
Si osserva, ulteriormente, che la
Commissione urbanistica provinciale aveva segnalato l’atipicità dello
strumento scelto dall’Amministrazione comunale, ritenendo necessario che
fosse sostituito con un “piano guida … individuato dalla legislazione
urbanistica provinciale quale strumento tipico che stabilisce le
indicazioni da osservare per la buona sistemazione urbanistica della zona
e il suo inserimento nel territorio circostante, articolandone, tra
l’altro, l’attuazione in fasi temporalmente definite”.
Il Comune di
Trento, in sede di controdeduzioni, ha tuttavia confermato la validità
dello strumento prescelto, sostenendo che l’atto di indirizzo
perseguirebbe non meglio precisate “finalità di coordinamento e di
coerenza, anche dal punto di vista planivolumetrico, con i contenuti del
progetto di bonifica delle aree inquinate”.
Conclusivamente, la
Giunta provinciale ha approvato la variante in esame con la prescrizione
che il previsto atto di indirizzo, che dovrà essere “redatto in modo
unitario al fine di assicurare un intervento organico”, debba comunque
“garantire i contenuti e le procedure del piano guida di cui all’art.
53 della l.p. n. 22 del 1991 e del corrispondente art. 43 della l.p. n. 1
del 2008”.
7c. In termini generali, si deve rammentare che la
giurisprudenza, anche risalente, del Consiglio di Stato, ha affermato che
“gli strumenti urbanistici sono retti dai principi di nominatività e
tipicità” (cfr., sez. IV, 7.11.2001, n. 5721, e sez. II, 10.12.2003,
parere n. 454).
Tale assunto è stato anche di recente confermato, con
la precisazione che “il principio di tipicità e nominatività degli
strumenti urbanistici, discendente dal più generale principio di legalità
e di tipicità degli atti amministrativi, comporta l’impossibilità per
l’Amministrazione di dotarsi di piani urbanistici i quali, per "nome,
causa e contenuto", si discostino dal "numerus clausus" previsto dalla
legge” (cfr., C.d.S., sez. IV 13.7.2010, n. 4545).
Nell’ordinamento
urbanistico provinciale gli strumenti della pianificazione territoriale
erano nominativamente previsti ai titoli II (cfr., art. 13) e IV della
l.p. 5.9.1991, n. 22, ed ora sono codificati nel titolo II (cfr., art. 3,
sul sistema della pianificazione territoriale e artt. 38 e ss.,
sull’attuazione della pianificazione urbanistica) della nuova l.p.
4.3.2008, n. 1.
Se ne desume che le Amministrazioni interessate
(Comprensori, Comunità di valle, Comuni, a seconda dei rispetti ambiti di
competenza) non dispongono di un generale ed indifferenziato potere di
pianificazione, libero quanto a mezzi e forme, con il corollario che non
possono legittimamente introdurre nell'ordinamento giuridico una nuova
tipologia di strumento di pianificazione dell'assetto del territorio,
quale che sia la funzione ad esso attribuita.
7d. Calando i riportati
principi al caso in esame si osserva, in primo luogo, che la previsione
dell’atto di indirizzo è contenuta nel comma 3 dell’art. 42 quater delle
N.T.A., cioè in un atto privo del carattere di fonte normativa (cfr.,
C.d.S., sez. V, 4.2.2004, n. 367), e che è subordinato alle fonti
normative stesse (cfr., in termini, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II,
5.7.2006, n. 1719).
Secondariamente, alcuna deroga al principio del numerus clausus degli strumenti di pianificazione urbanistica
previsti dalla legge si ricava in ragione del fatto che la pianificazione
di orientamento dell'utilizzo edificatorio dell’area de quo debba
essere predisposta anche al fine di informare il progetto di bonifica di
gran parte della stessa.
In tal senso, per il vero, il competente
Ministero ha chiesto di conoscere solamente “il destino
urbanistico” della zona C6: con il che lo strumento segnalato
dall’Organo tecnico consultivo provinciale - il piano guida - appare il
più appropriato alla luce della funzione ad esso riservata dai citati
articoli delle due leggi provinciali che si sono succedute, ossia quella
di “orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire,
all'interno di ciascuna zona, l'adozione di piani di lottizzazione
parziali, nel quadro di previsioni di massima estese a tutta la zona”,
nonché dei contenuti per esso prescritti: “determinare, nel rispetto
dei parametri stabiliti dagli strumenti di pianificazione, le indicazioni
di massima che devono essere osservate per la buona sistemazione
urbanistica della zona e il suo inserimento nel territorio circostante,
con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla
tipologia edilizia ed alle opere di urbanizzazione primaria e, ove
occorra, secondaria”.
In definitiva, la previsione che demanda ad
un atipico atto di indirizzo la definizione del destino urbanistico
dall’area C6 è illegittima.
Né può utilmente soccorrere la generica
prescrizione impartita dalla Giunta provinciale in sede di approvazione
della variante. A parere del Collegio, infatti, il principio di tipicità
degli atti programmatori in materia urbanistica risponde non soltanto a
criteri formali - nominalistici, ma anche alla presenza di elementi di
garanzia imposti dal Legislatore al fine dell'ordinato assetto urbanistico
del territorio quali, per il caso di interesse, la prescrizione circa
l’acquisizione di obbligatori pareri.
8. Sulla base delle
argomentazioni svolte, e con conseguente assorbimento delle censure non
specificatamente esaminate, il ricorso deve essere dunque accolto nei
termini di cui in motivazione, con il conseguente annullamento degli atti
impugnati nella parte che interessa la Società ricorrente.
Per quanto
riguarda le spese del giudizio, le stesse, come di regola, seguono la
soccombenza e sono liquidate in dispositivo per la metà del loro ammontare
in ragione dell’accoglimento parziale dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa di Trento (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul
ricorso n. 22 del 2010, lo accoglie nei termini di cui in
motivazione.
Condanna il Comune di Trento e la Provincia autonoma di
Trento al pagamento delle spese del giudizio a favore della Società
ricorrente, che sono così liquidate:
- € 3.500,00 (tremilacinquecento),
(di cui € 3.000,00 per onorari ed € 500,00 per diritti), oltre a I.V.A. e
C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari e dei diritti a titolo di
spese generali, a carico del Comune di Trento;
- € 1.500,00
(millecinquecento), (di cui € 1.000,00 per onorari ed € 500,00 per
diritti), oltre a I.V.A. e C.N.P.A. ed al 12,5% sull’importo degli onorari
e dei diritti a titolo di spese generali, a carico della Provincia
autonoma di Trento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di
consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Armando Pozzi, Presidente
Lorenzo Stevanato,
Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere, Estensore
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