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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 22 aprile 2011 n. 2274
Pres. C. D’Alessandro, est. P. Russo
Fulvio Amoriello ed Elena Cuozzo (Avv. Andrea Abbamonte) c. U.T.G. – Prefettura di Benevento – Sottocommissione elettorale circondariale di Airola (Avvocatura Distrettuale dello Stato) c. Comune di Airola (N.C.)


1. Elezioni - Operazioni elettorali - Presentazione delle liste - Lieve ritardo nella effettiva consegna della lista - Nel caso in cui il presentatore sia già presente nei locali entro l’orario fissato e siano state indicate le ragioni del ritardo – Ammissibilità ai fini dell’ammissione della lista

 

2. Elezioni – Operazioni elettorali – Presentazione delle liste – Elezione del Consiglio Comunale – Modulo di presentazione – Erronea indicazione della data di nascita di qualche candidato – Irrilevanza – Se la certificazione allegata ai moduli presentati accertano la precisa data di nascita

 

3. Elezioni – Operazioni elettorali – Presentazione delle liste – Moduli recanti la firma dei sottoscrittori – Non recanti simbolo e generalità anagrafiche – Dati riportati su fogli separati – Attestanti la consapevolezza del sottoscrittore di conoscere simbolo e candidati – Esclusione della lista – Illegittimità – Sussiste - Ragioni

1. In un contesto di favore per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, è privo di rilevanza, ai fini dell'ammissione, il lieve scostamento orario nella presentazione della lista della consegna del contrassegno di lista con le necessarie sottoscrizioni, se ed allorquando assistito a mezzo della provata dalla presenza, nell'orario prescritto del presentatore di lista nei locali Comunali e da ragioni indicate dallo stesso segretario comunale, giustificative del ritardo menzionato, ovvero per la presenza di numerose persone che rendevano difficoltose le operazioni elettorali (1)

 

2. Ai fini della validità della presentazione di una lista di candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, un eventuale errore materiale nella indicazione, nel modulo di presentazione dei candidati, della data di nascita di alcuni di essi, è del tutto ininfluente ai fini della validità della presentazione della lista, se dal certificato elettorale e dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura è evincibile la corretta data di nascita dei candidati medesimi

 

3. È illegittima l’esclusione di una lista di candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, fondata sulla circostanza che i moduli allegati al primo recanti la firma dei sottoscrittori non recano le generalità anagrafiche del candidato alla carica di Sindaco, se tali dati riportati su fogli separati, attestino la consapevolezza, da parte dei sottoscrittori, di essere a conoscenza dei suddetti elementi. Ed invero, l’art. 28 del T.U. 570/1960 non richiede che il modulo aggiunto debba contenere anche la indicazione dei candidati, del simbolo o della lista, ammettendo che possa richiamare tali elementi attraverso scritte o simboli inequivocabili, idonei a far desumere aliunde la consapevolezza del sottoscrittore in ordine a tutti gli elementi della lista sostenuta (nel caso di specie era presente il simbolo di lista ma il modulo allegato non conteneva la lista completa dei candidati)

 

______________________________________
1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. II, sentenza del 18 marzo 2010, n. 1531; id. 1528/10; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 12 aprile 2001, n. 2297 e 4 marzo 2002, n. 1271


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 129 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 2116 del 2011, proposto da:

 

Fulvio Amoriello ed Elena Cuozzo, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto in Napoli, alla via Melisurgo 4;

contro



U.T.G. - Prefettura di Benevento - Sottocommissione Elettorale Circondariale di Airola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso il cui ufficio distrettuale di Napoli, alla via Diaz 11, è domiciliato per legge; Comune di Aiola, non costituito,

per l'annullamento
DEL VERBALE N. 38 DEL 16/04/2011 AVENTE AD OGGETTO LA RICUSAZIONE DELLA LISTA "AIROLA FUTURA" DALLA COMPETIZIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AIROLA (BN).

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Benevento - Sottocommissione Elettorale Circondariale di Airola ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2011 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Giova premettere in fatto che la Sottocommissione elettorale circondariale di Airola (BN), con l’impugnata delibera di cui al verbale del 16.4.2011, ha ricusato la candidatura alla carica di sindaco del sig. Giuseppe Amoriello e la collegata lista “AIROLA FUTURA”, escludendone la partecipazione alle elezioni amministrative che si terranno il 15 e 16 maggio 2011 presso il Comune di Airola, per i seguenti motivi:
1) la documentazione è stata ricevuta il 16.4.2011 alle ore 12.04 ossia quattro minuti oltre il termine perentorio di legge;
2) nel modello base di presentazione della lista, contenente 59 sottoscrizioni di cittadini elettori, è indicata come data di nascita del candidato consigliere Laura Napolitano il 1° aprile 1977 (mentre nel certificato d’iscrizione nelle liste elettorali e nella dichiarazione di accettazione della candidatura è indicato il 1° aprile 1987);
3) l’atto separato, recante 5 sottoscrizioni di elettori, non conterrebbe gli elementi essenziali richiesti dalla legge per dare certezza in merito all’effettiva consapevolezza da parte dei sottoscrittori del nominativo e delle generalità del candidato alla carica di sindaco, poiché:
a) riporta il contrassegno di lista incollato, ma non vidimato né descritto in modo letterale, ed è carente dell’indicazione della data di svolgimento della consultazione, del nominativo e delle generalità del candidato sindaco;
b) la data di nascita del candidato Raffaella Ferraro (20 marzo 1977) non coincide con quella (24 marzo 1977) riportata nel modello base, nel certificato di iscrizione nelle liste elettorali e nella dichiarazione di accettazione della candidatura;
c) la data di nascita del candidato Laura Napolitano (1° aprile 1987) non coincide con quella individuata nel modello base (1° aprile 1977);
d) l’ordine progressivo dei candidati non concorda con quello del modello base (poiché in quest’ultimo i candidati Giovanni Diodato ed Aniello Diodato sono indicati ai numeri 6 e 12, mentre occupano la posizione invertita nell’atto separato);
4) diverse dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere non contengono l’indicazione della data di svolgimento delle elezioni, il numero dei consiglieri da eleggere ed il domicilio dei firmatari.
Ad avviso del Collegio, il ricorso, affidato a cinque motivi, è meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.
2. Con riguardo alla prima ragione ostativa, il Collegio condivide l’interpretazione della normativa di riferimento (artt.28 e ss. d.P.R. n.570/1960) richiamata dai ricorrenti, secondo la quale un minimo scostamento oltre l’orario indicato – non dipeso da causa imputabile ai presentatori della lista, che fossero presenti nei locali comunali al momento della scadenza del termine di legge muniti della prescritta documentazione, ma da fattori accidentali che abbiano reso difficoltose le operazioni – non preclude la partecipazione della lista alla consultazione elettorale (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Sezione II, 18 marzo 2010 n.1531; Consiglio di Stato, Sezione V, 12 aprile 2001 n.2297 e 4 marzo 2002 n.1271).
Nel caso di specie, può ritenersi provata la circostanza della presenza fisica dei delegati della lista, muniti della prescritta documentazione, all’interno degli uffici comunali entro l’orario stabilito, deponendo in tal senso la dichiarazione dell’addetto all’apertura e chiusura degli uffici comunali, che ha confermato che “a decorrere dalle 11,10 (undici e dieci minuti) circa, affluivano presso la sede comunale di Airola (BN), diretti all’Ufficio Elettorale, numerose persone che si qualificavano all’ingresso quali presentatori della lista “Airola Futura” […]”. Allo stesso modo, non è contestata la presenza degli stessi presso l’ufficio elettorale, “a decorrere dalle ore 11.15 (undici e quindici minuti” (come da dichiarazione del personale addetto) e fino a ridosso delle ore 12.00, per il protrarsi della fase dell’autenticazione delle firme (“sino alle 11.50 circa”, secondo quanto concordemente affermato da trentuno sottoscrittori), tanto che lo stesso personale dell’ufficio elettorale ha dichiarato che “considerata l’imminente scadenza del termine per la presentazione della lista alla Segreteria comunale, accertata la mancanza dei certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, consigliava ai delegati/presentatori di consegnare comunque la lista, riservandosi di produrre la certificazione mancante alla Sottocommissione Elettorale Circondariale, così come consentito dalla legge”.
Non va poi trascurato che la successiva attività svolta dal Segretario comunale assume carattere complesso, atteso che egli non si limita a dichiarare la mera ricezione di un plico chiuso ma, con il rilascio della ricevuta, ex art. 32, ultimo comma, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, dichiara la presenza di tutti i documenti ivi individuati in dettaglio. Può pertanto presumersi che l’effettivo ingresso nel suo ufficio sia verosimilmente avvenuto alcuni minuti prima e, dunque, entro le ore 12.00. In ogni caso, può comunque ritenersi che l’eventuale ritardo sia imputabile anche a fattori organizzativi degli uffici comunali, per cui nel dubbio deve trovare piena espansione il principio del favor per la più ampia partecipazione alla competizione elettorale (cfr., sul richiamato principio generale, anche T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 18 marzo 2010 n.1528).
3. Si palesa fondata anche la censura mossa avverso la successiva causa di esclusione, atteso che l’erronea indicazione della data di nascita del suindicato candidato nell’apposito modello costituisce il frutto di un mero errore materiale non invalidante, in quanto chiaramente evincibile dalla restante documentazione (dichiarazione di accettazione della candidatura autenticata da pubblico ufficiale e certificato di iscrizione nelle liste elettorali) richiesta dall’art.28 del d.P.R. n.570/1960, da reputarsi prevalente poiché assistita da fede privilegiata, consentendo di conoscere con certezza i reali dati anagrafici del candidato.
4. Meritano condivisione pure le argomentazioni difensive dedotte nei confronti dei rilievi sollevati dalla Sottocommissione elettorale sull’idoneità dell’atto separato, contenente altre 5 sottoscrizioni di elettori, ad assicurare certezza dell’effettiva consapevolezza da parte dei sottoscrittori della lista presentata e del candidato alla carica di sindaco.
4.1. E’ noto che sulla questione di diritto sottoposta all’esame del Collegio (sopra indicata al n.3, lett. a) la giurisprudenza della Sezione (cfr. sentenze n.1528 e 1531 del 18.3.2010) ha seguito la più recente opzione ermeneutica, evidenziando come una lettura rigidamente formalistica delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 32 del T.U. n.570/1960 contrasta con fondamentali principi costituzionali – essendo in gioco la libera e completa partecipazione della parti politiche alla competizione elettorale nella realtà locale - ed escludendo quindi le formalità ivi previste dal novero di quelle sostanziali. In particolare si è affermato che l’art. 28 non richiede che il modulo aggiunto debba contenere anche la indicazione dei candidati, del simbolo o della lista, ammettendo che possa richiamare tali elementi attraverso scritte o simboli inequivocabili, idonei a far desumere aliunde la consapevolezza del sottoscrittore in ordine a tutti gli elementi della lista sostenuta.
Nel caso di specie, la sicura riferibilità delle sottoscrizioni dei cittadini elettori alla medesima lista è ravvisabile, per un verso, nella presenza sia del simbolo di lista che dei nominativi di tutti i candidati, rafforzata dalla circostanza che, trattandosi di comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il candidato sindaco può avere a collegamento una sola lista, sì che il contrassegno indicava anche univocamente il candidato sindaco. Per altro verso, mette conto evidenziare che la dichiarazione del funzionario autenticante le firme, con particolare riferimento all’avvenuta somministrazione delle informazioni obbligatorie per garantire la piena consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista presentata, appare idonea ad integrare gli estremi della certezza legale che la norma richiede, anche avuto riguardo alla funzione che la forma prescritta nella specie riveste. Va peraltro aggiunto che le operazioni di autenticazione delle firme apposte sui due moduli si sono svolte contestualmente nello stesso ufficio e che, comunque, ogni dubbio al riguardo può ritenersi definitivamente fugato dalle dichiarazioni dei cinque sottoscrittori dell’atto separato, esibite in giudizio dalla parte ricorrente, nelle quali ciascuno di essi afferma tra l’altro che “nessun dubbio è mai insorto nel sottoscritto presentatore sull’individuazione del candidato Sindaco Amoriello Giuseppe e sulla individuazione della relativa lista dei candidati, peraltro presenti negli stessi locali comunali”.
4.2. Sui punti sopra individuati al n.3, lettere b) e c), può farsi integralmente rinvio alla considerazioni già svolte sull’identica questione scrutinata al capo 3.
4.3. Allo stesso modo, quanto al successivo rilievo di cui alla lettera d), può ritenersi che il diverso ordine con cui sono stati elencati due candidati non è idoneo a determinare alcuna incertezza sull’identificazione degli stessi, tenuto anche conto che i nominativi e la data di nascita sono riportati esattamente.
5. Infine, anche l’ultimo motivo ostativo individuato dalla Sottocommissione elettorale non è tale da configurare un vizio invalidante ma una mera irregolarità ininfluente, atteso che i dati non inseriti nella dichiarazione di accettazione delle candidature sono agevolmente desumibili aliunde. Invero, la data di svolgimento delle elezioni amministrative ed il numero dei consiglieri da eleggere sono stabiliti per legge mentre l’omessa indicazione del domicilio dei candidati può reputarsi integrata dall’autentica del pubblico ufficiale rogante all’atto dell’identificazione dei dichiaranti mediante esibizione dei rispettivi documenti di identità, nei quali è riportato anche il dato in questione.
6. In conclusione, alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte, il ricorso va accolto;
per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento di ricusazione della lista denominata “AIROLA FUTURA” e disposta la sua ammissione alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011.
In relazione alla peculiarità della controversia, sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ammette la lista “AIROLA FUTURA” alle elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011”.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2011



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