T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 5 dicembre 2011 n. 5657
Pres. S. Romano, est. P. Palmarini
Costantino Musto (Avv.ti Vittorio Pepe ed Edoardo Mancini) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avvocatura Distrettuale dello Stato) |
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Autorizzazioni e concessioni – Patentino per la rivendita di generi di monopolio – Requisito della rilevante frequentazione e del riposo settimanale diverso dalla domenica – Obbligo – Mancanza – Diniego – Legittimità – Sussiste – Ragioni - Fattispecie
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Deve essere considerato legittimo il diniego di rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio nell’ipotesi in cui l’attività richiedente non dimostri la rilevante frequentazione del proprio locale e l’apertura domenicale (che è l’usuale giorno di chiusura delle tabaccherie): (Nella specie è stato dimostrato dalla P.A., e non smentita dal ricorrente, che il locale non può essere considerato di rilevante frequentazione emettendo lo stesso circa 70 scontrini fiscali al giorno, il chè dimostra l’inutilità di aprire una nuova rivendita per l’Amministrazione stessa)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4779 del 2006, proposto da:
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Costantino Musto, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avvocati Vittorio Pepe ed Edoardo Mancini, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, presso lo studio del primo al Largo Donnaregina n. 2;
contro
il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentate p.t. – rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ove ope legis domicilia in Napoli alla via A. Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del 18 aprile 2006 (prot. n. 7383) con il quale il Direttore dell’Ufficio Regionale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha respinto la richiesta del ricorrente di ottenere il patentino per la rivendita di generi di monopolio presso il Bar annesso alla stazione di servizio sita alla via Tescione nel Comune di Caserta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14 giugno 2006 e depositato il successivo 12 luglio, il ricorrente, gestore del Bar della stazione di servizio AGIP sita alla via Tescione nel Comune di Caserta, ha impugnato la determina con la quale il Direttore dell’Ufficio Regionale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha respinto la sua richiesta di patentino per la rivendita di generi di monopolio.
L’amministrazione ha così motivato il diniego: “in sede di sopralluogo d’ufficio effettuato in data 28.3.2006 si è accertato che la zona ove è ubicato l’esercizio proposto, in relazione al suo assetto residenziale e commerciale, risulta già adeguatamente servita dalle rivendite n. 2 e n. 14 in Caserta (la seconda munita per di più di distributore automatico, atto a soddisfare le esigenze del servizio nelle ore di chiusura delle rivendite), ubicate rispettivamente a mt. 240 ed a mt. 450 ca., e che l’esercizio medesimo, oltre a non poter essere ritenuto di rilevante frequentazione, in relazione al limitato numero di scontrini quotidianamente emessi, non effettua orario prolungato ed osserva il riposo settimanale nella giornata domenicale”.
A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi:
1) violazione di legge (art. 23 della legge n. 1293 del 22.12.1957, circ. AAMS n. 4/63406 del 25.9.2001, circ. A.A.M.S. n. 375 dell’1.8.2005) ed eccesso di potere in quanto in punto di fatto: l’impianto di distribuzione carburanti ha un notevole bacino di utenza (è collocato a 50 metri dall’Ospedale civile di Caserta, è l’unico presente nella zona ad alta densità abitativa), ed è aperto, grazie al servizio self service, 24 ore su 24, il BAR svolge orario prolungato (dalle 5.00 alle 22.00), la vicina rivendita n. 2 dista oltre 300 metri, è aperta dalle 7.30 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 e non ha il distributore automatico, la rivendita n. 14 è a circa 500 metri e pratica gli stessi orari della rivendita n. 2 ma è dotata di distributore automatico;
2) eccesso di potere sotto il profilo dell’insufficiente e inadeguata istruttoria e travisamento dei fatti in quanto l’amministrazione non ha considerato l’orario prolungato dell’esercizio e l’elevata frequentazione dello stesso che non può essere riscontrato solo a mezzo degli scontrini fiscali emessi;
3) eccesso di potere e difetto di motivazione in quanto l’amministrazione non ha comparato gli interessi in gioco.
Si è costituita per resistere al ricorso l’amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La domanda di tutela cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 2302 del 3 agosto 2006.
Alla pubblica udienza del 3 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha negato il rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio al ricorrente, gestore del BAR annesso alla stazione di servizio AGIP di via Tescione nel Comune di Caserta.
L’amministrazione ha motivato il provvedimento sulla base delle seguenti argomentazioni: “in sede di sopralluogo d’ufficio effettuato in data 28.3.2006 si è accertato che la zona ove è ubicato l’esercizio proposto, in relazione al suo assetto residenziale e commerciale, risulta già adeguatamente servita dalle rivendite n. 2 e n. 14 in Caserta (la seconda munita per di più di distributore automatico, atto a soddisfare le esigenze del servizio nelle ore di chiusura delle rivendite), ubicate rispettivamente a mt. 240 ed a mt. 450 ca., e che l’esercizio medesimo, oltre a non poter essere ritenuto di rilevante frequentazione, in relazione al limitato numero di scontrini quotidianamente emessi, non effettua orario prolungato ed osserva il riposo settimanale nella giornata domenicale”.
Il primo e il secondo motivo sono tesi a dimostrare l’insussistenza dei presupposti di fatto del provvedimento, considerato che l’esercizio, secondo quanto riferisce il ricorrente, osserva l’orario prolungato e per come ubicato, è in grado di raggiungere un numero notevole di potenziali clienti.
Le censure non meritano accoglimento.
Risulta, infatti, incontestato da parte ricorrente quanto emerso dall’istruttoria relativamente al limitato numero di scontrini emessi, alla chiusura domenicale e alla presenza nella vicina rivendita n. 14 di un distributore automatico. In particolare, l’amministrazione ha evidenziato nelle proprie difese che il fatturato mensile dell’esercizio è di appena 3.000 euro corrispondenti a un numero medio di scontrini giornalieri emessi pari a 70. In proposito il ricorrente, lungi dallo smentire le risultanze istruttorie dell’amministrazione, si è limitato a svolgere argomentazioni generiche e indimostrate circa le potenzialità del proprio bacino di utenza e dell’incremento, a mezzo del patentino, della clientela. Da quanto precede emerge l’insussistenza del dedotto travisamento dei presupposti di fatto per l’adozione del provvedimento impugnato.
Non sussiste neppure il preteso vizio di motivazione dell’atto gravato (secondo e terzo motivo di ricorso).
L’amministrazione ha esaustivamente indicato le ragioni poste a base del diniego e individuabili nella scarsa frequentazione del locale del ricorrente, nel riposo osservato il giorno della domenica, unitamente alla presenza di rivendite vicine, una delle quali munita di distributore automatico. Ritiene il Collegio che le suesposte motivazioni siano sufficientemente indicative della non utilità e non remuneratività per l’amministrazione del rilascio di un nuovo patentino. In base alla normativa vigente (art. 23 della legge n. 1293/1957 e art. 54 del D.P.R. n. 1074/1958), l’amministrazione gode, infatti, di una certa discrezionalità nel valutare l’opportunità di espandere o meno il numero dei punti vendita dei generi di monopolio, che può ragionevolmente trovare base nelle scarse aspettative di vendita dell’esercizio commerciale e nella sufficiente copertura del servizio di distribuzione dei generi di monopolio.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
2. Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. 4779/2006), lo respinge.
Condanna Costantino Musto a rifondere all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato le spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Ida Raiola, Consigliere
Paola Palmarini, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/12/2011
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