T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 13 dicembre 2011 n. 5821
Pres. A. Guida, est. C. Dell’Olio
Istituto garanzia Fidi Confcredito s.c.p.a (Avv. Pasquale Iannuccilli) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Agenzia delle Entrate di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Equitalia Polis S.p.a. ed Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania, (N.C.) c. P.E.V. costruzioni s.r.l., (N.C.) |
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Attività amministrativa – Fermo amministrativo di somme dovute da terzi – Istanza di rateizzo del debito all’Equitalia Polis S.p.a. – Accoglimento – Illegittimità del fermo - Sussiste
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È illegittimo il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate disponga, ai sensi dell’art. 69 R.D, 2440/1923, il fermo amministrativo della somme dovute da un terzo ad una società con rilevante debito tributario, se quest’ultima abbia presentato istanza di rateizzazione del debito all’Equitalia Polis S.p.A., accolta da quest’ultima
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
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sul ricorso numero di registro generale 290 del 2009, proposto da:
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ISTITUTO GARANZIA FIDI CONFCREDITO S.c.p.a., rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Iannuccilli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Gemito n. 34;
contro
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE DI CASERTA, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
- EQUITALIA POLIS S.p.A. ed AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA, non costituite in giudizio;
nei confronti di
P.E.V. COSTRUZIONI S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di Caserta prot. n. 110093/08 del 5 novembre 2008, con il quale è stato disposto “ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 2440/23 il fermo amministrativo di tutte le somme dovute e debende a favore della “P.E.V. Costruzioni srl” (…) nonché dello Istituto di Garanzia Fidi CONFCREDITO scpa (…) sino alla concorrenza di € 487.890,54 oltre interessi maturati e maturandi alla data del presente provvedimento.”;
b) di ogni atto presupposto, preordinato, connesso e consequenziale;
e per la condanna
delle amministrazioni intimate al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa o in separata sede, a seguito dell’evolversi del contenzioso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il presente gravame si presta ad essere definito con sentenza in forma semplificata, attesa la sua manifesta improcedibilità;
Considerato, infatti, che:
- in data 5 novembre 2011, la difesa di parte ricorrente ha depositato provvedimento dell’agente per la riscossione Equitalia Polis S.p.A., con il quale, a seguito di istanza presentata il 23 marzo 2009, l’istituto ricorrente ha ottenuto la rateizzazione dell’intero debito posto a base del gravato provvedimento di fermo amministrativo;
- tale atto reca una nuova valutazione degli interessi in gioco, sostituendosi al provvedimento di fermo in questione e comportandone il definitivo superamento, come già ritenuto dal Consiglio di Stato in sede di declaratoria di improcedibilità dell’appello cautelare (cfr. ord. n. 3049 del 12 giugno 2009);
- pertanto, essendosi esaurite l’efficacia e la lesività del provvedimento impugnato, deve essere rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’odierna domanda di annullamento (in termini analoghi depone la memoria conclusiva di parte ricorrente);
- stessa sorte subisce la connessa istanza risarcitoria, attesa la sua generica formulazione, priva peraltro del minimo supporto probatorio;
- in conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre sussistono giusti motivi, in virtù dell’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Carlo Dell'Olio, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/12/2011
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