T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 28 novembre 2011 n. 1830
A. Radesi Pres. E. Di Santo Est.
Paganelli L. (Avv. A. Soldani) contro il Comune di Orbetello (non costituito) |
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Edilizia ed urbanistica – Concetto civilistico e urbanistico di pertinenza – Coincidenza – Insussistenza - Fattispecie
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Il concetto civilistico e quello urbanistico di pertinenza non coincidono esattamente. Nella specie, infatti, i manufatti in questione, pur avendo da un punto di vista civilistico natura pertinenziale, hanno caratteristiche costruttive e dimensionali tali da indurre univocamente a ritenere che si è in presenza di costruzioni che per consistenza, caratteristiche costruttive e finalità ben si annoverano tra quelle che alterano visibilmente e notevolmente lo stato dei luoghi, modificano in maniera permanente e significativo l'assetto urbanistico-edilizio del territorio e come tali sono senz'altro abbisognevoli del preventivo rilascio del permesso di costruire. Trattasi difatti di beni (ivi incluse le strutture prefabbricate e le roulottes) adibiti ad usi ripetuti nel tempo, come conferma la presenza degli allacciamenti fognari ed elettrici e quindi di costruzioni urbanisticamente rilevanti e non meramente accessorie, giacché ciò che rileva a tal fine è l’idoneità del manufatto ad incidere sul preesistente assetto edilizio in modo non occasionale
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N. 01830/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00167/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 167 del 2007, proposto da:
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Paganelli Lamberto, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Soldani, con domicilio eletto presso Marino Soldani Sig. in Firenze, via Panzani, 11;
contro
Comune di Orbetello;
per l'annullamento
del provvedimento n. 74/06 del Dirigente del 4° Settore del Comune di Orbetello datato 24 ottobre 2006, notificato il 24 novembre 2006, con il quale si ingiunge la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza del permesso di costruire sull’immobile di proprietà del ricorrente sito in Comune di Orbetello, Fraz. Scalo, Via Podere Le Monache, SS Aurelia Km. 140, loc. Pitorsino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori Nessuno comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, il Sig. Paganelli, odierno ricorrente, ha impugnato il provvedimento n. 74/06 del Dirigente del 4° Settore del Comune di Orbetello del 24 ottobre 2006, con il quale, sulla scorta del verbale di sopralluogo del Corpo Polizia Municipale n. 86/06 del 17 settembre 2006, che di detto provvedimento costituisce parte integrante, è stato ingiunto al medesimo – ai sensi dell’art. 132 della L.R.T. n. 1/2005 - di demolire sul terreno in proprietà dello stesso, sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 in Comune di Orbetello, Fraz. Scalo, Via Podere Le Monache, SS Aurelia Km. 140, loc. Pitorsino, distinto in catasto al foglio 109, particella 610, una serie di opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire, con l’avvertenza che la mancata esecuzione nel termine assegnato dell’ordine impartito avrebbe determinato l’acquisizione gratuita del bene, della relativa area di sedime, nonché quella di pertinenza agli immobili stessi per una superficie di mq. 1100.
In particolare, il provvedimento impugnato ha per oggetto i seguenti manufatti, come si legge nel verbale di sopralluogo della Polizia Municipale cui si fa riferimento:
“1. Manufatto prefabbricato per abitazione delle dimensioni di m. 8,52 x m. 5,00, con annessa veranda sul fronte lungo dell’immobile, parzialmente chiusa in modo da ricavare altro vano abitativo delle dimensioni di m. 2,50 x m. 3,00. Per tale manufatto il Sig. Paganelli aveva presentato richiesta di concessione in sanatoria con P.E. 1113/94, per la quale questa Amministrazione ha già espresso il proprio diniego di sanatoria n. 27/98 del 20.05.1998. Si precisa che ad oggi risulta ancora pendente al T.A.R. Toscana il ricorso presentato dal proprietario avverso il suddetto diniego. Giova precisare ulteriormente che rispetto alla pratica di condono presentata, l’immobile ha comunque subito delle modifiche in assenza di alcun titolo abilitativo;
2. Fabbricato in muratura, completo in ogni sua parte, delle dimensioni in pianta di m. 9,70 x m. 6,45. La copertura in ondulina ad unica falda ha un’altezza media da terra di m. 2,80. Tale fabbricato risulta privo di qualsiasi titolo abilitativo ed al suo interno sono ricavate nr. 3 unità abitative distinte, con accesso dall’esterno, destinate ad essere utilizzate dal proprietario nella propria attività di affittacamere. Tale circostanza è riscontrabile dallo stato dei locali, perfettamente arredati e con biancheria, e dalla tabella prezzi regolarmente esposta all'interno della porta di accesso a ciascuna unità abitativa. Al loro interno le suddette unità abitative sono composte da camera con piccolo angolo cottura e da servizio igienico con wc, lavabo e doccia;
3. Roulotte priva di targa e di ruote, poggiante su piedistalli in legno, dotata di allacci idrici ed elettrici, e quindi adattata per essere utilizzata in modo permanente come abitazione da parte della figlia del Sig. Paganelli Lamberto, unitamente al convivente ed al loro figlio in età prescolare. Tale roulotte, delle dimensioni di m. 2,00 x m. 4,50 è altresì dotata di struttura in pali di ferro e telo ombreggiante, che assolve alle funzioni di veranda e da palo di sostegno per l'antenna TV. Anche per tale immobile non risulta alcun titolo autorizzativo;
4. Struttura in legno, con copertura impermeabile in onduline, aperta su due lati e sui restanti due lati tamponata in materiale plastico e muratura, delle dimensioni di m. 3,50 x m. 12,00 circa. Tale struttura è dotata di cucina e lavello, funzionanti, ed attrezzata con tavoli e sedie per il soggiorno del proprietario in periodo estivo. Nella parte antistante si trova infatti, una piccola piscina amovibile per bambini ed altri tavoli, oltre ed una baracca in lamiera delle dimensioni di m. 2,00 x m. 2,00 utilizzata come ripostiglio di attrezzi e di un motociclo;
5. In aderenza alla sopradescritta struttura semiaperta, si trova un piccolo fabbricato in muratura, delle dimensioni di m. 3,00 x m. 1,50, con copertura in laterizio ad unica falda ed altezza media di m. 2,50. Tale fabbricato viene utilizzato come servizio igienico ed è quindi dotato di allaccio di acqua e scarico dei reflui;
6. Baracca in lamiera prefabbricata, delle dimensioni di m. 5,00 x m. 2,50, copertura in lamiera a doppia falda ed altezza media di m. 2,50;
7. Nel terreno circostante il fabbricato principale, insistono, oltre alle opere sopra descritte, nr. 5 roulottes, prive di targa e non pìù in condizioni di circolare, che il Sig. Paganelli, ha adibito a piccoli magazzini e depositi per materiali vari, le stesse sono perlopiù in condizioni fatiscenti e prive delle parti essenziali alla circolazione su strada, presentando chiaramente i requisiti della stabilità, anche per la vegetazione circostante e la posizione che occupano”.
Il Sig. Paganelli circoscrive la presente impugnativa a tutti i manufatti suindicati, ad eccezione del manufatto adibito ad abitazione, indicato sub n. 1 nel verbale di sopralluogo della Polizia Municipale, ritenendo che lo stesso non sia ricompreso nel provvedimento di demolizione, essendo pendente ricorso al T.A.R. Toscana avverso il diniego di sanatoria n. 27/98 concernente il manufatto in questione, ricorso, peraltro, successivamente dichiarato perento.
Questi i motivi di doglianza dedotti a sostegno del gravame:
1) “Violazione ed erronea applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 e dell’art. 132 l.r.t. n. 1/205. Mancata applicazione dell’art. 79, comma 2, l. r. t. n. 1/05. Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti, per travisamento dei fatti e per carenza di istruttoria”, in quanto il Comune di Orbetello ha ingiunto la demolizione delle opere in argomento in applicazione dell' art. 31 D. P. R. n. 380/01 e dell' art. 132 l. r. t. n. 1/05, ma le disposizioni citate concernono le opere eseguite in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; nel caso di specie, invece, le opere de quibus (ad eccezione del manufatto adibito ad abitazione, sopra specificato, che, essendo pendente ricorso al T.A.R. Toscana, non è da ritenere compreso nel provvedimento di demolizione) avrebbero evidente natura pertinenziale e, per esse, troverebbe applicazione l'art. 79, comma 2, punto 3) della l. r. t. n. 1/05.
Pertanto, gli interventi, quali quelli di specie, sarebbero sottoposti a denuncia di inizio di attività ex art. 72 l. r. t. n. 1/05 citata, e non a permesso di costruire. Per le opere de quibus troverebbe quindi applicazione non l' art. 31 D. P. R. n. 380/01, né l' art. 132 l. r. t. n. 1/05, bensì l' art. 37, comma 1, del D. P. R. n. 380/01 e l' art. 135 della l. r. t. n. 1/05, che prevedono una sanzione pecuniaria, ma non certo la demolizione.
2) “Violazione e falsa applicazione dell' art. 3, comma 1 L. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione”, in quanto nel provvedimento impugnato mancherebbe l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo di ricorso, va rilevato che non può aderirsi alla tesi secondo cui nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicato l’art. 135 e non l’art. 132 della L.R.T. n. 1/2005, sull’assunto che le opere sanzionate si configurerebbero come pertinenze e, quindi, assoggettate non a permesso di costruire bensì a DIA, ai sensi dell’art. 79, comma 2°, lettera d), punto 3), della L.R.T. n. 1/2005.
Va, infatti, rilevato in contrario, innanzitutto, che, anche qualora i manufatti fossero classificabili come pertinenze, gli abusi non ricadrebbero nella disciplina dell’art. 135 bensì in quella dell’art. 134 della citata legge regionale.
Ciò in quanto le pertinenze, essendo inserite dall’art. 79, 2° comma, lettera d), punto 3), tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono escluse dal regime sanzionatorio del richiamato art. 135 e riconducibili invece a quello dell’art. 134. Pertanto, anche qualora di pertinenze si trattasse non sarebbe ipotizzabile l’applicazione di una sanzione pecuniaria, dal momento che la norma da ultimo citata prevede la demolizione, a meno che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile (e nel caso di specie non sembra proprio sussistere alcun elemento che possa indurre a ritenere che ricorra siffatta impossibilità).
In ogni caso, al di là di ogni considerazione in ordine al regime sanzionatorio applicabile nel caso di pertinenze abusive, nel caso di specie non sussistono i presupposti per ritenere che i manufatti in questione siano qualificabili come pertinenziali, quand’anche essi avessero una funzione servente rispetto ad un edificio principale.
Infatti, i manufatti possono avere anche una funzione per così dire servente, ma altro è il concetto civilistico di pertinenza (artt. 817 e sgg. cod. civ.) e altro è il concetto urbanistico della stessa pertinenza, avente un sua autonoma configurazione edilizia e che per ciò stesso, come nel caso in esame, non esime certo il soggetto che realizza siffatte costruzioni dal richiedere e munirsi del permesso di costruire (cfr., TAR Toscana, III, 18 settembre 2009 n. 1455).
Nella specie, infatti, i manufatti in questione hanno caratteristiche costruttive e dimensionali tali da indurre univocamente a ritenere che si è in presenza di costruzioni che per consistenza, caratteristiche costruttive e finalità ben si annoverano tra quelle che alterano visibilmente e notevolmente lo stato dei luoghi, modificano in maniera permanente e significativo l'assetto urbanistico-edilizio del territorio e come tali sono senz'altro abbisognevoli del preventivo rilascio del permesso di costruire.
E tale qualificazione si attaglia a tutti i manufatti per cui è causa, ivi incluse le strutture prefabbricate e le roulottes, in quanto non si tratta di strutture precarie e contingenti, destinate a soddisfare bisogni occasionali e ad essere definitivamente rimosse dopo un breve uso, ma di beni adibiti ad usi ripetuti nel tempo, come conferma la presenza degli allacciamenti fognari ed elettrici. Si tratta pertanto, anche in tal caso, di costruzioni urbanisticamente rilevanti, giacchè ciò che rileva a tal fine è l’idoneità del manufatto ad incidere sul preesistente assetto edilizio in modo non occasionale (cfr., TAR Toscana, III, 11 aprile 2008, n. 1020).
Alla luce della tipologia delle opere qui rinvenibile e come esattamente qualificata dall'Amministrazione, il regime giuridico da applicarsi risulta, quindi, essere quello descritto dalla previsioni di cui al coordinato disposto degli artt.78 e 132 della legge regionale n.12/05, con la sottoposizione dei realizzati abusi alle sanzioni ivi previste per le "opere in assenza di permesso di costruire".
Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che non sarebbero stati indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’adozione della determinazione impugnata.
Infatti, trattandosi di attività vincolata, il provvedimento risulta sufficientemente motivato attraverso la descrizione dettagliata delle opere abusive e l’indicazione della normativa applicabile nella specie.
3. Il ricorso va, pertanto, respinto.
4. Quanto alle spese di giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle stesse, stante l’omessa costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2011
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