T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 28 novembre 2011 n. 1832
A. Radesi Pres. E. Di Santo Est.
G. Nannetti ed altra (Avv. L. Bimbi) contro il Comune di Piombino (non costituito) |
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1. Edilizia ed urbanistica – Demolizione con successiva ricostruzione - Tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente inferiori alla ristrutturazione – Incompatibilità
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2. Edilizia ed urbanistica – Demolizione con successiva ricostruzione – Aumento di superficie e diversa conformazione - Integra gli estremi della sostituzione edilizia - Permesso di costruire - Necessità
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1. La demolizione con successiva ricostruzione è incompatibile con le tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente inferiori alla ristrutturazione, dal momento che solo nel definire quest’ultima (di maggiore entità rispetto alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo) il legislatore ha previsto la possibilità di demolire e ricostruire, peraltro nel rispetto di determinati parametri fissati a livello nazionale dall’art. 3, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001, in ambito regionale dall’art. 79, 2° comma, lett. d), punto 1), della L.R.T. n. 1/2005.
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2. Esclude in radice che ricorra un’ipotesi di ristrutturazione la constatazione che il fabbricato così come ricostruito ha una superficie diversa e maggiore rispetto a quella del manufatto preesistente, nonché una diversa conformazione. Trattasi in realtà di una demolizione con ricostruzione non fedele dell’immobile preesistente, che integra gli estremi della sostituzione edilizia di cui all’art. 78, 1° comma, lettera h), della L.R.T. n. 1/2005, per la quale è richiesto il permesso di costruire.
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N. 01832/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01860/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1860 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Giorgio Nannetti, Stefania Scali, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;
contro
Comune di Piombino in Persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego dell'accertamento di conformità, richiesto in data 03.03.2009, a firma del Dirigente del Settore Programmazione Territoriale ed Economica del Comune di Piombino del 08.07.2009, ricevuto in data successiva al 31 luglio 2009;
- dell'ingiunzione di demolizione (P.A. J/09/0006) del giorno 8 ottobre 2009 notificata in data 16.10.2009, a firma del Dirigente del Settore programmazione territoriale ed economica del Comune di Piombino con cui si ordina la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi, in loc. Torre Nuova;
- di ogni altro atto presupposto, successivo e/o conseguente, ancorché incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa: a) il verbale di accertamento del Corpo Forestale dello Stato del 30.01.2009; b) l'ordinanza di sospensione lavori del 25 febbraio 2009 ricevuta in data 9 marzo 2009 a firma del dirigente del settore programmazione territoriale ed economica,
nonché per quanto occorrer possa, in parte qua dell'art. 3 del Regolamento di attuazione delle aree agricole frazionate (sottozone E6) approvato con Deliberazione Consiliare nr. 10 del 16.02.2000 attuativo dell'art. 29 delle N.T.A. al Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino,
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell’adozione ed esecuzione del provvedimento impugnato.
Visti i motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale il 21 aprile 2010 proposti per l'annullamento, previa sospensiva, dell'esecuzione:
- del Decreto nr. 1 del 31.03.2010 notificato in data 12.04.2010, di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Piombino, con relativa immissione in possesso, della superficie di mq. 128,78 all'interno della particella nr. 70 del foglio nr. 1 del Catasto Terreni del Comune di Piombino di proprietà dei sigg.ri Giorgio Nannetti e Stefania Scali;
- della nota prot. n. 70/2010 del 24.03.2010 a firma dell'I.D.V. Edilizia, con la quale è stato comunicato l'esito del sopralluogo del 23.03.2010;
nonché per quanto occorrer possa
- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ivi compresi: a) il verbale di accertamento di inottemperanza di cui all'art. 132 comma 4 della legge R.T. nr. 1/2005, ove redatto; b) la richiesta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del suindicato decreto, ove medio tempore trasmessa; c) la nota di trascrizione presso i Registri Immobiliari, ove medio tempore redatta.
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata: - in via principale: al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica – nei limiti di cui all'art. 2058 c.c.- al fine di ottenere la restituzione dei beni oggetto di acquisizione nella loro integrità; - in via subordinata: al risarcimento del danno per equivalente, determinato: a) nella misura pari al valore dei beni oggetto di acquisizione ed al loro mancato sfruttamento; b) nella misura pari alla diminuzione del valore di scambio e di sfruttamento della residua proprietà dei sigg.ri Nannetti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Eleonora Di Santo e uditi per le parti i difensori A. Benedetti delegato da L. Bimbi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con nota prot. 91 (posizione VI – 1- 2) del 30 gennaio 2009, in atti comunali al prot. n. 2579 del 4 febbraio 2009, il Corpo Forestale dello Stato – comando stazione di Venturina comunicava, a seguito di sopralluogo effettuato il 28 gennaio 2009, che in località Torrenuova, sul terreno distinto in catasto al foglio 1 mappa 70 – ricadente in area classificata dal P.R.G. come sottozona E6 “Aree agricole frazionate” - di proprietà dei Sigg. Nannetti Giorgio e Scali Stefania, erano stati riscontrati lavori abusivi – in fase di esecuzione e preordinati alla ricostruzione di un manufatto preesistente così descritti:
“REALIZZAZIONE DI PLATEA DI MT 4,00 X 2,00 CON RELATIVO IMPIANTO DI TUBAZIONI PLASTICHE PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE E NERE”.
Con provvedimento dirigenziale prot. n. 4397 del 25 febbraio 2009, emesso ai sensi dell’art. 129 della L.R.T. n. 1/2005, veniva ordinata ai Sigg.ri Nannetti e Scali la sospensione dei lavori sopra indicati, comunicando contestualmente l’avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 132 della legge stessa. Nel suindicato provvedimento si constatava che le suindicate opere sprovviste di titolo abilitativo consistevano in una ricostruzione classificabile come sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 78, 1° comma, lett. h) della L.R.T. n. 1/2005 e non come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 79, 2° comma, lett. d) punto 1) della L.R.T. n. 1/2005, vista la diversità dei materiali utilizzati.
Con domanda prot. n. 09/005056 del 3 marzo 2009 la Sig.ra Scali chiedeva, ai sensi dell’art. 140 della citata L.R.T. n. 1/2005, la sanatoria per accertamento di conformità dell’intervento menzionato.
Con provvedimento dirigenziale D/09/00139 dell’8 luglio 2009 prot. n. 19501 del 31 luglio 2009 la suindicata istanza di sanatoria veniva respinta, sull’assunto che l’accertamento di conformità per lo smantellamento del manufatto precario non è previsto dall’art. 3 del Regolamento di Attuazione delle Aree Agricole Frazionate E6 che prescrive “… demolizione contestuale … con … accorpamento delle volumetrie disponibili in un unico manufatto …”; si rilevava, inoltre, che la ricostruzione del manufatto precario con ingombro e materiali diversi da quelli del precedente annesso, contrasta con la con la sostituzione unitaria prescritta per tutti i precari esistenti sul lotto.
Con nota protocollo 788 del 22 agosto 2009 (posizione VI.1.) in atti comunali al protocollo n. 21319 del 25 agosto 2009 il medesimo Corpo Forestale dello Stato – comando stazione di Venturina rendeva noto che, a seguito di accertamento effettuato il 17 agosto 2009, era emerso che i lavori inizialmente riscontrati erano stati ultimati, portando alla realizzazione di un manufatto di cui - previa comunicazione di avvio del procedimento - con provvedimento dirigenziale dell’8 ottobre 2009 (P.A. J/09/0006), veniva ingiunta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, ritenendosi che si trattasse di trasformazioni edilizie che l’art. 78 della L.R.T. n. 1/2005 assoggetta a permesso di costruire, e pertanto sottoposte alle sanzioni previste dall’art. 132 della stessa legge (“Opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”). Nel provvedimento veniva, altresì, specificato, tra l’altro, che la mancata esecuzione dello stesso nel termine assegnato avrebbe determinato il trasferimento del manufatto e dell’area necessaria secondo le vigenti previsioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe; nell’atto veniva anche riportata la quantificazione della superficie da acquisire in caso di mancata ottemperanza (pari a mq. 128,00), con allegata la rappresentazione grafica della stessa, e venivano indicate le ragioni di tale quantificazione.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i Sigg.ri Giorgio Nannetti e Stefania Scali hanno, quindi, impugnato il provvedimento di diniego dell'accertamento di conformità dell’8 luglio 2009, l'ingiunzione di demolizione (P.A. J/09/0006) del giorno 8 ottobre 2009, nonché ogni altro atto presupposto, successivo e/o conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa: a) il verbale di accertamento del Corpo Forestale dello Stato del 30.01.2009; b) l'ordinanza di sospensione lavori del 25 febbraio 2009 ricevuta in data 9 marzo 2009 a firma del dirigente del settore programmazione territoriale ed economica; c) in parte qua l'art. 3 del Regolamento di attuazione delle aree agricole frazionate (sottozone E6) approvato con Deliberazione Consiliare nr. 10 del 16.02.2000 attuativo dell'art. 29 delle N.T.A. al Regolamento Urbanistico del Comune di Piombino. Hanno chiesto, altresì, la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell’adozione ed esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Scaduto il termine per ottemperare all’ingiunzione di demolizione dell’8 ottobre 2009 (P.A. J/09/0006), emergeva, a seguito di sopralluogo effettuato il 23 marzo 2010, che le opere sanzionate con la suddetta ingiunzione non erano state demolite.
Pertanto, con decreto nr. 1 del 31 marzo 2010 veniva disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Piombino, con relativa immissione in possesso, della superficie di mq. 128,78 all'interno della particella nr. 70 del foglio nr. 1 del Catasto Terreni del Comune di Piombino di proprietà dei Sigg.ri Giorgio Nannetti e Stefania Scali.
Gli interessati, con ricorso per motivi aggiunti depositato il 21 aprile 2010, hanno, quindi, impugnato il suindicato decreto, nonché la nota prot. n. 70/2010 del 24 marzo 2010, con la quale è stato comunicato l'esito del sopralluogo del 23 marzo 2010; e, per quanto occorrer possa, ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ivi compresi: a) il verbale di accertamento di inottemperanza di cui all'art. 132 comma 4 della legge R.T. nr. 1/2005, ove redatto; b) la richiesta di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del suindicato decreto, ove medio tempore trasmessa; c) la nota di trascrizione presso i Registri Immobiliari, ove medio tempore redatta. Hanno chiesto altresì la condanna dell’Amministrazione intimata: in via principale, al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica – nei limiti di cui all'art. 2058 c.c.- al fine di ottenere la restituzione dei beni oggetto di acquisizione nella loro integrità; in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente, determinato: a) nella misura pari al valore dei beni oggetto di acquisizione ed al loro mancato sfruttamento; b) nella misura pari alla diminuzione del valore di scambio e di sfruttamento della residua proprietà dei sigg.ri Nannetti.
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio è stato impugnato, in primo luogo, il provvedimento di diniego dell’accertamento di conformità datato 8 luglio 2009 – nonché gli atti presupposti, tra cui, in parte qua, l’art. 3 del Regolamento di attuazione delle aree agricole frazionate – accertamento richiesto in data 3 marzo 2009 ai sensi dell’art. 140 della L.R.T. n. 1/2005, riguardante un “annesso precario crollato per evento atmosferico”.
L’istanza riguardava l’accertamento di conformità in sanatoria per la demolizione e ricostruzione, in assenza di preventivo titolo abilitativo, di uno dei due manufatti precari ad uso rurale sanati con concessione in sanatoria S/95/12860 dell’8 novembre 1999, insistenti sul medesimo lotto, e, in particolare, del manufatto rubricato come B1 e B2, costituito da due locali, di cui uno destinato a wc e l’altro a ripostiglio, che avevano una superficie lorda di complessivi mq. 10.47 e che presentavano, unitariamente considerati, una planimetria irregolare.
In particolare, la sanatoria veniva richiesta per l’esecuzione dei seguenti lavori: “Demolizione preordinata alla ricostruzione, di fabbricato ad uso ripostiglio e w.c. di dimensioni rispettivamente 2,75 x 2,60 e 2,10 x 1,60 [per una superficie lorda, quindi, di mq. 10,51] consistente nella demolizione di pareti e copertura in lamiera.
Ripristino della recinzione metallica esistente eseguita a maglia sciolta sostenuta da paletti in ferro”.
L’intervento risultava in area classificata dal vigente P.R.G. come sottozona E6 “Aree agricolo frazionate”, disciplinata da uno specifico Regolamento di Attuazione, che ammetteva interventi di sostituzione di precari esistenti, anche se derivati da condono.
La richiesta di sanatoria era stata, espressamente, depositata allo scopo di non perdere il volume crollato con l’opportunità di una sua riutilizzazione col progetto di sostituzione edilizia di tutti i precari presenti e condonati sul lotto di proprietà.
Detta istanza era stata, inoltre, presentata dopo il sopralluogo del Corpo Forestale dello Stato, effettuato il 28 gennaio 2009 - nel corso del quale erano stati riscontrati lavori abusivi, in fase di esecuzione, preordinati alla ricostruzione del manufatto preesistente, crollato, consistenti nella realizzazione di una platea di c.a. di mt. 4,00 x mt. 2,00 e nel posizionamento degli impianti necessari per la raccolta delle acque bianche e nere – e dopo l’emanazione dell’ordinanza di sospensione dei lavori in questione del 25 febbraio 2009 prot. n. 4357.
A fondamento del diniego si adduceva che la demolizione e ricostruzione di un solo manufatto precario, con ingombro e materiali diversi da quelli dell’annesso originario, costituisce violazione edilizia essendo in contrasto con la sostituzione unitaria prevista dall’art. 3 del Regolamento di Attuazione delle Aree Agricole Frazionate E6 per tutti i precari esistenti sul lotto.
Avverso l’impugnato diniego di accertamento di conformità, sono stati dedotti due motivi di ricorso, il primo e il secondo.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti invocano l’art. 29 della N.T.A. del P.R.G., sostenendo che il pianificatore non avrebbe inteso ammettere all’interno delle aree agricole frazionate esclusivamente gli interventi di “sostituzione unitaria” e, conseguentemente, l’art. 3 del Regolamento d’attuazione per le aree agricole frazionate – impugnato in parte qua - contrasterebbe con il citato art. 29.
La doglianza non può essere condivisa.
Il citato art. 29 delle N.T.A. dello strumento urbanistico generale, che detta la disciplina per le “Aree agricole frazionate (E6)”, ammette per i manufatti precari e privi di valore formale, condonati o costruiti antecedentemente alla legge 765/67, “la sostituzione, anche mediante accorpamenti, con costruzioni di pari volume e stessa destinazione d’uso”. Nel medesimo articolo si precisa, altresì, che detti interventi “potranno essere effettuati previa definizione di uno specifico Regolamento d’attuazione redatto dal Comune nel quale siano disciplinati gli aspetti tipo-morfologici delle nuove costruzioni al fine di uniformarne le caratteristiche architettoniche”.
L’art. 3 del richiamato Regolamento d’attuazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16 febbraio 2000, stabilisce, al 3° comma, che “Nel caso dell’esistenza di più manufatti precari in un unico lotto aventi stessa destinazione d’uso, si dovrà necessariamente procedere alla demolizione contestuale degli stessi e all’accorpamento delle volumetrie disponibili in un unico manufatto. Nel caso in cui tali manufatti abbiano destinazioni d’uso differenziate, si dovrà necessariamente procedere alla contestuale demolizione e all’accorpamento di quei manufatti che abbiano la stessa destinazione d’uso. In entrambi i casi sono fatti salvi i manufatti che, secondo la valutazione dei competenti uffici comunali, presentino buone caratteristiche estetiche e tipologiche ed un buono stato di conservazione e per i quali pertanto non è fatto obbligo di demolizione”.
Dalla lettura delle suindicate disposizioni non si rileva alcun contrasto – in linea con quanto rappresentato dall’Amministrazione nella relazione versata in atti - tra quanto previsto dal regolamento attuativo per le aree agricole frazionate e quanto previsto dal citato art. 29.
Il richiamato art. 3 si limita, infatti, a dettare delle prescrizioni di dettaglio rispetto a quanto disposto dall’art. 29, precisando che in presenza di più manufatti nel lotto la sostituzione non può che comportare l’integrale accorpamento degli stessi con conseguente creazione di un unico volume edilizio.
Di conseguenza, alla luce delle specificazioni contenute nel regolamento attuativo, la richiamata disposizione dello strumento urbanistico generale, e in particolare l’inciso “anche mediante accorpamenti”, deve essere interpretata nel senso che: a) se sul lotto insiste un unico manufatto precario è ammessa la sua sostituzione; b) qualora invece siano presenti più manufatti precari con la medesima destinazione d’uso dovranno essere necessariamente accorpati nella loro totalità, non essendo ipotizzabile un intervento di sostituzione su uno solo di essi (e nemmeno l’accorpamento di alcuni con esclusione di altri).
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti sostengono che l’intervento di cui all’impugnato diniego di accertamento di conformità avrebbe dovuto essere assimilato, a tutto voler concedere, ad una manutenzione straordinaria, con la conseguenza che, quand’anche fosse stato necessario per la sua realizzazione un titolo abilitativo, questo non avrebbe potuto essere costituito dal permesso di costruire di cui all’art. 78 della L.R.T. n. 1/2005, bensì dalla D.I.A. di cui all’art. 79, 2° comma, lett. b), della stessa legge; pertanto, nell’ipotesi di contrasto con lo strumento urbanistico, l’intervento in questione avrebbe dovuto soggiacere alla disciplina di cui all’art. 135 della L.R.T. n. 1/2005.
Anche tale doglianza non ha pregio.
La demolizione con successiva ricostruzione è incompatibile con le tipologie di intervento sul patrimonio edilizio esistente inferiori alla ristrutturazione, dal momento che solo nel definire quest’ultima (di maggiore entità rispetto alla manutenzione straordinaria e al restauro e risanamento conservativo) il legislatore ha previsto la possibilità di demolire e ricostruire, peraltro nel rispetto di determinati parametri fissati a livello nazionale dall’art. 3, 1° comma, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001, in ambito regionale dall’art. 79, 2° comma, lett. d), punto 1), della L.R.T. n. 1/2005.
L’impugnato diniego di accertamento di conformità risulta, pertanto, andare esente dalle censure avverso lo stesso formulate.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio viene impugnata, altresì, l’ordinanza di demolizione dell’8 ottobre 2009 prot. n. 25905 del 12 ottobre 2009, emessa sulla base di quanto emerso a seguito di un ulteriore sopralluogo effettuato dal medesimo Corpo Forestale dello Stato.
Infatti, con nota protocollo 788 del 22 agosto 2009 (posizione VI.1.) in atti comunali al protocollo n. 21319 del 25 agosto 2009, il Corpo Forestale dello Stato – comando stazione di Venturina rendeva noto che, a seguito di accertamento effettuato il 17 agosto 2009, era emerso che i lavori inizialmente riscontrati erano stati ultimati, portando alla realizzazione del seguente manufatto:
“STRUTTURA IN MATERIALE VARIO (PROFILATI IN FERRO, TAMPONATURE IN PVC, PORTE DI ACCESSO IN ALLUMINIO) COMPOSTA DA TRE VANI (UNO ADIBITO A CUCINA, UNO A BAGNO E UNO A DISIMPEGNO), MONTATA PREVIA REALIZZAZIONE DI UNA PLATEA E SERVITA DA ACQUA POTABILE ED ENERGIA ELETTRICA”.
Le dimensioni della struttura in questione erano riportate nelle allegate fotografie, e risultavano essere di mt. 4,70 x mt. 2,74, per una superficie lorda, quindi, di mq. 12,87.
In considerazione del mutato stato dei luoghi e della maggiore entità delle opere rilevate rispetto al primo accertamento veniva comunicato un nuovo atto di avvio del procedimento repressivo (nota prot. n. 21993 del 1° settembre 2009).
Con provvedimento dirigenziale dell’8 ottobre 2009 (P.A. J/09/00006) veniva ingiunta la demolizione delle suindicate opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, ritenendosi che si trattasse di trasformazioni edilizie che l’art. 78 della L.R.T. n. 1/2005 assoggetta a permesso di costruire, e pertanto sottoposte alle sanzioni previste dall’art. 132 della stessa legge (“Opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”). Nel provvedimento veniva, altresì, specificato:
- che la mancata esecuzione dello stesso nel termine assegnato avrebbe determinato il trasferimento del manufatto e dell’area necessaria secondo le vigenti previsioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe;
- che nelle zone agricole non sono previsti specifici indici di edificabilità e che la realizzazione delle opere in argomento è soggetta alla procedura del permesso di costruire previa approvazione di un programma di miglioramento agricolo ambientale ai sensi della L.R.T. n. 1/2005, titolo IV, capo III, art. 41 e del decreto del presidente della giunta regionale n. 5/R del 9 febbraio 2007, art. 2 – già legge regionale Toscana n. 64/1995, art. 3, il quale costituisce pertanto il parametro per la edificabilità;
- che, in conformità con il costante orientamento della Amministrazione comunale di Piombino atto a reprimere gli abusi edilizi ubicati in aree con destinazione agricola, in caso di inottemperanza al provvedimento in questione, sarebbe stata acquisita una superficie di mq. 128,78, corrispondente a 10 volte quella abusivamente costruita (pari a mq. 12,878), e veniva allegata la rappresentazione grafica dell’area da acquisire.
Avverso l’impugnato ordine di demolizione, sono stati dedotti tre motivi di ricorso, il terzo, il quarto e il quinto.
Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano che non sarebbero state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a ritenere che fosse necessario il permesso di costruire per la realizzazione del manufatto per cui è causa, ancorchè si trattasse di una struttura precaria.
La censura è infondata.
Infatti, trattandosi di attività vincolata, il provvedimento risulta sufficientemente motivato attraverso una descrizione dettagliata del manufatto abusivo – che, peraltro, insistendo su una platea in c.a., non può per ciò stesso essere qualificato come precario, comportando una trasformazione edilizia del territorio - e la specificazione che lo stesso rientra tra le trasformazioni edilizie che l’art. 78 della L.R.T. n. 1/2005 assoggetta a permesso di costruire.
Tale motivazione, poi, risulta viepiù sufficiente nel caso di specie se si considera che l’ordine di demolizione è stato preceduto da un provvedimento di sospensione dei lavori del 23 febbraio 2009, con contestuale comunicazione di avvio del procedimento per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 132 della L.R.T. n. 1/2005, fondato sul rilievo che la ricostruzione del manufatto preesistente – all’epoca i relativi lavori erano ancora in una fase iniziale, essendo stata accertata, come si è visto, la “realizzazione di platea di mt. 4,00 x 2,00 con relativo impianto di tubazioni plastiche per la raccolta delle acque bianche e nere” - era “classificabile come sostituzione edilizia ai sensi dell’articolo 78, 1° comma, lettera h) della LRT n. 1/2005, anziché come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 79, 2° comma, lettera d), punto 1), della LRT n. 1/2005, vista la diversità dei materiali utilizzati”.
A tale provvedimento è, poi, seguita una nuova comunicazione di avvio del procedimento in considerazione del sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi e della maggiore entità delle opere rilevate rispetto al primo accertamento, cui gli interessati non hanno dato seguito presentando memorie scritte e/o documenti.
I ricorrenti sono stati, pertanto, adeguatamente informati sulla qualificazione dell’intervento mediante il puntuale richiamo alle norme applicabili al caso di specie e sono stati messi, altresì, in condizione di controdedurre.
Né può fondatamente sostenersi (quinto motivo di ricorso) – per le ragioni indicate nell’esame del secondo motivo di ricorso - che l’intervento in questione sarebbe qualificabile come manutenzione straordinaria ex art. 79, 2° comma, lett. b), della L.R.T. n. 1/2005, con conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria di cui all’art. 135 della legge citata.
Così come non è sostenibile (sempre quinto motivo di ricorso) che il detto intervento sarebbe qualificabile come ristrutturazione edilizia, ex art. 79 cit., 2° comma, lett. d), n.1, con conseguente applicazione dell’art. 135 della stessa legge, che prevede la demolizione, ma non l’acquisizione dell’area di sedime.
Ad escludere siffatta possibilità, infatti, vi è il chiaro disposto dell’art. 79, 2° comma, lettera d), punto 1, della L.R.T. n. 1/2005, che contempla tra gli interventi di ristrutturazione edilizia “le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi prescritti dagli atti di cui all’art. 52 ovvero dal regolamento edilizio, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
Nel caso di specie, invece, al di là della diversità dei materiali utilizzati, ciò che esclude in radice che ricorra un’ipotesi di ristrutturazione è la constatazione che il fabbricato così come ricostruito ha una superficie diversa e maggiore rispetto a quella del manufatto preesistente (mq. 12,87 in luogo dei precedenti mq. 10,47), nonché una diversa conformazione; e ciò emerge in maniera lampante – come evidenziato dall’Amministrazione nella relazione versata in atti - dal confronto tra le foto dello stato attuale allegate all’ultimo rapporto del Corpo Forestale dello Stato e quelle dello stato anteriore allegate all’istanza di accorpamento del 2007 (foto 03).
Siamo, quindi, in presenza di una demolizione con ricostruzione non fedele dell’immobile preesistente, che integra gli estremi della sostituzione edilizia di cui all’art. 78, 1° comma, lettera h), della L.R.T. n. 1/2005, per la quale è richiesto il permesso di costruire.
Né può aderirsi, in ragione di quanto sopra osservato, alla tesi secondo cui (quarto motivo di ricorso) nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicato l’art. 135 e non l’art. 132 della L.R.T. n. 1/2005, in quanto l’opera sanzionata si configurerebbe come pertinenza e, quindi, assoggettata non a permesso di costruire bensì a DIA, ai sensi dell’art. 79, comma 1°, lettera f), della L.R.T. n. 1/2005.
Va, infatti, rilevato in contrario, innanzitutto, che, anche qualora il manufatto fosse classificabile come pertinenza, l’abuso non ricadrebbe nella disciplina dell’art. 135 bensì in quella dell’art. 134 della citata legge regionale.
Ciò in quanto le pertinenze non rientrano nella categoria degli interventi residuali di cui all’art. 79, 1° comma, lettera f), della L.R.T. n. 1/2005 (assoggettati, se sprovvisti di titolo abilitativo, alle sanzioni di cui al citato art. 135), ma sono inserite dall’art. 79, 2° comma, lettera d), punto 3), tra gli interventi di ristrutturazione edilizia, esclusi dal regime sanzionatorio del richiamato art. 135 e riconducibili invece a quello dell’art. 134. Pertanto, anche qualora di pertinenza si trattasse non sarebbe ipotizzabile l’applicazione di una sanzione pecuniaria, dal momento che la norma da ultimo citata prevede la demolizione, a meno che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile (e nel caso di specie non sembra proprio sussistere alcun elemento che possa indurre a ritenere che ricorra siffatta impossibilità).
In ogni caso, al di là di ogni considerazione in ordine al regime sanzionatorio applicabile nel caso di pertinenze abusive, nel caso di specie non sussistono i presupposti per ritenere che l’immobile in questione sia qualificabile come pertinenziale, quand’anche esso avesse una funzione servente rispetto ad un edificio principale.
Infatti, il manufatto può avere anche una funzione per così dire servente, ma altro è il concetto civilistico di pertinenza (artt. 817 e sgg. cod. civ.) e altro è il concetto urbanistico della stessa pertinenza un sua autonoma configurazione edilizia e che per ciò stesso, come nel caso in esame – tenuto conto che si tratta di demolizione e ricostruzione non fedele di un manufatto avente dimensioni e caratteristiche di una certa consistenza, tali da costituire una trasformazione edilizia dello stato dei luoghi - non esime certo il soggetto che realizza siffatta costruzione dal richiedere e munirsi del permesso di costruire (cfr., TAR Toscana, III, 18 settembre 2009 n. 1455).
3. Conclusivamente, l’atto introduttivo del presente giudizio risulta infondato in tutte le sue articolazioni e, pertanto, va respinto, sia per la parte impugnatoria che per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni, stante l’accessorietà della domanda risarcitoria rispetto alla domanda principale.
4. Con ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il decreto nr. 1 del 31 marzo 2010, con cui – essendo emerso, a seguito di sopralluogo effettuato il 23 marzo 2010, che le opere sanzionate con l’ordinanza di demolizione dell’8 ottobre 2009 non erano state demolite - è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Piombino, con relativa immissione in possesso, della superficie di mq. 128,78 all'interno della particella nr. 70 del foglio nr. 1 del Catasto Terreni del Comune di Piombino di proprietà dei Sigg.ri Giorgio Nannetti e Stefania Scali.
Con il primo motivo aggiunto, si deduce l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato per illegittimità dei provvedimenti presupposti.
La censura non ha pregio, per le ragioni già esposte nell’esame dell’atto introduttivo del presente giudizio.
Con il secondo motivo aggiunto, si deduce la violazione dell’art. 132, 3° comma, della L.R.T. n .1/2005, in quanto sarebbe stata acquisita al patrimonio comunale una superficie maggiore a quella massima stabilita per legge (“l’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”).
La doglianza prima ancora che infondata è tardiva.
Infatti, la determinazione della superficie da acquisire in caso di inottemperanza è già contenuta nell’ingiunzione di demolizione, e, pertanto, le contestazioni relative al quantum dell’area avrebbero dovuto essere formulate nell’impugnativa di tale provvedimento.
In ogni caso, la doglianza è infondata, in quanto l’area acquisita all’Amministrazione comunale, pari a mq. 128,78, corrisponde a 10 volte la superficie dell’immobile abusivo nella sua consistenza finale.
La censura in esame, secondo cui sarebbe stata acquisita una superficie superiore al massimo di legge, sarebbe condivisibile se l’estensione dell’iniziale area di sedime fosse rimasta inalterata.
Cosa che in realtà non è, come emerge dalle fotografie comprensive delle misure del fabbricato ultimato, allegate al verbale di cui alla comunicazione del Corpo Forestale dello Stato del 22 agosto 2009, richiamata nell’ingiunzione di demolizione dell’8 ottobre 2009, da cui si ricava l’incremento della superficie rispetto alla fase iniziale dei lavori.
La differenza tra la superficie della platea originariamente rilevata (mq. 8,00) e quella presa come base di riferimento ai fini dell’acquisizione (mq. 12,878) trova, quindi, una sua logica spiegazione nel fatto che nel secondo sopralluogo gli agenti del Corpo Forestale hanno riscontrato la realizzazione di un immobile significativamente diverso anche nelle dimensioni rispetto al manufatto allo stadio embrionale di cui essi stessi avevano rilevato l’esistenza in un primo tempo.
E del mutato stato dei luoghi in itinere è dato conto adeguatamente nella già richiamata ingiunzione a demolire.
Né i ricorrenti hanno fornito prova contraria a quanto risultante nell'impugnato decreto e negli atti presupposti; invero gli atti di accertamento del Corpo Forestale dello Stato costituiscono atti pubblici facenti piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti attestati, assunti a presupposto della misura repressiva.
Con il terzo motivo aggiunto, i ricorrenti lamentano che il provvedimento impugnato sarebbe privo di qualsivoglia motivazione circa la necessità dell’acquisizione di una così vasta area di terreno in relazione alla natura e alle caratteristiche delle opere realizzate.
Anche tale censura, prima ancora che infondata è tardiva.
Invero, relativamente alla quantificazione dell'area da acquisire, la decisione di fissare l'entità della stessa nella misura di dieci volte la complessiva superficie abusivamente costruita costituisce una determinazione dettata da ragioni di ordine tecnico – connesse alla presenza di maggiori limiti all’edificabilità, nelle aree agricole, rispetto ad altre zone omogenee di P.R.G. - che l'Amministrazione aveva già avuto cura nella parte narrativa del provvedimento di demolizione di spiegare con idonea, sufficiente motivazione - senza che tali ragioni appaiono peraltro affette da irragionevolezza e/o incongruenza - e con l'analitica indicazione dei dati numerici e catastali della superficie da acquisire.
Con il quarto, ed ultimo, motivo aggiunto, si sostiene che l’accertamento di inottemperanza avrebbe dovuto essere preceduto da un’apposita comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/90.
Anche tale doglianza non può essere condivisa.
Infatti, il suddetto accertamento non è riferibile ad un nuovo e autonomo procedimento, ma costituisce la fase avanzata del procedimento repressivo a suo tempo avviato in conseguenza della rilevata violazione alla normativa edilizia. E, nell’ambito del suddetto procedimento la partecipazione è stata adeguatamente consentita ai ricorrenti, mettendoli in condizione con l’iniziale comunicazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 di contestare i riscontri effettuati e l’inquadramento giuridico dell’opera.
L’accertamento di inottemperanza, incorporato nel decreto di acquisizione e con esso debitamente notificato, non produce effetti nuovi, ma si limita a sancire un effetto giuridico, il trasferimento dei beni a favore dell’Amministrazione, che si è già prodotto a seguito dell’inerzia dei responsabili dell’abuso nel termine loro assegnato.
In ogni caso, anche a prescindere dalle suindicate considerazioni, non può non rilevarsi che, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990, va esclusa la portata viziante alla violazione formale degli artt. 7 e sgg. della stessa legge quando – come nel caso di specie – il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
5. Conclusivamente, l’atto introduttivo del presente giudizio risulta infondato in tutte le sue articolazioni e, pertanto, va respinto per la parte impugnatoria.
Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni, si dà atto della rinuncia alla stessa formulata con memoria depositata il 17 febbraio 2001, per non essere stata a quella data eseguita né l’immissione in possesso né la trascrizione nei registri immobiliari dell’impugnato decreto di acquisizione dell’area.
6. Quanto alle spese di giudizio, non vi è luogo a procedere sulle stesse, stante l’omessa costituzione dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza)
respinge sia l’atto introduttivo del presente giudizio che il ricorso per motivi aggiunti.
Respinge la domanda risarcitoria di cui all’atto introduttivo del presente giudizio e dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria formulata con il ricorso per motivi aggiunti.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Eleonora Di Santo, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2011
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