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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 29 novembre 2011 n. 1855
M. Nicolosi Pres. - P. De Bernardinis Est.
Supermatic S.r.l. (Avv.ti I. Marrone e D. Rigacci) contro l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” ed il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Snack & Drinks S.a.s. di Bonotti Giovanni & C. (non costituita)


1. Contratti della p.a. - Appalto e concessione di servizi – Distinzione – Fattispecie

 

2. Contratti della p.a. - Concessione di servizi – Art. 30 D.Lgs. n. 163/06 - Scelta del concessionario - Rispetto dei principi dei principi di trasparenza adeguata pubblicità non discriminazione parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità – Necessità - Fattispecie

 

 

1. Nella prospettiva comunitaria recepita dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 163/06, la distinzione fra appalto e concessione di servizi risiede nella diversa forma di remunerazione dell’affidatario del servizio, in dipendenza della quale il concessionario, a differenza dell’appaltatore, assume su di sé il rischio economico dell’operazione. La fattispecie inerente una gara per l’installazione di distributori automatici di bevande in due sedi scolastiche non può quindi che essere qualificata in termini (anche) di concessione di servizi, in coerenza con la natura del corrispettivo riconosciuto all’impresa aggiudicataria, che consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso

 

2. La concessione di servizi, benché sottratta all’applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 163/06 è comunque sottoposta alla medesima disciplina del contenzioso dettata per i contratti e, quanto alla scelta del concessionario, al rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità (fattispecie in cui è stata ritenuta illegittima l’apertura delle buste in seduta riservata e la previsione da parte del bando di un’unica busta che non garantiva il rispetto del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica)

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2011, proposto da:

 

Supermatic S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ivan Marrone e Dario Rigacci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Firenze, via dei Rondinelli 2;

contro



Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci”, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede sono domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di



Snack & Drinks S.a.s. di Bonotti Giovanni & C.;

per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,



degli atti e provvedimenti con cui l’Istituto di Istruzione Superiore “A. MEUCCI” di Massa ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per l’installazione di distributori automatici di bevande nelle due sedi dell'istituto e, in particolare, del bando di gara prot. n. 5287/CI4g del 12 luglio 2011, del verbale della Commissione del 29 agosto 2011 e del provvedimento di aggiudicazione definitiva di incogniti estremi, della comunicazione di aggiudicazione in favore della ditta controinteressata.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” e del Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2011 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso ex artt. 119 co. 1 lett. a) e 120 cod. proc. amm., notificato il 15 e depositato il 30 settembre 2011, la Supermatic S.r.l. – premesso di aver partecipato alla gara indetta dall’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “A. Meucci” di Massa per l’installazione di distributori automatici di bevande all’interno delle sue sedi – proponeva impugnazione avverso gli atti di indizione, disciplina, svolgimento della gara predetta, nonché dell’aggiudicazione in favore della controinteressata Snack & Drinks S.a.s., e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, contestualmente spiegando domanda di risarcimento dei danni per l’ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza cautelare.
Costituitosi in giudizio l’Istituto scolastico procedente, unitamente al Ministero dell’Istruzione, con ordinanza del 6 – 7 ottobre 2011 il collegio accordava la richiesta sospensiva.
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 17 novembre 2011, preceduta dal deposito di documenti e memoria difensiva ad opera delle sole amministrazioni resistenti.

DIRITTO



La controversia ha per oggetto la procedura di gara per l’affidamento triennale del servizio di somministrazione di bevande tramite distributori automatici, indetta dall’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Meucci” di Massa e aggiudicata alla controinteressata Snack & Drink S.a.s., come risulta dal verbale della commissione giudicatrice in data 29 agosto 2011 e dalla successiva comunicazione del dirigente scolastico del 31 agosto 2011, recante l’invito all’aggiudicataria a presentare i documenti richiesti dal bando.
Con il primo motivo di ricorso, cui la società ricorrente, seconda classificata, attribuisce valenza prioritaria ed assorbente, si sostiene che sarebbe illegittima la stessa ammissione alla gara dell’aggiudicataria Snack & Drink, titolare di iscrizione camerale per la sola attività di commercio mediante distributori automatici in “locali non aperti al pubblico”, e dunque asseritamente sprovvista dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività in locali aperti al pubblico quali gli istituti scolastici.
L’assunto non è condivisibile.
Secondo la consolidata opinione giurisprudenziale, per luogo aperto al pubblico deve intendersi il luogo al quale può accedere chiunque a date condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria o comunque da un numero indeterminato di persone che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi liberamente, senza che all’accesso possa legittimamente opporsi chi, su quel luogo, esercita un potere di fatto o di diritto (per tutte, cfr. Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2008, n. 12988; id., sez. III, 14 dicembre 2007, n. 6434). Tale non è, evidentemente, la situazione degli istituti scolastici, accessibili non in modo libero e indiscriminato, ma – per esigenze di adeguata vigilanza degli alunni e delle strutture scolastiche – nei soli orari e con le modalità consentite dai rispettivi regolamenti (per un riferimento normativo generale al contenuto dei regolamenti d’istituto, si veda l’art. 10 co. 3 lett. a) del D.Lgs. n. 297/94): limitazioni che valgono, a maggior ragione, nei confronti di tutti i soggetti diversi dal personale della scuola e dagli studenti, ivi compresi i genitori di questi ultimi. Ne discende la piena coerenza dell’iscrizione camerale posseduta dalla controinteressata con i requisiti occorrenti per la partecipazione alla gara.
La rilevata infondatezza del motivo proposto in via principale impone di passare all’esame delle censure rimanenti, dichiaratamente subordinate, le quali mirano non al subingresso nell’aggiudicazione, ma a veder caducata l’intera procedura.
Con il secondo motivo, la società Supermatic – invocata l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/06 – si duole innanzitutto della genericità del bando di gara, nella parte relativa ai criteri di selezione dell’offerta, vizio che non potrebbe considerarsi utilmente sanato dalla nota di chiarimenti inviata dal dirigente scolastico il 9 agosto 2011. D’altro canto, anche a voler reputare validamente integrata la legge di gara dai predetti chiarimenti, ad essere illegittimo sarebbe comunque l’operato della commissione giudicatrice, la quale non avrebbe fornito alcuna motivazione dei punteggi attribuiti alle offerte concorrenti; né, ancora una volta, la carenza potrebbe ritenersi sopperita dalla comunicazione del 5 settembre 2011, a firma sempre del dirigente scolastico, recante l’analitico riparto del punteggio assegnato alla ricorrente ed all’aggiudicataria per ciascuna tipologia di prodotti offerti (al contrario, tale comunicazione rivelerebbe l’arbitraria introduzione, ad opera della commissione, di sottocriteri non previsti dal bando).
Con il terzo motivo, è censurata la previsione del bando che richiedeva ai concorrenti di inserire in un unico modulo i dati necessari alla valutazione sia tecnica, sia economica, delle offerte, da cui la conseguente illegittimità delle operazioni di gara per violazione della regola che impone la segretezza delle offerte economiche fintanto che non venga compiuta la valutazione di quelle tecniche.
La Supermatic lamenta poi, con il quarto motivo, che l’apertura delle buste, tanto quelle contenenti la documentazione amministrativa, quanto quelle contenenti la documentazione tecnico-economica, sarebbe avvenuta in seduta riservata, in violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’agire amministrativo. Mentre, con il quinto motivo, dirige le proprie doglianze nei confronti degli atti di nomina della commissione giudicatrice, la quale sarebbe stata nominata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in violazione dell’art. 84 co. 10 D.Lgs. n. 163/06, e composta di soggetti privi di specifiche competenze, fra i quali due studenti minorenni, incapaci di agire e perciò a maggior ragione illegittimamente inseriti nel collegio giudicatore.
I motivi, che saranno esaminati congiuntamente, sono fondati, a partire dai profili già evidenziati dal collegio in sede cautelare.
Preliminarmente, va chiarito che – come si evince dal contenuto del bando – l’oggetto della gara in questione è costituito non solo dalla concessione in uso dei locali da parte dell’Istituto scolastico, al fine di farvi installare i distributori automatici di bevande dietro il pagamento di un contributo; quanto, e soprattutto, dall’assunzione in capo all’impresa aggiudicataria di tutti gli oneri e degli obblighi afferenti la gestione del servizio di fornitura/somministrazione espletato tramite i distributori installati nei locali della scuola: in questo senso, è inequivocabile il tenore del paragrafo del bando intitolato “Obblighi da assumere dal vincitore della gara”, che enumera, appunto, una serie di obbligazioni per lo più riferite al contenuto ed alle modalità del servizio (su tutte, la fornitura di “prodotti di prima qualità”, lett. b), e la garanzia della “corretta fornitura dei prodotti con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte”, lett. f).
Alla luce del preminente rilievo attribuito dagli atti di gara alla prestazione del servizio, che – nella complessiva economia dell’operazione posta in essere dalle parti pubblica e privata – riveste un ruolo quantomeno equiordinato rispetto alla concessione in uso degli spazi occorrenti per l’installazione dei distributori, la fattispecie non può che essere qualificata in termini (anche) di concessione di servizi, in coerenza con la natura del corrispettivo riconosciuto all’impresa aggiudicataria, che consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso (è noto che, nella prospettiva comunitaria recepita dal legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 163/06, la distinzione fra appalto e concessione di servizi risiede proprio nella diversa forma di remunerazione dell’affidatario del servizio, in dipendenza della quale il concessionario, a differenza dell’appaltatore, assume su di sé il rischio economico dell’operazione). Trattandosi di concessione di servizi, essa, benché sottratta all’applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 163/06 cit. è comunque sottoposta alla medesima disciplina del contenzioso dettata per i contratti e, quanto alla scelta del concessionario, al rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
Tanto premesso, è agevole evidenziare come detti principi generali siano stati disattesi dall’Istituto resistente, a partire da quello di pubblicità delle sedute di gara che, secondo il consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa è senz'altro inderogabile in ogni tipo di procedura selettiva di affidamento, almeno per quanto concerne la fase di verifica dell'integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, e la relativa apertura (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2009, n. 6311; id, sez. V, 11 maggio 2007, n. 2355; id., 11 febbraio 2005, n. 388): che la pubblicità, corollario della trasparenza e ineliminabile presidio dell’imparzialità della pubblica amministrazione, appartenga al novero dei principi generali informatori di ogni tipologia di affidamento di opere, servizi e forniture, è d’altronde affermato a chiare lettere, ed in via di principio, dall’art. 2 del medesimo D.Lgs. n. 163/06. Se, a questo, si aggiunge che, con la recente sentenza 28 luglio 2011, n. 13, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito come anche l’apertura delle buste con le offerte tecniche debba essere assistita dalle medesime garanzie – l’apertura in seduta pubblica ai fini del riscontro formale del loro contenuto – che valgono per la documentazione amministrativa e l’offerta economica, diviene palese l’illegittimità in cui, nella specie, la commissione giudicatrice è incorsa con l’apertura in seduta riservata delle buste contenenti le offerte (a dire il vero, dal verbale del 29 agosto 2011 non è dato comprendere con certezza se la commissione abbia proceduto in seduta riservata – ciò che aggraverebbe il già rilevato vizio di legittimità – anche all’apertura della documentazione amministrativa, posto che nulla è annotato circa la presenza o l’assenza, in quella fase, dei rappresentanti delle imprese in gara e circa ala natura della seduta. Che la successiva apertura delle buste con le offerte sia stata effettuata in seduta non pubblica è invece del tutto certo, giacché la circostanza è espressamente precisata dal verbale medesimo).
Ulteriore violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità deriva dalle modalità di presentazione delle offerte indicate dal bando, che richiedeva la presentazione in unica busta (la “busta interna”) sia dell’offerta tecnica, sia di quella economica, non potendosi altrimenti intendere la previsione di un unico modello (“Allegato A” al bando) riportante l’elenco dei prodotti con indicazione di marca, quantità e prezzi, e dell’importo del contributo annuo offerto alla scuola. È, in particolar modo, la presenza di quest’ultima indicazione in calce all’elenco dei prodotti a infrangere la ratio della regola che vuole la separazione dell’offerta tecnica da quella economica affinché la valutazione della prima, da effettuarsi preventivamente, non sia – anche solo potenzialmente – condizionata dalla seconda. Non ricorrono, del resto, le condizioni per escludere la sussistenza in concreto del possibile condizionamento, nella misura in cui il bando non stabilisce criteri vincolati e automatici di assegnazione dei punteggi tecnici, ma si limita a distribuire in parti uguali il punteggio tra i due criteri, non meglio specificati, “del prodotto offerto” (50%) e “del contributo annuale erogato all’Istituto” (50%); né alcun automatismo discende dalla nota di chiarimenti del 9 agosto 2011, con la quale il direttore scolastico individua semplicemente la misura di riparto interno del punteggio relativo al prodotto (30% alla qualità, 20% al prezzo).
Venendo, quindi, alla materiale applicazione dei criteri indicati dal bando, coglie nuovamente nel segno la ricorrente, laddove afferma che l’attribuzione dei punteggi ad opera della commissione non consente di comprendere quale sia stato il percorso motivazionale sotteso alla valutazione delle offerte tecniche. Ed, infatti, l’assegnazione di un nudo punteggio numerico in presenza di criteri iniziali assolutamente generici, non integrati dalla successiva individuazione di idonei sottocriteri di ripartizione (tale non può considerarsi il riferimento, di cui alla sopra citata nota del 9 agosto, a “marca, miscela, percentuale frutta, acqua km 0, ecc.”, stante la mancata indicazione del “peso” attribuibile a ciascuna delle ipotetiche sottovoci della voce “qualità”. Per inciso, la commissione neppure si è servita di quei sottocriteri, di fatto ignorandoli), rende i punteggi assegnati il frutto di scelte imperscrutabili, la cui logicità e congruità vengono ad essere sottratte a verifica, contro i principi fondamentali che governano l’azione amministrativa, non solo in materia di gare.
Tali conclusioni non mutano alla luce della nota 5 settembre 2011, anch’essa a firma del dirigente scolastico, recante la specificazione dei punteggi di “qualità” assegnati alle imprese prima e seconda classificata. Sul punto, è appena il caso di osservare che si tratta di un’integrazione postuma della motivazione, proveniente oltretutto da soggetto estraneo alla commissione giudicatrice, di per sé inammissibile a fronte di un’attività eminentemente discrezionale, com’è confermato dalla lettura a contrario dell’art. 21-octies co. 2, secondo periodo, della legge n. 241/90; e questo a tacere del fatto che, in ogni caso, neppure tale nota chiarisce adeguatamente le ragioni che avrebbero giustificato, ad avviso della commissione, i punteggi attribuiti (basti dire che la nota fa riferimento a due soli prodotti per la Supermatic e a tre per la controinteressata, mentre le offerte si compongono di un numero di prodotti ben maggiore, tra i quali sembrerebbe non esservi stato confronto).
Non sono fondati, di contro, i profili di censura attinenti alla nomina della commissione in epoca anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Come già affermato dalla Sezione in controversia analoga alla presente (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 20 dicembre 2010, n. 6781), va ribadito come la disposizione dell’invocato art. 84 co. 10 non codifichi un principio di carattere generale in materia di appalti di servizi, trattandosi di regola originata nel diverso ambito degli appalti di lavori (art. 21 co. 7 l. 109/94), la cui applicabilità ai servizi la giurisprudenza aveva escluso già anteriormente all’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2010, n. 4311). Essa, pertanto, non si applica nella presente fattispecie concessoria, nella quale, peraltro, la documentazione in atti non precisa in quale momento la nomina della commissione abbia avuto luogo.
Inammissibili, infine, risultano le doglianze afferenti la composizione della commissione, non avendo la ricorrente mostrato di voler impugnare, con l’atto di nomina, anche la clausola di bando (il paragrafo intitolato “Comparazione delle offerte”) che prevedeva quella composizione, implicante la presenza di studenti minorenni in quanto componenti del Consiglio d’istituto.
In forza di tutte le considerazioni che precedono, l’impugnazione deve essere accolta. Non vi è luogo a provvedere sulla domanda accessoria di risarcimento del danno, subordinata al rigetto dell’istanza cautelare (che, come detto, è stata accolta).
Le spese di lite seguono la soccombenza delle amministrazioni resistenti, e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla gli atti e provvedimenti impugnati.
Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di risarcimento del danno.
Condanna le amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato, alle spese generali, ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/11/2011





 

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