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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 18 novembre 2011 n. 8973
Pres. Daniele – Est. Scala
Soc. Lirosi Linee S.r.l. (Avv. A. Lirosi) c/ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Generale dello Stato)


Giurisdizione e competenza – Concessionari di pubblici servizi – Obbligazioni pecuniarie – Riconoscimento per legge – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni – Diritto soggettivo – Accertamento vincolato della P.A.

 

 

Le controversie concernenti l’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie vantate dai concessionari di pubblici servizi nei confronti della p.a. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui il contributo sia riconosciuto direttamente dalla legge. In tali ipotesi, infatti, le posizioni giuridiche soggettive in gioco hanno consistenza di diritto soggettivo, essendo il diritto del beneficiario già astrattamente riconosciuto dal legislatore e non rimanendo all’Amministrazione che accertare, senza che siano esercitati poteri di natura discrezionale, la mera sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 4293 del 2010, proposto da:

Soc. Lirosi Linee S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Lirosi, presso il cui studio è domiciliata elettivamente in Roma, via Quattro Fontane, 20;

contro



il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento



del diritto all'erogazione di importi a titolo di sovvenzione per la compensazione degli obblighi di servizio, di trasporto e tariffari ai sensi dei regolamenti comunitari n. 1191/1969 e n. 1370/2007, per l’importo di Euro 16.846.102,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 4983/2011 del 1° giugno 2011;
Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 4 luglio 2011;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2011 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



La società Lirosi Linee s.r.l premette di essere titolare, in virtù di concessione ministeriale, di diverse autolinee di trasporto pubblico interregionale, in relazione a cui assume di avere svolto obblighi di pubblico servizio suscettibili di compensazione, ma di avere beneficiato delle previsioni di cui alla legge n. 877/1986 solo in relazione alla autolinea Reggio Calabria – Roma e per il solo periodo che va dal 24/03/1986 al 31/12/1986.
Con il ricorso in epigrafe introduce, pertanto, azione per l’accertamento del diritto ad ottenere l’erogazione degli ulteriori importi, a titolo di sovvenzione (compensazione) annua di equilibrio per gli obblighi di pubblico servizio espletati nell’esercizio delle proprie autolinee a partire dal 1987, ai sensi del Regolamento comunitario 1191/69 (come modificato dal regolamento 1839/91) e del Regolamento comunitario 1370/2007.
Ritenendo l’illegittimità dell’omesso pagamento di quanto sopra, ancorché siano stati mantenuti o istituiti ulteriori obblighi di pubblico servizio, deduce, pertanto, la violazione dei Regolamenti comunitari 1191/69 e 1838/2007, nella parte in cui è imposta la corresponsione di compensazioni economiche per lo svolgimento di obblighi di pubblico servizio, nonché, la violazione dei principi comunitari e nazionali desumibili dalle pronunce della Corte di Giustizia del 24/7/2003 e del 7/5/2001.
Chiede, pertanto, in accoglimento dei rassegnati mezzi di censura la condanna dell’intimato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al pagamento della somma di euro 16.846.102,40.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Generale dello Stato per resistere al ricorso avversario, senza, peraltro, spiegare scritti difensivi, né depositare documenti; l’Avvocatura erariale, peraltro, ha eccepito oralmente la prescrizione di parte delle somme vantate, e, comunque, l’infondatezza delle richieste di parte avversa.
Con l’ordinanza collegiale n. 4983/2011 del 1° giugno 2011 è stato dato atto che: “Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono fondati dubbi in ordine alla giurisdizione del Tribunale adito; Rilevato che con il ricorso in epigrafe è introdotta azione di accertamento del diritto della società ricorrente, titolare in qualità di concessionaria di diverse autolinee di trasporto pubblico interregionale rilasciate dal resistente Ministero, ad ottenere le somme non corrisposte a titolo di compensazione annua di equilibrio in relazione all’espletamento di obblighi di pubblico servizio imposti alla società ricorrente con gli atti di concessione per il periodo dal 1987 ad oggi, deducendo, al riguardo, la violazione dei Regolamenti comunitari 1191/69, 1838/2007, nella parte in cui è imposta la corresponsione di compensazioni economiche per lo svolgimento di obblighi di pubblico servizio, la violazione dei principi comunitari e nazionali desumibili dalle pronunce della Corte di Giustizia del 24/7/2003 e del 7/5/2001, chiedendo, conseguentemente, la condanna del resistente al pagamento di quanto a tale titolo dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria; Considerato che la Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite 4 luglio 2006, n. 15216, ha affermato che i contributi di esercizio a favore delle imprese di trasporti locali in concessione sono qualificabili come corrispettivi, costituendo prestazioni incombenti sull'Amministrazione nei confronti dei concessionari di pubblici servizi di trasporto, che trovano la loro causa nel rapporto intercorrente tra l'Amministrazione concedente ed il concessionario, e sono destinati ad indennizzare quest'ultimo di particolari costi sostenuti per la gestione e che, pertanto, le controversie riguardanti la loro erogazione sono sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 5 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, non investendo in alcun modo atti amministrativi diretti al reperimento delle risorse o all'adozione della spesa, o comunque aventi effetti costitutivi sul rapporto obbligatorio dedotto in giudizio; Rilevato che, fatta salva l'ipotesi in cui la domanda giurisdizionale richiede un diretto sindacato sull'esercizio di poteri amministrativi, le controversie concernenti l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie vantate dai concessionari di pubblici servizi nei confronti della p.a., qualora qualificabili come corrispettivi, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, e ciò in quanto "in sede di erogazione del contributo" non residua in capo all'amministrazione alcun spazio di valutazione discrezionale; Considerato che il Consiglio di Stato, Sez. V, con decisione 15 ottobre 2010, n. 7530 ha ritenuto che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al pagamento, a titolo di contributo, dei maggiori oneri derivanti dallo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, dovendo detti contributi essere qualificati come "corrispettivi" del servizio di trasporto, come tali sottratti (unitamente a "indennità" e "canoni") alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla luce del criterio di riparto della giurisdizione stessa quale risultante, nella specifica materia dei pubblici servizi, dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204”.
La Sezione ha assegnato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla esposta unica questione.
In data 4 luglio 2011, la società ricorrente ha depositato memoria con cui ha precisato che la sottoposta controversia non attiene al quantum dei contributi a titolo di compensazioni economiche in relazione agli oneri derivanti dalla imposizione degli obblighi di servizio pubblico, ma all’accertamento della sussistenza del diritto stesso alla compensazione economica.
La parte ricorrente sostiene che la controversia sia riconducibile nell’ambito del sindacato del giudice amministrativo, posto che non attiene alla fase, successiva e priva di discrezionalità, di mera erogazione del contributo, ma alla fase procedimentale anteriore alla emanazione dell’eventuale provvedimento attributivo degli invocati benefici economici.
Pertanto, ribadita la richiesta relativa all’accertamento del diritto stesso ai contributi alla luce della normativa comunitaria, afferma la deducente di trovarsi in una posizione di interesse legittimo rispetto alla attesa manifestazione di volontà del Ministero, ed adduce, a sostegno della tesi come sopra propugnata, la giurisprudenza della Corte di cassazione e dello stesso giudice amministrativo, in materia di riparto delle competenze in siffatta materia.
Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta, nuovamente, per la decisione.
Il Collegio ritiene, a scioglimento della riserva come sopra espressa, che le difese dalla ricorrente in merito al rilevato difetto di giurisdizione non siano dotate di sufficiente persuasività.
Come già osservato con l’ordinanza n. 4983/2011, i contributi, della cui spettanza si controverte inequivocabilmente, si atteggiano quale corrispettivo in relazione a servizio di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano in concessione, la cui finalità è quella di compensare i costi sostenuti per la gestione, in virtù di quanto la stessa normativa comunitaria prevede in favore di quelle imprese che esercitano obblighi di pubblico servizio; la parte ricorrente, con il ricorso in esame, ne reclama, pertanto l’applicazione nei propri confronti, sostenendo di essere nelle condizioni da questa contemplata per accedere ai benefici, senza che, peraltro occorra la presentazione di istanza a tali fini.
Il Collegio deve in proposito evidenziare che gli elementi per definire il riparto di giurisdizione in siffatta materia discende, non (solo) dalla prospettazione che la parte ricorrente offre, ma, viepiù, da una compiuta analisi della normativa della cui applicazione, in positivo, atteso che il beneficio di cui reclama l’applicazione nei propri confronti la parte ricorrente è determinato in modo diretto ed automatico dai Regolamenti comunitari, senza che, al riguardo, possano riconoscersi spazi di valutazioni o apprezzamenti discrezionali da parte della competente amministrazione, di talché le posizioni giuridiche soggettive in gioco hanno consistenza di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, sul cui accertamento è competente, secondo il tradizionale riparto di giurisdizione, il giudice ordinario.
Ed invero, con il Regolamento CE 1191/69, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, nell’avviare la prima fase di soppressione degli obblighi di servizio pubblico, è stato sancito il principio del mantenimento di tali obblighi solo per fornire servizi sufficienti cui corrisponde il diritto delle imprese ad ottenere la compensazione degli oneri conseguenti alle decisioni degli Stati membri di mantenere comunque obblighi di servizio pubblico. Per obblighi di servizio pubblico si intendono, sempre secondo il Regolamento in esame, gli obblighi che l’impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni. Essi comprendono l’obbligo di esercizio, l’obbligo di trasporto e l’obbligo tariffario.
Sul versante nazionale, con il d.P.R. n. 1227 del 29 dicembre 1969 è stata prevista l’applicabilità del citato Regolamento comunitario alle imprese esercenti servizi automobilistici a carattere prevalentemente regionale.
In coerenza a quanto previsto dal Reg. CE n. 1191/69, art. 6 comma 2, che dispone che, in caso di mantenimento degli obblighi di servizio pubblico l’autorità deve prevedere la concessione di una compensazione determinata in base ai criteri fissati nello stesso Regolamento, l’art. 2 del d.P.R. n. 1227/69 ha previsto che le imprese interessate possano presentare domanda al Ministero per la soppressione totale o parziale degli obblighi, ovvero per la compensazione degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari nel caso in cui gli stessi non venissero soppressi perché ritenuti indispensabili, ovvero per la compensazione degli obblighi derivanti dall’applicazione di prezzi e condizioni imposte per il trasporto di una o più categorie sociali particolari.
Successivamente, con la L. n. 877 del 13 dicembre 1986, è stato erogato un contributo in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate dal 1 aprile 1972 al 1986 alle imprese che esercitavano autoservizi di linea nazionale di competenza statale e autoservizi internazionali con carattere frontaliero.
Con il successivo Regolamento CE n. 1839/91, entrato in vigore il 1 luglio 1992, modificativo del precedente Reg. n. 1191/69, è stata operata una netta distinzione fra “servizi di trasporto connotati di specifico interesse pubblico” (individuati in “servizi regionali e locali”) e quelli, invece, per i quali la soppressione degli obblighi di servizio era operata in via definitiva, fatta salva la possibilità per la P.A. di stipulare contratti di servizio pubblico per assicurare la fornitura di servizi di trasporto sufficienti e fatte sale le garanzie per le categorie sociali particolari.
Sulla natura delle compensazioni operate dagli Stati membri in materia di servizi di trasporto, al fine di non ricomprenderle nella categoria degli aiuti di Stato, si è pronunciata la Corte di giustizia che, con sentenza del 24 luglio 2003, ne ha definito i limiti sulla base delle seguenti coordinate:
- l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- i criteri di compensazione e i relativi parametri devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- la compensazione non può eccedere la copertura dei costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico e di un margine di utile ragionevole per gli stessi;
- quando l’impresa non sia selezionata mediante procedure di appalto pubblico, il livello di compensazione va determinato sulla base dell’analisi dei costi di una media azienda in grado di soddisfare il servizio pubblico richiesto, tenendo conto di un margine di utile ragionevole.
Il legislatore nazionale ha dunque sancito, in materia di obblighi di servizio pubblico, che i competenti enti, allo scopo di assicurare la mobilità degli utenti, definiscono, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità (cfr. art. 17, d. lgs. 19.11.1997 n. 422).
Da ultimo, il Regolamento CE n. 1370/07, art.2, lett. e), in vigore dal dicembre 2009, che, nell’abrogare il Regolamento CE n. 1191/69 come successivamente modificato, ha, per altrettanto, fissato criteri non dissimili da quelli della precedente disciplina comunitaria con riferimento alle compensazioni.
La normativa, esaminata nel suo complesso, consente di ritenere inequivocabilmente che l’imprenditore che esercita, per obblighi di servizio pubblico, prestazioni di servizi di trasporto pubblico che, ove considerasse il proprio interesse commerciale non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura o alle e medesime condizioni senza compenso, ha diritto ad essere compensato per gli oneri che sopporta.
Come anche chiarito dal Consiglio di Stato con la decisione n. 1405 del 2010, “Nel caso di specie, si è di fronte a norme, come quelle contenute nel Reg. CE n. 1191/69 e successive modificazioni, alle quali deve riconoscersi una diretta efficacia e dalle quali, pertanto, derivano diritti che sono immediatamente tutelabili in giudizio da parte dei cittadini degli Stati membri. Poiché con la sentenza precedentemente menzionata, la Corte di giustizia europea ha chiarito l’ampiezza e la portata delle norme in materia di fruizione di compensazioni per obblighi di servizio, si deve ritenere che dette norme siano direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali nell’interpretazione offertane dalla Corte, con efficacia retroattiva anche con riferimento ai rapporti per i quali i rimedi giurisdizionali interni risultino esauriti (Corte di giust. 12/2/2008 C-2/06), trattandosi di interpretazione autentica.”
Il criterio corretto per il riparto della competenza, allora, va ricercato nella posizione giuridica soggettiva come riveniente dalla normativa che si invoca, per cui, nel caso in cui il contributo è riconosciuto direttamente dalla legge, il diritto del beneficiario è già astrattamente riconosciuto dal legislatore, ed alla Amministrazione non resta che accertare, senza che siano esercitati poteri di natura discrezionale, la mera sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa. In tali ipotesi la giurisdizione è quella dell’A.G.O; diversamente, nel caso in cui la legge attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale, relativo alla valutazione dell’interesse pubblico alla erogazione rispetto a quello dell’aspirante beneficiario, attraverso l’apprezzamento discrezionale anche dell’an, oltre che del quid e del quomodo, la giurisdizione è devoluta al G.A.
In conclusione, ribadito quanto già osservato con l’ordinanza n. 4983/2011 ed alla luce delle ulteriori osservazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).
Sussistono, peraltro, motivi per compensare integralmente le spese del giudizio, tenuto conto del non univoco orientamento della giurisprudenza in materia e che il Ministero resistente non si è difeso sul punto.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione della giudice ordinario, davanti alla quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 24 marzo e 20 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/2011





 

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