T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 8 novembre 2011 n. 8551
Pres. Giovannini – Est. Bottiglieri
L. L. (Avv.ti V. Angiolini, M. Cuniberti, S. Vacirca) c/ Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato) |
|
1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica al controinteressato – Presso ufficio pubblico lavorativo – Consegna brevi manu – Necessità – Ragioni
|
| |
|
2. Giustizia civile – Atto processuale – Notifica a mezzo posta – Perfezionamento – Alla consegna
|
| |
|
3. Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica diretta – Necessità – Sussiste – Notizia avvenuta notifica con lettera raccomandata – Irrilevanza
|
|
1. Va dichiarato inammissibile il ricorso notificato al contro-interessato presso l'ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell'atto non sia avvenuta a sue mani, bensì a mani di altro soggetto, pur se addetto all'ufficio; ciò in quanto la possibilità prevista dall'art. 139, secondo comma, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di persona addetta all'ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati. Infatti, per ufficio del destinatario, presso il quale possa validamente effettuarsi la notifica del ricorso non a mani proprie dello stesso, deve intendersi solo quello creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e non anche quello presso il quale il destinatario presti lavoro.
|
| |
|
2. La notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge n. 53 del 1994, da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma terzo, di detta legge, alla disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale.
|
| |
|
3. L’obbligo di notifica diretta, come sancito dalla giurisprudenza amministrativa, non viene meno per effetto dell’avvenuto adempimento del portato dall’art. 36, co. 2-quater, del d.l. n. 248/2007, convertito dalla L. 31/2008, che ha aggiunto il seguente comma all’art. 7 della L. n. 890/1982: “Se il piego raccomandato non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Infatti, la novella del 2007 non va estrapolata dal contesto nel quale si inserisce, dovendo, invece, essere letta come disposizione di chiusura dell’art. 7 L. n. 890/1982 che, privilegiando la consegna in mani proprie, reca l’elencazione in ordine di priorità delle persone alle quali il piego può essere consegnato.
|
|
N. 08551/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08599/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8599 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
|
| |
|
Laura Laera, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Sergio Vacirca, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, via Flaminia, n.195;
contro
Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti di
Maria Carla Gatto, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta straordinaria del 7 luglio 2009, che ha assegnato la dr.ssa Maria Carla Gatto all’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale, esecutivo, attuativo e comunque connesso, ivi compresi la proposta di nomina avanzata dalla V Commissione del CSM ed il concerto ad essa prestato dal Ministro della giustizia in data 12 giugno 2009.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa Laura Laera ha impugnato il provvedimento adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta straordinaria del 7 luglio 2009, che ha conferito alla dr.ssa Maria Carla Gatto l’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia, e ogni altro atto connesso, ivi compresi la proposta di nomina avanzata dalla V Commissione del CSM ed il concerto ad essa prestato dal Ministro della giustizia in data 12 giugno 2009.
Illustrate le illegittimità rilevate a carico degli atti impugnati, parte ricorrente ne ha conseguentemente domandato l’annullamento.
Presa successivamente conoscenza del testo integrale della impugnata delibera del CSM, la ricorrente ha interposto motivi aggiunti di gravame, insistendo nelle già rassegnate conclusioni.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e, in via gradata, l’infondatezza delle doglianze formulate dalla parte ricorrente.
Non si è costituita in giudizio la contro-interessata.
Con memoria depositata in corso di causa la ricorrente ha controdedotto all’eccezione pregiudiziale spiegata dalla parte resistente e ha ulteriormente sviluppato le proprie tesi difensive.
La controversia è stata, indi, trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011.
DIRITTO
1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il rilievo dell’inammissibilità del ricorso notificato al contro-interessato presso l'ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell'atto non sia avvenuta a sue mani, bensì a mani di altro soggetto, pur se addetto all'ufficio; ciò in quanto la possibilità prevista dall'art. 139, secondo comma, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di persona addetta all'ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati (tra tante, Tar Lazio, Roma, I, 30 dicembre 2008, n. 12395, confermata da C. Stato, IV, 4 maggio 2010, n. 2561; C. Stato, VI, 5 aprile 2007, n. 1549; III, 27 maggio 2008, n. 2775; V, 17 settembre 2008, n. 4400).
La giurisprudenza ha chiarito che il recepimento nel processo amministrativo delle norme di procedura civile in materia di notificazione va attuato con molta prudenza, attesa la rilevanza che in esso assumono la certezza del termine di ricevimento del ricorso e la sua tempestiva conoscenza (basti pensare ai ristretti termini per la discussione dell'istanza cautelare, ai termini decadenziali per notificare ricorso incidentale o sollevare eccezione di incompetenza territoriale, ecc.), per cui anche l'applicazione dell'art. 139 c.p.c. va condotta con rigore, nel senso che per ufficio del destinatario, presso il quale possa validamente effettuarsi la notifica del ricorso non a mani proprie dello stesso, deve intendersi solo quello creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e non anche quello presso il quale il destinatario, come nella fattispecie, presti lavoro.
Siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso primo comma dell'art. 139 c.p.c., al luogo di esercizio (evidentemente in proprio) dell'industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e terzo comma circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa, presupposizione non riferibile ad un ufficio la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo.
Ciò posto, rileva il Collegio che, nella fattispecie, è incontroverso che la notifica sia del ricorso sia dei motivi aggiunti è stata effettuata nei confronti della contro-interessata non a mani proprie, bensì presso il Tribunale di Brescia, a mezzo del servizio postale.
In particolare, gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio indicano, come effettivo percettore di entrambi gli atti, un addetto al servizio del destinatario.
La contro-interessata non si è, inoltre, costituita in giudizio.
In applicazione dei suesposti principi, il gravame è pertanto inammissibile.
2. Le difese al riguardo formulate dalla parte ricorrente non sono convincenti.
In particolare, la ricorrente sostiene che la granitica giurisprudenza di cui sopra non troverebbe applicazione alla fattispecie.
Ciò in quanto la notifica si sarebbe perfezionata, ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53, mediante consegna del plico all’ufficio postale da parte dell’avvocato nel sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato, e l’art. 11 della ridetta legge non contempla tra i casi di nullità della notifica quello in esame.
Il rilievo è inconferente.
L’art. 1 della legge dispone che l'avvocato munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della legge può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.
Il comma 3 dell’art. 3 della legge dispone, in particolare, che per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dall’articolo stesso, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.
La l. n. 890 del 1982, art. 7, comma 1, prevede che l’agente postale consegna il piego nelle mani del destinatario.
Indi le disposizioni invocate dal ricorrente sono insuscettibili di innovare sulla problematica di cui trattasi.
Tant’è che la giurisprudenza ha chiarito che la notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge n. 53 del 1994, da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma terzo, di detta legge, alla disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale (Cass. Civ., II, 25 settembre 2002, n. 13922).
Secondariamente, il ricorrente fa presente che l’agente postale, proprio perché il piego raccomandato non è stato consegnato personalmente al destinatario, ha dato notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, come risulta dagli estremi apposti sulla cartolina di ricevimento.
Ma anche tale elemento non è decisivo.
L’obbligo di notifica diretta, come sancito dalla giurisprudenza amministrativa, non viene meno per effetto dell’avvenuto adempimento del portato dall’art. 36, comma 2-quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, che ha aggiunto il seguente comma all’art. 7 della legge n. 20 novembre 1982, n. 890: “Se il piego raccomandato non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che la novella del 2007 non va estrapolata dal contesto nel quale si inserisce, dovendo, invece, essere letta come disposizione di chiusura dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, che reca l’elencazione, in ordine di priorità, delle persone alle quali il piego può essere consegnato.
La norma in parola, riproducendo sostanzialmente le disposizioni codicistiche, privilegia la consegna in mani proprie e, solo quando questa non sia possibile, consente l’affidamento del piego a persona di famiglia convivente, ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario, e, in ulteriore subordine, al portiere dello stabile o alla “persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario” .
Anche nel descritto quadro, indi, deve dirsi che, come risulta dal chiarissimo dettato dell’ultimo comma dell’art. 7, la notificazione si perfeziona con la consegna del piego al destinatario.
Ne consegue che, così come la mancata successiva comunicazione non incide sulla validità della notificazione ritualmente effettuata, costituendo una mera irregolarità nell’ambito della complessiva fattispecie (tra altre, Cass. Civ., sez. lavoro, 13 maggio 2003, n. 7349) – conclusione che si pone in linea con quanto previsto dall’art. 139, quarto comma, c.p.c., che fa seguire la consegna dell’atto al portiere o al vicino di casa da un’apposita comunicazione relativa all’“avvenuta notificazione” a mezzo di lettera raccomandata – l’effettuazione della comunicazione non equivale a notifica.
Infine, il ricorrente sostiene che la indicata giurisprudenza non sarebbe applicabile alla fattispecie poiché il destinatario della notifica è “il massimo dirigente” dell’Autorità pubblica presso la quale è stata effettuata la notifica, nonchè il soggetto al quale compete l’organizzazione dell’ufficio.
Ma neanche tale rilievo è persuasivo.
Come già sopra chiarito, il ridetto art. 7 non innova la disciplina codicistica e, in particolare, non fa venire meno la necessità del rapporto diretto che deve sussistere fra l’interessato ed il soggetto ricevente il piego, che sta alla base dell’interpretazione restrittiva giurisprudenziale innanzi indicata.
In particolare, la norma prevede un doppio requisito legittimante: la sussistenza di un “vincolo da rapporto di lavoro continuativo” e l’obbligo del ricevente di distribuire la posta al destinatario.
Il “vincolo” in parola equivale, in tutto, al rapporto fiduciario indicato dalla giurisprudenza formatasi sull’art. 139, secondo comma, del codice di rito e che, pertanto, deve necessariamente intercorrere direttamente tra i due soggetti interessati: ricevente e destinatario.
Nulla è innovato, quindi, con riguardo alla differente ipotesi della notificazione presso gli uffici pubblici non a mani proprie, per la quale continua a persistere la preclusione derivante dal fatto che l’organizzazione e la struttura di essi sfuggono all’ambito di diretta disponibilità del destinatario dell’atto giudiziario, tradendo, perciò stesso, le esigenze di certezza e di celerità nella ricezione del piego, che hanno portato alla suddetta interpretazione restrittiva della normativa codicistica.
In particolare, nella fattispecie, le indicate responsabilità del destinatario non attestano l’esistenza in capo a questi di un rapporto fiduciario diretto, quale quello come sopra tipizzato, con l’addetto al servizio che ha ricevuto gli atti.
3. In subordine, la ricorrente richiede la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica nei confronti della contro-interessata.
L’istanza non merita accoglimento.
Non è, infatti, invocabile l’istituto dell’errore scusabile, ove si consideri che in relazione ai fatti per cui è causa non è ravvisabile alcuna situazione di incertezza in ordine alla normativa processuale da tenersi presente in tema di notificazioni.
Neppure si può affermare che l’errore che ha determinato il vizio de quo sia imputabile alla responsabilità di soggetti diversi dalla parte ricorrente.
A tale ultimo riguardo, il Collegio può limitarsi a richiamare le motivazioni contenute nella già citata sentenza della Sezione n. 12395 del 2008, che attengono sostanzialmente agli stessi elementi qui invocati dalla ricorrente.
In definitiva, quindi, va rilevato che quello della notificazione al contro-interessato è un onere minimo imprescindibile per la corretta costituzione del rapporto processuale imposto dall’art. 21 , comma 1, della legge n.1034 del 1971 (vedasi, ora, l’art. 41, comma 2, c.p.a.), da assolversi tempestivamente nei confronti del soggetto contemplato direttamente dal provvedimento oggetto di impugnazione, e a tanto in concreto non è stato dato corretto adempimento da parte della ricorrente, con l’irrimediabile conseguenza della inammissibilità del proposto gravame.
4. Per tutto quanto precede, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso inammissibile.
Si ravvisano, nondimeno, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2011
|
|