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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 7 novembre 2011 n. 8531
Pres. Tosti – Est. Lo Presti
SocExen Spa (Avv.ti M. Di Raimondo, A. Bartoli, A. Gamberini) c/ Roma Capitale (Avv. A. Graziosi)


Giurisdizione e competenza – Silenzio della P.A. – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio - Diritto soggettivo – Giudice ordinario

 

 

Nel caso di silenzio sull’istanza di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Non risultainfatti decisivo che la parte agisca per l’annullamento del silenzio ai fini di una diversa configurazione della giurisdizione, dal momento che la richiesta è riconnessa alla tutela di una posizione di diritto soggettivo di credito.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 4650 del 2011, proposto da:

 

Soc Exen Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Di Raimondo, Alessandro Bartoli, con domicilio eletto presso Matteo Di Raimondo in Roma, via Savoia, 86;

contro



Roma Capitale, rappresentato e difeso dall'Antonio Graziosi, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento



del SILENZIO RIFIUTO SULL'ATTO DI DIFFIDA TENDENTE AD OTTENERE LA FORMALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO CONTABILE DA PARTE DI ROMA CAPITALE IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER I SERVIZI RESI IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 15.9.2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La società ricorrente, premesso di avere stipulato con il Comune di Roma un accordo di collaborazione per il coordinamento e la gestione delle attività connesse alla partecipazione del Comune all'Expo 2010 e di avere, in esecuzione di detto accordo, svolto varie attività ( meglio specificate in atti) in relazione alle quali ha emesso fattura, lamenta il pagamento dei corrispettivi dovuti e, in particolare, la mancata assunzione del relativo impegno contabile da parte di Roma Capitale.
Espone la ricorrente di avere, con atto di significazione e diffida in data 22.2.2011, intimato a Roma Capitale di avviare l'iter amministrativo finalizzato alla adozione di una delibera consiliare atta a sanare la violazione degli obblighi di cui all'art. 191 del d. lgs. 267/2000 e a riconoscere, quindi, la legittimità dei debiti fuori bilancio assunti dal delegato del Sindaco che seguì l'attuazione dell'accordo di collaborazione predetto.
Chiede quindi che il Tribunale adito voglia dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza menzionata e, conseguentemente, condannarla all'adozione dei provvedimenti richiesti.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al gravame.
Alla camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 la causa è stata rimessa in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
L'art. 31, d.lg. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo), in cui è traslato l'art. 21 bis, l. n. 1034 del 1971, non ha infatti inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della p.a. e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, il quale si configurerebbe quindi come giudice del silenzio della p.a., ma soltanto un istituto giuridico di elaborazione giurisprudenziale relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell'attività amministrativa.
Sicché, anche nel caso di rito speciale instaurato per l'impugnazione del silenzio, il giudice adito deve preliminarmente verificare la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale esercitata e, ove la controversia attivata rientri tra quelle devolute al g.o., non può non discenderne l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a.
Il procedimento preordinato alla formazione del silenzio — inadempimento è, in particolare, inammissibile quando si tratta di controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, come nel caso di giudizi incentrati sull'accertamento di diritti soggettivi di credito attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario o alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e soggetti al termine di prescrizione (cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 febbraio 2011 , n. 977).
Nel caso di specie, la natura giuridica della posizione sostanziale effettivamente azionata dalla società ricorrente è di diritto soggettivo, riguardando crediti derivanti dall'attuazione del rapporto contrattuale originato dall'accordo di collaborazione sopra menzionato; senza che, in proposito, assuma rilievo dirimente il fatto che, trattandosi di debiti assunti fuori bilancio, possa risultare necessario per l'adempimento lo svolgimento della procedura di riconoscimento della legittimità del debito.
Va infatti rammentato che la deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio adottata ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) costituisce provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività gestionale, di competenza degli uffici, volta alla definizione del rapporto - nella normalità dei casi - irregolarmente (sotto il profilo contabile) sorto, e ciò mediante l'assunzione dell'impegno di spesa, la liquidazione della stessa e la conseguente emissione del mandato di pagamento; nelle ipotesi in cui l'Amministrazione è tenuta a pagare prestazioni il cui affidamento non è corredato dall'assunzione del necessario impegno di spesa (per limitare l'esempio all'ipotesi di cui al comma 1, lett. e del predetto art. 194), il preliminare riconoscimento della legittimità del debito è quindi adempimento strumentale alla complessiva regolarizzazione della spesa, con particolare riferimento agli aspetti legati alle previsioni del bilancio annuale di competenza (o pluriennale, se necessario).
Si tratta cioè di procedura di regolarizzazione contabile necessaria all'adempimento di un debito eventualmente assunto senza il preventivo impegno di spesa, che non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto sostanziale sottostante e , quindi, sulla natura giuridica delle relative posizioni soggettive involte.
Il rapporto di debito/credito tra le parti (qui, la posizione debitoria dell'Amministrazione), è, in astratto, del tutto indipendente dalle refluenze contabili date dal riconoscimento della legittimità del debito e sussiste a prescindere da quel riconoscimento. Sul punto non appare superfluo, infatti, sottolineare come, sotto il profilo letterale e semantico, sia lo stesso tenore della disposizione di cui all'art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 a smentire ogni valenza in tal senso costitutiva della deliberazione consiliare, considerato che la legge regola non già il riconoscimento del debito, quanto, invece, il riconoscimento della legittimità del debito: quest'ultimo, infatti, se ritenuto "legittimo", viene ricondotto nell'alveo del sistema di bilancio, altrimenti, in ipotesi di mancato riconoscimento, esso non subisce modificazioni in relazione alla sua civilistica esistenza, residuando la possibilità, dal punto di vista del corretto agire amministrativo, di una sua riconduzione al campo di applicazione dell'art. 191, comma 4 d. lgs. n. 267 del 2000 (ai sensi del quale "Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni", comma 4).
In altre parole, il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'ente, non potendo, ad esempio, in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta; al contrario è il diritto sostanziale di credito, nei confronti dell'amministrazione, a costituire il presupposto per l'iscrizione fuori bilancio ( cfr. sul punto Consiglio Stato , sez. V, 29 dicembre 2009 , n. 8953).
Ne consegue che nel caso di mancato riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai fini della sua iscrizione in bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall'inadempimento del rapporto sostanziale e non già dalla deliberazione consiliare che neghi i presupposti per il riconoscimento, di guisa che la posizione giuridica soggettiva, poiché avente ad oggetto il mancato pagamento di somme dovute in base a parametro normativo di rango negoziale, è di tipo paritario, propria di fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenenti alla giurisdizione del g.o.
Analogamente, poiché la giurisdizione dipende dalla effettiva natura della controversia, così come desumibile dalle caratteristiche della predetta particolare situazione concreta e dalla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio, anche nel caso di silenzio sull'istanza di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, non risulterebbe per nulla decisivo che la parte agisca per l'annullamento del silenzio ai fini di una diversa configurazione della giurisdizione, sul rilievo che poiché la richiesta è riconnessa alla indiscussa tutela di una posizione di diritto soggettivo (il pagamento delle somme dovute ), deve essere, comunque anche in tal caso affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Il presente ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua delle considerazioni che precedono.
Infatti la pretesa sostanziale azionata effettivamente dall'odierna ricorrente riguarda proprio il mancato pagamento dei compensi dovuti da Roma Capitale in base all'accordo di collaborazione sopra menzionato, e si atteggia in termini di diritto soggettivo di credito, a prescindere dal fatto che, ai fini del relativo adempimento, l'Amministrazione sia o meno tenuta al riconoscimento della legittimità del debito, ai sensi dell'art. 194 del Testo unico degli enti locali, in attuazione di obblighi di natura meramente conabile.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, poi, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda è riproposta al giudice ordinario competente, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall'instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 2000,00 (duemila euro).

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Condanna la società ricorrente al pagamento di spese e compensi di causa che liquida come in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/11/2011





 

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