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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 25 ottobre 2011 n. 1847
Luigi Costantini – Presidente, Paolo Marotta – Estensore


1. Autonomia e decentramento – Disciplina di Province, Comuni ed enti locali – Comune – Pianta organica – Determinazione – Provvedimenti – Obbligo specifico di motivazione – Non sussiste.

 

2. Autonomia e decentramento – Disciplina di Province, Comuni ed enti locali – Comune – Struttura della organizzazione e sua dotazione organica – Atti connotati da alta discrezionalità – Sindacato giurisdizionale – Limiti.

 

3. Autonomia e decentramento – Disciplina di Province, Comuni ed enti locali – Comune – Dotazione organica – Profilo di Istruttore direttivo Geologo – Mancato inserimento – Scelta del Comune – Non è manifestamente irragionevole.

 

 

1. I provvedimenti di determinazione della pianta organica di un Comune devono essere ascritti alla categoria degli atti amministrativi di carattere generale e programmatico, sottratti ad un obbligo specifico di motivazione, ai sensi dell’art. 3 comma 2, l. 7 agosto 1990 n. 241.

 

2. Le deliberazioni recanti la modifica della struttura della organizzazione del Comune e della sua dotazione organica costituiscono atti connotati da alta discrezionalità, aventi contenuto programmatico strategico ed afferenti alle fondamentali potestà comunali; tali atti sono, pertanto, sindacabili dinanzi al giudice amministrativo unicamente in caso di palese illogicità o incongruenza.

 

3. Non è manifestamente irragionevole la scelta di un Comune di non inserire nella dotazione organica dell’Ente il profilo di Istruttore direttivo Geologo, ben potendo detta amministrazione avvalersi delle capacità tecniche specifiche, di cui questa figura professionale si connota, avvalendosi di consulenze esterne di natura libero-professionale.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 871 del 2002, proposto da:

 

Ordine Regionale dei Geologi di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv.to Salvatore Sparapano, con domicilio eletto presso Romeo Russo in Lecce, via Torquato Tasso, n. 45;

contro



Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto in Lecce presso il suo studio in via G. Paladini n. 50;

per l'annullamento



della deliberazioni n. 1150, n 1151 e n 1152 del 27.12.2001 della Giunta Comunale di Lecce.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2011 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti gli avv.ti S. Sparapano e R. Fanizzi, quest’ultima in sostituzione dell'avv.to G. De Giorgi Cezzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



L’Ordine regionale dei Geologi di Puglia ha impugnato le deliberazioni n. 1150, 1151 e 1152 del 27 dicembre 2001 con le quali la Giunta comunale di Lecce ha proceduto alla rideterminazione della pianta organica del Comune di Lecce.
In particolare, l’Ordine professionale ricorrente si duole del fatto che nell’ambito della dotazione organica dell’Ente non sia stata inserita la figura dell’Istruttore Direttivo Geologo.
Dopo aver rivendicato la sua legittimazione alla impugnativa degli atti deliberativi gravati, l’Ordine professionale ricorrente ne ha contestato la legittimità per i seguenti motivi:
- Carenza di motivazione e carenza o illogicità dei presupposti. Illegittimità per violazione dell’art. 3 della l. 241/90. Illegittimità per violazione del principio di parità di trattamento ex art. 3 della Costituzione;
- Falsa ed erronea applicazione delle norme;
- Illegittimità per violazione degli artt. 42 e 48 del d.lgs. 267/2000.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale, evidenziando la carenza di legittimazione attiva dell’Ordine regionale dei Geologi e contestando nel merito la fondatezza del proposto gravame.
Nel corso del giudizio le parti hanno avuto modo di rappresentare le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 27 luglio 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata posta in decisione.
Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’Ordine professionale ricorrente, sollevata dalla amministrazione resistente.
L’eccezione è infondata.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza istituzionale, sia quando si assumano violate le norme poste a tutela della professione, sia quando si tratti di conseguire determinati vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili all'intera categoria (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 aprile 2011 n. 2148).
Orbene, nel caso di specie, l’Ordine professionale ricorrente, dolendosi del mancato inserimento della dotazione organica del Comune di Lecce del profilo professionale di Istruttore Direttivo Geologo, si propone di tutelare l’intera categoria dei Geologi e non quella di soggetti determinati, per cui deve ritenersi sussistente la sua legittimazione a proporre il ricorso in esame.
Con il primo motivo del gravame, l’Ordine professionale ricorrente deduce violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per omessa motivazione in relazione alla eliminazione (o al mancato inserimento) della figura del Geologo nella dotazione organica dell’Ente.
Evidenzia che quella del Geologo è una figura professionale che si connota per specifiche competenze in materia di assetto del suolo e del territorio e di ambiente, non surrogabile con quelle di altri professionisti.
L’ordine professionale ricorrente deduce, altresì, violazione dell’art. 3 della Costituzione in quanto i provvedimenti deliberativi impugnati creerebbero disparità di trattamento tra diverse figure professionali, incompatibile con il principio di eguaglianza costituzionalmente tutelato.
La censura è infondata.
I provvedimenti deliberativi impugnati debbono essere ascritti alla categoria degli atti amministrativi di carattere generale e programmatico, sottratti ad un obbligo specifico di motivazione, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Le deliberazioni recanti la modifica della struttura della organizzazione del Comune e della sua dotazione organica costituiscono atti connotati da alta discrezionalità, aventi contenuto programmatico strategico ed afferenti alle fondamentali potestà comunali; tali atti sono, pertanto, sindacabili dinanzi al giudice amministrativo unicamente in caso di palese illogicità o incongruenza (Tar Abruzzo, Pescara, sez. I 25 maggio 2011 n.339).
Orbene, a giudizio del collegio, non è manifestamente irragionevole che l’amministrazione comunale di Lecce abbia ritenuto di non inserire nella dotazione organica dell’Ente il profilo di Istruttore direttivo Geologo, ben potendo detta amministrazione avvalersi delle capacità tecniche specifiche, di cui questa figura professionale si connota, avvalendosi di consulenze esterne di natura libero-professionale.
Priva di pregio è poi la censura relativa alla dedotta violazione dell’art. 3 della Costituzione.
La non assimilabilità (per stessa ammissione dell’Ordine professionale ricorrente) della figura professionale del Geologo a quella delle altre figure professionali inserite nella dotazione organica del Comune di Lecce e l’ampia discrezionalità riconosciuta alle amministrazioni locali nella determinazione dei propri assetti organizzativi, rendono la censura non suscettibile di accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame, l’Ordine professionale ricorrente evidenzia che, escludendo la figura del Geologo dalla dotazione organica, l’amministrazione comunale di Lecce sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni del Contratto collettivo del 31 marzo 1999 del Comparto Regioni ed Autonomie locali.
La censura è infondata.
L’Ordine professionale ricorrente fonda la sua tesi difensiva su un presupposto erroneo rappresentato dalla considerazione che tutti i profili professionali indicati nella contrattazione collettiva debbano essere riprodotti nella dotazione organica dell’Ente.
In realtà, l’indicazione di alcuni profili professionali nella contrattazione collettiva ha funzione meramente esemplificativa e non vincolante per l’amministrazione locale, cui è riconosciuta piena autonomia decisionale, sulla base delle proprie esigenze, in merito alla delimitazione dei propri assetti organizzativi e, quindi, alla individuazione dei profili professionali del personale da assumere alle proprie dipendenze.
Con l’ultimo motivo di gravame la società ricorrente deduce violazione delle competenze stabilite dagli artt. 42 e 48 del d.lgs. n. 267/2000. In particolare sostiene che, nel caso di specie, sarebbe stato violato l’art. 42 del predetto decreto legislativo, che, al comma 2, lett. a), attribuisce al Consiglio comunale la determinazione dei “criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”.
La censura è manifestamente infondata.
La determinazione da parte dell’organo consiliare dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è funzionale alla adozione del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che, ai sensi dell’art. 48 comma 3° del d.lgs. n. 267/2000, è atto di competenza della Giunta comunale.
Dalla documentazione in atti risulta che:
a) il Comune di Lecce si è dotato di un proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione commissariale n. 97 del 18 dicembre 1997;
b) con la deliberazione n. 1150 del 27 dicembre 2001 la Giunta comunale ha proceduto ad una ridefinizione dei profili professionali del personale dipendente in base al nuovo sistema di classificazione introdotto dal C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 1999;
c) con le deliberazioni n. 1151 e 1152, adottate in pari data, la Giunta comunale ha proceduto ad una rideterminazione della dotazione organica dell’Ente e ad una programmazione delle assunzioni.
Pertanto, nessuna violazione delle competenze dell’organo consiliare si ravvisa negli atti deliberativi impugnati, rientrando questi atti nella competenza residuale dell’organo esecutivo dell’Ente.
In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Il collegio, in ragione della natura della controversia, ritiene però che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Paolo Marotta, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2011





 

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