Ordine Regionale dei Geologi di Puglia, rappresentato e
difeso dall’avv.to Salvatore Sparapano, con domicilio eletto presso Romeo
Russo in Lecce, via Torquato Tasso, n. 45;
contro
Comune di Lecce, rappresentato e difeso
dall’avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio eletto in Lecce presso
il suo studio in via G. Paladini n. 50;
per l'annullamento
della deliberazioni n. 1150, n 1151 e n 1152
del 27.12.2001 della Giunta Comunale di Lecce.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune
di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2011 il
dott. Paolo Marotta e uditi per le parti gli avv.ti S. Sparapano e R.
Fanizzi, quest’ultima in sostituzione dell'avv.to G. De Giorgi
Cezzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Ordine regionale dei Geologi di Puglia ha
impugnato le deliberazioni n. 1150, 1151 e 1152 del 27 dicembre 2001 con
le quali la Giunta comunale di Lecce ha proceduto alla rideterminazione
della pianta organica del Comune di Lecce.
In particolare, l’Ordine
professionale ricorrente si duole del fatto che nell’ambito della
dotazione organica dell’Ente non sia stata inserita la figura
dell’Istruttore Direttivo Geologo.
Dopo aver rivendicato la sua
legittimazione alla impugnativa degli atti deliberativi gravati, l’Ordine
professionale ricorrente ne ha contestato la legittimità per i seguenti
motivi:
- Carenza di motivazione e carenza o illogicità dei
presupposti. Illegittimità per violazione dell’art. 3 della l. 241/90.
Illegittimità per violazione del principio di parità di trattamento ex
art. 3 della Costituzione;
- Falsa ed erronea applicazione delle
norme;
- Illegittimità per violazione degli artt. 42 e 48 del d.lgs.
267/2000.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale,
evidenziando la carenza di legittimazione attiva dell’Ordine regionale dei
Geologi e contestando nel merito la fondatezza del proposto
gravame.
Nel corso del giudizio le parti hanno avuto modo di
rappresentare le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del
27 luglio 2011, su richiesta delle parti, la causa è stata posta in
decisione.
Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di
difetto di legittimazione attiva dell’Ordine professionale ricorrente,
sollevata dalla amministrazione resistente.
L’eccezione è
infondata.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che gli ordini
professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli
interessi della categoria dei soggetti di cui abbiano la rappresentanza
istituzionale, sia quando si assumano violate le norme poste a tutela
della professione, sia quando si tratti di conseguire determinati
vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente
riferibili all'intera categoria (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 7
aprile 2011 n. 2148).
Orbene, nel caso di specie, l’Ordine
professionale ricorrente, dolendosi del mancato inserimento della
dotazione organica del Comune di Lecce del profilo professionale di
Istruttore Direttivo Geologo, si propone di tutelare l’intera categoria
dei Geologi e non quella di soggetti determinati, per cui deve ritenersi
sussistente la sua legittimazione a proporre il ricorso in esame.
Con
il primo motivo del gravame, l’Ordine professionale ricorrente deduce
violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per omessa motivazione in
relazione alla eliminazione (o al mancato inserimento) della figura del
Geologo nella dotazione organica dell’Ente.
Evidenzia che quella del
Geologo è una figura professionale che si connota per specifiche
competenze in materia di assetto del suolo e del territorio e di ambiente,
non surrogabile con quelle di altri professionisti.
L’ordine
professionale ricorrente deduce, altresì, violazione dell’art. 3 della
Costituzione in quanto i provvedimenti deliberativi impugnati creerebbero
disparità di trattamento tra diverse figure professionali, incompatibile
con il principio di eguaglianza costituzionalmente tutelato.
La censura
è infondata.
I provvedimenti deliberativi impugnati debbono essere
ascritti alla categoria degli atti amministrativi di carattere generale e
programmatico, sottratti ad un obbligo specifico di motivazione, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Le
deliberazioni recanti la modifica della struttura della organizzazione del
Comune e della sua dotazione organica costituiscono atti connotati da alta
discrezionalità, aventi contenuto programmatico strategico ed afferenti
alle fondamentali potestà comunali; tali atti sono, pertanto, sindacabili
dinanzi al giudice amministrativo unicamente in caso di palese illogicità
o incongruenza (Tar Abruzzo, Pescara, sez. I 25 maggio 2011
n.339).
Orbene, a giudizio del collegio, non è manifestamente
irragionevole che l’amministrazione comunale di Lecce abbia ritenuto di
non inserire nella dotazione organica dell’Ente il profilo di Istruttore
direttivo Geologo, ben potendo detta amministrazione avvalersi delle
capacità tecniche specifiche, di cui questa figura professionale si
connota, avvalendosi di consulenze esterne di natura
libero-professionale.
Priva di pregio è poi la censura relativa alla
dedotta violazione dell’art. 3 della Costituzione.
La non
assimilabilità (per stessa ammissione dell’Ordine professionale
ricorrente) della figura professionale del Geologo a quella delle altre
figure professionali inserite nella dotazione organica del Comune di Lecce
e l’ampia discrezionalità riconosciuta alle amministrazioni locali nella
determinazione dei propri assetti organizzativi, rendono la censura non
suscettibile di accoglimento.
Con il secondo motivo di gravame,
l’Ordine professionale ricorrente evidenzia che, escludendo la figura del
Geologo dalla dotazione organica, l’amministrazione comunale di Lecce
sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni del Contratto
collettivo del 31 marzo 1999 del Comparto Regioni ed Autonomie
locali.
La censura è infondata.
L’Ordine professionale ricorrente
fonda la sua tesi difensiva su un presupposto erroneo rappresentato dalla
considerazione che tutti i profili professionali indicati nella
contrattazione collettiva debbano essere riprodotti nella dotazione
organica dell’Ente.
In realtà, l’indicazione di alcuni profili
professionali nella contrattazione collettiva ha funzione meramente
esemplificativa e non vincolante per l’amministrazione locale, cui è
riconosciuta piena autonomia decisionale, sulla base delle proprie
esigenze, in merito alla delimitazione dei propri assetti organizzativi e,
quindi, alla individuazione dei profili professionali del personale da
assumere alle proprie dipendenze.
Con l’ultimo motivo di gravame la
società ricorrente deduce violazione delle competenze stabilite dagli
artt. 42 e 48 del d.lgs. n. 267/2000. In particolare sostiene che, nel
caso di specie, sarebbe stato violato l’art. 42 del predetto decreto
legislativo, che, al comma 2, lett. a), attribuisce al Consiglio comunale
la determinazione dei “criteri generali in materia di ordinamento degli
uffici e dei servizi”.
La censura è manifestamente infondata.
La
determinazione da parte dell’organo consiliare dei criteri generali in
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è funzionale alla
adozione del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi, che, ai sensi dell’art. 48 comma 3° del d.lgs. n. 267/2000, è
atto di competenza della Giunta comunale.
Dalla documentazione in atti
risulta che:
a) il Comune di Lecce si è dotato di un proprio
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione commissariale n. 97 del 18 dicembre 1997;
b) con la
deliberazione n. 1150 del 27 dicembre 2001 la Giunta comunale ha proceduto
ad una ridefinizione dei profili professionali del personale dipendente in
base al nuovo sistema di classificazione introdotto dal C.C.N.L. del
Comparto Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 1999;
c) con le
deliberazioni n. 1151 e 1152, adottate in pari data, la Giunta comunale ha
proceduto ad una rideterminazione della dotazione organica dell’Ente e ad
una programmazione delle assunzioni.
Pertanto, nessuna violazione
delle competenze dell’organo consiliare si ravvisa negli atti deliberativi
impugnati, rientrando questi atti nella competenza residuale dell’organo
esecutivo dell’Ente.
In conclusione, il ricorso è infondato e va
respinto.
Il collegio, in ragione della natura della controversia,
ritiene però che le spese di giudizio possono essere compensate tra le
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del
giorno 27 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Luigi
Costantini, Presidente
Enrico d'Arpe, Consigliere
Paolo Marotta,
Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2011