Cooperativa Sociale Ctr C. T. R. Onlus, rappresentata e
difesa dagli avv. Massimo Massa, Marcello Vignolo, con domicilio eletto in
Cagliari, piazza del Carmine n. 22;
contro
Comune di Cagliari, rappresentato e difeso dall'avv.
Genziana Farci, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Comune
Cagliari, via Roma n. 145;
nei confronti di
Consorzio Regionale Territoriale N. E. Soc. Coop.
Consortile Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Ballero,
Francesco Mascia, con domicilio eletto presso il primo avvocato in
Cagliari, corso Vittorio Emanuele 76;
per l'annullamento
- delle determinazioni n. 5538 del 25.5.2010 e n.
8921 del 30.8.2010 emesse dal Comune di Cagliari che hanno stabilito di
avviare la gara per la Gestione del servizio di assistenza domiciliare in
favore di disabili fisici, psicofisici e sofferenti mentali adulti;
-
del bando, del disciplinare e del capitolato di gara;
- della nota
prot. 21510 del 7.10.2010 che ha respinto la domanda di riesame presentata
dalla ricorrente;
e con i motivi aggiunti depositati il 16.5.2011:
-
della determinazione n. 3915/2011 del 13.4.2011 che ha aggiudicato il
servizio alla controinteressata;
- nonché della comunicazione prot.
0089175 del 15.4.2011 e dei verbali di gara n. 1 del 13.10.2010, n. 2 del
15.11.2010 e n. 3 del 23.11.2010;
e, con ricorso ai sensi dell’art. 116
c.p.a., per l’accesso agli atti della gara, inoltrato al Comune di
Cagliari con istanza del 21.4.2011;
visti il ricorso, i motivi
aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in
giudizio del Comune di Cagliari e del Consorzio Regionale Territoriale
Network Etico Soc. Coop. Consortile Onlus;
viste le memorie
difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza
pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi
l’avvocato Vignolo per la ricorrente, l’avvocato Farci per il Comune di
Cagliari e l’avvocato Ballero per il Consorzio controinteressato;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con gli atti in epigrafe indicati il Comune di
Cagliari ha approvato il bando, il capitolato e il disciplinare della gara
per la gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore di
disabili fisici, psicofisici e sofferenti mentali adulti, da aggiudicare
con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’
art. 18 comma 1 lettera c) della L.R. 5/2007.
La Cooperativa CTR,
affidataria del servizio in essere, con nota sottoscritta dai suoi
difensori il 7.10.2010 e inviata anche ai sensi dell’art. 243 bis del
codice dei contratti pubblici ha segnalato che, confrontando la base
d’asta con gli oneri che il capitolato pone a carico dell’aggiudicataria,
si deve escludere la possibilità di un’offerta economicamente
sostenibile.
L’Amministrazione riscontrava la nota sopra citata
respingendo la richiesta di riesame ivi contenuta.
Avverso gli atti in
epigrafe indicati insorgeva la ricorrente deducendo articolate censure
riconducibili alla violazione di legge ed all’eccesso di potere sotto vari
profili.
In data 19 maggio 2011 la cooperativa ricorrente depositava
atto di motivi aggiunti per l’annullamento:
- della determinazione n.
3915/2011 del 13.4.2011 che ha aggiudicato il servizio al
controinteressato Consorzio Network Etico;
- nonché della comunicazione
prot. 0089175 del 15.4.2011 e dei verbali di gara n. 1 del 13.10.2010, n.
2 del 15.11.2010 e n. 3 del 23.11.2010.
Lo stesso 19 maggio 2011 la
Cooperativa CTR depositava ricorso ai sensi dell’art. 116 del codice del
processo amministrativo per ottenere l’accesso ai documenti richiesti con
nota protocollata il 21.4.2022 e in particolare:
copia dell’intera
offerta presentata dal Consorzio Regionale Territoriale Network
Etico;
copia integrale degli atti sulla verifica
dell’anomalia;
copia dei documenti relativi alla fase di verifica dei
requisiti prescritti successivi all’aggiudicazione.
In data 23 maggio
2011 il Comune di Cagliari si costituiva nel giudizio di impugnazione
contestando puntualmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il
rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì il controinteressato
chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune si costituiva anche nel
giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 del c.p.a. con memoria
depositata il 24.5.2011.
Alla camera di consiglio del 25 maggio 2011 la
Sezione, fissava ai sensi dell’art. 119 comma 3 del d.lgs. 104 del 2010
l’udienza pubblica del 6.07.2011 per la trattazione del merito.
Il 20
giugno 2011 il Comune depositava memoria difensiva.
In data 20.06.2011
la ricorrente depositava memoria difensiva.
In data 24 giugno 2011 il
Comune di Cagliari e il Consorzio Network etico depositavano memorie
difensive.
Alla udienza pubblica del 6.07.2011 il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
I. Una sintesi delle censure della ricorrente è
necessaria ai fini della risoluzione della controversia.
Con il primo
motivo, la Cooperativa CTR afferma che l’importo previsto a base d’asta
non permette di garantire il servizio e, al contempo, di rispettare i
contratti collettivi di lavoro, di far fronte agli oneri di sicurezza e di
sostenere le altre spese necessarie per offrire il servizio.
La base
d’asta non coprirebbe neppure il costo del lavoro secondo il CCNL scaduto
nel 2009, perché il Comune ha escluso emolumenti che spettano certamente
ai lavoratori impegnati nel servizio quali il pagamento durante il tempo
necessario per giungere alle case degli utenti (mediamente 5 minuti ad
accesso) oppure la reperibilità del coordinatore, specificamente richiesta
dal capitolato.
Sempre secondo la ricorrente gli oneri a carico del
gestore non si esauriscono con il costo del lavoro. In particolare vanno
ricordati i costi inerenti la dotazione d’attrezzatura idonea e gli oneri
attinenti la sicurezza.
Il Comune avrebbe poi violato l’art. 86 ter
del d.lgs. 163 del 2006 in quanto avrebbe affidato alla libera
disponibilità dei concorrenti il compito di stabilire la somma che,
secondo ciascuno di loro, è sufficiente per garantire la sicurezza.
Sempre a dire della Cooperativa CTR, il Comune non avrebbe tenuto
conto:
dei costi attinenti all’accesso degli operatori alle case degli
utenti;
degli oneri per la sicurezza;
degli oneri amministrativi per
la gestione del personale;
degli oneri amministrativi derivanti
dall’emissione e delle procedure per l’incasso di almeno 150 fatture
mensili relative alle quote di partecipazione degli utenti;
dei diritti
di rogito e delle spese di registrazione del contratto;
dei premi
relativi alle cauzioni provvisoria e definitiva;
del premio relativo
alla polizza RCT/RCO;
del canone di locazione per la sede operativa
richiesta dal disciplinare, per le attrezzature e gli arredi, dei canoni
per le diverse utenze;
dell’indennità di reperibilità spettante al
coordinatore.
Con il secondo motivo di ricorso si afferma che la
fondatezza delle censure contenute nel primo motivo sarebbe attestata
dalla nota del 7.10.2010 con la quale l’Amministrazione ha risposto alla
domanda di riesame. In questo atto il Comune, a dire della Cooperativa
CTR, ammette che l’importo a base d’asta è stato determinato senza
considerare i prevedibili aumenti connessi ai rinnovi contrattuali in
corso. Esso tiene conto esclusivamente delle tabelle ministeriali del 2009
(erroneamente qualificate come attualmente in vigore, poiché si
riferiscono al contratto ormai scaduto) sulle quali l’Amministrazione
intende solo riconoscere a posteriori gli aumenti Istat.
Con il terzo
motivo la ricorrente si sofferma sull’ultimo alinea della risposta del
7.10.2010 che affronta il problema dei costi relativi alla sicurezza che
sarebbe viziata da eccesso di potere per incongruità e illogicità e,
comunque, per violazione e falsa applicazione dell’art. 86 commi 3 bis e 3
ter del d.lgs. 163 del 2006. Il Comune, infatti, da un lato ammette che i
costi relativi alla sicurezza, per espressa disposizione di legge,
dovevano essere indicati, ma poi giustifica il fatto che non siano stati
evidenziati nel bando ed esplicitamente sottratti al ribasso con
l’argomento per cui essi sono a carico delle imprese.
Con il quarto
motivo la ricorrente si sofferma sulla previsione del bando che richiede
una relazione di massimo 10 pagine che illustri “gli obiettivi, la
tipologia, il contenuto, le modalità di realizzazione, la durata del
servizio/attività, nonché, per i sub criteri CI e CII, i costi a carico
dell’utente…”.
Questa previsione, a dire della ricorrente, vizia
l’intero bando poiché non è legittimo chiedere di inserire nell’offerta
tecnica il costo del servizio che verrà offerto agli utenti.
Questi,
invece, i motivi aggiunti di impugnazione.
Con il primo dei motivi
aggiunti la Cooperativa CTR afferma che il Consorzio Network etico, come
risulta dal verbale di gara n. 1 si avvale della cooperativa Cento
attività indicata quale consorziata esecutrice. Il DURC rilasciato il
17.12.2010 all’ausiliaria ed esecutrice attesta la violazione degli
obblighi contributivi. Dalla dichiarazione INPS risulterebbe un mancato
pagamento di contributi d’ammontare non specificato. La dichiarazione
Inail certifica che la Cooperativa Cento attività non ha versato i
contributi per l’intero anno 2010 per un importo di € 8.600,29.
Il
Comune non avrebbe motivato sulle ragioni per cui ha ignorato il DURC
negativo. Gli atti impugnati, quindi, nella parte in cui non hanno escluso
il controinteressato e dichiarato deserta la gara, violerebbero l’art. 38
comma 1 lettera i) del d.lgs. 163 del 2006.
Con il secondo dei motivi
aggiunti la ricorrente afferma che la cooperativa Cento attività riunisce
a un tempo la qualità di consorziato che materialmente eseguirà il
servizio e di ausiliaria del consorzio partecipante alla gara. Il
requisito messo a disposizione consiste nell’aver gestito, per almeno un
triennio nei cinque anni anteriori al bando, servizi d’assistenza alle
persone, domiciliari, residenziali e/o semi residenziali.
La sommatoria
della qualità di ausiliario e d’esecutore designato da un consorzio è
esplicitamente esclusa oltre che dalla legge, da inequivocabili divieti
contenuti nel disciplinare che a pagina 29 stabilisce: “a pena
d’esclusione non è consentito, ai sensi del comma 8 del predetto art. 49
del d.lgs. 163 del 2006, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria sia il
concorrente che si avvale dei requisiti di quest’ultimo”.
A pagina 30
lo stesso disciplinare prevede inoltre che “nel caso di consorzi di cui
all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 163 del 2006, a pena di
esclusione, nella dichiarazione di cui al punto 1 del presente
disciplinare (che può essere redatta utilizzando il modulo di
dichiarazione unica Allegato A), deve essere indicato per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di
inosservanza di tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale (artt. 36 comma 5
e 37 comma 7 del d.lgs. 163 del 2006 come da ultimo
modificato).
Afferma inoltre la ricorrente che, una volta messo a
disposizione del Consorzio il requisito tecnico necessario per partecipare
alla gara, la Cooperativa Cento attività non può più sfruttare in proprio
i medesimi requisiti per eseguire materialmente il servizio.
Con il
terzo motivo di ricorso la Cooperativa CRT sostiene che, tra i documenti
prodotti dal Consorzio, elencati nel verbale n. 1, manca il contratto
d’avvalimento che invece doveva essere prodotto, a pena d’esclusione, in
virtù dell’art. 49 comma 2 lettera f) del codice dei contratti e della
previsione contenuta a p. 25 del disciplinare (punto 6 lettera b).
Nel
quarto dei motivi aggiunti la ricorrente afferma che le dichiarazioni
previste dall’art. 38 del Codice dei contratti sono state prodotte solo da
Riccardo Massimiliano Cheri e da Daniele Piras rispettivamente presidente
del Consiglio di Amministrazione e consigliere delegato del Consorzio. Non
risulta aver reso le medesime dichiarazioni la signora Maria Lucia Boi,
unica vice presidente in carica della società. In base ai poteri descritti
nella visura camerale, la vice presidente doveva dichiarare il possesso
dei requisiti di ordine generale.
La ditta pertanto doveva essere
esclusa.
Il quinto dei motivi aggiunti è esposto in modo
ipotetico.
CTR afferma che si può dedurre anche che le copie del
certificato generale del casellario e dei carichi pendenti di Cheri e
Piras sano state prodotte perché solo questi e non gli altri eventuali
dichiaranti, hanno ricevuto condanne.
CTR deduce quindi
l’illegittimità della determinazione n. 3915/2011 per difetto di
motivazione.
Il sesto dei motivi aggiunti è incentrato sull’analisi
dell’offerta del Consorzio aggiudicatario che prevede un ribasso del 2,22%
e ipotizza per gli oneri di sicurezza € 17.000.
A dire della
ricorrente, sottraendo alla base d’asta i 17.000 € previsti per la
sicurezza e applicandovi un ribasso del 2,22% non è aritmeticamente
possibile che l’offerta possa essere pari alle tabelle ministeriali. E,
sempre a dire della ricorrente, ciò sarebbe ancor più evidente tenuto
conto che il Consorzio ha offerto anche servizi aggiuntivi senza alcun
corrispettivo.
Gli atti impugnati sarebbero quindi viziati per
violazione dell’art. 86 comma 2 del d.lgs. 163 del 2006 e per difetto di
istruttoria e di motivazione circa le ragioni che, nonostante le
caratteristiche della fattispecie, hanno indotto l’amministrazione a non
eseguire almeno la verifica discrezionale prevista dall’art. 86 comma 3
del Codice dei contratti.
II. In ordine alla eccezione preliminare
sollevata dalle difese del Comune e del Consorzio controinteressato va
rilevata la sua infondatezza, quanto a quella parte del ricorso con cui
viene impugnato il bando sul presupposto della asserita incongruità della
base d’asta.
E’, difatti, ammissibile il ricorso proposto direttamente
contro il bando di gara da parte di una ditta che poi non ha presentato la
domanda di partecipazione alla gara stessa, o che, come nel caso posto
all’attenzione del Collegio, ha solo comunicato di non poter presentare
un’offerta remunerativa in base al bando, nel caso in cui le censure
proposte incidano direttamente sulla formulazione dell’offerta,
impedendone la corretta e consapevole elaborazione, sì che non solo la
lesività delle clausole del bando possa essere immediatamente contestata
senza attendere l’esito della gara per rilevare il pregiudizio che da
quelle previsioni è derivato, ma nemmeno possa porsi a carico di colui che
intenda contestarle un onere di partecipazione alla procedura di gara,
posto che sono messe in discussione specifiche disposizioni della lex
specialis di gara, che il ricorrente ritiene tali da impedire l’utile
presentazione dell’offerta (Consiglio di Stato, Sez. III , 3 ottobre 2011
n. 5421).
III. Il ricorso deve pertanto essere esaminato nel merito.
Esso è infondato.
Vanno premesse alcune puntualizzazioni in
fatto.
La Cooperativa CTR sostiene che il prezzo a base d’asta è
incongruo. Sulla base di questa affermazione non ha presentato offerta.
La stessa CTR (il fatto non è oggetto di contestazione) ha svolto il
medesimo servizio dall’anno 2005 fino alla data del 1 giugno 2011 a
condizioni economiche inferiori ed in virtù di numerose proroghe (vale a
dire di affidamenti senza gara).
Nel momento in cui il Comune di
Cagliari decide di affidare il servizio a seguito di procedura aperta la
Cooperativa CTR ha proposto ricorso affermando che il servizio non sarebbe
remunerativo.
Tali affermazioni sono state contestate sia dal Comune di
Cagliari, sia dal Consorzio controinteressato che, contrariamente a quanto
prospettato dalla ricorrente, sostengono la congruità del prezzo a base
d’asta.
Il Consorzio Network Etico a conferma della congruità della
propria offerta per l’aspetto relativo al costo del personale, produce
specifica perizia contenente l’analisi dello stesso (documento n. 23
depositato il 14 giugno 2011).
Ciò premesso, va subito specificato,
poiché la questione costituisce uno dei capisaldi delle argomentazioni
della ricorrente, che l’art. 5 del capitolato d’oneri prevede un valore
annuo dell’appalto pari ad € 1.245.907,80 oltre I.V.A. al 4%.
Il bando
ha quantificato in € 0,00 i costi per la sicurezza derivanti da rischi
interferenziali. L’Amministrazione ha, quindi, ritenuto che non vi fossero
rischi interferenziali e che, pertanto, non fosse necessario redigere il
DUVRI come risulta dalla determinazione n. 8921 del 30.8.2010.
Ai
sensi dell’art. 86, comma 3-bis e dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. n.
163/2006, gli oneri della sicurezza – sia nel comparto dei lavori che in
quelli dei servizi e delle forniture – vanno distinti tra oneri non
soggetti a ribasso finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze
(quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri inclusi
nell’offerta, ed aperti quindi al confronto concorrenziale, concernenti i
costi specifici connessi con l’attività delle imprese, da indicarsi a cura
delle stesse nelle offerte rispettive, con conseguente onere per la
stazione appaltante di valutarne la congruità rispetto all’entità ed alle
caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.
Nella predisposizione
dei bandi di gara e della documentazione integrativa degli stessi, i costi
relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze
devono essere indicati separatamente dall’importo dell’appalto posto a
base d’asta, con preclusione di ogni facoltà di ribasso dei costi stessi
in virtù della indisponibilità di detti oneri da parte dei concorrenti,
trattandosi di costi necessari, finalizzati con tutta evidenza alla
massima tutela del bene costituzionalmente rilevante dell’integrità dei
lavoratori.
Tale principio si applica non solo agli appalti di lavori
pubblici, ma anche a quelli di servizi e di forniture.
La censura della
ricorrente è, quindi, fuori bersaglio. Essa non contesta la valutazione
effettuata dalla stazione appaltante in ordine alla non necessità della
redazione del DUVRI ed alla conseguente inesistenza di rischi
interferenziali bensì si sofferma sulla mancata indicazione degli oneri
per la sicurezza nel bando che sarebbero lasciati alla libera
disponibilità dei con concorrenti.
Ciò non corrisponde al vero.
In
virtù dei sopra richiamati principi, ciò che l’Amministrazione ha lasciato
alla determinazione dei concorrenti (e su cui avrebbe poi dovuto
effettuare le adeguate valutazioni in ordine alla congruità) sono proprio
gli oneri per la sicurezza per i rischi specifici propri delle imprese
appaltatrici e da queste solo conosciuti.
Il bando di gara a pagina 20
prevedeva che “l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà
specificamente indicare i costi relativi alla sicurezza afferenti
all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente, che dovranno comunque
risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle
prestazioni oggetto dell’appalto, si precisa che i costi della sicurezza,
poiché facenti parte dell’offerta, dovranno essere ricompresi nel prezzo
proposto”.
Gli oneri derivanti dagli artt. 86 comma 3 bis e 3 ter e 87
comma 4 del d.lgs. 163 del 2006 sono, pertanto, stati assolti
dall’Amministrazione.
Relativamente ai minimi tabellari va specificato
quanto di seguito.
L’importo a base d’asta è stato determinato sulla
base del CCNL in vigore al momento dell’indizione della gara.
Al
momento dell'emanazione del bando di gara il nuovo CCNL di settore non era
ancora stato stipulato, pertanto, legittimamente la stazione appaltante ha
predisposto la base d’asta sulla base del CCNL e delle tabelle
ministeriali in vigore.
La censura contro il bando è, pertanto, anche
in questo caso fuori bersaglio.
Relativamente alle diverse
contestazioni che la ricorrente fa circa la base d’asta va ricordato, in
punto di diritto, che se è vero che la misura del prezzo a base d'asta non
implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione
alla stregua di cognizioni tecniche (andamento del mercato nel settore di
cui trattasi, tecnologie che le ditte devono adoperare nell'espletamento
dei servizi oggetto dell'appalto, numero di dipendenti che devono essere
impiegati, rapporto qualità-prezzo per ogni servizio) sulla quale è
possibile il sindacato del giudice amministrativo, va precisato che tale
sindacato è limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle
operazioni e valutazioni tecniche operate dall'amministrazione, alla
illogicità manifesta, alla disparità di trattamento, non potendo il
giudizio che il Tribunale compie giungere alla determinazione del prezzo
congruo (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 09 maggio 2006 , n. 716,
T.a.r. Sardegna, Sez. I, 20.5.2010, n. 1232 ).
Le censure contenute nei
primi tre motivi di ricorso, trattate congiuntamente, sono quindi
infondate.
E’ invece inammissibile il quarto motivo di ricorso sul
quale la ricorrente, in difetto di legittima partecipazione alla gara non
vanta un interesse tutelabile.
E’, invero, del tutto pacifico che il
gravame proposto dalla Cooperativa CTR, la quale, si ricorda, non ha
presentato alcuna offerta sul presupposto che il bando non consentisse la
presentazione di alcuna offerta remunerativa, è ammissibile nella parte in
cui, appunto, le censure sono dirette a contestare la legittimità del
bando stesso in ragione della sua incongruità (esse in sostanza, si
rendevano preclusive per la stessa partecipazione alla gara).
Il resto
dei motivi di ricorso segue le regole generali in materia di interesse
all’impugnazione, ivi comprese, quelle esposte dal Supremo consesso
giurisdizionale amministrativo con decisione della Adunanza plenaria n.
4/2011.
Va difatti ricordato che la legittimazione del soggetto che
contrasta immediatamente il bando di gara (in relazione alle sue clausole
"escludenti"), senza partecipare al procedimento, ha una giustificazione
logica evidente, direttamente collegata alla affermazione
giurisprudenziale dell'onere di sollecita impugnazione di tale atto
lesivo, senza attendere l'esito della selezione.
La certezza del
pregiudizio determinato dal bando rende superflua la domanda di
partecipazione e l'adozione di un atto esplicito di esclusione.
Come
ben ha ricordato l’Adunanza Plenaria nella citata sentenza n. 4/2011 “al
di fuori delle ipotesi tassativamente enucleate dalla giurisprudenza,
pertanto, deve restare fermo il principio secondo il quale la
legittimazione al ricorso, nelle controversie riguardanti l'affidamento
dei contratti pubblici, spetti esclusivamente ai soggetti partecipanti
alla gara, poiché solo tale qualità si connette all'attribuzione di una
posizione sostanziale differenziata e meritevole di tutela. In questa
veste, il ricorrente che ha partecipato legittimamente alla gara può far
valere tanto un interesse "finale" al conseguimento dell'appalto affidato
al controinteressato, quanto, in via alternativa l'interesse strumentale
alla caducazione dell'intera gara e alla sua riedizione.
Ciò premesso,
va ricordato che la definitiva esclusione o l'accertamento della
illegittimità della partecipazione alla gara o la mancata partecipazione
impediscono di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione
sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura
selettiva.
Sulla base degli esposti principi, il ricorso deve, in
definitiva, essere in parte respinto siccome infondato e in parte
dichiarato inammissibile.
IV. Va, di conseguenza, dichiarato
improcedibile il ricorso per motivi aggiunti posto che, acclarata la
legittimità del bando di gara e la mancata partecipazione alla stessa da
parte della ricorrente, sussiste il difetto di legittimazione da parte di
CTR a proporre l’impugnazione degli atti inerenti lo svolgimento della
procedura.
V. Segue a tale pronuncia che la pretesa all'accesso
relativamente all’offerta presentata da altra ditta concorrente alla gara
si palesa inammissibile.
VI. La novità e la complessità delle
questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, così decide:
in parte rigetta e in parte dichiara
inammissibile il ricorso principale come da motivazione;
dichiara
improcedibile il ricorso per motivi aggiunti;
dichiara inammissibile il
ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 comma 2 del codice del processo
amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari
nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio,
Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011