REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1024 del
2004, proposto da:
M. S., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea
Pogliani, Paola Rita Mugoni, Mariella Salis, con domicilio eletto in
Cagliari via Dante Alighieri n. 18;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e
difesa dagli avv. Alessandra Camba, Sandra Trincas, con domicilio eletto
presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;
Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta regionale n. 5/22
del 7 febbraio 2003 avente ad oggetto “direttive per il recupero
dell’aiuto di cui alla legge regionale 13 dicembre 1988 n. 44 art. 5,
tramite compensazione a valere sulle provvidenze recate dalla legge
regionale 9 agosto 2002 n. 13”;
della nota 3887 del 24 febbraio 2003
inviata dall’assessorato all’agricoltura e riforma agro pastorale della
Regione Sardegna ai servizi dell’assessorato dell’agricoltura e riforma
agro pastorale e ai servizi ripartimentali dell’agricoltura a firma del
direttore generale Antonio Monni;
della comunicazione a firma
dell’allora assessore regionale Felice Contu con la quale Marras Saverio
veniva informato dell’accoglimento della domanda di ristoro per danni
causati dalla siccità delle annate 2001 – 2002;
di tutti gli atti
presupposti, preliminari, preparatori, connessi;
in ogni caso
dell’illegittimo comportamento omissivo dell’amministrazione, che, pur
essendovi tenuta, non ha adottato con riguardo alla domanda di soccorso
per le annate siccitose del 2001 – 2002 presentata dal Marras
provvedimento espresso e motivato; o in ogni caso del provvedimento, non
conosciuto, con cui è stata disposta la corresponsione al Marras Saverio
della somma di € 27.494,84, anziché del massimo previsto dalla Legge
regionale n. 13/2002 pari ad € 50.000.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della
Regione Autonoma della Sardegna;
viste le memorie difensive;
visti
tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 6
luglio 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Salis per il
ricorrente e l’avvocato Camba per la Regione autonoma della
Sardegna;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Il 19 agosto 2002 Marras Saverio, in qualità di
coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale nonché
di titolare di impresa agricola ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 228 del
2001, presentava al servizio ripartimentale dell’agricoltura di Cagliari
domanda per la concessione delle provvidenze previste dalla L.R. 13 del
2002.
Il ricorrente chiedeva che tali provvidenze gli venissero
corrisposte nella misura massima consentita e in relazione al contributo
in conto capitale, prestito quinquennale con abbuono e prestito
quinquennale di esercizio a tasso agevolato con proroga delle operazioni
agrarie.
La domanda veniva accolta e venivano recapitati al Marras due
assegni circolari per un importo pari a € 37.494,84 in luogo dei 50.000
richiesti.
Avverso gli atti in epigrafe indicati insorgeva deducendo le
seguenti articolate censure:
eccesso di potere nella forma della
mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta,
carenza di istruttoria, violazione di legge per contrasto con l’art. 11
della L.R. 13/2002, manifesta illogicità della motivazione, erronea
interpretazione dell’art. 11 del regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio del 22 marzo 1999;
sull’atto conclusivo del procedimento
amministrativo: violazione dell’art. 3 della L. 241 del
1990;
violazione dell’art. 7 L. 241 del 1990.
Concludeva per
l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti
impugnati. Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto
del ricorso
In data 3 giugno 2011 l’Amministrazione depositava memoria
difensiva.
In data 15 giugno 2011 la difesa del ricorrente depositava
memoria.
Alla udienza pubblica del 6 luglio 2011il ricorso veniva
trattenuto per la decisione.
DIRITTO
Vanno preliminarmente effettuate alcune
puntualizzazioni in ordine alla situazione di fatto all’origine della
controversia.
L’azienda agricola di Saverio Marras ha ottenuto la
concessione di contributo mediante concorso interessi per l’ammontare di €
26.855,32 sul contratto di mutuo stipulato con il Banco di Napoli e per
l’ammontare di € 97.218,60 sul contratto di mutuo stipulato con il Banco
di Sardegna, per il consolidamento delle passività esistenti ai sensi
dell’art. 5 della L.R. 44/88.
La Commissione della Comunità europea con
decisione 16.4.1997 n. 97/612/CE disponeva il recupero degli aiuti in
quanto illegali ed incompatibili con il mercato comune.
Venivano quindi
notificati alla Ditta Marras Saverio i decreti di revoca dei contributi
con connessa richiesta di restituzione delle somme percepite.
L’Azienda
agricola del ricorrente non provvedeva alla restituzione.
La Giunta
regionale con deliberazione n. 5/22 disponeva che “nel pagamento delle
provvidenze di cui alla L.R. 13/2002 (interventi per i danni provocati
dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell’inverno 2001 e 2002) gli
uffici dovranno procedere alla compensazione dei debiti dovuti in forza
dell’aiuto dichiarato incompatibile ed illegittimo di cui all’art. 5 della
L.R. 44/88 secondo le seguenti modalità:
gli uffici dovranno procedere
al recupero del debito, quantificato per interessi e capitale alla data
della presente delibera, sino alla concorrenza del 25% del contributo
spettante a valere sulle erogande provvidenze recate dalla L.R. 9 agosto
2002 n. 13;
il debito residuo potrà essere restituito in forma
rateizzata”.
La questione oggetto della presente controversia trae
origine dunque dalla citata delibera e dal successivo provvedimento
(determinazione di concessione e liquidazione n. 2436/02491/1/2003/00/41)
con il quale la Regione, in esecuzione della stessa, ha concesso il
contributo ai sensi della L.R. 13/2002 e contestualmente trattenuto €
12.500,00 pari al 25% dell’importo di € 50.000,00 corrispondente al
contributo concesso.
In definitiva, il ricorrente risultava debitore
nei confronti della Regione per le provvidenze di cui alla L.R. 44/88 da
restituire. Il fatto non è oggetto di contestazione. Risultava altresì
creditore per le provvidenze di cui alla L.R. 13/2002.
La Regione ha
operato una (parziale) compensazione con il provvedimento sopra citato
(determinazione di concessione e liquidazione n.
2436/02491/1/2003/00/41).
La Regione eccepisce da un lato, la tardività
del ricorso, dall’altro la sua inammissibilità in quanto il provvedimento
n. 2436/02491/1/2003/00/41 non sarebbe stato impugnato.
Tali eccezioni
non sono fondate.
Quanto alla asserita tardività va detto che la
conoscenza dei provvedimenti (peraltro nemmeno completa) è avvenuta a
seguito dell’accesso agli atti del procedimento avvenuto in data
14.06.2004.
Il ricorso è, pertanto, tempestivo.
In ordine invece
alla mancata impugnazione del provvedimento n. 2436/02491/1/2003/00/41, va
rilevato che il ricorrente ha, nell’epigrafe dell’atto introduttivo del
giudizio, esplicitamente fatto riferimento al “provvedimento non
conosciuto, con cui è stata disposta la corresponsione al Marras Saverio
della somma di € 37.494,84 anziché del massimo previsto dalla L.r. 13/2002
pari ad € 50.000”.
L'individuazione dell’oggetto del gravame deve
essere effettuata facendo riferimento a criteri sostanziali, ricercando
l'effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal contesto dello stesso
ricorso e da ogni altro elemento utile. E’ del tutto evidente, nel caso
sottoposto all’attenzione del Collegio, che le censure, siano
sostanzialmente dirette avverso il provvedimento n.
2436/02491/1/2003/00/41 pur non specificamente nominato.
Nel merito il
ricorso è fondato.
Il Collegio condivide pienamente il principio
espresso in analoga controversia secondo cui “in tema di contributi
comunitari per la trasformazione di prodotti agricoli, in ipotesi di
indebita erogazione, l'ente responsabile non può adottare sistemi di
"autotutela" come la compensazione con contributi legittimamente
spettanti, ma deve procedere con un provvedimento ingiuntivo che può
essere opposto davanti al Giudice ordinario, mentre, nelle more
dell'accertamento definitivo dell'indebito, l'Amministrazione può ottenere
idonea cautela mediante la sospensione delle future erogazioni (T.A.R.
Lazio, sez. II, 01 luglio 2003 , n. 5762).
Il caso qui all’attenzione
del Collegio ha visto la Regione decurtare dalle somme erogate agli
imprenditori agricoli per far fronte ai danni causati dalla siccità ai
sensi della L.R. 9 agosto 2002 n. 13 somme che erano state corrisposte a
titolo di concorso pubblico negli interessi sui mutui ai sensi della L.R.
13 dicembre 1988 n. 44.
Tale “compensazione” in virtù del principio
sopra affermato non poteva essere effettuata.
E’ pertanto fondato il
primo motivo di ricorso che deve essere accolto con conseguente
annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la regola della
soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati
per quanto di interesse del ricorrente.
Condanna la Regione autonoma
della Sardegna alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente
che liquida in € 2.000/00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio
del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli,
Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011