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n. 10-2011 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 18 ottobre 2011 n. 991
Pres. A. Ravalli; Est. G. Rovelli
M. S. (avv.ti A. Pogliani, P. R. Mugoni e M. Salis) c/ Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti A. Camba e S. Trincas); Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale


Contributi e provvidenze – Contributo finanziario – Indebita erogazione – Autotutela – Compensazione con contributi legittimamente spettanti – Inammissibilità

 

 

Nel caso di indebita erogazione di contributi comunitari per la trasformazione di prodotti agricoli, l'ente responsabile non può adottare sistemi di 'autotutela' come la compensazione con contributi legittimamente spettanti, ma deve procedere con un provvedimento ingiuntivo che può essere opposto davanti al Giudice ordinario, mentre, nelle more dell'accertamento definitivo dell'indebito, l'Amministrazione può ottenere idonea cautela mediante la sospensione delle future erogazioni

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1024 del 2004, proposto da:

M. S., rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Pogliani, Paola Rita Mugoni, Mariella Salis, con domicilio eletto in Cagliari via Dante Alighieri n. 18;

 

contro



Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Camba, Sandra Trincas, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69; Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale;

 

per l'annullamento



della deliberazione della Giunta regionale n. 5/22 del 7 febbraio 2003 avente ad oggetto “direttive per il recupero dell’aiuto di cui alla legge regionale 13 dicembre 1988 n. 44 art. 5, tramite compensazione a valere sulle provvidenze recate dalla legge regionale 9 agosto 2002 n. 13”;
della nota 3887 del 24 febbraio 2003 inviata dall’assessorato all’agricoltura e riforma agro pastorale della Regione Sardegna ai servizi dell’assessorato dell’agricoltura e riforma agro pastorale e ai servizi ripartimentali dell’agricoltura a firma del direttore generale Antonio Monni;
della comunicazione a firma dell’allora assessore regionale Felice Contu con la quale Marras Saverio veniva informato dell’accoglimento della domanda di ristoro per danni causati dalla siccità delle annate 2001 – 2002;
di tutti gli atti presupposti, preliminari, preparatori, connessi;
in ogni caso dell’illegittimo comportamento omissivo dell’amministrazione, che, pur essendovi tenuta, non ha adottato con riguardo alla domanda di soccorso per le annate siccitose del 2001 – 2002 presentata dal Marras provvedimento espresso e motivato; o in ogni caso del provvedimento, non conosciuto, con cui è stata disposta la corresponsione al Marras Saverio della somma di € 27.494,84, anziché del massimo previsto dalla Legge regionale n. 13/2002 pari ad € 50.000.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Salis per il ricorrente e l’avvocato Camba per la Regione autonoma della Sardegna;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Il 19 agosto 2002 Marras Saverio, in qualità di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale nonché di titolare di impresa agricola ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 228 del 2001, presentava al servizio ripartimentale dell’agricoltura di Cagliari domanda per la concessione delle provvidenze previste dalla L.R. 13 del 2002.
Il ricorrente chiedeva che tali provvidenze gli venissero corrisposte nella misura massima consentita e in relazione al contributo in conto capitale, prestito quinquennale con abbuono e prestito quinquennale di esercizio a tasso agevolato con proroga delle operazioni agrarie.
La domanda veniva accolta e venivano recapitati al Marras due assegni circolari per un importo pari a € 37.494,84 in luogo dei 50.000 richiesti.
Avverso gli atti in epigrafe indicati insorgeva deducendo le seguenti articolate censure:
eccesso di potere nella forma della mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, violazione di legge per contrasto con l’art. 11 della L.R. 13/2002, manifesta illogicità della motivazione, erronea interpretazione dell’art. 11 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999;
sull’atto conclusivo del procedimento amministrativo: violazione dell’art. 3 della L. 241 del 1990;
violazione dell’art. 7 L. 241 del 1990.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati. Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso
In data 3 giugno 2011 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.
In data 15 giugno 2011 la difesa del ricorrente depositava memoria.
Alla udienza pubblica del 6 luglio 2011il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO



Vanno preliminarmente effettuate alcune puntualizzazioni in ordine alla situazione di fatto all’origine della controversia.
L’azienda agricola di Saverio Marras ha ottenuto la concessione di contributo mediante concorso interessi per l’ammontare di € 26.855,32 sul contratto di mutuo stipulato con il Banco di Napoli e per l’ammontare di € 97.218,60 sul contratto di mutuo stipulato con il Banco di Sardegna, per il consolidamento delle passività esistenti ai sensi dell’art. 5 della L.R. 44/88.
La Commissione della Comunità europea con decisione 16.4.1997 n. 97/612/CE disponeva il recupero degli aiuti in quanto illegali ed incompatibili con il mercato comune.
Venivano quindi notificati alla Ditta Marras Saverio i decreti di revoca dei contributi con connessa richiesta di restituzione delle somme percepite.
L’Azienda agricola del ricorrente non provvedeva alla restituzione.
La Giunta regionale con deliberazione n. 5/22 disponeva che “nel pagamento delle provvidenze di cui alla L.R. 13/2002 (interventi per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell’inverno 2001 e 2002) gli uffici dovranno procedere alla compensazione dei debiti dovuti in forza dell’aiuto dichiarato incompatibile ed illegittimo di cui all’art. 5 della L.R. 44/88 secondo le seguenti modalità:
gli uffici dovranno procedere al recupero del debito, quantificato per interessi e capitale alla data della presente delibera, sino alla concorrenza del 25% del contributo spettante a valere sulle erogande provvidenze recate dalla L.R. 9 agosto 2002 n. 13;
il debito residuo potrà essere restituito in forma rateizzata”.
La questione oggetto della presente controversia trae origine dunque dalla citata delibera e dal successivo provvedimento (determinazione di concessione e liquidazione n. 2436/02491/1/2003/00/41) con il quale la Regione, in esecuzione della stessa, ha concesso il contributo ai sensi della L.R. 13/2002 e contestualmente trattenuto € 12.500,00 pari al 25% dell’importo di € 50.000,00 corrispondente al contributo concesso.
In definitiva, il ricorrente risultava debitore nei confronti della Regione per le provvidenze di cui alla L.R. 44/88 da restituire. Il fatto non è oggetto di contestazione. Risultava altresì creditore per le provvidenze di cui alla L.R. 13/2002.
La Regione ha operato una (parziale) compensazione con il provvedimento sopra citato (determinazione di concessione e liquidazione n. 2436/02491/1/2003/00/41).
La Regione eccepisce da un lato, la tardività del ricorso, dall’altro la sua inammissibilità in quanto il provvedimento n. 2436/02491/1/2003/00/41 non sarebbe stato impugnato.
Tali eccezioni non sono fondate.
Quanto alla asserita tardività va detto che la conoscenza dei provvedimenti (peraltro nemmeno completa) è avvenuta a seguito dell’accesso agli atti del procedimento avvenuto in data 14.06.2004.
Il ricorso è, pertanto, tempestivo.
In ordine invece alla mancata impugnazione del provvedimento n. 2436/02491/1/2003/00/41, va rilevato che il ricorrente ha, nell’epigrafe dell’atto introduttivo del giudizio, esplicitamente fatto riferimento al “provvedimento non conosciuto, con cui è stata disposta la corresponsione al Marras Saverio della somma di € 37.494,84 anziché del massimo previsto dalla L.r. 13/2002 pari ad € 50.000”.
L'individuazione dell’oggetto del gravame deve essere effettuata facendo riferimento a criteri sostanziali, ricercando l'effettiva volontà del ricorrente, desumibile dal contesto dello stesso ricorso e da ogni altro elemento utile. E’ del tutto evidente, nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, che le censure, siano sostanzialmente dirette avverso il provvedimento n. 2436/02491/1/2003/00/41 pur non specificamente nominato.
Nel merito il ricorso è fondato.
Il Collegio condivide pienamente il principio espresso in analoga controversia secondo cui “in tema di contributi comunitari per la trasformazione di prodotti agricoli, in ipotesi di indebita erogazione, l'ente responsabile non può adottare sistemi di "autotutela" come la compensazione con contributi legittimamente spettanti, ma deve procedere con un provvedimento ingiuntivo che può essere opposto davanti al Giudice ordinario, mentre, nelle more dell'accertamento definitivo dell'indebito, l'Amministrazione può ottenere idonea cautela mediante la sospensione delle future erogazioni (T.A.R. Lazio, sez. II, 01 luglio 2003 , n. 5762).
Il caso qui all’attenzione del Collegio ha visto la Regione decurtare dalle somme erogate agli imprenditori agricoli per far fronte ai danni causati dalla siccità ai sensi della L.R. 9 agosto 2002 n. 13 somme che erano state corrisposte a titolo di concorso pubblico negli interessi sui mutui ai sensi della L.R. 13 dicembre 1988 n. 44.
Tale “compensazione” in virtù del principio sopra affermato non poteva essere effettuata.
E’ pertanto fondato il primo motivo di ricorso che deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati per quanto di interesse del ricorrente.
Condanna la Regione autonoma della Sardegna alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente che liquida in € 2.000/00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011

 





 

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