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n. 10-2011 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 18 ottobre 2011 n. 989
Pres. A. Ravalli; Est. G. Flaim
S. di G. S. & C Sas (avv. A. Onorato) c/ COMUNE DI CAGLIARI (avv. G. Farci)


1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Oneri di sicurezza propri – Discrasia tra importi indicati in offerta e importi indicati in sede di giustificazioni di anomalia – Conseguenze – Esclusione automatica – Non sussiste – Fattispecie

 

2. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Aggiudicazione definitiva - Valutazioni della stazione appaltante sui profili di incongruità dell’offerta – Criterio - Conservazione della fase di gara già esperita – Necessità – Ulteriori soluzioni percorribili - Individuazione

 

 

1. In sede di valutazione di anomalia, la mera discrasia e non corrispondenza tra l’importo indicato in offerta (nella specie 3.800 €) e il maggior importo indicato nelle giustificazioni (nella specie 17.100 €) in merito all’ammontare degli oneri relativi alla sicurezza propri dell’impresa, non può costituire ex se causa di esclusione, in mancanza di una reale e concreta valutazione di incongruità della quantificazione originaria (cioè dell’importo minore) da condurre in contraddittorio con l’impresa offerente

 

2. La stazione appaltante nel compiere le valutazione di esclusione (specie dopo che è già intervenuta l’aggiudicazione provvisoria) deve considerare la documentazione di gara (e le decisioni assunte dal seggio) non con un approccio (esclusivamente) formalistico, ma deve privilegiare un’interpretazione sostanzialistica, al fine di “conservare” la fase di gara già esperita qualora dagli atti emergano sufficienti profili di congruità; in alternativa può rimettere gli atti alla Commissione per compiere e/o riesaminare la valutazione di congruità dei costi indicati in origine; o comunque, quanto meno, riaprire il contraddittorio con l’impresa per acquisire eventuali chiarificazioni o puntualizzazioni (in questo caso nella quantificazione degli oneri propri) per definire l’incertezza della quantificazione

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 412 del 2011, proposto da:

S. di G. S. & C Sas, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Onorato, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Tuveri N.84;

 

contro



COMUNE DI CAGLIARI, rappresentato e difeso dall'avv. Genziana Farci, con domicilio eletto presso l’ Ufficio Legale Comune Cagliari in Cagliari, via Roma N.145;

per l'annullamento
- della determinazione n. 3143/2011 del 23.3.2011 emessa dal Comune di Cagliari di della ricorrente dalla gara d'appalto per l'affidamento del servizio triennale di trasporto scolastico su scuolabus degli studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado;
- della nota prot. 91544 del 19.4.2011 emessa dal Comune di Cagliari di diniego di autotutela;
e di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori avv. Onorato e avv. Farci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dal Comune di Cagliari ed è risultata aggiudicataria provvisoria (con verbale della Commissione n. 8 del 19.11.2010).
Successivamente è stata esclusa con determinazione dirigenziale n. 3143 del 23.3.2011 (con annullamento dell’aggiudicazione provvisoria) in quanto “risulta del tutto mancante e comunque contraddittoria ed indeterminata l’offerta proposta dalla Sina in relazione ai costi della sicurezza”.
Con ricorso notificato il 21.4.2011 e depositato il 4.5 la Sina ha impugnato il provvedimento di esclusione formulando le seguenti censure (formali e sostanziali):
1)violazione dell’art. 12 comma 1 e art. 11 del Codice contratti 163/2006 – approvazione tacita nei 30 gg. dell’aggiudicazione provvisoria (decorrenti dal deposito documenti del 10.1.2011) – annullamento d’ufficio di aggiudicazione definitiva (e non provvisoria) – omesso rispetto del procedimento di autotutela (comunicazione avvio del procedimento e contraddittorio);
2) avvenuta indicazione dei costi di sicurezza “propri” in sede di domanda (3.800 euro, distinti in 4 sottovoci);
3) irrilevanza della “coincidenza” dell’importo tra “rischi interferenziali” (quantificati dall’Amministrazione in 3.800) e “rischi propri” – illogicità, inadeguatezza e genericità della motivazione – difetto di istruttoria falsità e erroneità dei presupposti;
4) il diverso indicato importo (ben maggiore) formulato in sede di giustificazioni (17.100 euro) non dimostrerebbe l’insufficienza di quello indicato in offerta, ma sarebbe parametrato a diversi criteri di calcolo (costi di sicurezza del personale rapportato al servizio in generale dei dipendenti –ben più esteso sia nei giorni che nell’orario- e non ristretto al servizio scuolabus in questione).
5) decisione dell’Amministrazione alternativa e incerta (omessa indicazione costi sicurezza o indicazione contraddittoria) – perplessità, irrazionalità, contraddittorietà, genericità della motivazione , difetto di istruttoria;
6) violazione dell’art. 88 comma 1 bis e comma 4 del Codice contratti 163/2006 – omesse garanzie partecipative – violazione del diritto al contraddittorio – omessa richiesta precisazioni/integrazioni e di invito/convocazione;
7) incompetenza del dirigente- omesso riesame da parte della Commissione delle questioni dubbie ;
8) in via derivata illegittimità del diniego di autotutela;
Vizi propri della determinazione di rigetto di autotutela:
9) omessa considerazione dei costi indicati in offerta (con specifiche voci) – carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, motivazione incongrua;
10) in ordine alla rilevata “non corrispondenza” tra gli importi indicati in domanda e quelli indicati in sede di giustificazioni (riscontrata l’incoerenza) – omessa considerazione delle specifiche ragioni indicate dalla società nelle giustificazioni- motivazione insufficiente e generica, carenza di istruttoria, difetto di contraddittorio, violazione e falsa applicazione dell’art. 88 comma 1 bis e comma 4 del Codice 163/06;
11) illogicità manifesta, difetto istruttoria, difetto del giusto contraddittorio, incongruità e insufficienza della motivazione.
**
Alla camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 la domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 223 del 25/05/2011, con la seguente motivazione:
“Considerato che l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione, all’esito del giudizio di congruità dell’offerta presentata dalla ricorrente, è stata annullata dal Dirigente comunale in considerazione dell’ degli oneri di sicurezza “propri”;
rilevato che tale elemento non è riscontrabile in modo inequivocabile, in considerazione del fatto che la ricorrente ha indicato (in offerta) –sebbene in modo improprio e sostanzialmente confuso- gli importi per gli oneri di sicurezza (quantificandoli, nell’offerta, in modo pari a quelli indicati in bando dalla stazione appaltante quali “oneri da interferenza”), definendoli sub specie “rischi interferenziali”, ma fornendo una lista di costi, distinti in 4 voci, che in realtà afferiscono a costi “propri” di sicurezza dell’impresa;
dovendosi ritenere, in tale contesto oggettivamente equivoco, non ammissibile l’applicazione della sanzione della diretta esclusione (senza contraddittorio), ma semmai sussistente un obbligo (da svolgersi da parte della Commissione) di svolgimento dell’analisi della congruità dei costi di sicurezza indicati in offerta (3.800 euro) e successivamente aumentati (in sede di giustificazioni ) in euro 17.100;
rilevato che la disposta esclusione (dirigenziale), per omessa indicazione dei costi propri, non trova pacifico riscontro, avendo la parte indicato –seppur in modo confuso- la sussistenza di un costo per la sicurezza nello svolgimento dell’attività, con indicazione delle relative voci;
tenuto conto, poi, che nelle fornite giustificazioni, risulta comunque indicato un consistente utile di oltre 216.000 euro sul servizio, con capienza di ulteriori costi;
considerato infine che il potere di soccorso dell’Amministrazione può essere utilizzato in particolare in questa fattispecie, specie in considerazione dell’opportunità di conservare l’efficacia di una aggiudicazione (deliberata dalla Commissione di gara) che ha ottenuto un punteggio complessivo decisamente maggiore (96,58 contro 69,01 della seconda), in quanto riconosciuta migliore sia l’offerta tecnica (67,20 contro 41 dell’altra ditta partecipante), sia l’offerta economica (29,38 contro 28,01), al fine di stipulare con il contraente che ha provveduto ad elaborare la proposta riconosciuta qualitativamente superiore e di miglior soddisfazione dell’interesse pubblico che il servizio vuole garantire (anche in termini migliorativi), nonché avente il miglior profilo economico per il Comune”.
Il Consiglio di Stato, su appello dell’Amministrazione, ha riformato la decisione cautelare con ordinanza n. 3356 del 27.7.2011, con la seguente motivazione:
“Considerata, relativamente agli oneri di sicurezza, la palese incongruità tra l’importo dichiarato e l’importo dichiarato in sede di verifica di congruità”, respingendo la domanda cautelare avverso l’esclusione.
All’udienza del 5 ottobre 2011, dopo discussione, la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO



Il Collegio ritiene di dare prioritario rilievo alle censure sostanziali, rispetto a quelle formali e/o procedimentali sollevate.
Alla gara per l’aggiudicazione del servizio triennale scuolabus (2.700.000 complessivo + IVA, di cui 3.800 per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali) hanno partecipato solo 2 concorrenti (Sina e Falaschi).
Il bando prevedeva anche la possibilità di applicazione dell’art. 57 comma 5 lett. b del Codice 163/06 per un ulteriore periodo di 36 mesi (in tal caso l’importo complessivo sarebbe divenuto di euro 5.400.000 + IVA, di cui 7.600 oneri di sicurezza).
Trattandosi di offerta economicamente più vantaggiosa la graduatoria “tecnica” redatta è stata la seguente:
-Sina 67,20 punti;
-Falaschi 41 punti.
La graduatoria economica:
-Sina 29,38 punti;
-Falaschi 28,01 punti
(cfr. verbali 5 e 6 della Commissione).
L’aggiudicazione provvisoria è intervenuta , in favore di Sina, con il punteggio complessivo di 96,58 (con il verbale n. 8 del 19.11.2010), dopo che nel verbale n. 7 (dell’11.11) la Commissione aveva analizzato la congruità dell’offerta, nelle sue diverse componenti (analisi dei costi).
Va esottolineato che le proposte contrattuali (fra primo e secondo classificato) evidenziavano una forte differenziazione di punteggio, sia in termini di qualità che di convenienza.
Anche in considerazione di ciò (a maggior ragione in questa fase di post aggiudicazione provvisoria) l’Amministrazione deve applicare un criterio rigoroso sì, ma anche rispettoso degli aspetti sostanziali (e non solo formalistici).
L’esclusione è stata sostanzialmente pronunciata (successivamente dal Dirigente, con determinazione del 23.3.2011) per omessa e/o confusa indicazione dei rischi “propri” di impresa.
In realtà l’articolazione delle “4 voci” specificamente indicate nell’ offerta economica da Sina si riferiscono nel dettaglio a rischi “propri” e non a rischi da “interferenza” (DUVRI).
Occorre però valutare la rilevanza della riscontrata “identità quantitativa” dei 2 importi (3.800) per “rischi propri” e per “rischi interferenziali”.
*Per il DUVRI (rischi interferenziali quantificati dalla stazione appaltante) l’ammontare deriva dalla quantificazione operata dall’Amministrazione di 100 euro per la formazione del personale-piano di fermata (cfr. pag. 10 DUVRI), che rapportata a 38 dipendenti darebbe la cifra totale di 3.800 (per il tiennio).
*L ’offerta dell’esclusa SINA indicava 4 voci di rischi propri, così articolate (in offerta):
-“formazione dei lavoratori in materia di gestione delle emergenze conseguente adozione delle misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto (Euro 1.425)”;
-“costi conseguenti alla predisposizione della messa in sicurezza delle fermate per la salita e discesa degli alunni e relativi oneri inerenti l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per individuare ed allestire la fermata (euro 500)”;
-“costo relativo alle misure preventive e protettive dei dispositivi di protezione individuale per gli assistenti di viaggio, quali gilet ad alta visibilità, durante l’attraversamento della carreggiata (euro 375)”;
-“costi delle misure di sicurezza preventive obbligatorie previste dalla normativa vigente, relativo all’uso delle attrezzature e dei mezzi quali: revisione periodica degli automezzi, degli estintori e delle dotazioni contenute nella cassetta del pronto soccorso (euro 1.500)”;
(per la complessiva cifra di 3.800).
Tale “elencazione di dettaglio” viene riportata nell’offerta e si colloca (in continuità) dopo il ribasso offerto (ribasso del 9,3%); in tale contesto si afferma espressamente di aver tenuto conto “degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e prestazione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro”.
L’elencazione (dei costi di sicurezza propri), formulata da Sina, si apre peraltro con l’apposizione della seguente premessa:
“al netto degli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, pari ad euro 3.800 più IVA, è così suddiviso:…..”
(seguono le 4 suddette voci, per l’ ammontare complessivo di 3.800).
*In sede di giustificazioni (del 10.11.2010) Sina nell’elencazione dei costi inserisce la seguente unica voce : “oneri per la sicurezza ai sensi della L. 81/08 : euro 17.100”.
In tale prospetto generale dei costi figura un utile di azienda di euro 216.665 (rispetto al corrispettivo di 2.445.453).
La Commissione di gara ha ritenuto, in sede di valutazione dell’anomalia, “congrui” tutti i costi, disponendo l’aggiudicazione provvisoria in favore di SINA (cfr. verbale n. 8 del 19.11.2010).
Il Dirigente, invece, in sede di controllo –ai fini della pronunzia dell’aggiudicazione definitiva- (cfr. determinazione 23.3.2011) ha ritenuto che i costi di sicurezza “propri” non fossero stati indicati. Ha così disposto l’ annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, rimettendo alla Commissione la valutazione di congruità del secondo classificato.
In particolare nel provvedimento dirigenziale impugnato di esclusione si evidenzia che :
-“nell’offerta economica è stata l’indicazione dei costi della sicurezza afferenti alla specifica attività di impresa”;
-“l’entità dei costi per la sicurezza indicati nell’offerta risultano essere perfettamente corrispondenti all’importo per i rischi interferenziali”;
-“la carenza evidenziata risulta ulteriormente avvalorata da una lettura combinata dell’offerta economica e delle giustificazioni (nelle giustificazioni l’importo dei propri costi della sicurezza è stato determinato in euro 17.100; mentre quelli riportati in offerta risultano essere 3.800)”.
In sostanza il provvedimento impugnato (annullamento aggiudicazione provvisoria ed esclusione SINA) indica come motivazione innanzitutto l’ dei costi “propri” e, comunque, poi la fra gli importi indicati in origine e quello, ben più alto, contenuto nelle giustificazioni.
Viene compiuta quindi, in primo luogo, una valutazione di “assenza” di indicazione dei costi di sicurezza; in secondo luogo, si ritiene, in ogni caso, contraddittoria ed indeterminata l’offerta proposta, in relazione ai “costi di sicurezza” (propri).
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Il Collegio ritiene che il primo profilo della indicazione in offerta dei rischi “propri” non sia riscontrabile.
L’offerta contiene i costi dei rischi propri, articolati in 4 voci, per un ammontare di 3.800 euro.
Ed il “quantum” non è stato mai valutato incongruo (anzi la Commissione lo ha valutato 2 volte congruo: cfr. verbali del 19 novembre 2010, n. 8, e del 19 luglio 2011).
L’ulteriore aspetto della “coincidenza” (solo) quantitativa dell’importo (fra “rischi propri” e “rischi interferenziali” predeterminati dalla stazione appaltante) non può essere considerato, da solo, come elemento di non congruità dell’ammontare così indicato (nelle specifiche ed autonome voci, inerenti, nei contenuti, solo “rischi propri”).
Per quanto concerne l’ulteriore aspetto della discrasia e non corrispondenza tra l’importo indicato in offerta (3.800) e il maggior importo indicato nelle giustificazioni (17.100, senza alcuna specifica sottodistinzione nelle subvoci), il Collegio ritiene che una duplice indicazione (non coincidente) non possa equivalere a causa di esclusione, in mancanza di una reale e concreta valutazione di incongruità della quantificazione originaria (cioè dell’importo minore).
L’aver indicato un importo maggiore (per costi di sicurezza propri) in sede di giustificazioni non può essere riconosciuto elemento idoneo a consentire l’esclusione di un concorrente che ha formulato in sede di offerta un importo (per oneri di sicurezza “propri”) che non è stato mai ritenuto dall’Amministrazione, nel merito, incongruo nel suo ammontare.
In sostanza solo una analisi di concreta ed “oggettiva” incongruità dell’importo indicato originariamente in offerta l’Amministrazione avrebbe potuto pronunziare l’ esclusione.
Il mero dato del riscontro dela “diversità” degli importi indicati, se valutati congrui i primi, non poteva condurre alla disposta esclusione.
In mancanza di una pronuncia di insufficienza/incongruità delle (4) voci indicate in offerta l’esclusione non poteva essere legittimamente disposta.
Inoltre si evidenzia che nel procedimento che si è svolto nelle more della decisione cautelare definitiva, la Commissione si è nuovamente espressa ribadendo “congrua” la quantificazione dei costi di sicurezza indicati in offerta (e ritenendo solo “migliorativa” quella contenuta nelle giustificazioni) –cfr. verbale del 15.7.2011-.
Ciò sulla base –anche- delle ulteriori giustificazioni esplicative prodotte il 5.7.2011 dal primo classificato, che fornivano “ulteriori chiarimenti” in merito alle ragioni delle diverse indicazioni fornite (2 diversi importi), in particolare in relazione al (diverso) criterio di computo dell’impegno di servizio dei dipendenti:
-servizio rapportato ai 205 giorni di anno scolastico, anziché annuale;
-impegno parziale dei dipendenti addetti agli scuolabus di 1,20 ora giornaliera, arrotondato a 12 h. settimanali.
In pratica la prima indicazione (minore, 3.800) si rapporterebbe solo all’impegno ristretto commisurato al nucleo “essenziale” della prestazione (limitatamente alle ore di servizio durante l’anno scolastico: 12 h a settimana per 205 gg.);
mentre il secondo importo (17.100, circa il quadruplo) si riferirebbe al servizio complessivo dei dipendenti (considerato tutto l’ anno, ad orario pieno).
Posto che non vi è stato contraddittorio sul punto tale profilo non è stato considerato e valutato dall’Amministrazione, che ha disposto l’ annullamento dell’aggiudicazione provvisoria solo in base al dato formale (differenziazione dei due importi), senza costituire alcun contraddittorio sul punto.
Il Comune nel compiere le valutazione di esclusione (specie dopo che è già intervenuta l’aggiudicazione provvisoria) deve considerare la documentazione di gara (e le decisioni assunte dal seggio) non con un approccio (esclusivamente) formalistico, ma deve privilegiare un’interpretazione sostanzialistica, al fine di “conservare” la fase di gara già esperita qualora dagli atti emergano sufficienti profili di congruità; in alternativa può rimettere gli atti alla Commissione per compiere e/o riesaminare la valutazione di congruità dei costi indicati in origine; o comunque, quanto meno, riaprire il contraddittorio con l’impresa per acquisire eventuali chiarificazioni o puntualizzazioni (in questo caso nella quantificazione degli oneri propri) per definire l’incertezza della quantificazione.
In ogni caso senza un giudizio concreto di anomalia nella valutazione degli oneri inizialmente indicati l’impresa non poteva essere esclusa.
Considerate quindi le diverse circostanze ed anche alla luce dell’oggettivo interesse dell’Amministrazione a conservare una proposta economica più conveniente sia sotto il profilo qualitativo che economico (si veda la differenziazione di punteggio fra la prima e la seconda), il Collegio ritiene che:
a) il ricorrente non poteva essere escluso per non aver indicato i rischi “propri” nell’offerta, posto che in realtà li aveva espressamente menzionati e specificati, pur non apponendo il “titolo” congruo nel “genus”;
b) il ricorrente non poteva essere escluso per incongruità dell’ammontare originariamente indicato (3.800) non essendo stata compiuta dalla Commissione tale valutazione; anzi la Commissione ha ritenuto, in 2 diversi verbali, congrui i costi indicati in offerta e solo “migliorativi” quelli –maggiori- poi indicati nelle giustificazioni;
c) il mero dato dell’indicazione di 2 costi diversi in corso di procedimento –se i primi risultano sufficienti e capienti allo scopo- non può essere utilizzato come elemento (meramente) formale di dissonanza a valenza escludente;
d) nella valutazione sostanziale dei costi la valutata sufficienza (da parte della Commissione) della prima indicazione e comunque la rilevata capienza della (maggiore) cifra indicata in sede di giustificazioni avrebbe dovuto consentire il mantenimento in gara del concorrente (così come ritenuto dalla Commissione sia in sede di aggiudicazione provvisoria, sia in sede di conferma della congruità dei costi di sicurezza).
In definitiva il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento dirigenziale impugnato di annullamento della già disposta aggiudicazione provvisoria e di quello di esclusione, con riammissione del concorrente Sina alla gara.
In accoglimento del ricorso va disposto l’annullamento dell’esclusione della ricorrente.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, specie in considerazione del fatto che la ricorrente:
-ha formulato l’ iniziale offerta in modo confuso, inducendo dei dubbi per la definizione degli oneri propri;
-non ha fornito, congiuntamente alle iniziali giustificazioni (del 10.11.2010), le motivazioni del differente importo indicato per gli oneri propri (senza caratterizzarlo da sub-voci e/o delucidazioni), creando oggettiva incertezza in ordine al parametro da considerare effettivamente rilevante nell’appalto in questione (i chiarimenti sono stati offerti solo il 4-11.4.2011 nel preavviso di ricorso ed il 5.7.2011 in sede di integrazione delle giustificazioni, specificamente richieste dalla Commissione –cfr. doc. 14 e 24 del fascicolo ricorrente-).

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con annullamento degli atti impugnati e con riammissione della ricorrente alla gara.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011





 

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