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| n. 10-2011 - © copyright |
T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I -
Sentenza 18 ottobre 2011 n. 987
Pres. A. Ravalli; Est. G.
Flaim
S. Srl (avv.ti F. Pilia, M. e P. Pilia) c/ COMUNE DI SAN GIOVANNI
SUERGIU (avv. G. L. Machiavelli) e nei confronti di F.lli L. Srl (avv.ti
A. Pubusa e P. Pubusa); Impresa A. F. (n.c.) |
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1. Contratti della P.A. - Gara – Art. 38 comma 1, lett.
b) D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. – Pendenza dei procedimenti
relativi all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o sussistenza di una
delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575 – Dichiarazione sostitutiva - Necessità – Sussiste - Certificato
del casellario o dei carichi pendenti – Irrilevanza
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2. Contratti della P.A. – Gara - Cauzione provvisoria e
definitiva – Cauzione provvisoria – Dimezzamento – Art. 75, D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 e s.m.i. - Condizioni - Corrispondenza tra lavorazioni
certificate in qualità e lavorazioni oggetto di gara - Fattispecie
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1. In sede di ammissione a gare pubbliche, in mancanza
della specifica autodichiarazione richiesta dall’art. 38, comma 1, lett.
b), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., la pendenza dei procedimenti
relativi all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 non
può evincersi né dai certificati del casellario (ove accedono solo dopo
essere state emanate ed applicate), né dal certificato carichi pendenti
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2. Ai fini della riduzione della cauzione ai sensi
dell’art. 75, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. connessa al possesso
della certificazione di qualità, poiché quest’ultima attesta la capacità
organizzativa ed operativa dell'impresa limitatamente alle lavorazioni in
essa indicate, occorre che vi sia corrispondenza tra le tipologie di
lavorazioni oggetto di certificazione di qualità e quelle oggetto della
gara d’appalto per cui l’impresa concorre (nella specie, la certificazione
rilasciata all’impresa era correlata alla 'costruzione, manutenzione e
riparazione di reti idriche e fognarie” , e non comprendeva la categoria
oggetto dell'appalto (“OG3 strade”)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 398 del
2011, proposto da:
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S. Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Pilia,
Marco Pilia, Paolo Pilia, con domicilio eletto presso il loro studio in
Cagliari, via Sonnino N.128;
contro
COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU - Responsabile Area
Tecnica - Settore Lavori Pubblici -, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Luigi Machiavelli, con domicilio eletto presso il suo studio in
Cagliari, via Ancona N.3;
nei confronti di
-F.lli L. Srl, rappresentata e difesa dagli avv.
Andrea Pubusa, Paolo Pubusa, con domicilio eletto presso il loro studio in
Cagliari, via Tuveri N.84; -Impresa A. F., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n.254 del 29.3.2011 emessa dal
Comune di San Giovanni Suergiu di aggiudicazione definitiva della gara per
l'appalto dei lavori di “realizzazione di intersezioni a rotatoria sulla
S.S. 126” alla controinteressata;
- delle note prot. 3251 del
29.3.2011, prot. 12227 del 24.12.2010 , prot. 267 del 10.1.2010, prot.
1009 del 28.1.2011 tutte emesse dal Comune di San Giovanni Suergiu,
-
dei verbali del 15.12.2010, 14.02.2011 e del 7.3.2011;
- della
determinazione n. 205 del 29.12.2010 di aggiudicazione provvisoria;
e
di tutti gli atti collegati, connessi e consequenziali,
Visti il
ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio di Comune di San Giovanni Suergiu e di F.Lli Locci Srl;
Viste
le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli
artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica
del giorno 5 ottobre 2011 il Consigliere dott. Grazia Flaim e uditi per le
parti i difensori avv.ti Pilia, Machiavelli e Pubusa;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nella gara per la realizzazione del lavoro
stradale in oggetto (“costruzione di intersezioni a rotatoria sulla S.S.
126”), per importo a base d’asta di 1.435.637 + IVA e oneri di sicurezza
(criterio massimo ribasso), di cui al bando del 26.10.2010, si
collocavano:
-al primo posto la società Locci (con il ribasso del
38,05% ),
-al secondo posto la Altea (con ribasso del 32,568%);
-al
terzo posto la ricorrente Saibo (con ribasso del 28,410%).
La gara è
stata aggiudicata alla soc. LOCCI.
Con ricorso notificato il 28.4.2011
e depositato il 29.4.la Saibo ha impugnato gli atti di gara e
l’aggiudicazione sviluppando censure (le prime tre) contro
l’aggiudicataria LOCCI, e contro la seconda ALTEA (quarta e quinta
censura).
Questi i vizi C/ LOCCI:
1) violazione - erronea
applicazione di legge (articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, DPR 34/2000, DPR
445/2000, LR 5/2007 e LR 14/2002), violazione della lex specialis, eccesso
di potere: per l'illegittima ammissione alla gara della LOCCI srl che non
possiede e, comunque, neppure ha validamente dichiarato il possesso dei
requisiti cosiddetti "generali" (punti c-b-h-m quater-g-p- del modulo di
partecipazione) - omessa indicazione del luogo e della data di
sottoscrizione della domanda di partecipazione;
2) violazione-erronea
applicazione di legge (articolo 38 e 40 del D. Lgs. 163/2006, DPR 34/2000,
DPR 445/2000, LR 5/2007 e LR 14/2002), violazione della lex specialis,
eccesso di potere: per l'illegittima ammissione alla gara della LOCCI srl
che non possiede e, comunque, neppure ha validamente dichiarato il
possesso dei requisiti cosiddetti “ speciali" - mancata coincidenza della
compagine organizzativa, in particolare tra l'attestazione SOA, rilasciata
nel dicembre 2009, (che include la figura di un solo direttore tecnico,
Alessandro Locci) ed il certificato di iscrizione nel registro delle
imprese che invece prevede la presenza di tre direttori tecnici (oltre a
Alessandro Locci -nominato nel gennaio 2002-, anche Aldo Pinna -nominato
nell'aprile 1990- e Italo Locci -nominato nel novembre 2004);
3)
violazione-erronea applicazione di legge (art. 86 e ss. del D. Lgs.
163/2006, DPR 34/2000, DPR 445/2000, LR 5/2007 e LR 14/2002), violazione
della lex specialis, eccesso di potere: per l'illegittima ammissione alla
gara della LOCCI srl, apertura della relativa offerta economica e sua
sottoposizione a verifica di congruità, nonché aggiudicazione in suo
favore dell'appalto -contestazione delle giustificazioni fornite dalla
Locci sotto vari profili - Sono stati evidenziati in ricorso (e nella
relazione tecnica prodotta da SAIBO non firmata, doc. 20) una serie di
vizi dell’offerta Locci che possono essere raggruppati e sintetizzati nei
seguenti punti: *Preventivi scaduti e/o non firmati/tempi di percorrenza
inidonei/acciaio per cemento armato e tessuto non tessuto
insufficienti/.
**
Contro ALTEA sono state sviluppate le seguenti
censure:
4A) violazione-erronea applicazione di legge (articolo 75 del
D. Lgs. 163/2006, DPR 34/2000, DPR 445/2000, LR 5/2007 e LR 14/2002),
violazione della lex specialis, eccesso di potere: per l'illegittima
ammissione alla gara dell’ Impresa ALTEA, che non avrebbe presentato
valida polizza fideiussoria – il procuratore per l'istituto FinWorld spa
era abilitato a garantire somme entro gli € 50.000 - idonea cauzione
provvisoria (14.529 euro, pari all’1%), ma inidoneità del connesso impegno
di rilascio della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione
dell'appalto (533.604 euro, eventualmente dimezzata);
4B) inidoneità
del “certificato di qualità” presentato ai fini del dimezzamento della
cauzione, in quanto la certificazione rilasciata ad Altea è correlata alla
"costruzione, manutenzione e riparazione di reti idriche e fognarie” , e
non comprende invece anche la categoria oggetto dell'appalto (“OG3
strade”) – conseguente impossibilità di ottenere il beneficio della
riduzione in applicazione dell’ art. 75 comma 7 del codice 163/06;
5)
violazione-erronea applicazione di legge (art 86 e ss. del D. Lgs.
163/2006, DPR 34/2000, DPR 445/2000, LR 5/2007 e LR 14/2002), violazione
della lex specialis, eccesso di potere: per l'illegittima ammissione alla
gara dell’ impresa ALTEA , apertura della relativa offerta economica e sua
sottoposizione a verifica di congruità - contestazione delle
giustificazioni.
La ricorrente ha formulato anche istanza risarcitoria
sia in forma specifica, con richiesta di aggiudicazione, sia per
equivalente, rapportata al 10% dell'importo a base d'asta.
Si sono
costituiti in giudizio sia il Comune che la controinteressata Locci, che
hanno chiesto, con ampie memorie, il rigetto del ricorso.
In
particolare nelle (prime) giustificazioni l’aggiudicataria Locci
evidenziava che
-“la Ditta nelle prossimità del lavoro ha ben 2 cave
da cui estrarre i materiali”;
-“la ditta può facilmente fornire le
materie prime (calcestruzzo) in quanto proprietaria di impianti per la
produzione del calcestruzzo”;
-“è stata considerata una distanza media
delle 2 cave (Barbusi e Barega) di circa 15-20 km. dal luogo di lavoro,
mentre la terra vegetale proviene dalla cava di Nuraminis distante circa
60-70 km.”
Alla Camera di Consiglio del 25.5.2011 la domanda cautelare
è stata riunita al merito.
All’udienza del 5.10.2011 il ricorso è stato
spedito in decisione.
DIRITTO
Sono state formulate dalla ricorrente SAIBO
(terza classificata):
- censure contro la prima classificata e
aggiudicataria (LOCCI);
- censure contro la seconda (ALTEA).
Ciò in
quanto solo l’accoglimento dei vizi contro ambedue le società (con
esclusione della prima e della seconda) potrebbe consentire alla
ricorrente la reviviscenza del procedimento di aggiudicazione e
l’eventuale stipula del contratto in proprio favore, per la realizzazione
dell’opera pubblica stradale.
I) C/ LOCCI.
Nella prima parte del
ricorso vengono sviluppati 3 motivi, contro l’aggiudicataria Locci.
La
prima censura si articola, a sua volta, in 6 distinti profili, tutti
inerenti a presunti vizi di “dichiarazioni” compiute in sede di gara da
parte della soc. LOCCI, in riferimento ai requisiti “generali” di
partecipazione.
Innanzitutto va chiarito che la LOCCI ha partecipato
formulando domanda, con autocertificazioni, sottoscritta
dall’Amministratore Ullargiu Maurizio (utilizzando il modello).
Invece
i “Direttori Tecnici” (Locci Italo, Pinna Aldo e Locci Alessandro), come
tali tenuti anch’essi alle dichiarazioni, hanno prodotto solo una
autocertificazione di conformità dei propri certificati del casellario
giudiziario, visure e carichi pendenti depositati in gara (cfr. documenti
prodotti dal Comune sub nn. da 1 a 21 della produzione del 23 maggio
2011).
Risultano prodotti anche i certificati di altro soggetto
(Antonello Locci), che però riveste la carica di “direttore
amministrativo”.
*LETT. “C-B”
I primi due profili attengono alle
lett. c-b dell’art. 38 (e del modulo di partecipazione) e coinvolgono le
dichiarazioni inerenti le eventuali condanne subìte (per gravi reati in
danno dello Stato) nonchè l'eventuale “pendenza” del procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge 1423/1996 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 575/1965.
Innanzitutto va chiarito che la specifica
previsione normativa (art. 38 Codice Contratti 163/2006) inerente la
dichiarazione dei requisiti generali risulta, nella gara in esame,
“sorretta” da espressa clausola di esclusione (cfr. pag. 1 del
Disciplinare, al punto 1 sub “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”);
come tale il Collegio ritiene non ipotizzabile utilizzare la
giurisprudenza sul “falso innocuo”.
Dunque 4 erano i soggetti aventi
posizione rilevante nell’impresa LOCCI ai fini del rilascio delle
obbligatorie dichiarazioni (1 Amministratore e 3 Direttori Tecnici),
richieste dalla norma e rafforzate “a pena d’esclusione” dal bando.
Ciò
in quanto la norma prevede che “l'esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; .. gli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico” .
E le lett. b-c erano chiare
nel richiedere le dichiarazioni sia da parte dell’amministratore che del
direttore tecnico, in caso di società.
Trattasi in particolare
di:
-ULLARGIU Maurizio (Amministratore Unico);
-LOCCI Alessandro.
LOCCI Italo e PINNA Aldo (Direttori Tecnici);
(LOCCI Antonello
ricopriva invece la diversa carica di Direttore
Amministrativo).
Lamenta la ricorrente che “le modalità” utilizzate
dall’Amministratore non sarebbero congrue (utilizzo di tre asterischi ***,
nella dichiarazione Ullargiu, con rinvio ai certificati
allegati).
Sotto tale profilo il Collegio ritiene che la stazione
appaltante non avrebbe potuto sancire l’esclusione dalla partecipazione
alla gara a fronte di una dichiarazione (di Ullargiu) che comunque
consentiva di valutare gli elementi sostanziali sottesi in tutti i suoi
aspetti.
Dall’esame dei documenti depositati dalla difesa del Comune
risulta però che:
-mentre l’Amministratore, utilizzando e compilando il
modulo, ha fornito tutte le autocertificazioni specificamente richieste
(per sé e per la società),
-invece i 3 Direttori tecnici
sostanzialmente hanno fornito alla stazione appaltante solo alcuni degli
“elementi” di valutazione richiesti; in particolare sono stati prodotti
solo “certificati”, peraltro parziali, del Casellario –ex art. 24 della L.
313/2002- e “visure” –ex art. 33 della L. 313/2002- .
Mentre, infatti,
l’Amministratore (ULLARGIU) ha fornito le (plurime) dichiarazioni in sede
di domanda di partecipazione (connesse sia alla lett. b che alla lett. c),
gli altri soggetti (Direttori Tecnici) hanno provveduto a produrre
autocertificazione di conformità all’originale, allegando le copie dei
“certificati” del casellario giudiziale e delle “visure”, contenenti le
indicazioni relative alle proprie posizioni (comprese quelle della “non
menzione”, come prevede l’ art. 33 L. 313/2002).
Dai documenti prodotti
in gara (e depositati dalla difesa del Comune dal doc. n. 1 al doc. n. 21
) emerge la seguente situazione.
A carico dell’Amministratore ULLARGIU
risultano i seguenti precedenti:
-sent. Trib. Ca. 8.11.2006 ammenda
3.000 euro;
-decreto penale 7.2.2005 GIP Ca. ammenda 1.570 euro,
entrambe in materia di rifiuti;
-richiesta rinvio a giudizio
12.5.2010 GIP Ca. in materia di imposte.
A carico dei 2 direttori
tecnici risulta:
LOCCI ITALO: sent. Corte App. Ca. 19.2.1998 arresto 6
mesi e 20 gg. e ammenda da Lire 20.000.000, con sosp. cond pena per
violazione norme a tutela zone di particolare interesse
ambientale;
PINNA ALDO: sent. Corte App. Ca. 19.2.1998 arresto 6 mesi e
20 gg. e ammenda da Lire 20.000.000, con sosp. cond. pena per violazione
norme a tutela zone di particolare interesse ambientale
A carico del
Direttore Amministrativo LOCCI ANTONELLO: sent. Corte App. Ca. 19.2.1998
arresto 6 mesi e 20 gg. e ammenda da Lire 20.000.000, con sosp. cond pena
per violazione norme a tutela zone di particolare interesse ambientale;
richiesta rinvio a giudizio del 28.4.2010 per truffa e falso.
Solo
successivamente i 2 Direttori Tecnici sono stati riabilitati, con
provvedimenti del 10 marzo e 18 aprile 2011, prodotti in giudizio dalla
controinteressata Locci.
La stazione appaltante avrebbe compiuto una
valutazione “tacita” di non incidenza sulla moralità professionale,
ritenendo sostanzialmente ininfluenti le condanne riportate e dichiarate
con la presentazione dei certificati del casellario.
L’Amministrazione,
in sostanza, ammettendo la Locci alla gara avrebbe ritenuto implicitamente
non sussistenti gli elementi impeditivi della partecipazione indicati
dalla norma quali “ reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale”.
E ciò, secondo la tesi espressa
in giudizio dalla difesa del Comune, in particolare considerato il tempo
trascorso, specie rispetto alla sent. della Corte d’appello del 1998 (che
coinvolgeva i 3 soggetti) e che si riferiva a fatti risalenti al 1994. E
assumerebbe rilievo, ancorchè successiva, l’ottenuta riabilitazione ( i 2
Direttori Tecnici sono stati riabilitati, con provvedimenti del 10 marzo e
18 aprile 2011).
In sintesi i precedenti, dichiarati dai partecipanti,
sarebbero stati valutati dal Comune come non impeditivi, nell’ambito del
giudizio discrezionale spettante all’Amministrazione.
Tale difesa
risulta già di per sè difficile da condividere, considerata la situazione
piuttosto articolata di precedenti, anche più recenti, che avrebbe imposto
quanto meno una analisi esplicita da parte della stazione appaltante, da
concludersi con un concreto ed espresso giudizio (eventuale) di
irrilevanza, considerato che la riabilitazione “successiva” non poteva
assumere rilievo vincolante.
In ogni caso negli atti di gara assume
decisivo rilievo l’omessa dichiarazione ex lett. b da parte dei Direttori
Tecnici.
Infatti anche riconoscendo che sono state prodotte
all’Amministrazione le informazioni utili per poter valutare l’
“affidabilità” del soggetto partecipante Locci (Amministratore e Direttori
tecnici) sotto il profilo delle condanne e dei carichi pendenti (ex lett.
c), non così può affermarsi per l’eventuale “pendenza” delle misure di
prevenzione e ostative (ex lett. b).
Il bando richiede necessaria (a
pena di esclusione) anche la “specifica” dichiarazione ex art. 38 lett. b
del Codice 163/06:
essa ha per oggetto la “pendenza” del procedimento
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
La prima
norma, del 1956, è quella riferita alle “Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralità” (cioè sorveglianza speciale della pubblica sicurezza per le
persone pericolose per la sicurezza pubblica);
la seconda, del 1965,
contempla disposizioni contro la mafia.
La richiesta si riferisce
quindi non solo alle misure di prevenzione “applicate”, ma anche a quelle
“in corso di procedimento per l’applicazione”.
Nel caso di specie la
situazione di “non pendenza del procedimento per l’applicazione” risulta
compiuta (tramite autocertificazione, con barratura della lett. b) solo da
parte dell’Amministratore Ullargiu.
I 3 Direttori tecnici non hanno
invece formulato sul punto alcuna dichiarazione e/o prodotto
certificazione.
Né si può sostenere che con la produzione dei
certificati del casellario o dei carichi pendenti le informazioni siano
state nella sostanza da essi fornite.
La dimostrazione che “non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure….” non emerge
dai documenti prodotti.
Ciò in quanto:
-il certificato del
Casellario le include solo quando esse sono state già applicate (cfr.
comma 3° dell’art. 34 della L 19/03/1990 n. 55 );
-la “pendenza” dei
procedimenti di prevenzione costituiscono oggetto di “annotazione” in
appositi registri istituiti presso le segreterie delle procure della
Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali (cfr. comma 1° art. 34 L.
55/1990);
-il certificato per i carichi pendenti include solo la
qualifica di “imputato” (cfr. art. 2 lett. b del DPR 313 14.11.2002 “Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”: lett.b):
“«casellario dei carichi pendenti» è l'insieme dei dati relativi a
provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la
qualità di imputato”).
In sostanza, in mancanza di specifica
autodichiarazione, la “pendenza” di tali procedimenti (misure prevenzione
e misure ostative) non poteva evincersi né dai certificati del casellario
(ove accedono solo dopo essere state emanate ed applicate), né dal
certificato carichi pendenti (unici atti prodotti dai 3 direttori
tecnici).
In definitiva non risulta assolta la richiesta di
autocertificazione (o produzione di estratti/certificazioni) in merito al
punto “b”, da parte dei 3 Direttori Tecnici, stabilita a pena di
esclusione.
In relazione a questo elemento sussiste infatti la sola
dichiarazione dell’Amministratore, ma non anche dei direttori
tecnici.
Né si può condividere la tesi difensiva del Comune, che per
dimostrare l’aspetto sostanziale, sarebbe idoneo l’avvenuto rilascio del
certificato CCIAA con la dizione antimafia (“nulla osta ai fini dell’art.
10 della L. 31.5.1965 n. 575 e ss.mm.”), in quanto:
- tale attestazione
è riferita alla società e non ai Direttori tecnici
-e, in ogni caso,
rimarrebbe scoperto l’altro profilo contemplato alla L. 1423/1956
(anch’esso richiesta dalla dichiarazione ex lett.b), non connessa a
posizioni di mafia.
La censura va quindi accolta limitatamente
all’omessa dichiarazione inerente il punto b (art. 38 e bando) da parte
dei 3 direttori tecnici.
***
*LETT. “H”
Nella domanda di
partecipazione è stato utilizzato un doppio asterisco (**) con rinvio a
piè di pagina, per segnalare che vi era sostanzialmente una situazione di
“pendenza” (segnalazioni RAS) peraltro non sfociate in formali iscrizioni
all’Osservatorio.
La dichiarazione va valutata nella sua completezza e
non può considerarsi omessa (in quanto “non barrata”); infatti la apposta
specifica indicazione di precisazione nel contenuto offriva alla stazione
appaltante ulteriori elementi per valutare la correttezza o meno della
posizione dell’impresa dell’impresa (in altre gare).
Questo profilo va
quindi respinto.
*LETT. “M-QUARTER”
La censura è infondata in fatto
in quanto il punto “G” risulta sostanzialmente barrato, avendo
l’Amministratore apposto un tratto di penna (in obliquo) su tutto lo
spazio riservato alla dichiarazione di controllo, con significato
inequivocabilmente negativo (insussistenza di controllo con altro
partecipante).
La dichiarazione è stata quindi compiuta in modo
alternativo: anziché con la crocetta sulla lettera G, con la barratura
dello spazio rigato sottostante messo a disposizione per la dichiarazione
di collegamento.
*L.68/1998art. 17
E’ stato barrato il punto “P”
(elemento incontestato), con conseguente compiuta dichiarazione, da parte
della soc. Locci, di rispetto degli obblighi di assunzione disabili (L.
68/1999). Parte ricorrente contesta però la mancata produzione della
pertinente “certificazione” ex art. 17 L 68/1999.
Ma tale norma (come
successivamente modificata dal D.L. n. 112 del 25.6.2008 conv. nella L.
6.8.2008 n. 133) non contiene più la previsione dell’obbligo di produzione
di autonoma certificazione, rendendo idonea e sufficiente la sola
dichiarazione del legale rappresentante. La norma è così articolata (nella
parentesi quadra la parte espunta con la modifica):
“art. 17 Obbligo di
certificazione:
Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute
a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale
rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, [ nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l'ottemperanza alle norme della presente legge] , pena l'esclusione
Ne
consegue l’avvenuto rispetto dell’art. 17 L. 68/1999.
Tale censura è
dunque infondata.
*OMESSA INDICAZIONE LUOGO E DATA DELLA
SOTTOSCRIZIONE (nella domanda e nelle autocertificazioni).
La mancanza
di tali elementi determinano mera irregolarità e non implicano anche
possibili profili di esclusione, non avendo -la loro assenza- capacità
viziante.
Trattasi infatti di omissioni/carenze non sostanziali.
In
ogni caso per quanto attiene la data si può presuntivamente ritenere
questa coincidente con la consegna/invio del plico; mentre per il luogo
possono essere considerati utili (in modo equivalente)
la sede della
società, il luogo di invio o la sede comunale di ricevimento: e la
differenziazione di tali elementi non determina alcun diverso effetto
giuridico; in mancanza di meccanismo invalidante la loro assenza non
poteva produrre l’esclusione del partecipante.
La censura va quindi
respinta.
**
2) E’ invece fondato anche il secondo vizio sollevato
contro LOCCI.
Nella qualificazione SOA risulta indicato 1 solo
Direttore Tecnico (nella persona di Alessandro Locci, nominato nel 2002);
dalla visura Camera di Commercio risultano esservi 3 Direttori Tecnici
(anche Italo Locci e Aldo Pinna, nominati, rispettivamente, nel 2004 e nel
1990).
Si ritiene che la funzione del Direttore tecnico (che poi
concretamente opererà) debba avere, per poter esercitare legittimamente le
sue funzioni, la “convalida” della propria posizione in sede di
certificato SOA (che riconosce la qualifica solo a soggetti che soddisfano
determinati requisiti).
In sostanza, in ambito di lavori pubblici, è
necessario riscontrare identità nella “compagine
organizzativa”:
-emergente dalla SOA,
- rispetto alla situazione
dichiarata, in domanda di partecipazione, e reale –come emergente dal
certificato della Camera di Commercio-.
L’ indicazione di “ulteriori”
posizioni di Direttori tecnici (rispetto a quelli presenti in SOA) avrebbe
dovuto determinare l’esclusione della concorrente Locci, anche sotto tale
profilo (cfr. conforme Tar Sicilia, Palermo, III, 14.1.2010 n.
370).
Del resto tale aspetto avrebbe creato serie difficoltà in sede di
esecuzione dell’opera in quanto l’utilizzo delle attività dei 2 Direttori
tecnici “dichiarati” (ma “non abilitati” anche in SOA) si poneva in
contrasto con le norme abilitanti (direttore tecnico “di fatto”, ma non
riconosciuto come tale secondo i requisiti SOA, e quindi privo della
qualifica formale necessaria per poter agire nell’ambito dell’esecuzione
dell’opera pubblica).
Né si può sostenere (come la difesa della
controinteressata ha affermato) che la pluralità dei direttori tecnici
sarebbe stata risolta “in via di fatto” non utilizzandoli (in concreto)
nell’appalto in questione.
In realtà la partecipazione agli appalti
pubblici è retta da principi di riconoscimento preliminare (tramite
sistema SOA) dei diversi caratteri e requisiti dell’impresa –sotto diversi
profili, di capacità organizzativa e finanziaria- e tra questi vi rientra
anche la pre-valutazione dei direttori tecnici (art. 26 DPR
34/2000).
In mancanza di riconoscimento SOA, anche nei confronti degli
altri due direttori tecnici, questi non potevano assumere funzioni.
Se
il requisito minimo (presenza del Direttore Tecnico, riconosciuto -con i
titoli necessari- dal procedimento SOA) risulta sussistente, l’avvenuta
indicazione di “ulteriori direzioni tecniche” da parte della società –ma
inabilitate ad assumere concrete mansioni nel lavoro pubblico- determinava
una posizione di totale incertezza in merito al ruolo che sarebbe stato
svolto da quei soggetti comunque indicati dalla società come direttori
tecnici (Italo Locci e Aldo Pinna).
L’Amministrazione, in mancanza di
“aggiornamento” del certificato SOA (con l’ulteriore indicazione dei 2
direttori Tecnici, qualora ne avessero i titoli), non poteva considerare
il concorrente partecipante abilitato con il solo direttore tecnico
Alessandro Locci (riconosciuto come tale in SOA). L’esistenza di altre 2
figure tecniche (espressamente indicate dalla società in modo ulteriore ed
aggiuntivo), ma prive della qualifica formale a valenza pubblicistica,
avrebbe determinato uno stato di totale incertezza nella titolarità delle
funzioni in sede di realizzazione dell’opera pubblica (oltretutto in
assenza di qualsiasi ulteriore specificazione in sede di domanda sulla
mancata concreta assunzione di funzioni da parte
loro).
***
Considerato che la società LOCCI andava esclusa per i 2
suddetti profili inerenti la domanda di partecipazione (requisiti
“generali” e “speciali”), l’ulteriore censura inerente la contestazione
delle “giustificazioni” prodotte in merito all’offerta presentata può
dichiararsi assorbita. Evidenziando peraltro che:
-il Comune ha
consentito un’integrazione nella presentazione delle giustificazioni
(originaria richiesta del 24.12.2010, con assegnazione di 15 gg.)
–successiva risposta fornita con nota del 5.1.2011-; integratazione con
ulteriore richiesta del 10.1.2011 (con assegnazione di 5 giorni),
risposta/integrazione fornita il 14.1.2011;
-il procedimento non
risulta violato (in ricorso si sostiene che sarebbe illegittima la
concessione di una “integrazione” delle giustificazioni), in quanto è la
formulazione stessa dell’art. 88 del Codice contratti 163/2006 che prevede
un procedimento articolato e dinamico per la valutazione della congruità,
stabilendo che dopo aver richiesto le giustificazioni (con assegnazione di
15 gg.) “ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruita'
dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute
pertinenti” (con assegnazione di 5 gg.); con previsione dell’ulteriore
fase di “convocazione” orale in caso di ritenuta incongruità;
- la
decisione del Comune di consentire l’integrazione delle giustificazioni
era quindi coerente con la normativa.
***
II) Occorre a questo punto
verificare la fondatezza della richiesta di esclusione di ALTEA (seconda
classificata).
Assume prioritario rilievo il contestato profilo
dell’inidoneità del “certificato di qualità” presentato ai fini del
dimezzamento della cauzione.
La certificazione rilasciata ad Altea dal
CSI il 30.6.2006 (doc. n. 23) si riferisce solo alla "costruzione,
manutenzione e riparazione di reti idriche e fognarie” , e non comprende
invece anche la categoria oggetto dell'appalto (OG3 strade).
Come
l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha espressamente
riconosciuto, con parere n.157 del 09/09/2010:
- “L'agevolazione di cui
trattasi e' volta a premiare le imprese che sono in possesso di capacita'
certificata nell'esecuzione delle
-“ e che, quindi, offrono garanzia di maggiore
affidabilita', con conseguente attenuazione del rischio di
inadempimento”;
- “ove non diversamente specificato, la certificazione
del sistema di qualita' aziendale e la dichiarazione della presenza degli
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita'
aziendale si riferiscono
(parere n. 117 del 22 ottobre 2009)”
-“ in
, quest'ultima
comprende tutte le lavorazioni che l'impresa esegue nell'espletamento
della propria attivita' e per le quali ha conseguito l'attestazione
SOA”;
-“ di contro, nel caso in cui la certificazione
, la predetta certificazione
attesta la capacita' organizzativa ed operativa dell'impresa limitatamente
alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l'impresa risulta
priva della certificazione di qualita'”;
“e' ormai jus receptum che
(cfr.
TAR Campania Salerno, sez. I, sentenza n. 6538 del 14 maggio 2010; TAR
Puglia Bari, sez. I, sentenza n. 1379 del 3 giugno 2009; TAR Campania
Napoli, sez. I, sentenza n. 8841 del 28 giugno 2005)”.
**
Nel caso
in esame, per ALTEA, effettivamente mancava la corrispondenza tra le
lavorazioni certificate (reti idriche e fognarie) e le lavorazioni da
eseguire (strade), elemento che rappresenta il presupposto per potersi
avvalere della riduzione della cauzione (dimezzamento dal 2% all’1
%).
Altea non poteva quindi ottenere il beneficio previsto dall’art. 75
comma 7 del codice (riduzione della cauzione, connessa al certificato di
qualità), che recita:
“L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”
Né si può
condividere la tesi dell’Amministrazione che la certificazione di qualità
dell’impresa si riferirebbe alla gestione dell’impresa nel suo complesso e
non sarebbe collegata alle specifiche attività svolte.
Come
espressamente affermato dall’Autorità di Vigilanza “la certificazione
attesta la capacita' organizzativa ed operativa dell'impresa limitatamente
alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l'impresa risulta
priva della certificazione di qualita'”.
Del resto è logico che
sussista il collegamento ed il riferimento specifico, posto che,
altrimenti, si potrebbe pervenire all’assurdo di riconoscere il beneficio
(del dimezzamento) ad imprese che svolgono (con qualità) tutt’altro
rispetto ai lavori posti in gara.
La sussistenza del collegamento e
dell’identità (con la categoria prevalente) risultava “essenziale” per la
facoltà di dimezzamento della cauzione.
Avendo Altea partecipato con la
garanzia dell’1% (cioè ridotta) andava esclusa per violazione della
prescrizione di gara (punto 4 del Disciplinare), che richiama la
disposizione del Codice (75 7° comma).
Restano assorbiti gli altri
profili sollevati (limite del procuratore che ha stipulato la garanzia
provvisoria dimezzata) e quelle in merito alla successiva fase di verifica
dell’anomalia (contestazione giustificazioni prodotte da Altea, peraltro
non esaminate dal Comune, in quanto seconda).
In definitiva
l’ammissione delle 2 partecipanti (Locci e Altea) è stata illegittima (per
vizi nella domanda di partecipazione); è fondata quindi la richiesta di
esclusione formulata dalla ricorrente Saibo, con annullamento
dell’aggiudicazione disposta nei confronti di Locci.
Considerato che il
contratto non risulta stipulato né i lavori iniziati, l’Amministrazione
comunale, preso atto dell’annullamento dell’aggiudicazione e della
esclusione di Locci e di Altea, dovrà riprendere il procedimento, tenendo
conto che:
-la ricorrente Saibo assume la posizione di prima in
graduatoria,
-va rinnovato il procedimento di aggiudicazione, previo
espletamento delle ordinarie verifiche.
Le spese seguono la soccombenza
e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie, con annullamento dell’aggiudicazione e
della connessa graduatoria.
Spese e onorari:
-a carico del Comune
2.500 (duemilacinquecento);
-a carico di Locci 2.500
(duemilacinquecento);
- compensate nei confronti di Altea.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio
del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo
Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Grazia Flaim,
Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011
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