REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del
2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M.A. G. dal 1828
S.p.A., con sede in Cagliari, in persona del Consigliere di
Amministrazione e legale rappresentante Ing. Antonio Musso, rappresentata
e difesa dagli avvocati Riccardo Salvini e Paola Cairoli, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Corrado Chessa in Cagliari, corso
Vittorio Emanuele n. 1;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in
persona del Ministro in carica;
il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in persona del Ministro in carica;
l'Agenzia Demanio
Cagliari, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Sardegna
Abruzzo, l'Autorità Portuale di Cagliari, la Capitaneria di Porto di
Cagliari,
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
CACIP (Consorzio Industriale
Provinciale di Cagliari), in persona del Presidente e legale
rappresentante, rappresentato e difeso dal prof. avv. Costantino Murgia,
con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, viale
Bonaria n. 80;
per l'annullamento,
con il ricorso introduttivo avviato alla notifica il
7 febbraio 2011 e depositato il successivo 18 febbraio:
- del
provvedimento n. 01.02.2010/65965 del 3.12.2010 con il quale il Direttore
Marittimo di Cagliari, di concerto con il Direttore dell'Agenzia del
Demanio - Filiale di Sardegna, ha ritenuto di non accogliere le censure
presentate dalla società ricorrente in ordine al procedimento di
delimitazione demaniale ex art. 32 C.N. intrapreso dalla Capitaneria di
Porto di Cagliari, reg. Delimitazioni n. 230;
- del verbale di
delimitazione del Pubblico Demanio Marittimo del 24 giugno 2010, Reg.
Repertorio n. 11/2010;
con i motivi aggiunti, avviati alla notifica il
19 aprile 2011 e depositati il successivo 5 maggio:
- del decreto n.
3525/2011 del Direttore Marittimo di Cagliari di concerto con il Direttore
dell'Agenzia del Demanio, Filiale Sardegna, sede di Cagliari.
Visti
il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Agenzia Demanio di
Cagliari, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Sardegna
Abruzzo, della Autorità Portuale di Cagliari e della Capitaneria di Porto
di Cagliari;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum del Consorzio
Industriale Provinciale - CACIP - di Cagliari;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso e i motivi aggiunti in
epigrafe, la società M.A. Grendi dal 1828 S.p.A. chiede l'annullamento del
verbale di delimitazione del demanio marittimo del 24 giugno 2010,
concernente aree distinte in catasto ai fogli 15, 16 e 24 del Comune
Censuario di Cagliari, redatto dalla commissione di delimitazione della
Capitaneria di Cagliari.
2. -. Espone la ricorrente di avere acquistato
dal CASIC (attuale CACIP), con due distinti contratti a rogito Notaio De
Magistris (il primo in data 5 marzo 2008, rep. n. 123793; il secondo in
data 2 aprile 2009, rep. n. 126693), alcune aree distinte in catasto al
fg. 16, particelle 352, 354, 356 e 349; e al fg. 16, particelle 493, 495 e
497. Tali terreni erano stati oggetto di espropriazione da parte del CASIC
(Consorzio Area Sviluppo Industriale di Cagliari), sulla base di apposita
convenzione stipulata il 7 febbraio 1974 con la Cassa per il Mezzogiorno,
in cui si prevedeva, per un verso, l'affidamento alla società SIACA s.p.a.
della progettazione delle opere necessarie per l'attuazione del primo
lotto funzionale del Porto Industriale di Cagliari, denominato come
Progetto Speciale n. 1; per altro verso, l'art. 8 della convenzione
affidava al CASIC lo svolgimento delle procedure di espropriazione delle
aree necessarie per l'attuazione del progetto, disponendo, altresì, che i
terreni così acquisiti fossero «intestati al Ministero della Marina
Mercantile per le opere di competenza del demanio marittimo» ed al CASIC
«le altre aree occupate dalle opere».
3. - A sostegno della domanda di
annullamento, la ricorrente deduce tre autonome censure, incentrate sulla
violazione dell'art. 32 del codice della navigazione e su diversi profili
di eccesso di potere. Con i motivi aggiunti, di cui in epigrafe, estende
l'impugnazione al decreto n. 3525 del 22 febbraio 2011, con il quale il
Direttore Marittimo di Cagliari ha approvato il verbale di delimitazione
di cui trattasi.
4. - Si sono costituite in giudizio le amministrazioni
statali intimate, rappresentate tutte dall'avvocatura erariale, come
riferito in epigrafe, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo. Sempre in via pregiudiziale, si deduce il
difetto di jus postulandi e il vizio di procura speciale, nonchè il
difetto di legittimazione ed interesse in capo alla società ricorrente.
Nel merito conclude per il rigetto del ricorso e dei motivi
aggiunti.
5. - Si è costituito in giudizio anche il CACIP, con
intervento ad adiuvandum, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
6. -
All'udienza del 5 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in
decisione.
7. - Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Come hanno ormai
chiarito sia la Corte di Cassazione che il Consiglio di Stato il
procedimento di delimitazione delle aree demaniali marittime, previsto e
disciplinato dall'art. 32 del codice della navigazione, rappresenta una
ipotesi speciale dell'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950
del codice civile (Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2009, n. 10817). Oggetto
del procedimento (il cui presupposto è costituito da una obiettiva
incertezza in ordine alla demanialità del bene: cfr. Cons. Giust. Amm.
Sicilia , sez. giurisd., 05 aprile 2002 , n. 177) è, quindi, la titolarità
del diritto di proprietà in ordine alle aree interessate. Con la
conseguenza che la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione
ordinaria, secondo i noti criteri fondati sulla natura della situazione
giuridica coinvolta (si veda Cassazione civile , sez. un., 11 marzo 1992 ,
n. 2956).
8. - La ricorrente ritiene la sussistenza della giurisdizione
amministrativa in quanto con il ricorso vengono dedotti esclusivamente
vizi di natura procedimentale, che attengono pertanto alle modalità di
svolgimento del procedimento amministrativo conclusosi con il verbale di
delimitazione impugnato. In queste ipotesi, nelle quali non sono implicate
questioni di diritto soggettivo, la giurisdizione apparterrebbe al giudice
amministrativo. In materia sussisterebbe, in definitiva, una "doppia
tutela": davanti al g.a. per le violazioni di carattere procedimentale,
che inciderebbero su una situazione di interesse legittimo
dell'interessato; davanti al g.o. per le pretese che si basano sul diritto
di proprietà.
9. - Tuttavia, anche tali rilievi non possono essere
condivisi, alla luce delle osservazioni formulate dalla più recente
giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha - con argomentazione
persuasiva - rilevato come «la tesi della doppia tutela ricostruita sulla
scorta dell'art. 32 cod. nav. non è convincente.
Invero, in materia di
delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la pubblica
Amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si
limita ad accertare l'esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur
svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere
vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale
ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse
legittimo, trattandosi appunto, di un atto di accertamento e non di un
atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non
come attività provvedimentale discrezionale. Pertanto, secondo l'ordinario
criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti
soggettivi e interessi legittimi, in difetto di norma attributiva al g.a.
di giurisdizione esclusiva, le controversie di cui all'art. 32 c. nav.
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.».
10. - Per i
motivi che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti in esame vanno
dichiarati inammissibili, dato che in materia sussiste la giurisdizione
dell’autorità giudiziaria ordinaria.
11. - Sussistono giusti motivi,
considerata la peculiarità e la relativa novità della questione esaminata,
per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e i
motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili e,
per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che
la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio
del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo
Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca,
Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011