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n. 10-2011 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 18 ottobre 2011 n. 984
Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca
M.A. G. dal 1828 S.p.A. (avv.ti R. Salvini, P. Cairoli e C. Chessa) c/ il Ministero dell'Economia e delle Finanze; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; l'Agenzia Demanio Cagliari, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Sardegna Abruzzo, l'Autorità Portuale di Cagliari, la Capitaneria di Porto di Cagliari (Avv. Distr. St.) e con l'intervento di ad adiuvandum CACIP (Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (avv. prof. C. Murgia)


Giurisdizione e competenza - Demanio e patrimonio indisponibile – Beni demaniali – Procedimento di delimitazione – Art. 32 c.n. – Oggetto – Diritto di proprietà – Controversie – Spettano all’A.G.O.

 

 

Il procedimento di delimitazione delle aree demaniali marittime, previsto e disciplinato dall'art. 32 del codice della navigazione, rappresenta un’ipotesi speciale dell'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 del codice civile, il cui presupposto è costituito da un’obiettiva incertezza in ordine alla demanialità del bene e il cui oggetto consiste nella titolarità del diritto di proprietà in ordine alle aree interessate, con la conseguenza che le controversie relative a tale procedimento rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 160 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da

M.A. G. dal 1828 S.p.A., con sede in Cagliari, in persona del Consigliere di Amministrazione e legale rappresentante Ing. Antonio Musso, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Salvini e Paola Cairoli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Corrado Chessa in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 1;

 

contro



il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica;
l'Agenzia Demanio Cagliari, il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Sardegna Abruzzo, l'Autorità Portuale di Cagliari, la Capitaneria di Porto di Cagliari,
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

 

e con l'intervento di



ad adiuvandum:
CACIP (Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari), in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentato e difeso dal prof. avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, viale Bonaria n. 80;

 

per l'annullamento,



con il ricorso introduttivo avviato alla notifica il 7 febbraio 2011 e depositato il successivo 18 febbraio:
- del provvedimento n. 01.02.2010/65965 del 3.12.2010 con il quale il Direttore Marittimo di Cagliari, di concerto con il Direttore dell'Agenzia del Demanio - Filiale di Sardegna, ha ritenuto di non accogliere le censure presentate dalla società ricorrente in ordine al procedimento di delimitazione demaniale ex art. 32 C.N. intrapreso dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, reg. Delimitazioni n. 230;
- del verbale di delimitazione del Pubblico Demanio Marittimo del 24 giugno 2010, Reg. Repertorio n. 11/2010;
con i motivi aggiunti, avviati alla notifica il 19 aprile 2011 e depositati il successivo 5 maggio:
- del decreto n. 3525/2011 del Direttore Marittimo di Cagliari di concerto con il Direttore dell'Agenzia del Demanio, Filiale Sardegna, sede di Cagliari.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Agenzia Demanio di Cagliari, del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Lazio Sardegna Abruzzo, della Autorità Portuale di Cagliari e della Capitaneria di Porto di Cagliari;
Visto l'atto di intervento ad adiuvandum del Consorzio Industriale Provinciale - CACIP - di Cagliari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. - Con il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe, la società M.A. Grendi dal 1828 S.p.A. chiede l'annullamento del verbale di delimitazione del demanio marittimo del 24 giugno 2010, concernente aree distinte in catasto ai fogli 15, 16 e 24 del Comune Censuario di Cagliari, redatto dalla commissione di delimitazione della Capitaneria di Cagliari.
2. -. Espone la ricorrente di avere acquistato dal CASIC (attuale CACIP), con due distinti contratti a rogito Notaio De Magistris (il primo in data 5 marzo 2008, rep. n. 123793; il secondo in data 2 aprile 2009, rep. n. 126693), alcune aree distinte in catasto al fg. 16, particelle 352, 354, 356 e 349; e al fg. 16, particelle 493, 495 e 497. Tali terreni erano stati oggetto di espropriazione da parte del CASIC (Consorzio Area Sviluppo Industriale di Cagliari), sulla base di apposita convenzione stipulata il 7 febbraio 1974 con la Cassa per il Mezzogiorno, in cui si prevedeva, per un verso, l'affidamento alla società SIACA s.p.a. della progettazione delle opere necessarie per l'attuazione del primo lotto funzionale del Porto Industriale di Cagliari, denominato come Progetto Speciale n. 1; per altro verso, l'art. 8 della convenzione affidava al CASIC lo svolgimento delle procedure di espropriazione delle aree necessarie per l'attuazione del progetto, disponendo, altresì, che i terreni così acquisiti fossero «intestati al Ministero della Marina Mercantile per le opere di competenza del demanio marittimo» ed al CASIC «le altre aree occupate dalle opere».
3. - A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce tre autonome censure, incentrate sulla violazione dell'art. 32 del codice della navigazione e su diversi profili di eccesso di potere. Con i motivi aggiunti, di cui in epigrafe, estende l'impugnazione al decreto n. 3525 del 22 febbraio 2011, con il quale il Direttore Marittimo di Cagliari ha approvato il verbale di delimitazione di cui trattasi.
4. - Si sono costituite in giudizio le amministrazioni statali intimate, rappresentate tutte dall'avvocatura erariale, come riferito in epigrafe, eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Sempre in via pregiudiziale, si deduce il difetto di jus postulandi e il vizio di procura speciale, nonchè il difetto di legittimazione ed interesse in capo alla società ricorrente. Nel merito conclude per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
5. - Si è costituito in giudizio anche il CACIP, con intervento ad adiuvandum, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
6. - All'udienza del 5 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. - Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Come hanno ormai chiarito sia la Corte di Cassazione che il Consiglio di Stato il procedimento di delimitazione delle aree demaniali marittime, previsto e disciplinato dall'art. 32 del codice della navigazione, rappresenta una ipotesi speciale dell'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 del codice civile (Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2009, n. 10817). Oggetto del procedimento (il cui presupposto è costituito da una obiettiva incertezza in ordine alla demanialità del bene: cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia , sez. giurisd., 05 aprile 2002 , n. 177) è, quindi, la titolarità del diritto di proprietà in ordine alle aree interessate. Con la conseguenza che la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria, secondo i noti criteri fondati sulla natura della situazione giuridica coinvolta (si veda Cassazione civile , sez. un., 11 marzo 1992 , n. 2956).
8. - La ricorrente ritiene la sussistenza della giurisdizione amministrativa in quanto con il ricorso vengono dedotti esclusivamente vizi di natura procedimentale, che attengono pertanto alle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo conclusosi con il verbale di delimitazione impugnato. In queste ipotesi, nelle quali non sono implicate questioni di diritto soggettivo, la giurisdizione apparterrebbe al giudice amministrativo. In materia sussisterebbe, in definitiva, una "doppia tutela": davanti al g.a. per le violazioni di carattere procedimentale, che inciderebbero su una situazione di interesse legittimo dell'interessato; davanti al g.o. per le pretese che si basano sul diritto di proprietà.
9. - Tuttavia, anche tali rilievi non possono essere condivisi, alla luce delle osservazioni formulate dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha - con argomentazione persuasiva - rilevato come «la tesi della doppia tutela ricostruita sulla scorta dell'art. 32 cod. nav. non è convincente.
Invero, in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la pubblica Amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l'esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezionale. Pertanto, secondo l'ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, in difetto di norma attributiva al g.a. di giurisdizione esclusiva, le controversie di cui all'art. 32 c. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.».
10. - Per i motivi che precedono, il ricorso e i motivi aggiunti in esame vanno dichiarati inammissibili, dato che in materia sussiste la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
11. - Sussistono giusti motivi, considerata la peculiarità e la relativa novità della questione esaminata, per disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011





 

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