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n. 10-2011 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 18 ottobre 2011 n. 983
Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca
T. di S. S.r.l. (avv. ti prof. G. Terracciano, M. Boezio e D. Urru) c/ la Regione Autonoma della Sardegna (avv.ti T. Ledda e M. Pani)


Competenza e giurisdizione – Indennità e canoni – Determinazione canone – Giurisdizione G.A. – Sussiste - Fattispecie

 

 

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di concessioni di beni pubblici la controversia nella quale si disputa della determinazione del canone dovuto dal concessionario per la gestione di un complesso termale

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2010, proposto da

T. di S. S.r.l., con sede in Fordongianus (OR), in persona del suo Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dal prof. avv. Gennaro Terracciano e dall'avv. Monica Boezio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Debora Urru in Cagliari, via Farina n. 44;

 

contro



la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Ledda e Mattia Pani, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale della Regione Sardegna in Cagliari, viale Trento n. 69;

 

per l'annullamento



- del provvedimento prot. n. 42038 del 14 ottobre 2010, dell'Assessorato Enti Locali e Finanze della R.A.S.;
- del provvedimento prot. n. 48323 del 23 novembre 2010, dell'Assessorato Enti Locali e Finanze della R.A.S.;
- della relazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio, della R.A.S. , allegata al provvedimento del 14 ottobre 2010;
- del verbale n. 105 del 23 luglio 2010, della Commissione Tecnica Regionale ex art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, in allegato al provvedimento del 14 ottobre 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi l'avv. Terracciano per la ricorrente e l'avv. Pani per la Regione Sardegna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 dicembre 2010 e depositato il successivo 20 dicembre, la Società Terme di Sardegna s.r.l. chiede l'annullamento degli atti con i quali la Regione Sardegna ha determinato il canone di concessione dovuto per la gestione del complesso termale di Fordongianus, affidata alla predetta società con la convenzione del 21 maggio 1991 e con l'atto attuativo del 22 dicembre 1999.
1.1. - Nella convenzione del 1991 si è previsto l'affidamento della gestione del complesso all'A.T.I. aggiudicataria dei lavori di realizzazione del centro termale, per un periodo di 30 (trenta) anni, decorrente dalla data di consegna delle opere. Dopo il primo quinquennio di gestione, obbligatoriamente svolto dalla concessionaria, l'art. 15 di detta convenzione ha previsto che «le condizioni normative dell'ulteriore periodo di gestione» fossero «disciplinate con apposito atto convenzionale» da definirsi «tenendo conto dei risultati economici del quinquennio effettuato nonchè delle ipotesi prospettiche prefigurate per il periodo successivo».
1.2. - A seguito di diversi incontri effettuati tra la società concessionaria e la Regione, per giungere ad un accordo sul canone annuale da corrispondersi per la gestione del complesso termale, con nota del 14 ottobre 2010, prot. n. 42038, il Servizio Demanio e Patrimonio dell'Assessorato regionale Enti Locali e Finanze, invitava la ricorrente «a voler corrispondere nelle more della stipula dell'atto convenzionale, la somma dovuta a titolo di canone determinato in € 880.214,33 ... annuali ... » .
2. - Con il ricorso in epigrafe, avviato alla notifica il 13 dicembre 2010 e depositato il successivo 20 dicembre, la società Terme di Sardegna s.r.l. chiede, in primo luogo, l'annullamento della nota citata, nonchè degli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe; in secondo luogo, chiede l'accertamento della «non debenza, per tutto il periodo pregresso all'anno 2010, di alcun canone di ammontare diverso da quello previsto per il quinquennio d'obbligo». A sostegno delle domande introdotte deduce tre articolate ed autonome censure.
3. - Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, che in via preliminare ha sollevato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia riguarderebbe la quantificazione dell'ammontare del canone annuale, ipotesi che non rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di concessioni di beni pubblici di cui all'art. 5 della legge n. 1034 del 1971 (trasfuso nell'art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, di cui al d.lgs. n. 104/2010). Nel merito, conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. - All'udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. - In via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa regionale.
La questione non è fondata. Sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi sull'art. 5 della legge n. 1034/1971, l'ambito della giurisdizione esclusiva attribuita al giudice amministrativo in tema di concessioni di beni pubblici ricomprende anche le controversie, come quella in esame, nelle quali si disputa della determinazione del canone (si veda da ultimo Cassazione civile , sez. un., 24 giugno 2011 , n. 13903, secondo cui «le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dall'art. 5, comma 2, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, alla giurisdizione del g.o. sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della p.a. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull'an che sul quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo»).
6. - Con il primo motivo la società Terme di Sardegna s.r.l. lamenta la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi e del principio di legalità, in quanto con il provvedimento impugnato del 14 ottobre 2010 la Regione ha determinato unilateralmente e con effetto retroattivo il nuovo canone con riferimento ad un periodo decorrente dal 23 novembre 2007, data di scadenza del quinquennio d'obbligo.
6.1. - Il motivo è infondato in ordine alla contestata retroattività del canone.
Come esattamente replicato sul punto dalla difesa regionale, gli atti contestati non possono essere qualificati in termini di provvedimenti amministrativi.
Essi, piuttosto, debbono essere inquadrati nell'ambito della norma contrattuale contenuta nell'art. 15 della convenzione del 21 maggio 1991, sopra richiamato. Norma pattizia che in maniera sufficientemente chiara fa decorrere gli effetti dell'accordo, destinato a regolare la gestione successiva al primo quinquennio, dalla data di scadenza del predetto quinquennio. Si osservi, inoltre, che lo stesso art. 15 cit. non prevede alcuna norma transitoria per l'ipotesi in cui l'atto convenzionale venga stipulato in un tempo successivo alla scadenza del primo quinquennio; e in particolare non prevede, per tale fase transitoria, l'ultrattività della norma dettata dallo stesso art. 15, secondo cui per la gestione del complesso termale durante il quinquennio obbligatorio «il Concessionario non avrà diritto ad alcun compenso e/o indennità di alcun genere, assumendo a proprio carico e a proprio rischio ogni conseguenza connessa a tale attività». Norma, quest'ultima, che - letta dal punto di vista del soggetto concedente (cioè la Regione) - significa che per tale primo periodo non era previsto alcun canone di gestione a carico della concessionaria. Il che può trovare giustificazione e spiegazione nella necessità di garantire alla concessionaria un periodo di avvio della gestione senza ulteriori oneri economici, se non quelli derivanti dall'esercizio dell'attività.
6.2. - L'intento delle parti contraenti, che emerge dall'art. 15 cit., muove, tuttavia, proprio dall'evidente presupposto di ritenere chiusa la prima fase gestionale, con il decorso del quinquennio; e di introdurre (con separato atto convenzionale) una specifica disciplina normativa ed economica per l'ulteriore periodo di gestione.
La soluzione al problema della decorrenza degli effetti dell'atto convenzionale previsto dall'art. 15 cit. (compresi gli effetti economico-finanziari legati alla determinazione del canone) è data, quindi, dallo stesso art. 15, che la fa coincidere con la scadenza del primo quinquennio obbligatorio.
6.3. - Le osservazioni appena effettuate sono indubbiamente sufficienti per ritenere infondata la domanda di accertamento volta a statuire la «non debenza, per tutto il periodo pregresso all'anno 2010, di alcun canone di ammontare diverso da quello previsto per il quinquennio d'obbligo».
6.4. - Il motivo deve essere accolto, invece, nella parte in cui censura, per la violazione del principio di legalità, la determinazione unilaterale del canone effettuata dalla Regione con gli atti del 14 ottobre 2010 e del 25 novembre 2010.
6.5. - Occorre muovere dalla premessa che l'art. 15 della convenzione del 21 maggio 1991 - più volte richiamato - rinvia ad uno specifico accordo tra concessionaria e concedente la disciplina normativa ed economica del periodo di gestione successivo al quinquennio d'obbligo.
Con il che è sicuramente esclusa la possibilità da parte della Regione Sardegna di determinare unilateralmente il canone dovuto per tale periodo. Considerato, infatti, che la determinazione unilaterale del canone si traduce nella imposizione di una prestazione patrimoniale, ipotesi sicuramente rientrante nella riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, è necessario che tale potere sia previsto da una norma di legge che espressamente lo attribuisca all'amministrazione concedente. Ciò che nel caso di specie non risulta.
Sotto questo profilo va, conseguentemente, accolta la domanda di annullamento dei provvedimenti sopra citati.
7. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce difetto di motivazione e di istruttoria, nonchè eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, con riguardo agli atti della Commissione Tecnica Regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, incaricata dalla Regione Sardegna (con la deliberazione della Giunta Regionale n° 44/15 del 29 settembre 2009) della determinazione del canone. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione della convenzione del 21 maggio 1991, l'erroneità ed infondatezza della quantificazione operata dalla Commissione Tecnica Regionale, recepita nei provvedimenti impugnati, in relazione ai criteri indicati nell'art. 15 cit.; nonchè, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.
8. - I due motivi possono, tuttavia, ritenersi assorbiti per effetto sia dei rilievi sopra svolti con riferimento al contenuto dell'art. 15 cit., sia della necessità per le parti, a seguito dell'annullamento dei provvedimenti regionali impugnati, di riprendere le trattative per giungere alla stipula dell'atto convenzionale. E' appena il caso di osservare ulteriormente, sul punto, che rimangono impregiudicate le diverse forme di tutela delle parti contro l'eventuale inattuazione dell'obbligo discendente dall'art. 15 cit. (fino alla eventuale risoluzione del contratto di concessione).
9. - Considerata la peculiarità della vicenda esaminata, si giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- accoglie la domanda di annullamento e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 42038 del 14 ottobre 2010 e il provvedimento prot. n. 48323 del 23 novembre 2010, dell'Assessorato Enti Locali e Finanze della R.A.S.;
- rigetta la domanda di accertamento concernente la «non debenza, per tutto il periodo pregresso all'anno 2010, di alcun canone di ammontare diverso da quello previsto per il quinquennio d'obbligo».
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 e, in prosieguo, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011, con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011





 

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