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n. 10-2011 - © copyright

T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 18 ottobre 2011 n. 982
Pres. A. Ravalli; Est. G. Manca
F. R. s.r.l. (avv.ti A. Rossi e L. G. Marassi) c/ l’'Università degli Studi di Cagliari (Avv. Distr. St.) e nei confronti di T. S.p.A. (avv.ti S. Segneri e D. Piras)


Contratti della p.a. – Servizi e forniture – Gara - R.T.I. – Quote partecipazione e di esecuzione – Art. 37, commi 4 e 13, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. - Indicazione delle quote - Verifica della corrispondenza delle quote da parte della stazione appaltante - Necessità – Anche in caso di R.T.I. orizzontale - Sussiste

 

 

Per effetto del combinato disposto dai commi 4 e 13 dell’art. 37, D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., negli appalti pubblici di servizi e forniture la Stazione appaltante ha l’obbligo di controllare la corrispondenza tra la quota di partecipazione al R.T.I. e la quota di esecuzione delle prestazioni; a tal fine, i partecipanti in forma di R.T.I. hanno, a loro volta, l’obbligo di dichiarare gli elementi richiesti per consentire tale controllo, anche nel caso di presentazione dell’offerta in forma R.T.I. orizzontale

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 452 del 2011, proposto da

F. R. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Rossi, Luisa Giua Marassi, con domicilio eletto presso l'avv. Antonello Rossi in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;

 

contro



l'Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23;

 

nei confronti di



T. S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Segneri e Daniela Piras, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Sonnino n. 84;

 

per l'annullamento



- del provvedimento prot. 7637 dell'11.4.2011 emesso dall'Università di Cagliari con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla gara d'appalto;
- della relazione del 21.12.2010 con la quale non è stata ritenuta congrua l'offerta della ricorrente;
- della determinazione n. 118 dell'11.4.2011 di aggiudicazione definitiva alla controinteressata;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque collegato.

Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Cagliari e di TEPOR SpA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2011 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. - La società ricorrente ha partecipato, in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con la ditta Laterza Nicola, alla procedura aperta di gara per l'affidamento del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione degli edifici universitari, indetta dall'Università degli Studi di Cagliari. L'offerta è stata esclusa per anomalia, motivata con riguardo all'ingiustificato scostamento del costo del lavoro indicato dalle offerenti rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali applicabili ai sensi dell'art. 87, comma 2, lettera g), del codice dei contratti pubblici. Con determinazione dirigenziale dell'11 aprile 2011, l'amministrazione appaltante ha aggiudicato il contratto alla TEPOR S.p.A. .
2. - Con il ricorso principale, la RAIS s.r.l. impugna l'aggiudicazione definitiva nonchè gli altri atti meglio indicati in epigrafe, deducendo la violazione della disciplina in materia di verifica dell'anomalia delle offerte, di cui agli articoli 86, 87 e 88 del codice dei contratti pubblici, nonchè la violazione del bando di gara e diversi profili di eccesso di potere.
3. - Si è costituta in giudizio l'Università degli Studi di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. - Si è costituita anche la TEPOR s.p.a., controinteressata, concludendo anch'essa per il rigetto del ricorso. La TEPOR s.p.a. ha proposto anche ricorso incidentale (con atto avviato alla notifica il 23 maggio 2011 e depositato il successivo 1° giugno). Con atto avviato alla notifica il 25 maggio 2011 e depositato il 1° giugno 2011, la TEPOR ha altresì proposto motivi aggiunti al ricorso incidentale.
Con tali atti, la controinteressata deduce due autonomi motivi, tesi a far valere altrettante ragioni di esclusione della ricorrente principale dalla procedura di gara.
5. - All'udienza del 5 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. - In via preliminare, occorre esaminare il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata TEPOR s.p.a., posto che il suo eventuale accoglimento, per un motivo che comporti l'esclusione dalla gara della ricorrente principale, avrebbe come ulteriore conseguenza la improcedibilità del ricorso principale per il sopravvenuto difetto di interesse da parte della società ricorrente.
Questa appena esposta è, infatti, la conseguenza che si deve trarre dalle affermazioni contenute nella recente sentenza dell'Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4, la quale - muovendo dalla necessaria distinzione tra legittimazione al ricorso, esclusivamente ricollegabile alla esistenza di una situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento giuridico sostanziale; e interesse al ricorso, identificato nell'utilità derivante dal provvedimento giurisdizionale favorevole - ha statuito che «la situazione legittimante costituita dall’intervento nel procedimento selettivo (...) deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto, la definitiva esclusione o l’accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva. Tale esito rimane fermo in tutti i casi in cui l’illegittimità della partecipazione alla gara è definitivamente accertata, sia per inoppugnabilità dell’atto di esclusione, sia per annullamento dell’atto di ammissione».
Ne deriva, altresì, che quando l'illegittima partecipazione alla gara o l'annullamento dell'atto di ammissione siano introdotti nel giudizio mediante il ricorso incidentale, quest'ultimo deve essere esaminato dal giudice prima del ricorso principale, in applicazione dell'art. 276, secondo comma, del c.p.c. (richiamato dall'art. 76, comma 4, del codice del processo amministrativo), per la ragione che con il ricorso incidentale sono proposte dalla parte controinteressata questioni pregiudiziali di rito che riguardano la sussistenza della legittimazione o dell'interesse al ricorso.
7. - Nel caso di specie, è fondato il primo dei motivi del ricorso incidentale, incentrato sulla violazione dell'art. 37, comma 4 e comma 13, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006), per la mancata indicazione, nell'offerta presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo di cui la Francesco Rais s.r.l. era la mandataria designata, delle rispettive quote di partecipazione della mandataria e della mandante e della rispettiva quota di esecuzione delle prestazioni dei servizi appaltati. Secondo le disposizioni richiamate, «Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati» (art. 37, comma 4, cit.); inoltre, a completare la disciplina sul punto, il successivo comma 13 prevede che «I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento». Il significato normativo appare sufficientemente chiaro, nel senso che il controllo della stazione appaltante deve volgersi a verificare la corrispondenza tra quota di partecipazione all'associazione temporanea di imprese e quota di esecuzione delle prestazioni. Il presupposto per l'effettuazione di tale controllo è evidentemente costituito dall'adempimento, posto a carico dei partecipanti in forma di raggruppamento temporaneo, dell'ulteriore obbligo di dichiarare nell'offerta gli elementi richiesti.
8. - Il testo dell'art. 37, nella parte sopra riportata, consente anche di superare i dubbi che si erano affacciati in giurisprudenza ( e che sono evocati nelle memorie difensive della ricorrente principale), in ordine alla applicabilità di tale disciplina (anche) agli appalti di servizi e forniture e (anche) ai raggruppamenti di tipo orizzontale.
Il primo dubbio è testualmente risolto dall'incipit del comma 4 dell'art. 37 cit. («Nel caso di forniture o servizi ...»).
Il secondo si scioglie tenendo conto degli scopi perseguiti dalla disciplina normativa esposta, la cui ratio va identificata nell'esigenza di garantire un effettivo controllo sulla sussistenza dei requisiti di capacità speciale, in capo alle singole imprese riunite, in relazione alla quota di prestazioni contrattuali che si impegnano ad eseguire e alla percentuale di partecipazione al raggruppamento. Se questa è la ratio sottesa all'art. 37 cit., non sembra plausibile limitarne l'ambito di applicazione, escludendo i raggruppamenti temporanei orizzontali.
9. - L'interpretazione appena esposta trova conferma, altresì, nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda da ultimo, con ampia argomentazione, sez. III, 11 maggio 2011, n. 2804).
10. -. Il ricorso incidentale è, pertanto, fondato e deve essere accolto quanto al motivo esaminato (mentre restano assorbite le ulteriori censure).
11. - Come si è anticipato in premessa, applicando alla fattispecie in esame i principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 4/2011, ne deriva la improcedibilità del ricorso della Francesco Rais s.r.l. per il sopravvenuto difetto di interesse.
12. - La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini di cui in espositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, previo accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata TEPOR s.p.a., lo dichiara improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere.
Condanna la società ricorrente Francesco Rais s.p.a. al pagamento delle spese giudiziali a favore dell'Università degli Studi di Cagliari e della TEPOR s.p.a., che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per ciascuna parte.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/10/2011

 





 

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