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| n. 10-2011 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE
II - Sentenza 14 ottobre 2011 n. 1768
Giuseppe Esposito –
Presidente f.f., Paolo Marotta – Estensore |
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1. Processo – Processo amministrativo – Giudizio di
ottemperanza – Posizioni sostanziali autonome o contrastanti con quelle
del ricorrente – Valutazione – Giudizio di ottemperanza – Non è consentita
– Processo di ottemperanza – Unico intervento ammissibile – E’ quello di
tipo adesivo dipendente.
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2. Processo – Processo amministrativo – Giudizio di
ottemperanza – Azione risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi
precedenti al giudicato – Orientamento giurisprudenziale – Dopo il codice
del processo amministrativo – Revisione critica – Possibilità.
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1. In relazione alla struttura ed alla finalità
perseguita dal giudizio di ottemperanza, non è consentita al giudice
dell’ottemperanza una valutazione delle posizioni sostanziali autonome o
contrastanti con quelle del ricorrente che agisce per l’esecuzione di una
sentenza coperta dal giudicato o comunque esecutiva, dovendo ritenersi
che, anche sotto la vigenza del codice del processo amministrativo,
l’unico intervento ammissibile nel processo di ottemperanza (soprattutto
con riguardo alle sentenze del giudice ordinario) è quello di tipo adesivo
dipendente.
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2. In base al combinato disposto dell’art. 112 comma 4, e
dell’art. 30 comma 5, del Codice del processo amministrativo,
l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la domanda risarcitoria può
ritenersi ammissibile nel giudizio di ottemperanza (che è un rito
speciale) solo con riguardo ai danni ulteriori derivanti dalla mancata
esecuzione e da violazione ed elusione del giudicato e non con riguardo ai
danni presumibilmente rivenienti dalla attività illegittima della p.a.
accertata con sentenza passata in giudicato, potrà, con ogni probabilità,
essere sottoposto ad una revisione critica, potendosi configurare, sulla
base delle nuove disposizioni del codice del processo amministrativo, la
proposizione, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di un’azione
risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al
giudicato, ma tale possibilità (per la quale, peraltro, il codice del
processo amministrativo stabilisce che, in tal caso, “il giudizio si
svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”),
presuppone che il giudice adito sia munito di giurisdizione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del
2011, proposto da:
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Cesari Maria Clara, rappresentata e difesa dall’avv.to
Giuliano Giannini, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via
Sagrado, n. 6;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca; Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, rappresentati e
difesi dall'avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via
Rubichi, n. 23;
e con l'intervento di
Melgiovanni Piera Paola, rappresentata e
difesa dagli avv.ti Nicola Manno, Raimondo Manno, con domicilio eletto
presso Nicola Manno in Lecce, via D'Amelio, n. 9;
per l'ottemperanza
del giudicato derivante dalla sentenza
n.202/11 emessa dal Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro, nel ricorso n.
3289/09, depositata il 13.1.2011;
per l'accertamento ed il
riconoscimento, nel rispetto del principio della concentrazione delle
tutele, a) del diritto della ricorrente a vedersi attribuiti i benefici
economici derivanti dalla mancata assunzione a tempo indeterminato a far
data dall’01.09.2007 e fino alla definizione del presente procedimento
giudiziario, quantificati in via equitativa in € 11.500,00 (derivanti
dalla differenza tra il mancato godimento dello stipendio mensile
riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato per la secondaria superiore
e quanto percepito dalla ricorrente nel corso del periodo su indicato con
contratti di lavoro a tempo determinato e con le indennità di
disoccupazione); b) del danno patrimoniale sofferto dalla ricorrente
derivante dalla mancata nomina in ruolo dal 01.09.2007 ed equivalente
all'ammontare complessivo degli interessi del finanziamento richiesto in
data 3 luglio 2007, ammontanti ad € 2.018,96, oltre interessi e
rivalutazione monetaria; c) della lesione del diritto all'immagine
professionale ed alla qualità della vita sofferto dalla ricorrente e
quindi del diritto al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo
dell'Amministrazione scolastica di Lecce per responsabilità
extra-contrattuale: danno non patrimoniale quantificabile equitativamente
in € 200.000,00 (duecentomila);
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114
cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella
camera di consiglio del giorno 7 settembre 2011 il dott. Paolo Marotta e
uditi per le parti gli avv.ti G. Giannini, N. Manno e l’avvocato dello
Stato A. Roberti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, Cesari Maria Clara, docente
abilitata all’insegnamento nella classe di concorso n. 346/A (Lingua e
civiltà straniera inglese), invalida civile ex lege n. 68/1999 ed inserita
quale riservista nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di
Lecce, ha proposto ricorso (R.G. Sez. lav. n. 3289/09) al Tribunale di
Lecce, in funzione di giudice del lavoro, per il riconoscimento del suo
diritto ad essere assunta a tempo indeterminato dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, formulando anche richiesta di
condanna dell’amministrazione scolastica al risarcimento dei danni morali.
Il relativo giudizio si è concluso con sentenza n. 202/2011, depositata in
cancelleria in data 13 gennaio 2011, che ha dichiarato “agli effetti
giuridici, il diritto della ricorrente ad essere assunta con contratto di
lavoro a tempo indeterminato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di
Lecce a far data dall’anno scolastico 2007/08 per la classe di concorso
346/A (lingua inglese)”, rinviando a separato giudizio la determinazione
della misura del risarcimento dei danni conseguenti al ritardato
riconoscimento del diritto della ricorrente.
Con il ricorso in esame,
lamentando che la sentenza sopra richiamata (n. 202/2011), notificata al
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 3
febbraio 2011 ed all’Ufficio scolastico provinciale di Lecce in data 14
febbraio 2011, ancorché non appellata (come da certificazione della Corte
d’appello di Lecce dell’8 aprile 2011), non sarebbe stata ancora eseguita,
l’odierna ricorrente chiede che venga ordinato alla amministrazione
scolastica di provvedere alla sua esecuzione.
Unitamente alla domanda
di esecuzione della sentenza passata in giudicato, la ricorrente formula
domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, sia in relazione alla
differenza tra lo stipendio mensile riconosciuto ai docenti di ruolo della
scuola secondaria superiore e quanto percepito dalla ricorrente in
relazione a contratti di lavoro a tempo determinato (differenza
quantificata dalla ricorrente medesima in via equitativa in € 11.500,00),
sia per gli interessi passivi corrisposti dalla ricorrente in relazione ad
un mutuo contratto in data 3 luglio 2007 e quantificati in € 2.018,96.
Oltre ai danni patrimoniali asseritamente subiti, la ricorrente chiede
anche il risarcimento dei danni non patrimoniali, in relazione alla
lesione del diritto all’immagine professionale ed alla qualità della vita,
quantificati dalla ricorrente medesima in via equitativa in €
200.000,00.
Si è costituita in giudizio, per il tramite dell’avvocatura
distrettuale dello Stato, l’amministrazione scolastica, rappresentando in
punto di fatto che la ricorrente è collocata al quarto posto della
graduatoria dei docenti riservisti e che anche i docenti che la precedono
in graduatoria sono beneficiari di sentenze favorevoli emesse dal
Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro.
Fatta questa premessa,
l’amministrazione evidenzia che per l’anno scolastico 2007/2008 i posti da
destinare al personale docente disabile, ai sensi dell’art. 1 della l. n.
68/1999, sono solo due.
Dopo l’assunzione a tempo indeterminato con
decorrenza dall’anno scolastico 2007/2008 di due docenti che precedono la
ricorrente in graduatoria (già avvenuta per la prima classificata in
graduatoria, Mancarella Maria Grazia, e in corso di esecuzione per
Melgiovanni Piera Paola, seconda classificata, o per Roveda Alfredo, terzo
classificato) non residuerebbero altri posti disponibili da assegnare.
Sulla base di queste considerazioni, il ricorso in esame sarebbe, a
giudizio dell’amministrazione resistente, inammissibile per difetto di
interesse, non potendo la ricorrente reclamare alcuna nomina per mancanza
di posti disponibili.
L’amministrazione scolastica passa poi a
contestare la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente,
evidenziando l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa, per essersi
l’amministrazione scolastica attenuta, nello svolgimento delle operazioni
di nomina, alle indicazioni ministeriali, nonché l’insussistenza, nel caso
di specie, dei presupposti della responsabilità per danno esistenziale,
alla luce della più recente giurisprudenza.
Nel presente giudizio ha
dispiegato atto di intervento la prof.ssa Melgiovanni Piera Paola, la
quale evidenzia che con sentenza n. 6048 del 10 maggio 2011 il Tribunale
di Lecce – Sezione Lavoro ha dichiarato il suo diritto alla assunzione a
tempo indeterminato con decorrenza dall’anno scolastico 2005,
subordinandolo alla condizione che alla data del 2005 per la classe di
concorso A346 non vi fossero altri riservisti in posizione utile.
Fatta
questa premessa, l’interveniente, pur dichiarando di non aver nulla da
osservare circa il diritto della prof.ssa Cesari ad essere assunta
dall’anno scolastico 2007/2008, fa rilevare di aver diritto ad essere
assunta per la classe di concorso A346 (lingua inglese) con decorrenza
dall’anno scolastico 2005, con precedenza rispetto alla prof..ssa
Cesari.
Alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2011 la causa è stata
introitata per la decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata
l’inammissibilità dell’atto di intervento della prof.ssa Melgiovanni Piera
Paola.
Per costante giurisprudenza, l’intervento nel processo
amministrativo è ammissibile solo se finalizzato alla difesa di un
interesse derivato o dipendente da quello della parte principale. In
proposito, il fine che persegue colui che propone un intervento è
sostenere le ragioni del ricorrente, o del resistente, in quanto titolare
di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o
ad esso accessorio ovvero di quello sotteso al mantenimento dei
provvedimenti impugnati, che gli consente di ritrarre un vantaggio
indiretto e riflesso dall'accoglimento o dal rigetto del ricorso (ex
multis, Consiglio Stato, sez. V, 08 marzo 2011, n. 1445; Consiglio Stato,
sez. IV, 19 gennaio 2011, n. 385; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 04
febbraio 2011, n. 354; T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 13 ottobre 2010, n.
9201).
Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato, non è,
infatti, ammissibile nel processo amministrativo né l’intervento
principale (ad infringendum iura utriusque competitoris), con il quale
l’interveniente fa falere una pretesa autonoma, incompatibile con quella
delle altre parti del processo, né l’intervento adesivo autonomo (o
litisconsortile), con il quale l’interveniente esercita un’azione
autonoma, assumendo tuttavia una posizione uguale e parallela a quella di
una delle parti del processo.
Il carattere impugnatorio del processo
amministrativo, caratterizzato dalla previsione di termini perentori di
decadenza, unitamente alla stessa struttura del processo amministrativo,
il cui atto introduttivo si connota come vocatio iudicis anziché come
vocatio in ius, hanno indotto la giurisprudenza amministrativa a ritenere
che l’istituto dell’intervento non possa essere utilizzato quale rimedio
per far valere una pretesa rispetto alla quale l’interveniente avrebbe
potuto proporre autonomo ricorso. Secondo la giurisprudenza sopra
richiamata, l’unica forma di intervento ammissibile nel processo
amministrativo è quella dell’intervento adesivo dipendente, sia nella
forma dell’intervento ad adiuvandum, per il quale è legittimato il
titolare di un interesse dipendente dalla posizione giuridica azionata dal
ricorrente, che nella forma dell’intervento ad opponendum, per il quale la
legittimazione spetta al controinteressato pretermesso o al titolare di un
interesse (anche di fatto) alla reiezione del ricorso.
Le superiori
considerazioni debbono ritenersi ulteriormente confermate a fortiori con
riguardo all’intervento nel giudizio di ottemperanza.
E’ bensì vero che
l’art. 28, 2° comma, del c.p.a. sembra prefigurare un superamento
dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, riconoscendo la
legittimazione all’intervento volontario a “chiunque non sia parte del
giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi
abbia interesse”, con la sola limitazione dell’accettazione da parte
dell’interveniente dello stato e del grado in cui il giudizio si trova, e
che l’art. 38 del c.p.a. estende l’applicazione delle disposizioni del
libro secondo codice del processo amministrativo (e quindi anche degli
artt. 50 e 51 del c.p.a.) a tutte le tipologie di giudizi (di impugnazione
e riti speciali), salvo che una disposizione espressa non vi si opponga.
Pur tuttavia, l’estensione della legittimazione all’intervento volontario
nel processo amministrativo anche ai soggetti non decaduti dall’esercizio
di (proprie) azioni, se può ritenersi ammissibile nell’ordinario processo
di cognizione, anche in correlazione alla sempre più frequente
qualificazione di esso come processo sul rapporto, anziché come processo
sull’atto, non può in ogni caso ritenersi ammissibile nel giudizio di
ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario.
Secondo la tesi
prevalente in giurisprudenza, il giudizio di ottemperanza assume la
configurazione di giudizio misto (di cognizione ed, al contempo,
esecuzione) nei soli casi in cui si tratti dell’esecuzione di sentenze del
giudice amministrativo e non anche nel caso di sentenze del giudice
ordinario. Con riguardo a queste ultime quello di ottemperanza si
configura come mero giudizio di esecuzione, non potendo ritenersi
consentito al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, completare
ed esplicitare il giudicato riveniente dalla sentenze del giudice
ordinario.
Ne consegue che, in relazione alla struttura ed alla
finalità perseguita dal giudizio di ottemperanza, che è quella di
assicurare il soddisfacimento del diritto del ricorrente alla esatta
esecuzione delle sentenze passate in giudicato o comunque esecutive
(limitatamente, in quest’ultimo caso, a quelle del giudice
amministrativo), deve ritenersi che non sia consentito al giudice
dell’ottemperanza una valutazione delle posizioni sostanziali autonome o
contrastanti con quelle del ricorrente che agisce per l’esecuzione di una
sentenza coperta dal giudicato o comunque esecutiva e che, anche sotto la
vigenza del codice del processo amministrativo, l’unico intervento
ammissibile nel processo di ottemperanza (soprattutto con riguardo alle
sentenze del giudice ordinario) sia quello di tipo adesivo
dipendente.
Orbene, la prof.ssa Melgiovanni Piera Paola non può essere
considerata, nel caso di specie, come controinteressata pretermessa, che è
parte necessaria del processo amministrativo, titolare di un interesse
qualificato di natura uguale e contraria a quello del ricorrente. Il
Collegio fa rilevare, infatti, che nell’atto di intervento dispiegato
dalla prof.ssa Melgiovanni, l’interveniente, per sua stessa ammissione,
non contesta il diritto della ricorrente alla assunzione in ruolo
dall’anno scolastico 2007/2008.
Né tanto meno la prof.ssa Melgiovanni
Piera Paola può essere considerata come titolare di un interesse
dipendente da quello azionato dalla ricorrente, in quanto l’interveniente
fa invece valere il proprio autonomo diritto ad essere assunta, ai fini
giuridici, per la classe di concorso A346 (lingua inglese) con decorrenza
dall’anno scolastico 2005, in esecuzione della sentenza del Tribunale di
Lecce – Sezione Lavoro n. 6048/2011. Trattasi di un diritto autonomo ed
indipendente da quello azionato dalla odierna ricorrente, riveniente da un
diverso giudizio e che, conseguentemente, avrebbe potuto (rectius, dovuto)
essere fatto valere con un autonomo ricorso.
Non ricorrono, quindi, né
i presupposti dell’intervento ad opponendum, non essendo l’interesse della
interveniente giuridicamente incompatibile o contrastante con quello
azionato dalla ricorrente (peraltro, le rispettive richieste di
inquadramento in ruolo a tempo indeterminato, pur essendo relative alla
medesima classe di concorso, riguardano anni scolastici differenti), né
tanto meno sussistono i presupposti dell’intervento ad adiuvandum, agendo
la prof.ssa Melgiovanni a tutela di un diritto proprio (quello cioè alla
assunzione a far data dall’anno scolastico 2005), non dipendente da quello
azionato dalla prof.ssa Cesari.
Stando così le cose, l’atto di
intervento dispiegato dalla prof.ssa Melgiovanni Piera Paola deve essere
considerato inammissibile, per difetto di legittimazione.
Passando
all’esame del ricorso proposto dalla prof.ssa Cesari Maria Clara, merita
accoglimento la domanda diretta all’esecuzione della sentenza del
Tribunale di Lecce – Sezione lavoro n. 202 del 13 gennaio 2011 che ha
dichiarato “agli effetti giuridici, il diritto della ricorrente ad essere
assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Lecce a far data dall’anno scolastico 2007/08
per la classe di concorso 346/A (lingua inglese)”.
Non è, infatti,
condivisibile sul piano giuridico la tesi della amministrazione
scolastica, secondo la quale la pretesa azionata dalla ricorrente sarebbe
priva di interesse, in quanto i posti disponibili in organico da assegnare
al personale docente disabile per l’anno scolastico 2007/2008 sarebbero
solo due, mentre la ricorrente occupa nella graduatoria dei riservatari
solo il quarto posto.
Nella motivazione della sentenza sopra richiamata
il giudice del lavoro precisa che “è incontestato che per gli anni
scolastici 2005/06, 2006/07, 2007/08 l’Ufficio scolastico provinciale
previde l’assunzione in ruolo di docenti in misura tale che per le
categorie protette sarebbero dovuti essere destinati, rispettivamente, 2
posti, 1 posto e 2 posti, per cui se si fosse proceduto all’assunzione dei
“riservisti”, la ricorrente, quale 5^ riservista, sarebbe dovuto essere
assunta sin dall’anno scolastico 2007/2008”. Sulla base di tale premessa,
il giudice del lavoro ha riconosciuto alla ricorrente il diritto ad essere
assunta, agli effetti giuridici, con contratto a tempo indeterminato
relativamente alla classe di concorso 346/A (lingua inglese) a far data
dall’anno scolastico 2007/2008.
Ove l’amministrazione scolastica avesse
ritenuto erronee le premesse fattuali sulle quali si fonda la motivazione
della sentenza e, conseguentemente, non condivisibili, sul piano
giuridico, le conclusioni cui è pervenuto il giudice del lavoro, avrebbe
dovuto impugnare tempestivamente la sentenza medesima. La mancata
proposizione dell’appello rende, quindi, irrilevanti le considerazioni
svolte dall’amministrazione scolastica in relazione al numero degli aventi
diritto e dei posti disponibili in organico, non potendo tali
considerazioni incidere su statuizioni coperte dal giudicato.
Deve,
invece, essere dichiarata inammissibile, per difetto di giurisdizione, la
domanda formulata dalla ricorrente diretta ad ottenere il risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali rivenienti dalla mancata assunzione
in ruolo a partire dall’anno scolastico 2007/2008.
L’art. 63 del d.lgs.
n. 165/2001 attribuisce alla giurisdizione del giudice ordinario, in
funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti
di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ancorché
vengano in questione atti amministrativi presupposti, attribuendo in
questo caso espressamente al giudice ordinario il potere di disapplicare
gli atti amministrativi presupposti.
Nel caso di specie la ricorrente
rivendica, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, le differenze
stipendiali relative alla mancata assunzione in ruolo dall’anno scolastico
2007/2008 e gli interessi passivi corrisposti in relazione ad un mutuo
contratto dalla ricorrente medesima nel corso del 2007 nonché, a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale, le conseguenze lesive subite sub
specie di danno esistenziale (in particolare, nella forma di danno
all’immagine professionale ed alla qualità della vita), rispetto alle
quali (pretese) deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario, in funzione di giudice del lavoro, derivando esse, secondo la
prospettazione della stessa ricorrente, dalla mancata assunzione in ruolo
a tempo indeterminato a far data dall’anno scolastico 2007/2008.
Né a
conclusioni differenti si può pervenire sulla base del principio della
concentrazione delle tutele, invocato dalla parte ricorrente.
Secondo
un orientamento giurisprudenziale consolidato, la domanda risarcitoria può
ritenersi ammissibile nel giudizio di ottemperanza (che è un rito
speciale) solo con riguardo ai danni ulteriori derivanti dalla mancata
esecuzione e da violazione ed eluzione del giudicato e non con riguardo ai
danni presumibilmente rivenienti dalla attività illegittima della p.a.
accertata con sentenza passata in giudicato. Il Collegio rileva che, in
base al combinato disposto dell’art. 112, comma 4, e dell’art. 30, comma
5, del codice del processo amministrativo, l’orientamento
giurisprudenziale sopra richiamato potrà, con ogni probabilità, essere
sottoposto ad una revisione critica, potendosi configurare, sulla base
delle nuove disposizioni del codice del processo amministrativo, la
proposizione, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di un’azione
risarcitoria anche per i danni riguardanti periodi precedenti al
giudicato. Tuttavia, tale possibilità (per la quale, peraltro, il codice
del processo amministrativo stabilisce che, in tal caso, “il giudizio si
svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”),
presuppone che il giudice adito sia munito di giurisdizione.
Nel caso
di specie, come sopra evidenziato, la cognizione dei danni lamentati dalla
ricorrente deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice del
lavoro, essendo le conseguenze pregiudizievoli asseritamente subite dalla
ricorrente eziologicamente ricollegate dalla stessa ricorrente alla
mancata assunzione in ruolo a tempo indeterminato a far data dall’anno
scolastico 2007/2008.
In conclusione, la domanda di risarcimento dei
danni patrimoniali e non patrimoniali formulata dalla ricorrente deve
essere dichiarata inammissibile, in quanto la relativa cognizione deve
ritenersi devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro.
Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a
carico della amministrazione resistente. Possono essere compensate tra le
altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia Lecce - Sezione Seconda, pronunciando sul ricorso indicato in
epigrafe, così dispone:
- Dichiara inammissibile, per difetto di
legittimazione, l’intervento proposto dalla prof.ssa Melgiovanni Piera
Paola.
- Accoglie la domanda di esecuzione della sentenza del 13
gennaio 2011 n. 202/2011 emessa in favore della ricorrente, prof.ssa
Cesari Maria Clara, dal Tribunale di Lecce - Sezione Lavoro e, per
l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ed all’Ufficio scolastico provinciale di Lecce di provvedere nel
termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via
amministrativa del presente provvedimento a dare esecuzione alla predetta
sentenza, procedendo alla assunzione, agli effetti giuridici, della
ricorrente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Lecce a far data dall’anno scolastico 2007/08
per la classe di concorso 346/A (lingua inglese);
- Dichiara
inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la
domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
lamentati dalla ricorrente, dovendo ritenersi che la relativa cognizione
sia devoluta al giudice ordinario, in funzione di giudice del
lavoro.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese
di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in € 700,00 (euro
settecento/00) oltre IVA e CPA.
Compensa le spese tra le altre parti
del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di
consiglio del giorno 7 settembre 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Esposito, Presidente FF
Paolo Marotta,
Referendario, Estensore
Simona De Mattia, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/10/2011
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