T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Ordinanza 13 ottobre 2011 n. 732
Pres.Caruso Est. Veltri
G. S. (Avv. A. Parrelli) / Ministero dell’Interno (Avv. Distr. Stato ) |
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1) Extracomunitari- Provvedimento di espulsione – Condanna non definitiva- Art.1 ter c. 13 D.l. 1° luglio 2009- q.l.c. – Manifesta fondatezza. 2) Extracomunitari- Accertamento non definitivo di condanna- Espulsione- Art. 27 Cost.- Violazione- Sussiste- Ragioni.
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3) Extracomunitari- Accertamento non definitivo di condanna- Espulsione- Art. 3 Cost.- Violazione- Sussiste- Ragioni.
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4) Extracomunitari-. Art. 1 ter c. 13 del D.l. 1° luglio 2009, in contrasto con l’Art. 8 CEDU – Fattispecie- Art. 117 – Violazione – Sussite- Ragioni.
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5) Extracomunitari- Art.1 ter c. 13 del D.l. 1° luglio 2009, in contrasto con art. 6 CEDU- Fattispecie- Art. 117 Cost. Violazione-Sussiste-Ragioni.
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1. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui dispone che non possono essere ammessi alla procedura di emersione tutti coloro che risultino condannati, “anche con sentenza non definitiva”, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, senza consentire all’amministrazione alcuna valutazione in ordine alle circostanze soggettive ed oggettive del caso concreto ed alla pericolosità attuale dello straniero.
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2. Qualora la ragione che ha indotto il legislatore a determinarsi per l’ostatività, anche in presenza di un accertamento non definitivo, dovesse ravvisarsi nella sussistenza della colpevolezza in ordine alla commissione di un reato considerato grave, allora la violazione dell’art. 27 della Cost. a mente del quale “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” – è del tutto manifesta.
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3. Qualora il disposto normativo intendesse sorreggersi su una valutazione implicita di pericolosità derivante dal fumus di colpevolezza rappresentato dalla sentenza di condanna non definitiva, è l’art. 3 della Costituzione ed il principio di ragionevolezza ad essere violato, avendo il legislatore adottato un concetto di pericolosità presunta, sganciato dai parametri e dalle modalità prescritte per imposizione di misure cautelari o di misure di sicurezza, che coincide a ben vedere con quello di mera colpevolezza nella commissione di un reato. Ma ciò prescindendo da un accertamento definitivo della colpevolezza.
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4. L’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102 è altresì in contrasto con l’art. 8 della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo cosi come interpretato dalla Corte Europea, prescindendo dalla gravità in concreto del reato, dalla personalità del reo e dalla sua condizione socio economica e familiare, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost.
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5. L’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009 è infine in contrasto con l’art. all’art. 6 CEDU cosi come interpretato dalla Corte Europea, determinando l’espulsione dello straniero pur in presenza di un processo di appello attivato dallo stesso espulso per accertare la sua innocenza, con conseguente violazione dell’art. 117 Cost.
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N. 00732/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00551/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2011, proposto da:
Gurpreet Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Parrelli, con domicilio eletto presso Attilio Parrelli, Avv. in Reggio Calabria, via Marsala, 27;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del Decreto, prot. N. P-RC/L/N/2009/103898, notificato al ricorrente in data 10.06.2011, con il quale il Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Reggio Calabria ha disposto il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal signor Sartiano Giuseppe in favore del cittadino indiano, nonchè la revoca della richiesta di permesso di soggiorno;
della nota della Questura di Reggio Calabria 12.05.2011 e di ogni altro atto presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Sportello Unico Per L'Immigrazione;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
Il sig. Singh Gurpreet otteneva, in data 4 ottobre 2010, in esito ad un’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal relativo datore di lavoro, sig. Sartiano Giuseppe, il permesso di soggiorno. In data 20/5/2011, tuttavia, la Prefettura di Reggio Calabria disponeva l’archiviazione della citata domanda di emersione e la revoca del permesso di soggiorno già concesso, poiché dal riscontro dattiloscopico effettuato dalla locale Questura era emerso che il soggiornante era stato condannato, sebbene sotto le diverse generalità di Singh Gurprit, dal Tribunale di Reggio Calabria, per violazione dell’art. 582 cp, reato - quest’ultimo - ostativo a sensi dell’art. 1 ter comma 13 lett. c) della legge 102/2009.
Il provvedimento è impugnato dal sig. Singh Gurpreet, il quale deduce di aver tempestivamente interposto appello avverso la condanna poiché: a)pronunciata sulla base di dichiarazioni della persona offesa poi sottrattasi al contraddittorio, b)nei confronti di imputato dichiarato irreperibile nonostante vi fossero oggettivi elementi per il suo rintraccio, c)in un processo in cui il principale elemento di colpevolezza è integrato da dichiarazioni testimoniali di un agente di polizia giudiziaria aventi ad oggetto dichiarazioni a lui rese ma non verbalizzate.
Consapevole dell’univocità e perentorietà dell’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, a mente del quale “non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari …. c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice”, il ricorrente chiede rimettersi alla Corte Costituzionale la verifica della legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui considera ostativa anche la condanna non definitiva ed in ogni caso senza che sia consentito all’amministrazione che istruisce il procedimento, di valutare la gravità del reato, l’allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta dal soggetto.
L’amministrazione si difende valorizzando il tenore testuale della norma citata e la sussumibilità della condanna riportata dal ricorrente, nell’ambito di applicazione della stessa.
1. Ritiene il collegio che sussistano i presupposti per rimettere alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale della norma richiamata.
In punto di rilevanza basti osservare che essa ha valenza dirimente in ordine alla decisione del caso concreto: la formulazione letterale appare, infatti, sì univoca da escludere ogni margine di interpretazione adeguatrice; anche la sussumibilità della fattispecie in valutazione, nell’ambito applicativo della norme non è oggetto di dubbio alcuno. Tutte ragioni per le quali il collegio dovrebbe, sulla base della normativa richiamata, addivenire ad un rigetto del ricorso. Potrebbe invece giungersi ad una soluzione diversa solo ove le disposizioni censurate venissero dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui attribuiscono automatica rilevanza anche alle condanne non passate in giudicato.
In ordine al fondamento delle questione valga quanto segue:
2. Violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.
2.1. La Corte costituzionale ha più volte affermato, in relazione alla presunta violazione dell’art. 3 della Costituzione, che “la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione, e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli” (Cfr., sentenze n. 104 del 1969, n. 144 del 1970, n. 62 del 1994, n. 206 del 2006 e, da ultimo, Corte costituzionale, 16/05/2008, n. 148).
Facendo applicazione di siffatti principi la Corte ha dapprima, proprio in relazione all’art. 3 Cost., dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui facevano derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza, in proposito osservando come “nel nostro ordinamento la denuncia, comunque formulata e ancorché contenga l'espresso riferimento a una o a più fattispecie criminose, è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale” (Cfr. Corte costituzionale 18/02/2005 n. 78).
Di recente la Corte ha invece dichiarato infondata, in relazione allo stesso parametro, la questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla l. 30 luglio 2002 n. 189, censurato nella parte contemplante, quale causa ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna definitiva a seguito di patteggiamento, per reati inerenti agli stupefacenti, senza alcuna valutazione in concreto della pericolosità del condannato. In tale ultima occasione essa ha escluso che possa considerarsi manifestamente irragionevole, “condizionare l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, come quelli connessi alla violazione della normativa sugli stupefacenti; né possono considerarsi manifestamente irragionevoli: a) il fatto che non venga dato rilievo alla sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio della sospensione della pena, data la non coincidenza delle valutazioni sottese rispettivamente alla non esecuzione della pena e al giudizio di indesiderabilità dello straniero nel territorio italiano; b) il fatto che non sia previsto uno specifico giudizio di pericolosità sociale dei singoli soggetti, costituendo l'automatismo espulsivo un riflesso del principio di stretta legalità che permea l'intera disciplina dell'immigrazione e che costituisce, anche per gli stranieri, presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell'autorità amministrativa; c) il fatto che la condanna sia emessa a seguito di patteggiamento, giacché, da un lato, la sentenza di applicazione della pena su richiesta, salve diverse disposizioni di legge, è equiparata a una pronuncia di condanna e, d'altra parte, per le fattispecie - quali quelle oggetto dei giudizi a quibus - interamente verificatesi dopo l'entrata in vigore della l. n. 189 del 2002, il fatto che la condanna sia intervenuta in sede di patteggiamento non appare significativo, in quanto nell'opzione del rito alternativo, l'imputato è posto ex ante nella piena condizione di conoscere tutte le conseguenze scaturenti dalla scelta processuale operata” (Cfr. Corte costituzionale, 16/05/2008, n. 148).
2.2. La fattispecie oggetto di odierno scrutinio non è toccata dalle citate pronunce poiché, pur essendo governata dal principio della “discrezionalità ampia” del legislatore nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, ha ad oggetto, a differenza delle questioni già vagliate - che prevedevano nell’un caso la mera denuncia e nel secondo la condanna definitiva “patteggiata” - una norma che dispone la non ammissione alla procedura di emersione (e la conseguente espulsione) dei lavoratori extracomunitari che risultino condannati, anche con “sentenza non definitiva” per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 dal codice di procedura penale.
Vengono cioè in rilievo, nel caso di specie, ipotesi di reato che, pur avendo superato le soglie dell’indagine, non sono state ancora oggetto di un accertamento giudiziario definitivo perché pendenti i termini di gravame o per essere il nuovo giudizio ancora sub iudice. Dunque, una fattispecie, in un certo senso, a metà strada tra le due già vagliate dalla Corte Costituzionale.
Dalle pronunce citate si ricava, invero, il principio secondo il quale la compatibilità costituzionale della scelta legislativa sussiste esclusivamente se quest’ultima è predicativa di pericolosità o colpevolezza in relazione a reati considerati gravi, essendo solo in siffatti casi ragionevolmente prefigurabile l’espulsione.
E’ evidente che i due concetti - pericolosità e colpevolezza - sono collegati da un nesso significativo solo in senso unidirezionale, potendosi ragionevolmente derivare la pericolosità dalla colpevolezza e non già viceversa, talchè, nella logica argomentativa della Corte Costituzionale, solo l’accertata colpevolezza nella commissione di un reato può considerarsi dotata di autosufficienza in funzione della decisione amministrativa espulsiva. E ciò è comprensibile sol che si consideri che lo Stato, così procedendo, rifiuta ospitalità a stranieri che si sono macchiati di crimini proprio durante il pregresso periodo di permanenza nel relativo territorio. Un accertamento della pericolosità in concreto dello straniero, in questa chiave, non farebbe altro che aggiungersi all’autonoma rilevanza della condanna, affidando margini di discrezionalità all’amministrazione con potenziale detrimento del principio di legalità.
Diversamente deve però argomentarsi se non v’è condanna, poiché in siffatta evenienza è solo la concreta pericolosità la valida alternativa che può ragionevolmente giustificare l’espulsione. La stessa, inoltre, in assenza di un accertamento di colpevolezza, non può presumersi, ancorchè la colpevolezza sia stata oggetto di una prima e non definitiva statuizione di condanna, dovendo piuttosto necessariamente ancorarsi ad una valutazione prognostica basata su dati concreti e significativi circa la specifica potenzialità di reiterazione del comportamento delittuoso, oltre che sul fumus commissi delicti.
Non è dubbio che rispetto alla “mera denuncia” di cui all'art. 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, già colpito da dichiarazione di incostituzionalità, la norma oggetto di odierna valutazione appaia più attenta allo spessore della fattispecie penale presupposta, contemplando necessariamente una rituale incriminazione ed un vaglio giudiziario della stessa, sebbene non dotato dell’incontrovertibilità.
Tuttavia, se la ragione che ha indotto il legislatore a determinarsi per l’ostatività, anche in presenza di un accertamento non definitivo, è la sussistenza della colpevolezza in ordine alla commissione di un reato considerato grave, allora la violazione dell’art. 27 della Cost. a mente del quale “l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” – è del tutto manifesta. L’art. 27 cit. esprime un principio di portata cogente che opera senza distinguo nei confronti di imputati cittadini ed imputati stranieri, imponendo che alcuna sanzione, penale o amministrativa basata sulla colpevolezza possa essere validamente comminata in assenza della definitività dell’accertamento giudiziario.
Ove invece, come il collegio ritiene, il disposto normativo intenda sorreggersi su una valutazione implicita di pericolosità derivante dal fumus di colpevolezza rappresentato dalla sentenza di condanna non definitiva, è l’art. 3 della Costituzione ed il principio di ragionevolezza ad essere violato.
Il mero fumus di colpevolezza, seppur rilevante nel nostro ordinamento ai fini cautelari, non può giungere a giustificare sanzioni definitive causative di un profondo vulnus ai diritti fondamentali della persona riconosciuti dall’art. 2 Cost. a tutti, a prescindere dalla cittadinanza. Siffatta sanzione, non solo priverebbe del lavoro e delle relazioni familiari il soggetto extracomunitario - e ciò in assenza di un accertato profilo di colpevolezza - ma imponendosi a prescindere dai presupposti che nell’ordinamento nazionale consentono e giustificano il ricorso a misure cautelari sia pur lievi, finisce per abbracciare un concetto di pericolosità attenuato e presunto, valevole solo ai fini del soggiorno degli extracomunitari. E tanto avverrebbe senza il supporto di un accertamento giudiziario definitivo in ordine alla sussistenza dei fatti, alla circostanza che l’imputato li abbia effettivamente commessi ed alla loro rilevanza penale ma, soprattutto, senza il preliminare vaglio dell’autorità giudiziaria in ordine alla pericolosità specifica dell’imputato o, comunque, senza una previa valutazione amministrativa circa l’effettiva pericolosità del soggetto, avuto riguardo alla natura e gravità dei fatti contestati ed all’andamento della sua vita pregressa e postuma del medesimo.
In definitiva, la norma, determinando automaticamente l’espulsione a titolo definitivo del soggetto extracomunitario condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che potrebbero in concreto finanche essere insufficienti a legittimare un arresto in flagranza (l’art. 381 consente l’arresto in flagranza solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto, ovvero della pericolosità del soggetto….), adotta un concetto di pericolosità, sganciato dai parametri e dalle modalità prescritte per imposizione di misure cautelari o per le misure di sicurezza, che coincide a ben vedere con quello di mera colpevolezza nella commissione di un reato. Ma ciò prescindendo da un accertamento definitivo della colpevolezza.
Possono allora conclusivamente richiamarsi le considerazioni già espresse dalla stessa Corte in relazione alla compatibilità costituzionale dell’efficacia espulsiva della mera denuncia. Anche in questo caso, come in quello, può sostenersi che nel nostro ordinamento, l’accertamento penale ancora sub iudice, nonostante l’intervento di una sentenza di condanna in primo grado, “nulla ancora prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti”. Esso ha solo l’attitudine a passare in giudicato, ma una volta che l’imputato abbia proposto gravame per scongiurarne l’immediata efficacia e l’irretrattabilità, non è in grado di fornire elementi atti ad obliterare la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., o a legittimare interventi espulsivi automatici basati su presunzioni di pericolosità.
3. Violazione dell’art. 117 Cost. per contrasto con l’art. 8 della CEDU.
3.1. L’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, si pone altresì in contrasto con l’art 117 comma 1 Cost., per violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, così come interpretato dalla Corte Europea: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tal diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”
Come recentemente chiarito dalla Corte Costituzionale, le norme della C.E.D.U. - nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione - integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, comma 1, cost. nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Pertanto, ove si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della C.E.D.U, il giudice nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un'interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica, e, qualora tale soluzione non risulti percorribile, non potendo comunque disapplicare la norma interna contrastante, deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo q.l.c. in riferimento all'art. 117, comma 1, cost. (Cfr Corte costituzionale, 24/10/2007, n. 348 e 349 e, da ultimo, Corte costituzionale, 12/03/2010, n. 93).
Scartata, in ragione di quanto in premessa dedotto, la percorribilità di una interpretazione adeguatrice, il fumus dell’incostituzionalità appare manifesto.
3.2. E’ fuor di dubbio che secondo la Corte Europea spetti allo Stato contraente controllare l’ingresso nel proprio territorio, non garantendo - la Convenzione - il diritto dello straniero di entrare o di risiedere in un determinato paese; nondimeno pacifico è che, per la predetta ragione, gli Stati hanno facoltà di espellere, a tutela dell’ordine pubblico interno, non solo uno straniero privo del regolare permesso di soggiorno, ma anche uno straniero munito di regolare permesso che delinque (Cfr., ex plurimis, Uner c. Paesi Bassi, sentenza del 18 ottobre 2006 (ric. n. 46410/99), Grande Camera, §§ 54 ss.)
Tuttavia, nel compiere il bilanciamento tra sicurezza e ordine pubblico e diritti dello straniero che viene espulso, la Corte Europea precisa che l’ingerenza dello Stato deve comunque avere riferimento ad una base legale ed uno scopo legittimo, oltre che essere necessaria in una società democratica, vale a dire giustificata da un bisogno sociale imperativo e dalla proporzionalità rispetto allo scopo perseguito (Cfr. tra le molte, Dalia c. Francia, sentenza del 19 febbraio 1998, § 52; Slivenko c. Lettonia, sentenza del 9 ottobre 2003 (ric. n. 48321/99), Grande Camera, § 113; Uner, cit.; Maslov c. Austria, sentenza del 23 giugno 2008, §§ 68 ss.).
La “necessarietà” è risultato di un processo valutativo condotto alla luce del criterio di proporzionalità, di guisa che - secondo la Corte EDU - soltanto ragioni particolarmente gravi possono giustificare il rifiuto del rilascio di un titolo di soggiorno, ben potendo le stesse, ad esempio, essere integrate dalla gravità dei reati commessi da uno straniero residente sul territorio di uno Stato membro (la Corte europea ha nello specifico ribadito la legittimità dell’espulsione nei confronti di coloro che sono condannati per reati connessi al traffico di stupefacenti - Cfr. Dalia c. Francia, sentenza del 19 febbraio 1998, § 54; Mokrani c. Francia, sentenza del 15 luglio 2003, § 32 e Aoulmi c. Francia, sentenza del 17 gennaio 2006, § 48.).
Nel caso di specie si è tuttavia di fronte ad una norma che contempla tutti i casi di cui all’art. 381 del codice di procedura penale, ossia reati che, in relazione all’eventuale, particolare, tenuità del fatto in concreto commesso, potrebbero esprimere un così basso grado di allarme sociale da inibire persino l’arresto in flagranza. Ove quanto predetto si associ alla circostanza che il reato preso in considerazione è oggetto di accertamento penale non ancora definitivo, i dubbi che siffatte condizioni possano essere sufficienti ad integrare la condizione di necessarietà alla luce del citato criterio di proporzionalità, diventano numerosi e consistenti.
La giurisprudenza della Corte EDU dimostra che la valutazione della gravità ai fini della necessarietà deve essere fatta in concreto. Una simile valutazione è stata per la prima volta compiuta dalla Corte nel caso Boultif c. Svizzera, sentenza del 2 agosto 2001 (ric. n. 54273/00) al fine di verificare se nella specie (difficoltà della convivenza di due sposi a causa dell’espulsione verso il paese d’origine del coniuge straniero a seguito di una condanna penale) la misura dell’espulsione fosse proporzionata al suo scopo (“necessaria in una società democratica”). La Corte ha in quell’occasione chiarito che occorre prendere in considerazione: 1) la natura e la gravità dell’infrazione commessa dal ricorrente; 2) la durata del suo soggiorno nel paese dal quale deve essere espulso; 3) la condotta del ricorrente nel periodo che decorre dalla commissione del reato; 4) la nazionalità delle persone coinvolte, la situazione familiare del ricorrente (durata del matrimonio, e altri elementi che attestassero il carattere effettivo della vita di coppia e che consentano di sapere se il coniuge è o no al corrente del reato all’inizio della relazione; la nascita di figli legittimi ed eventualmente la loro età); 5) la gravità delle difficoltà che eventualmente rischia di incontrare il coniuge nel paese d’origine del suo sposo, benché questo semplice fatto non sia sufficiente ad escludere l’espulsione, etc.
Tutti elementi neanche in minima parte presi in considerazione dal legislatore italiano, il quale, non solo ha coniato un automatismo espulsivo prescindendo dalla gravità in concreto del reato, dalla personalità del reo e dalla sua condizione socio economica e familiare, ma lo ha altresì collegato ad un accertamento non definitivo, obliterando il principio generale di non colpevolezza comune agli Stati contraenti.
4. Violazione dell’art. 117 Cost. per contrasto con l’art. 6 della CEDU.
4.1. Da ultimo, le norme di cui si discorre sembrano porsi in ulteriore contrasto con l’art. 6 CEDU, nell’esegesi datane dalla Corte Europea: “1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e dovere di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. … 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico: … c difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; … e farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza”
Non v’è dubbio che anche allo straniero si applichino le garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, sicchè lo Stato incontra dei limiti specifici rispetto al potere di vietare l’ingresso o la permanenza di stranieri sul proprio territorio, proprio in ragione della salvaguardia del diritto degli stessi ad essere informati e soprattutto a partecipare personalmente ai processi nei quali risultano imputati (con riguardo allo Stato Italiano, cfr. Sejdovic c. Italia, sentenza del 1° marzo 2006, Grande Camera, §§ 81-95 e, più di recente, Kollcaku c. Italia, sentenza dell’8 febbraio 2007 §§ 46-56).
Nel caso Harizi c. Francia, sentenza del 29 marzo 2005 (ric. n. 59480/00), ad esempio, il ricorrente, cittadino algerino residente in Francia, fu processato per essersi rifiutato di ottemperare ad un ordine di espulsione. Assolto in primo grado per illegittimità formale dell’atto ministeriale, fù condannato in secondo grado, senza avere la possibilità di difendersi, essendo stato sottoposto nel frattempo alla misura dell’allontanamento coattivo dal territorio francese e non avendo ottenuto dalle autorità il necessario temporaneo lascia-passare. La Corte giudicò la sua condanna in contumacia, incompatibile con l’art. 6 CEDU.
Nel caso oggetto di odierna valutazione, l’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ha l’effetto di determinare l’espulsione dello straniero, pur in presenza di un processo di appello attivato dallo stesso espulso per accertare la sua innocenza.
E’ pur vero che l’art. 17 della legge 6 marzo 1998, n. 40 consente allo straniero, parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale, di rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza, previa autorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dell'imputato o del difensore. E’ però parimenti incontestabile che l’espulsione dallo Stato in cui è celebrato il processo non può non costituire fattore di notevole ostacolo, sia dal punto di vista economico che logistico, all’effettiva partecipazione al processo, ostacolo non causalmente riconducibile al comportamento dell’espulso ove si consideri quanto sopra detto in relazione alla presunzione di non colpevolezza.
5. In definitiva, il Collegio – che, con separata ordinanza assunta nella camera di consiglio dell’8 settembre 2011, ha temporaneamente sospeso l’efficacia dell’atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui dispone che non possono essere ammessi alla procedura di emersione tutti coloro che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, senza consentire all’amministrazione alcuna valutazione in ordine alle circostanze soggettive ed oggettive del caso concreto ed alla pericolosità attuale dello straniero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, non definitivamente pronunciando,
visti gli artt. 134 Cost.; 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, 23 l. 11 marzo 1953, n. 87, :
- dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 ter comma 13 del decreto-legge 1° luglio 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, per violazione degli artt. 3, 27 e 117 Cost., secondo quanto in premessa specificato.
- ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
- ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF
Caterina Criscenti, Consigliere
Giulio Veltri, Referendario, Estensore
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