T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 2 settembre 2011 n. 4314
Pres. S. Romano, est. I. Raiola
Iodice Giuseppe, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Euro Trasport S.a.s. (Avv. Antonio Ausiello) c. Comune di Casalnuovo di Napoli (Avv. Luigi Manna) c. Asl. Na3 Sud (Avv.ti Chiara Di Biase e Rosa Anna Peluso) |
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1. Commercio – Irrogazione sanzioni – Chiusura attività commerciali – Competenza alla luce del D.Lgs 267/00
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2. Commercio – Deposito alimenti – Chiusura immediata – Mancanza del titolo abilitativo oltre che la carenza di condizioni igienico sanitarie – Competenza –È del dirigente preposto
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1. Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 267/00, la competenza ad irrogare sanzioni amministrative deve ritenersi appartenere ai dirigenti degli enti locali in virtù dell'articolo 107 della menzionata normativa, la cui disciplina ha carattere innovativo anche rispetto al riparto di attribuzioni in precedenza regolato dal D.Lgs. 114/98 (con attribuzione al sindaco, ai sensi dell'articolo 22, dell'emanazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni), e dispone, al comma primo, che i poteri di indirizzo e di controllo politico -amministrativo spettano agli organi di governo dell'ente (nella specie, al sindaco del comune), e, al comma secondo, che sono attribuiti ai dirigenti 'tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno' non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale (1)
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2. Deve ritenersi legittima l’ordinanza dirigenziale con la quale viene disposta la chiusura immediata di un deposito alimenti per mancanza del titolo abilitativo oltre che per carenza di condizioni igienico sanitarie emessa dal Responsabile del Settore Polizia Municipale, quale dirigente superiore del servizio, preposto al controllo dell'osservanza della disciplina sul commercio e non dal Sindaco, in virtù della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 22 D.Lgs. 114/98
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1. cfr. T.A.R. Napoli, III sez., 14 gennaio 2010 n.1473; id., sez. III, 11 marzo 2009 , n. 1375; Cassazione civile , sez. II, 06 ottobre 2006 , n. 21631; T.A.R. Lazio Latina, 21 settembre 2006 , n. 669; T.A.R. Basilicata Potenza, 02 agosto 2005 , n. 739; |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6795 del 2009, proposto da:
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Iodice Giuseppe, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Euro Trasport S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ausiello, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via M. Turchi n.16 presso lo studio legale dell’avv. Caiano;
contro
Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Manna, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Aniello Falcone n.70;
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Asl. Na3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Di Biase e Rosa Anna Peluso, con i quali elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco alla via Nazionale Delle Puglie Ins.L.219/81;
per l'annullamento
1. dell'ordinanza dirigenziale n. 06/2009 prot.n. 55416 del 27/11/2009 emessa dal Responsabile del Settore Polizia Municipale e dal Responsabile dell'Unità S.U.A.P. del Comune di Casalnuovo di Napoli, con la quale si dispone la chiusura del deposito di alimenti sito al viale Ligustri n. 69, nel Comune di Casalnuovo di Napoli;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli e dell’ Asl. Na3 Sud;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 4 dicembre 2009 e depositato in data 7 dicembre 2009, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
I.Violazione di legge (art.21septies e octies legge 241/90) – Violazione ed omessa applicazione dell’art.8 D.Lgs n.507/99 – Eccesso di potere (arbitrarietà – Sviamento – perplessità – Abnormità - Difetto di istruttoria – Erronea presupposizione di fatto e diritto – Difetto del presupposto – Difetto di competenza) – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità;
Violazione di legge – Violazione ed omessa applicazione dell’art.7 l.241/90 come succ. mod. e integr. In relazione all’art.21 octies Legge n.241/90 – Eccesso di potere (arbitrarietà – sviamento – violazione del contraddittorio) – Violazione del giusto procedimento – Violazione dell’art.97 Cost. – Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A.;
Violazione di legge (D.Lgs. 114/98) – Violazione e falsa applicazione dell’art.2 L. n.283/1962 in relazione all’art.9 Legge n.689/1981 – Eccesso di potere (arbitrarietà – avviamento – iniquità e abnormità della sanzione – Perplessità – Erronea presupposizione di fatto e di diritto – difetto dle presupposto – difetto assoluto di istruttoria – difetto di motivazione) – Violazione del principio di tipicità;
Violazione di legge (D.Lgs. 114/98) – Violazione ed omessa applicazione dell’art.3 legge n.241/1990 – Eccesso di potere (omessa motivazione – difetto di istruttoria – arbitrarietà – sviamento – perplessità – iniquità – abnormità – erronea presupposizione di fatto e di diritto – Confusine – Difetto del presupposto);
Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’art. 8D.Lg. 114/98 in relazione all’art.22, comma 6, D.Lgs. n.114/98 – Difetto assoluto di competenza – Eccesso di potere (arbitrarietà – sviamento – iniquità e abnormità della sanzione – perplessità – erronea presupposizione di fatto e di diritto – difetto del presupposto – difetto assoluto di istruttoria – difetto di motivazione) – Violazione del principio di tipicità;
Si costituivano il Comune di Casalnuovo e la A.S.L. Napoli 3 Sud che resistevano al ricorso, del quale chiedevano il rigetto.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa dell’istante.
L’atto gravato, avente natura di ordinanza dirigenziale, ha ad oggetto la sanzione della “chiusura immediata” di un “deposito alimentare”, a cagione dell’avvenuto accertamento di una pluralità di violazioni di legge e di carenze igienico-sanitarie a seguito di sopralluogo effettuato dal Comando Carabinieri per la tutela della salute – Nucleo antisofisticazioni e sanità di Napoli in data 20 ottobre 2009. Nell’irrogare la sanzione della “chiusura immediata”, l’organo dirigenziale ha richiamato specificamente il Decreto Legislativo n.114/98.
Il Tribunale, melius re perpensa rispetto a quanto statuito in una precedente occasione (cfr. T.A.R. Napoli, III sez., 14 gennaio 2010 n.1473), ritiene che la competenza ad adottare gli atti repressivi ai sensi dell’art.22, 6° comma, del D.Lgs. n.114/98 non spetti più, nel nuovo assetto ordinamentale delle autonomie locali, al Sindaco ma all’organo dirigenziale settorialmente individuato come competente. In tal senso si è ormai espresso l’indirizzo giurisprudenziale dominante:«ai sensi dell'art. 107 comma 5, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, l'art. 22 comma 7, d.lg. 31 marzo 1998 n. 114 - il quale individua nel Sindaco l'autorità competente per le violazioni indicate da quella norma - deve essere interpretato, anche secondo una lettura costituzionalmente orientata, nel senso che spetta al dirigente, e non al Sindaco, la competenza a disporre la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, ovvero la chiusura immediata ai sensi del comma 6 della medesima norma» (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 11 marzo 2009 , n. 1375); «dopo l'entrata in vigore del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, applicabile nella specie), la competenza ad irrogare sanzioni amministrative deve ritenersi appartenere ai dirigenti degli enti locali in virtù dell'art. 107 del d.lg. citato, la cui disciplina ha carattere innovativo anche rispetto al riparto di attribuzioni in precedenza regolato dal d.lg. 31 marzo 1998 n. 114 (con attribuzione al sindaco, ai sensi dell'art. 22 dell'ora menzionato testo normativo, dell'emanazione dei provvedimenti di irrogazione di sanzioni), e dispone, al comma 1, che i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo dell'ente (nella specie, al sindaco del comune), e, al comma 2, che sono attribuiti ai dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni degli organi di governo o non rientranti tra quelle del segretario o del direttore generale» (Cassazione civile , sez. II, 06 ottobre 2006 , n. 21631); «ai sensi dell'art. 107 comma 5 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, l'art. 22 comma 7 d.lg. 31 marzo 1998 n. 114 deve essere interpretato, anche secondo una lettura costituzionalmente orientata (art. 97), nel senso che spetta al dirigente, e non al sindaco, la competenza a disporre la decadenza e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale nel caso di sospensione di tale attività per un periodo superiore ad un anno; a tal proposito l'eventuale norma statutaria comunale che attribuirebbe la competenza in materia al sindaco subisce gli effetti mutanti voluti giacché il predetto art. 107 d.lg. n. 267, cit. non necessita della mediazione statutaria o regolamentare dell'Ente locale, rinviando la legge a tali fonti solo per la definizione delle modalità di esercizio dei poteri stessi» (T.A.R. Lazio Latina, 21 settembre 2006 , n. 669); «ai sensi dell'art. 107 comma 5 t.u. 18 agosto 2000 n. 267, l'art. 22 comma 7 d.lg. 31 marzo 1998 n. 114 deve essere interpretato nel senso che spetta al dirigente, e non al sindaco, la competenza a disporre la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciale nel caso di sospensione di tale attività per un periodo superiore ad un anno» (T.A.R. Basilicata Potenza, 02 agosto 2005 , n. 739).
Ciò posto in punto di competenza ad emanare l’atto impugnato, il Tribunale osserva che, alla luce dell’inequivoco dato normativo di acui all’art.22 D.Lgs. n.114/98 e venendo in rilievo nel caso di specie non solo la sussistenza di carenze igienico-sanitarie, ma l’utilizzazione, in radicale assenza di titolo autorizzatorio, di uno spazio esterno (il piazzale avente, in realtà, la funzione di autorimessa) come deposito alimentare (sullo stesso sono stati rinvenuti ingenti quantità di pasta alimentare, cfr.verbale dei N.A.S. del 29.10.2009), il proveditimento impugnato deve giudicarsi correttamente adottato dall’Amministrazione comunale.
Infatti, ai sensi dell’art.22, 6° comma, del D.Lgs. n.114/98, infatti, il provvedimento di chiusura immediata di un esercizio di vendita (nel caso di specie, tuttavia, si tratta di un deposito alimentare) è adottato dal Sindaco (da intendersi, come innanzi precisato, ormai, come sostituito dal competente organo dirigenziale) in caso di svolgimento abusivo dell’attività di vendita.
Diversamente, per le altre infrazioni della disciplina di cui al testo normativo in parola, il richiamato art.22 prevede, ai commi 1 e 2, una graduazione delle sanzioni da applicare, comminando dapprima – e in sede di prima infrazione – una sanzione pecuniaria e, solo per il caso di particolare gravità o di recidiva, la “sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni”; ai commi 3 e 4, oltre alla sanzione pecuniaria in ipotesi di prima violazione, la revoca dell’autorizzazione all’apertura, e, al comma 5, la chiusura di un esercizio di vicinato, qualora il titolare: a) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno, b) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’art.5 comma 2, c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell’attività disposta ai sensi del comma 2.
Si richiama, proprio in punto di interpretazione della norma testé richiamata, un precedente della Sezione: «è fondata la censura di eccesso di potere per sviamento laddove l'Amministrazione utilizza la sanzione di cui all'art. 22, d.lg. n. 114 del 1998 concernente la chiusura dell'esercizio di vendita per svolgimento abusivo dell'attività, per contestare, in realtà, altro genere di irregolarità, ovvero, le condizioni, dal punto di vista ambientale, in cui versa il deposito, privo della pavimentazione e senza un sistema di regimentazione delle acque e di abbattimento delle polveri » (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 02 marzo 2010 , n. 1253)
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al rimborso, in favore delle parti resistenti, delle spese di giudizio che liquida, per ciascuna di esse, in complessivi €.1.500,00# (euro millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2011
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