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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 2 settembre 2011 n. 4313
Pres. S. Romano, est. I. Raiola
Del Pezzo Vincenzo (Avv. Antonio Ricciardi) c. Comune di Torre del Greco (N.C.)


1. Atto amministrativo – Motivazione – Puntuale e precisa – Consente al privato di comprendere le ragioni

 

2. Atto amministrativo – Motivazione – Genericità – Impossibilità di ricostruire l’iter logico giuridico seguito dalla P.A. – Illegittimità - Fattispecie

1. In tema di procedimento amministrativo, l’obbligo di motivazione di un provvedimento, consistente nel dovere di enunciare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano il contenuto dell’atto, finalizzate a consentire al destinatario la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'Amministrazione, assume un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall'art. 3, della L. 241/90, rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta (1)

 

2. Si configura il difetto di motivazione allorché non sia possibile ricostruire il percorso logico-giuridico seguito nell’emanazione di un atto, del quale rimangano indecifrabili le ragioni che ne hanno determinato l’adozione, tranne il caso in cui tali ragioni risultino facilmente intuibili in base alla funzione inequivocabile dell’atto (fattispecie relativa al rigetto di una istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/01 volta a conseguire il permesso di costruire in sanatoria fondato su di una generica motivazione – “non c’è corrispondenza tra quanto descritto nella relazione redatta dal tecnico dell’ufficio antiabusivismo e quanto dichiarato dall’istante”)

 

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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.8.2010, n. 5905


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2011, proposto da:

 

Del Pezzo Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ricciardi, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Strettola S.Anna Alle Paludi n.30 presso lo studio legale Landi;

contro



Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento



1. del provvedimento prot.n. 19418 notificato il 25/03/2011 emesso dal Dirigente del 5° Settore Urbanistica del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza, prot.n. 951 del 05/01/2011, presentata dal Sig. Del Pezzo Vincenzo, tesa ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria per il ripristino e sistemazione del paramento murario interno e del coronamento del muro di confine alla via Marconi n. 74;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con ricorso notificato in data 24 maggio 2011 e depositato in data 22 giugno 2011, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto:
Violazione dell’art.3 della Legeg 241/90 – Difetto di motivazione – Violazione dell’art.6 della Legge n.241/90 – Carenza dell’Istruttoria;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10, 12, 22, 23, 27, 31 e 37 del D.P.R. n.3802001 – Violazione e falsa applicazione delle Leggi n.47 /85, n.1150/1942 e n.10/77 – Violazione del procedimento – Eccesso di potere per sviamento e per presupposto erroneo;
Conformità delle opere alla regolamentazione urbanistico-edilizia nonché paesaggistica vigente – Violazione dell’art.25 delle N.T.A. del PR.G.. e successiva variante, nonché degli artt. 6, comma 9, e 9, lett. G) delle N.T.A. del P.T.P. Comuni Vesuviani;
Accertata insussistenza del reato di abusivismo edilizio.
Non si costituiva il Comune di Torre del Greco.
Alla camera di consiglio, sentite le parti, la causa passava in decisione.
Il ricorso è manifestamente fondato, di tal che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata piuttosto che con ordinanza resa in sede cautelare.
Parte ricorrente impugna il provvedimento (determinazione dirigenziale n.19418 notificata in data 25 marzo 2011) con il quale il Comune di Torre del Greco ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art.36 D.P.R. n.380/2001 presentata in sta 05.01.2011 ed intesa a conseguire il permesso di costruire in sanatoria per l e opere consistenti in “Ripristino e sistemazione del paramento murario interno e del coronamento del muro di confine alla via Marconi n.74”.
Il provvedimento gravato è viziato, ictu oculi, sotto il denunciato vizio di “difetto di motivazione”. Nella parte motivazionale vi è, infatti, solo una generica affermazione a sostegno del diniego di sanatoria, peraltro ripresa dalla relazione del responsabile del procedimento : «non è possibile procedere all’accoglimento della richiesta in quanto non c’è corrispondenza tra quanto descritto nella relazione redatta dal tecnico dell’ufficio antiabusivismo e quanto dichiarato dall’istante…».
L’amministrazione, cioè, non ha in alcun modo indicato, specificato e/o chiarito quali fossero le discordanze tra quanto dichiarato dall’istante, seppure a mezzo della relazione peritale allegata agli atti, e quanto accertato dal tecnico comunale. Così operando, l’autorità viene a svilire e addirittura a svuotare la motivazione dell’atto (tanto più, come nel caso, di un provvedimento lesivo per l’amministrato che agisce per la realizzazione di un interesse a carattere pretensivo), della quale viene a negarsi la funzione di garanzia, che può ritenersi assolta solo quando, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto della decisione dell’autorità possano essere agevolmente desumibili aliunde, sicché il provvedimento è immediatamente intelligibile per la parte: «la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato, a cui è preordinato il rispetto dell'obbligo motivazionale, non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente esplicitate le ragioni sottese alla scelta operata dall'Amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte, come nel caso di specie, dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi nelle quali si articola il procedimento» (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 12 gennaio 2011 , n. 78); «la motivazione del provvedimento amministrativo è finalizzata a consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico mediante il quale l'Amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, controllando, quindi, il corretto esercizio del potere ad esso conferito dalla legge e facendo valere, eventualmente nelle opportune sedi, le proprie ragioni; pertanto, la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento amministrativo finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dalla p.a., allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell'obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall'art. 97 cost.» (Consiglio Stato , sez. IV, 23 agosto 2010 , n. 5905).
Il provvedimento impugnato va, perciò annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot.n. 19418 notificato il 25/03/2011 emesso dal Dirigente del 5° Settore Urbanistica del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza, prot.n. 951 del 05/01/2011, presentata dal Sig. Del Pezzo Vincenzo, tesa ad ottenere il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria per il ripristino e sistemazione del paramento murario interno e del coronamento del muro di confine alla via Marconi n. 74, salve le ulteriori determinazioni del Comune di Torre del Greco.
Condanna il Comune di Torre del Greco al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.2.000,00# (euro duemila/00#).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Romano, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Ida Raiola, Primo Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2011





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