T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 2 settembre 2011 n. 4301
Pres. S. Veneziano, est. C. Polidori
Fazzari Vincenzo s.r.l. (Avv. Giovanni Basile) c. Provincia di Napoli (Avv. Luciano Scetta) |
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1. Giurisdizione e competenza –Interventi P.A. per il recupero di beni del patrimonio disponibile – Violazione diritti soggettivi – Giurisdizione A.G.O.
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2. Giurisdizione e competenza – Ordinanza di sgombero immobili condotti in locazione ma di proprietà della P.A. – Qualifica di ordinanza contingibile ed urgente – Non è possibile – Ragioni – Conseguenze sulla riparto di giurisdizione
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1. Quando l’Amministrazione agisce, con ordinanza sindacale per il rilascio di un bene del patrimoniale disponibile, agisce iure privatorum e conseguentemente la cognizione dell’eventuale illegittimità dell’azione per lesione dei diritti soggettivi dei privati spetta al Giudice Ordinario (1)
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2. Il provvedimento con il quale si ordina lo sgombero di locali facenti parte del patrimonio disponibile della P.A. condotti in locazione da terzi per ragioni attinenti l’agibilità dell’immobile stesso non può essere qualificato come un’ordinanza contingibile ed urgente per assenza dei presupposti di cui all’art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/00 ovvero presenza di pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con la conseguenza che la controversia sorta rientra nella giurisdizione del A.G.O.
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1. cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 12.3.2010, b. 1390; id. 9.4.2010, n. 1868 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
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sul ricorso n. 4485/2011, proposto dalla società FAZZARI Vincenzo s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Basile, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Tino di Camaino n. 6;
contro
la Provincia di Napoli, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luciano Scetta, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Matteotti n. 1;
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale della Direzione Gestione amministrativa del patrimonio della Provincia di Napoli n. 10957 del 3 novembre 2011, con la quale è stata disposta la immediata cessazione dell’utilizzo dei locali di proprietà della Provincia di Napoli, condotti in locazione dalla società ricorrente, e lo sgombero cautelativo degli stessi, nonché di ogni altro atto preliminare, connesso e conseguente, ivi comprese la nota della Direzione Progettazione e manutenzione del patrimonio della Provincia di Napoli n. 1218 del 21 aprile 2011 e della nota della Direzione Gestione amministrativa del patrimonio della Provincia di Napoli n. 60774 del 14 giugno 2011, recante la comunicazione di avvio del procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2011 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
RITENUTO di poter definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., consentendolo l’oggetto della causa e reputandosi integro il contraddittorio e completa l’istruttoria;
CONSIDERATO, in punto di diritto, che - secondo la giurisprudenza, anche di questa Sezione (sentenze 9 aprile 2010, n. 1868; 12 marzo 2010, n. 1390) - va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo laddove la controversia abbia ad oggetto l’ordine di rilascio di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell’Amministrazione. Infatti in tal caso l’Amministrazione agisce “jure privatorum”, al di fuori cioè dell’esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica (attribuitale, dall’art. 823 cod. civ., esclusivamente in relazione ai beni demaniali e a quelli patrimoniali indisponibili degli enti pubblici);
CONSIDERATO che stante quanto precede, in via preliminare, il presente gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in accoglimento dell’eccezione processuale sollevata dalla Provincia di Napoli nella memoria depositata in data 10 agosto 2011. Infatti:
- sebbene l’ordine di sgombero sia stato disposto per ragioni attinenti all’agibilità dell’immobile (indicate nella nota n. 1218 del 21 aprile 2011), il provvedimento impugnato - a differenza di quanto affermato nel primo motivo di ricorso - non può essere qualificato come un’ordinanza contingibile ed urgente, essendo privo degli elementi essenziali previsti dall’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 (il quale affida al Sindaco del Comune, quale ufficiale del Governo, il compito di adottare “con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”);
- trattandosi di locali commerciali condotti in locazione dalla società ricorrente in base al contratto stipulato in data 23 aprile 1998, la presente controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;
CONSIDERATO che, avendo la Provincia di Napoli indotto in errore la parte ricorrente in ordine al giudice da adire (si veda al riguardo il penultimo periodo della motivazione del provvedimento impugnato), sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4485/2011, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Carlo Polidori, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/09/2011
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