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| n. 8-2011 - © copyright |
T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE I
- Sentenza 24 agosto 2011 n. 1229
Pres. Adamo - Est. Adamo
Istituto di vigilanza Metronotte Città di Bisceglie (Avv.ti G. Bavaro
e O. Musco)/ Comune di Barletta; Ministero dell'Economia e delle Finanze e
Agenzia delle Entrate di Trani (Avv. St.) |
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Contratti della p.a. – Gara – Ammissione – Requisiti –
Correttezza contributiva e fiscale -Rateizzazione prima della
presentazione della domanda di partecipazione – Adempimento – Esclusione –
Illegittimità – Ragioni
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In tema di dichiarazione di regolarità nel versamento di
imposte e tasse, è illegittima l’esclusione - per mancanza del requisito
di cui all’articolo 38, primo comma, lettera g), del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163 - della ditta che, prima della presentazione della
domanda di partecipazione, abbia chiesto e ottenuto il beneficio della
rateizzazione del pagamento di due cartelle esattoriali relative a
differenti e risalenti periodi di imposta (costituenti, quindi, violazioni
tributarie accertate), adempiendo poi alle scadenze. Infatti, i meccanismi
di regolarizzazione tardiva, tipici del diritto tributario, possono
rilevare nelle reciproche relazioni di debito e credito tra l’impresa e
l’Amministrazione finanziaria, nel senso di consentire al contribuente,
con l’adempimento successivo, di evitare le conseguenze del ritardo e di
conseguire i medesimi benefici che avrebbe ottenuto in caso di esatto
adempimento. Pertanto, tale finzione giuridica può valere a costituire nei
confronti della stazione appaltante quella correttezza fiscale e
contributiva, che la norma prescrive al momento di partecipazione alla
gara, come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto
degli obblighi di legge, e quindi come espressione di affidabilità della
stessa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2068 del
2009, proposto
dall’istituto di vigilanza Metronotte Città di
Bisceglie, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gabriele Bavaro e Onofrio
Musco, con domicilio eletto presso il primo in Bari, corso Vittorio
Emanuele, 172;
contro
Comune di Barletta;
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Ministero dell'Economia e delle Finanze e Agenzia delle
Entrate di Trani, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, 97;
nei confronti di
Vegapol S.r.l.;
per l'annullamento
- della determinazione della Commissione di
gara di esclusione della ditta ricorrente dalla gara pubblica indetta dal
Comune di Barletta, per l’affidamento del servizio di “Vigilanza immobili
comunali per un anno”;
- della nota comunale prot. n. 65012 del
7.10.2009 di comunicazione alla ricorrente dell’intervenuta “denuncia
all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici"; nonché di ogni altro atto
presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla
ditta odierna ricorrente se pregiudizievole della sua sfera giuridica, ivi
compresi, ove occorra, l’atto di aggiudicazione della gara di cui alla
determinazione dirigenziale n. 1307 del 4.6.2009, la nota comunale prot.
n. 57714 del giorno 8.9.2009 e le note dell’Agenzia delle Entrate prot. n.
2009/19772 del 21.5.2009 e prot. n. 2009/35525 del 15.9.2009.
Visti
il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle
Entrate di Trani;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011
il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. Gabriele Bavaro;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Istituto di vigilanza Metronotte Città di
Bisceglie ha partecipato alla gara pubblica indetta dal Comune di
Barletta, per l’affidamento del servizio di “Vigilanza immobili comunali
per un anno”, di cui è risultata aggiudicataria la Vegapol S.r.l.
(determinazione dirigenziale n. 1307 del 4 giugno 2009).
Nel corso
dell’esame delle offerte la commissione di gara escludeva la Metronotte
Città di Bisceglie e con nota prot. n. 65012 del 7 ottobre 2009 comunicava
alla medesima di aver inoltrato “denuncia all’Autorità di vigilanza sui
lavori pubblici".
Il detto istituto di vigilanza impugna i suddetti
atti ritenendoli viziati sia sotto svariati profili di eccesso di potere
sia per violazione di legge; in particolare reputa l’azione amministrativa
in contrasto con il punto III.2.1, lettera e), del bando.
La
commissione aveva escluso la ricorrente perché priva del requisito di cui
all’articolo 38, primo comma, lettera g), del decreto legislativo 12
aprile 2006 n. 163, in ragione del mancato pagamento di due cartelle
esattoriali relative ai periodi d’imposta 2003-2004 (costituenti quindi
violazioni tributarie definitivamente accertate).
L’istante però
segnalava sia nel procedimento sia più tardi in questa sede di aver
chiesto, in data 9 luglio 2008, e di aver ottenuto, in data 12 settembre
2008 (prima della domanda di partecipazione alla selezione, presentata il
19 settembre 2008), il beneficio della rateizzazione del pagamento,
adempiendo poi alle scadenze. Tali circostanze, in effetti non
puntualmente evidenziate da EQUITALIA per il tramite dell’Agenzia delle
Entrate di Trani, sono attestate dalla documentazione della costituita
Amministrazione delle finanze del 9 febbraio 2011.
La ricorrente ha di
conseguenza dimostrato la formale concessione della dilazione di
pagamento.
Al proposito la giurisprudenza ha chiarito che i meccanismi
di regolarizzazione tardiva, tipici del diritto tributario, possono
rilevare nelle reciproche relazioni di debito e credito tra l’impresa e
l’Amministrazione finanziaria, nel senso di consentire al contribuente,
con l’adempimento successivo, di evitare le conseguenze del ritardo e di
conseguire i medesimi benefici che avrebbe ottenuto in caso di esatto
adempimento. Nella fattispecie concreta perciò tale finzione giuridica può
valere a costituire nei confronti della stazione appaltante quella
correttezza fiscale e contributiva, che la norma prescrive al momento di
partecipazione alla gara, come qualificazione soggettiva dell’impresa in
termini di rispetto degli obblighi di legge, e quindi come espressione di
affidabilità della stessa. La correttezza fiscale appunto deve ritenersi
storicamente ed attualmente esistente al momento della partecipazione alla
gara e all’epoca anche verificabile (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 12
giugno 2008 n. 1479; Id., sez. I, 18 novembre 2010 n. 3917).
In
conclusione, seguendo il ragionamento sviluppato nella sentenza del T.A.R.
Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 845 (in relazione ad un caso in cui
invero la dilazione era effettivamente tardiva), non può essere posta in
dubbio la veridicità della dichiarazione di essere in regola con il
pagamento di imposte e tasse, resa dalla società ricorrente all’atto della
presentazione dell’offerta, né sostanzialmente la sussistenza del
requisito di regolarità.
A ciò consegue l’accoglimento del gravame e,
per l’effetto, l’annullamento degli atti gravati.
Le spese seguono la
soccombenza, come da liquidazione equitativa in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti
impugnati.
Condanna, con vincolo solidale, il Comune di Barletta e il
Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione in favore della
società ricorrente delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati
in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), più CU, CPI e IVA, come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del
giorno 18 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina
Adamo, Presidente FF, Estensore
Savio Picone, Referendario
Francesco
Cocomile, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/08/2011
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