Casti Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Simone
Saiu, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Sardegna in Cagliari,
via Sassari N.17;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale - sede di Iglesias, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di accesso agli
atti emesso dall'INPS - sede di Iglesias - in data 16 febbraio 2011,
comunicato a mezzo raccomandata a.r. in data 18 febbraio 2011;
e
affinché si ordini all'INPS di Iglesias l’esibizione degli atti richiesti
con l’istanza del 1 febbraio 2011.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di
consiglio del giorno 15 giugno 2011 il dott. Marco Lensi e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato
in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame si avanzano le richieste
indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Il ricorrente era
socio lavoratore di una società cooperativa, successivamente posta in
liquidazione.
Cessata l’attività della cooperativa, in data 7 dicembre
2006, veniva presentata nanti i competenti uffici la documentazione
necessaria fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto al ricorrente a
titolo di retribuzione e competenze.
I commissari liquidatori, in data
26 giugno 2008, depositavano lo stato passivo presso il Tribunale di
Cagliari, riconoscendo soltanto una parte dei crediti del
ricorrente.
Sostiene il ricorrente che dai verbali ispettivi, si desume
che gli ispettori determinavano il disconoscimento del rapporto di lavoro
e la richiesta della contribuzione pregressa, sulla base delle
dichiarazioni rese da soci lavoratori della cooperativa e dalle
motivazioni di una sentenza di assoluzione del ricorrente.
Con istanza
del 1 febbraio 2011 il ricorrente avanzava istanza di accesso all'INPS -
sede di Iglesias – per l’esibizione delle predette dichiarazioni rese dai
soci lavoratori della cooperativa.
Con atto del 16 febbraio 2011 l'INPS
di Iglesias rigettava tale richiesta di accesso.
L’istante, ammesso al
beneficio del patrocinio a spese dello Stato, ha quindi proposto il
ricorso in esame, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego di
accesso agli atti emesso dall'INPS - sede di Iglesias - in data 16
febbraio 2011 e chiedendo che venga ordinato alla medesima amministrazione
l’esibizione degli atti richiesti con l’istanza del 1 febbraio
2011.
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituita
in giudizio l’Amministrazione intimata.
Alla camera di consiglio del 15
giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame si chiede l’annullamento del
provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dall'INPS - sede di
Iglesias - in data 16 febbraio 2011 e si chiede che venga ordinato
all'INPS - sede di Iglesias – l’esibizione degli atti richiesti con
l’istanza del 1 febbraio 2011.
La questione in esame investe il
problema del bilanciamento e contemperamento tra il diritto di accesso ai
documenti amministrativi e la tutela dei terzi i cui dati personali siano
contenuti nella documentazione richiesta, con particolare riferimento
all’esigenza di tutela della riservatezza dei firmatari di un
esposto.
Premesso che la giurisprudenza prevalente riconosce, in via
generale, la necessità che venga comunque tutelato il diritto di accesso,
si rileva che, nel caso di specie, devono trovare applicazione i principi
affermati dalla giurisprudenza in materia, ed in particolare il precedente
giurisprudenziale del T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, dell’8 novembre
2004 , n. 5716, nel quale è stato affermato che “In tema di bilanciamento
tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la tutela dei
terzi i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta,
deve ritenersi che le esigenze di tutela della riservatezza dei firmatari
di un esposto nei confronti di un professionista, presentato al relativo
Ordine professionale, e del quale il primo chieda l'ostensione, possano
essere garantite mediante la mascheratura dei nominativi. Il diritto
all'accesso potrà quindi essere esercitato, dal professionista
interessato, con tale modalità”.
Considerato che nel ricorso in esame
dell’istante precisa che “non si chiede nella istanza alcun documento che
contenga in nome di alcun soggetto ma solo il contenuto delle predette
dichiarazioni”, ritiene il collegio che la richiesta di accesso del
ricorrente debba essere soddisfatta con la predetta modalità, cioè
esibendo il contenuto delle dichiarazioni in questione omettendo o
mascherando i nominativi dei soggetti che hanno reso le dichiarazioni
medesime.
In tal modo si tutela il diritto di accesso del ricorrente,
senza che sia violato il diritto alla riservatezza di soggetti
terzi.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto
con conseguente annullamento del provvedimento di diniego di accesso
impugnato e si deve ordinare all’INPS di Iglesias l’esibizione delle
dichiarazioni richieste dal ricorrente con l’istanza del 1 febbraio 2011,
con le modalità sopra specificate e cioè omettendosi i nominativi dei
soggetti che hanno reso le dichiarazioni medesime.
Le spese del
giudizio devono essere poste a carico dell’amministrazione intimata e sono
liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sardegna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso,
come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il
provvedimento di diniego di accesso del 16 febbraio 2011 e ordina all’INPS
di Iglesias l’esibizione delle dichiarazioni richieste dal ricorrente con
l’istanza del 1 febbraio 2011, con le modalità specificate in
motivazione.
Condanna l’INPS di Iglesias al pagamento delle spese del
giudizio, che liquida forfetariamente in complessivi € 1500,00
(millecinquecento/00), oltre accessori di legge e pagamento del contributo
unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio
del giorno 15 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Maria
Pia Panunzio, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Tito
Aru, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/08/2011