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| n. 8-2011 - © copyright |
T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 18 luglio 2011 n. 3883
Pres.C. D'Alessandro Est.A. Pappalardo |
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1. Edilizia ed Urbanistica – Rilascio di concessione edilizia - Obbligo, previsto nel PRG di redazione di un piano esecutivo – Nel caso di intervento su area già urbanizzata – Non sussiste.
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2. Edilizia ed Urbanistica – Rilascio di concessione edilizia– Obbligo, previsto nel PRG di redazione di un piano esecutivo – Diniego – In assenza di un’adeguata istruttoria sull’urbanizzazione dell’area – Illegittimità.
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1. La necessità di un piano esecutivo (particolareggiato o di lottizzazione) quale presupposto per il rilascio di una concessione edilizia, si pone allorché si tratta di asservire per la prima volta un’area non urbanizzata ad un insediamento edilizio mediante la costruzione di uno o più fabbricati che esige la realizzazione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione. Ove l’area di sedime risulta invece già sufficientemente urbanizzata, non può essere negato il rilascio della concessione edilizia sulla base della semplice carenza del piano particolareggiato (o di lottizzazione), anche se ciò sia richiesto dal piano regolatore generale (1)
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2. E’ illegittimo il diniego di concessione edilizia motivata in ragione della mancanza di un piano attuativo prescritto dal P.R.G., qualora l’Amministrazione non abbia verificato con idonea istruttoria l’impatto della nuova opera con le altre norme disciplinanti l’edificazione e con le opere di urbanizzazione già presenti sul territorio. E’ onere dell’Amministrazione procedere ad una rigorosa valutazione del un nuovo insediamento progettuale in rapporto alla situazione generale dell’area, evidenziando, se sussistenti, le concrete ulteriori esigenze indotte dalla progettata costruzione (fattispecie relativa a modifiche di un edificio già realizzato in virtù di precedenti titoli abilitativi e ricadente in zona completamente urbanizzata |
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1) Cfr. TAR Campania, sez. IV, sentenza del 6/6/2000, n. 1819; id., sez. II, 1/3/2006, n. 2498 |
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