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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VI - Sentenza 14 luglio 2011 n. 3843
Pres. R. Conti, est. R. Cicchese
Alfonso Marigliano (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Sergio Turturiello) c. Ministero dell'Interno, Questura di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato)


Militare e militarizzato – Polizia dello Stato – Dipendenti riammessi in servizio – Possibilità di essere sottoposti a test attitudinali – Sussiste - Ragioni

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 D.M. 198/03, anche per i dipendenti della Polizia di Stato riammessi in servizio a seguito di sospensione cautelare per pendenza di procedimento penale, può e deve essere accertata da parte della P.A., con test attitudinali, la permanenza dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale allo svolgimento di compiti connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza, che richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico (1)

 

____________________________________
1. cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. I, sentenza dell’8 febbraio 2011, n. 1222; Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2010, n. 442

 

 


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 3221 del 2011, proposto da:

 

Alfonso Marigliano, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abbamonte e Sergio Turturiello, elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci, 16, presso lo studio dell’avv. Abbamonte;

 

contro



il Ministero dell'Interno, in persona del ministro p.t., la Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliati per legge in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento



-della nota prot. n. 333C/I- Sez.2^/17894/1 del 30 marzo 2011, con la quale la P.A. riteneva necessario sottoporre il ricorrente ad una valutazione dei requisiti attitudinali e psico- fisici, in applicazione dell'art. 2 D.M. 30 giugno 2003 n. 198;
-della nota 1.4.2001 della Questura di Napoli;
-del verbale di notifica della Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali del 5.4.2011;
-di tutti gli atti, di contenuto sconosciuto, citati nel richiamato verbale, quali il decreto del Capo della Polizia n. 333-B/10E.5.1/297 del 31.3.2011;
- del decreto del Capo della Polizia prot. n. 333 – C/17894 del 9 maggio 2011, con il quale è stata disposta la cessazione da servizio del ricorrente e degli atti ivi richiamati compresa la nota della Questura di Napoli n. 2.1/4268 del 10.2.2011;
di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato il ricorrente ha impugnato, insieme a vari atti endoprocedimentali, il provvedimento con il quale il Capo della Polizia ha disposto la sua cessazione dal servizio per accertata inidoneità attitudinale;
Considerato che, come si legge nel provvedimento gravato, la verifica di permanenza dei requisiti attitudinali era stata disposta dall’amministrazione a seguito della riammissione in servizio del ricorrente nel febbraio 2011, disposta in ragione dell’approssimarsi dei termini di scadenza del periodo massimo di sospensione cautelare previsto dalla legge 19/1990;
Considerato che la sospensione cautelare era stata disposta nell’aprile 2006 ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.P.R. 737/81, perché il ricorrente risultava sottoposto a procedimento penale;
Ritenuto che debbano essere respinti il primo, il secondo e il terzo motivo di doglianza, con i quali il ricorrente ha lamentato difetto di motivazione, violazione dell’art. 2 del d.m. 198/2003, degli articoli 5, comma 5, e 6 del d.m. 129/2005, eccesso di potere per presupposto erroneo, sviamento e violazione dell’art. 97 della Costituzione, sostenendo l’inapplicabilità al personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato della disposizione che prevede il controllo di idoneità attitudinale, comunque disposta, nel caso concreto, per ragioni non riconducibili a comportamenti sintomatici di una diminuita attitudine al servizio;
Rilevato che il contenuto testuale della norma di cui all'art. 2, d.m. n. 198 del 2003 non esclude affatto la possibilità di sottoporre il dipendente riammesso in servizio anche ad accertamento attitudinale, oltre che psico-fisico, in costanza di rapporto;
Considerato infatti che, come ribadito recentemente in giurisprudenza, “l'art. 2, d.m. citato … nella rubrica recita testualmente «accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale degli appartenenti ai ruolo della Polizia di Stato», con ciò confermandosi quale disposizione che mira a disciplinare anche gli accertamenti attitudinali. E sebbene al primo e al secondo comma, la disposizione si riferisca solo all'idoneità fisica e psichica, disciplinando le modalità con cui la stessa può essere accertata, in costanza di rapporto; al comma terzo, il testo normativo disciplina genericamente il giudizio di idoneità al servizio di polizia (con ciò comprendendo anche il giudizio sull'idoneità attitudinale per coerenza con la rubrica) che può essere accertata dalla P.A. — oltre che in alcuni tassativi casi enunciati dalla norma — opportunamente e specificamente motivando, anche qualora sussistano circostanze che lo rendano obiettivamente necessario” (così T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 08 febbraio 2011 , n. 1222, nello stesso senso Consiglio di Stato, parere della Commissione Speciale del 4 ottobre 2010, numero affare 2206/2010, sulla possibilità di sottoporre a valutazione attitudinale il militare riammesso in servizio dopo un periodo di sospensione cautelare cfr. pure Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 1 febbraio 2010, n 442);
Rilevato che il citato parere del Consiglio di Stato individua, tra le specifiche circostanze che legittimano il ricorso al riesame attitudinale, la prolungata assenza dal servizio e (disgiuntamente) la sussistenza di fatti di particolare gravità;
Considerato che tali circostanze sono entrambe sussistenti nel caso in esame, e che la prima, in particolare, risulta esplicitamente e puntualmente richiamate nel testo del provvedimento gravato e degli atti endoprocedimentali che ne hanno preceduto l’adozione;
Considerato, ancora, che la sopra richiamata gravità dei fatti non richiede, come prospettato in gravame, un previo accertamento di responsabilità penale, essendo la medesima compatibile anche con una valutazione di irrilevanza penale dei fatti, peraltro neppure intervenuta nel caso in esame (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n 442/2010, cit.);
Considerato che il rinvio alle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del d.m. 129/2005 (regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato), attiene chiaramente alle sole modalità di svolgimento della valutazione e non alla sussistenza dei presupposti;
Ritenuto che non può essere ravvisato alcun aggravamento del procedimento di riammissione in servizio essendo state motivatamente ponderate, in considerazione delle peculiarità del caso concreto, le esigenze del dipendente con quelle dell’amministrazione e della collettività in generale (cfr. in particolare nota prot. 333 c/I del 30 marzo 2011, ove si legge che la riammissione in servizio di un’appartenente alla Polizia di Stato, dopo un lungo periodo di sospensione, si rende necessario “… a tutela del lavoratore, il quale … potrebbe essere impiegato, all’atto della riammissione, in compiti non più compatibili con le sue capacità operative e/o con il suo stato di salute, con evidente rischio per la propria incolumità, ma anche a tutela della collettività nella quale è chiamato ad operare .. a salvaguardia del bene comune della sicurezza”);
Ritenuto che vada anche respinto il quarto motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato l’esiguità del termine intercorso tra la comunicazione della riammissione in servizio e lo svolgimento delle prove, tale da non consentirgli una preparazione delle medesime;
Considerato infatti che la valutazione attitudinale non mira a verificare aspetti culturali, ma psicologici e non richiede, di conseguenza, alcuna attività di studio da parte dell’esaminando;
Ritenuto, infine, che debba essere respinto il quinto motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato il mancato svolgimento, oltre alle prove attitudinale – il cui esito, peraltro, non risulta oggetto di specifiche censure - delle visite mediche, che pure avrebbero potuto consentire una diversa valutazione circa la sua idoneità a permanere in servizio;
Rilevato che l’accertata inidoneità attitudinale è di per sé ragione sufficiente a determinare l’adozione del provvedimento di cessazione dal servizio, senza necessità di appesantire il provvedimento con accertamenti ulteriori,che non avrebbero potuto in alcun modo porre nel nulla la rilevata indidoneità;
Ritenuto che il ricorso debba essere respinto, ma che la specificità della materia giustifichi la compensazione tra le parti delle spese di lite;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore


 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2011




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