Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 22 luglio 2011 n. 3944
Pres. I. Raiola, est. I. Pisano
Alessio Borriello (Avv.ti Rosa Fiore e Bartolomeo Sorrentino) c. Comune di Torre del Greco (Avv. Francesco Cozzi) c. Ministero Per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici e Patrimonio Storico, artistico e Etnoantropologico Napoli e Provincia (N.C.)


Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica alla p.a. – Avvocatura Stato sede autorità giudiziaria adita – Necessità – Conseguenze – Notifica – Presso la sede dell’Amministrazione intimata – Nullità – Sussiste – Eccezione

Tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati a dette Amministrazioni presso l’ufficio dell’Avvocatura nel cui distretto abbia sede l’Autorità giudiziaria adita. Quando, pertanto, la notifica di un ricorso avverso l’impugnazione di un provvedimento amministrativo sia notificato presso la sede dell’Amministrazione intimata, la notifica deve considerarsi nulla, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso, a meno che l’Amministrazione evocata non abbia sanato tale nullità costituendosi in giudizio (1)

 

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1. cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. I, sentenza del 7/4/2011, n. 3106


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;

 

sul ricorso numero di registro generale 3344 del 2011, proposto da:

 

Alessio Borriello, rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Fiore e Bartolomeo Sorrentino, con domicilio eletto presso Bartolomeo Sorrentino in Napoli, via Terracina N. 469;

contro



Comune di Torre del Greco in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Cozzi, con domicilio eletto presso Gennaro Iennaco in Napoli, via A.Marchese N. 10;

 

Ministero Per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici e Patrimonio Storico, artistico e Etnoantropologico Napoli e Provincia, non costituiti;

per l'annullamento



del provvedimento prot.n. 18774 del 22/03/2011, notificato il 25/03/20111, emesso dal Responsabile del Paesaggio del Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza, prot.n. 48656 del 21/07/2010, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una recinzione e relativi varchi d'accessi ai rispettivi fondi interclusi ubicati in questo Comune alla via Giovanni XXIII, a seguito del parere vincolante negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici,paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Torre del Greco in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il provvedimento prot.n. 18774 del 22/03/2011, notificato il 25/03/20111, emesso dal Responsabile del Paesaggio del Settore Urbanistica e Patrimonio del Comune di Torre del Greco, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza, prot.n. 48656 del 21/07/2010, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una recinzione e relativi varchi d'accessi ai rispettivi fondi interclusi ubicati in questo Comune alla via Giovanni XXIII, a seguito del parere vincolante negativo espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici,paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia.
Nella camera di consiglio odierna, fissata per la valutazione dell’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, il difensore dell’amministrazione comunale ha eccepito la nullità della notifica effettuata nei confronti della Soprintendenza presso la sede di Piazza Plebiscito in Napoli, piuttosto che presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, in via Diaz n.11.
Il difensore di parte ricorrente ha verbalizzato la propria opposizione, eccependo la tardività dell’eccezione.
Il Collegio ritiene, a questo punto, che sussistono i presupposti per dichiarare il ricorso inammissibile per nullità della notifica nei confronti della Soprintendenza.
Ed infatti, premesso che quella relativa alla nullità della notifica costituisce eccezione rilevabile dal Collegio d’ufficio, va osservato che deve ritenersi affetta da nullità, ex art. 11 comma 3, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, novellato dalla l. n. 260 del 1958 e ribadito dall'art. 10 comma 3, l. n. 103 del 1979 - norme da intendersi richiamate dall'art. 41 comma 3, c.p.a. - la notifica avvenuta direttamente presso l'Amministrazione intimata e non presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, che è chiamata ex lege a rappresentare e difendere le Amministrazioni dello Stato (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 aprile 2011 , n. 3106).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alle spese di lite, nella misura di euro 500,00 (cinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente FF
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore
Paola Palmarini, Referendario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2011





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