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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 25 luglio 2011 n. 3956
Pres. A. Guida, est. M. Buonauro
Comune di Santa Maria La Fossa (Avv. Renato Labriola) c. Provincia di Caserta (Avv. Mario R. Spasiano)


1. Giurisdizione e competenza – Rifiuti – Fissazione della tariffa – Esercizio del potere regolamentare da parte della P.A. – Giurisdizione G.A. - Sussiste

 

2. Processo amministrativo – Determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti indifferenziati - Legittimazione ed interesse a ricorrere – Interesse collettivo del Comune - Coincidenza con l’interesse individuale dei soggetti – Inammissibilità del ricorso - Ragioni

1. Le controversie aventi ad oggetto provvedimenti amministrativi con cui in via autoritativa e nell’esercizio di poteri discrezionali sono determinate le tariffe relativa allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo (1)

 

2. Non sussiste la legittimazione attiva del Comune ad impugnare il provvedimento della Provincia di determinazione dei costi della tariffa per la gestione dei rifiuti indifferenziati atteso che l’interesse collettivo della comunità comunale non può coincidere con l’interesse individuale dei soggetti di cui è composta la categoria dei cittadini utenti del servizio, essendo lo stesso perseguibile direttamente dal soggetto che ne è titolare esclusivo (2)

 

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1. cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza del 1 marzo 2002, n. 3030;
2. cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 3586/07


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 4579 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Comune di Santa Maria La Fossa, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso Avv. F. Landolfi in Napoli, via Depretis, n. 78;

contro



Provincia di Caserta, rappresentato e difeso dall'avv. Mario R. Spasiano, con domicilio eletto in Napoli, corso Vitt. Emanuele, n. 110/2;

per l'annullamento



Con il ricorso principale:
- del decreto n. 9/Pres. Del 28 maggio 2010 a firma del Presidente della Provincia di Caserta di determinazione dei costi della tariffa provvisoria e sperimentale dei costi per l’anno 2011 per la gestione dei rifiuti indifferenziati nella misura pari a 138,09 euro/t; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la proposta di tariffa da parte del settore Ecologia ambiente e gestioni rifiuti della Provincia;
con i motivi aggiunti:
- dei medesimi atti già gravati, nonché del provvedimento della Provincia di Caserta n. 835 del 28 maggio 2010 di proposta della determinazione della tariffa provvisoria; della delibera del commissario straordinario per la provvisoria gestione della Provincia di Caserta n. 64 del 23 marzo 2010 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 del bilancio pluriennale 201-2012, della delibera del consiglio provinciale del 16 luglio 2010, della nota del dirigente di Settore prot. 0090730 del 2.9.2010, del decreto provinciale n. 8 del 7 luglio 2010 di conferimento alla Gisec dei compiti di gestione dei rifiuti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Caserta;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2011 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Il Comune ricorrente contesta gli atti di determinazione del costo per la gestione dei rifiuti indifferenziati e la conseguente determinazione della tariffa relativa all’anno 2010 deliberati dagli organi provinciali in virtù dell’articolo 11, comma 5 bis, del d.l. 195 del 2009, conv. in legge n. 26 del 2010.
Chiede l’annullamento per difetto di istruttoria e motivazione degli atti indicati in epigrafe posti alla base della determinazione tariffaria e, nel dettaglio, contesta l’inserimento nei costi di trattamento dei rifiuti delle spese del Consorzio unico, le quali non sarebbero certificate (38 euro/t), nonché le spese relative alla GISEC, che sarebbe illegittimamente costituita.
Con motivi aggiunti estende le censure a tutti gli atti del procedimento di formazione della struttura tariffaria di spettanza provinciale, dolendosi della mancata differenziazione dell’importo in funzione della virtuosità di ciascun Comune e denunzia la mancata partecipazione delle amministrazioni locali al procedimento di formazione della tariffa.
Resiste in giudizio l’Amministrazione provinciale che eccepisce l'inammissibilità del ricorso e conclude per la sua infondatezza nel merito.
All’udienza del 6 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



Occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione di competenza funzionale sollevata dalla difesa provinciale.
L’eccezione è infondata.
In base all’art. 135, comma 1, lett. e), in relazione all’art. 14, comma 1, del codice del processo amministrativo approvato con d. lgs. n. 104 del 2010, è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, la cognizione delle controversie di cui all’art. 133, comma 1, lett. p), in materia di giurisdizione esclusiva con riferimento a “… le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti …”.
Merita osservare che tale previsione appare in conflitto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza della legge; infatti la deroga agli ordinari canoni di riparto tra i diversi tribunali amministrativi regionali, fondati sulla efficacia territoriale dell’atto e sulla sede dell’autorità emanante, non appare sorretta da alcun adeguato fondamento giustificativo e si risolve, perciò, in una manifesta violazione di quel principio di ragionevolezza che costituisce limite alla discrezionalità legislativa in materia di determinazione della competenza territoriale, tanto che sul punto il Collegio ha sollevato questione di legittimità costituzionale tuttora pendente.
In ogni caso la evocata competenza inderogabile ha natura eccezionale ed è di stretta interpretazione e pertanto non è applicabile in via analogica a tutti i provvedimenti che, come nella specie, non incidano sull’attività di gestione dei rifiuti, tenuto conto che il tema della controversia attiene alle modalità di computo dei costi al fine di determinare la tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
La controversia infatti riguarda l’impugnativa degli atti di carattere generale recanti le determinazioni regolamentari e tariffarie, aventi natura essenzialmente autoritativa ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass., sez. un., 1/3/2002, n. 3030).
In proposito il Consiglio di Stato in sede di regolamento di competenza ha già precisato che la succitata norma derogatoria della competenza concerne la concreta attività di gestione in senso stretto del ciclo di rifiuti e non atti e procedimenti solo indirettamente collegati a quella attività, quali le procedure di gara (C.d.S. ord. n. 586 del 2011); a maggior ragione, dunque, esulano dalla competenza del Tribunale amministrativo del Lazio le controversie concernenti le tariffe del servizio.
Occorre poi vagliare l’ eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo all’amministrazione comunale.
L’eccezione merita favorevole apprezzamento.
Nel processo amministrativo, la legittimazione ad impugnare un atto amministrativo deve essere di norma direttamente correlata ad una situazione giuridica sostanziale che sia lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse diretto, attuale e concreto del ricorrente all'annullamento dell'atto, non essendo ammessa (salvo i casi espressamente previsti) un'azione popolare, ossia un'azione volta ad ottenere un mero controllo oggettivo della legittimità dell'atto amministrativo da parte del giudice, che sarebbe in contrasto con il carattere di giurisdizione soggettiva che la normativa legislativa, ed anche costituzionale, hanno attribuito al vigente sistema di giustizia amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 29/5/2008, n. 2546).
Secondo il modello delineato in via eccezionale e temporalmente definita dal d.l. 195 del 2009, convertito nella legge n. 26 del 2010, in Campania i Presidenti delle province sono investiti del compito di fissare la tariffa provinciale per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati, con obbligo di copertura integrale dei costi mediante imposizione dei relativi oneri a carico dell’utenza.
Se ne inferisce che la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, benché formalmente unitaria, si compone di due voci distinte e separate, la prima di competenza provinciale (volta a coprire gli oneri derivanti dal trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti) e la seconda di spettanza comunale (per le residue voci di costo di raccolta e trasporto sopportate a livello locale). Non a caso l’articolo 11, comma 5 ter, del d.l. 195 del 2009, prescrive che il titolo di pagamento nei confronti del contribuente riporti le causali degli importi dovuti rispettivamente all’amministrazione comunale e a quella provinciale e che l’incasso relativo a queste due voci venga accreditato su conti separati, uno intestato alla Provincia e l’altro intestato al Comune.
In questa cornice, la partecipazione dei Comuni alla formazione complessiva della tariffa non vale di per sé a fondare la legittimazione a contestare l’esercizio da parte della Provincia di competenze sostanziali proprie ed autonome non incise dal modello di tariffazione congiunta.
Con l’iniziativa giudiziaria in esame, invero, il Comune non contesta la lesione di proprie competenze né la spettanza in capo alla Provincia delle prerogative ex lege attribuite alla stessa in ordine alla gestione ed all'affidamento del servizio in questione, ma contesta la correttezza delle modalità dell'esercizio delle competenze provinciali, con precipuo riguardo alla presunta lesione inferta sotto il profilo economico ai singoli cittadini utenti del servizio, proponendo sostanzialmente un’azione surrogatoria nell’interesse del singolo utente inciso (anche non cittadino del Comune ricorrente).
Ritiene il Collegio che la legittimazione a ricorrere possa spettare al Comune, quale ente esponenziale della comunità municipale, solo nei casi in cui esso agisca a tutela di interessi collettivi, purché si tratti di un interesse differenziato e qualificato che ruoti attorno all'incidenza sul territorio comunale dei provvedimenti impugnati. In altri termini occorre vagliare se l’attività di determinazione del costo per tonnellata di rifiuti indifferenziati leda in qualche modo la sfera giuridica delle funzioni istituzionalmente individuate dalla legge in capo ai comuni.
In questa prospettiva è stata riconosciuta la legittimazione in capo all'ente territoriale, in quanto esponenziale degli interessi della popolazione locale, ad insorgere avverso il provvedimento ministeriale che destini al museo di altro comune beni archeologici già esposti in musei del proprio territorio (C.d.S. n. 3066 del 2008); avverso il provvedimento di localizzazione di una discarica di rifiuti (C.d.S. n. 1725 del 2008); avverso il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di un centro di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (C.d.S. n. 695 del 2006).
Nella specie, invece, non è dubitabile che la determinazione tariffaria gravi sui singoli cittadini della provincia di Caserta, quali utenti e beneficiari del servizio di gestione dei rifiuti indifferenziati, mentre non è ravvisabile quella peculiare lesione di una comunità territorialmente localizzata che sola può giustificare un intervento dell’ente territoriale.
Se è incontestabile che i provvedimenti impugnati abbiano una notevole incidenza e pesanti riflessi sui costi del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, servizio che riguarda la collettività comunale di cui l’amministrazione ricorrente è ente esponenziale (cfr. C.d.S., sez. V, 26 agosto 2009 n. 5082), tuttavia non può ammettersi nel nostro ordinamento una azione surrogatoria da parte di un soggetto esponenziale ogni volta che il provvedimento impugnato abbia una incidenza diretta ed immediata nella sfera giuridica di altri soggetti giuridici, i quali soltanto subiscono il pregiudizio economico derivante dalla supposta erronea determinazione delle voci di costo dello smaltimento dei rifiuti. A costoro dunque, e solo ad essi, è concessa la facoltà (e l’onere) di contestare la determinazione tariffaria.
L'interesse della popolazione, della quale il Comune costituisce ente esponenziale, riguarda piuttosto la fruizione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, il quale deve essere garantito mediante adeguate misure di organizzazione e gestione, in relazione alla quale è postulabile una legittimazione dell’amministrazione comunale (cfr. C.d.S. n. 5082 del 2009, in cui la legittimazione del Comune è ammessa perché vengono in contestazione le competenze istituzionali del Comune e il modello di gestione del servizio).
La determinazione tariffaria, lungi dall’interferire con la corretta amministrazione del servizio, costituisce il presupposto regolatorio dei rapporti patrimoniali intercorrenti fra il cittadino-utente e le amministrazioni titolari del servizio.
Una recente pronuncia (C.d.S. n. 8686 del 2010) ha ritenuto che gli enti territoriali siano effettivamente soggetti ai quali, dopo la riforma del titolo V della Costituzione con il connesso principio di sussidiarietà, sia stata assegnata la funzione di cura concreta degli interessi della collettività di riferimento. Secondo tale impostazione, se è ben vero che la natura di ente territoriale consente di riconoscere per implicito la natura di soggetto di riferimento della comunità locale, ciò non esclude la permanente necessità di ricercare, in analogia con le associazioni private, gli ulteriori elementi che fondino la legittimazione, laddove si tratti di materie non direttamente conferite agli enti territoriali dalla legge, in quanto attributari di poteri generali di tutela degli interessi rilevanti per la collettività stanziata. Fra gli indici rivelatori è menzionato il decreto legislativo 20 dicembre 2009 n.198 “Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”, normativa ancora non del tutto applicabile, in assenza dei decreti di attuazione, ma dalla quale cogliere criteri testuali cui ancorare la ricerca degli elementi ulteriori di legittimazione valevoli, in questo caso, per gli enti territoriali.
Afferma l’art. 1 del testo normativo in esame che: “Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi”.
Seguendo il ragionamento esposto, ove gli enti esponenziali di collettività territoriali agiscano per difendere i singoli cittadini da loro amministrati dalle conseguenze economiche dell’aumento del costo dell’utilizzo di un servizio pubblico (nella specie pedaggio autostradale), si è in presenza di un danno economico che configura pienamente quella lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, a cui fa riferimento il testo normativo. Da qui il riconoscimento, in concreto, della legittimazione ad agire degli enti territoriali coinvolti.
La pronuncia non può essere condivisa
La sussidiarietà in senso verticale attiene al riparto delle competenze e delle funzioni pubbliche secondo un criterio di prossimità al cittadino destinatario, nel rispetto delle norme costituzionali e ordinarie. Come si precisa nella stessa decisione in questione, nessuna norma attribuisce ai Comuni la legittimazione ad impugnare tributi, tariffe o altre imposizioni economiche gravanti sui singoli residenti, così come è impraticabile ogni riferimento alla rappresentanza politica.
A sua volta la sussidiarietà in senso orizzontale depone in senso contrario alla soluzione affermata, dal momento che essa è finalizzata a promuovere e sostenere i cosiddetti corpi intermedi, le associazioni spontanee dei cittadini per la realizzazione e tutela dei loro interessi e non certamente per sostituirsi e sovrapporsi ad essi.
Per le stesse ragioni, evidentemente, non è significativo il richiamo al d.lgs. n.198 del 2009, poiché
il rafforzamento della tutela del singolo utente o consumatore mediante il riconoscimento della legittimazione ad agire ad associazioni od organizzazioni private rappresentative esclude già in via di principio che analoghe rappresentatività e legittimazione possano riconoscersi al Comune di appartenenza.
La nuova normativa evocata, invero, in linea con la normativa di riconoscimento delle class actions, amplifica i poteri delle associazioni di consumatori, ontologicamente ben distinte dagli enti territoriali, figure ordinamentali necessarie e connotate da poteri e funzioni stabiliti da norme costituzionali ed ordinarie.
Ancora, va di contro sottolineato che l'interesse collettivo della comunità comunale non può coincidere con l'interesse individuale dei soggetti di cui è composta la categoria dei cittadini utenti del servizio, perché questo è perseguibile direttamente dal soggetto che ne è titolare esclusivo.
L’interesse diffuso o collettivo trascende il singolo cittadino per riferirsi alla comunità nel suo complesso, esso è di tutti e di nessuno singolarmente considerato (come l’interesse alla tutela dell’ambiente o dei beni archeologici, al governo del territorio, il diritto alla salute e simili); esso, sebbene riferibile ad una categoria di soggetti (i componenti la comunità locale), deve trascendere i singoli interessi, non potendo rappresentare la mera sommatoria di interessi individuali, che sono singolarmente tutelabili (cfr. C.d.S. n. 3586 del 2007).
In questa cornice, nella fattispecie in esame, il Comune, in collaborazione con la Provincia, è incaricato di determinare, sulla base dei distinti oneri corrispondenti ai rispettivi servizi di competenza, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. L’atto di determinazione dei costi sopportati dalla Provincia rappresenta un autonomo segmento procedimentale che si inserisce in un più ampio e complesso procedimento di formazione della tariffa sperimentale, la cui delibazione è affidata alla competenza concorrente dei due enti locali ed il cui esito finale è l’elaborazione dell’importo tariffario che grava su ogni singolo utente. Le amministrazioni, dunque, non sono in posizione di contrapposizione, ma concorrono, ognuna per il sua specifico ambito di attribuzione, alla determinazione dell’importo tariffario finale.
Queste considerazioni inducono poi alla reiezione nel merito delle censure, proposte nei motivi aggiunti, con le quali il Comune si duole della mancata partecipazione alla formazione della tariffa di spettanza provinciale, atteso che la legge speciale citata disegna due procedimenti paralleli e convergenti in capo a ciascun ente territoriale (Provincia e Comune) senza introdurre forme di compartecipazione coerentemente alla straordinarietà e alla urgenza dell’intervento.
Pertanto, in considerazione delle considerazioni esposte, il ricorso ed i connessi motivi aggiunti vanno dichiarati in parte inammissibili per difetto di legittimazione a ricorrere in capo all’amministrazione comunale ed in parte infondati.
Il Collegio stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese e competenze di giudizio, attesa la delicatezza della questione e l’esito in rito della controversia.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li dichiara in parte inammissibili ed in parte infondati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Guida, Presidente
Fabio Donadono, Consigliere
Michele Buonauro, Primo Referendario, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2011




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