- l’Ufficio nazionale per il Servizio Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona l.r. p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;
nei confronti di
del Comune di Roma, rappresentato e difeso
dall’avv. A. Graziosi e con lo stesso elettivamente domiciliato presso la
sede dell’Avvocatura comunale in Roma, alla Via Tempio di Giove,
n.21;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n.D2906
del 27.7.2010 con la quale, preso atto del rilascio del nulla osta da
parte dell’Ufficio nazionale per il Servizio Civile, è stata approvata la
graduatoria dei progetti di servizio civile valida per l’anno 2010
presentati dagli enti accreditati ai sensi della D.G.R. nr.75/2010;
-
di ogni altro atto connesso ed, in particolare, del bando per la selezione
di 691 volontari emanato dall’Ufficio nazionale per il Servizio Civile e
pubblicato sulla G.u.R.I., 4^ s.s., n.70 del 03.9.2010;
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in
giudizio delle intimate amministrazioni;
Viste le memorie prodotte
dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa, inclusi:
-
l’Ordinanza di questa Sezione n. 1603/10 dell’11.11.2010 con la quale è
stato ordinata all’associazione ricorrente l’integrazione del
contraddittorio processuale ed è stata onerata la resistente
amministrazione regionale del deposito degli atti ivi indicati;
-
l’Ordinanza di questa Sezione nr.353/2011 del 28.1.2011 con la quale è
stata accolta l’istanza cautelare unita al gravame ai soli fini del
riesame del progetto della ricorrente;
- i mm.aa. di gravame
interposti dalla società ricorrente avverso il giudizio col quale la
Commissione, incaricata del riesame del progetto della stessa ricorrente,
ha confermato l’iniziale e negativa valutazione;
Data per letta alla
pubblica udienza del 07.7.2011 la relazione del Consigliere Pietro
Morabito ed uditi gli avvocati di cui al verbale d’udienza;
Ritenuto e
considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I)- L’associazione ricorrente – che è un ente
dotato di personalità giuridica nonché una Onlus iscritta al registro
generale delle Organizzazioni di volontariato – ha partecipato,
presentando proprio progetto denominato “Donazione di sangue: promossi in
solidarietà”, alla selezione dei progetti di servizio civile da svolgersi
nell’ambito della regione Lazio: selezione, curata dalle competenti
Autorità regionali e che, sinteticamente, si articolava:
-
nell’approvazione della graduatoria dei progetti ritenuti meritevoli, da
redigersi secondo le caratteristiche e le modalità riportate in un
“Prontuario” approvato con d.P.C.M. 4.11.2009 contenente, altresì, i
criteri per la valutazione dei progetti di cui trattasi;
- nel
finanziamento, a seconda delle risorse di anno in anno disponibili, di
tali progetti;
- nell’indizione da parte dell’Ufficio nazionale della
protezione civile di apposito bando per il reclutamento di volontari (in
numero pari a quelli previsti dai progetti utilmente graduati e
finanziabili) da avviare al servizio civile per la concreta attuazione dei
progetti citati.
Nel caso di specie, il progetto presentato dall’Avis
regionale Liguria (che prevedeva l’impiego di 14 volontari) non è stato
approvato e, dunque, è rimasto escluso dalla graduatoria di cui alla
determina dirigenziale del 27.7.2010 in cui sono stati inseriti ( quali
finanziabili) i progetti (con un punteggio non inferiore a pp.61) che
consentivano di avviare al servizio civile ( sulla base delle risorse
finanziarie disponibili) un numero massimo di 691 unità di
volontari.
La reazione dell’Avis regionale Liguria è stata affidata al
ricorso in epigrafe con cui il sodalizio ha impugnato sia la predetta
determinazione regionale che il bando (pubblicato sulla G.u.R.I. n.70 del
03.9.2010) con cui l’Ufficio nazionale della protezione civile ha indetto
la selezione di 691 volontari per i progetti da realizzarsi nella regione
Lazio.
Nella camera di consiglio dell’11.11.2010 la Sezione, con
propria ordinanza n. 1603/10, ha dettato (alla ricorrente) puntuali
disposizioni per l’integrazione del contraddittorio processuale (nei
confronti degli enti ISPA e SUBWAY, rispettivamente penultimo ed ultimo
dei soggetti utilmente collocati nell’impugnata graduatoria) ed ha onerato
la resistente amministrazione regionale [ che, nel costituirsi in
giudizio, ha depositato unicamente la Scheda di valutazione del progetto
Avis Liguria (che si limita al richiamo delle disposizioni del Prontuario
ritenute violate) e non anche gli atti con cui la Commissione (che ha
esaminato i progetti di servizio civile presentati), ha ritenuto di
escludere dalla valutazione di qualità il progetto presentato dalla
ricorrente espletandone compiutamente le relative ragioni] - del deposito
di tali atti nonché di specifici chiarimenti in ordine a quanto ivi
rappresentato.
Entrambe le parti hanno curato gli adempimenti loro
prescritti; ed, in particolare, nessuno degli enti notificatari del
gravame e nei cui confronti il contraddittorio processuale è stato
integrato si è costituito in giudizio.
Nella camera di consiglio del
27.1.2011, con Ordinanza nr.353/2011, pubblicata il successivo giorno 28
gennaio, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare di sospensione
interinale dei gravati provvedimenti: e tanto al fine del riesame (da
parte di Commissione i cui componenti fossero diversi da quelli facenti
parte dell’Organo collegiale che aveva espresso l’iniziale e negativa
determinazione) del progetto presentato dalla ricorrente “al fine di
determinare se il Progetto stesso sia suscettivo (in sintonia con i
criteri di selezione previsti dal Prontuario approvato con d.P.C.M.
4.11.2009 e dall’allegato A alla D.G.R. nr.649 del 03.12.2006) di
favorevole apprezzamento o meno, offrendo, per tale ultima eventualità,
chiara contezza delle ragioni determinative del respingimento” (così
testualmente Ord.za cit.).
A tale incombente l’onerata amministrazione
regionale ha prestato ottemperanza.
Nominata con decreto presidenziale
dell’11.3.2011 una nuova Commissione, questa – nella stessa data – si è
riunita confermando l’esclusione dalla valutazione di qualità del progetto
dell’Avis – regione Liguria, con giudizio che è stato dall’Associazione
ricorrente impugnato con i mm.aa. di gravame depositati il
24.5.2011.
Successivamente tanto l’Avis regione Liguria quanto la
Regione Lazio hanno, ciascuna, prodotto nota conclusionale e nell’udienza
del 07.7.2011 la causa è stata trattenuta e spedita in decisione.
II)- Si è ricordato, nel precedente par. I, che la Sezione, in
sede cautelare, ha disposto il riesame del progetto di servizio civile
presentato dall’Onlus ricorrente e che la Commissione – appositamente
nominata ed insediata – ha curato tale adempimento pervenendo alla
conferma dell’esclusione del progetto dalla valutazione di qualità e dando
contezza delle ragioni sottese alla determinazione assunta. Rebus sic
stantibus occorre, quindi, stabilire se detta conferma – che origina dallo
iussus iudicis impartito – incide o meno sulla procedibilità
dell’originario ricorso introduttivo del gravame circoscrivendo l’ambito
delibativo di pertinenza del Collegio alle sole censure opposte in sede di
mm.aa. di gravame.
Al riguardo, anche se non manca qualche pronuncia
difforme (TAR Campania, sez. VII n. 1785 del 12.3.2007) va richiamato il
principio, più volte enunciato dal G.a. (ved. Cons. St., Sez. IV, 16
novembre 1999 n. 2168 e 5 dicembre 2006 n. 7119; sez. V, 10 luglio 2000,
n. 3848, 25 maggio 1995, n. 830 ; sez. VI, 12 aprile 2000, n. 2184), per
il quale la definizione del giudizio principale comporta la caducazione
degli effetti dell'ordinanza cautelare emanata medio tempore dal giudice
amministrativo, nonché degli effetti dell'atto adottato
dall'Amministrazione in sede di esecuzione della medesima
ordinanza.
Invero, occorre rilevare quanto segue:
a) sul piano
processuale, qualora il Giudice amministrativo in sede cautelare sospenda
gli effetti di un diniego (ovvero del provvedimento di esclusione da una
procedura selettiva) e l'Amministrazione confermi il provvedimento
negativo oppure emani un atto consequenziale adeguandosi al contenuto
dell'ordinanza cautelare, non è in alcun modo configurabile
l'improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere
(rispettivamente, se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole
all'originario ricorrente), salvo particolari disposizioni di legge (ad
es. per l'esame di avvocato art. 4 D.L. n. 115/2005, conv. dalla L. n.
168/2005 e su tale disposizione la decisione Cons.St., sez. IV n.
3653/2006);
b) sul piano sostanziale, l'adozione non spontanea
dell'atto consequenziale, con cui l'Amministrazione si limita a dare
esecuzione all'ordinanza di sospensione degli effetti di un diniego
(ovvero di un provvedimento di esclusione da una procedura selettiva), non
comporta la revoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una
rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il
provvedimento sospeso sia o meno legittimo (cfr., sul principio, Cons. St.
sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3132 e n. 2838 del 2008). In altri termini (e
salvo il caso in cui il contenuto della motivata ordinanza cautelare sia
tanto condiviso dall'Amministrazione, da indurre questa a ritirare il
precedente provvedimento già sospeso, sostituendolo in sede di autotutela
con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile
annullamento), di regola la dovuta esecuzione di un'ordinanza cautelare
non comporta la sopravvenuta irrilevanza del provvedimento sospeso e
l'estinzione del giudizio pendente. Per cui, come autorevolmente precisato
dalla stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (27 febbraio 2003,
n. 3), l'improcedibilità del ricorso può discendere solo dall'adozione da
parte dell'Amministrazione di provvedimenti diversi ed ulteriori rispetto
a quelli imposti dalla necessità di dare esecuzione alla misura cautelare;
per contro, la mera esecuzione di un provvedimento cautelare, non
presentando profili di discrezionalità nell'an, non comporta il venir meno
della res litigiosa.
Nella specie, l'Amministrazione ha chiarito e
specificato di procedere al riesame del progetto Avis – regione Liguria
unicamente per ottemperare all’ordine cautelare impartitole, confermando
poi il provvedimento di esclusione, sia pure integrando la relativa
motivazione; al che accede, di necessità, lo scrutinio del ricorso
introduttivo e, nel caso di fondatezza dello stesso, la disamina dei
profili aggiunti di doglianza collocati nel secondo atto di ricorso.
III)- Il ricorso introduttivo del corrente giudizio è fondato per
le considerazioni di seguito delineate.
La Commissione di gara non ha
approvato (recte: ha escluso dalla valutazione di qualità) il progetto
presentato dalla ricorrente in applicazione del punto 4.2 della lex
specialis che, per l’appunto, escludeva da detta valutazione i progetti in
cui (lettera c) “risultino assenti, oppure poco chiari o incompleti, in
misura tale da non consentire una compiuta e completa valutazione del
progetto” i seguenti elementi (in tutto 16 fra i quali):
- punto 4):
“monitoraggio delle attività previste e della formazione generale e
specifica”
- punto 5): “modalità e contenuti della formazione generale
e specifica dei volontari”.
Più puntualmente la motivazione
testualmente riportata sia nell’impugnato provvedimento di esclusione che
nella Scheda di valutazione della Commissione di gara relativa al progetto
della ricorrente, è la seguente “4.2 lettera c) (monitoraggio
indeterminato) e punto 5 prontuario (formazione generica, metodologie e
tecniche non specifiche)”.
Ora, lo si è già ricordato sub par.I),
avendo la resistente amministrazione regionale, nel costituirsi in
giudizio, depositato unicamente la citata ( e come sopra compilata) Scheda
di valutazione e non anche gli atti con cui la Commissione ha ritenuto di
escludere dalla valutazione di qualità il progetto presentato dalla
ricorrente espletandone compiutamente le relative ragioni, la Sezione con
propria Ordinanza n r. 160372010 l’ha onerata del deposito di tali atti
nonché di specifici chiarimenti in ordine a quanto ivi rappresentato.
L’amministrazione ha replicato che l’unico documento ufficiale della
Commissione relativo al respingimento del Progetto presentato dalla
ricorrente è quello da essa amministrazione (già) allegato alla propria
memoria di costituzione e difensiva: e cioè la Scheda di valutazione del
progetto dell’Avis ricorrente del cui apparato motivazionale si è già
detto: apparato da ritenersi (come correttamente dedotto dlal ricorrente)
assolutamente inadeguato a rendere percepibile l’iter logico che ha
indotto la Commissione a respingere il progetto dell’Onlus ricorrente. E
difatti:
- con riguardo alla voce 4.2 lett.c) pt. 4, il Progetto della
ricorrente è stato escluso per “monitoraggio indeterminato” senza
specificare se risultassero assenti o poco chiari od incompleti i dati,
riguardanti il monitoraggio, delle sole attività previste ovvero della
sola formazione generale ovvero della sola formazione specifica dei
volontari ovvero della formazione sia generale che specifica dei volontari
ovvero ancora sia delle attività previste che di una od entrambe le
formazioni;
- con riguardo alla voce 4.2 lett. C pt.5, l’esclusione è
stata disposta con riguardo alla formazione generale dei volontari
definita generica ed in relazione alla quale il Progetto presenterebbe
“metodologia e tecniche non specifiche” (e, dunque, carenze progettuali
non individuate dalla Commissione).
Ovviamente ben più articolate ed
ampie sono le ragioni di esclusione del progetto della ricorrente
delineate dall’amministrazione regionale sia nella propria memoria
difensiva che nella relazione di chiarimenti esibita in ottemperanza al
dictum cautelare della Sezione. E così:
A) con riguardo al primo motivo
di esclusione:
nella memoria difensiva si riferisce che l’ente ha
provveduto (a pag. 29 del Progetto) al monitoraggio delle sole attività
complessive del Progetto e che la documentazione presentata dall’Avis è
stata reputata dalla Commissione come non contenente “sufficienti
indicazioni circa strumenti e metodologie per la verifica dell’andamento e
del percorso formativo predisposto e della valutazione periodica
dell’apprendimento di nuove conoscenze e competenze nonché sulla crescita
individuale dei volontari”; mentre nella Relazione di chiarimenti si
argomenta:
a) con riferimento alla verifica delle competenze acquisite
con la formazione specifica (durata 72 ore): che nel progetto si afferma
genericamente che saranno effettuate analoghe verifiche delle competenze
formative pregresse e di quelle acquisite durante la giornata, rinviando
al documento "linee guida per la formazione: corso di formazione
generale", dove sono descritte unicamente le modalità e gli strumenti
di verifica delle competenze della formazione generale e non anche di
quella specifica. Si rappresenta altresì che il rinvio alle "linee
guida per la formazione: corso di formazione generale" non consente la
determinazione delle modalità e degli strumenti di monitoraggio della
formazione specifica che è ben diversa, per caratteristiche, dalla
formazione generale;
b) con riferimento alla rilevazione del
gradimento: si osserva che, nel progetto, è affermato che "i volontari
saranno sottoposti a questionari di valutazione finalizzati al gradimento
della formazione erogata ed all'analisi dei risultati raggiunti…”,
laddove, nella documentazione fornita dall'ente ricorrente, non ci sono
indicazioni delle voci sottoposto a valutazione ma si fa riferimento
unicamente alla raccolta di pareri su ciò che è piaciuto o no della
formazione erogata;
B) con riguardo al secondo motivo di esclusione:
nella memoria difensiva si rappresenta che la commissione non ha
rintracciato nelle "linee guida per la formazione” le necessarie
indicazioni metodologiche e tecniche, in quanto esse danno conto
unicamente dei contenuti della formazione generale e dell'organizzazione
delle giornate da aula, mentre nulla è riportato con riguardo alla
formazione esperienziale che viene presentata, al punto 32 del progetto
della ricorrente, come caratteristica della metodologia formativa. Nella
Relazione di chiarimenti si richiama detto punto 32 e si specifica
che:
a) circa la metodologia si fa riferimento all'utilizzazione delle
tipologie di formazione da aula ed esperienziale senza dare ulteriori
specificazioni e descrizioni circa il loro svolgimento è senza rinvii a
documenti allegati per maggior dettaglio;
b) le tecniche riportate sono
genericamente ed unicamente quelle "frontale con supporti
audiovisivi" e "comunicazione diretta interpersonale e informale
con supporto di tutor da aula”, senza alcun rinvio a documenti
integrativi.
Dunque un complesso di ragioni, quello innanzi delineato,
che non è, in alcun modo ritraibile ovvero deducibile dalla stringata
componente motiva utilizzata nel corpo del provvedimento dirigenziale
avversato e che rende – come giustamente dedotto da parte ricorrente –
assolutamente inadeguato detto apparato motivazionale al fine di
consentire la ricostruzione dell’iter logico della Commissione.
Ne
segue l’accoglimento del ricorso introduttivo del gravame con assorbimento
delle ulteriori doglianze ivi rassegnate.
IV)- Occorre ora
esaminare le ragioni motive sulle quali si supporta il rinnovato giudizio
di esclusione (dalla valutazione di qualità) del progetto della
ricorrente: giudizio del quale con successiva determinazione regionale del
18.6.2011 (depositata dalla resistente il 05.7.2011) si è preso atto
lasciando immutata la graduatoria precedentemente approvata. In tale
contesto, non pregiudica il corrente scrutinio la circostanza che detto
ricorso aggiunto non includa (in quanto non conosciuta al momento della
relativa proposizione) la citata determinazione. Dall’esame, difatti,
della determinazione regionale n.D2906 del 27.7.2010 (impugnata col
ricorso introduttivo) si evince che, nell’economia del provvedimento di
cui trattasi, l’approvazione della graduatoria dei progetti esaminati e
valutati dalla Commissione è rimessa allo stesso Organo, mentre
all’Autorità regionale è riservata la competenza al finanziamento dei
progetti utilmente collocati nella detta graduatoria e l’inserimento della
stessa nel bando dell’Ufficio nazionale per il Servizio civile per la
selezione dei volontari. Ne segue che la valutazione della Commissione,
operata su prescrizione della Sezione, è idonea a ledere direttamente ed
immediatamente la posizione della ricorrente, con accessiva ammissibilità
dei mm.aa. di gravame da essa interposti.
Tanto chiarito – e ricordato
che l’art.1 del Prontuario ( e cioè della lex specialis della selezione)
imponeva che i Progetti da valutare venissero redatti secondo lo schema
previsto nella Scheda progetto allo stesso Prontuario allegata e che
l’art.4.2 indicava, alla lett.C), 16 elementi previsti dalla citata Scheda
progetto che ove “assenti, oppure poco chiari o incompleti, in misura
tale da non consentire una compiuta e completa valutazione del
progetto” ne avrebbero comportato la relativa esclusione dalla
valutazione di qualità – la Commissione, in sede di riesame del progetto
dell’Avis ricorrente, ne ha determinata l’esclusione sulla base di due
distinte, ed autonome, ragioni motive:
a) con riguardo al punto 4
della citata lett.c): è stato ritenuto che nel caso di specie fosse
generica ed indeterminata quella parte del progetto concernente il
monitoraggio della (sola) formazione specifica; ed in particolare il
monitoraggio degli strumenti e metodologie finalizzate a valutare sia
l'apprendimento che il gradimento dell'attività formativa. La Commissione
ha altresì chiarito che le metodologie del monitoraggio della formazione
generale (riportate nel documento definito linee guida proposto dall'ente
Avis) non sono trasferibili alla formazione specifica attesa la sua
diversità qualitativa (collocandosi in essa in una dimensione operativa e
pratica) dalla formazione generale;
b) con riguardo al punto 5 della
citata lett. c): la Commissione ha evidenziato, con riferimento ai
contenuti della formazione specifica dei volontari, che il progetto
dell’Avis non è chiaro al riguardo in quanto prevede 72 ore di formazione
specifica mentre il punto 40 del progetto fa riferimento a due moduli
formativi in cui sono descritte 48 di tali 72 ore e nessuna nota è
riservata alle ulteriori 24 ore.
La ricorrente contesta entrambe tali
componenti motive.
Richiama, in opposizione alla prima causa di
esclusione, il punto 42 del proprio progetto che contempla proprio il
monitoraggio dell’attività formativa generale e specifica ricordando che
ulteriori modalità di verifica sono descritte nelle “linee guida per la
formazione” allegate al progetto stesso. Richiama inoltre il punto 20
del progetto che indica gli strumenti utilizzati per il monitoraggio della
Formazione specifica.
Quanto alla seconda causa di esclusione la
ricorrente rinvia al punto 41 del progetto che articola le 24 ore della
formazione specifica che, a giudizio della Commissione, sono rimaste prive
di dettaglio.
IV.1)- Fermo restando, come già in precedenza chiarito,
che il giudizio di esclusione oggetto di impugnativa si impernia su due
distinte cause di esclusione, ciascuna – secondo la lex specialis –
idonea, ove invulnerata dalle deduzioni di parte ricorrente, a sorreggere
l’atto nel suo complesso, la strategia difensiva cui parte attrice ricorre
in sede di mm.aa. di gravame, non persuade.
Occorre tener conto che il
progetto presentato dalla ricorrente interviene nel settore della
promozione della donazione del sangue nel Lazio al fine di favorire il
raggiungimento di fatto dell'autosufficienza regionale di sangue,
emocomponenti e farmaci derivati. In tale contesto erano previste delle
attività sul territorio di "informazione, formazione, promozione e
sensibilizzazione della donazione sia a livello locale che regionale”.
A pagina 15 del progetto venivano poi descritti i relativi
obiettivi.
Orbene quanto alle modalità di monitoraggio della formazione
specifica dei volontari, la ricorrente evoca il punto 42 del proprio
progetto (in tutto 15 righi su un progetto di 80 pagine complessive) che,
invero, riguarda congiuntamente ed omogeneamente - come ivi espressamente
specificato -la formazione tanto generale quanto specifica e, quindi pecca
per indeterminatezza. Si fa riferimento, invero, a dei questionari da
somministrare per la rilevazione del gradimento della formazione erogata e
dei risultati raggiunti ma null'altro viene specificato. Si richiamano le
“linee guida per la formazione allegate”, ma tali linee guida
descrivono i moduli formativi relativi alla formazione generale e non alla
(diversa) formazione specifica dei volontari. E d’altronde è la stessa
Avis ricorrente che, nella propria nota del 14.8.2010 (indirizzata alla
Regione e contenente le osservazione dell’ente a fronte dell’iniziale
giudizio di esclusione da parte della Commissione), specifica di aver
allegato al proprio progetto un’agenda formativa ( si tratta delle citate
“linee guida”) “relativa alla FORMAZIONE GENERALE”
specificando che “nelle 38 pagine del documento sono descritti, nei
minimi dettagli, non solo i contenuti della formazione generale ma anche
le metodologie e le tecniche non specifiche” .
La ricorrente evoca
anche il punto 20 del progetto: ma tale parte si riferisce al monitoraggio
“dell'andamento delle attività del progetto” e non al monitoraggio
della formazione specifica dei volontari.
Quindi, nel complesso, detta
censura non appare condivisibile.
Quanto alla seconda e residua
doglianza, nel progetto dell’Avis, nel capitolo riservato alla
“Formazione specifica dei volontari”, è puntualizzato, al pt. 42,
che “la Formazione specifica avrà durata di 72 ore” e sono
descritti al punto n.40, due moduli formativi per ciascuno dei quali sono
previste:
a) tre giornate, mediamente di otto ore, impegnate per 1- 2
ore per la parte introduttiva di ogni argomento; 1- 2 ore per lavori di
gruppo di discussione ed approfondimento; 1 ora di rielaborazione in aula
e relativa discussione;
b) sei mezze giornate della durata media di
quattro ore ciascuna.
Dunque nell’ambito del primo modulo sono
descritte cinque delle otto ore programmate e nessun chiarimento è
riservato alle residue tre ore. In ogni caso, poi, pur considerando le
previsione di massima della durata formativa (tre giornate mediamente di
otto ore e sei mezze giornate di quattro ore cadauna: in tutto 48 ore),
riesce poco agevole armonizzare tali moduli con quanto previsto al punto
41 dello stesso progetto ove si fa riferimento, al fine di dettagliare la
“durata” della “Formazione specifica”, testualmente, a “2 incontri
collettivi su tre giornate per complessive 24 (ndr: ore) ciascuna con
modalità residenziale (48 0re)” .
Ora tale previsione è la meno
chiara: se ciascun incontro collettivo è della durata di 24 ore ed è
ripartito in tre giornate (per una media, dunque, di otto ore cadauna),
non si riesce a comprendere come si concilia con tale articolazione la
previsione di “sei mezze giornate di quattro ore cadauna” che
costituisce una costante sia del primo che del secondo dei moduli
formativi descritti al pt.40 del progetto.
Quanto poi alle residue 24
h – che vanno a completare la dichiarata durata di 72 ore della Formazione
specifica – tali 24 h, nel pt.41 del progetto, vengono articolate in
quattro incontri di 3 0re e tre incontri di 4 ore ma senza alcun
collegamento con l’uno o l’altro modello formativo e senza alcun ulteriore
indicazione dei relativi elementi e/o contenuti didattici.
Ne segue,
obiettivamente, in parte qua, una incompletezza ovvero una carenza di
chiarezza nel progetto presentato dalla ricorrente che consentiva
l’applicazione della norma evocata dalla Commissione a supporto della
determinazione avversata, con accessiva infondatezza della residua
doglianza dedotta da parte ricorrente.
Conclusivamente i mm.aa. di
gravame sono infondati.
Le spese, attesa la peculiarità della
controversia, possono compensarsi tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio (Sezione Prima Ter) così dispone in ordine ai ricorsi, principale e
aggiunto, in epigrafe:
a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione,
il ricorso principale e, per l’effetto, annulla la determinazione
regionale impugnata nella parte in cui approva l’esclusione dalla
valutazione di qualità del progetto della ricorrente disponendone,
conseguentemente, la collocazione l’inclusione nel novero dei progetti non
ammessi di cui all’allegato 3 della stessa determinazione;
b) respinge
il ricorso introduttivo di mm.aa. di gravame;
c) spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli,
Presidente
Pietro Morabito, Consigliere, Estensore
Roberto Proietti,
Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2011