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Giurisprudenza
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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 15 luglio 2011 n. 6390
Pres. Pugliese – Est. Caminiti
M. (avv. P. Saitta) / Comune di Ardea (avv. Porcelli)


1. Giurisdizione e competenza – Occupazione acquisitiva ed usurpativa – Fattispecie – Giurisdizione amministrativa

 

2. Occupazione acquisitiva – Irreversibile trasformazione del terreno per intervenuta realizzazione dell’opera pubblica – Applicabilità dell’acquisizione sanante ex art. 43, T.U. espropriazioni – Impossibilità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 293/2010 – Tutela risarcitoria – Obbligo dell’amministrazione di concludere un accordo con il privato ex art. 11, l. 241/90 – Diritto al risarcimento del danno per impossibilità di utilizzo del terreno nelle more del giudizio – Sussiste – Misura del risarcimento – Ristoro integrale del danno subito.

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva amministrativa, anche ai sensi dell’art. 133, lett. g), cod. proc. amm., le controversie nelle quali si faccia questione – anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti, anche se il procedimento all’interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo e formale atto traslativo della proprietà ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi e annullati, purché vi sia un collegamento, come nella specie, all’esercizio della pubblica funzione.

 

2. In presenza della irreversibile trasformazione del terreno per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, non è possibile giungere ad una condanna puramente risarcitoria a carico della p.a., in quanto una pronuncia in tal senso presuppone l’avvenuto trasferimento della proprietà del bene in capo all’amministrazione, il che è escluso, tra l’altro, dal primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, non essendo applicabile l’istituto della c.d. “acquisizione sanante” ex art. 43, T.U. sulle espropriazioni, dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010, la domanda risarcitoria può essere accolta subordinandola alla previa conclusione di un accordo ex art. 11, l. n. 241/90 per la cessione del bene in favore dell’amministrazione. Spetta inoltre al privato il risarcimento del danno in ragione della impossibilità di disporre del bene, definendo, ex art. 35, d.lgs. n. 80/1998, la corresponsione da parte dell’amministrazione di una soma specificamente individuata, da determinarsi nel rispetto del principio del ristoro integrale del danno subito, oltre agli interessi moratori ed esclusa ogni somma medio tempore percepita dal privato a titolo indennitario o risarcitorio.


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