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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 8 luglio 2011 n. 6064
Pres. Daniele Est. Perna
Società Wind Spa (Avv.ti B. Caravita di Toritto, S. Fiorucci, R. Santi) / Consortium Garr (Avv. Cancrini) e nei confronti di Società Fastweb Spa (Avv. P. Stella Richter) e Società Telecom Italia Spa e Società Maticmind Spa (n.c.)


1. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Rinuncia – Formulazione irrituale – Sintomo di carenza di interesse

 

2. Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Rinuncia – Formulazione irrituale – Delibazione - Valutazione– Spese – Necessità – Soccombenza virtuale

 

3. Contratti della p.a. – Gara – Controversia – Sindacato giurisdizionale – Merito offerte – Limiti – Erronea applicazione capitolato

1.La rinuncia al ricorso proposta, ai sensi dell’art. 84 c. 4 c.p.a., pur in assenza delle prescritte formalità (nel caso di specie, l’atto di rinuncia non è stato notificato almeno 10 giorni prima dell’udienza) può valere alla stregua di un fatto o di un comportamento della parte (o delle parti) da cui il Giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

 

2. Poiché l’atto di rinuncia irrituale non presenta i connotati propri della rinuncia, che è un negozio unilaterale abdicativo caratterizzato dalla volontarietà degli effetti in essa previsti, mentre assume i contorni di un mero comportamento concludente e significativo, il Giudice non può ritenersi vincolato dalla volontà in esso espressa anche in ordine alla compensazione delle spese di giudizio e, pertanto deve procedere alla delibazione della controversia, sia pure finalizzata alla sola decisione sulle spese di lite, secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.

 

3. In sede giurisdizionale , è precluso al giudice amministrativo il riesame delle valutazioni discrezionali compiute dalla Commissione giudicatrice nell’apprezzamento del merito intrinseco delle offerte tecniche delle concorrenti, mentre è ammissibile la verifica dell’operato della Commissione sotto il profilo, prettamente giuridico, della erronea applicazione delle disposizioni del Capitolato tecnico di gara, relative al possesso dei requisiti tecnici da parte delle suddette offerte. Peraltro, lo stretto tecnicismo della materia trattata, se da un lato non vale a trasformare lo scrutinio di legittimità rimesso al giudice in un controllo giurisdizionale di valutazioni squisitamente di merito tecnico, dall’altro impone che il richiesto accertamento venga compiuto con assoluta oggettività, senza il ricorso ai canoni della discrezionalità tecnica o comunque a clausole generali e/o indeterminate.


N. 06064/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02213/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 2213 del 2011, proposto da:

 

Società Wind Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Beniamino Caravita Di Toritto, Sara Fiorucci e Roberto Santi, con domicilio eletto presso Studio Legale Caravita Di Toritto & Assoc. in Roma, via di Porta Pinciana, 6;

contro



Consortium Garr, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso Arturo Cancrini in Roma, via G. Mercalli,13;

nei confronti di



Società Fastweb Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso Paolo Stella Richter in Roma, v.le G. Mazzini, 11;

 

Società Telecom Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., Società Maticmind Spa, in persona del legale rappresentante p.t., non costituite;

per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,



- dell'avviso di aggiudicazione definitiva n. 2011/S 30-048966 pubblicato in data 12.2.2011 sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- della nota del Consortium GARR del 31 gennaio 2011, Prot. n. U/8109/CG, con la quale è stata comunicata all'odierna ricorrente l'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per la fornitura di apparati switching e routing per la rete Garr a favore di Fastweb S.p.A., indetta con bando del18 maggio 2010;
- del verbale, non conosciuto, del Consiglio di Amministrazione del Consortium GARR del 26 gennaio 2011, con cui sono stati approvati gli esiti della gara, aggiudicando definitivamente la fornitura all'impresa Fastweb S.p.A., classificata prima nella graduatoria provvisoria e confermando l'esito dei lavori svolti dalla Commissione giudicatrice;
- del verbale n. 2 della Commissione giudicatrice del 15 novembre 2010, in seduta pubblica, di apertura delle buste e di esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione di Fastweb S.p.A e di Telecom Italia S.p.A;
- del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice del 10 gennaio 2011 e del relativo allegato n. 1 (Relazione sull'attribuzione dei punteggi tecnici), di completamento dell'esame delle offerte
tecniche e di assegnazione a ciascun concorrente del relativo punteggio tecnico, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione di Fastweb S.p.A e di Telecom Italia S.p.A.;
- del verbale n. 4 della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 21 gennaio 2011, con cui la Commissione ha proceduto all'assegnazione a ciascun concorrente del relativo punteggio economico e successivamente all'attribuzione del punteggio totale mediante la somma dei punteggi tecnici e di quelli economici, aggiudicando provvisoriamente la gara all'impresa Fastweb S.p.a., nella parte in cui non ha provveduto all'esclusione di Fastweb S.p.A e di Telecom Italia S.p.A.;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ad essi, ancorché non conosciuti al momento della presente impugnazione, nella parte in cui non è stata disposta l'esclusione di Fastweb S.p.A e di Telecom Italia S.p.A.; in via subordinata
per la condanna del Consortium Garr al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto dell’illegittima aggiudicazione a Fastweb, in misura non inferiore al mancato utile ovvero a quella ritenuta di giustizia;
per l’annullamento del diniego parziale di accesso, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del c.p.a., formulata nel ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consortium Garr e di Fastweb Spa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il I ref. Rosa Perna;
Uditi gli avv.ti S. Fiorucci e R. Santi per Wind Telecomunicazioni s.p.a., l’avv. F. Zaccara, in sostituzione degli avv.ti A. Cancrini e C. De Portu, per Consortium Garr, l’avv. G. Giliberti, in sostituzione dell’avv. P. Stella Richter, per Fastweb s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con bando di gara del 20 maggio 2010 il Consortium GARR - associazione senza scopo di lucro e a totale partecipazione pubblica, operante dal 2003 al fine di gestire ed implementare la rete di telecomunicazioni a larga banda per garantire la connettività nazionale ed internazionale alla comunità scientifica ed accademica italiana, denominata Rete GARR - indiceva una gara pubblica con procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs. n.163/2006, per la fornitura di apparati di switching e routing per la rete GARR, per un importo presunto a base d'asta di € 8.000.000,00 e per la durata di cinque anni.
L’oggetto dell'appalto comprendeva la fornitura degli apparati switching e routing, i servizi di installazione e configurazione hardware e software degli apparati, il servizio di assistenza specialistica e manutenzione on-site per 5 anni, nonché il servizio specialistico di supporto nella configurazione e gestione degli apparati in rete e per la formazione del personale GARR per 1 anno.
L'aggiudicazione della gara, secondo quanto esplicitato dal bando e dai relativi allegati (al punto IV.2.1), sarebbe stata effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, con attribuzione di un massimo di 65 punti in relazione al valore tecnico e di un massimo di 35 punti con riferimento al valore economico della offerta stessa.
Effettuata la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, nella seduta pubblica del 21 gennaio 2011 la Commissione giudicatrice attribuiva ai singoli concorrenti il punteggio totale mediante la somma dei punteggi ottenuti, aggiudicando provvisoriamente la gara a Fastweb s.p.a., classificatasi al primo posto con un punteggio totale pari a 91, 52; Telecom Italia s.p.a. risultava seconda classificata con un punteggio di 88,64, seguiva WIND s.p.a al terzo posto in graduatoria con un punteggio di 85,07, e Maticmind s.p.a. con 71,06 punti.
Con nota prot. n.U/8109/CG del 31 gennaio 2011, il Consortium GARR comunicava, pertanto, a Wind s.p.a. l’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara d'appalto a favore di Fastweb s.p.a., a seguito dell'approvazione degli esiti della gara da parte del Consiglio di Amministrazione del GARR avvenuta in data 26 gennaio 2011.
Successivamente, in esito all'istanza di accesso agli atti presentata da Wind, il 9 febbraio 2011 il Consortium Garr metteva a disposizione della richiedente copia delle sole offerte economiche presentate dalle odierne controinteressate, oltreché parte della documentazione tecnica presentata da Maticmind; quanto alla documentazione tecnica di Fastweb e Telecom, pure oggetto di istanza di accesso, il Garr comunicava che avrebbe dato seguito alla richiesta nei termini legge, una volta inviata apposita comunicazione alle controinteressate, avendo queste apposto sulle proprie offerte la dichiarazione di riservatezza dei dati ivi contenuti.
In data 25 febbraio 2011 il Consortium GARR comunicava a Wind il diniego di accesso alle offerte tecniche di Fastweb e Telecom, accogliendo l'opposizione formulata da queste ultime, sull'assunto che “secondo l'art. 13, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 non sono ostensibili i documenti che costituiscano, secondo motivata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”.
2. Con il ricorso in epigrafe, la società Wind s.p.a. ha impugnato, per chiederne l’annullamento, l’aggiudicazione e tutti gli atti della procedura de qua, nonché per completezza, il diniego parziale opposto dalla Stazione appaltante alla sua richiesta di accesso.
Questi i motivi dedotti:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 11, 55, 64, 67, 74 e 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006; violazione e falsa applicazione del Bando e del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d'appalto e della Lettera di invito; eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 11, 55, 64, 67, 74 e 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006; violazione e falsa applicazione del Bando e del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d'appalto e della Lettera di invito; eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., sotto different profili;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 11, 55, 64, 67, 74 e 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006; violazione e falsa applicazione del Bando e del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d'appalto e della Lettera di invito; eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., sotto altri i profili;
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 5, 11, 55, 64, 67, 74 e 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006; violazione e falsa applicazione del Bando e del Disciplinare di gara, del Capitolato speciale d'appalto e della Lettera di invito; eccesso di potere per sviamento di potere, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost., sotto ulteriori profili.
3. Si è costituito il Consortium Garr per resistere al ricorso, preliminarmente eccependo l’inammissibilità delle censure, e nel merito ne ha chiesto il rigetto siccome infondato.
Si è costituita in giudizio altresì Fastweb s.p.a., che ha chiesto il rigetto del gravame nel merito stante la sua totale infondatezza.
A sostegno delle rispettive difese, la ricorrente Wind e la controinteressata Fastweb hanno depositato in giudizio relazioni tecniche redatte, rispettivamente, dal Prof. Paolo Giacomazzi e dall’Ing. Roberto Casini.
4. Alla Pubblica udienza del 9 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



1. Il Collegio preliminarmente rileva che, in data 6 giugno 2011, in prossimità della pubblica udienza fissata in data odierna per la discussione del ricorso in epigrafe, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in giudizio “atto di rinuncia all’azione e agli atti del giudizio”, avente data 3 giugno, sottoscritto per accettazione dalle altre parti costituite, Consortium Garr e Fastweb s.p.a..
Col predetto atto, genericamente rappresentando che “è venuto meno l’interesse di Wind alla prosecuzione del presente giudizio”, la società ricorrente “dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, agli atti del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 2213/2011, con richiesta di compensazione delle spese legali”.
Il Collegio considera che l’atto di rinuncia in questione non appare ritualmente notificato alle altre parti nei termini di legge - di cui all’art. 84, comma 2, del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (recante il Codice del processo amministrativo) - vale a dire almeno dieci giorni prima dell’odierna udienza, e pertanto esso non può spiegare gli effetti propri della rinuncia formale, consistenti, sul piano processuale, nella necessaria declaratoria dell’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), del Codice.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del ripetuto Codice, la rinuncia proposta pur in assenza delle prescritte formalità può valere alla stregua di un fatto o di un comportamento della parte (o delle parti) da cui il Giudice desume argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
Verificandosi, nel caso di specie, una siffatta evenienza - che ridonda nel venir meno di una indefettibile condizione dell’azione, onde il Giudice è spogliato del potere-dovere di decidere la controversia - il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, definendo il giudizio con una sentenza in rito che dichiara la improcedibilità del ricorso.
Tuttavia, considerato che l’atto di rinuncia depositato dalla società ricorrente, in ragione della sua irritualità, non presenta i connotati propri della rinuncia, che è un negozio unilaterale abdicativo caratterizzato dalla volontarietà degli effetti in essa previsti, mentre assume i contorni di un mero comportamento significativo, e pertanto il Collegio non può ritenersi vincolato dalla volontà in esso espressa di una compensazione delle spese del presente giudizio, si ritiene di dover procedere ad una delibazione della odierna controversia, con il grado di approfondimento reso necessario dallo stretto tecnicismo della materia trattata, finalizzata alla sola decisione sulle spese di lite secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
2. Va premesso che la procedura concorsuale in oggetto richiedeva una fornitura di prodotti occorrenti per la realizzazione di una rete di telecomunicazioni: Fastweb, aggiudicataria della gara, e la seconda classificata Telecom Italia, hanno offerto prodotti costruiti dall'impresa Juniper, mentre la ricorrente Wind, terza classificata, ha proposto macchinari Cisco.
Orbene, tutte le censure svolte nel ricorso introduttivo lamentano asserite insufficienze dei prodotti Juniper di tal che, in applicazione della lex specialis di gara, il Consortium GARR avrebbe dovuto immediatamente disporre l'esclusione di Fastweb e di Telecom, in considerazione della palese difformità delle offerte tecniche da queste presentate rispetto ai requisiti vincolanti degli apparati, previsti a pena di esclusione, nel Capitolato tecnico.
A sostegno di tale tesi la ricorrente richiama, preliminarmente, il par. 3.6 del Capitolato tecnico di gara (di seguito, chiamato anche “Capitolato” o “c.t.g.”), recante Vincoli per la fornitura, a norma del quale “Le soluzioni proposte, in termini di Apparati di Rete, Servizi di Supporto nonché Servizi e Apparati Accessori dovranno essere conformi, pena l'esclusione, a tutti i requisiti vincolanti indicati rispettivamente nei successivi Capitoli 4, 5 e 6, oltre che a quanto indicato nel presente Capitolo 3.”
A dire della ricorrente Wind, le soluzioni tecniche offerte dalle suddette concorrenti non erano conformi rispetto a quattro dei requisiti vincolanti stabiliti dal c.t.g. , come censurato con altrettanti motivi di gravame.
3. Prima di passare all’esame dei singoli motivi, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità degli stessi sollevata dalla difesa dell’intimato Consorzio, sull’assunto che le censure spiegate da Wind involgerebbero valutazioni afferenti il merito delle soluzioni tecniche proposte dalle odierne controinteressate, le quali sarebbero riservate alla Commissione giudicatrice e, dunque, sottratte, in parte qua, al sindacato giurisdizionale.
L’eccezione è infondata.
E’ agevole osservare che, con le censure in rassegna, Wind non intende contestare il merito delle valutazioni discrezionali compiute dalla Commissione giudicatrice in ordine alla bontà e alla appropriatezza delle soluzioni tecniche proposte dalle odierne controinteressate, al fine di sostituirsi alla Commissione giudicatrice nella valutazione e nell’apprezzamento del merito intrinseco delle offerte tecniche in questione; la ricorrente, di contro, censura l’operato della Commissione sotto il profilo, tutt’affatto giuridico, della erronea applicazione delle disposizioni del Capitolato tecnico di gara, relative al possesso dei requisiti tecnici da parte delle suddette offerte, e della conseguente mancata esclusione dalla procedura selettiva delle imprese concorrenti, procedendo invece la Stazione Appaltante a declinare la graduatoria, collocando Fastweb come prima classificata (e, dunque, aggiudicataria) e Telecom Italia seconda, per lasciare Wind solamente in terza posizione.
Con il gravame in epigrafe, dunque, la ricorrente – lungi dal compiere o dal sollecitare valutazioni sul merito tecnico delle offerte avversarie - sollecita il sindacato di legittimità di questo Giudice sugli atti della procedura de qua, previo accertamento della rispondenza delle offerte tecniche di Fastweb e Telecom Italia ai requisiti richiesti nel lex specialis di gara; e tale verifica non può che condursi, in questa sede, alla stregua delle regole tecniche contenute nella pertinente, copiosa documentazione allegata agli atti di causa.
Tuttavia, lo stretto tecnicismo della materia trattata, se da un lato non vale a trasformare lo scrutinio di legittimità rimesso a questo Giudice in un controllo giurisdizionale di valutazioni squisitamente di merito tecnico - in questa sede del resto precluso, ove le stesse valutazioni non siano inficiate dal profili di manifesta erroneità, di illogicità e di sviamento (TAR Lazio, Roma Sez. III, 26 luglio 2004, n. 7338; Cons. St., Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1464), dall’altro non impedisce, ma anzi, impone, che il richiesto accertamento venga compiuto con assoluta oggettività, senza il ricorso ai canoni della discrezionalità tecnica o comunque a clausole generali e/o indeterminate.
4. Con il primo mezzo si contesta che la soluzione proposta da Fastweb e Telecom, consistendo nella fornitura di un router modello Juniper MX80 che dispone di un singolo processore per le funzionalità di inoltro dei pacchetti dati (Packet Forwarding Engine), non garantirebbe il rispetto dei vincoli di ridondanza previsti dal par. 4.5.10 e dal par. 10.1 del c.t.g..
Ed invero, il par. 4.5.10 - contenente, come specificato al par. 3.6., requisiti vincolanti - prevede che “gli apparati di switching costituiscono il layer fondamentale per il trasporto della rete e quindi viene richiesta robustezza nei confronti dei guasti ed elevata affidabilità nella erogazione dei servizi. Pertanto per ridurre al minimo l’effetto di eventuali guasti, l’equipaggiamento degli apparti deve prevedere la presenza di parti ridondate almeno per gli elementi il cui malfunzionamento può compromettere la funzionalità dell’intero nodo (non sono ammessi single point of failure).”
Al par 10.1 è poi precisato che “Nel realizzare la configurazione del singolo nodo di rete il Fornitore dovrà seguire i seguenti Criteri di Ridondanza, pena l’esclusione”.
Più precisamente, come specificato nella Relazione tecnica prodotta da Wind (resa in data 29 marzo 2011, a firma del Prof. Paolo Giacomazzi, pag. 6), “Dalla documentazione tecnica di Juniper su questo modello di router, emerge che esso dispone di un singolo processore per le funzionalità di inoltro dei pacchetti dati (Packet Forwarding Engine). Infatti, la scheda tecnica di riferimento ufficiale di Juniper specifica che: …… ‘Il router MX80 è un router a singola scheda, dotato di un Routing Engine e di un Packet Forwarding Engine integrati. Il Packet Forwarding Engine ha due concentratori PIC ‘pseudo’ flessibili (FPC0 e FPC1). Dato che non è presente una matrice di connessione, l'unico Packet Forwarding Engine si prende cura sia dei pacchetti in ingresso
sia dei pacchetti in uscita dal router.’
In un router, la funzionalità di Packet Forwarding è essenziale per il funzionamento dell’apparato e quando essa non è disponibile a causa di un mal funzionamento del componente che la realizza (il Packet Forwarding Engine nel caso del router Juniper MX80) il router non è più in grado di inoltrare i pacchetti verso le rispettive destinazioni e, di conseguenza, tutte le comunicazioni attraverso il router cessano. Visto che, come emerge dalla documentazione tecnica di Juniper sopra riportata, il Packet Forwarding Engine del router MX80 è unico, un fallimento di questo componente comporta la cessazione del funzionamento dell'intero dispositivo e, quindi, il Packet Forwarding Engine costituisce un single point of failure”.
La censura non è meritevole di favorevole considerazione.
4.1 Osserva il Collegio che il Capitolato tecnico di gara definisce quali sono i requisiti vincolanti cui dovevano essere conformate le soluzioni tecniche proposte dai concorrenti quanto ad Apparati di Rete, Servizi di Supporto e Servizi nonché Apparati e Accessori (capitoli 3, 4, 5 e 6); lo stesso Capitolato delinea altresì i requisiti opzionali che era facoltà dei concorrenti proporre in relazione alle indicazioni di cui ai par. 4.2, 4.4 e 4.6.
In particolare, il par. 4.5.10 del c.t.g. fa riferimento all'apparato di switching periferico, l’Edge Node, che rappresenta la parte dell'infrastruttura su cui sono trasmessi i servizi di telecomunicazioni in quanto, localizzato in un sito geografico strategico, permette di collegare alla rete telematica le sedi degli utenti finali, raccogliendo tutto il traffico proveniente da, o diretto verso, le sedi stesse. In relazione a tale apparato periferico, il Capitolato ha certamente richiesto un’elevata affidabilità e adeguate garanzie di funzionamento, ma le modalità per la loro attuazione sono state stabilite diversamente dalla necessità di dotarsi di più processori, come invece asserito dalla odierna deducente.
E invero il par. 4.5.10 - che la ricorrente assume violato - in realtà individua i requisiti di ridondanza richiesti per gli apparati di tipo Edge Node, esclusivamente in relazione al sistema di ventilazione e alla alimentazione degli apparati, così prescrivendo:
“•Sistema di ventilazione ridondante: ciascun Edge Node deve disporre di un sistema di ventilazione (per raffreddamento) costituito da ventole in grado di garantire il corretto funzionamento dell’intero sistema nella massima configurazione anche in presenza di un guasto che comprometta il funzionamento di parte di esse. La segnalazione del guasto deve essere evidente sia da remoto (sistema di gestione, CLI, SNMP, ecc.) che localmente (mediante opportuna segnalazione sinottica).
• Alimentazione ridondante: ciascun Edge Node deve disporre di un sistema di alimentatori ridondanti in grado di garantire il corretto funzionamento della macchina nella massima configurazione anche in presenza di un guasto che ne comprometta uno di essi. La segnalazione del guasto deve essere evidente sia da remoto (sistema di gestione, CLI, SNMP, ecc.) che localmente (mediante opportuna segnalazione sinottica).”
Dal documento “Rispondenza ai Requisiti – Allegato 1 del Progetto Tecnico di Rete” presentato in gara dall'Impresa Fastweb e, più in generale, dal documento “MX80 Router Hardware Guide”, “si evince come il router Juniper MX80 abbia un sistema di ventilazione costituito da 5 ventole a 12 Volts fornito direttamente dal sistema di alimentazione dell’apparato. Il sistema di ventilazione è ridondato e in caso di guasto di una delle ventole, il sistema può ancora funzionare correttamente grazie alla capacità automatica del sistema di adeguare la potenza di raffreddamento. Inoltre i router Juniper MX80 contengono uno o due alimentatori (in caso di ridondanza) situati sul lato anteriore del telaio negli slot PSO e PSI (da destra a sinistra). Ogni alimentatore ha una maniglia, una leva di espulsione, un interruttore di alimentazione, e un LED di stato. Un unico alimentatore è in grado di sostenere il carico dell’intero apparato completamente equipaggiato. Un secondo alimentatore può essere installato per ridondanza” (così, Relazione tecnica prodotta da Fastweb, pag. 2).
La censura in esame è pertanto priva di fondamento.
Oltretutto, va soggiunto che la ricorrente, nell'esplicitare la censura in rassegna, fa erroneo riferimento a caratteristiche che sono solamente opzionali e non vincolanti per l'offerente e per la Stazione Appaltante, laddove si duole del fatto che “....tale modello di router Juniper MX80 dispone di un singolo processore per le funzionalità di inoltro dei pacchetti dati (Packet Forwarding Engine), funzionalità vitale del sistema. Risulta, pertanto, evidente che il malfunzionamento di un singolo router può compromettere la funzionalità dell’intero nodo, non consentendo di ridurre al minimo l'effetto di eventuali guasti sistema”.
E invero, ai sensi del Capitolato tecnico di gara, la previsione (da parte degli offerenti) di un sistema di controllo e di elaborazione ridondante (ossia, basato su doppio o multiplo processore) costituisce una caratteristica meramente opzionale dell’apparato Edge Node, che rientra nei “requisiti opzionali di ridondanza” di cui al par. 4.6.6, sotto “Sistema di controllo ed elaborazione ridondate” (o doppio processore).
4.2 Ancora, nel primo motivo la ricorrente accenna alla violazione del paragrafo 10.1 del Capitolato. L’affermazione desta perplessità in quanto tale paragrafo non tratta più delle caratteristiche di alcune parti fisiche dell'apparato, disciplinate dal par. 4.5.10, bensì della connettività degli apparati, ossia dell'accesso fisico alla rete telematica esterna.
In particolare, il par.10.1, che disciplina i “Requisiti di ridondanza sulla connettività degli apparati di rete”, espressamente precisa che “Tali requisiti dovranno essere applicati in modo differenziato tra le distinte tipologie di porte richieste” e che “I requisiti di seguito riportati sono da considerarsi tra loro indipendenti ”.
Di seguito, la norma passa ad enumerare i requisiti di ridondanza richiesti, per taluni di essi prescrivendo, ad es., che “nessun guasto o intervento dovrà comportare una riduzione del numero di porte funzionanti, di tale tipologia d’uso, maggiore del 50%”; risulta perciò evidente che i “guasti” o gli “interventi” in questione sono da riferirsi non già all’apparato Edge Node nel suo complesso, bensì ai moduli di adattamento delle interfacce fisiche, nella definizione dàtane nel par. 2.3 del c.s.g. (1).
[(1) 2.3 “Modulo di adattamento delle interfacce fisiche - Elemento o elementi hardware che ospitano al suo interno uno o più moduli di interfaccia fisica e che realizza l’adattamento fra il modulo di interfaccia fisica e la matrice di switching. Ogni modulo di adattamento (eventualmente composto da più parti) corrisponde ad uno slot. La capacità full-duplex di un modulo di adattamento delle interfacce fisiche è la quantità totale di traffico full-duplex che il modulo riesce effettivamente ad inoltrare tra i moduli di interfaccia fisica e la matrice di switching.”]
La superiore conclusione trova avallo nella risposta fornita dalla Stazione Appaltante alla richiesta di chiarimenti n. 10 ( la quale, in relazione ai requisiti di cui al ripetuto par. 10.1, chiedeva conferma se “questo requisito implica che tutte le porte fornite in un apparato non possano utilizzare un unico engine di forwarding condiviso (caratteristica in contrasto con il requisito vincolante di un’architettura distribuita e modulare)?”; l’Amministrazione replicava precisando che “I requisiti di ridondanza relativi alla consistenza richiesta … specificati nel paragrafo 10.1, sono da intendersi per tipologia di apparato (Router, Core Node e Edge Node) e tenendo presente i requisiti vincolanti di ridondanza richiesti nei paragrafi 4.3.5, 4.5.9 e 4.5.10 ed i requisiti opzionali di ridondanza proposti, in rispondenza a quanto indicato nel paragrafo 4.6.6. …”.
E, nella specie, dalla ricorrente non è in alcun modo contestato che gli apparati offerti da Fastweb e Telecom rispondessero al requisito di ridondanza della connettività dell'apparato di cui al par. 10.1. del c.t.g., atteso che “i router Juniper MX80 hanno la possibilità di ospitare più moduli di adattamento delle interfacce fisiche e nelle configurazioni hardware proposte, in risposta di gara per la componente di Edge Node, sono sempre stati offerti due moduli di adattamento” (così, Relazione tecnica citata, pag. 3) ; può pertanto ritenersi definitivamente confermato che le proposte tecniche formulate dalle imprese, odierne controinteressate, soddisfano pienamente tanto i requisiti vincolanti di ridondanza previsti dal par. 4.5.10 del c.t.g., quanto i requisiti vincolanti di ridondanza sulla connettività dell'apparato indicati dal par. 10.1 successivo.
Il primo motivo è dunque da disattendere nel suo complesso.
5. Con il secondo motivo di ricorso Wind assume che il router modello Juniper MX80 offerto da Fastweb e Telecom risulterebbe non conforme anche ai requisiti vincolanti descritti nel paragrafo 4.5.4 (“Requisiti vincolanti di Architettura e Capacità Edge Node”) del c.t.g..
Detta clausola enuclea i requisiti ai quali ogni apparato di switching di tipo Edge Node doveva rispondere, così prescrivendo: “Architettura distribuita e modulare: ciascun Edge Node deve essere ad architettura distribuita e modulare. Il piano di controllo (piano di routing) deve essere disaccoppiato dal piano di inoltro (forwarding/switching). Il nodo deve quindi presentare elementi sia hardware che software completamente dedicati a ciascuna delle due attività (routing e forwarding). Solo in questo modo si ritiene che il nodo possa operare senza che eventuali condizioni di elevato carico su un piano (ad esempio sul piano di controllo) vadano a modificare le performance dell'altro (ad esempio sul piano di inoltro)”.
A fronte della richiamata prescrizione, Wind sostiene che la legge di gara richiedesse un apparato in cui le funzionalità di forwarding (inoltro pacchetti) venivano distribuite su più schede (linecard), e motiva tale assunto richiamando il significato che l’espressione “architettura distribuita” assume “nell’accezione comune”; e, considerato che il router modello Jumper MX80, proposto da Fastweb e Telecom per ogni sito di Edge Node, dispone di un'unica scheda in cui sono concentrate le funzionalità forwarding, la ricorrente deduce che tale apparato non sarebbe in grado di realizzare una piattaforma ad architettura distribuita e modulare.
A sostegno di tale censura, Wind richiama altresì la relazione sull'attribuzione dei punteggi (punto 3.5.4, pag. 15), redatta dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte tecniche, laddove testualmente si afferma che “Juniper propone una macchina sostanzialmente monolitica”.
Le censure sono nel complesso destituite di fondamento e devono essere disattese.
La richiamata disposizione del Capitolato ha riguardo alla distinzione tra il piano di controllo (routing) dell'apparato e quello di inoltro (forwarding), ossia rispettivamente quello che definisce il percorso e le modalità dell’instradamento delle informazioni e quello che effettua l'invio delle informazioni sulla connettività, collegando i singoli utenti finali.
Pertanto, contrariamente alla tesi interpretativa della ricorrente, la lex specialis di gara richiedeva che l’apparato di switching di tipo Edge Node presentasse un piano di inoltro o scheda (linecard) separato rispetto al piano di controllo affinché entrambi fossero autonomi e dedicati unicamente a svolgere le rispettive funzioni.
E tali requisiti risultavano pienamente soddisfatti dall’offerta tecnica delle imprese controinteressate, in quanto l’apparato Juniper MX80 è dotato del Sistema Operativo denominato Junos, completamente modulare, e pertanto dispone di componenti hardware distinte (cioè di una architettura distribuita), dedicate rispettivamente al piano di controllo e al piano di inoltro, come risulta chiaramente dal documento “Rispondenza ai Requisiti – Allegato 1 del Progetto Tecnico di Rete”, presentato in gara dall'Impresa Fastweb (2).
[(2) “…la Componente dedicata al piano di controllo denominata Routing Engine (RE), è costituita dai seguenti elementi hardware principali:
- Processore - Utilizza il Software JUNOS per la gestione dei protocolli di routing e il mantenimento delle tabelle di routing.
- DRAM- Memorizza pacchetti in ingresso e fornisce la memoria per il supporto delle tabelle di routing e di inoltro, oltre alla gestione di altri processi della RE.
-NAND flash- Fornisce memoria di supporto primario per la memorizzazione delle immagini software, dei file di configurazione e del microcodice.
Rispetto al piano di inoltro, la piattaforma MX80 si presenta costituita da 3 moduli principali ognuno con proprie componenti hardware:
- Scheda Base (Base Board)
- Packet Forwarding Engine (PFE)
- Modular Interface Card (MIC)
La scheda base si trova nella parte centrale dello chassis e costituisce anche la struttura di alloggiamento dei moduli MIC. Il traffico dati viene trasferito dai moduli MIC alla Packet Forwarding Engine (PFE) e viceversa, attraverso la scheda base (Base Board).
Il piano di inoltro ed il piano di controllo sono collegati tra loro attraverso un collegamento Gigabit Ethernet dedicato”.]
Tale separazione delle funzioni del piano di controllo e del piano di inoltro dei dati implica che i singoli processi svolti dalle diverse funzioni del Sistema Operativo Junos operano in modo indipendente l’uno dall'altro, così da evitare che un errore o un bug verificatosi in un processo possa bloccare tanto gli ulteriori processi quanto le restanti funzioni, come pure l’intero apparato.
Risulta allora vieppiù fuorviante il richiamo operato dalla ricorrente alla relazione sull’assegnazione dei punteggi redatta dalla Commissione giudicatrice, laddove si afferma che “Juniper propone una macchina sostanzialmente monolitica” (pag. 15 della Relazione).
Tanto basta per dimostrare l’infondatezza delle doglianze articolate con il motivo in rassegna.
6. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione, da parte dell’offerta di Fastweb e Telecom, del punto 4.5.6 del c.p.g. sui “Requisiti vincolanti di connettività Edge Node”; in particolare, non risulterebbe rispettato il seguente requisito, richiesto per ogni apparato di switching di tipo EdgeNode: "Operare a velocità di linea (wire speed) con tutte le interfacce messe a disposizione: ciascun Edge Node deve essere in grado di operare l’inoltro del traffico a velocità di linea (o a banda piena - non ammesso oversubscription) fra tutte le interfacce che compongono la sua dotazione iniziale. Inoltre le porte dovranno garantire la rispondenza a tutti i requisiti vincolanti" . In relazione a detto requisito Wind premette, in via generale, che gli apparati oggetto della fornitura in controversia devono garantire che l’inoltro del traffico avvenga sempre a velocità di linea fra tutte le interfacce messe a disposizione nella dotazione iniziale, ossia che ogni periferica o funzione hardware sia in grado di processare dati senza ridurre la velocità di trasferimento globale, mentre non è ammesso l’inoltro del traffico in modalità “oversubscription”, che permette la trasmissione dei dati da un gruppo di interfacce verso il resto della rete a una velocità complessiva inferiore alla somma delle velocità di linea delle stesse interfacce.
Gli apparati offerti dalle odierne controinteressate, tuttavia, non rispetterebbero il requisito in parola, in quanto non sarebbero idonei a garantire che l’inoltro del traffico avvenga sempre a velocità di linea tra tutte le interfacce messe a disposizione nella dotazione iniziale, come riconosciuto anche dalla Commissione giudicatrice che, nel valutare le offerte tecniche di Fastweb e Telecom Italia, rilevava che “Juniper presenta una piattaforma poco espandibile” e che “la capacità offerta è sempre di 40 Gbps. Nel caso in cui la MIC installata è la 4x10GE, si ha una oversubscription 4:3 (punto 3.5.4, pag 17 della Relazione”)”.
Le censure sono prive di pregio.
Va considerato che il requisito del wire speed veniva richiesto affinché gli apparati Edge Node garantissero a tutti gli utenti finali il massimo della potenzialità che l’infrastruttura telematica mette a disposizione, espressamente vietando che alcuni accessi potessero trasmettere il traffico con una capacità ridotta a causa dell’affollamento sull’uso della connessione (“oversubscription”): ciò al fine di impedire che, nel caso di utilizzo plurimo della connessione, il traffico avesse a subire rallentamenti, onde l’Amministrazione, privilegiando la qualità rispetto alla quantità, ha voluto chiedere meno connessioni, ma tutte con il massimo della potenzialità.
Quanto al concetto di consistenza o dotazione iniziale, giova rinviare a quanto osservato sul punto nella Relazione tecnica prodotta da Fastweb ( pag. 4): “E' da considerare inoltre che, con riferimento alla dotazione iniziale in termini di porte fisiche degli apparati, già descritta nel punto 10 del Capitolato, nella risposta al quesito 10 della Richiesta di chiarimento pubblicata sul sito del committente GARR, viene precisato in maniera inequivocabile ‘che i requisiti di ridondanza relativi alla consistenza richiesta (Allegato 4 - Consistenza Interfacce Apparati), ... , sono da intendersi per tipologia di apparato ( ... ) e tenendo presente i requisiti vincolanti di ridondanza richiesti nei paragrafi 4.3.5, 4.5.9 e 4.5.10 ed i requisiti opzionali di ridondanza proposti, in rispondenza a quanto indicato nel paragrafo 4.6.6’. Ed invero, come da risposta al requisito 8, ‘nella valutazione delle Porte in Eccedenza su ciascun apparato, saranno considerate quelle porte, di backbone e/o di accesso, che siano della stessa tipologia di quelle richieste in consistenza per quello stesso apparato.’ In altri termini, è evidente come il committente GARR abbia disposto un vincolo sulla capacità di inoltro delle interfacce presenti su ciascun apparato di tipo Edge Node tenendo conto della consistenza (Allegato 4 - Consistenza Interfacce Apparati) o dotazione iniziale. Il vincolo comporta anche che tutte le porte fisiche presenti sugli apparati offerti nelle soluzioni tecniche che non ricadano all’interno delle tipologie di porte esplicitamente presenti nell’ “Allegato 4 - Consistenza interfacce Apparati” non sono da considerarsi nel calcolo di equipaggiamento (o dotazione iniziale) degli stessi poiché non oggetto di gara. Ed invero nella Relazione della commissione di gara nella valutazione dell’offerta tecnica di Fastweb viene esplicitamente dichiarato che ‘sono state escluse dal computo delle porte le porte aggiuntive 10GE presenti sugli apparati Edge Juniper MX80 per tutti i PoP in cui non era richiesta la fornitura di porte 10GE’”.
Ciò posto, come si rileva dagli atti di causa e in linea con quanto esplicato dalla difesa della odierna intimata, per tutti i siti (PoP) di Edge Node indicati in consistenza (ad eccezione dei siti di Frascati -Fermi e Sassari - Macao), la richiesta della Stazione Appaltante era di avere esclusivamente interfacce di tipologia Gigabit Ethernet (GE) e velocità di linea pari a lGbit/sec (All. 4 al c.t.g.); a fronte di tale richiesta, la soluzione tecnica proposta dalle imprese Fastweb e Telecom contemplava un apparato Juniper MX80, equipaggiato con due moduli da 20 porte 1GE, dotato di una “capacità di inoltro dei dati” complessiva di 40 Gbit/sec full-duplex (così nella Relazione sull'attribuzione dei punteggi, pag. 15). Come chiarisce la Relazione tecnica più volte citata (pag. 4), “Gli apparati suddetti (router Juniper MX80) sono in grado di operare a velocità di linea (wire speed) con tutte le interfacce computate come equipaggiamento (o in accezione di bando “dotazione iniziale”) poiché la capacità di switching necessaria per ogni nodo è pari a 40Gbps Full-Duplex”.
Siffatta configurazione, pertanto, soddisfaceva pienamente il requisito vincolante di connettività degli Edge Node (di cui al par. 4.5.6 del.c.t.g.), garantendo senz’altro la capacità di inoltro (wire speed) dei dati richiesta per tutte le porte presenti nella “dotazione iniziale” degli apparati di Edge (stante che su ciascuno degli apparati “iniziali” la capacità di inoltro dei dati complessiva era inferiore alla capacità massima di 40Gbit/sec full-duplex supportata dall’apparato offerto dalle odierne controinteressate).
Quanto ai due siti (PoP) di Edge di Frascati-Fermi e Sassari-Macao, la richiesta del Consortium GARR era di avere n. 2 interfacce di tipologia 10 Gigabit Ethernet (10GE) e velocità di linea pari a 10Gbit/sec e, al contempo, un certo numero di interfacce di tipologia Gigabit Ethernet (GE) e velocità di linea pari a l Gbit/sec (All. 4 al c.t.g.).
Con riguardo a tale ulteriore richiesta, come si illustra nella citata Relazione tecnica, “la soluzione proposta da Fastweb … si compone di una coppia di apparati router Juniper MX80 per ciascun PoP in modo da garantire la conformità a quanto richiesto sia al punto 4.5.6 che al punto 10.1 del Capitolato tecnico….. In particolare, la dotazione iniziale per ogni router Juniper MX80, nell’accezione sopra descritta, è composta da un modulo a 20 porte Gigabit Ethernet, 2 porte 10Gigabit Ethernet”. Ai fini che rilevano in questa sede, nella medesima Relazione si precisa altresì che “Le 4 porte 10 Gigabit Ethernet presenti sui nodi come componente fissa non sono mai utilizzate per l’inoltro del traffico e sono state proposte solamente come ridondanza passiva (non a traffico) quindi non calcolate ai fini di gara poiché non inficiano la capacità di switching dell'apparato router Juniper MX80”.
In sostanza, tale elemento di “ridondanza” stava a garantire che in caso di guasto o intervento su uno dei moduli di interfaccia (singola componente) non ci fosse la riduzione del numero di porte funzionanti maggiore del 50%.
La descritta configurazione, dunque, soddisfaceva sia il requisito vincolante di connettività degli Edge Node (par. 4.5.6 del c.t.g.) - garantendo la capacità di inoltro (wire speed) dei dati richiesta per tutte le porte presenti nella “dotazione iniziale” degli apparati per i siti di Frascati-Fermi e Sassari-Macao - sia l'ulteriore requisito vincolante circa la “ridondanza sulla connettività degli apparati di rete” di cui al già citato par. 10.1 del c.t.g..
Tanto chiarito, può essere disatteso il riferimento operato dalla ricorrente alla Relazione sull'assegnazione dei punteggi redatta dalla Commissione giudicatrice, laddove si afferma che “la capacità offerta è sempre di 40 Gbps. Nel caso in cui la MIC installata è la 4xl0GE, si ha una oversubscription 4:3” (pag. 14).
Si consideri, infatti, in primo luogo, che quella prospettata dalla Commissione giudicatrice è una mera eventualità, nel caso in cui si dovessero utilizzare contemporaneamente tutte le 4 porte disponibili sull'interfaccia (MIC), eventualità tuttavia in contrasto con la “dotazione iniziale” richiesta, pari a 2 porte soltanto.
In ogni caso, dirimente è la precisazione fatta successivamente dalla stessa Commissione, secondo la quale “ovviamente le porte in oversubcsription non sono state incluse nel computo delle porte aggiuntive”. Ciò conduce a ritenere che, sebbene gli apparati offerti da Fastweb e Telecom fossero dotati in effetti di un numero di collegamenti che – ove utilizzati tutti insieme – avrebbero potuto in astratto superare il massimo della capacità di connettività gestibile dall’apparato, nella pratica questo non sarebbe potuto avvenire (come si evince dallo stralcio dell’offerta tecnica di Fastweb sul profilo questione), in quanto alcuni di tali collegamenti non venivano utilizzati, essendo presenti sull' apparato solo perché predisposti dall'impresa produttrice.
Detti collegamenti, d’altra parte, presentavano caratteristiche diverse da quelle richieste dalla lexspecialis di gara (all. n. 4 al c.t.g.) e, a tal riguardo, nella risposta alla richiesta di chiarimenti n. 8, la Stazione Appaltante aveva precisato che “nella valutazione delle Porte in Eccedenza su ciascun apparato, saranno considerate quelle porte, di backbone e/o di accesso, che siano della stessa tipologia di quelle richieste in consistenza per quello stesso apparato”; deve pertanto ritenersi che tali collegamenti presenti sull’apparato, in quanto difformi da quanto richiesto dal Capitolato e non utilizzati, non venivano presi in considerazione né ai fini della valutazione della conformità dell’apparato né ai fini dell’attribuzione del punteggio.
7. L’ultimo motivo, infine, ha lo stesso contenuto del precedente, nel senso che con entrambi Wind ha inteso contestare una pretesa non corrispondenza delle offerte proposte dalle controinteressate Fastweb e Telecom Italia ad un requisito che, in ambedue i casi, è sostanzialmente lo stesso.
Ed invero con il mezzo, pur facendosi riferimento ad un differente apparato, lo switching Core Node - apparato situato a monte dell’Edge Node per instradare la connettività della rete telematica esterna verso i vari Edge Node sparsi sul territorio – ci si duole del mancato rispetto del requisito descritto al par. 4.5.5 del c.s.g., in tema di “Requisiti vincolanti di connettività Core Node”.
La pretesa difformità lamentata nel gravame atterrebbe al seguente requisito, richiesto per tutti gli apparati di switching di tipo Core Node, “Operare a velocità di linea (wire speed) con tutte le interfacce messe a disposizione: ciascun Core Node deve essere in grado di operare l’inoltro del traffico a velocità di linea (o a banda piena - non ammesso oversubscription) fra tutte le interfacce che compongono la sua dotazione iniziale”.
Anche con riguardo a tale requisito va rilevato che il GARR aveva inteso imporre un vincolo sulla “capacità di inoltro dei dati” delle interfacce presenti su ciascun apparato di tipo Core Node offerto, tenendo conto della consistenza (o dotazione iniziale) richiesta dalla medesima Stazione appaltante (All. 4 - Consistenza Interfacce Apparati del c.t.g.).
In sostanza, nel Capitolato tecnico di gara (parr. 4.5.5 e 4.5.6), il GARR ha definito due tipologie di apparati di switching (Core Node e Edge Node), per i quali alcune delle caratteristiche vincolanti richieste (requisiti) sono certamente comuni, mentre altre sono richieste solo per i Core Node.
E, come indicato nel par. 1.3.4 Infrastruttura di Switching in GARR-X ¬Switch Ethemet (IP/MPLS) del Capitolato medesimo, “Le due tipologie di switch dovranno supportare le stesse funzionalità ed erogheranno i medesimi servizi utente. Si differenzieranno solo per alcuni aspetti hardware, in termini di matrice di switching, livelli prestazionali e densità di porte, ecc.”
In ogni caso, uno dei requisiti comuni ai due tipi di apparato Edge Node e CoreNode era quello di “Operare a velocità di linea (wire speed) con tutte le interfacce messe a disposizione”, così come definito rispettivamente ai paragrafi 4.5.5 (per gli apparati Core Node) e 4.5.6 (per gli apparati Edge Node).
Rilevata pertanto la identità delle censure riprodotte con il presente mezzo rispetto al precedente motivo di ricorso, il Collegio può limitarsi a rinviare integralmente alle considerazioni svolte al punto che precede e respingere il motivo in esame.
8. Per le argomentazioni sin qui svolte, il ricorso è infondato nella sua interezza, e ciò determina la soccombenza virtuale della ricorrente ai fini della pronuncia sulle spese del presente giudizio, che restano liquidate come in dispositivo.
9. Deve infine rilevarsi l’originaria inammissibilità dell’istanza incidentalmente spiegata da Wind nel ricorso in epigrafe, per contestare la violazione da parte dell’intimato Consorzio delle norme in tema di accesso agli atti del procedimento amministrativo.
Ciò, in quanto, il rimedio di cui all'art. 116, comma 2, del c.p.a., attivabile “in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa”, presuppone la pendenza, nei confronti dell’Amministrazione che ha negato o comunque non soddisfatto la richiesta di accesso, del giudizio sulla controversia cui si riferisce la richiesta di accesso agli atti si riferiva, e postula, pertanto, la contemporaneità o, quanto meno, la stretta correlazione temporale tra la richiesta di accesso agli atti rivolta ad una p.a. e la pendenza del giudizio instaurato nei confronti della medesima; ove tale presupposto si verifichi, si consente al ricorrente di esperire il rito in materia di accesso nel corso del giudizio pendente, con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale.
Nel caso di specie, tuttavia, nessun giudizio era pendente alla data di presentazione all’odierna intimata dell’istanza di accesso agli atti da parte della ricorrente, né al ripetuto Consorzio era stato (ancora) preannunciato il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art.243-bis del D.lgs. 163/2006.
Di tal che difettava, in radice, il presupposto per la proponibilità del ricorso in materia di accesso nel corso del giudizio, nelle forme della istanza di cui all’art. 116, comma 2, del c.p.a. la quale, peraltro, alla luce del successivo atto di rinuncia al ricorso presentato da Wind, è divenuta improcedibile.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara il ricorso improcedibile;
dichiara improcedibile l’istanza incidentale proposta da Wind Telecomunicazioni s.p.a., ai sensi dell'art. 116, comma 2, del c.p.a.;
condanna la ricorrente al pagamento in favore del Consortium Garr e di Fastweb s.p.a. delle spese del presente giudizio, che liquida forfetariamente e complessivamente in euro 2.000,00 (= duemila/00), da dividere in parti uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Donatella Scala, Consigliere
Rosa Perna, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2011





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