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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 18 luglio 2011 n. 6401
Pres. Riggio – Est. Ferrari
M. M. M. (Avv. F. Petrocchi) c/ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma (Avv. S. Carrino)


1. Edilizia ed urbanistica – Alloggi popolari – Riparto giurisdizione – Fase di attribuzione alloggio – Giurisdizione G.A. – Fase successiva di locazione – Giurisdizione G.O. – Ragioni

 

2. Edilizia ed urbanistica – Alloggi popolari – Occupazione abusiva – Giurisdizione G.O. – Sussiste – Ragioni

1. Nelle controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione - a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall'art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto - è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al G.A. allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al G.O. allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione. La giurisdizione del G.A. non è infatti configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione.

 

2. In te ma di occupazione abusiva la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia non attiene alla fase pubblicistica dell'assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell'assegnatario di dare ospitalità a terzi nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.


N. 06401/2011 REG.PROV.COLL.
N. 08124/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n. 8124/08, proposto dalla

sig.ra Monia Minneci Mancini, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Petrocchi presso il cui studio in Mentana (Roma), via Marsala n. 18, è elettivamente domiciliata,

contro



l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Carrino e con questi elettivamente domiciliata presso i propri uffici legali in Roma, via Fulceri Paulucci de Calboli n. 20/E,

per l'annullamento, previa sospensiva,



del decreto del 16 maggio 2008 del Direttore generale dell’Ater del Comune di Roma, con il quale è stato disposto il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Cassia n. 964, nonché di ogni altro atto connesso e presupposto.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 luglio 2011 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:.

FATTO



1. Con ricorso notificato in data 21 luglio 2008 e depositato il successivo 8 agosto Monia Minneci Mancini ha impugnato il decreto del 16 maggio 2008 del Direttore generale dell’Ater del Comune di Roma, con il quale è stato disposto il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in via Cassia n. 964.
2. Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.
3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, che ha sostenuto l’infondatezza.
4. Con ordinanza n. 4715 dell’8 ottobre 2008 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.
6. All’udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, così come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, terzo comma, c.p.a..
E’ noto, infatti, che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione - a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall'art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall'assegnazione per mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto - è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all'assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).
Pertanto, nel complessivo procedimento per l'assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell'assegnatario; da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.
Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l'assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell'ente assegnante di pronunciare l'estinzione del già sorto diritto soggettivo dell'assegnatario al godimento dell'alloggio (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009 , n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).
Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell'edilizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall'operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).
Il difetto di giurisdizione si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.
Con specifico riferimento all’occupazione abusiva la Corte di Cassazione (12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia “non attiene alla fase pubblicistica dell'assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell'assegnatario di dare ospitalità a terzi nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica”.
Solo per completezza il Collegio rileva che anche in ordine alla velata richiesta di regolarizzazione deve pervenirsi alla medesima conclusione in ordine alla carenza di giurisdizione del giudice adito.
Ed invero – in conformità a quanto già affermato dalla sezione (6 settembre 2010, n. 32107) – può dirsi che anche in tali ipotesi la controversia attiene ad una fase successiva a quella dell'originaria assegnazione (Cass., S.U., 12 giugno 2006, n. 13527). Aggiungasi che i requisiti per ottenere la regolarizzazione sono vincolati, con la conseguenza che non sussistono spazi di valutazione discrezionale da parte dell'autorità amministrativa.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a..
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Maria Luisa De Leoni, Consigliere
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/07/2011


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