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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 11 luglio 2011 n. 6124
Pres. Sandulli – Est. Mangia
G. P. (Avv. M. D'Onchia) c/ Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio III (Avv. Stato)


1. Concorso – Graduatoria finale – Impugnazione – Controinteressato – Posizione – Individuazione

 

2. Concorso – Esclusione – Successiva approvazione graduatoria – Consequenzialità immediata e diretta – Non sussiste – Ragioni – Conseguenze – Concorrente escluso – Onere impugnazione graduatoria – Necessità – Sussiste

1. In materia di concorsi pubblici, sussiste la posizione di controinteresse – in senso giuridico formale – in capo a tutti i soggetti, utilmente collocati in una graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito di ricorso giurisdizionale ovvero, di tutti i soggetti collocati in posizione migliore rispetto alla parte ricorrente, o di tutti coloro che siano comunque inclusi nella graduatoria stessa, ove si prospettino censure che implichino rinnovazione dell’intera procedura di valutazione, o riassegnazione dei punteggi e/o delle posizioni, o ancora, diversi criteri di formazione della graduatoria stessa.

 

2. In materia di concorsi pubblici sussiste il principio dell’obbligatorietà dell’impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento, ossia della graduatoria finale, in quanto è stata esclusa la sussistenza di un rapporto di consequenzialità immediata e diretta tra provvedimento di esclusione dal concorso e delibera di approvazione della graduatoria finale, attribuendo a quest’ultima una propria autonomia, connessa alla valutazione di dati ed interessi più ampia, ossia degli interessi di tutti i concorrenti e non solo di quelli esclusi. Pertanto, la mancata impugnazione della graduatoria – riscontrabile anche nel caso in cui l’impugnativa sia stata formalmente proposta ma si profili inammissibile – comporta carenza di interesse da parte del ricorrente alla pronuncia avverso il provvedimento di esclusione impugnato, giacché anche l’eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere su un atto ormai divenuto inoppugnabile.


N. 06124/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2010, proposto da:

 

Presicci Giovanni, rappresentato e difeso dall'avv. Michele D'Onchia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lina Musumarra, situato in Roma, via G. Pisanelli n. 2;

contro



il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;

 

il Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante p.t.;

 

il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Ufficio III, in persona del legale rappresentante p.t.;
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,
previa sospensione,



- del decreto n. 333-B/12 E. 2.08 datato 9.12.2009, notificato in data 14.12.2009, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali per il Personale che espleta funzioni di polizia ha comunicato l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 907 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con D.M. 21 novembre 2008, per il seguente motivo: “aver presentato nell’anno 2008 domanda di partecipazione al concorso pubblico nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
- del conseguenziale decreto datato 11 dicembre 2009 di approvazione della graduatoria finale di merito;
- di ogni altro atto connesso, antecedente, consequenziale e presupposto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato esclusivamente al Ministero dell’Interno in data 4 febbraio 2010 e depositato il successivo 11 febbraio 2010, il ricorrente impugna:
- il decreto n. 333-B/12E.2.08 del 9 dicembre 2009, notificato in data 14 dicembre 2009, con il quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio III gli ha comunicato l’esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 allievi agenti (poi elevati a n. 1078), indetto con D.M. 21 novembre 2008, per “aver presentato nell’anno 2008 domanda di partecipazione al concorso pubblico nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
- il consequenziale decreto di approvazione della graduatoria di merito, datato 11 dicembre 2009.
Ai fini dell’annullamento, il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI PRINCIPIO DI LEGGE IN MATERIA DI IRRETROATTIVITA’. ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA ERRONEA E CARENZA DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA’ MANIFESTA E TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARI CONDICIO. ERRONEA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE DELL’ART. 2 N. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DATATO 21.11.2008. L’art. 2 del bando di concorso – il quale prescrive che “i candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda di partecipazione ad altri concorsi …. pena l’esclusione dal concorso” – va inteso, in virtù del principio di irretroattività delle legge, “nel senso che a fare data dalla data di pubblicazione del bando … i candidati, nello stesso anno,… non possono presentare” domande di tal genere. Tale prescrizione – operante “per il futuro” – non può, dunque, trovare applicazione nel caso in esame, il quale è caratterizzato dalla presentazione da parte del ricorrente di domanda per la partecipazione ad altro concorso “in epoca anteriore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando per allievi agenti”. In ogni caso, va osservato che il ricorrente non ha mai partecipato al concorso nel Corpo di Polizia Penitenziaria.
In ultimo, il ricorrente formula istanza di “autorizzazione alla integrazione, mediante pubblico proclama, del contraddittorio nei confronti dei vincitori e candidati dichiarati idonei”, inseriti nella graduatoria finale, approvata con decreto dell’11 dicembre 2009.
Con atto depositato in data 16 febbraio 2010 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel prosieguo e precisamente in data 8 marzo 2010 – ha prodotto documenti.
Con ordinanza n. 1217 del 12 marzo 2010 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.
In date 23 e 25 maggio 2011 – e, dunque, tardivamente – il ricorrente ha prodotto documenti.
All’udienza pubblica del 26 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. In linea con l’avviso dato dal Presidente nel corso dell’udienza pubblica, riportato a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del cod.proc.amm., l’impugnativa proposta avverso la graduatoria finale di merito va dichiarata inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato, mentre l’impugnativa proposta per l’annullamento del provvedimento di esclusione va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente impugna, tra gli altri, la graduatoria stilata in esito al concorso, dolendosi del mancato inserimento del suo nominativo all’interno della stessa.
In ragione di tale premessa, evidente è la posizione di formale controinteresse dei soggetti inclusi nella graduatoria de qua.
Orbene, tale posizione inequivocabilmente imponeva di procedere alla notifica del ricorso ad almeno uno di detti soggetti, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 21, comma 1, l. n. 1034 del 1971 (ora art. 41, comma 2, cod.proc.amm.).
In conformità ai principi elaborati ai fini dell’individuazione delle situazioni soggettive coinvolte in ambito processuale, la giurisprudenza ha, infatti, più volte affermato la posizione di controinteresse – in senso giuridico formale – di tutti i soggetti, utilmente collocati in una graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito di ricorso giurisdizionale (ovvero, di tutti i soggetti collocati in posizione migliore rispetto alla parte ricorrente, o di tutti coloro che siano comunque inclusi nella graduatoria stessa, ove si prospettino censure che implichino rinnovazione dell’intera procedura di valutazione, o riassegnazione dei punteggi e/o delle posizioni, o ancora, diversi criteri di formazione della graduatoria stessa: cfr., tra le tante, C.d.S., n. 348 del 2009; TAR Lazio, n. 61 del 2009; TAR Calabria, n. 263 del 2008; TAR Campania, n. 16819 del 2005; TAR Marche, Ancona, 10.3.2000, n. 391), riconoscendo la pacifica sussistenza dell’elemento sostanziale, ossia di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso, nonché dell’elemento formale, desunto dall’esplicita menzione nel provvedimento di soggetti determinati.
Atteso che, nel caso di specie, il ricorrente contesta la legittimità della graduatoria nella parte in cui non riporta anche il suo nominativo, rivendicando sostanzialmente un intervento caducatorio idoneo a determinare una modificazione della graduatoria stessa, la necessità di notificare il ricorso ad almeno uno dei soggetti menzionati nella graduatoria, titolare dell’interesse al mantenimento della situazione creatasi per effetto dell’esclusione del ricorrente, non può essere posto in discussione.
Di ciò – del resto – sembra avere piena consapevolezza anche il ricorrente, salvo, poi, notificare il ricorso - del tutto immotivatamente - soltanto al Ministero dell’Interno.
Tenuto conto di quanto rilevato, è doveroso concludere nel senso che – non risultando il ricorso in esame notificato ad almeno un controinteressato e non potendosi, per tale motivo, nemmeno disporre l’integrazione del contraddittorio (la quale – comunque - presuppone che la notifica del ricorso sia stata effettuata nel rispetto del disposto di cui al citato art. 21) - l’impugnazione de qua va dichiarata inammissibile.
1.2. La rilevata inammissibilità dell’impugnativa proposta avverso la graduatoria finale di merito determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’impugnativa proposta avverso il provvedimento di esclusione.
In giurisprudenza è stato, infatti, ripetutamente affermato – in caso di concorsi pubblici - il principio dell’obbligatorietà dell’impugnazione dell’atto conclusivo del procedimento, ossia della graduatoria finale, in quanto è stata esclusa la sussistenza di un rapporto di consequenzialità immediata e diretta tra provvedimento di esclusione dal concorso e delibera di approvazione della graduatoria finale, attribuendo a quest’ultima una propria autonomia, connessa alla valutazione di dati ed interessi più ampia, ossia degli interessi di tutti i concorrenti e non solo di quelli esclusi (cfr., tra le altre, C.d.S., 23 marzo 2004, n. 1519; C.d.S., 19 marzo 1996, n. 341; TAR Basilicata, Potenza, 19 settembre 2003, , n. 904; TAR Trentino Alto Adige, Bolzano, 5 ottobre 2001, n. 253).
Da ciò consegue che la mancata impugnazione della graduatoria – riscontrabile anche nel caso in cui l’impugnativa sia stata formalmente proposta ma si profili inammissibile - comporta carenza di interesse da parte del ricorrente alla pronuncia avverso il provvedimento di esclusione impugnato, giacché anche l’eventuale buon esito di tale impugnativa non può incidere su un atto (rectius: la graduatoria finale) ormai divenuto inoppugnabile (cfr. C.d.S., n. 1519 del 23 marzo 2004 di cui sopra; C.d.S., n. 4320 del 29 luglio 2003).
2. Per le ragioni illustrate, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte improcedibile.
Tenuto conto delle peculiarità del caso, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1280/2010, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte improcedibile.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei Magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Pietro Morabito, Consigliere
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2011





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