T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 12 luglio 2011 n. 6324
Pres. Filippi – Est. Dongiovanni
Consorzio Triveneto Rocciatori S.C.R.L. (Avv.ti R.o Barberis e S. Montoneri) c/ Comune di Cittaducale (Avv. F. Petullà) e Impresa Edile Stradale Gentile Vittorino (Avv. M. Cari) |
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Contratti della p.a. – Appalto – Zona sismica di secondo grado – Progetto esecutivo – Relazione geologica – Necessità – Sussiste – Conseguenze – Valutazione idoneità progettista – Insufficienza
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La relazione geologica di un progetto esecutivo è necessaria per le aree classificate come “zona sismica di secondo grado”, e non può pertanto essere sostituita da una qualsiasi indeterminata valutazione di idoneità da parte del progettista (professionista diverso dal geologo), in quanto la disciplina relativa ai lavori pubblici impone alla stazione appaltante l'acquisizione della detta relazione geologica ai fini della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
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N. 06324/2011 REG.PROV.COLL.
N. 12025/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12025 del 2010, proposto da:
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Consorzio Triveneto Rocciatori S.C.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Barberis e Sergio Montoneri, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Pollaiolo, 3;
contro
Comune di Cittaducale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Petullà, presso il cui studio in Roma, via Cremona n. 21, ha eletto domicilio;
nei confronti di
Impresa Edile Stradale Gentile Vittorino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Cari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Costantini in Roma, Corso D’Italia, 19;
per l'annullamento
A) con il ricorso introduttivo del giudizio:
- dell’aggiudicazione definitiva della gara indetta il 19 ottobre 2010 per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico in Grotti Cittaducale (provvedimento comunicato in data 18 novembre 2011);
- di tutti gli atti connessi, incluso il verbale n. 7/2010,
e la declaratoria di caducazione del contratto e conseguente subentro ed, in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni;
B) con il ricorso incidentale proposto dalla Impresa Edile Stradale Gentile Vittorino, depositato in giudizio in data 15 febbraio 2011:
- degli atti della procedura di gara nella parte in cui il Consorzio Triveneto Rocciatori Scrl non è stato escluso dalla selezione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cittaducale e della Impresa Edile Stradale Gentile Vittorino;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Impresa Edile Stradale Gentile Vittorino, depositato in giudizio in data 15 febbraio 2011;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2011 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi l’avv. Barberis per il Consorzio ricorrente, l’avv. Petullà per il Comune resistente e l’avv. T. De Felice, in sostituzione dell’avv. Cari, per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’impugnativa in esame, il Consorzio ricorrente ha impugnato, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara bandita nel mese di ottobre 2010 dal Comune resistente avente ad oggetto l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico in Grotti di Cittaducale. Il ricorrente, deducendo vizi di eccesso di potere sotto svariati profili, ha proposto, in sintesi, le seguenti censure:
1) il Comune resistente non ha effettuato la verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla controinteressata, sebbene prevista dal bando di gara;
2) l’offerta dell’aggiudicataria non contiene l’indicazione specifica del prezzo offerto relativamente all’esecuzione del progetto esecutivo, come richiesto dal disciplinare;
3) l’offerta presentata dalla controinteressata viola l’art. 91, comma 3, del D.lgs n. 163 del 2006 che prevede il divieto di subappalto per la redazione della relazione geologica. Il cronoprogramma contenuto nell’offerta non reca poi la sottoscrizione del geologo né quest’ultimo ha presentato la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale;
4) la controinteressata ha proposto soluzioni tecniche che sono in grado di snaturare il progetto definitivo posto a base di gara;
5) le soluzioni tecniche migliorative previste dall’impresa aggiudicataria relativamente alla rete paramassi non rispettano le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cittaducale e l’Impresa controinteressata chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.
In particolare, l’Impresa aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale impugnando gli atti di gara nella parte in cui non è stata disposta da parte del Comune resistente l’esclusione dalla gara il Consorzio Triveneto Rocciatori S.C.R.L..
Al riguardo, la controinteressata ha proposto la seguente censura:
- violazione della lex specialis con riferimento alle prescrizioni di cui alla sezione V, punto 7, del disciplinare di gara.
Il Consorzio non ha presentato la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale da parte del geologo, prevista dal disciplinare di gara a pena di esclusione.
Ed invero, nell’offerta del Consorzio ricorrente non viene indicato il professionista-geologo incaricato della redazione della relazione geologica né la tipologia di rapporto eventualmente sussistente con il Consorzio stesso.
Lo studio di progettazione indicato dal Consorzio ricorrente non contempla al suo interno la figura del geologo, il che conferma che l’offerta, priva di un elemento essenziale, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
Tale circostanza determina, di conseguenza, l’improcedibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
Con ordinanza n. 803/2011, è stata respinta la domanda di sospensiva.
In prossimità della trattazione del merito, le parti hanno depositato memorie argomentando ulteriormente ed insistendo nell’accoglimento delle loro rispettive conclusioni.
In particolare, il Consorzio Triveneto ha rinunciato al primo motivo del gravame principale (mancata verifica dell’anomalia) in quanto il Comune resistente, dopo la proposizione del ricorso, ha proceduto alla verifica della congruità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria.
Alla pubblica udienza dell’8 luglio 2011, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Va, anzitutto, osservato che, aderendo a quanto di recente espresso dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4, va dapprima esaminato il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata al fine di valutare, in ragione delle censure dalla stessa proposte (che, se fondate, comportano l’esclusione dalla gara del Consorzio Triveneto Rocciatori S.C.R.L.), la legittimazione ad agire del Consorzio stesso.
In particolare, nella citata pronuncia del giudice di appello, è stato enunciato il principio di diritto – da cui, con riferimento alla fattispecie in esame, il Collegio non ha motivo di discostarsi - “secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente” (cfr punto 54. della sentenza citata, Cons. St., Ad. Pl., n. 4 del 2011).
2. Ciò posto e passando quindi all’esame del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, il Collegio ritiene che le censure siano fondate.
2.1 Al riguardo, va evidenziato quanto segue:
- il Comune di Cittaducale, nel mese di ottobre 2010, ha bandito la gara avente ad oggetto l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico in Grotti di Cittaducale;
- il disciplinare di gara, alla sezione V, punto 7 (pg. 8), ha in particolare previsto la presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale riferita non solo ai legali rappresentanti delle imprese partecipanti ma anche al geologo che, invero, viene espressamente menzionato, con formula residuale, per escludere il predetto professionista dall’attestazione dei requisiti di ordine progettuale. Si ricava, quindi, da una lettura a contrariis della predetta clausola del disciplinare, che l’esclusione esplicita del geologo dall’attestazione dei requisiti di ordine progettuale non opera con riferimento ai requisiti di ordine generale;
- dalla documentazione di gara, quindi, non è revocabile in dubbio che, all’interno della compagine soggettiva del partecipante alla gara, dovesse essere prevista anche la figura del professionista – geologo e ciò risulta confermato non solo dall’oggetto dell’appalto (integrato) ma, in particolare, dal fatto che l’area è classificata come “zona sismica di secondo grado” per la quale è necessaria, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza amministrativa, la redazione della relazione geologica (di competenza esclusiva del geologo);
- ed invero, è stato, anche di recente, affermato (cfr Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5666) che la relazione geologica non può essere sostituita da una qualsiasi, indeterminata valutazione di idoneità da parte del progettista (professionista diverso dal geologo), in quanto la disciplina relativa ai lavori pubblici impone chiaramente alla stazione appaltante l'acquisizione della detta relazione geologica ai fini della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Ed invero, ai sensi del D.P.R. n. 554/1999 (in particolare degli artt. 35 e 37 – applicabili ratione temporis alla gara in argomento), è prevista l'acquisizione obbligatoria agli atti progettuali della relazione geologica, obbligatorietà che emerge, altresì, da ulteriori fonti normative (legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e D.M. 11 marzo 1988) nel caso in cui l’area sia classificata, come nella specie, “zona sismica di secondo livello”;
- in ragione di quanto sopra, non può, quindi, essere condiviso quanto dedotto dal Consorzio ricorrente in ordine alla circostanza che la relazione geologica fosse non obbligatoria o comunque sostituibile con quella geotecnica (che avrebbe potuto essere redatta anche da un ingegnere);
- ciò posto con riferimento alla necessità di acquisire la relazione geologica redatta da un geologo ai fini della progettazione esecutiva, non risulta smentito che, nella compagine societaria del Consorzio ricorrente che ha partecipato alla gara, non sia compresa la figura di quel professionista (geologo). Ed invero, come riconosciuto dalla stesso Consorzio ricorrente, lo studio di progettazione (denominato “Area progetto associati di Perugia”) al quale ha dichiarato di voler affidare l’esecuzione del progetto esecutivo, annovera tra i suoi componenti la figura dell’ingegnere (indicato nell’Ing. Marco Balducci, responsabile dell’area geotecnica) ma non quella del geologo, unico professionista che – come detto – avrebbe potuto redigere la relazione geologica da allegare al progetto (esecutivo) richiesto dalla gara di che trattasi;
- al riguardo, non può, poi, sottacersi come il Consorzio ricorrente, con il gravame introduttivo del giudizio, abbia dedotto la violazione da parte della controinteressata dell’art. 91, comma 3, del D.lgs n. 163 del 2006 ovvero della previsione che non ammette il ricorso al subappalto per la redazione della relazione geologica, segno della consapevolezza della obbligatorietà di tale documento e della non alternatività con quella geotecnica;
- ora, posto che, per la partecipazione alla gara in argomento, era necessario prevedere la figura del geologo e che, con riferimento a tale professionista, il Consorzio ricorrente, come previsto nella sezione V, punto 7 (pg. 8) del disciplinare, avrebbe dovuto presentare la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs n. 163 del 2006 (che, come noto, sono fissati a pena di esclusione dalla gara), in ragione dell’assenza di tale dichiarazione dovuta alla mancata previsione nella compagine soggettiva del Consorzio Triveneto Rocciatori S.C.R.L. della figura del geologo, quest’ultimo avrebbe dovuto essere escluso dalla selezione.
2.2 In conclusione, il ricorso incidentale proposto dall’impresa controinteressata va accolto nei sensi di cui al punto precedente e gli atti di gara vanno, pertanto, annullati nella parte in cui non è stata disposta da parte del Comune resistente l’esclusione dalla selezione del Consorzio ricorrente.
Di conseguenza, essendo il Consorzio ricorrente privo della prescritta legittimazione al ricorso ovvero di una condizione essenziale dell’azione, il gravame introduttivo del giudizio va dichiarato inammissibile.
3. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione della recente evoluzione giurisprudenziale sui rapporti tra ricorsi principale ed incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso incidentale proposto dall’Impresa Edile stradale Gentile Vittorino nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio proposto dal Consorzio Triveneto Rocciatori S.C.R.L.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Contributo unificato corrisposto dall’Impresa Edile stradale Gentile Vittorino per la proposizione del ricorso incidentale a carico del Consorzio ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/07/2011
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