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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 7 luglio 2011 n. 964
Massimo Luciano Calveri – Presidente, Antonio Andolfi – Estensore.


Processo – Processo amministrativo – Atti e provvedimenti della p.a. incidenti su interessi diffusi – Associazioni di categoria – Legittimazione ad agire – Condizioni.

Nel processo amministrativo, la legittimazione ad agire avverso atti e provvedimenti della p.a. incidenti su interessi diffusi può essere riconosciuta alle associazioni di categoria purché le stesse dimostrino la rappresentatività del gruppo sociale leso dal provvedimento avversato: tale rappresentatività può essere dimostrata mediante l’allegazione delle finalità associative, normalmente indicate negli statuti delle associazioni, oltre che da elementi di fatto indicatori dello stabile collegamento organizzativo e geografico tra l’associazione e la categoria sociale interessata.


N. 00964/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01179/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1179 del 2010, proposto da:

 

Unione Nazionale Consumatori - Comitato Provinciale e Regionale della Calabria, Angela Albanese, Salvatore Albanese, Antonia Alessi, Serafina Arcuri, Tullia Calopresti, Francesco Cannata, Luigi Carbone, Giulia Anna Cimato, Pietro Corso, Domenico Cristofaro, Michelina Demarte, Antonio Faletti, Giovanni Franco, Francesco Franconeri, Maria Gabbriella Gabriele, Sandro Galasso, Angela Galata', Girolamo Gentile, Concetta Giovinazzo, Pietro Greco, Rocco Gullone, Giuseppe Iannizzi, Concetta Lia, Franco Antonio Lombardo, Mariangela Mammoliti, Bartolomeo Mandaglio, Marisa Morabito, Michele Papasidero, Maria Teresa Politi, Girolamo Pronnesti', Francesco Prudente, Luciano Ranieri, Mario Raso, Salvatore Raso, Marcello Sgambettera, Caterina Silvestro, Pasqualina Spano', Carmelo Sturniolo, Orsola Tripodi, Michele Varamo, Giuseppe Varano, Giuseppe Zampogna, Caterina Zito, rappresentati e difesi dagli avv. Natale Carbone, Fabio Colella, con domicilio eletto presso Natale Carbone in Reggio Calabria, via Possidonea N. 46/B;

contro



Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Borruto, con domicilio eletto presso Dario Borruto in S.Maria Di Catanzaro, Ufficio Leg.Reg.Calabria Pal.Europa;

nei confronti di



Provincia di Reggio Calabria;

 

Ministero della Pubblica Istruzione (oggi M.I.U.R.) - all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - all’Ufficio Scolastico Provinciale – Centro di Servizi Amministrativi di Reggio Calabria;

 

Istituto Liceo Scientifico “ Michele Guerrisi “ di Cittanova;

per l'annullamento



dell'atto deliberativo n. 481 del 28/06/2010 avente ad oggetto "Indirizzi Regionali per la Programmazione della Rete Scolastica e dell'Offerta Formativa della Regione Calabria per il quinquennio AA.SS. 2011/2012 - 2015/2016", con il quale la Regione Calabria non ha inteso dare immediato corso, relativamente all'anno scolastico 2010/2011, all'offerta formativa regionale prevista dall'art. 8 comma 2 del Regolamento per i Licei

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 giugno 2011 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con il ricorso in epigrafe indicato, inizialmente proposto innanzi alla sezione staccata di Reggio Calabria e successivamente assegnato, in accoglimento di eccezione sulla competenza territoriale, a questa sezione di Catanzaro, l’Unione nazionale consumatori, comitato provinciale e regionale, unitamente a 46 ricorrenti, direttamente interessati al provvedimento impugnato, chiede l’annullamento della delibera regionale n. 481 del 28.06.2010 avente ad oggetto “indirizzi Regionali per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Calabria per il quinquennio AA .SS. 2011/2012 e 2015/2016”, con il quale la Regione Calabria non ha dato corso, relativamente all’anno scolastico 2010-2011, all’offerta formativa regionale prevista dall’art. 8 , comma 2 del Regolamento per i Licei (promulgato con DPR n. 89 del 15.3.2010, in base al D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge n. 133 del 6.8.2008) disponendo che gli interventi necessari per procedere alla definizione di nuovi indirizzi regionali per programmazione delle rete scolastica e dell’offerta formativa decorressero a partire solo dall’a.s. 2011/2012 e fino all’a.s. 2015/2016 e ciò, secondo i ricorrenti, contrariamente al dettato normativo introdotto dalla c.d. “Riforma Gelmini”, nonché in elusione del piano operativo in materia di organizzazione della rete scolastica dell’offerta formativa per le scuole della Provincia di Reggio Calabria deliberato, in data 03.02.2010, dal Consiglio Provinciale della Provincia di Reggio Calabria, obliterando (secondo l’assunto ricorsuale) le specifiche richieste formative effettuate dagli studenti e rispettive famiglie sulla base di quanto offerto e previsto dalla riforma della scuola secondaria nonché le richieste dei capi di istituto volte ad ottenere l’attivazione dei corsi medesimi.
Con il ricorso si deduce illegittimità dell’atto impugnato per contrasto con la normativa nazionale, per contraddittorietà della motivazione ed erroneità dei presupposti, per disparità di trattamento nell’erogazione del servizio scolastico rispetto ad altre regioni italiane; i ricorrenti chiedono, oltre l’annullamento dell’atto impugnato, il risarcimento del danno o un indennizzo per la mancata attivazione dei corsi.
Il contraddittorio è stato integrato nei confronti della provincia di Reggio Calabria e del Ministero dell’Istruzione, nonché nei confronti del Liceo scientifico Guerrisi.
La regione Calabria si è costituita eccependo l’originaria inammissibilità del ricorso, inizialmente non notificato ad alcun contro interessato, l’inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva dell’associazione dei consumatori ricorrente e l’infondatezza di tutte le domande e motivi di ricorso.
Alla camera di consiglio del 2.12.2010 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza di trattazione del 9.6.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve escludersi la legittimazione attiva, in materia di atti di organizzazione della rete scolastica, dell’Unione Nazionale Consumatori, comitati provinciale e regionale.
Deve ritenersi, infatti, che la legittimazione ad agire nel processo amministrativo avverso atti e provvedimenti della P.A. incidenti su interessi diffusi possa essere riconosciuta alle associazioni di categoria purché le stesse dimostrino la rappresentatività del gruppo sociale leso dal provvedimento avversato. Tale rappresentatività può essere dimostrata mediante l’allegazione delle finalità associative, normalmente indicate negli statuti delle associazioni, oltre che da elementi di fatto indicatori dello stabile collegamento organizzativo e geografico tra l’associazione e la categoria sociale interessata.
Nella fattispecie non risulta provato che l’Unione Nazionale Consumatori possa essere qualificata associazione esponenziale dell’interesse degli studenti liceali alla corretta applicazione in Regione della riforma nazionale dei licei.
L’estromissione dell’associazione anzi detta non determina, peraltro, l’inammissibilità del ricorso, proposto, unitamente alla ripetuta associazione, da 46 soggetti legittimamente interessati al provvedimento impugnato.
Nel merito, va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse riguardo la domanda di annullamento del provvedimento impugnato, essendo oramai vicino alla conclusione l’anno scolastico 2010-2011, in relazione al quale è stata contestata la decisione regionale di non avviare la nuova opzione formativa per i licei scientifici chiesta dai ricorrenti, rinviata al prossimo anno scolastico con la delibera impugnata; essi non potrebbero ricavare nessuna utilità dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione, essendo evidentemente impossibile ripetere l’anno scolastico già quasi interamente svolto.
Residua, peraltro, l’interesse alla domanda risarcitoria, avente ad oggetto il danno conseguente all’applicazione del provvedimento impugnato.
La decisione su di essa richiede, quindi, che il Tribunale accerti innanzitutto se, alla luce dei motivi di ricorso, l’atto impugnato debba ritenersi illegittimo e, dunque, ingiustamente lesivo delle posizioni soggettive dei ricorrenti.
La dedotta illegittimità non sussiste.
Il provvedimento impugnato risulta adottato nell’esercizio dell’autonomia regionale in materia di organizzazione della rete scolastica.
La riforma dei licei, perfezionata con l’adozione del regolamento statale n. 89 del 15.3.2010, non imponeva alle Regioni di attivare immediatamente la nuova opzione formativa in scienze applicate, ma faceva salva la programmazione regionale, dovendosi tenere conto delle specifiche esigenze organizzative di ogni realtà regionale.
Tale impostazione è conforme all’assetto costituzionale federalista vigente dal 2001, tanto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 200 del 2.7.2009, ha dichiarato l’incostituzionalità di una norma legislativa statale, recata dal c. 4 dell’art. 64 del D. L. n. 112 del 2008, con la quale si definivano criteri, tempi e modalità per la determinazione e l’articolazione del dimensionamento della rete scolastica, trattandosi di disposizioni non attinenti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti uniformemente sul territorio nazionale.
Nel caso controverso, inoltre, la tempistica del nuovo dimensionamento degli organici scolastici, necessario per l’attivazione della nuova offerta formativa, non è stata fissata dal legislatore nazionale, per cui non sussiste il contrasto con la normativa dedotto con il primo motivo di ricorso, conseguentemente infondato.
Pure infondato è il secondo motivo di ricorso, non sussistendo la dedotta contraddittorietà della motivazione, in quanto l’atto impugnato, come tutti gli atti generali, non richiede una specifica motivazione sulle singole determinazioni in esso contenute, conformemente alla norma di cui all’art. 3, c. 2 della legge 241/90.
Infondato, infine, deve ritenersi anche il terzo motivo di ricorso, deducente disparità di trattamento con gli studenti di altre Regioni, in quanto la differenza, di un solo anno scolastico, tra l’attivazione dell’opzione in scienze applicate nelle diverse regioni italiane è la normale conseguenza del trasferimento alle regioni stesse della competenza amministrativa nella materia controversa.
Esclusa, quindi, alla luce dei motivi di ricorso, l’illegittimità dell’atto impugnato, deve concludersi per il rigetto della domanda risarcitoria, non sussistendo l’antigiuridicità del fatto asseritamente dannoso.
Né è indennizzabile, come vorrebbero i ricorrenti, l’omessa attivazione del percorso alternativo, non essendo previsto da alcuna norma giuridica un simile indennizzo.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato per infondatezza.
La dinamica processuale e la natura della controversia giustificano, in deroga al normale criterio della soccombenza, la compensazione delle spese.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Antonio Andolfi, Referendario, Estensore

 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2011


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