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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 13 luglio 2011 n. 1295
Antonio Cavallari – Presidente, Carlo Dibello – Estensore.


1. Ambiente e territorio – V.I.A. – Programma unico suddiviso in singole frazioni – Impatti cumulativi – Vanno considerati.

 

2. Ambiente e territorio – V.I.A. – Impatti cumulativi – Unico programma di ricerca di idrocarburi – Obbligo dell’imprenditore – Individuazione.

 

3. Ambiente e territorio – V.I.A. – Unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti – Metodo di prospezione geofisica denominato air gun – Impatti cumulativi – Studio – Necessità.

 

4. Ambiente e territorio – Unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti – Indagini geosismiche – Spiaggiamento dei cetacei – Fortissime esplosioni percepibili dai mammiferi – Principio di precauzione.

1. Nel caso in cui l’intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, sia riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei c.d. impatti cumulativi (nel caso di specie, si è trattato di un unico programma di ricerca di idrocarburi).

 

2. In presenza di c.d. impatti cumulativi, come nel caso di un unico programma di ricerca di idrocarburi, sussiste l’obbligo, per l’imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto – così come prescritto dall’art 3 comma 2 lettera b) n.2, DPCM 27 dicembre 1988-, perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso; pertanto, pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore, l’organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem , specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento, mentre l’imprenditore è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l’organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull’ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull’ambiente.

 

3. In caso di un unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti, la necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi derivanti dall’impiego del metodo di prospezione geofisica denominato air gun si coglie non appena si consideri non solo la particolarità del metodo di prospezione geofisica, ma anche le conseguenze sulla fauna marina.

 

4. In caso di un unico programma di ricerca di idrocarburi anche se concernente più lotti, va richiamato il principio di precauzione, perché, se allo stato attuale delle conoscenze appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il c.d. fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei lungo le nostre coste al disorientamento provocato da fortissime esplosioni percepibili dai medesimi mammiferi durante le indagini geosismiche (condotte in vista della ricerca di idrocarburi), la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell’ambiente.


N. 01295/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00591/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 591 del 2010, proposto da:

 

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

contro



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero dello Sviluppo Economico, Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Marittima di Bari, Capitaneria Porto di Brindisi, Maristat Roma, Maridipart Taranto, Istituto Idrografico della Marina, Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; Provincia di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7; Provincia di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso Giuseppina Capozza in Lecce, via Imbriani,30;

nei confronti di



Northern Petroleum Limited, rappresentato e difeso dagli avv. Pier Luigi Portaluri, M. Alessandra Sandulli, Andrea Trotta, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 24;

e con l'intervento di



ad adiuvandum:

 

Comune di Carovigno, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Massimo Ciullo, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dagli avv. Lorenzo Dibello, Pierluigi Nocera, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'annullamento



del decreto prot. DSA-DEC-2009-0001348 del 14.10.2009 ( di qui in avanti decreto 1348/2009), emanato dal MATTM di concerto con il MIBAC, recante "Giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Northerm Petroleum (UK) Ltd, con Sede Secondaria in Italia Viale Trastevere, 249 - 00153 Roma, relativo alla prima fase del programma lavori collegato al Permesso di ricerca di Idrocarburi "d60 D.R. - N.P." (reso pubblico mediante comunicato sulla GURI n.270 del 19.11.2009); del sottostante parere favorevole con prescrizioni n. 247 del 12.3.2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale - VIA e VAS; di ogni altro atto lesivo ai predetti comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi inclusi: il parere positivo espresso dal MIBAC con nota DG/PAAC/34.19.04/7841/2009 dell' 8.6.2009 (DSA-2009-0015008 del 12.6.2009), il parere del Comitato Tecnico per gli idrocarburi e la geotermia reso in data 11.4.2007, ed i provvedimenti MATTM di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell' Impatto Ambientale - VIA e VAS, ivi inclusi i decreti prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23.6.2008 e GAB/DEC/217/2008 del 28.7.2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Soprintendenza Per i Beni Archeologici della Puglia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Direzione Marittima di Bari e di Capitaneria Porto di Brindisi e di Maristat Roma e di Maridipart Taranto e di Istituto Idrografico della Marina e di Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale e di Provincia di Bari e di Provincia di Brindisi e di Northern Petroleum Limited;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Gadaleta, in sostituzione di Triggiani, Tarentini, Pellegrino Valeria, in sostituzione di Pesce, Ciullo, Dibello, Portaluri, anche in sostituzione di Sandulli, Trotta.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con istanza del 29.9.2006, la società di diritto inglese Northern Petroleum Limited ha chiesto il rilascio di un permesso di ricerca di idrocarburi nel sottofondo marino, nell’ambito di un’area dell’estensione di 733,5 kmq., sita al largo delle coste pugliesi, a nord di Brindisi .
Con successiva nota del 7.8.2007, il Ministero dello sviluppo economico, nel comunicare il parere favorevole espresso dal comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in data 11.4.2007, ha anche invitato la società ricorrente ad avviare le prescritte procedure di verifica dell’impatto ambientale presso il MATTM, per proseguire l’istruttoria della domanda.
In data 8.9.2008, la Northern Petroleum ha formulato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione alla prima fase del programma di lavoro correlato alla domanda di permesso di ricerca sottoponendo a VIA le attività concernenti la esecuzione di indagini sismiche..
Dopo la pubblicazione su alcuni quotidiani a diffusione regionale della domanda di pronuncia di VIA con annesso deposito del progetto e dello SIA, il progetto è stato esaminato in data 12.3.2009 dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale- VIA e VAS- la quale ha formulato parere favorevole con prescrizioni(atto n.247 del 12.3.2009)
In ultima analisi, con il decreto impugnato , il MATTM, di concerto con il MIBAC ha formulato un giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettate:
dalla commissione tecnica, consistenti esclusivamente in misure di prevenzione e mitigazione degli impatti previsti in danno dei mammiferi marini;
dal MIBAC , concernenti unicamente le misure da attuare in ipotesi di rinvenimento casuale di resti, relitti o manufatti.
La Regione Puglia, rappresentando che le operazioni di indagine geofisica preliminari alla ricerca di idrocarburi consistono nell’impiego della metodica definita AIRGUN, la quale è ufficialmente annoverata tra le forme riconosciute di inquinamento dalla proposta di direttiva n.2006/16976, impugna il decreto e gli atti connessi in epigrafe alla luce dei seguenti motivi, qui di seguito esposti sinteticamente :
I- è stato violato l’art 24 del codice ambiente che disciplina la fase della consultazione pubblica della procedura di VIA;
II- il parere reso dalla commissione tecnica di VIA è viziato da incompetenza in ragione della illegittima composizione dell’organo;
III- il progetto di ricerca cui inerisce la VIA impugnata è solo una frazione di modeste dimensioni di un intervento ben più esteso, costituito da ben cinque richieste di permessi di ricerca, e da ulteriori due permessi già conseguiti dalla società .
Si sono costituiti in giudizio:
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
il Ministero dello sviluppo economico;
la soprintendenza per i beni archeologici della Puglia- Taranto;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il Ministero delle Politiche Agricole , Alimentari e Forestali;
la Direzione Marittima di Bari;
la Capitaneria di Porto di Brindisi;
Maristat-Roma;
Maridipart –Taranto;
l’istituto Idrografico della Marina
la commissione tecnica di verifica dell’Impatto ambientale ;
per resistere al ricorso del quale hanno chiesto che sia dichiarata l’infondatezza.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Bari e quella di Brindisi per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio la società Northern Petroleum ed ha insistito per la infondatezza del gravame .
Hanno spiegato intervento ad adiuvandum il Comune di Carovigno e il Comune di Monopoli .
Dopo la concessione della tutela cautelare , il ricorso è stato deciso alla pubblica udienza del 9 marzo 2011

DIRITTO



Il ricorso è fondato con particolare riguardo al terzo motivo di censura.
Con questo gruppo di doglianze, la Regione Puglia lamenta la natura parziale della Valutazione di impatto ambientale compiuta dagli enti preposti alla verifica della incidenza dell’intervento progettato dalla Northern Petroleum sull’ambiente interessato.
Detto intervento prefigura, - secondo la tesi della Regione- in realtà, un unico programma di ricerca di idrocarburi che la società controinteressata avrebbe sostanzialmente scorporato in più lotti impedendo, in tal modo, una valutazione complessiva delle criticità ambientali derivanti dalla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
Dette criticità avrebbero dovuto formare oggetto di unica valutazione atteso che la contro- interessata ha rivolto ben cinque istanze finalizzate al conseguimento di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi al largo delle coste brindisine quasi senza soluzione di continuità; ed ha già ottenuto altri due permessi di ricerca che riguardano aree contigue alle prime.
Nel caso in esame, lo SIA (studio impatto ambientale) è invece circoscritto alle indagini da svolgersi esclusivamente all’interno dell’area geografica interessata dal progetto denominato “d61 D.R.- N.P”
L’impostazione seguita dalla Regione ricorrente va decisamente condivisa.
Quando l’intervento progettato , pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi.
Il codice dell’ambiente , con l’art 5, comma 1 lettera c , restituisce invero un concetto di impatto ambientale che , per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata .
L’impatto ambientale viene infatti descritto come “ l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,architettonici,culturali, agricoli ed economici , in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione , gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.
Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale appare l’obbligo, per l’imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto – così come prescritto dall’art 3,comma 2 lettera b) n.2 del DPCM 27 dicembre 1988-perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso
Ciò significa che , pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore , l’organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem , specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento.
L’imprenditore, dal canto suo, è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l’organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull’ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull’ambiente.
Questo ordine di argomentazioni conduce nella direzione di una valutazione di impatto ambientale unitaria, in ragione delle su richiamate esigenze , del tutto disattese nel caso .
Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria , affermando che “La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti"; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente suddivisa infrazioni eseguite in assenza della valutazione, perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.(Consiglio Stato , sez. V, 16 giugno 2009 , n. 3849)
Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che è ben vero che uno dei principi fondamentali dell’attività amministrativa è quello di non aggravio procedimentale , ma è altrettanto meritevole di tutela – nello specifico settore del diritto ambientale – l’esigenza di una analisi approfondita delle conseguenze complessive che possono manifestarsi in un’area prescelta quale sito di interesse , per lo svolgimento di attività di rilevanza economica, il che può esigere, di contro, un prolungamento della tempistica procedimentale.
Nel caso di specie, del resto, la necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi derivanti dall’impiego del metodo di prospezione geofisica denominato air gun si coglie non appena si consideri non solo la particolarità del metodo di prospezione geofisica , ma anche le conseguenze sulla fauna marina.
Invero, occorre evidenziare che il sistema denominato air gun consiste nella esplosione di un quantitativo di aria a velocità notevolissima la quale, in caso di presenza di giacimenti restituisce a bordo di una nave sentinella un’onda rivelatrice della presenza dei medesimi .
Ora, compiendo una disamina dei profili più tecnici dell’operazione, si deve osservare che , sebbene sia stato prospettato l’utilizzo di una sola nave destinata a registrare le onde d’urto che segnalano la presenza di giacimenti di idrocarburi, è evidente che il posizionamento della nave medesima in aree successive costringe le specie sottomarine che hanno subito l’impatto della esplosione di aria , a un innaturale mutamento di habitat, proprio al fine di porsi alla ricerca di siti protetti .
Né può mancarsi di evidenziare che , malgrado la previsione , nel contesto del decreto ministeriale impugnato, di una serie di accorgimenti che riguardano la specifica esecuzione delle prospezioni petrolifere , l’impatto ambientale del quale si discute appare davvero imponente.
Detto impatto si manifesta, coma la difesa della Regione ha ben documentato, nei riguardi di alcune specie di mammiferi marini che, per la loro particolarità e esiguità numerica , vanno preservate da ogni possibile aggressione.
Sotto tale riguardo, il Collegio deve richiamare il principio di precauzione che costituisce regola fondante dell’azione ambientale , in uno ai criteri ulteriori descritti dall’art 3 ter del d.lgs 152/2006.
Dal principio di precauzione deriva l’esigenza di un’azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo teso alla salvaguardia dell’ecosistema in funzione preventiva , anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l’ambiente ad una determinata causa umana.
Questo vuol dire che , se allo stato attuale delle conoscenze appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il cd fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei lungo le nostre coste al disorientamento provocato da fortissime esplosioni percepibili dai medesimi mammiferi durante le indagini geosismiche (condotte in vista della ricerca di idrocarburi), la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell’ambiente.
Questa opzione argomentativa è seguita da Tar Toscana che insegna “La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività, sfuggendo, per l'effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell'integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell'area, possono implicare l'eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi.(T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010 , n. 986)
Ma proprio questa ragione esige altresì che , in difetto di metodi di ricerca meno impattanti , non v’è dubbio che unico baluardo di difesa per l’ambiente rimanga quello di una valutazione di impatto unitaria , cioè tale da fornire una visione completa delle interazioni e degli effetti di un programma umano di sfruttamento delle risorse sull’ecosistema da proteggere.
Il ricorso va pertanto accolto, e il decreto ministeriale impugnato va annullato.
Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto ministeriale impugnato.
Spese compensate .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/07/2011


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