REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia
Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del
2009, proposto da
Spotti S.r.l. Soc. Unipersonale, Spotti Srl, in
A.T.I. con Cordioli & C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal prof. avv. Franco Bassi, e
dall’avv. Vittorio Miniero, con domicilio eletto pressolo studio del
primo, in Parma, via Petrarca 20;
contro
Il Comune di Fidenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giorgio Cugurra,
con domicilio eletto presso il medesimo, in Parma, via Mistrali
4;
nei confronti di
Consorzio Cooperative Costruzioni (C.c.c.),
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso Mario Ramis Avv.
in Parma, Borgo G. Tommasini 20;
per l’annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, pubblicato sulla G.U. del 14/7/2009, della gara d’appalto per
la realizzazione dei lavori concernenti la “tangenziale sud di Fidenza –
2° lotto – completamento tangenziale sud nel tratto tra il torrente
Rovacchia e l’incrocio di Cabriolo”;
dei verbali di seduta riservata
del 1, 3, 7 e 8 luglio 2009;
del verbale di gara di seduta pubblica del
9/7/2009;
di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque
connesso;
Visti il ricorso in appello e i relativi
allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Fidenza e del Consorzio Cooperative Costruzioni (C.c.c.);
Visto l’atto
di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal
ricorrente incidentale Consorzio Cooperative Costruzioni (C.c.c.),
rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso
l’avv. Mario Ramis, in Parma, Borgo G. Tommasini 20;
Vista l’ordinanza
di sospensiva n. 187/09 in data 08/09/2009;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e
120, co. 10, d.lgs. 10/2010;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno
9 marzo 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Dato atto che è stato pubblicato il
dispositivo della sentenza n. 74/2011 ai sensi dell’art. 120, comma 9, del
d.lgs. 104/2010;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data
18-25 agosto 2009 e depositato in data 31 agosto 2009, la società in
epigrafe, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI con le altre
due società sopra individuate, ha impugnato l’atto di aggiudicazione
definitiva e i verbali delle sedute di gara relative alla procedura aperta
per la realizzazione dei lavori concernenti la “tangenziale sud di
Fidenza - 2° lotto completamento tangenziale sud nel tratto tra il
torrente Rovacchia e l’incrocio di Cabriolo” (importo dell’appalto
euro 6.800.416,00 al netto dell’IVA di cui euro 133.341,00 per oneri di
sicurezza).
Su duole per i seguenti motivi:
1) Eccesso di
potere per violazione del principio di par condicio. Violazione per falsa
applicazione dell’art. 10 comma 3 del Capitolato Speciale d’appalto.
Violazione per falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara.
Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, sviamento,
disparità di trattamento. L’art. 10 comma 3 del C.S.A. dispone che il
Direttore tecnico di cantiere debba essere un ingegnere abilitato dotato
di una specifica esperienza professionale, laddove il Consorzio
Cooperative Costruzioni ha designato quale direttore di cantiere il
geometra Graziano Carpeggiani, soggetto che sarebbe, dunque, privo della
qualificazione necessaria ai sensi della lex specialis di gara. Ciò
determinerebbe, tra l’altro, un errore nella indicazione effettuata nella
Relazione tecnica della ditta aggiudicataria, laddove è descritto
l’organigramma. Questa violazione avrebbe dovuto essere motivo di
esclusione dell’impresa aggiudicataria.
2) Eccesso di potere per
contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento. Incongruità della
motivazione rispetto al voto assegnato dalla Commissione giudicatrice al
terzo elemento di valutazione. La Commissione, in sede di attribuzione del
punteggio sulla organizzazione del cantiere, non ha tenuto nel debito
conto il fatto che, nella proposta di C.C.C., era incluso il curriculum di un possibile direttore tecnico non in possesso del
titolo di ingegnere. Il punteggio avrebbe dovuto essere maggiormente
penalizzante per C.C.C.: è stato valutato 7 su 10, mentre se fosse stato
valutato 4 su 10 lo scarto rispetto al punteggio della ricorrente sarebbe
stato inferiore e tale da permettere all’A.T.I. Spotti e Cardioli di
risultare aggiudicataria della gara d’appalto.
3) Violazione del
principio di segretezza delle offerte e di par condicio nei confronti
degli altri concorrenti. Illegittimità per violazione dell’art. 11 comma 6
e dell’art. 34 comma 2 d.lgs. 163/2006. Il consorzio controinteressato ha
dichiarato di partecipare alla procedura di gara per conto dei propri soci
Unieco e Consorzio Mecoop Costruzioni, il Consorzio Coimpa ha dichiarato
di concorrere per il proprio socio Granelli Costruzioni. La Società
Cooperativa Unieco avrebbe un amministratore in comune con l’impresa
Costrada, non partecipante alla gara; l’impresa Costrada, a sua volta,
avrebbe un amministratore in comune con il consorzio Coimpa, che partecipa
alla procedura di gara. Ciò implicherebbe un collegamento sostanziale tra
C.C.C. e Coimpa, sicché entrambi questi candidati avrebbero dovuto essere
esclusi, anche perché, in tal modo, vi è stata una violazione della
segretezza delle offerte, essendo entrambe riconducibili a un unico centro
decisionale che ha partecipato con un’offerta plurima alla gara.
4)
Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 L.
241/1990. Violazione degli artt. 87 e 88 D.lgs. 163/2006. L’analisi
dell’anomalia dell’offerta è stata effettuata in un tempo troppo breve da
parte della Commissione di gara; inoltre, non sono state sufficientemente
esposte le ragioni per le quali l’offerta C.C.C. è stata ritenuta congrua,
mentre la mancanza di esplicazioni nell’offerta tecnica proposta dal
C.C.C. relativamente al processo tecnico di costruzione e alle soluzioni
tecniche adottate, avrebbe necessitato una approfondita motivazione del
voto assegnato dal seggio di gara.
5) Violazione della disposizione
posta a pagina 14 del disciplinare di gara. Violazione del principio di par condicio. Il disciplinare di gara richiedeva ai concorrenti di
presentare una relazione contenente le giustificazioni di cui agli artt.
86, comma 5, e 87 comma 2 d.lgs. 163/2006. Specificava, inoltre, che la
relazione avrebbe dovuto essere sottoscritta all’ultima pagina con firma
per esteso e leggibile del legale rappresentante del soggetto offerente.
La relazione contenente le giustificazioni presentate dal C.C.C. è,
invece, sottoscritta in ogni pagina da una firma che non è posta per
esteso né risulta in alcun modo leggibile. Né la riconoscibilità è
possibile dall’analisi della firma apposta dal procuratore, Giorgio
Bedetti, sul documento di riconoscimento.
Si sono costituiti in
giudizio il Comune di Fidenza e il C.C.C., che ha pure depositato ricorso
incidentale.
Alla camera di consiglio del 08/09/2009 l’istanza di
sospensiva è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 09 marzo il
ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, per cui il Collegio
ritiene di trattare immediatamente i mezzi in esso contenuti senza
indulgere nell’esame del ricorso incidentale.
1. Con il primo motivo,
la ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa
dalla procedura di gara in quanto dalla relazione descrittiva allegata
all’offerta tecnica e relativa all’organizzazione del cantiere, risulta
che nell’elenco del personale preposto alla direzione del cantiere vi è un
soggetto non in possesso della qualifica di ingegnere richiesta dal
capitolato speciale, bensì di quella di geometra.
Con il secondo
motivo, sotto diverso profilo, la ricorrente lamenta il fatto che la
Commissione, in sede di attribuzione del punteggio sulla organizzazione
del cantiere, non ha tenuto nel debito conto il fatto che, nella proposta
di C.C.C., era incluso il curriculum di un possibile direttore
tecnico non in possesso del titolo di ingegnere. Il punteggio avrebbe
dovuto essere maggiormente penalizzante per C.C.C.: è stato valutato 7 su
10, mentre se fosse stato valutato 4 su 10 lo scarto rispetto al punteggio
della ricorrente sarebbe stato inferiore e tale da permettere all’A.T.I.
Spotti e Cardioli di risultare aggiudicataria della gara d’appalto.
Ciò
avrebbe determinato una violazione del capitolato speciale d’appalto
nonché del principio di par condicio tra i concorrenti, che hanno,
invece, proposto la figura professionale adeguata.
Entrambi i motivi
sono infondati.
In primo luogo, la lex specialis di gara non
prescrive che l’offerta tecnica e la relativa relazione debbano contenere
a pena di esclusione la nomina del direttore del cantiere, che, dunque,
può avvenire anche nella fase esecutiva del contratto.
Il bando di
gara, infatti, prevede che tra gli elementi da valutare nella proposta
tecnica vada inserita una relazione descrittiva sull’organizzazione dello
specifico cantiere con eventuali proposte migliorative inerenti al
sicurezza, comprendente, tra l’altro, il piano di cantierizzazione e i curricula del personale proposto per la direzione del
cantiere.
Chiarito, pertanto, che l’eventuale difformità nelle
professionalità del soggetto indicato come direttore di cantiere non era
da considerarsi causa di esclusione dalla procedura di gara, il rilievo di
tale difformità è stato comunque considerato, nella fase di affidamento,
dal seggio di gara, non attribuendo all’offerta della controinteressata il
punteggio massimo, pari a 15,00 punti, bensì quello di 10,50.
Né può il
Collegio sostituirsi nell’attribuzione di un punteggio diverso e
inferiore, posto, tra l’altro, che la valutazione è stata compiuta con
riferimento all’intera relazione descrittiva sull’organizzazione del
cantiere e che, pertanto, la circostanza che il punteggio attribuito sia
comunque inferiore al massimo attribuibile, non denota una irrazionalità o
sproporzionalità della valutazione.
I motivi andranno, pertanto,
respinti.
2. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole del fatto che
la cooperativa UNIECO - designata dal Consorzio Cooperativa Costruzioni
per eseguire l’appalto - avrebbe un amministratore in comune con l’impresa
Costrada, che non ha partecipato alla gara. Poiché l’impresa Costrada ha
un amministratore in comune con il Consorzio Coimpa (che partecipa alla
gara), ciò determinerebbe una sorta di collegamento sostanziale tra CCC e
Coimpa, i quali pertanto avrebbero dovuto essere esclusi entrambi.
Il
motivo è infondato.
L’art. 34, comma 2, del d.lgs. 163/2006 sancisce
che deve essere disposta l’esclusione dei concorrenti ad una gara
d’appalto, nel caso in cui si accerti “sulla base di univoci
elementi” che le relative offerte siano “imputabili ad un unico
centro decisionale”.
Premesso che il collegamento sostanziale
avrebbe dovuto essere riferito al soggetto Consorzio Cooperative
Costruzioni, che è il soggetto che ha presentato l’offerta nell’ambito
della procedura di gara in questione, non si rinvengono “gli elementi
gravi, precisi e concordanti”, elaborati dalla giurisprudenza
amministrativa per affermare la sussistenza di un “unico centro
decisionale”.
Infatti, la circostanza che la società Costrada (non
partecipante alla gara) sia legalmente rappresentata da due soggetti che
sono anche legali rappresentanti di Coimpa e di Unieco, non implica alcun
pregiudizio in ordine alla segretezza dell’offerta presentata da C.C.C.,
in quanto essi non rivestono alcun ruolo nell’ambito di quest’ultima e non
sino inseriti in alcun modo nell’organizzazione del Consorzio , così come
non si rinvengono elementi gravi, precisi e concordanti per asserire che
le società controllate da C.C.C. abbiano modo di intervenire nelle
decisioni di Coimpa.
3. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole
del fatto che, dall’esame delle risultanze dei verbali di gara e della
date in cui le riunioni si sono svolte, l’analisi dell’anomalia
dell’offerta è stata effettuata in un tempo troppo breve da parte della
Commissione di gara; inoltre, non sarebbero state esposte sufficientemente
le ragioni per le quali l’offerta C.C.C. è stata ritenuta congrua, mentre
la mancanza di esplicazioni nell’offerta tecnica proposta dal C.C.C.,
relativamente al processo tecnico di costruzione e alle soluzioni tecniche
adottate, avrebbe necessitato una approfondita motivazione del voto
assegnato dal seggio di gara.
Il motivo è privo di pregio.
Infatti,
la commissione di gara ha effettuato la verifica dell’anomalia
dell’offerta della C.C.C. sulla scorta degli elaborati grafici allegati
all’offerta tecnica e delle giustificazioni dell’offerta presentate da
C.C.C. nella busta “D”, essendo solo facoltativo (e nell’interesse della
partecipante) il contraddittorio orale. Peraltro nelle giustificazioni si
dà conto sia della sostenibilità economica dell’offerta sia del ribasso
d’asta vero e proprio rispetto alle opere complessive.
Per quanto
concerne il tempo eccessivamente ristretto in cui sarebbe stata effettuata
la valutazione, esso è destituito di fondamento atteso che la stessa
ricorrente non fa derivare da tale celerità il rilievo di illegittimità
particolari, oltre a quelle già proposte con i motivi di ricorso.
4.
Con il quinto motivo, la ricorrente si duole del fatto che la firma
apposta in calce alle giustificazioni della controinteressata dal
procuratore, è illeggibile e non sarebbe conforme a quella apposta dal
procuratore, Giorgio Bedetti, sul documento di riconoscimento.
Il
motivo è privo di pregio, giacché non vi sono dubbi sulla provenienza del
documento contenete le giustificazioni (non essendo, tra l’altro, tale
elemento contestato da parte della stessa controinteressata né smentito in
sede di verifica dell’anomalia), per cui la eventuale illeggibilità della
firma e la sua non perfetta corrispondenza con quella apposta sul
documento di identità si risolve in una mera irregolarità.
Alla luce di
tali motivazioni, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente
condannata al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della
stazione appaltante della contro interessata , nella misura indicata nel
dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) a
favore del Comune resistente e euro 2.000,00 (duemila/00) a favore della
controinteressata, oltre IVA e C.p.a. come per legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così
deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con
l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente FF
Ezio Fedullo,
Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2011