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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 24 maggio 2011 n. 147
I. Caso Pres.ff - E. Loria Est.
Società Vacondio Paride & C. S.a.s. (Avv.ti D. Turco e S. Uliana) contro Iren Emilia S.p.a. (già Società Enìa S.p.a.) (Avv. G. Cantelli) e nei confronti di Transcoop Soc. Coop. ed altre (Avv.ti E. Monegatti Ziliotti, A. Melucci e D. Silingardi)


Contratti della p.a. – Art. 34, comma 2, del d.lgs. 163/2006 – Offerte imputabili ad un unico centro decisionale – Insussistenza di elementi gravi precisi e concordanti – Assenza di collegamento sostanziale - Fattispecie

 

 

L’art. 34, comma 2, del d.lgs. 163/2006 sancisce che deve essere disposta l’esclusione dei concorrenti ad una gara d’appalto, nel caso in cui si accerti “sulla base di univoci elementi” che le relative offerte siano “imputabili ad un unico centro decisionale”. Nella specie la circostanza che la cooperativa UNIECO - designata dal Consorzio Cooperativa Costruzioni per eseguire l’appalto - avrebbe un amministratore in comune con l’impresa Costrada (che non ha partecipato alla gara) ed il fatto che l’impresa Costrada avrebbe un amministratore in comune con il Consorzio Coimpa (che partecipa alla gara), non implicano alcun pregiudizio in ordine alla segretezza dell’offerta presentata da C.C.C., in quanto tali soggetti non rivestono alcun ruolo nell’ambito di quest’ultima e non sono inseriti in alcun modo nell’organizzazione del Consorzio. Nè si rinvengono elementi gravi, precisi e concordanti per asserire che le società controllate da C.C.C. abbiano modo di intervenire nelle decisioni di Coimpa. Ne deriva l’insussistenza del rilevato collegamento sostanziale

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 253 del 2009, proposto da

Spotti S.r.l. Soc. Unipersonale, Spotti Srl, in A.T.I. con Cordioli & C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal prof. avv. Franco Bassi, e dall’avv. Vittorio Miniero, con domicilio eletto pressolo studio del primo, in Parma, via Petrarca 20;

contro



Il Comune di Fidenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giorgio Cugurra, con domicilio eletto presso il medesimo, in Parma, via Mistrali 4;

nei confronti di



Consorzio Cooperative Costruzioni (C.c.c.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso Mario Ramis Avv. in Parma, Borgo G. Tommasini 20;

per l’annullamento, previa sospensiva,



del provvedimento di aggiudicazione definitiva, pubblicato sulla G.U. del 14/7/2009, della gara d’appalto per la realizzazione dei lavori concernenti la “tangenziale sud di Fidenza – 2° lotto – completamento tangenziale sud nel tratto tra il torrente Rovacchia e l’incrocio di Cabriolo”;
dei verbali di seduta riservata del 1, 3, 7 e 8 luglio 2009;
del verbale di gara di seduta pubblica del 9/7/2009;
di ogni altro atto precedente, conseguente o comunque connesso;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fidenza e del Consorzio Cooperative Costruzioni (C.c.c.);
Visto l’atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Consorzio Cooperative Costruzioni (C.c.c.), rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso l’avv. Mario Ramis, in Parma, Borgo G. Tommasini 20;
Vista l’ordinanza di sospensiva n. 187/09 in data 08/09/2009;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, d.lgs. 10/2010;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che è stato pubblicato il dispositivo della sentenza n. 74/2011 ai sensi dell’art. 120, comma 9, del d.lgs. 104/2010;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 18-25 agosto 2009 e depositato in data 31 agosto 2009, la società in epigrafe, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI con le altre due società sopra individuate, ha impugnato l’atto di aggiudicazione definitiva e i verbali delle sedute di gara relative alla procedura aperta per la realizzazione dei lavori concernenti la “tangenziale sud di Fidenza - 2° lotto completamento tangenziale sud nel tratto tra il torrente Rovacchia e l’incrocio di Cabriolo” (importo dell’appalto euro 6.800.416,00 al netto dell’IVA di cui euro 133.341,00 per oneri di sicurezza).
Su duole per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per violazione del principio di par condicio. Violazione per falsa applicazione dell’art. 10 comma 3 del Capitolato Speciale d’appalto. Violazione per falsa applicazione del bando e del disciplinare di gara. Eccesso di potere per travisamento, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento. L’art. 10 comma 3 del C.S.A. dispone che il Direttore tecnico di cantiere debba essere un ingegnere abilitato dotato di una specifica esperienza professionale, laddove il Consorzio Cooperative Costruzioni ha designato quale direttore di cantiere il geometra Graziano Carpeggiani, soggetto che sarebbe, dunque, privo della qualificazione necessaria ai sensi della lex specialis di gara. Ciò determinerebbe, tra l’altro, un errore nella indicazione effettuata nella Relazione tecnica della ditta aggiudicataria, laddove è descritto l’organigramma. Questa violazione avrebbe dovuto essere motivo di esclusione dell’impresa aggiudicataria.
2) Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento. Incongruità della motivazione rispetto al voto assegnato dalla Commissione giudicatrice al terzo elemento di valutazione. La Commissione, in sede di attribuzione del punteggio sulla organizzazione del cantiere, non ha tenuto nel debito conto il fatto che, nella proposta di C.C.C., era incluso il curriculum di un possibile direttore tecnico non in possesso del titolo di ingegnere. Il punteggio avrebbe dovuto essere maggiormente penalizzante per C.C.C.: è stato valutato 7 su 10, mentre se fosse stato valutato 4 su 10 lo scarto rispetto al punteggio della ricorrente sarebbe stato inferiore e tale da permettere all’A.T.I. Spotti e Cardioli di risultare aggiudicataria della gara d’appalto.
3) Violazione del principio di segretezza delle offerte e di par condicio nei confronti degli altri concorrenti. Illegittimità per violazione dell’art. 11 comma 6 e dell’art. 34 comma 2 d.lgs. 163/2006. Il consorzio controinteressato ha dichiarato di partecipare alla procedura di gara per conto dei propri soci Unieco e Consorzio Mecoop Costruzioni, il Consorzio Coimpa ha dichiarato di concorrere per il proprio socio Granelli Costruzioni. La Società Cooperativa Unieco avrebbe un amministratore in comune con l’impresa Costrada, non partecipante alla gara; l’impresa Costrada, a sua volta, avrebbe un amministratore in comune con il consorzio Coimpa, che partecipa alla procedura di gara. Ciò implicherebbe un collegamento sostanziale tra C.C.C. e Coimpa, sicché entrambi questi candidati avrebbero dovuto essere esclusi, anche perché, in tal modo, vi è stata una violazione della segretezza delle offerte, essendo entrambe riconducibili a un unico centro decisionale che ha partecipato con un’offerta plurima alla gara.
4) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’art. 3 L. 241/1990. Violazione degli artt. 87 e 88 D.lgs. 163/2006. L’analisi dell’anomalia dell’offerta è stata effettuata in un tempo troppo breve da parte della Commissione di gara; inoltre, non sono state sufficientemente esposte le ragioni per le quali l’offerta C.C.C. è stata ritenuta congrua, mentre la mancanza di esplicazioni nell’offerta tecnica proposta dal C.C.C. relativamente al processo tecnico di costruzione e alle soluzioni tecniche adottate, avrebbe necessitato una approfondita motivazione del voto assegnato dal seggio di gara.
5) Violazione della disposizione posta a pagina 14 del disciplinare di gara. Violazione del principio di par condicio. Il disciplinare di gara richiedeva ai concorrenti di presentare una relazione contenente le giustificazioni di cui agli artt. 86, comma 5, e 87 comma 2 d.lgs. 163/2006. Specificava, inoltre, che la relazione avrebbe dovuto essere sottoscritta all’ultima pagina con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante del soggetto offerente. La relazione contenente le giustificazioni presentate dal C.C.C. è, invece, sottoscritta in ogni pagina da una firma che non è posta per esteso né risulta in alcun modo leggibile. Né la riconoscibilità è possibile dall’analisi della firma apposta dal procuratore, Giorgio Bedetti, sul documento di riconoscimento.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Fidenza e il C.C.C., che ha pure depositato ricorso incidentale.
Alla camera di consiglio del 08/09/2009 l’istanza di sospensiva è stata respinta.
Alla pubblica udienza del 09 marzo il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è infondato, per cui il Collegio ritiene di trattare immediatamente i mezzi in esso contenuti senza indulgere nell’esame del ricorso incidentale.
1. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara in quanto dalla relazione descrittiva allegata all’offerta tecnica e relativa all’organizzazione del cantiere, risulta che nell’elenco del personale preposto alla direzione del cantiere vi è un soggetto non in possesso della qualifica di ingegnere richiesta dal capitolato speciale, bensì di quella di geometra.
Con il secondo motivo, sotto diverso profilo, la ricorrente lamenta il fatto che la Commissione, in sede di attribuzione del punteggio sulla organizzazione del cantiere, non ha tenuto nel debito conto il fatto che, nella proposta di C.C.C., era incluso il curriculum di un possibile direttore tecnico non in possesso del titolo di ingegnere. Il punteggio avrebbe dovuto essere maggiormente penalizzante per C.C.C.: è stato valutato 7 su 10, mentre se fosse stato valutato 4 su 10 lo scarto rispetto al punteggio della ricorrente sarebbe stato inferiore e tale da permettere all’A.T.I. Spotti e Cardioli di risultare aggiudicataria della gara d’appalto.
Ciò avrebbe determinato una violazione del capitolato speciale d’appalto nonché del principio di par condicio tra i concorrenti, che hanno, invece, proposto la figura professionale adeguata.
Entrambi i motivi sono infondati.
In primo luogo, la lex specialis di gara non prescrive che l’offerta tecnica e la relativa relazione debbano contenere a pena di esclusione la nomina del direttore del cantiere, che, dunque, può avvenire anche nella fase esecutiva del contratto.
Il bando di gara, infatti, prevede che tra gli elementi da valutare nella proposta tecnica vada inserita una relazione descrittiva sull’organizzazione dello specifico cantiere con eventuali proposte migliorative inerenti al sicurezza, comprendente, tra l’altro, il piano di cantierizzazione e i curricula del personale proposto per la direzione del cantiere.
Chiarito, pertanto, che l’eventuale difformità nelle professionalità del soggetto indicato come direttore di cantiere non era da considerarsi causa di esclusione dalla procedura di gara, il rilievo di tale difformità è stato comunque considerato, nella fase di affidamento, dal seggio di gara, non attribuendo all’offerta della controinteressata il punteggio massimo, pari a 15,00 punti, bensì quello di 10,50.
Né può il Collegio sostituirsi nell’attribuzione di un punteggio diverso e inferiore, posto, tra l’altro, che la valutazione è stata compiuta con riferimento all’intera relazione descrittiva sull’organizzazione del cantiere e che, pertanto, la circostanza che il punteggio attribuito sia comunque inferiore al massimo attribuibile, non denota una irrazionalità o sproporzionalità della valutazione.
I motivi andranno, pertanto, respinti.
2. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole del fatto che la cooperativa UNIECO - designata dal Consorzio Cooperativa Costruzioni per eseguire l’appalto - avrebbe un amministratore in comune con l’impresa Costrada, che non ha partecipato alla gara. Poiché l’impresa Costrada ha un amministratore in comune con il Consorzio Coimpa (che partecipa alla gara), ciò determinerebbe una sorta di collegamento sostanziale tra CCC e Coimpa, i quali pertanto avrebbero dovuto essere esclusi entrambi.
Il motivo è infondato.
L’art. 34, comma 2, del d.lgs. 163/2006 sancisce che deve essere disposta l’esclusione dei concorrenti ad una gara d’appalto, nel caso in cui si accerti “sulla base di univoci elementi” che le relative offerte siano “imputabili ad un unico centro decisionale”.
Premesso che il collegamento sostanziale avrebbe dovuto essere riferito al soggetto Consorzio Cooperative Costruzioni, che è il soggetto che ha presentato l’offerta nell’ambito della procedura di gara in questione, non si rinvengono “gli elementi gravi, precisi e concordanti”, elaborati dalla giurisprudenza amministrativa per affermare la sussistenza di un “unico centro decisionale”.
Infatti, la circostanza che la società Costrada (non partecipante alla gara) sia legalmente rappresentata da due soggetti che sono anche legali rappresentanti di Coimpa e di Unieco, non implica alcun pregiudizio in ordine alla segretezza dell’offerta presentata da C.C.C., in quanto essi non rivestono alcun ruolo nell’ambito di quest’ultima e non sino inseriti in alcun modo nell’organizzazione del Consorzio , così come non si rinvengono elementi gravi, precisi e concordanti per asserire che le società controllate da C.C.C. abbiano modo di intervenire nelle decisioni di Coimpa.
3. Con il quarto motivo, la ricorrente si duole del fatto che, dall’esame delle risultanze dei verbali di gara e della date in cui le riunioni si sono svolte, l’analisi dell’anomalia dell’offerta è stata effettuata in un tempo troppo breve da parte della Commissione di gara; inoltre, non sarebbero state esposte sufficientemente le ragioni per le quali l’offerta C.C.C. è stata ritenuta congrua, mentre la mancanza di esplicazioni nell’offerta tecnica proposta dal C.C.C., relativamente al processo tecnico di costruzione e alle soluzioni tecniche adottate, avrebbe necessitato una approfondita motivazione del voto assegnato dal seggio di gara.
Il motivo è privo di pregio.
Infatti, la commissione di gara ha effettuato la verifica dell’anomalia dell’offerta della C.C.C. sulla scorta degli elaborati grafici allegati all’offerta tecnica e delle giustificazioni dell’offerta presentate da C.C.C. nella busta “D”, essendo solo facoltativo (e nell’interesse della partecipante) il contraddittorio orale. Peraltro nelle giustificazioni si dà conto sia della sostenibilità economica dell’offerta sia del ribasso d’asta vero e proprio rispetto alle opere complessive.
Per quanto concerne il tempo eccessivamente ristretto in cui sarebbe stata effettuata la valutazione, esso è destituito di fondamento atteso che la stessa ricorrente non fa derivare da tale celerità il rilievo di illegittimità particolari, oltre a quelle già proposte con i motivi di ricorso.
4. Con il quinto motivo, la ricorrente si duole del fatto che la firma apposta in calce alle giustificazioni della controinteressata dal procuratore, è illeggibile e non sarebbe conforme a quella apposta dal procuratore, Giorgio Bedetti, sul documento di riconoscimento.
Il motivo è privo di pregio, giacché non vi sono dubbi sulla provenienza del documento contenete le giustificazioni (non essendo, tra l’altro, tale elemento contestato da parte della stessa controinteressata né smentito in sede di verifica dell’anomalia), per cui la eventuale illeggibilità della firma e la sua non perfetta corrispondenza con quella apposta sul documento di identità si risolve in una mera irregolarità.
Alla luce di tali motivazioni, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della stazione appaltante della contro interessata , nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) a favore del Comune resistente e euro 2.000,00 (duemila/00) a favore della controinteressata, oltre IVA e C.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2011





 

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