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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 24 maggio 2011 n. 146
I. Caso Pres.ff - E. Loria Est.
Società Vacondio Paride & C. S.a.s. (Avv.ti D. Turco e S. Uliana) contro Iren Emilia S.p.a. (già Società Enìa S.p.a.) (Avv. G. Cantelli) e nei confronti di Transcoop Soc. Coop. ed altre (Avv.ti E. Monegatti Ziliotti, A. Melucci e D. Silingardi)


Giustizia amministrativa – Ricorso incidentale – Contestazione ammissione alla gara della ricorrente principale - Va esaminato prioritariamente – Accoglimento – Conseguenze - Carenza di interesse del ricorrente principale

 

 

Il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero di partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente. L’accoglimento del ricorso incidentale si riflette direttamente sull’interesse al ricorso facendolo venire meno. Difatti nella specie la ricorrente non aveva alcuna possibilità di risultare l’aggiudicataria della procedura di gara, essendo priva dei requisiti minimi di partecipazione, e ciò concreta la mancanza di uno degli elementi che connotano l’interesse a ricorrere ai sensi dell’art. 100 c.p.c., ossia il vantaggio sperato, ottenibile dalla rimozione giurisdizionale dell’atto impugnato, considerato che, nell’ambito del processo amministrativo così come in quello civile, non è riconosciuto un interesse a ricorrere per il mero ripristino della legalità violata.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 332 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Società Vacondio Paride & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Turco e Simone Uliana, con domicilio eletto presso l’avv. Paola Da Vico, in Parma, via Girolamo Cantelli n. 9;

contro



Iren Emilia S.p.a. (già Società Enìa S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Parma, Strada Repubblica n. 95;

nei confronti di



Transcoop Soc. Coop., Consorzio Servizi Specialtrasporti, Nial Nizzoli S.r.l.; Ati Transcoop Soc.Coop. - Consorzio Servizi Specialtrasporti - Nial Nizzoli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eugenia Monegatti Ziliotti, Antonio Melucci e Daniele Silingardi, con domicilio eletto presso Eugenia l’avv. Monegatti Ziliotti in Parma, piazza Garibaldi 17;

per l’annullamento, previa sospensiva,



- della lettera di invito - Enia S.p.A. - prot. n. 08623 del 18.03.2009 a partecipare alla procedura negoziata avente ad oggetto “Servizio per la raccolta ed il trasporto di fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane”;
- del bando di gara e del Capitolato speciale d'appalto, nei limiti di cui in ricorso;
del provvedimento di nomina della commissione giudicatrice e della commissione di gara in data 15.04.2009;
- dei verbali della Commissione giudicatrice, dei verbali di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale,
- nonché per il risarcimento del danno, in forma specifica, a mezzo dell’aggiudicazione della procedura negoziata e, in via gradata, in forma generica, per equivalente monetario, e per il danno subito per la perdita di chance.

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Iren Emilia S.p.a. (già Società Enia S.p.a.) e di ATI Transcoop Soc. Coop. - Consorzio Servizi Specialtrasporti - Nial Nizzoli S.r.l.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale A.T.I. Transcoop Soc.Coop.-Nizzoli S.r.l. - Consorzio Servizi Specialtrasporti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eugenia Monegatti Ziliotti, Antonio Melucci, Daniele Silingardi, con domicilio eletto presso l’avv. Eugenia Monegatti Ziliotti, in Parma, p.zza Garibaldi 17;
Viste le istanze di rinvio in data 01/12/2009 e 26/01/2010 per la trattazione dell’istanza cautelare e l’istanza di analogo contenuto in data 23/02/2011 per la trattazione del merito della causa;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 30/2010 pronunziata all’esito della camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2362/2010, in data 25.05.2010, con la quale “considerato che le questioni proposte richiedono attento approfondimento in sede di merito, ai sensi dell’art. 23 bis della legge 1034/1971”, è stato parzialmente accolto l’appello cautelare, senza sospensione dei provvedimenti impugnati, e disposta la trasmissione al T.A.R. per la fissazione dell’udienza di merito;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, d.lgs. 104/2010;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2011 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



La Società partecipata dal Comune di Parma, Enìa s.p.a., ha indetto, con nota in data 18 marzo 2009 prot. n. 08623, una procedura negoziata per l’affidamento del “servizio per la raccolta ed il trasporto di fanghi, disidratazione meccanica fanghi e pulizia letti di essiccamento in impianti di depurazione”Hanno partecipato alla procedura di gara due associazioni temporanee di impresa: l’A.T.I. Massari s.n.c. di Longeri Marcella – Consorzio Vacondio Paride & C. s.a.s. e l’A.T.I. Transcoop – Nizzoli s.r.l. Consorzio Servizi Specialtrasporti.
In data 19 maggio 2010, il servizio è stato affidato all’A.T.I. Transcoop – Nizzoli s.r.l. Consorzio Servizi Specialtrasporti.
In data 18 settembre 2009, l’A.T.I. Massari s.n.c. di Longeri Marcella – Consorzio Vacondio Paride & C. s.a.s. ha notificato ricorso straordinario al Capo dello Stato impugnando gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:
1. L’A.T.I. aggiudicataria doveva essere esclusa dalla procedura di gara per avere indicato un numero di automezzi inferiore rispetto a quello prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto; inoltre, così come rilevato al VII motivo, l’amministrazione non ha verificato se i mezzi stessi fossero effettivamente allineati ai valori fissati dalla UE di cui al D.M. 02.04.2002 n. 60 (almeno omologazione uro 3);
2. Il Capitolato medesimo è illegittimo per non essere stati indicati in modo preciso i parametri di attribuzione dei punteggi in relazione ai quali valutare l’offerta tecnica e ha creato ex post taluni sub-criteri non precedentemente stabiliti nel bando;
3. Il Capitolato medesimo è illegittimo per avere previsto, tra gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, anche le certificazioni di qualità, che costituiscono un criterio relativo alla capacità tecnica ed economico-finanziaria delle partecipanti e non alla qualità dell’offerta;
4. In ogni caso, la norma della lex specialis è stata illegittimamente applicata in relazione alla certificazione EMAS dell’aggiudicataria, a cui sono stati erroneamente attribuiti 4 punti, giacché la certificazione stessa è scaduta in data 20 luglio 2007;
5. L’A.T.I. aggiudicataria ha omesso di depositare le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 38, lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006.
Il ricorso è stato, quindi, trasposto in sede giurisdizionale, a seguito di rituale opposizione ai sensi del d.P.R. 1199/1971 da parte della società Enìa.
L’A.T.I. aggiudicataria si è costituita in giudizio e ha depositato ricorso incidentale in data 01.12.2009.
Con tale ricorso fa valere i seguenti motivi:
I. L’A.T.I. Massari - Vacondio avrebbe dovuto essere esclusa dal procedimento di gara per avere dato prova della mancata disponibilità dei mezzi richiesti al momento dell’offerta. Il bando di gara richiedeva che ciascun concorrente dimostrasse almeno la disponibilità degli automezzi e delle attrezzature sia al momento dell’offerta sia per tutta la durata dell’appalto e i mezzi richiesti dovevano avere almeno l’omologazione euro 3. Nel caso di specie, l’A.T.I. ricorrente non possedeva, al momento della gara, il possesso e/o la disponibilità dei mezzi.
II. I documenti prodotti (un impegno di acquisto e una dichiarazione di società terza, di essere disponibile per nolo a caldo dei mezzi d’opera e di trasporto) attestano che l’A.T.I. ricorrente non aveva, né al momento dell’offerta né al momento in cui è avvenuta la consegna del servizio (1 giugno 2009), l’effettiva disponibilità dei mezzi dichiarati.
III. in disparte l’assorbenza dei precedenti due motivi, la ricorrente non soddisfa il requisito della omologazione euro 3, poiché un solo autocarro è euro 5, mentre gli altri due mezzi sono omologati euro 2.
IV. Gli automezzi della ricorrente, inoltre, non soddisfano i requisiti previsti dalla lex specialis, anche da altro punto di vista. Infatti, il capitolato prevede che ciascun autocarro abbia una portata minima di 15 tonnellate, laddove i due autocarri della ricorrente hanno una portata massima di 14,7 tonnellate (oltre ad essere intestati a tale Chiapparo Tommaso, residente in Provincia di Agrigento, mai citato nell’offerta).
V. All’istanza di partecipazione alla gara la ricorrente non ha allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore, ciò che rende inefficace la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 21, comma 1 e 38, commi 1 e 3 del d.P.R n. 445/2000.
VI. L’offerta della ricorrente è illegittima in quanto viola i minimi salariali inderogabili; alla voce costo unitario lordo per la remunerazione del fattore umano ha indicatola cifra di euro 11,00 l’or. Poiché ciascun lavoratore, per il servizio in questione, doveva essere inquadrato almeno nel livello III, ovvero operaio specializzato, il cui minimo retributivo orario si aggira introno ai 19,00 euro, (compreso i contributi), vi è una violazione dei minimi salariali inderogabili da parte dell’offerta della ricorrente.
Alle camere di consiglio del 01.12.2009 e del 26.01.2010 le parti hanno chiesto il rinvio della trattazione della domanda cautelare.
Alla camera di consiglio del 26.01.2010 l’istanza cautelare presentata dalla Società Vacondio Paride & C. S.a.s. è stata respinta.
In data 25.05.2010 il Consiglio di Stato, Sezione V, ha disposto l’invio dell’ordinanza n. 2362/2010 al T.A.R. per la fissazione del merito, ai sensi dell’art. 23 bis L. 1034/1971.
Le parti hanno chiesto un rinvio del merito già fissato in data 23.02.2011.
Alla pubblica udienza del 09.03.2011, il ricorso è stato trattenuto indecisione.

DIRITTO



1. Il Collegio rileva che deve essere esaminato, preliminarmente rispetto a ogni altra questione di merito, il ricorso incidentale anche in relazione a quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del 7 aprile 2011 n. 4, in base alla quale (cpv. 54) “…deve essere affermato il principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l’interesse strumentale alla rinnovazione dell’intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero di partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall’amministrazione resistente”.
Inoltre, “la priorità dell’esame del ricorso incidentale resta intatta, anche se il ricorrente principale abbia contestato clausole del bando relative all’ulteriore svolgimento della procedura selettiva…”.
2. Vengono, pertanto, in rilievo le censure prospettate dalla controinteressata in ordine alla legittimità dell’ammissione alla procedura di gara della ricorrente.
In primo luogo, l’A.T.I. Transcoop Soc. Coop. rileva il difetto di capacità tecnica della ricorrente in quanto non sarebbero stati nella sua disponibilità e nel suo possesso al momento dell’offerta gli automezzi e le attrezzature indicati al punto III.2.3. del bando di gara. Inoltre, i mezzi indicati nell’offerta non avevano, almeno in parte, l’omologazione richiesta dal bando di gara.
La censura appare fondata, giacché risulta dai documenti allegati che la ricorrente ha prodotto, su richiesta della stazione appaltante che aveva constatato l’assenza dell’indicazione delle targhe, un’offerta di noleggio proveniente dalla Soc. Veicoli Industriali s.p.a. in data 17 aprile 2009.
In particolare, va rilevato che il bando di gara, al punto III.2.3., prevedeva che ciascun concorrente dimostrasse il possesso e la disponibilità al momento dell’offerta (il termine di presentazione scadeva il 14 aprile 2009) e per tutta la durata dell’appalto almeno degli automezzi e delle attrezzature ivi indicati.
Prevedeva, inoltre, che gli automezzi dovessero avere l’omologazione euro 3.
L’offerta della società di autonoleggio resa in data 17 aprile 2009 (dunque successiva rispetto al termine di scadenza della presentazione delle offerte), per come è scritta, non attesta affatto la disponibilità da parte della ricorrente dei veicoli richiesti, in quanto afferma “come da vostra gentile richiesta con la presente Vi inviamo la lista aggiornata di veicoli a disposizione per un eventuale noleggio… in attesa di Vostra decisione etc…”.
Non vi è, pertanto, alcuna indicazione documentale che faccia ritenere che la ricorrente avesse gli automezzi richiesti a sua disposizione già al momento della presentazione dell’offerta e, dunque, dello svolgimento della procedura di gara.
Nella nota non vi è, infatti, alcuna indicazione del prezzo, né delle modalità di pagamento né della durata del noleggio che avrebbe dovuto coprire tutto l’arco temporale di esecuzione del contratto.
La ricorrente ha, quindi, prodotto un impegno di acquisto e una dichiarazione, proveniente dalla società Furia s.r.l., circa la disponibilità all’utilizzo per nolo a caldo dei mezzi d’opera e di trasporto. Per quanto concerne il nolo a caldo dei mezzi si tratta di una generica dichiarazione di disponibilità e dei mezzi e, eventualmente, dell’operaio addetto alla manovra.
Per quanto concerne l’impegno di acquisto, sottoscritto in data 10 aprile 2009, esso stabiliva, quale data di consegna dei mezzi, 60/70 giorni dall’ordine: la società ricorrente sarebbe, pertanto, entrata in possesso dei veicoli solo in data successiva rispetto all’inizio dell’esecuzione del contratto di servizio per cui è causa, che avutoil suo avvio il giorno 01 giugno 2009.
Ciò dimostra ulteriormente l’assenza dei requisiti di capacità tecnico-economica richiesti al momento della presentazione dell’offerta e durante lo svolgimento della procedura di gara.
Sempre in relazione alla “Capacità tecnica”, il bando di gara ha, inoltre, previsto che i mezzi su strada devono essere omologati euro 3”. Dunque, tutti i mezzi devono assicurare di avere una classificazione minima nella normativa antinquinamento euro 3.
Anche tale requisito manca nell’offerta della ricorrente: infatti a fronte della dichiarazione della disponibilità di tre autocarri, di cui due in capo alla società Massari s.n.c. e uno in capo alla società Vacondio & C. S.a.s., soltanto l’autocarro di quest’ultima risulta avere una omologazione conforme – euro 5 - con quella richiesta dal bando di gara.
Anche sotto tale profilo, il ricorso incidentale è, pertanto, fondato.
Alla luce della fondatezza di tali profili, il Collegio ritiene, per motivi di economia processuale, di assorbire le ulteriori censure contenute nel ricorso incidentale.
3. Venendo al ricorso principale e ai motivi aggiunti, si ritiene che la Società Vacondio Paride & C. S.a.s., una volta accolto il ricorso incidentale per le suindicate motivazioni, non abbia più interesse alla decisione del ricorso proposto e dei relativi motivi aggiunti.
Infatti, come rilevato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sopra citata, “anche l’eventuale accertamento della illegittimità dell’ammissione alla gara presenta portata pienamente retroattiva, e, quindi, si riflette sui presupposti e sulle condizioni dell’azione, in modo non dissimile da un provvedimento di esclusione divenuto inoppugnabile”.
Si riscontra, pertanto, una carenza di interesse a ricorrere, poiché la società Vacondio Paride & C. s.n.c., alla luce della accertata illegittimità della sua ammissione al procedimento di gara, non può in ogni caso ottenere l’utilità a cui aspirava con la proposizione del ricorso, ossia l’esecuzione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente. Tali sono, infatti, le richieste contenute nell’atto introduttivo del giudizio.
Poiché, come sopra dimostrato, la ricorrente non aveva alcuna possibilità di risultare l’aggiudicataria della procedura di gara, essendo priva dei requisiti minimi di partecipazione, manca uno degli elementi che connotano l’interesse a ricorrere ai sensi dell’art. 100 c.p.c., ossia il vantaggio sperato, ottenibile dalla rimozione giurisdizionale dell’atto impugnato, considerato che, nell’ambito del processo amministrativo così come in quello civile, non è riconosciuto un interesse a ricorrere per il mero ripristino della legalità violata.
3. Alla luce degli elementi sopraindicati il ricorso principale viene essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse.
4. Le spese di giudizio sono compensate, sussistendo giusti motivi in relazione alla complessità della vicenda dedotta in giudizio e all’attività defensionale complessivamente svolta dalle parti.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sul ricorso incidentale, su quello principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
1. accoglie il ricorso incidentale.
2. dichiara improcedibile il ricorso principale e i motivi aggiunti;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Parma, nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Emanuela Loria, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2011





 

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