Claudio Miserocchi, Elena Baccan, Danila Pinotti, Edoardo
Mazzini, Aldo Iavarone, David Bulleri, Alessandro Memmi, Felice Bassi,
Sara Spinetti, Francesco Loffredo, Romeo Bonazzo, Annamaria Valsecchi,
Paolo Fralassi, Monica Faenzi, Sandra Mainetti, rappresentati e difesi
dagli avv. Luca Stanghellini, Duccio Valeri, con domicilio eletto presso
Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;
contro
Commissione elettorale circondariale di
Grosseto, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria per
legge;
nei confronti di
Presentatori della lista "Giancarlo Farnetani
Sindaco"; Presentatori della lista "L'Alternativa", rappresentati e difesi
dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso Luca Righi in Firenze,
via delle Mantellate n. 8;
per l'annullamento
della delibera della Commissione elettorale
circondariale di Grosseto, con la quale quest'ultima ha ricusato la lista
dei candidati per l'elezione del Consiglio comunale di Castiglione della
Pescaia, contenuta nel verbale n. 43 del 17 aprile 2011 della suddetta
Commissione, e del predetto verbale, notificati in data 17 aprile 2011
nelle mani dei signori Miserocchi Claudio e Baccan Elena, indicati nel
verbale quali persone presso le quali i presentatori della lista hanno
eletto domicilio, per i seguenti motivi e ragioni.
Visti il ricorso
e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Commissione elettorale circondariale di Grosseto, di U.T.G. - Prefettura
di Grosseto e di Ferraro Elisa e Ferraro Mario n.q. rispettiva di
presentatore e candidato della Lista "L'Alternativa";
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 129,
comma, 6, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22
aprile 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Considerato che:
- viene impugnata
la deliberazione in epigrafe con cui la Commissione elettorale
circondariale di Grosseto ha escluso la lista “Per Castiglione - Sandra
Mainetti Sindaco” presentata per l'elezione del Consiglio comunale di
Castiglione della Pescaia, in quanto sarebbe stato violato il combinato
disposto degli artt. 28 e 32, secondo comma, del d.p.r. n. 570 del 16
maggio 1960;
- in particolare nella motivazione dell’atto si afferma
che la documentazione prodotta, costituita da n. 7 modelli base, appare
conforme al dettato normativo per quanto attiene al primo modello, mentre
"i restanti n. 6 modelli base, pur riportando nel frontespizio
l'indicazione del Comune, il contrassegno e il nominativo del candidato
Sindaco con le relative generalità, risultano del tutto mancanti
dell'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati
alla carica di consigliere comunale";
rilevato che:
- non può
prestarsi adesione alla tesi sostenuta dai ricorrenti con il primo motivo
in ordine alla tassatività delle ipotesi di ricusazione delle liste
previste dall’art. 28 del d.p.r. n. 570/1960, atteso che, al di là della
terminologia formalmente utilizzata, con il provvedimento impugnato la
Commissione elettorale ha piuttosto inteso non accettare la lista
sostenuta dai deducenti in ragione dell’insufficienza delle firme raccolte
a sostegno della medesima, così come stabilito dall’art. 32 del d.p.r.
citato;
- neppure può darsi ingresso a quanto dedotto con le ulteriori
censure in quanto, pur volendo consentire con la tesi sostenuta dai
ricorrenti secondo cui gli adempimenti formali di cui agli artt. 28, 32 e
33, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 non possono essere inquadrati nella
categoria giuridica delle c.d. forme sostanziali, dovendosi, invece, fare
applicazione dell’opposto canone interpretativo della strumentalità delle
forme nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo
l'interesse alla stabilità del risultato elettorale (Cons. Stato, sez. V,
17 settembre 2008 , n. 4373), il Collegio reputa che, nella fattispecie,
le concrete modalità con le quali le formalità in parola sono state
effettivamente poste in essere, per i modelli successivi al primo, non
consentono di stabilire con sufficiente certezza la riferibilità delle
sottoscrizioni ai candidati della lista esclusa;
osservato, infatti,
che:
- le sottoscrizioni dei presentatori della lista di cui si tratta
sono state apposte su modelli (da 2 a 7) che, oltre alle manchevolezze
sopra citate, non erano neppure materialmente collegati mediante
spillatura al primo modello recante l'indicazione del nome, cognome, luogo
e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale;
-
il disposto normativo sopra rubricato è finalizzato ad assicurare che le
sottoscrizioni apposte dagli elettori sostenitori della lista siano
apposte con modalità idonee a consentire non solo la conoscenza della
lista che si va a presentare, ma anche la piena e indubitabile
consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati nella stessa inclusi
(Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2008 , n. 4373);
- al fine appena
evidenziato è necessaria l'esistenza di una continuità non solo ideale tra
il modello principale e gli allegati sicchè la conseguente precisa
identificabilità dei soggetti indicati induca ad escludere la possibilità
di confusione e di imprecisa indicazione dei candidati componenti la lista
di cui si intende sostenere la presentazione (Cons. Stato, sez. V, 28
novembre 2008, n. 5911);
- conseguentemente, nel caso in esame le sopra
descritte modalità di presentazione della lista non consentono di
acquisire alcuna certezza in merito alla consapevolezza della volontà
espressa dai sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, in
ordine alla effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i
candidati della lista che avrebbero sottoscritto, come pure della
formazione della lista dei candidati in un momento anteriore a quello
della raccolta delle firme di presentazione della lista stessa (Cons.
Stato, sez. V, 5 marzo 2005, n. 856; .T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21
marzo 2005, n. 1565);
ritenuto, altresì, che:
- non possono assumere
utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni successivamente
formalizzate dagli interessati e prodotte in giudizio, tese a sostenere la
piena riferibilità delle firme da essi apposte alla lista esclusa,
ostandovi, sul piano sostanziale, la funzione di integrazione documentale
che esse assumerebbero, in contrasto con la tassatività delle ipotesi e
dei termini allo scopo stabiliti dall’art. 30 del d.p.r. n. 570/1960 e,
sul piano probatorio processuale, la circostanza che esse appaiono
smentite dalla dichiarazione di conformità all’originale apposta sulle
copie dei distinti modelli come prodotti in giudizio, dalle quali è dato
ricavare la materiale divisione della lista in più modelli, il primo solo
dei quali riportante le indicazioni richieste dalla legge in ordine
all’identità dei candidati;
ritenuto, in definitiva, che per le ragioni
esposte il ricorso debba essere respinto con la condanna della parte
ricorrente alle spese di giudizio, come in dispositivo liquidate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre
IVA e CPA, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla
Segreteria per l’immediata comunicazione alle parti
costituite.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del
giorno 22 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio
Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere,
Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2011