Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 6-2011 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 22 aprile 2011 n. 724
M. Nicolosi Pres. - B. Massari Est.
C. Miserocchi ed altri (Avv.ti L.a Stanghellini, D. Valeri) contro la Commissione elettorale circondariale di Grosseto, U.T.G. - Prefettura di Grosseto (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Presentatori della lista "Giancarlo Farnetani Sindaco" (non costituiti) e di Presentatori della lista "L'Alternativa" (Avv. L. Righi)


Elezioni – Sottoscrizioni dei presentatori della lista – Modalità - Consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati inclusi nella lista – Necessità - Continuità formale tra il modello principale e gli allegati – Necessità - Fattispecie

 

 

La normativa vigente che regola il procedimento elettorale è finalizzata ad assicurare che le sottoscrizioni apposte dagli elettori sostenitori della lista avvengano con modalità idonee a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche la piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati nella stessa inclusi. Al fine appena evidenziato è necessaria l'esistenza di una continuità non solo ideale tra il modello principale e gli allegati, sicchè la conseguente precisa identificabilità dei soggetti indicati induca ad escludere la possibilità di confusione e di imprecisa indicazione dei candidati componenti la lista di cui si intende sostenere la presentazione (fattispecie in cui le sottoscrizioni non sono state ritenute conformi al dettato normativo in quanto apposte su modelli che non erano neppure materialmente collegati mediante spillatura al primo modello recante l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale)

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 831 del 2011, proposto da:

 

Claudio Miserocchi, Elena Baccan, Danila Pinotti, Edoardo Mazzini, Aldo Iavarone, David Bulleri, Alessandro Memmi, Felice Bassi, Sara Spinetti, Francesco Loffredo, Romeo Bonazzo, Annamaria Valsecchi, Paolo Fralassi, Monica Faenzi, Sandra Mainetti, rappresentati e difesi dagli avv. Luca Stanghellini, Duccio Valeri, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro



Commissione elettorale circondariale di Grosseto, U.T.G. - Prefettura di Grosseto, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria per legge;

nei confronti di



Presentatori della lista "Giancarlo Farnetani Sindaco"; Presentatori della lista "L'Alternativa", rappresentati e difesi dall'avv. Luca Righi, con domicilio eletto presso Luca Righi in Firenze, via delle Mantellate n. 8;

per l'annullamento



della delibera della Commissione elettorale circondariale di Grosseto, con la quale quest'ultima ha ricusato la lista dei candidati per l'elezione del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, contenuta nel verbale n. 43 del 17 aprile 2011 della suddetta Commissione, e del predetto verbale, notificati in data 17 aprile 2011 nelle mani dei signori Miserocchi Claudio e Baccan Elena, indicati nel verbale quali persone presso le quali i presentatori della lista hanno eletto domicilio, per i seguenti motivi e ragioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione elettorale circondariale di Grosseto, di U.T.G. - Prefettura di Grosseto e di Ferraro Elisa e Ferraro Mario n.q. rispettiva di presentatore e candidato della Lista "L'Alternativa";
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 129, comma, 6, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2011 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:
- viene impugnata la deliberazione in epigrafe con cui la Commissione elettorale circondariale di Grosseto ha escluso la lista “Per Castiglione - Sandra Mainetti Sindaco” presentata per l'elezione del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, in quanto sarebbe stato violato il combinato disposto degli artt. 28 e 32, secondo comma, del d.p.r. n. 570 del 16 maggio 1960;
- in particolare nella motivazione dell’atto si afferma che la documentazione prodotta, costituita da n. 7 modelli base, appare conforme al dettato normativo per quanto attiene al primo modello, mentre "i restanti n. 6 modelli base, pur riportando nel frontespizio l'indicazione del Comune, il contrassegno e il nominativo del candidato Sindaco con le relative generalità, risultano del tutto mancanti dell'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale";
rilevato che:
- non può prestarsi adesione alla tesi sostenuta dai ricorrenti con il primo motivo in ordine alla tassatività delle ipotesi di ricusazione delle liste previste dall’art. 28 del d.p.r. n. 570/1960, atteso che, al di là della terminologia formalmente utilizzata, con il provvedimento impugnato la Commissione elettorale ha piuttosto inteso non accettare la lista sostenuta dai deducenti in ragione dell’insufficienza delle firme raccolte a sostegno della medesima, così come stabilito dall’art. 32 del d.p.r. citato;
- neppure può darsi ingresso a quanto dedotto con le ulteriori censure in quanto, pur volendo consentire con la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo cui gli adempimenti formali di cui agli artt. 28, 32 e 33, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 non possono essere inquadrati nella categoria giuridica delle c.d. forme sostanziali, dovendosi, invece, fare applicazione dell’opposto canone interpretativo della strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2008 , n. 4373), il Collegio reputa che, nella fattispecie, le concrete modalità con le quali le formalità in parola sono state effettivamente poste in essere, per i modelli successivi al primo, non consentono di stabilire con sufficiente certezza la riferibilità delle sottoscrizioni ai candidati della lista esclusa;
osservato, infatti, che:
- le sottoscrizioni dei presentatori della lista di cui si tratta sono state apposte su modelli (da 2 a 7) che, oltre alle manchevolezze sopra citate, non erano neppure materialmente collegati mediante spillatura al primo modello recante l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di consigliere comunale;
- il disposto normativo sopra rubricato è finalizzato ad assicurare che le sottoscrizioni apposte dagli elettori sostenitori della lista siano apposte con modalità idonee a consentire non solo la conoscenza della lista che si va a presentare, ma anche la piena e indubitabile consapevolezza circa l'esatta identità dei candidati nella stessa inclusi (Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2008 , n. 4373);
- al fine appena evidenziato è necessaria l'esistenza di una continuità non solo ideale tra il modello principale e gli allegati sicchè la conseguente precisa identificabilità dei soggetti indicati induca ad escludere la possibilità di confusione e di imprecisa indicazione dei candidati componenti la lista di cui si intende sostenere la presentazione (Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2008, n. 5911);
- conseguentemente, nel caso in esame le sopra descritte modalità di presentazione della lista non consentono di acquisire alcuna certezza in merito alla consapevolezza della volontà espressa dai sottoscrittori, all'atto della sottoscrizione stessa, in ordine alla effettiva e piena conoscenza dei nominativi di tutti i candidati della lista che avrebbero sottoscritto, come pure della formazione della lista dei candidati in un momento anteriore a quello della raccolta delle firme di presentazione della lista stessa (Cons. Stato, sez. V, 5 marzo 2005, n. 856; .T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21 marzo 2005, n. 1565);
ritenuto, altresì, che:
- non possono assumere utile rilevanza, in contrario, le dichiarazioni successivamente formalizzate dagli interessati e prodotte in giudizio, tese a sostenere la piena riferibilità delle firme da essi apposte alla lista esclusa, ostandovi, sul piano sostanziale, la funzione di integrazione documentale che esse assumerebbero, in contrasto con la tassatività delle ipotesi e dei termini allo scopo stabiliti dall’art. 30 del d.p.r. n. 570/1960 e, sul piano probatorio processuale, la circostanza che esse appaiono smentite dalla dichiarazione di conformità all’originale apposta sulle copie dei distinti modelli come prodotti in giudizio, dalle quali è dato ricavare la materiale divisione della lista in più modelli, il primo solo dei quali riportante le indicazioni richieste dalla legge in ordine all’identità dei candidati;
ritenuto, in definitiva, che per le ragioni esposte il ricorso debba essere respinto con la condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio, come in dispositivo liquidate;

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, in favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per l’immediata comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2011





 

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento