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| n. 6-2011 - © copyright |
T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza
26 maggio 2011 n. 363
Pres. Morri – Est. Capitanio
G. T. F. e
altri (Avv. M. R. Mazzi) c/ Regione Marche (Avv. P. De Bellis) e altri |
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1. Ambiente e territorio – V.I.A. – Parere favorevole –
Lesività immediata – Inconfigurabilità – Impugnazione – Adozione
autorizzazione unica – Necessità.
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2. Ambiente e territorio – PEAR Marche – Impianti eolici
– Localizzazione – Linee guida statali – Carenza - Criteri regionali –
Illegittimità – Incompetenza – Sussiste.
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1. Il parere favorevole in sede di V.I.A., a differenza
di quello negativo che comporta il definitivo arresto procedimentale, non
deve essere necessariamente impugnato prima dell’emissione
dell’autorizzazione finale, non essendo immediatamente lesivo.
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2. Il Piano Energetico Ambientale Regionale delle Marche
è illegittimo nella parte in cui impone che le aree nelle quali si intende
collocare impianti eolici abbiano una ventosità minima di 5 m/s. Allo
stesso modo è illegittima la deliberazione di G.R. n. 829/2007, sempre
nella parte in cui stabilisce criteri di localizzazione degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, visto che la Corte
costituzionale ha statuito che le Regioni non hanno il potere di adottare
linee guida per l’installazione degli impianti che utilizzano le energie
rinnovabili prima della emanazione delle linee guida statali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le
Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
A) sul ricorso numero di registro generale 522
del 2010, proposto da:
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Guglielmina Tagnani Fabbri, Maria Letizia Abbondanzieri,
Vincenza Valentini, rappresentate e difese dall'avv. Maria Raffaela Mazzi,
con domicilio eletto presso l’Avv. Alberto Cucchieri, in Ancona, corso
Mazzini, 148;
contro
- Regione Marche, rappresentata e difesa
dall'avv. Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso il Servizio
Legale della Regione Marche, in Ancona, via Giannelli, 36;
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- Regione Marche Dirigente della P.F. Energia Fonti
Rinnovabili e Risparmio Energetico, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune
di Pergola, Comune di San Lorenzo in Campo, A.R.P.A.M. - Dipartimento di
Pesaro in Persona del Responsabile P.T., A.R.P.A.M. - in Persona del
Legale Responsabile P.T., Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Per il Paesaggio
delle Marche, Soprintendenza Per i Beni Archeologici delle Marche,
Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche,
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Comune di Fratte Rosa,
Comunita' Montana Catria e Cesano Ora Comunita' Montana del Catria e
Nerone "Ambito Terr.Le 2b", Regione Marche Dirigente della P.F.
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche, Regione
Marche - Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali,
Direzione Regionale Per i Beni Archeologici delle Marche, non costituiti;
nei confronti di
- Garbino Eolica S.r.l., rappresentata e
difesa dagli avv. Nicola Bassi, Mario Bucello, Alessandro Lucchetti,
Simona Viola, con domicilio eletto presso l’Avv. Alessandro Lucchetti, in
Ancona, corso Mazzini, 156; - Angela Rossi, Michela Andalo', Fabiola
Guiducci, Florida Belfiori, Fabrizia Guiducci, Genny Guiducci, Maria
Chiara Schirru, non costituite;
B) sul ricorso numero di
registro generale 826 del 2010, proposto da:
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Rossi Angela, in proprio e quale Rappresentante
dell'omonima ditta, Milena Andalo', Fabiola Guiducci, Belfiori Florida,
erede di Guiducci Tito, Guiducci Fabrizia, erede di Guiducci Tito,
Guiducci Jenny, erede di Guiducci Tito, Maria Clara Schirru, Alfredo De
Bernardi, Emanuela Sartini, rappresentati e difesi dall'avv. Maria
Raffaela Mazzi, con domicilio eletto presso l’Avv. Alberto Cucchieri, in
Ancona, corso Mazzini, 148;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa come
sopra; - Regione Marche - Dirigente P.F. Energia Fonti Rinnovabili e
Risparmio Energetico, Regione Marche - Dirigente P.F. Valutazioni ed
Autorizzazioni Ambientali, Provincia di Pesaro e Urbino, Comune di San
Lorenzo in Campo, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche,
A.R.P.A.M. - Dipartimento di Pesaro, Soprintendenza Per i Beni
Archeologici delle Marche, Direzione Regionale Per i Beni Culturali e
Paesaggistici delle Marche, Comune di Fratte Rosa, Comunita' Montana
Catria e Cesano - Ora Comunita' Montana del Catria e del Nerone "Ambito
Territoriale 2b", non costituiti; - Comune di Pergola, rappresentato e
difeso dall'avv. Maurizio Miranda, con domicilio eletto presso l’Avv.
Maurizio Miranda, in Ancona, via Palestro, 46; - Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici
e Per il Paesaggio delle Marche, Ministero Per i Beni e Le Attività
Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona,
piazza Cavour, 29;
nei confronti di
Garbino Eolica S.r.l., rappresentata e difesa
come sopra; - Guglielmina Tagnani Fabbri, Abbondanzieri Maria Letizia, in
proprio e quale titolare omonima azienda agricola, Valentini Vincenza, in
proprio e quale titolare omonima azienda agricola, non costituite;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 522 del 2010:
- del
decreto del Dirigente della P.F. energia fonti rinnovabili e risparmio
energetico n. 273/EFR_11 del 18.12.2008 avente ad oggetto: art. 12 D.Lgs.
387/03 - Autorizzazione realizzazione ed esercizio del "Parco eolico di
Piano Rotondo" nei Comuni di Pergola e San Lorenzo in Campo (PU), alla
società Garbino Eolica Srl di Milano e di ogni atto presupposto,
antecedente e comunque connesso e conseguente ed in particolare:
-
Decreto del Dirigente della posizione di funzione valutazioni ed
autorizzazioni ambientali n. 43/VIA_08 del 08.04.2008 avente ad oggetto:
L.R. 7/2004 art. 9, 11_Provvedimento di Valutazione Impatto ambientale
"Parco Eolico di Piano Rotondo" comuni di Pergola e San Lorenzo in Campo
(PU) Giudizio di Compatibilità Ambientale e autorizzazione
paesaggistica;
- nota di trasmissione del verbale della conferenza dei
servizi del 12 luglio 2006 del responsabile del dirigente della P.F.
Innovazione Ricerca Energia e Competitività dei settori produttivi della
Regione Marche del 02.08.2006 rep.
0181491:2/08/2006:R_MarcheGRMIRE_11P;
- verbale della conferenza dei
servizi del 12 luglio 2006 indetta dalla Regione Marche_Servizio Industria
Artigianato Energia, P.F. Innovazione Ricerca energia e Competitività dei
Settori Produttivi;
- verbale conferenza dei servizi nel procedimento
VIA indetta dalla regione Marche con nota prot. 209567 del 14.09.2006
Servizio Ambiente del Suolo ed in pareri acquisiti in tale sede ed in
particolare il parere dell'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Pesaro -
Servizio Radiazioni/Rumore del 21 settembre 2006, prot. n. 8927/RA+AR+AC
rif. A nota 176928 del 28.07.2006;
- verbale conferenza dei servizi
nella proceduta VIA del 17.02.2008 ed i pareri rilasciati in quella sede
dalle Autorità intervenute o convocate allegate al verbale stesso nonchè
il Parere espresso dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 01.02.2008
prot. n. 8401;
- Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed
Autorizzazioni ambientali della Regione Marche, prot. n. 43/via_08 del
08.04.2008 e contributi istruttori ivi indicati sub punto 2.3, dello
stesso;
- nota del Dirigente delle P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni
Ambientali della Regione Marche prot. n.
441904/18/08/2008/R_Marche/GRM/VAA_08/P;
- del permesso di costruire n.
55 rilasciato dal Comune di Pergola in data 28.04.2009;
- delibera del
Consiglio Comunale di Pergola n. 134 del 21.12.2005 con la quale è stata
approvata la convenzione preliminare con le Fattorie del Vento SPA per la
concessione, realizzazione, esercizio e manutenzione di un impianto eolico
ed eventuali successive modificazioni non conosciute e per le quali si fa
riserva di eventuali motivi aggiunti.
quanto al ricorso n. 826 del
2010:
- del decreto del Dirigente della P.F. Energia fonti rinnovabili
e risparmio energetico n.273/EFR_11 del 18.12.2008, avente ad oggetto:
art.12 D.Lgs. 387/03 - Autorizzazione realizzazione ed esercizio del
"Parco eolico di Piano Rotondo" nei Comuni di Pergola e San Lorenzo in
Campo, alla s.r.l. Garbino Eolica di Milano;
- del decreto del
Dirigente della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali n.43/VIA_08
dell'8.4.2008, avente ad oggetto: L.R. 7/2004 art.9, 11_Provvedimento di
Valutazione Impatto ambientale "Parco Eolico di Piano Rotondo" Comuni di
Pergola e San Lorenzo in Campo (PU) Giudizio di Compatibilità Ambientale e
autorizzazione paesaggistica;
- della nota di trasmissione del verbale
della conferenza dei servizi del 12.7.2006 del Responsabile del Dirigente
della P.F. Innovazione Ricerca Energia e Competitività dei settori
produttivi della Regione Marche del 2.8.2006 rep.
0181491:2/08/2006:R_MarcheGRMIRE_11P;
- del verbale della conferenza
dei servizi del 12.7.2006;
- del verbale della conferenza dei servizi
nel procedimento VIA indetta dalla Regione Marche con nota prot. 209567
del 14.9.2006 Servizio Ambiente del Suolo ed i pareri acquisiti in tale
sede ed, in particolare, il parere dell'ARPAM - Dipartimento provinciale
di Pesaro - Servizio Radiazioni/Rumore del 21.9.2006, prot.
n.8927/RA+AR+AC rif. A nota n.176928 del 28.7.2006;
- del verbale della
conferenza dei servizi nella procedura VIA del 17.2.2008 ed i pareri
rilasciati in quella sede dalle Autorità intervenute o convocate, nonchè
il parere espresso dalla Provincia di Pesaro e Urbino in data 1.2.2008
prot. n.8401;
- del decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed
autorizzazioni ambientali della Regione Marche prot. n.43/via_08
dell'8.4.2008 e contributi istruttori ivi indicati sub punto 2.3 dello
stesso;
- della nota del Dirigente della P.F. Valutazioni ed
autorizzazioni ambientali della Regione Marche prot.
n.441904/18/082008/R_Marche/GRM/VAA_08/P;
- del permesso di costruire
n.55 rilasciato dal Comune di Pergola in data 28.4.2009;
- di tutti gli
atti presupposti, antecedenti, comunque connessi e correlati;
C) sui
ricorsi incidentali proposti da Garbino Eolica, rappresentata e difesa
come sopra,
per l’annullamento
nei limiti dell’interesse, del
P.E.A.R. Marche e della deliberazione di G.R. n. 829/2007.
Visti i
ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in
giudizio della Regione Marche, di Garbino Eolica S.r.l., del Comune di
Pergola, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
Visti i
ricorsi incidentali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli
atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile
2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc.
amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti sono tutti residenti o
proprietari o locatari di immobili ricadenti in località Montevecchio del
Comune di Pergola, i quali impugnano i provvedimenti con i quali la
Regione ha autorizzato la costruzione da parte di Garbino Eolica, in
un’area denominata “Piano Rotondo” e limitrofa alle proprietà dei
ricorrenti, di un impianto eolico per la produzione di energia
elettrica.
Sul presupposto che la presenza dell’impianto è suscettibile
di arrecare danni alla salute, impatti negativi sull’avifauna presente in
zona e un danno economico ad essi ricorrenti (deprezzamento del valore
degli immobili), la sig.ra Tagnani Fabbri e gli altri consorti di lite
impugnano:
- il decreto n. 273/EFR_11 del 18/12/2008 del dirigente pro
tempore della P.F. Energia Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico della
Regione Marche, recante l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n.
387/2003;
- il decreto n. 43/VAA_08 dell’8/4/2008 del dirigente pro
tempore della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione
Marche, contenente il giudizio di compatibilità ambientale e
l’autorizzazione paesaggistica sul progetto per cui è causa,
nonché
una nutrita serie di atti endoprocedimentali.
2. Sia nel ricorso n.
522/2010 che nel ricorso n. 826/2010 sono dedotte le seguenti
censure:
- violazione del Piano Energetico Ambientale Regionale
(P.E.A.R.) e della deliberazione di Giunta Regionale n. 829/2007;
-
mancato espletamento della procedura di valutazione d’incidenza e
violazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di
protezione degli habitat naturali;
- violazione della L. n. 447/1995 e
della L.R. n. 28/2001, violazione della deliberazione di G.R. n. 829/2007
(in relazione alla valutazione di impatto acustico e del c.d. shadow
flickering);
- violazione del principio di precauzione;
- omessa
valutazione del rischio derivante dalla rottura accidentale delle pale
eoliche;
- violazione dell’art. 12, comma 7, D.Lgs. n. 387/2003 (per
quanto riguarda la mancata valutazione dei riflessi che la presenza in
zona dell’impianto avrà sull’agricoltura e le attività connesse);
-
violazione del principio generale di tassatività delle servitù coattive e
inidoneità dell’autorizzazione unica a costituire le servitù;
-
violazione art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 387/2003.
Nel solo ricorso n.
826/2010 sono dedotte le seguenti ulteriori censure:
- difetto di
istruttoria (in quanto dalla documentazione progettuale non emerge
l’esatta collocazione sul terreno delle turbine, il che inficia le
valutazioni compiute dai competenti uffici regionali);
- violazione
artt. 4, let. c), e 5, let. c), del D.Lgs. n. 152/2006 (omessa valutazione
delle ricadute economico-sociali e patrimoniali derivanti
dall’implementazione del progetto in questione);
- violazione del
principio “chi inquina paga” (in quanto la Regione non ha accertato in
capo a Garbino Eolica la solidità finanziaria che funge da garanzia
dell’integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione
unica, con particolare riguardo ad eventuali obblighi risarcitori per
danni cagionati dall’impianto).
3. In entrambi i ricorsi si sono
costituiti la Regione e la controinteressata Garbino Eolica, mentre nel
solo ricorso n. 826/2010 si sono altresì costituiti il Comune di Pergola e
le Amministrazioni statali evocate in giudizio. Garbino Eolica, oltre a
resistere ai ricorsi principali, ha proposto in entrambi i giudizi ricorso
incidentale, al fine di neutralizzare il gruppo di censure con cui si
deduce il contrasto fra il progetto assentito dalla Regione e il P.E.A.R.
e la successiva deliberazione di G.R. n. 829/2007.
La Regione e la
controinteressata hanno altresì eccepito la tardività dei ricorsi e la
carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire, stante la non
incidenza dell’impianto sulle proprietà dei ricorrenti.
4. Alla
pubblica udienza del 21 aprile 2011 le cause sono state trattenute per la
decisione di merito.
DIRITTO
1. I ricorsi vanno riuniti per evidente
connessione oggettiva e, in parte, soggettiva, ai sensi dell’art. 70 cod.
proc. amm.
2. Sono preliminarmente da esaminare le eccezioni di
tardività e di difetto di legittimazione attiva, formulate dalle difese
della Regione e di Garbino Eolica, e ciò in ragione del fatto che, in
relazione ad un gruppo di censure, il Tribunale ritiene opportuno disporre
istruttoria (è evidente, infatti, che laddove il Tribunale ritenesse di
respingere sulla base degli atti entrambi i ricorsi, si potrebbe
prescindere dall’esame delle predette eccezioni).
Al riguardo, è
sufficiente in primo luogo osservare che il decreto del dirigente della
P.F. Energia, Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico n. 273/2008,
recante il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n.
387/2003, ha anche valenza di dichiarazione di pubblica utilità delle
opere e di atto di apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione
o all’imposizione di servitù coattive, ai sensi dell’art. 10 del T.U. n.
327/2001, sulle particelle catastali di cui all’elenco allegato al
provvedimento (elenco che è comprensivo, ovviamente, dei nominativi dei
rispettivi proprietari). Pertanto, ai soggetti le cui proprietà risultano
incluse nell’elenco allegato al decreto impugnato va per ciò solo
riconosciuta la titolarità sia della legitimatio ad causam, sia
dell’interesse ad agire (in ragione della c.d. vicinitas all’impianto).
Per quanto concerne l’asserita tardività, seppure risponde al vero che
Garbino Eolica ha provveduto a dare adeguata pubblicità preventiva al
procedimento finalizzato all’adozione dell’atto di apposizione del vincolo
e della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera (vedasi documenti nn.
11 e 12 della memoria difensiva del 6/7/2010, nell’ambito del ricorso n.
522/2010), è altrettanto vero che la modalità di pubblicazione – per
estratto – prevista dall’art. 4, comma 2, let. e), della L.R. n. 17/2003,
non è adeguata alla disposizione nazionale (art. 14-ter, comma 10, L. n.
241/1990) che stabilisce l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di
approvazione dei progetti sottoposti a VIA; infatti la legge statale
prevede la pubblicazione integrale dell’atto autorizzativo e dell’estratto
del parere favorevole in sede di VIA, mentre la legge regionale prevede
solo la pubblicazione di un avviso in cui sono riportati gli estremi
dell’atto e l’oggetto (vedasi documento allegato n. 4 alla memoria
difensiva della Regione del 6/7/2010 nell’ambito del ricorso n.
522/2010).
Pertanto, i ricorsi non possono essere considerati tardivi,
anche perché le controparti - al di là di apodittiche affermazioni fondate
sull’asserto “i proprietari confinanti non potevano non sapere della
realizzazione dell’impianto”, stante il grande clamore che ha accompagnato
l’iter di approvazione del progetto - non hanno fornito la prova rigorosa
del momento in cui i singoli ricorrenti hanno acquisito la piena
conoscenza dell’atto autorizzativo. Ciò vale anche per i soggetti che
hanno proposto il ricorso n. 826/2010, i quali asseriscono di essere
venuti a conoscenza dell’esistenza dei provvedimenti impugnati solo nel
momento in cui è stato notificato loro il ricorso n. 522/2010. Il
Collegio, pur rilevando la stranezza di un tale modus operandi (ossia la
notifica del ricorso ai cointeressati, quando sarebbe stato molto più
semplice informarli personalmente dell’esistenza degli atti autorizzativi
avversati in questa sede), deve rilevare che le parti resistenti non hanno
fornito la prova della data in cui questi soggetti hanno avuto piena
conoscenza degli atti in esame; per quanto riguarda, in particolare, le
sig.re Rossi e Andalò, non è decisiva l’istanza di accesso agli atti
presentata da costoro sul finire del 2009, sia perché la stessa non ha
avuto ad oggetto il decreto n. 273/2008 – l’unico provvedimento
effettivamente lesivo – sia perché destinatario dell’istanza è stato un
ente – il Comune di Pergola – che non ha adottato né detiene il citato
provvedimento.
Infine, trattandosi di iniziativa lato sensu edilizia,
vigono altresì i principi giurisprudenziali in materia di determinazione
del dies a quo da cui decorre il termine decadenziale per l’impugnazione
dei titoli abilitativi edilizi, tanto più che, nella specie, la posizione
di alcune delle turbine non è esattamente definita (il che può implicare
che le stesse siano collocate a distanza inferiore a quella autorizzata
rispetto ad alcune delle abitazioni coinvolte nella vicenda).
3.
Ugualmente infondata è l’eccezione di tardività rispetto al decreto con
cui è stato emesso il parere favorevole in sede di V.I.A. Al riguardo,
sono condivisibili le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui il
parere favorevole in sede di V.I.A. (a differenza di quello negativo, che
comporta il definitivo arresto procedimentale) non deve necessariamente
essere impugnato prima dell’emissione dell’autorizzazione finale, non
essendo immediatamente lesivo.
4. Peraltro, è infondata anche
l’eccezione di tardività dei ricorsi incidentali, atteso che, essendo il
ricorso incidentale uno degli strumenti processuali con cui il
controinteressato tenta di neutralizzare la pretesa del ricorrente, è
evidente che l’interesse ad impugnare atti favorevoli al ricorrente (ma
dei quali l’amministrazione non ha tenuto conto in sede di adozione
dell’atto impugnato) sorge solo dopo la proposizione del ricorso
principale. Poiché Garbino Eolica ha ottenuto l’autorizzazione unica, non
aveva alcun interesse, finché non si sono instaurati i presenti giudizi,
ad impugnare i provvedimenti regionali in base ai quali il rilascio
dell’atto abilitativo avrebbe anche potuto essere denegato dalla
Regione.
5. Passando quindi al merito delle censure, i ricorsi in
epigrafe vanno per la massima parte respinti, mentre in relazione ai
profili afferenti l’impatto acustico il Tribunale ritiene di dover
disporre una verificazione (come si dirà infra).
6. Il primo
aspetto controverso riguarda la compatibilità del progetto con il P.E.A.R.
Al riguardo, i motivi di ricorso con i quali si deduce l’incompatibilità
del progetto con il citato Piano regionale vanno rigettati in accoglimento
dei ricorsi incidentali proposti da Garbino Eolica.
In effetti, nella
sentenza n. 124 del 2010 (la quale, in generale, ribadisce gli argomenti
esposti dalla Consulta nelle sentenze nn. 166 e 282 del 2009 e nn. 119 e
168 del 2010), la Corte Costituzionale ha ritenuto non conforme all’art.
117 Cost. (e, indirettamente, alla normativa nazionale che recepisce la
direttiva 2001/77/CE) una norma regionale che subordinava l’installazione
di impianti eolici alla sussistenza di alcuni requisiti di ventosità delle
aree all’uopo individuate dai soggetti proponenti e ad una soglia minima
di producibilità annua degli impianti. Ne consegue che a maggior ragione
tali limiti non possono essere posti dalla Regione con provvedimenti
amministrativi a contenuto pianificatorio o con atti
puntuali.
Pertanto, detto che nella specie non viene in evidenza un
problema di producibilità minima, per quanto riguarda il parametro della
ventosità, il P.E.A.R. delle Marche è illegittimo nella parte in cui
impone che le aree nelle quali si intende collocare impianti eolici
abbiano una ventosità minima di 5 m/s. Allo stesso modo è illegittima la
deliberazione di G.R. n. 829/2007, sempre nella parte in cui stabilisce
criteri di localizzazione degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, visto che, nelle citate decisioni, la
Corte Costituzionale ha statuito che le Regioni non avevano il potere di
adottare linee-guida per l’installazione degli impianti che utilizzano le
energie rinnovabili prima dell’emanazione delle linee-guida statali
(approvate, queste ultime, con decreto del Ministero per lo Sviluppo
Economico del 10/9/2010, entrato in vigore il 3/10/2010. Nella Regione
Marche, come è noto, all’attuazione delle linee-guida statali si è
provveduto con deliberazione del C.R. n. 13 del 30/9/2010).
A proposito
della deliberazione regionale n. 829/2007, il Tribunale, ai fini
dell’accoglimento del ricorso incidentale, non ritiene necessario
sottoporre allo scrutinio della Corte Costituzionale la norma di legge
(art. 19 L.R. n. 7/2004) sulla base della quale è stato adottato l’atto
giuntale. Ciò in ossequio al principio, costantemente affermato dalla
Consulta, per cui, prima di rimettere al Giudice delle leggi la questione
di legittimità costituzionale di una norma, il giudice a quo deve
verificare se la norma stessa sia passibile di un’interpretazione
costituzionalmente orientata. Nella specie, poiché l’art. 19, let. d-bis)
della L.R. n. 7/2004 stabilisce che la G.R. adotta, sentita la competente
commissione consiliare, linee-guida relativamente a “….gli aspetti tecnici
relativi agli impianti di tipo solare fotovoltaico e solare termico nonché
gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del
vento individuati negli allegati….”, ne consegue che alla Giunta Regionale
era precluso il potere di adottare criteri di localizzazione degli
impianti eolici (nemmeno sotto le mentite spoglie di prescrizioni di
carattere tecnico).
Peraltro, l’atto è illegittimo anche perché
adottato in assenza dell’acquisizione del previo parere della competente
commissione consiliare, come stabilisce l’art. 19. Al riguardo, non sono
da condividere le argomentazioni contenute nella stessa deliberazione n.
829/2007 e nella memoria difensiva della Regione del 20/7/2010 (ricorso n.
522/2010) circa il fatto che il parere della commissione consiliare non
era richiesto perché le prescrizioni di cui alla citata deliberazione sono
state assunte in attesa dell’adozione delle linee-guida vere e proprie. Il
discorso non regge sia perché l’adozione delle linee-guida era rimessa
dalla legge alla stessa Giunta Regionale (per cui non si comprende perché
l’organo giuntale non si sia attivato tempestivamente per adottare le
linee-guida, invece di adottare un atto “anticipatorio”), sia perché la
deliberazione n. 829/2007 contiene in realtà delle linee-guida, anche
molto dettagliate.
7. Ugualmente infondato è il motivo con cui si
stigmatizza l’omessa attivazione della procedura di valutazione di
incidenza ex DPR n. 357/1997.
A tal proposito va innanzitutto osservato
come non sia in discussione fra le parti il fatto che il sito in questione
è esterno – di circa 2,5 km – dalla ZPS “Furlo” e dal S.I.C. “Gola del
Furlo”, il che esclude in primo luogo la diretta violazione delle norme
che stabiliscono i casi in cui la valutazione d’incidenza è obbligatoria.
Inoltre, l’art. 5, comma 4, del DPR n. 357/1997 prevede che, laddove
l’intervento sia soggetto a VIA, la valutazione d’incidenza è ricompresa
nella predetta procedura.
Poiché, però, lo stesso art. 5, comma 3,
prevede che anche nel caso di interventi esterni a SIC e ZPS la
valutazione di incidenza può essere necessaria (evidentemente quando
l’intervento ricade nelle vicinanze dei siti sensibili, visto che la fauna
selvatica quando si sposta non tiene ovviamente conto di confini che
esistono solo sulla carta), si deve stabilire se nella specie la Regione
doveva effettuare tale valutazione.
Peraltro, trattandosi di tipica
vicenda nella quale la P.A. spende una discrezionalità tecnica, il
Tribunale non ritiene che i ricorrenti abbiano provato in maniera adeguata
(e tale da rimettere in discussione l’operato di una struttura regionale
preposta al settore e dunque per definizione dotata di specifiche
competenze) che il sito in argomento costituisce habitat naturale o
corridoio di passaggio di specie animali che potrebbero risentire
negativamente della presenza delle pale eoliche.
In effetti, al di là
di affermazioni generiche e indimostrate, i ricorrenti non hanno
comprovato, ad esempio, che lo spazio aereo che sarà occupato dalle pale
eoliche interferisce con le rotte migratorie; al riguardo, non è
certamente decisivo il fatto che la località sia denominata “Monte delle
Allodole”, visto che tale toponimo risale certamente a tempi passati, in
cui, però, le allodole (e anche numerose altre specie animali) vivevano
anche all’interno dei centri abitati.
Ugualmente indimostrate sono le
affermazioni relative al pericolo che le pale eoliche rappresentano per i
chirotteri e per altre specie animali. In effetti, nei ricorsi si operano
richiami a non meglio precisati studi scientifici curati da biologi
europei, senza precisare i periodi presi in esame, i luoghi in cui gli
studi sono stati effettuati (essendo ben possibile che, in passato,
impianti eolici siano stati realizzati in modo da interferire con le rotte
migratorie), etc., tutti dati indispensabili per poter valutare se, in
parte qua, gli atti impugnati sono effettivamente carenti dal punto di
vista istruttorio o motivazionale.
Al contrario, nella pur sintetica
relazione florofaunistica redatta da Garbino Eolica (pagine 21 e ss.),
sono citati dati statistici tratti anche dal “Libro bianco” dell’Unione
Europea sull’eolico.
Ma quello che maggiormente rileva è che i
ricorrenti non hanno provato che lo spazio aereo interessato dall’impianto
interferisce con rotte migratorie significative, perché solo in questo
caso sorgerebbe un serio e rilevante pericolo per l’incolumità degli
animali. Del resto, non si può escludere (ma nemmeno evitare) che singoli
uccelli possano schiantarsi contro le pale eoliche, come del resto non si
può evitare che i volatili si schiantino contro altre installazioni umane
o contro veicoli a motore in movimento e aerei in volo.
Né possono i
ricorrenti enfatizzare quanto riportato da Garbino Eolica nella relazione
florofaunistica allegata alla domanda di rilascio dell’autorizzazione
(pagina 20 del ricorso n. 522/2010), visto che la ditta controinteressata
ha lealmente indicato quelli che possono essere i rischi potenziali che un
impianto eolico può determinare per l’avifauna.
Peraltro, scopo della
procedura di VIA non è quello di dimostrare che un intervento umano
sottoposto alla verifica di compatibilità ambientale non abbia alcuna
incidenza sull’ambiente e sull’avifauna, perché se così fosse nessuno dei
progetti sottoposto a VIA sarebbe autorizzabile (l’art. 5, let. c), del
T.U. Ambiente così definisce l’impatto ambientale “…l'alterazione
qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo
termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e
negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza
dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle
diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di
eventuali malfunzionamenti…”); lo scopo è invece quello di accertare (o,
attraverso prescrizioni, fare in modo) che tale impatto sia il meno
rilevante possibile. Tanto è vero che l’art. 11, comma 1, della L.R. n.
7/2004, disciplinando il procedimento di verifica di assoggettabilità,
prevede che uno dei possibili sbocchi del procedimento sia il rilascio del
parere favorevole con prescrizioni, il che vuol dire che le autorità che
intervengono nel procedimento sono tenute a individuare tutti gli
accorgimenti possibili per attenuare l’impatto ambientale di un’opera
sottoposta a VIA (fermo restando che un impatto vi è sicuramente,
producendo le attività umane, per loro stessa natura, un’alterazione
dell’ambiente naturale con cui entrano in contatto).
8. Altro
gruppo di censure attiene ai pericoli per la salute umana.
A tal
riguardo, ed esclusi i profili afferenti l’impatto acustico, si osserva
che:
- il semplice richiamo al principio di precauzione non è utile
alle ragioni dei ricorrenti, visto che tale principio (a parte la solita
questione relativa alla soggettività delle valutazioni) postula, per poter
operare, che vi sia un’accertata situazione di pericolosità derivante da
un intervento umano. In ogni caso, l’eventuale accoglimento dei ricorsi in
parte qua potrà avvenire solo se gli esiti della verificazione
confermeranno le tesi dei ricorrenti (per cui la violazione del principio
di precauzione sarà assorbita dalla violazione di specifiche disposizioni
di legge);
- anche la censura relativa alla mancata valutazione del
pericolo di rottura accidentale delle pale eoliche sconta gli stessi vizi
delle precedenti censure. Non si può decretare l’annullamento di un atto
amministrativo per il solo fatto che l’autorità emanante non avrebbe
valutato tutte le possibili conseguenze negative che potrebbero
verificarsi una volta eseguito l’intervento assentito (ragionando con la
stessa logica, ad esempio, dovrebbe vietarsi tout court la realizzazione
di parcheggi c.d. multipiano nelle zone abitate, visto che non è da
escludere che un’autovettura parcheggiata all’interno possa saltare in
aria, per cause accidentali o dolose, coinvolgendo nell’esplosione le
altre vetture e mettendo a repentaglio la vita di coloro che risiedono
nelle vicinanze. Al contrario, nel caso dei parcheggi esistono specifiche
misure tese a prevenire incidenti, ad iniziare dai presidi antincendio per
finire con il divieto di parcheggio nei piani interrati per i veicoli
alimentati a gas). Nella specie, il pericolo di rottura accidentale delle
pale è in linea generale scongiurato dalle caratteristiche costruttive
delle pale (progettate apposta per resistere alla forza del vento), mentre
in situazioni particolari di pericolo le autorità possono sempre imporre
l’arresto delle turbine, anche su segnalazione dei soggetti che risiedono
nelle vicinanze. In ogni caso, i ricorrenti non hanno indicato alcuna
norma che stabilisca una distanza minima a cui gli impianti eolici debbono
collocarsi rispetto ai centri abitati (quella prevista dalla deliberazione
n. 829/2007 non è rilevante, stante l’accoglimento dei ricorsi
incidentali);
- prive di solide basi scientifica sono anche le
affermazioni relative alla c.d. sindrome da turbina. Al riguardo, i
ricorrenti hanno citato solo uno studio scientifico della dott.ssa
Pierpoint e, nella produzione documentale depositata a ridosso
dell’udienza di trattazione, articoli di giornale relativi alla vicenda
umana di un soggetto che vive nelle vicinanze di un impianto eolico. Si
tratta, come si può constatare, di argomenti troppo fragili per affermare
l’esistenza della c.d. sindrome da turbina eolica, anche in ragione del
fatto che lo studio della dott.ssa Pierpoint non risulta pubblicato su
riviste scientifiche accreditate. Non sono nemmeno risolutivi gli articoli
estrapolati da due riviste di settore (Biodiversità Italiana e Italia
Nostra) e depositati in giudizio l’11/3/2011, in quanto, a parte il
rilievo scientifico che può attribuirsi a tali articoli, gli argomenti ivi
riportati attengono in generale alle problematiche connesse
all’installazione degli impianti eolici (problematiche la cui esistenza
non è negata da nessuno, tanto è vero che di solito, come è accaduto nella
specie, il rilascio dell’autorizzazione è preceduta dalla V.I.A.) e non
alla specifica vicenda che occupa il Tribunale;
- per quanto attiene al
c.d. shadow flickering, l’accoglimento dei ricorsi incidentali e
l’annullamento dell’unico provvedimento in cui si prevede l’obbligo di
valutare tale effetto (la deliberazione di G.R. n. 829/2007) implica il
rigetto in parte qua dei ricorsi.
9. Sono infine infondate le
censure afferenti gli aspetti più spiccatamente amministrativi e
burocratici. A questo proposito va osservato che:
- i ricorrenti non
hanno dato conto di quali siano le specifiche disposizioni a sostegno
dell’agricoltura e delle attività connesse rispetto alle quali l’impianto
de quo è incompatibile e quali siano gli uffici agricoli di zona che
avrebbero dovuto prendere parte al procedimento. In ogni caso, visto che
sono stati assolti ab initio gli obblighi di pubblicità-notizia relativi
al progetto di Garbino Eolica, i soggetti esponenziali, pubblici e
privati, eventualmente interessati hanno avuto la possibilità di prendere
parte al procedimento. Tra l’altro, con riguardo a tale censura, il
Tribunale evidenzia che la stessa viene sistematicamente proposta in tutti
i ricorsi avverso provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi
dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 (ricorsi che occupano in maniera
considerevole il TAR), ma il più delle volte senza che vengano menzionate
le disposizioni violate. Il Collegio osserva che la norma riguarda
principalmente o casi in cui l’impianto andrebbe a collocarsi proprio
sulle aree dove esistono colture pregiate oppure casi in cui (ma solo per
impianti che sprigionano emissioni nocive, quali ad esempio quelli
funzionanti a biomasse) le colture o gli allevamenti risentono della
vicinanza agli impianti. Quando invece si tratta di impianti fotovoltaici
o eolici in generale il problema non si pone, visto che tali impianti non
producono emissioni odorose nocive o campi elettromagnetici (tanto è vero
che nulla viene dedotto al riguardo dai ricorrenti). Per quanto riguarda
altro genere di emissioni, il problema sarà oggetto della verificazione
disposta con la presente sentenza, per cui sotto questo profilo occorrerà
attendere gli esiti dell’istruttoria;
- è infondata la censura relativa
all’asserita violazione del principio di tassatività delle servitù. A tal
proposito, poiché l’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede espressamente
che l’autorizzazione unica ha anche valore di dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in essa menzionate, non si
comprende per quale motivo i ricorrenti potrebbero subire l’espropriazione
delle loro proprietà e non anche l’imposizione di servitù (che
costituiscono un peso minore per la proprietà). Le conclusioni a cui
ritiene di dover pervenire il Collegio, del resto, proprio in subiecta
materia, trovano conforto nella decisione della Sez. IV del Consiglio di
Stato n. 3723 (e non 3732) del 2009, le cui approfondite argomentazioni
giuridiche non sono in alcun modo censurate nel merito dai
ricorrenti;
- gli stessi ricorrenti, poi, non hanno alcun interesse
giuridicamente rilevante a dedurre la violazione del comma 6 dell’art. 12,
sia perché tale violazione eventualmente lede solo il soggetto che intende
realizzare un impianto che sfrutta le c.d. fonti rinnovabili (avendo le
misure di compensazione un costo che è carico del titolare dell’impianto),
sia perché dall’eventuale accoglimento di tale censura discenderebbe quale
unica conseguenza che l’impianto sarebbe realizzato senza misure di
compensazione a favore del Comune di Pergola.
10. Vanno ora
esaminate le censure dedotte solo nel ricorso n. 826/2010 e non presenti
nel ricorso n. 522/2010.
Esse, come detto, attengono a:
- difetto di
istruttoria (in quanto dalla documentazione progettuale non emerge
l’esatta collocazione sul terreno delle turbine, il che inficia le
valutazioni compiute dai competenti uffici regionali);
- violazione
artt. 4, let. c), e 5, let. c), del D.Lgs. n. 152/2006 (omessa valutazione
delle ricadute economico-sociali e patrimoniali derivanti
dall’implementazione del progetto in questione);
- violazione del
principio “chi inquina paga”.
Le predette censure sono per la gran
parte infondate e/o inammissibili per genericità, visto che:
- il
motivo di ricorso con cui si censura il difetto di motivazione che
affliggerebbe il decreto n. 43/VAA_08 è a sua volta generico e dunque
inammissibile. Peraltro, dalla Relazione Generale al progetto (documento
n. 4a della produzione del 21/2/2011) risulta che Garbino Eolica ha
esaminato tutti i vari profili che direttamente o indirettamente sono
investiti dalla realizzazione dell’impianto;
- l’ultima censura è
assolutamente indimostrata e, in ogni caso, la normativa di settore non
prevede che il soggetto proponente debba dimostrare il possesso di una
capacità economica minima (fatto salvo l’obbligo di prestare adeguata
cauzione a garanzia dello smantellamento finale dell’impianto e del
ripristino dei luoghi).
La prima censura non è invece esaminabile allo
stato, trattandosi di uno dei profili che dovrà essere accertata in sede
di verificazione.
11. Resterebbero da esaminare le questione
relative all’impatto acustico dell’impianto.
A questo proposito va
preliminarmente osservato che non giova a Garbino Eolica l’impugnazione
incidentale della deliberazione n. 829/2007, visto che l’obbligo di
valutazione dell’impatto acustico e di rispetto di determinati valori di
immissione è previsto da una normativa speciale di rango primario (L. n.
447/1995 e L.R. n. 28/2001).
12. Peraltro, come già anticipato, ai
fini della decisione sul punto, è necessario disporre una verificazione,
tesa ad accertare le seguenti circostanze inerenti la questione
dell’impatto acustico:
a) l’esatta distanza fra le dieci turbine che
compongono il parco eolico e le abitazioni dei ricorrenti (rispetto alle
turbine la distanza andrà misurata prendendo a riferimento la sporgenza
massima delle pale e la collocazione sul terreno prevista nel progetto
approvato dalla Regione con il decreto n. 273/EFR_11 del
18/12/2008);
b) la situazione ante operam e i valori presunti di
emissione ed immissione scaturenti dal funzionamento delle turbine (le
misurazioni dovranno avvenire secondo le modalità di cui al D.M. 16/3/1998
o, comunque, di cui alla normativa vigente);
Con riferimento al dato
sub b), le misurazioni dovranno considerare la distanza fra le singole
abitazioni e le “gondole” delle turbine, salvo che i tecnici incaricati
dell’incombente istruttorio non ritengano che anche dal movimento delle
pale derivino rumori avvertibili. In questo secondo caso, al fine di
stabilire la curva di decadimento del rumore andrà considerata la distanza
fra le singole abitazioni e la sporgenza massima delle pale.
Una volta
effettuate le misurazioni, i tecnici incaricati dovranno prendere
visione:
- presso la Regione Marche, del decreto regionale n. 43/VAA_08
dell’8/4/2008 e della documentazione istruttoria ad esso inerente (con
particolare riferimento alla documentazione fornita da Garbino Eolica che
l’ARPAM ha esaminato prima di rendere il parere datato 25/10/2007). Di
tale documentazione dovrà essere dato conto nella relazione finale;
-
presso il Comune di Pergola, del Piano di Zonizzazione Acustica del
territorio comunale attualmente vigente. Nella relazione finale i
verificatori dovranno dare conto della compatibilità dei dati accertati
con tale Piano.
13. La relazione finale, a cui andrà allegata la
documentazione eventualmente citata nel corpo della stessa e una copia del
suddetto Piano di Zonizzazione Acustica di Pergola (comprensiva dell’atto
consiliare di approvazione), dovrà essere depositata presso la Segreteria
del Tribunale entro novanta giorni dalla data di avvio delle operazioni,
unitamente alla nota spese (da redigere, quest’ultima, in base all’art.
66, comma 4, cod. proc. amm.).
14. Del presente incombente
istruttorio, ai sensi dell’art. 66, comma 1, cod. proc. amm., è incaricato
il direttore generale dell’A.R.P.A. Emilia Romagna (con facoltà di delega
ad un dipendente dell’Agenzia in possesso di adeguata competenza e con
possibilità di avvalersi di tecnici della struttura per tutte le
operazioni “sul campo”).
Le operazioni di misurazione e, a richiesta
dei ricorrenti, anche quelle di ricerca documentale presso gli enti di cui
sopra dovranno essere compiute in contraddittorio fra le parti, per cui il
verificatore avrà cura di comunicare la data di compimento delle varie
operazioni con un preavviso di almeno cinque giorni.
Le parti (o, per
esse, i tecnici di rispettiva fiducia in possesso di specifica delega)
hanno facoltà di far inserire nei verbali le proprie osservazioni sulle
operazioni compiute.
Le operazioni dovranno avere inizio entro quindici
giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente ordinanza,
previa corresponsione da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un
anticipo sul compenso, commisurato alle spese di trasferta dei tecnici
incaricati (il relativo importo sarà comunicato direttamente dal
verificatore al difensore dei ricorrenti).
Eventuali istanze di proroga
dei termini summenzionati saranno concesse dal Tribunale solo per
comprovate cause di forza maggiore.
Per la prosecuzione è fissata
l’udienza pubblica del 15 dicembre 2011.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le
Marche (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando:
- riunisce i
ricorsi n. 522/2010 e n. 826/2010 e li respinge in parte;
- per il
resto, dispone istruttoria nei sensi e nei termini di cui in
motivazione;
- fissa per la prosecuzione l’udienza pubblica del 15
dicembre 2011;
- rinvia al definitivo la pronuncia sulle
spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del
giorno 21 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Morri,
Presidente FF
Tommaso Capitanio, Primo Referendario,
Estensore
Giovanni Ruiu, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/05/2011
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