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| n. 6-2011 - © copyright |
T.A.R. MARCHE - ANCONA - Sentenza
28 maggio 2011 n. 431
Pres. Passanisi – Est. Ruiu
Api –
Raffineria di Ancona (Avv.ti A. Mastri e F. Di Ciommo) c/ Regione Marche
(Avv.ti P. Costanzi e P. De Bellis) |
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Ambiente e territorio – Energia - PEAR Marche –
Provvedimento di indirizzo – Impugnazione – Inammissibilità – Atto
applicativo – Necessità
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E’ inammissibile l’impugnazione del Piano Energetico
Ambientale Regionale delle Marche, in quanto, pur adottando la scelta
della produzione distribuita e non concentrata di energia, appare comunque
un documento sostanzialmente di indirizzo, non contenente divieti
puntuali. Il predetto Piano deve, quindi, essere impugnato unitamente
all’atto applicativo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le
Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 706 del
2007, proposto da:
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Api - Raffineria di Ancona S.p.A., rappresentata e difesa
dagli avv. Antonio Mastri, Francesco Di Ciommo, con domicilio eletto
presso Avv. Antonio Mastri in Ancona, corso Garibaldi, 124;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dagli
avv. Paolo Costanzi, Pasquale De Bellis, con domicilio eletto presso .
Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;
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Provincia di Ancona, rappresentata e difesa dagli avv.
Claudia Domizio, Massimo Demetrio Sgrignuoli, con domicilio eletto presso
Avv. Massimo Sgrignuoli in Ancona, via Ruggeri, 5;
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Consiglio della Regione Marche, Comune di Falconara
Marittima, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio;
per l'annullamento
- della decisione del Consiglio della Regione
Marche 12.6.07, pubblicata sul B.U.R. n. 58 del 28.6.07, con cui si invita
la Giunta dell’ente “a comunicare al Governo e al Ministero competente, in
via preventiva, la non conformità dei due progetti in oggetto (per
realizzare due nuove centrali energetiche a ciclo combinato di potenza
superiore a 300 MW in località Falconara Marittima (AN) e S. Severino
Marche (MC): n.d.r.) con le previsioni del PEAR e con la volontà delle
Amministrazioni comunali, provinciali e regionale e che, conseguentemente,
quando verrà formalmente richiesta dal Ministero la Regione esprimerà la
‘non intesa’ prevista dalla succitata legge 55/2002”.
nonché
- di
tutti gli atti alla decisione presupposti, preparatori, preordinati,
connessi e conseguenti, in particolare - tra gli altri — la deliberazione
del Consiglio della Regione Marche n. 175 del 16.2005, che ha approvato il
PEAR Piano energetico ambientale regionale, ed il PEAR medesimo in parte
qua (DOC. 2), come appresso spiegato in punto di diritto e, prima ancora,
di
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio di Regione Marche e di Provincia di
Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott.
Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 30.6.2003 la Regione Marche, con Decreto
del Direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente n. 18/2003 ha
rilasciato in sede di rinnovo alla “Api Raffineria di Ancona S.p.A API la
concessione, valida ed efficace fino al 31.1.2020, per la lavorazione ed
il deposito di oli minerali nello stabilimento sito in Falconara
Marittima.
In data 1.8.2003, a quanto si afferma nel ricorso, è stato
sottoscritto tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Presidente di
API un “protocollo d’intesa” con lo scopo di impegnare le parti a
perseguire il comune generale obiettivo della qualità, dello sviluppo
economico e sociale, della tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza
dei lavoratori attraverso gli strumenti a disposizione delle medesime.
Con detto protocollo si decideva di “associare l’azienda nel percorso
di redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR),
nell’attuazione di progetti sperimentali di risparmio energetico e di
innovazione infrastrutturale (es. teleriscaldamento,) e in altre azioni
relative allo sviluppo energetico. Al protocollo successivamente aderiva
la Provincia di Ancona. Afferma la ricorrente che tale protocollo d’intesa
si spiegava proprio in ragione del fatto che la Regione Marche e l’API
erano entrambe interessate alla realizzazione di una centrale elettrica di
cogenerazione di potenza superiore ai 300MW.
La successiva proposta del
Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) non conteneva riferimenti
alla realizzazione di strutture medio-grandi e il suddetto PEAR, senza
tale riferimento veniva approvato dal Consiglio Regionale in data
16.2.2005.
Di seguito l’API, con istanza del 23.6.2006, richiedeva al
Ministero per lo Sviluppo Economico il rilascio di autorizzazione unica
per la costruzione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di
circa 580 MW alimentata a gas.
La ricorrente afferma che
l’autorizzazione avrebbe ottenuto il parere favorevole della Commissione
VIA del Ministero dell’ambiente. A tale atto sarebbe seguito il
provvedimento impugnato, ovvero mozione del Consiglio Regionale del
12.6.2007 n. 175, con la quale si invita la Giunta a comunicare al Governo
e al Ministero competente, in via preventiva, la non conformità del
progetto in oggetto (unitamente a un altro presentato da altro operatore)
con le previsioni del PEAR e con la volontà delle Amministrazioni
Comunali, Provinciali e Regionale e che, conseguentemente, quando verrà
formalmente richiesta dal Ministero la Regione esprimerà la “non intesa
“prevista dalla succitata L. 55/2002.
Con ricorso depositato il
20.9.2007 API impugna tale atto, unitamente al sopracitato Piano
Energetico Ambientale Regionale, deducendo i seguenti motivi di
ricorso.
a)Violazione di legge (violazione della legge n. 55/02);
Illegittimità della delibera del Consiglio regionale del 12.6.2007 per
incompetenza e sviamento di potere; carenza di istruttoria. Eccesso di
potere per illogicità manifesta, sviamento, errore in procedendo,
straripamento, violazione dell’art. 97 Cost., dei principi di buon
andamento, efficienza ed efficacia, del giusto procedimento e dell’art. 3
della legge 7/8/90 n. 241. Violazione di legge regionale per contrasto con
lo Statuto della Regione Marche (Legge Statutaria 8.3.2005, n. 1), artt,
4, 21 e 28.
La ricorrente sostiene che la delibera oggetto del ricorso
impedirebbe non solo il raggiungimento di un’intesa con la Regione, ma
perfino l’apertura reale, da parte della Regione, dell’istruttoria volta
al rilascio del parere relativo all’autorizzazione unica ministeriale. Si
afferma l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto carente di
motivazione e istruttoria, nonché in contrasto con la legge statutaria
regionale e con quanto previsto dal citato Protocollo di Intesa tra API e
Regione Marche. Sarebbe inoltre violata la competenza della Giunta
Regionale, unico organo competente a pronunciarsi sull’autorizzazione, con
il suo illegittimo condizionamento. In ogni caso la Regione esorbiterebbe
dai poteri previsti dalla legge 55/2002, pronunciandosi peraltro prima di
conoscere l’esito della VIA statale. Non avrebbe altresì alcun valore il
riferimento al parere contrario delle amministrazioni interessate
contenuto nella delibera.
b) Illegittimità della delibera del Consiglio
Regionale e del P.E.A.R. per violazione del protocollo d’intesa tra API e
Regione. Eccesso di potere, violazione delle garanzie partecipative di cui
alla legge n. 241/90, essendo stata API pretermessa nei procedimenti
culminanti nella redazione del P.E.A.R,; Violazione del principio di leale
collaborazione perl’inadempimento dì obblighi contrattualmente assunti
dalla Regione.
La delibera impugnata sarebbe in contrasto con il
preciso impegno assunto dalla Regione Marche attraverso la sottoscrizione
del Protocollo di Intesa del 2003, che avrebbe imposto il rispetto delle
garanzie partecipative ivi prescritte, per consentire ad API di potere
intervenire, offrendo il proprio contributo, nella predisposizione del
Piano energetico ambientale. Lo stesso PEAR sarebbe in contrasto con gli
impegni assunti dalla Regione, che avrebbe ignorato i contributi di API.
Il PEAR sarebbe comunque illegittimo e impugnabile unitamente al suo atto
applicativo, considerato che, per l’appunto, non “disciplina concretamente
attività o situazioni ponendo prescrizioni immediatamente e direttamente
lesive”. Tale illegittimità sarebbe comunque presente anche nel caso in
cui il PEAR vietasse direttamente il progetto presentato dalla ricorrente,
per contrasto con il più volte citato protocollo di intesa e con gli
interessi della Regione Marche
c)Violazione e falsa applicazione degli
artt. 41 e 117 Cost e degli artt 4, comma 1, 43, 49, 1, 82 e 36 del
Trattato UE in relazione alla tutela della concorrenza e della libertà di
iniziativa economica; Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della
legge 55/2002; Eccesso di potere sotto vari profili.
La delibera
58/2007 e il PEAR sarebbero contrari ai principi nazionali e comunitari in
materia di generazione elettrica e di concorrenza.
Si sono costituite
la Regione Marche, e la Provincia di Ancona, resistendo al ricorso e
affermandone l’inammissibilità e l’infondatezza.
Alla pubblica udienza
del 10.3.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. Deve
essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di inammissibilità dedotta
dalla Regione Marche. L’eccezione è fondata. L’inammissibilità del ricorso
rende inutile l’integrazione del contraddittorio, richiesta dalla
Provincia di Ancona, nei confronti del Comune di San Severino Marche,
interessato da una seconda richiesta di costruzione di centrale citata
nella delibera impugnata.
1.1 Il ricorso è infatti inammissibile, in
quanto la delibera di Consiglio Regionale 58/2007 non è impugnabile,
trattandosi di un atto non lesivo inserito all’interno di un procedimento
in itinere. Infatti, per costante giurisprudenza, la condizione per
l’impugnazione di un atto non avente contenuto definitivo è che lo stesso
costituisca un “arresto procedimentale”, ovvero un atto che provoca
l’impossibilità di prosecuzione del procedimento in atto. In particolare,
la regola dell'inammissibilità dell'impugnativa di atti endoprocedimentali
incontra un'eccezione nell'ipotesi in cui gli stessi siano suscettibili di
incidere immediatamente sulla posizione giuridica dell'interessato, come
nel caso di atti di natura vincolata, idonei come tali ad imprimere un
indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, o di atti
interlocutori, idonei a determinare un arresto procedimentale capace di
frustrare l'aspirazione dell'istante ad un celere soddisfacimento
dell'interesse pretensivo prospettato CdS sez. III, 27.4.2010 n. 4076).
1.2 Nel caso in esame, la legge 55/2002 prevede, all’art. 1 che
l’autorizzazione unica sia rilasciata “d’intesa con la regione
interessata”. L’eventuale rifiuto regionale dell’intesa deve essere
espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere
conto delle risultanze dell’istruttoria ed esporre in modo chiaro e
dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa.
E’ del tutto pacifico che la deliberazione sul punto spetti alla Giunta
Regionale, e che i provvedimento impugnato non sia il dissenso della
Regione ma una mozione che invita l’organo competente (la Giunta
Regionale) ad esprimere il proprio dissenso (seppure in via preventiva).
E’ evidente, allo stato, la sua natura di atto meramente
endoprocedimentale. Anzi, per la precisione, si tratta di uno strumento
(la mozione) che normalmente non ha la caratteristica di essere rivolta
all’esterno. Infatti, la mozione, pur impegnando l’organo destinatario
sotto il profilo della responsabilità politica, non produce effetti
esterni vincolanti, ed è pertanto un atto privo di lesività, rendendo la
sua impugnazione inammissibile per difetto di interesse (Tar Milano
10.5.2004 n. 1653, con riguardo alla mozione di un Consiglio Comunale).
Tantomeno, nel caso in esame, è configurabile una sostituzione dell’organo
incompetente a quello competente ad esprimere il parere, considerato che
la mozione non è diretto ad altra autorità ma proprio all’organo
competente (che pure è invitato ad adottare un atto irrituale quale un
“dissenso preventivo”).
1.3 L’evidenza dell’attuale non lesività
dell’atto impugnato è confermata, ad avviso del Collegio, dalla
circostanza che lo stesso non si preoccupa neanche di simulare una
rilevanza esterna, ma è chiaramente diretto all’organo che sarà chiamato a
esprimere l’assenso di cui alla legge 5/2002: la Giunta Regionale. La
mozione non è diretta al Ministero delle Attività produttive che sta
eseguendo l’istruttoria per il rilascio dell’AIA, né tantomeno alla
ricorrente. E, ad avviso del Collegio, evidenzia in ogni sua parte la sua
rilevanza meramente interna. Tale mozione potrà essere impugnata, se ne
sussisteranno i presupposti, esclusivamente al momento della formulazione
dell’eventuale rifiuto dell’intesa da parte della Regione, espresso nei
termini della legge 55/2002, che, incontestatamente, non è ancora
intervenuto.
1.4 E’ inammissibile anche l’impugnazione del Piano
Energetico Regionale Ambientale delle Marche. Il Collegio, infatti,
ritiene di condividere la tesi della ricorrente per cui il piano, pur
adottando la scelta della produzione distribuita e non concentrata di
energia, appare comunque un documento sostanzialmente di indirizzo, non
contenente divieti puntuali. Si può quindi condividere la tesi della
ricorrente per cui il Piano va, eventualmente, impugnato unitamente
all’atto applicativo. Tale atto applicativo è però, ad oggi, assente, non
potendo essere considerato tale la mozione del Consiglio Regionale delle
Marche oggi impugnata.
2 Per le considerazioni fin qui svolte il
ricorso è. allo stato, inammissibile per difetto di interesse del
ricorrente all’annullamento dell’atto impugnato, trattandosi di atto non
lesivo.
2.1 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le
Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna Api - Raffineria
di Ancona S.p.A al pagamento delle spese di causa, determinate nella
misura totale di € 6.500 di cui € 4.000 a favore della Regione Marche ed €
2.500 nei confronti della Provincia di Ancona, più IVA e CPA come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Ancona nelle camere di consiglio del
giorno 10 marzo 2011 e 12 maggio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Gianluca Morri,
Consigliere
Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2011
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