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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 4 maggio 2011 n. 776
M. Nicolosi Pres. - P. De Berardinis Est.
Solvay Chimica Italia S.p.A. (Avv. S. Grassi) contro il Comune di Rosignano Marittimo (Avv. C. Narese) e la Regione Toscana (non costituita)


1. Edilizia ed urbanistica - Piano di classificazione acustica - Sindacato giurisdizionale - Limiti

 

2. Edilizia ed urbanistica - Piano di classificazione acustica – Adozione – Immediata impugnabilità - Sussistenza

 

3. Edilizia ed urbanistica - Piano di classificazione acustica - Regione Toscana – Rispetto dell’ordine di individuazione delle aree definito dalla normativa regionale - Necessità

 

4. Edilizia ed urbanistica - Piano di classificazione acustica - Scelte della P.A. - Non si possono sovrapporre meccanicamente alla pianificazione urbanistica - Devono tenere conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio

 

 

1. Il piano di classificazione acustica è sottoposto al sindacato giurisdizionale, ancorché negli stessi limiti degli altri atti di pianificazione del territorio, al fine di non invadere il merito delle scelte discrezionali adottate dalla P.A. e, dunque, limitatamente ai casi di gravi illogicità, irrazionalità o travisamenti sintomatici del vizio di eccesso di potere

 

2. È ammissibile l’impugnazione immediata dell’atto di adozione del piano di classificazione acustica, quale atto produttivo di effetti distinti ed autonomi rispetto a quello di approvazione

 

3. In tema di zonizzazione acustica del territorio l’individuazione delle aree da ricomprendere nelle classi I, V, e VI deve precedere – in base agli indirizzi prefigurati dalla Regione Toscana (deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 22 febbraio 2000 e art. 2 della L.R. Toscana n. 89/1998) – quella delle aree da ricomprendere nelle cd. classi intermedie. Ne consegue l’illegittimità del piano impugnato che ha invertito tale ordine. Sono d’altronde evidenti gli effetti sostanziali che la suesposta inversione procedimentale ha cagionato, nel senso, di far dipendere la classificazione di tre delle quattro aree contestate dalla classificazione delle aree limitrofe. Una tale dipendenza o condizionamento non avrebbe dovuto esserci, poiché per le aree limitrofe la classificazione sarebbe dovuta avvenire dopo l’inserimento in classi delle aree per cui è causa

 

4. Nella zonizzazione acustica del territorio, le scelte della P.A. non si possono sovrapporre meccanicamente alla pianificazione urbanistica (poiché l’art. 6 della l. n. 447/1995 prevede il solo coordinamento con gli strumenti urbanistici) e devono tenere conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione, per cui non sono cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio successivamente Nel caso di specie la P.A. ha tenuto conto del criterio delle preesistenti destinazioni d’uso solamente nell’individuazione delle aree da inserire nelle classi II, III e IV, mentre per quelle da inserire nelle classi I, V e VI la P.A. ha tenuto conto degli elementi urbanistici desumibili dal Piano strutturale, senza prestare la dovuta attenzione alle preesistenti destinazioni d’uso. Donde l’illegittimità del piano impugnato

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2004, proposto dalla

 

Solvay Chimica Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Raffaele Calabrese De Feo, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Grassi e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, c.so Italia n. 2

contro



Comune di Rosignano Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Calogero Narese e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via dell’Oriuolo n. 20 Regione Toscana, non costituita in giudizio

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2005, proposto dalla

 

Solvay Chimica Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Raffaele Calabrese De Feo, rappresentato e difeso come nel precedente ricorso

contro



Comune di Rosignano Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come nel precedente ricorso Regione Toscana, non costituita in giudizio

A) quanto al ricorso R.G. n. 1545 del 2004:



per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 22 aprile 2004, n. 81, con cui sono state assunte le controdeduzioni alle osservazioni formulate sul progetto di Piano comunale di classificazione acustica;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 28 novembre 2003, n. 171, con cui è stato adottato il progetto di Piano comunale di classificazione acustica;
- del deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 20 gennaio 2004, n. 13, pubblicata nel B.U.R.T. n. 14 del 7 aprile 2004, recante approvazione, ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 5/1995, del Piano strutturale del Comune di Rosignano Marittimo:
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

B) quanto al ricorso R.G. n. 226 del 2005:
per l’annullamento
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 30 settembre 2004, n. 128, pubblicata nel B.U.R.T. n. 48 del 1° dicembre 2004, contenente approvazione definitiva del Piano comunale di classificazione acustica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosignano Marittimo;
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 22 dicembre 2010, il dr. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



La società Solvay Chimica S.p.A. espone che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 28 novembre 2003 il Comune di Rosignano Marittimo ha adottato il progetto di Piano comunale di classificazione acustica, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. n. 89/1998.
La società esponente evidenzia che, sebbene il progetto del Piano sia stato redatto con l’obiettivo di tenere conto non solamente delle previsioni di altri strumenti pianificatori, ma anche dell’effettiva e concreta situazione fisica, economica e sociale del territorio di riferimento, nella suddivisione del territorio comunale in classi (ai fini della fissazione dei valori limite delle sorgenti sonore), tuttavia, sarebbe stato seguito un metodo parzialmente diverso. In dettaglio, per le classi I, V e VI si sarebbe tenuto conto solo degli elementi (di natura urbanistica) ricavabili dal Piano strutturale.
Per quanto riguarda le aree occupate dagli impianti della Solvay Chimica S.p.A., la classe VI è stata riservata unicamente all’area su cui insiste lo stabilimento della società, mentre le altre aree (cioè le aree occupate da attività artigianali o da industrie, nonché “le aree dislocate dell’industria Solvay”) sono state classificate in classe V. Lamentando, quindi, che aree interessate dalle attività industriali del gruppo Solvay poste nelle frazioni di Rosignano Solvay (impianto Neutrec e Consorzio Aretusa) e di Vada (area del pontile Vittorio Veneto ed area degli stoccaggi criogenici), pur se caratterizzate da una specifica ed esclusiva vocazione industriale, non siano state inserite in classe VI, l’esponente ha presentato le proprie osservazioni al progetto di Piano, al fine di ottenere l’inserimento delle aree stesse nella succitata classe VI.
Con deliberazione 22 aprile 2004, n. 81, il Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo ha assunto le proprie controdeduzioni, respingendo per ciascuna delle aree indicate in precedenza la richiesta di riclassificazione acustica presentata dalla società.
Nello specifico, per la zona occupata dall’impianto Neutrec, il Comune ha obiettato che la richiesta della Solvay Chimica S.p.a. avrebbe costretto ad inserire in classe IV alcuni fabbricati residenziali ad oggi in classe III ed a classificare in classe V altri fabbricati, in virtù del “degradare delle classi”, che, ai sensi della parte 1 della deliberazione regionale n. 77/2000, impone un’ampiezza di mt. 100. In relazione all’area occupata dal Consorzio Aretusa il Consiglio Comunale ha respinto la richiesta di riclassificazione, poiché si tratterebbe di zona non industriale, ma destinata a servizi. Ancora, con riferimento all’area del pontile Vittorio Veneto, il rigetto dell’istanza sarebbe fondato, al di là delle previsioni urbanistiche, sull’immodificabilità delle zone contigue a quelle considerate. Da ultimo, in relazione all’area degli stoccaggi criogenici, la scelta comunale dell’assegnazione della classe V si spiegherebbe in ragione dell’inserimento delle aree adiacenti in classe IV.
Dolendosi del fatto che le suesposte determinazioni comunali in materia di Piano di classificazione acustica sarebbero lesive dei suoi diritti ed interessi, la Solvay Chimica S.p.A. ha, quindi, proposto il ricorso indicato in epigrafe, rubricato al n. 1545/2004 di R.G.. In particolare, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo n. 81 del 22 aprile 2004, e n. 171 del 28 novembre 2003, nonché della deliberazione del citato Consiglio Comunale n. 13 del 20 gennaio 2004 (recante approvazione, ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 5/1995, del Piano strutturale del Comune di Rosignano Marittimo).
A supporto del gravame, ha dedotto i seguenti motivi:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995, dell’art. 2 della l.r. n. 89/1998 e della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà ed irragionevolezza, in quanto le osservazioni della società ricorrente sarebbero state respinte unicamente per la (presunta) necessità di non modificare le zone limitrofe alle aree considerate, nonostante l’individuazione delle zone da inserire in classe VI (tra le quali avrebbero dovuto esser classificate le aree considerate, in base alla loro esclusiva vocazione industriale) debba essere eseguita in via preventiva rispetto alle altre parti del territorio comunale;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 6, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995, degli artt. 2 e 4 della l.r. n. 89/1998 e della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà ed irragionevolezza, poiché la classificazione acustica del territorio comunale nel caso di specie non avrebbe tenuto conto delle condizioni reali delle aree da ricomprendere nelle classi I, V e VI, per le quali si sarebbero considerati esclusivamente gli elementi urbanistici ricavabili soprattutto dal Piano strutturale: tale vizio affliggerebbe sia il progetto di Piano adottato, sia la deliberazione comunale di rigetto delle osservazioni della ricorrente;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 6, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, degli artt. 2 e 4 della l.r. n. 89/1998, della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000 ed eccesso di potere per difetto di presupposto, di motivazione e di istruttoria, e per contraddittorietà ed irragionevolezza, giacché, in primo luogo, la destinazione urbanistica dell’area interessata dal Consorzio Aretusa non impedirebbe di inserirla in classe VI, né a ciò osterebbe la possibilità di realizzarvi strutture abitative strettamente serventi agli impianti. Analogo discorso varrebbe anche per l’area del pontile Vittorio Veneto, per cui, oltretutto, il richiamo alla sottozona VPR, ex art. 45 delle N.T.A., sarebbe totalmente inconferente ai fini della classificazione acustica;
- violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a), 6, comma 1, lett. a), e 7 della l. n. 447/1995, degli artt. 2, 4, 6 e 8 della l.r. n. 89/1998 e della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000, nonché eccesso di potere per difetto di presupposto, di motivazione e di istruttoria, e per contraddittorietà ed irragionevolezza, in quanto il Piano di classificazione acustica risentirebbe di un’impostazione rigida ed astratta, tesa solo a rispettare il divieto di contatto tra aree non contigue (aree di diversa rumorosità, i cui valori si discostino di oltre 5dB(A) di livello sonoro continuo equivalente), ma senza tener conto dell’effettiva situazione esistente sul territorio e senza considerare che il divieto di contatto sopra enunciato è un criterio meramente tendenziale, che può esser derogato ove lo stato dei luoghi non ne permetta il rispetto, a condizione di adottare specifici piani di risanamento acustico;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995, dell’art. 2 della l.r. n. 89/1998 e della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000, illegittimità derivata dall’illegittimità del Piano strutturale del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 20 gennaio 2004, n. 13, in quanto l’individuazione, in sede di pianificazione acustica, delle aree a cui attribuire la classe VI, essendo stata effettuata solo sulla base delle previsioni dello strumento urbanistico, sarebbe viziata (in via derivata) dalle illegittimità che affliggono quest’ultimo, impugnato con ricorso R.G. n. 1199/2004.
Successivamente, il Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo, con deliberazione 30 settembre 2004, n. 128, ha approvato in via definitiva il Piano di classificazione acustica, tenendo ferme, per quanto qui rileva, le previsioni contenute nella deliberazione di adozione. Avverso il suddetto atto di approvazione definitiva è, pertanto, insorta la Solvay Chimica S.p.A., impugnandolo con ricorso rubricato al n. 226/2005 di R.G., e chiedendone l’annullamento.
In particolare, la società sostiene l’illegittimità dell’impugnata approvazione per gli stessi vizi fatti valere con il ricorso R.G. n. 1545/2004, che si sono sopra riportati e che vengono ora riproposti sia sotto forma di illegittimità derivata, sia quali vizi autonomi dell’atto impugnato.
Con memorie depositate in vista dell’udienza pubblica, la Solvay Chimica S.p.A. ha insistito nelle conclusioni già rassegnate in ambedue i ricorsi indicati in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di Rosignano Marittimo, depositando una memoria unica per i due ricorsi in discorso ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità degli stessi per carenza di interesse alla loro proposizione, poiché il Piano di classificazione acustica sarebbe atto di per sé non immediatamente lesivo. Sempre in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità dei ricorsi, giacché tesi a contestare scelte discrezionali dell’Amministrazione Comunale. Ancora in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso R.G. n. 1545/2004, in quanto l’impugnata deliberazione di adozione del Piano di zonizzazione acustica del Comune di Rosignano Marittimo è confluita nell’atto di approvazione definitiva, senza che nel frattempo ne fossero derivate misure di salvaguardia. Per quanto riguarda, poi, le doglianze di illegittimità derivata dedotte avverso il Piano strutturale, la difesa comunale ne ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità, visto che esse si limitano a riprodurre le censure contenute nei ricorsi promossi direttamente contro l’adozione e poi l’approvazione del predetto Piano strutturale: ricorsi, però, dichiarati perenti. Nel merito, il Comune intimato ha eccepito, infine, l’infondatezza di ambedue i ricorsi, chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie di replica.
All’udienza pubblica del 22 dicembre 2010 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO



Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe la Solvay Chimica S.p.A. ha impugnato le deliberazioni del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo recanti l’adozione del progetto di Piano comunale di classificazione acustica e le controdeduzioni alle osservazioni sul progetto stesso. Con il secondo, invece, ha impugnato la deliberazione di approvazione definitiva del predetto Piano.
In via preliminare, via disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, attese le connessioni soggettive ed oggettive esistenti tra gli stessi.
Il Collegio ritiene necessario far precedere l’analisi dei ricorsi così riuniti, ivi comprese le eccezioni preliminari formulate dal Comune di Rosignano, da una sintetica ricognizione del quadro normativo regolante la materia.
Detto quadro è costituito, anzitutto, dalla l. n. 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico). L’art. 4, comma 1, lett. a), di questa attribuisce alle Regioni il compito di definire con legge i criteri in base ai quali i Comuni, ai sensi del successivo art. 6, comma 1, lett. a), provvedono a classificare il rispettivo territorio “nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità” ex art. 2, comma 1, lett. h), della legge stessa (e cioè “i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili”, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela stabiliti dalla l. n. 447). Nell’effettuare tale classificazione, i Comuni, alla stregua dell’art. 4, comma 1, lett. a), cit.:
1) tengono conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio;
2) indicano aree da destinare a spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile o all’aperto;
3) stabiliscono il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando i già citati valori di qualità si discostino in misura superiore a 5dB(A) di livello sonoro equivalente, misurati secondo i criteri generali di cui al d.P.C.M. 1° marzo 1991;
4) qualora, nell’individuazione delle aree “nelle zone già urbanizzate” non sia possibile rispettare il suddetto divieto a causa di preesistenti destinazioni d’uso, adottano i piani di risanamento acustico previsti dal successivo art. 7 della l. n. 447/1995.
L’art. 6, comma 1, lett. a), della l. n. 447 cit. conferma, poi, la competenza dei Comuni a procedere alla classificazione del territorio comunale secondo i criteri dell’ora visto art. 4, comma 1, lett. a).
A livello di disciplina regionale di dettaglio, la Regione Toscana ha provveduto a dettare norme in materia di inquinamento acustico con la l.r. 1° dicembre 1998, n. 89. Quest’ultima:
1) all’art. 4, comma 1, attribuisce ai Comuni il compito di approvare, con la procedura prevista dal successivo art. 5, il Piano di classificazione acustica, in base al quale (ed in applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.P.C.M. 14 novembre 1997, recante la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) il territorio comunale viene suddiviso in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio stesso, per come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore;
2) all’art. 5 stabilisce la procedura del Piano comunale di classificazione acustica, suddividendola in due fasi, la prima di adozione del “progetto di Piano” e la seconda di approvazione del Piano stesso, inframmezzate dalla possibilità di presentare osservazioni (relativamente alle quali la deliberazione di approvazione deve contenere un riferimento puntuale, con l’espressa motivazione delle decisioni di conseguenza adottate);
3) all’art. 6, comma 1, ripropone il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, laddove i valori di qualità (di cui al successivo art. 8, comma 2) si discostino in misura superiore a 5dB(A) di livello sonoro continuo equivalente, prescrivendo, al comma 3, l’adozione di Piani di risanamento acustico se non risulti possibile rispettare il divieto.
Alla stregua del suesposto quadro normativo, devono essere prioritariamente scrutinate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa comunale.
Eccepisce il Comune resistente, in primo luogo, che i ricorsi sarebbero inammissibili per carenza di interesse alla loro decisione, in quanto rivolti avverso un atto, il Piano di classificazione acustica, di per sé non lesivo e per il quale, comunque, la ricorrente non ha fornito la prova della sua lesività. In realtà, secondo il Comune, nessun vulnus sarebbe stato arrecato agli interessi della società, giacché questa lamenta che certe aree interessate dalle sua attività industriali sono state inserite in classe V e non in classe VI, ma le due classi hanno gli stessi valori limite di rumorosità diurni e si distinguono solo (ed in termini piuttosto ristretti) in relazione ai valori notturni. Ad avviso del Comune, affinché la classificazione acustica potesse giudicarsi lesiva degli interessi della ricorrente, si sarebbe dovuto registrare un superamento dei limiti di pressione acustica imposti con il Piano, fatto che non risulta accaduto. Per di più, la società, nel sostenere, in alternativa all’inserimento delle zone contestate in classe V, la loro classificazione in classe VI con l’applicazione del rimedio eccezionale dei piani di risanamento acustico, chiederebbe, in sostanza, la sostituzione di una disciplina attualmente per essa non lesiva con una disciplina, invece, lesiva, in quanto il piano di risanamento acustico è un rimedio assai gravoso per il privato che è chiamato a realizzarlo. Ne conseguirebbe, anche per questo verso, la carenza di interesse a ricorrere.
L’eccezione non può essere condivisa.
Invero, è la stessa difesa del Comune ad ammettere (sia pur cercando di minimizzarne la portata) la differenza dei limiti di rumorosità nel periodo notturno (ore 22.00-6.00) rispettivamente stabiliti per le aree inserite in classe V e per quelle inserite in classe VI. La disciplina di riferimento è contenuta nel d.P.C.M. 14 novembre 1997, il quale, dopo avere elencato nella tabella A le classi in cui si deve suddividere, ai fini della pianificazione acustica, il territorio comunale, individua, nelle tabelle B, C e D valori limite di emissione e di immissione e valori di qualità distinti per ciascuna delle predette classi. Per quanto concerne, in particolare, le classi V e VI (rispettivamente, “aree prevalentemente industriali” ed “aree esclusivamente industriali”, secondo la citata tabella A), vi sono livelli diversi, relativamente ai valori limite di emissione (tabella B) e di immissione (tabella C) per la fascia dalle ore 22.00 alle ore 6.00, mentre i valori limite sono gli stessi per la fascia diurna. Già soltanto siffatte differenze dimostrano l’esistenza di un interesse ad agire in capo alla ricorrente, poiché è chiaro che l’inserimento delle aree di interesse di questa in classe V, anziché nella classe VI, e, pertanto, il loro assoggettamento ad un regime più restrittivo, incide sul valore d’uso e su quello di scambio di dette aree, limitandone le possibilità di godimento (almeno in fascia notturna) ed il valore di mercato (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 12 dicembre 2006, n. 4591).
Ma, oltre a ciò, vi è da osservare che, con riferimento ai valori di qualità (i quali, per come più sopra definiti, rappresentano i valori-obiettivo avuti di mira dalla l. n. 447/1995), la differenza tra le zone inserite in classe V e quelle inserite in classe VI riguarda non soltanto il periodo notturno, ma anche il periodo diurno: la tabella D allegata al d.P.C.M. 14 novembre 1997, infatti, prevede un valore di 67 dB(A) nella fascia diurna per le aree in classe V, a fronte di un valore di 70 dB(A) per quelle in classe VI (oltre ad una maggiore differenza, 57 dB(A) a 70, per la fascia notturna). Risultano, in tal modo, vieppiù confermate l’incidenza immediata delle prescrizioni contenute nel Piano comunale di classificazione acustica sulle aree di interesse della ricorrente, e la lesività di tali prescrizioni per le posizioni di quest’ultima, con l’avvertenza che detta lesività non può essere sminuita dal fatto che il rimedio proposto in alternativa dalla società ha per essa un rilevante costo: compete alla ricorrente, infatti, nel proprio calcolo di convenienza economica, valutare se sia più vantaggioso sopportare le prescrizioni contestate – che sono in ogni caso lesive – od invece farsi carico della realizzazione di piani di risanamento acustico. Se ne deduce, per tutte queste ragioni, l’infondatezza della suesposta eccezione di inammissibilità.
Del pari infondata e da respingere è, poi, l’altra eccezione di inammissibilità formulata dal Comune resistente e basata sul fatto che con i ricorsi in epigrafe la Solvay Chimica Italia S.p.A. intenderebbe contestare scelte discrezionali della P.A., insindacabili, in quanto non macroscopicamente illogiche, ma, anzi, sorrette da ampi studi e relazioni tecniche.
Sul punto è, però, sufficiente obiettare, mutuando le conclusioni della giurisprudenza consolidata in tema di pianificazione urbanistica, che le scelte pianificatorie effettuate dalla P.A. possono formare oggetto di sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo laddove risultino inficiate da arbitrarietà, irrazionalità od irragionevolezza, o dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono concretamente soddisfare (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2291; id., 18 giugno 2009, n. 4024). Con specifico riferimento alla zonizzazione acustica, poi, si è chiarito che le scelte effettuate dal Comune in materia di classificazione acustica non afferiscono al merito dell’attività pianificatoria/programmatoria dell’Ente, insindacabile in sede di giudizio di legittimità, ma sono espressione di discrezionalità tecnica, ancorata all’accertamento di specifici presupposti di fatto, il primo dei quali è il preuso del territorio: ciò, poiché non è possibile sacrificare oltremodo le aspettative consolidate di coloro che si sono legittimamente insediati in zone qualificate industriali e, quindi, funzionalmente deputate all’espletamento di attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della classificazione acustica, non adeguatamente giustificate, diversamente da ciò che potrebbe avvenire, ad es., per le attività industriali localizzate in zona impropria (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 187). Donde la sindacabilità di tali scelte, nei limiti, appunto, in cui è ammesso il sindacato degli atti che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica (per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, palese disparità di trattamento: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 settembre 2010, n. 32618).
Del resto, sempre con riguardo al piano di classificazione acustica, la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ne ha ammesso il sindacato giurisdizionale, ancorché negli stessi limiti degli altri atti di pianificazione del territorio, al fine di non invadere il merito delle scelte discrezionali adottate dalla P.A. e, dunque, limitatamente ai casi di gravi illogicità, irrazionalità o travisamenti sintomatici del vizio di eccesso di potere (C.d.S., Sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9301).
Ancora, va respinta l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso R.G. n. 1545/2004, per essere l’atto di adozione del progetto di Piano di classificazione acustica – impugnato con detto ricorso – confluito nell’atto di approvazione definitiva del predetto Piano (impugnato con il ricorso R.G. n. 226/2005), senza che dalla predetta adozione fosse derivata medio tempore l’applicazione di misure di salvaguardia. L’approvazione definitiva del Piano, inoltre, non consentirebbe alla società ricorrente di ricavare alcun beneficio dall’annullamento dell’atto di adozione, con il corollario della sopravvenuta carenza di interesse alla relativa impugnazione.
In contrario deve, tuttavia, osservarsi che la tesi della difesa comunale non risulta conforme né alla ricostruzione dell’istituto, come emerge dalla suesposta normativa di riferimento (l. n. 447/1995; l.r. n. 89/1998), né alla consolidata giurisprudenza espressasi sul rapporto tra adozione ed approvazione in materia di pianificazione urbanistica della P.A. (le cui conclusioni appaiono estendibili al settore in esame). Invero, tale giurisprudenza è costante nel ritenere che l’eventuale annullamento dell’atto di adozione esplica effetti automaticamente caducanti, e non già meramente vizianti, sul successivo provvedimento di approvazione, nella parte in cui lo stesso conferma le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa (C.d.S., Sez. IV, 8 marzo 2010, n. 1361): ciò, giacché l’annullamento dell’atto di adozione implica il venir meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso, il cui procedimento si conclude solo con l’approvazione (C.d.S. Sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1743). L’atto di adozione e quello di approvazione, che andranno a comporre l’atto complesso di pianificazione, restano comunque due atti distinti, tanto che, da un lato, l’impugnazione dell’atto di adozione è una semplice facoltà, il cui mancato esercizio non comporta alcuna preclusione in ordine all’impugnazione della successiva approvazione del piano; dall’altro lato, la mancata impugnazione dell’atto di approvazione non comporta di regola cessazione di interesse al ricorso presentato contro il primo, a meno che l’approvazione non abbia determinato modifiche delle prescrizioni e previsioni impugnate (C.d.S., Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 50).
Il quadro giurisprudenziale ora riportato risulta traslabile – si ripete – nel settore della pianificazione acustica, per come disciplinata, a livello regionale, dalla l. Reg. Toscana n. 89/1998. L’art. 5 di tale legge, nel regolamentare la procedura del Piano comunale di classificazione acustica, ne individua, infatti, le seguenti fasi:
a) adozione, da parte del Comune, di un “progetto di piano di classificazione acustica”, depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi onde consentire a chiunque di prenderne visione e trasmesso in copia a Regione e Provincia; contestualmente è nominato un garante dell’informazione sul procedimento;
b) eventuale presentazione di osservazioni da parte della Regione, della Provincia o di chiunque, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal deposito del “progetto” adottato;
c) entro sessanta giorni dal predetto deposito, approvazione del Piano da parte del Comune, recante puntuale riferimento alle osservazioni pervenute e con motivazione espressa delle determinazioni di conseguenza assunte;
d) deposito del Piano approvato nella sede comunale e suo invio in copia a Regione e Provincia;
e) pubblicazione di apposito avviso dell’avvenuta approvazione sul B.U.R.T. da effettuarsi, a cura del Comune, entro trenta giorni dalla sua trasmissione a Regione e Provincia. È a decorrere da detta pubblicazione che il Piano approvato acquista efficacia;
f) accessibilità del Piano approvato a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.
In base a tale normativa, potrebbe dubitarsi della stessa impugnabilità dell’atto di adozione, avendo questo ad oggetto un “progetto di Piano” e non puramente e semplicemente il Piano. Nella vicenda in esame, i dubbi sono accresciuti dall’osservazione della difesa comunale, per cui all’adozione non è seguita l’applicazione di misure di salvaguardia. Esistono, tuttavia, altre disposizioni della l.r. n. 89/1998 che portano a respingere tali dubbi ed a concludere nel senso dell’impugnabilità immediata della deliberazione di adozione del “progetto” di Piano di classificazione acustica. Ci si riferisce, in particolare, agli artt. 7 e 11 della l.r. n. 89/1998.
In dettaglio, l’art. 7 cit., al comma 2, prevede che gli strumenti urbanistici (piani strutturali), il cui procedimento di formazione, in base alla legge regionale in materia di governo del territorio, venga avviato successivamente all’adozione del Piano di classificazione acustica, devono essere adeguati a quest’ultimo. Dunque, l’atto di adozione rimane atto distinto da quello di approvazione e produttivo di autonomi effetti esterni, poiché, oltre ad incidere sugli interessi dei privati (suddividendo in classi diverse, a fini acustici, il territorio comunale), fa sorgere in capo ai Comuni l’obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici (il che, a ben guardare, è un’ulteriore incidenza, stavolta indiretta, sulle posizioni dei privati).
L’art. 11 cit., dal canto suo, al comma 3 nega la possibilità di finanziamenti regionali per i Comuni che non abbiano approvato il Piano di classificazione acustica. Per questo verso, quindi, l’adozione viene in rilievo sotto un profilo meramente negativo, nel senso che essa non basta all’ottenimento di contributi regionali, per i quali occorre invece la successiva approvazione: l’adozione ha, pertanto, a questo riguardo un’efficacia solo negativa.
Quanto ora visto supporta la conclusione dell’impugnabilità immediata dell’atto di adozione, quale atto produttivo di effetti distinti ed autonomi rispetto a quello di approvazione, con il corollario che è infondata la tesi dell’inammissibilità della sua impugnazione, formulata dalla difesa comunale. Né si può condividere la tesi dell’improcedibilità dell’impugnazione stessa per essere l’atto di adozione confluito nella successiva approvazione: infatti, come detto, i due atti restano distinti ed autonomi e casomai è l’approvazione – se meramente riproduttiva delle prescrizioni contenute nell’atto adottato e oggetto di impugnativa – a subire l’effetto di caducazione automatica discendente dall’(eventuale) accoglimento del ricorso proposto contro l’adozione e dal conseguente annullamento di questa, alla luce dell’efficacia caducante, e non solo viziante, che la giurisprudenza poc’anzi indicata attribuisce all’annullamento dell’atto di adozione.
Va, invece, accolta l’eccezione di improcedibilità avanzata dalla difesa comunale nei confronti del ricorso R.G. n. 1545/2004, nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione del Piano strutturale del Comune di Rosignano Marittimo, approvato il 20 gennaio 2004. Del pari, è improcedibile il quinto motivo del ricorso R.G. n. 226/2005, con il quale – analogamente al quinto motivo del ricorso R.G. n. 1545/2004 – vengono fatte valere le (pretese) ragioni di illegittimità dello strumento urbanistico. Secondo la ricorrente, invero, tali ragioni si riverberano sugli atti impugnati con i ricorsi in epigrafe, per essere state, le scelte effettuate in sede di pianificazione acustica, fortemente condizionate dalla destinazione urbanistica impressa con il succitato Piano strutturale. Più in dettaglio, il quinto motivo dei ricorsi in epigrafe riproduce le stesse doglianze dedotte avverso tale Piano con il ricorso R.G. n. 1199/2004, recante autonoma impugnazione, ad opera della Solvay Chimica S.p.A., dello strumento urbanistico. Quest’ultimo ricorso, tuttavia, è stato dichiarato perento con decreto presidenziale del 5 agosto 2010, n. 3618/2010. Donde la fondatezza dell’ora vista eccezione di improcedibilità in parte qua dei due ricorsi.
Passando al merito delle impugnazioni – aventi identico contenuto e che, pertanto, possono essere trattate congiuntamente – osserva il Collegio come le stesse siano fondate e debbano, quindi, essere accolte, nei termini di seguito esposti.
In particolare, risultano fondati anzitutto il primo motivo del ricorso R.G. n. 1545/2004 e l’analogo primo motivo del ricorso R.G. n. 226/2005, per avere il Comune di Rosignano invertito l’ordine di individuazione delle classi in cui deve suddividersi il territorio comunale ai fini della pianificazione acustica, stabilito dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 22 febbraio 2000. Dispone, infatti, detta deliberazione, recante definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli Enti locali ai sensi dell’art. 2 della l.r. n. 89/1998, che la cd. zonizzazione acustica del territorio può essere ottenuta attraverso una serie di operazioni, descritte al paragrafo 1 (“criteri generali”) della parte 1, tra cui, al punto 5, l’individuazione delle classi I, V e VI (aree particolarmente protette ed aree industriali) e, al successivo punto 6, l’individuazione delle restanti classi (II, III e IV). In altre parole, l’individuazione delle aree da ricomprendere nelle classi I, V, e VI deve precedere – ove si seguano gli indirizzi prefigurati dalla Regione – quella delle aree da ricomprendere nelle cd. classi intermedie; nella vicenda in esame, al contrario, l’individuazione delle aree incluse nelle classi V e VI (tra cui le aree dove insistono gli impianti della società o comunque di interesse di questa) è stata effettuata dopo l’individuazione delle aree ricomprese nelle altre classi: ne segue la fondatezza della doglianza in esame.
Il rilievo non è meramente formale- procedurale, ma sostanziale, in quanto la decisione di inserire le aree per cui vi è contestazione in classe V – anziché in classe VI come richiesto dalla ricorrente – è dipesa in molti casi dalla classificazione delle zone limitrofe, effettuata in un momento anteriore ed invertendo l’ordine di cui alla deliberazione regionale n. 77/2000: ed invero, la classificazione delle aree limitrofe a quelle contestate si è riflessa sul (successivo) inserimento di queste ultime in classe V, per effetto del divieto di adiacenza tra aree appartenenti a classi non contigue. Ciò si ricava dalle argomentazioni contenute nell’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano 22 aprile 2004, n. 81, recante le controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente e con cui le predette osservazioni sono state respinte: il Comune giustifica, infatti, quasi sempre la suddetta reiezione con l’esigenza di non modificare la classificazione delle zone limitrofe. Più in particolare:
- per l’area dell’impianto Neutrec, il Comune afferma che “la richiesta avanzata dell’opponente” (id est, la richiesta della Solvay Chimica S.p.A. di inserire la suddetta area in classe VI) farebbe sì che i fabbricati residenziali oggi in classe III passerebbero in classe IV ed alcuni fabbricati in classe V”, in ragione del cd. degradare delle classi “che impone un’ampiezza di 100 ml. indicata dalla delibera regionale n. 77 del 22.2.2000 – parte 1”: tuttavia, l’assegnazione di aree alle classi III e IV avrebbe dovuto seguire e non precedere la classificazione della zona dell’impianto de quo;
- per l’area del pontile Vittorio Veneto, la classificazione in classe V viene giustificata proprio alla luce dell’impossibilità (secondo il Comune) di inserire in classe V l’abitato della frazione di Vada, il cimitero, le attrezzature di balneazione e parte della riserva biogenetica: ne discende che tali aree sono state classificate, dal punto di vista acustico, prima e non dopo (come, invece, sarebbe dovuto accadere in base alla deliberazione n. 77/2000) la classificazione del predetto pontile;
- per l’area degli stoccaggi criogenici, ancora una volta, l’inserimento in classe V viene giustificato alla luce dell’inserimento delle aree adiacenti (area archeologica di S. Gaetano, riserva biogenetica del Tombolo Settentrionale di Cecina, ambiti di ricostituzione delle pinete marittime) in classe IV, in linea – evidenzia il Comune – con le direttive regionali. Ma, anche qui, la classificazione di dette zone avrebbe dovuto seguire e non precedere quella dell’area degli stoccaggi.
Sono perciò evidenti gli effetti sostanziali che la suesposta inversione procedimentale ha cagionato, nel senso, come detto, di far dipendere la classificazione di tre delle quattro aree contestate (soltanto quella occupata dal Consorzio Aretusa sembra esulare da questo discorso) dalla classificazione delle aree limitrofe: ma una tale dipendenza o condizionamento non avrebbe dovuto esserci, poiché per le aree limitrofe la classificazione sarebbe dovuta avvenire non prima, ma dopo l’inserimento in classi delle aree per cui è causa. A rigore, perciò, il condizionamento avrebbe dovuto, semmai, operare al contrario, nel senso che – seguendo l’iter predisposto dalla deliberazione regionale n. 77/2000 cit. – sarebbe stata la classificazione delle aree adiacenti ad esser condizionata (eventualmente) dal previo inserimento in classi delle aree in contestazione.
Il Comune di Rosignano Marittimo, sia nella documentazione versata in atti (v. la relazione sub all. 9 in ambedue i ricorsi in epigrafe), sia nella memoria difensiva, asserisce la legittimità del proprio operato argomentando dalla natura non prescrittiva dei criteri contenuti nella succitata deliberazione regionale n. 77/2000, aventi natura di semplici suggerimenti: ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, ai sensi del paragrafo 1 della parte 1 della deliberazione stessa, il Comune “può” – e non già “deve” – procedere nel rispetto della sequenza di fasi delineata dal medesimo paragrafo. La discrezionalità in tal modo riconosciuta ai Comuni sarebbe massima e consentirebbe pertanto, in presenza di adeguate giustificazioni desumibili da altri criteri direttivi contenuti nella deliberazione in parola, di derogare alla predetta sequenza di fasi. Nel caso di specie, la deroga sarebbe giustificata, in particolare, dalla necessità di procedere alla fase finale di ottimizzazione e verifica della bozza di Piano, descritta nel paragrafo 7 della Parte 1 della deliberazione regionale n.77 cit. ed avente il fine di:
1) tener conto anche delle linee di indirizzo politico relative allo sviluppo del territorio in esame;
2) accorpare le classificazioni frammentarie in una sola zona omogenea, dotata della classificazione più bassa tra quelle presenti.
A fronte di tali obiezioni, tuttavia, il Collegio non può non rilevare come il Comune di Rosignano abbia singolarmente considerato prescrittivi gli indirizzi ed i criteri della deliberazione regionale n. 77/2000 nei casi in cui l’osservanza di questi ha portato a risolvere negativamente per la ricorrente la questione della classificazione delle aree contestate, mentre ha degradato gli indirizzi e criteri in discorso a semplici suggerimenti ove la loro applicazione avrebbe potuto risolversi in un vantaggio per la ricorrente medesima.
Ancora una volta occorre, sul punto, rifarsi all’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale n. 81/2004, in base alla quale:
- per l’inserimento dell’area dell’impianto Neutrec in classe V, è decisiva la previsione della parte 1 della deliberazione n. 77 cit. che indica una distanza minima di mt. 100 tra due punti appartenenti a due classi non contigue. Questa regola, secondo il Comune, contiene una prescrizione inderogabile, nonostante la deliberazione de qua la configuri come criterio indicativo (quindi, suscettibile di esser ritenuto un mero suggerimento, come la sequenza di fasi per la classificazione acustica del territorio dettata nella medesima parte 1);
- per la classificazione delle zone della frazione Vada, ostative all’inserimento dell’area del pontile Vittorio Veneto in classe VI, si richiamano le “direttive regionali di cui all’atto CRT 77/2000”, che, peraltro, non vengono specificate (e di cui, comunque, si assume in questo caso il valore prescrittivo e non solo indicativo);
- analogamente, per le aree adiacenti a quella degli stoccaggi criogenici ci si richiama alle “direttive regionali”, non meglio specificate: presumibilmente, quelle desumibili dalla deliberazione n. 77 cit., anche qui assunte quali criteri inderogabili.
Da quanto ora detto si ricava, quindi, la fondatezza del primo motivo di ambedue i ricorsi indicati in epigrafe e ciò tanto più, in quanto l’elaborato tecnico dell’A.R.P.A.T., che ha costituito la bozza di Piano adottato e poi approvato dal Comune resistente, indica invece, del tutto contraddittoriamente, a pag. 7 che la determinazione delle zone da inserire nelle classi I, V e VI avrebbe preceduto quella delle zone da inserire nelle classi II, III e IV, secondo, dunque, la sequenza procedimentale prevista dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 cit. (v. all. 6 del Comune di Rosignano Marittimo in ambedue i ricorsi; all. 2 della società nel ricorso R.G. n. 1545/2004).
In aggiunta, non può non rilevarsi come la deliberazione regionale n. 77/2000 indichi taluni rimedi per il caso in cui il divieto di adiacenza tra zone appartenenti a classi non contigue non possa essere osservato. Per quanto qui rileva, in disparte l’ipotesi delle discontinuità morfologiche, si richiama la possibilità di adottare piani di risanamento ex artt. 6 e 8 della l.r. n. 89/1998, la cui adozione viene consigliata proprio per mantenere adiacenze tra zone appartenenti a classi non contigue laddove ciò sia reso “necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d’uso”: ciò, del resto, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), ultimo periodo, della l. n. 447/1995, che, nel dettare i criteri sulla base dei quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del territorio, dopo aver indicato il divieto di contatto diretto tra aree i cui valori di qualità si discostino per oltre 5 dB (A) di livello sonoro equivalente, prescrive l’adozione di piani di risanamento qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale divieto a causa di “preesistenti destinazioni di suo”. Della possibilità di adottare i suddetti piani non si trova, però, traccia negli atti impugnati: ne segue, anche per questo profilo, la fondatezza della doglianza in esame.
Il Comune di Rosignano si difende, sul punto, nella relazione sopra richiamata (v. all. 9 in ambedue i ricorsi) sottolineando che:
a) l’onere di dar esecuzione ai piani di risanamento incombe sugli enti od aziende responsabili degli impianti/installazioni suscettibili di superare i limiti prescritti per l’area adiacente;
b) l’inserimento di una “fascia cuscinetto” di classe intermedia tra due classi acustiche non contigue non è sempre priva di conseguenze, poiché, se all’interno della “fascia cuscinetto” si trova un’area a destinazione anche solo parzialmente residenziale, l’esistenza di limiti di rumorosità più elevati va a condizionare la fruizione di tale area e potrebbe cagionare disagi: ad es., la diversità di zonizzazione acustica per porzioni omogenee di uno stesso territorio, difficilmente spiegabile per i residenti – cui potrebbe sembrare discriminatoria – e l’ammissibilità dell’installazione di sorgenti più rumorose in stretto contatto con le abitazioni situate nella porzione dell’area residenziale inserita nella classe di rumorosità più elevata.
Si tratta, tuttavia, di giustificazioni che non convincono.
Ed invero, quanto al punto a), è sufficiente rinviare a ciò che si è detto sopra in ordine alla spettanza alla sola ricorrente del calcolo di convenienza economica circa la sopportazione dei costi derivanti a suo carico dall’esecuzione dei piani di risanamento. Per la verità, la relazione del Comune più volte citata sub all. 9 in ambedue i ricorsi indica, almeno per l’area dell’impianto Neutrec, che l’eventuale adozione di interventi di risanamento avrebbe onerato non solo il soggetto titolare dell’impianto, ma anche i proprietari di aree nella zona residenziale adiacente. In relazione, poi, al punto b), è agevole replicare che il Comune dimostra palesemente di ignorare, con riferimento a tutte le aree per cui vi è contestazione, il criterio del preesistente uso del territorio, pur provvisto di valore normativo (art. 4, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995) e su cui si imperniavano, invece, aspettative ed interessi della società ricorrente. Ad avviso del Collegio, in osservanza di tale criterio – recepito ovviamente anche dalla deliberazione regionale n. 77/2000 – sarebbe stata necessaria, almeno, un’analisi costi/benefici (pubblici e privati) della realizzazione dei piani di risanamento, quale soluzione alternativa a quella prescelta, in relazione a ciascuna delle singole aree contestate (dunque, con possibilità di soluzioni diverse per i vari casi): analisi, la cui mancata realizzazione, proprio perché è indice della scarsa (o nulla) considerazione da parte del Comune di un criterio previsto dalla vigente normativa di settore, dà luogo ad un vizio di legittimità degli atti impugnati (e non già ad un semplice vizio di merito di essi, non censurabile in questa sede). Per questo verso, anzi, la censura de qua trasmoda nel secondo e nel quarto motivo dei due ricorsi in epigrafe, che appaiono anch’essi fondati e di cui ci si deve, a questo punto, passare ad occupare.
Risultano, infatti, fondati anche il secondo ed il quarto motivo del ricorso R.G. n. 1545/2004 – ed in parallelo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso R.G. n. 226/2005 – per avere la P.A. individuato le aree da inserire in classe V e VI in base alle previsioni urbanistiche ricavate dal Piano strutturale, trascurando di considerare adeguatamente le condizioni effettive di dette aree ed in specie delle aree per cui è sorta contestazione. Ciò, sebbene il criterio della valutazione delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio trovi, nella materia in esame, specifici addentellati normativi, essendo indicato – come si è già visto – tra i criteri che i Comuni devono seguire nella zonizzazione acustica dall’art. 4, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995 (nonché, a livello regionale, dall’art. 4, comma 1, della l.r. n. 89/1998, ai sensi del quale la P.A. deve tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso “così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore”).
Anche la giurisprudenza ha ribadito l’importanza del criterio ora in esame, evidenziando che nella zonizzazione acustica del territorio, le scelte della P.A. non si possono sovrapporre meccanicamente alla pianificazione urbanistica, poiché l’art. 6 della l. n. 447/1995 prevede il solo coordinamento con gli strumenti urbanistici, e devono tenere conto delle attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione, per cui non sono cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul territorio successivamente (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 24 ottobre 2008, n. 271). Si è poi chiarito che il piano di classificazione acustica va rapportato – dal punto di vista delle fonti di inquinamento acustico – in primo luogo alla situazione di fatto in cui si trova il territorio comunale, e solo indirettamente a quella che in astratto può ricavarsi dalla pianificazione urbanistica (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 febbraio 2007, n. 354). Il che si spiega perché, se è pur vero che la zonizzazione acustica si caratterizza per la sostanziale omogeneità con la zonizzazione di cui agli strumenti urbanistici e che, pertanto, ai sensi della l. n. 447/1995, il piano regolatore è il termine di riferimento della classificazione del territorio, tuttavia tale corrispondenza non è perfettamente biunivoca ed anzi, vi è un naturale scollamento fra le due tipologie di pianificazione: infatti, lo strumento urbanistico disciplina l’assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi, individuando le zone omogenee sulla base di criteri quantitativi, mentre la classificazione acustica ha riguardo all’effettiva fruibilità dei luoghi, avvalendosi di indici qualitativi (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 2 aprile 2008, n. 348).
Nel caso di specie, tuttavia, la documentazione versata in atti dimostra che la P.A. ha tenuto conto del criterio delle preesistenti destinazioni d’uso solamente nell’individuazione delle aree da inserire nelle classi II, III e IV, mentre per quelle da inserire nelle classi I, V e VI la P.A. – come lamenta la Solvay Chimica S.p.A. – ha tenuto conto degli elementi urbanistici desumibili dal Piano strutturale, senza prestare la dovuta attenzione alle preesistenti destinazioni d’uso. Donde l’illegittimità, anche per questo verso, degli atti impugnati.
Alla suesposta conclusione conducono sia l’elaborato tecnico dell’A.R.P.A.T. prima ricordato (che rappresenta il progetto di Piano adottato con l’impugnata deliberazione 28 novembre 2003, n. 171 alla quale è allegato e di cui costituisce parte integrante: v. all. 2 al ricorso R.G. n. 1545/2004 ed all. 6 del Comune in ambedue i ricorsi), sia la deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano 22 aprile 2004, n. 81. Ed invero:
- l’elaborato tecnico afferma, in primo luogo, a pag. 7 che “utilizzando i dati del Piano Strutturale si è proceduto a determinare le zone di tipo I, V, e VI...”, mentre “...successivamente le classi II, III e IV sono state individuate in base a valutazioni qualitative, basate sull’uso del territorio, la presenza di strade e di infrastrutture ferroviarie di grande impatto, il carico antropico presente nelle differenti zone”. A pag. 5 l’elaborato reca, poi, un diagramma di flusso indicante “lo schema logico che è alla base dello studio per la realizzazione di un piano di classificazione acustica”, per il quale le classi I, V e VI “sono direttamente individuate dalle prescrizioni del piano strutturale” (pag. 4);
- la deliberazione n. 81/2004, dal canto suo, giustifica il rigetto delle osservazioni della ricorrente, volte ad ottenere l’inserimento delle aree contestate nella classe VI, oltre che ai sensi del divieto di adiacenza tra zone appartenenti a classi non contigue – giustificazione, per quanto visto, illegittima nella sua assolutezza –, anche invocando la destinazione urbanistica delle aree stesse (così per l’area interessata dalle attività del Consorzio Aretusa e per quella del pontile Vittorio Veneto).
Sul punto il Comune si difende evidenziando che – come si è già detto – l’art. 4, comma 1, della l.r. n. 89/1998 richiede sì la valutazione delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio, ma per come tali destinazioni risultano individuate dagli strumenti urbanistici vigenti: il che è esattamente quanto il Comune stesso avrebbe fatto nel caso di specie. L’Amministrazione, peraltro, avrebbe considerato anche l’attuale fruizione del territorio, proprio al fine di evitare una pianificazione astratta e distante dall’effettiva situazione di fatto. L’assunto è tuttavia contraddetto dalle affermazioni dell’elaborato dell’A.R.P.A.T. appena riportate, le quali dimostrano come siano stati utilizzati parametri differenti per l’individuazione delle aree da inserire nelle classi I, V e VI, rispetto a quelli utilizzati per le aree da inserire nelle classi II, III e IV: dimostrano, in particolare, come solo per questo secondo gruppo di classi la P.A. abbia fatto ricorso a valutazioni qualitative. Donde la fondatezza della doglianza, in quanto questo utilizzo differenziato dei criteri disponibili, a seconda del tipo di area da classificare, appare del tutto ingiustificato e tale da rendere inutile il richiamo all’art. 4 della l.r. n. 89/1998: non si capisce, infatti, perché le citate valutazioni qualitative (tra cui l’elaborato A.R.P.A.T. comprende l’uso del territorio) non potessero utilizzarsi anche per individuare le zone da inserire nelle classi V e VI. Certo, una simile lacuna non può essere colmata invocando pretese carenze nei dati I.S.T.A.T. a disposizione del Comune di Rosignano Marittimo, come quest’ultimo sembra fare nella relazione depositata quale all. 9 in ambedue i ricorsi (sulla scorta di ciò che viene detto a pag. 5 dell’elaborato dell’A.R.P.A.T.), poiché la sussistenza di tali carenze avrebbe, di per sé, dovuto indurre ad ulteriori approfondimenti istruttori.
In relazione, infine, al quarto motivo dei due ricorsi, con cui ci si duole che il Piano gravato sarebbe il frutto di un modello concettuale perfetto sulla carta, ma del tutto avulso dalla realtà, avendo esso assegnato un valore assoluto al divieto (in realtà solo tendenziale) di adiacenza di aree non contigue, non resta che richiamarsi, a dimostrazione della fondatezza della doglianza, a quanto sin qui esposto a proposito (della fondatezza) degli altri motivi di gravame.
Sul punto, occorre peraltro precisare che nessuna rivendicazione è avanzata dalla ricorrente circa la possibilità di istituire cd. fasce cuscinetto (menzionate dalla difesa comunale), avendo la ricorrente stessa lamentato, invece, la mancata considerazione dei piani di risanamento, pur se contemplati dal paragrafo 1 della parte 1 della deliberazione regionale n. 77/2000. Nei limiti in cui può riconoscersi il sindacato giurisdizionale su tali questioni, resta ferma la competenza esclusiva del Comune circa la soluzione più opportuna alla problematica in esame, ma senza scartarne aprioristicamente alcuna e tenendo conto che l’indagine va fatta in concreto e non in astratto (e che quindi sono ben possibili soluzioni differenziate per ciascuna delle zone critiche da vagliare).
In definitiva, premessa l’improcedibilità del ricorso R.G. n. 1545/2004 nella parte in cui si impugna con esso il Piano strutturale, nonché per la medesima ragione (la contestazione del Piano strutturale) l’improcedibilità del quinto motivo del ricorso R.G. n. 226/2005, i ricorsi in epigrafe sono ambedue fondati e da accogliere, attesa la fondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo di entrambi e con assorbimento del terzo motivo, sempre di entrambi.
Per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti con essi impugnati, con i limiti ora esposti per il ricorso R.G. n. 1545/2004, e quindi va pronunciato l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo n. 171 del 2003 e n. 128 del 2004, rispettivamente di adozione e di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, nonché della deliberazione n. 81 del 2004 (di controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente), recando quest’ultima le determinazioni del Comune di Rosignano in ordine alle predette osservazioni.
Sussistono comunque giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese, ai sensi del testo vigente dell’art. 92 c.p.c., attesa la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Seconda Sezione – così definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe, e dispostane previamente la riunione, li accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla le deliberazioni di adozione e di approvazione del Piano di classificazione acustica del Comune di Rosignano Marittimo indicate in motivazione, nonché la deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente, dichiarando, invece, i medesimi ricorsi improcedibili nella parte in cui questi censurano il Piano strutturale del Comune di Rosignano.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella, Camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2011





 

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