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| n. 6-2011 - © copyright |
T.A.R. TOSCANA - FIRENZE -
SEZIONE II - Sentenza 4 maggio 2011 n. 776
M. Nicolosi Pres. - P.
De Berardinis Est.
Solvay Chimica Italia S.p.A. (Avv. S. Grassi) contro
il Comune di Rosignano Marittimo (Avv. C. Narese) e la Regione Toscana
(non costituita) |
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1. Edilizia ed urbanistica - Piano di classificazione
acustica - Sindacato giurisdizionale - Limiti
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2. Edilizia ed urbanistica - Piano di classificazione
acustica – Adozione – Immediata impugnabilità - Sussistenza
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3. Edilizia ed urbanistica - Piano di classificazione
acustica - Regione Toscana – Rispetto dell’ordine di individuazione delle
aree definito dalla normativa regionale - Necessità
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4. Edilizia ed urbanistica - Piano di classificazione
acustica - Scelte della P.A. - Non si possono sovrapporre meccanicamente
alla pianificazione urbanistica - Devono tenere conto delle attività
economiche precedentemente insediate sul territorio
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1. Il piano di classificazione acustica è sottoposto al
sindacato giurisdizionale, ancorché negli stessi limiti degli altri atti
di pianificazione del territorio, al fine di non invadere il merito delle
scelte discrezionali adottate dalla P.A. e, dunque, limitatamente ai casi
di gravi illogicità, irrazionalità o travisamenti sintomatici del vizio di
eccesso di potere
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2. È ammissibile l’impugnazione immediata dell’atto di
adozione del piano di classificazione acustica, quale atto produttivo di
effetti distinti ed autonomi rispetto a quello di approvazione
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3. In tema di zonizzazione acustica del territorio
l’individuazione delle aree da ricomprendere nelle classi I, V, e VI deve
precedere – in base agli indirizzi prefigurati dalla Regione Toscana
(deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 22 febbraio 2000 e art. 2
della L.R. Toscana n. 89/1998) – quella delle aree da ricomprendere nelle
cd. classi intermedie. Ne consegue l’illegittimità del piano impugnato che
ha invertito tale ordine. Sono d’altronde evidenti gli effetti sostanziali
che la suesposta inversione procedimentale ha cagionato, nel senso, di far
dipendere la classificazione di tre delle quattro aree contestate dalla
classificazione delle aree limitrofe. Una tale dipendenza o
condizionamento non avrebbe dovuto esserci, poiché per le aree limitrofe
la classificazione sarebbe dovuta avvenire dopo l’inserimento in classi
delle aree per cui è causa
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4. Nella zonizzazione acustica del territorio, le scelte
della P.A. non si possono sovrapporre meccanicamente alla pianificazione
urbanistica (poiché l’art. 6 della l. n. 447/1995 prevede il solo
coordinamento con gli strumenti urbanistici) e devono tenere conto delle
attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui
esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione, per cui
non sono cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul
territorio successivamente Nel caso di specie la P.A. ha tenuto conto del
criterio delle preesistenti destinazioni d’uso solamente
nell’individuazione delle aree da inserire nelle classi II, III e IV,
mentre per quelle da inserire nelle classi I, V e VI la P.A. ha tenuto
conto degli elementi urbanistici desumibili dal Piano strutturale, senza
prestare la dovuta attenzione alle preesistenti destinazioni d’uso. Donde
l’illegittimità del piano impugnato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del
2004, proposto dalla
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Solvay Chimica Italia S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, dott. Raffaele Calabrese De Feo, rappresentata
e difesa dall’avv. Stefano Grassi e con domicilio eletto presso lo studio
dello stesso, in Firenze, c.so Italia n. 2
contro
Comune di Rosignano Marittimo, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Calogero Narese e
con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Firenze, via
dell’Oriuolo n. 20 Regione Toscana, non costituita in giudizio
sul
ricorso numero di registro generale 226 del 2005, proposto dalla
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Solvay Chimica Italia S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, dott. Raffaele Calabrese De Feo, rappresentato
e difeso come nel precedente ricorso
contro
Comune di Rosignano Marittimo, in persona del
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso come nel precedente ricorso
Regione Toscana, non costituita in giudizio
A) quanto al ricorso R.G. n. 1545 del 2004:
per l’annullamento
- della deliberazione
del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 22 aprile 2004, n. 81, con
cui sono state assunte le controdeduzioni alle osservazioni formulate sul
progetto di Piano comunale di classificazione acustica;
- della
deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 28 novembre
2003, n. 171, con cui è stato adottato il progetto di Piano comunale di
classificazione acustica;
- del deliberazione del Consiglio Comunale di
Rosignano Marittimo 20 gennaio 2004, n. 13, pubblicata nel B.U.R.T. n. 14
del 7 aprile 2004, recante approvazione, ai sensi dell’art. 25 della l.r.
n. 5/1995, del Piano strutturale del Comune di Rosignano Marittimo:
-
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
B)
quanto al ricorso R.G. n. 226 del 2005:
per l’annullamento
- della
deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano Marittimo 30 settembre
2004, n. 128, pubblicata nel B.U.R.T. n. 48 del 1° dicembre 2004,
contenente approvazione definitiva del Piano comunale di classificazione
acustica;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e
consequenziale.
Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
Visti
gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosignano
Marittimo;
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a
sostegno delle rispettive tesi e difese;
Visti tutti gli atti della
causa;
Nominato relatore, nell’udienza pubblica del 22 dicembre 2010,
il dr. Pietro De Berardinis;
Uditi i difensori presenti delle parti
costituite, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue.
FATTO
La società Solvay Chimica S.p.A. espone che con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 28 novembre 2003 il Comune
di Rosignano Marittimo ha adottato il progetto di Piano comunale di
classificazione acustica, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r. n.
89/1998.
La società esponente evidenzia che, sebbene il progetto del
Piano sia stato redatto con l’obiettivo di tenere conto non solamente
delle previsioni di altri strumenti pianificatori, ma anche dell’effettiva
e concreta situazione fisica, economica e sociale del territorio di
riferimento, nella suddivisione del territorio comunale in classi (ai fini
della fissazione dei valori limite delle sorgenti sonore), tuttavia,
sarebbe stato seguito un metodo parzialmente diverso. In dettaglio, per le
classi I, V e VI si sarebbe tenuto conto solo degli elementi (di natura
urbanistica) ricavabili dal Piano strutturale.
Per quanto riguarda le
aree occupate dagli impianti della Solvay Chimica S.p.A., la classe VI è
stata riservata unicamente all’area su cui insiste lo stabilimento della
società, mentre le altre aree (cioè le aree occupate da attività
artigianali o da industrie, nonché “le aree dislocate dell’industria
Solvay”) sono state classificate in classe V. Lamentando, quindi, che aree
interessate dalle attività industriali del gruppo Solvay poste nelle
frazioni di Rosignano Solvay (impianto Neutrec e Consorzio Aretusa) e di
Vada (area del pontile Vittorio Veneto ed area degli stoccaggi
criogenici), pur se caratterizzate da una specifica ed esclusiva vocazione
industriale, non siano state inserite in classe VI, l’esponente ha
presentato le proprie osservazioni al progetto di Piano, al fine di
ottenere l’inserimento delle aree stesse nella succitata classe VI.
Con
deliberazione 22 aprile 2004, n. 81, il Consiglio Comunale di Rosignano
Marittimo ha assunto le proprie controdeduzioni, respingendo per ciascuna
delle aree indicate in precedenza la richiesta di riclassificazione
acustica presentata dalla società.
Nello specifico, per la zona
occupata dall’impianto Neutrec, il Comune ha obiettato che la richiesta
della Solvay Chimica S.p.a. avrebbe costretto ad inserire in classe IV
alcuni fabbricati residenziali ad oggi in classe III ed a classificare in
classe V altri fabbricati, in virtù del “degradare delle classi”, che, ai
sensi della parte 1 della deliberazione regionale n. 77/2000, impone
un’ampiezza di mt. 100. In relazione all’area occupata dal Consorzio
Aretusa il Consiglio Comunale ha respinto la richiesta di
riclassificazione, poiché si tratterebbe di zona non industriale, ma
destinata a servizi. Ancora, con riferimento all’area del pontile Vittorio
Veneto, il rigetto dell’istanza sarebbe fondato, al di là delle previsioni
urbanistiche, sull’immodificabilità delle zone contigue a quelle
considerate. Da ultimo, in relazione all’area degli stoccaggi criogenici,
la scelta comunale dell’assegnazione della classe V si spiegherebbe in
ragione dell’inserimento delle aree adiacenti in classe IV.
Dolendosi
del fatto che le suesposte determinazioni comunali in materia di Piano di
classificazione acustica sarebbero lesive dei suoi diritti ed interessi,
la Solvay Chimica S.p.A. ha, quindi, proposto il ricorso indicato in
epigrafe, rubricato al n. 1545/2004 di R.G.. In particolare, la società
ricorrente ha chiesto l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio
Comunale di Rosignano Marittimo n. 81 del 22 aprile 2004, e n. 171 del 28
novembre 2003, nonché della deliberazione del citato Consiglio Comunale n.
13 del 20 gennaio 2004 (recante approvazione, ai sensi dell’art. 25 della
l.r. n. 5/1995, del Piano strutturale del Comune di Rosignano
Marittimo).
A supporto del gravame, ha dedotto i seguenti motivi:
-
violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della l.
n. 447/1995, dell’art. 2 della l.r. n. 89/1998 e della deliberazione del
Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000 ed eccesso di potere per
difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà ed
irragionevolezza, in quanto le osservazioni della società ricorrente
sarebbero state respinte unicamente per la (presunta) necessità di non
modificare le zone limitrofe alle aree considerate, nonostante
l’individuazione delle zone da inserire in classe VI (tra le quali
avrebbero dovuto esser classificate le aree considerate, in base alla loro
esclusiva vocazione industriale) debba essere eseguita in via preventiva
rispetto alle altre parti del territorio comunale;
- violazione e falsa
applicazione degli artt. 4, comma 1, lett. a), e 6, comma 1, lett. a),
della l. n. 447/1995, degli artt. 2 e 4 della l.r. n. 89/1998 e della
deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000 ed eccesso
di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà
ed irragionevolezza, poiché la classificazione acustica del territorio
comunale nel caso di specie non avrebbe tenuto conto delle condizioni
reali delle aree da ricomprendere nelle classi I, V e VI, per le quali si
sarebbero considerati esclusivamente gli elementi urbanistici ricavabili
soprattutto dal Piano strutturale: tale vizio affliggerebbe sia il
progetto di Piano adottato, sia la deliberazione comunale di rigetto delle
osservazioni della ricorrente;
- violazione e falsa applicazione degli
artt. 4, comma 1, lett. a), e 6, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995,
del d.P.C.M. 14 novembre 1997, degli artt. 2 e 4 della l.r. n. 89/1998,
della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000 ed
eccesso di potere per difetto di presupposto, di motivazione e di
istruttoria, e per contraddittorietà ed irragionevolezza, giacché, in
primo luogo, la destinazione urbanistica dell’area interessata dal
Consorzio Aretusa non impedirebbe di inserirla in classe VI, né a ciò
osterebbe la possibilità di realizzarvi strutture abitative strettamente
serventi agli impianti. Analogo discorso varrebbe anche per l’area del
pontile Vittorio Veneto, per cui, oltretutto, il richiamo alla sottozona
VPR, ex art. 45 delle N.T.A., sarebbe totalmente inconferente ai fini
della classificazione acustica;
- violazione e falsa applicazione degli
artt. 4, comma 1, lett. a), 6, comma 1, lett. a), e 7 della l. n.
447/1995, degli artt. 2, 4, 6 e 8 della l.r. n. 89/1998 e della
deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000, nonché
eccesso di potere per difetto di presupposto, di motivazione e di
istruttoria, e per contraddittorietà ed irragionevolezza, in quanto il
Piano di classificazione acustica risentirebbe di un’impostazione rigida
ed astratta, tesa solo a rispettare il divieto di contatto tra aree non
contigue (aree di diversa rumorosità, i cui valori si discostino di oltre
5dB(A) di livello sonoro continuo equivalente), ma senza tener conto
dell’effettiva situazione esistente sul territorio e senza considerare che
il divieto di contatto sopra enunciato è un criterio meramente
tendenziale, che può esser derogato ove lo stato dei luoghi non ne
permetta il rispetto, a condizione di adottare specifici piani di
risanamento acustico;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 4,
comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995, dell’art. 2 della l.r. n. 89/1998
e della deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 77/2000,
illegittimità derivata dall’illegittimità del Piano strutturale del Comune
di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
20 gennaio 2004, n. 13, in quanto l’individuazione, in sede di
pianificazione acustica, delle aree a cui attribuire la classe VI, essendo
stata effettuata solo sulla base delle previsioni dello strumento
urbanistico, sarebbe viziata (in via derivata) dalle illegittimità che
affliggono quest’ultimo, impugnato con ricorso R.G. n.
1199/2004.
Successivamente, il Consiglio Comunale di Rosignano
Marittimo, con deliberazione 30 settembre 2004, n. 128, ha approvato in
via definitiva il Piano di classificazione acustica, tenendo ferme, per
quanto qui rileva, le previsioni contenute nella deliberazione di
adozione. Avverso il suddetto atto di approvazione definitiva è, pertanto,
insorta la Solvay Chimica S.p.A., impugnandolo con ricorso rubricato al n.
226/2005 di R.G., e chiedendone l’annullamento.
In particolare, la
società sostiene l’illegittimità dell’impugnata approvazione per gli
stessi vizi fatti valere con il ricorso R.G. n. 1545/2004, che si sono
sopra riportati e che vengono ora riproposti sia sotto forma di
illegittimità derivata, sia quali vizi autonomi dell’atto
impugnato.
Con memorie depositate in vista dell’udienza pubblica, la
Solvay Chimica S.p.A. ha insistito nelle conclusioni già rassegnate in
ambedue i ricorsi indicati in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il
Comune di Rosignano Marittimo, depositando una memoria unica per i due
ricorsi in discorso ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità
degli stessi per carenza di interesse alla loro proposizione, poiché il
Piano di classificazione acustica sarebbe atto di per sé non
immediatamente lesivo. Sempre in via preliminare, ha eccepito
l’inammissibilità dei ricorsi, giacché tesi a contestare scelte
discrezionali dell’Amministrazione Comunale. Ancora in via preliminare, ha
eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso R.G. n.
1545/2004, in quanto l’impugnata deliberazione di adozione del Piano di
zonizzazione acustica del Comune di Rosignano Marittimo è confluita
nell’atto di approvazione definitiva, senza che nel frattempo ne fossero
derivate misure di salvaguardia. Per quanto riguarda, poi, le doglianze di
illegittimità derivata dedotte avverso il Piano strutturale, la difesa
comunale ne ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità, visto che
esse si limitano a riprodurre le censure contenute nei ricorsi promossi
direttamente contro l’adozione e poi l’approvazione del predetto Piano
strutturale: ricorsi, però, dichiarati perenti. Nel merito, il Comune
intimato ha eccepito, infine, l’infondatezza di ambedue i ricorsi,
chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie di
replica.
All’udienza pubblica del 22 dicembre 2010 entrambi i ricorsi
sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
Con il primo dei ricorsi indicati in epigrafe la
Solvay Chimica S.p.A. ha impugnato le deliberazioni del Consiglio Comunale
di Rosignano Marittimo recanti l’adozione del progetto di Piano comunale
di classificazione acustica e le controdeduzioni alle osservazioni sul
progetto stesso. Con il secondo, invece, ha impugnato la deliberazione di
approvazione definitiva del predetto Piano.
In via preliminare, via
disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, attese le connessioni
soggettive ed oggettive esistenti tra gli stessi.
Il Collegio ritiene
necessario far precedere l’analisi dei ricorsi così riuniti, ivi comprese
le eccezioni preliminari formulate dal Comune di Rosignano, da una
sintetica ricognizione del quadro normativo regolante la materia.
Detto
quadro è costituito, anzitutto, dalla l. n. 447/1995 (legge quadro
sull’inquinamento acustico). L’art. 4, comma 1, lett. a), di questa
attribuisce alle Regioni il compito di definire con legge i criteri in
base ai quali i Comuni, ai sensi del successivo art. 6, comma 1, lett. a),
provvedono a classificare il rispettivo territorio “nelle zone previste
dalle vigenti disposizioni per l’applicazione dei valori di qualità” ex
art. 2, comma 1, lett. h), della legge stessa (e cioè “i valori di rumore
da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e
le metodiche di risanamento disponibili”, al fine di realizzare gli
obiettivi di tutela stabiliti dalla l. n. 447). Nell’effettuare tale
classificazione, i Comuni, alla stregua dell’art. 4, comma 1, lett. a),
cit.:
1) tengono conto delle preesistenti destinazioni d’uso del
territorio;
2) indicano aree da destinare a spettacoli a carattere
temporaneo, ovvero mobile o all’aperto;
3) stabiliscono il divieto di
contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando i
già citati valori di qualità si discostino in misura superiore a 5dB(A) di
livello sonoro equivalente, misurati secondo i criteri generali di cui al
d.P.C.M. 1° marzo 1991;
4) qualora, nell’individuazione delle aree
“nelle zone già urbanizzate” non sia possibile rispettare il suddetto
divieto a causa di preesistenti destinazioni d’uso, adottano i piani di
risanamento acustico previsti dal successivo art. 7 della l. n. 447/1995.
L’art. 6, comma 1, lett. a), della l. n. 447 cit. conferma, poi, la
competenza dei Comuni a procedere alla classificazione del territorio
comunale secondo i criteri dell’ora visto art. 4, comma 1, lett. a).
A
livello di disciplina regionale di dettaglio, la Regione Toscana ha
provveduto a dettare norme in materia di inquinamento acustico con la l.r.
1° dicembre 1998, n. 89. Quest’ultima:
1) all’art. 4, comma 1,
attribuisce ai Comuni il compito di approvare, con la procedura prevista
dal successivo art. 5, il Piano di classificazione acustica, in base al
quale (ed in applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.P.C.M. 14 novembre
1997, recante la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
il territorio comunale viene suddiviso in zone acusticamente omogenee,
tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio stesso,
per come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore;
2) all’art.
5 stabilisce la procedura del Piano comunale di classificazione acustica,
suddividendola in due fasi, la prima di adozione del “progetto di Piano” e
la seconda di approvazione del Piano stesso, inframmezzate dalla
possibilità di presentare osservazioni (relativamente alle quali la
deliberazione di approvazione deve contenere un riferimento puntuale, con
l’espressa motivazione delle decisioni di conseguenza adottate);
3)
all’art. 6, comma 1, ripropone il divieto di contatto diretto di aree,
anche appartenenti a Comuni confinanti, laddove i valori di qualità (di
cui al successivo art. 8, comma 2) si discostino in misura superiore a
5dB(A) di livello sonoro continuo equivalente, prescrivendo, al comma 3,
l’adozione di Piani di risanamento acustico se non risulti possibile
rispettare il divieto.
Alla stregua del suesposto quadro normativo,
devono essere prioritariamente scrutinate le eccezioni preliminari
formulate dalla difesa comunale.
Eccepisce il Comune resistente, in
primo luogo, che i ricorsi sarebbero inammissibili per carenza di
interesse alla loro decisione, in quanto rivolti avverso un atto, il Piano
di classificazione acustica, di per sé non lesivo e per il quale,
comunque, la ricorrente non ha fornito la prova della sua lesività. In
realtà, secondo il Comune, nessun vulnus sarebbe stato arrecato agli
interessi della società, giacché questa lamenta che certe aree interessate
dalle sua attività industriali sono state inserite in classe V e non in
classe VI, ma le due classi hanno gli stessi valori limite di rumorosità
diurni e si distinguono solo (ed in termini piuttosto ristretti) in
relazione ai valori notturni. Ad avviso del Comune, affinché la
classificazione acustica potesse giudicarsi lesiva degli interessi della
ricorrente, si sarebbe dovuto registrare un superamento dei limiti di
pressione acustica imposti con il Piano, fatto che non risulta accaduto.
Per di più, la società, nel sostenere, in alternativa all’inserimento
delle zone contestate in classe V, la loro classificazione in classe VI
con l’applicazione del rimedio eccezionale dei piani di risanamento
acustico, chiederebbe, in sostanza, la sostituzione di una disciplina
attualmente per essa non lesiva con una disciplina, invece, lesiva, in
quanto il piano di risanamento acustico è un rimedio assai gravoso per il
privato che è chiamato a realizzarlo. Ne conseguirebbe, anche per questo
verso, la carenza di interesse a ricorrere.
L’eccezione non può essere
condivisa.
Invero, è la stessa difesa del Comune ad ammettere (sia pur
cercando di minimizzarne la portata) la differenza dei limiti di
rumorosità nel periodo notturno (ore 22.00-6.00) rispettivamente stabiliti
per le aree inserite in classe V e per quelle inserite in classe VI. La
disciplina di riferimento è contenuta nel d.P.C.M. 14 novembre 1997, il
quale, dopo avere elencato nella tabella A le classi in cui si deve
suddividere, ai fini della pianificazione acustica, il territorio
comunale, individua, nelle tabelle B, C e D valori limite di emissione e
di immissione e valori di qualità distinti per ciascuna delle predette
classi. Per quanto concerne, in particolare, le classi V e VI
(rispettivamente, “aree prevalentemente industriali” ed “aree
esclusivamente industriali”, secondo la citata tabella A), vi sono livelli
diversi, relativamente ai valori limite di emissione (tabella B) e di
immissione (tabella C) per la fascia dalle ore 22.00 alle ore 6.00, mentre
i valori limite sono gli stessi per la fascia diurna. Già soltanto
siffatte differenze dimostrano l’esistenza di un interesse ad agire in
capo alla ricorrente, poiché è chiaro che l’inserimento delle aree di
interesse di questa in classe V, anziché nella classe VI, e, pertanto, il
loro assoggettamento ad un regime più restrittivo, incide sul valore d’uso
e su quello di scambio di dette aree, limitandone le possibilità di
godimento (almeno in fascia notturna) ed il valore di mercato (cfr. T.A.R.
Piemonte, Sez. II, 12 dicembre 2006, n. 4591).
Ma, oltre a ciò, vi è
da osservare che, con riferimento ai valori di qualità (i quali, per come
più sopra definiti, rappresentano i valori-obiettivo avuti di mira dalla
l. n. 447/1995), la differenza tra le zone inserite in classe V e quelle
inserite in classe VI riguarda non soltanto il periodo notturno, ma anche
il periodo diurno: la tabella D allegata al d.P.C.M. 14 novembre 1997,
infatti, prevede un valore di 67 dB(A) nella fascia diurna per le aree in
classe V, a fronte di un valore di 70 dB(A) per quelle in classe VI (oltre
ad una maggiore differenza, 57 dB(A) a 70, per la fascia notturna).
Risultano, in tal modo, vieppiù confermate l’incidenza immediata delle
prescrizioni contenute nel Piano comunale di classificazione acustica
sulle aree di interesse della ricorrente, e la lesività di tali
prescrizioni per le posizioni di quest’ultima, con l’avvertenza che detta
lesività non può essere sminuita dal fatto che il rimedio proposto in
alternativa dalla società ha per essa un rilevante costo: compete alla
ricorrente, infatti, nel proprio calcolo di convenienza economica,
valutare se sia più vantaggioso sopportare le prescrizioni contestate –
che sono in ogni caso lesive – od invece farsi carico della realizzazione
di piani di risanamento acustico. Se ne deduce, per tutte queste ragioni,
l’infondatezza della suesposta eccezione di inammissibilità.
Del pari
infondata e da respingere è, poi, l’altra eccezione di inammissibilità
formulata dal Comune resistente e basata sul fatto che con i ricorsi in
epigrafe la Solvay Chimica Italia S.p.A. intenderebbe contestare scelte
discrezionali della P.A., insindacabili, in quanto non macroscopicamente
illogiche, ma, anzi, sorrette da ampi studi e relazioni tecniche.
Sul
punto è, però, sufficiente obiettare, mutuando le conclusioni della
giurisprudenza consolidata in tema di pianificazione urbanistica, che le
scelte pianificatorie effettuate dalla P.A. possono formare oggetto di
sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo laddove
risultino inficiate da arbitrarietà, irrazionalità od irragionevolezza, o
dal travisamento dei fatti in relazione alle esigenze che si intendono
concretamente soddisfare (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 26 aprile
2006, n. 2291; id., 18 giugno 2009, n. 4024). Con specifico riferimento
alla zonizzazione acustica, poi, si è chiarito che le scelte effettuate
dal Comune in materia di classificazione acustica non afferiscono al
merito dell’attività pianificatoria/programmatoria dell’Ente,
insindacabile in sede di giudizio di legittimità, ma sono espressione di
discrezionalità tecnica, ancorata all’accertamento di specifici
presupposti di fatto, il primo dei quali è il preuso del territorio: ciò,
poiché non è possibile sacrificare oltremodo le aspettative consolidate di
coloro che si sono legittimamente insediati in zone qualificate
industriali e, quindi, funzionalmente deputate all’espletamento di
attività produttive, che non debbono subire limitazioni, a causa della
classificazione acustica, non adeguatamente giustificate, diversamente da
ciò che potrebbe avvenire, ad es., per le attività industriali localizzate
in zona impropria (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, 24 gennaio 2007, n. 187).
Donde la sindacabilità di tali scelte, nei limiti, appunto, in cui è
ammesso il sindacato degli atti che costituiscono espressione di
discrezionalità tecnica (per illogicità manifesta, travisamento dei fatti,
palese disparità di trattamento: T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 30 settembre
2010, n. 32618).
Del resto, sempre con riguardo al piano di
classificazione acustica, la più recente giurisprudenza del Consiglio di
Stato ne ha ammesso il sindacato giurisdizionale, ancorché negli stessi
limiti degli altri atti di pianificazione del territorio, al fine di non
invadere il merito delle scelte discrezionali adottate dalla P.A. e,
dunque, limitatamente ai casi di gravi illogicità, irrazionalità o
travisamenti sintomatici del vizio di eccesso di potere (C.d.S., Sez. IV,
31 dicembre 2009, n. 9301).
Ancora, va respinta l’eccezione di
inammissibilità/improcedibilità del ricorso R.G. n. 1545/2004, per essere
l’atto di adozione del progetto di Piano di classificazione acustica –
impugnato con detto ricorso – confluito nell’atto di approvazione
definitiva del predetto Piano (impugnato con il ricorso R.G. n. 226/2005),
senza che dalla predetta adozione fosse derivata medio tempore
l’applicazione di misure di salvaguardia. L’approvazione definitiva del
Piano, inoltre, non consentirebbe alla società ricorrente di ricavare
alcun beneficio dall’annullamento dell’atto di adozione, con il corollario
della sopravvenuta carenza di interesse alla relativa impugnazione.
In
contrario deve, tuttavia, osservarsi che la tesi della difesa comunale non
risulta conforme né alla ricostruzione dell’istituto, come emerge dalla
suesposta normativa di riferimento (l. n. 447/1995; l.r. n. 89/1998), né
alla consolidata giurisprudenza espressasi sul rapporto tra adozione ed
approvazione in materia di pianificazione urbanistica della P.A. (le cui
conclusioni appaiono estendibili al settore in esame). Invero, tale
giurisprudenza è costante nel ritenere che l’eventuale annullamento
dell’atto di adozione esplica effetti automaticamente caducanti, e non già
meramente vizianti, sul successivo provvedimento di approvazione, nella
parte in cui lo stesso conferma le previsioni già contenute nel piano
adottato e fatto oggetto di impugnativa (C.d.S., Sez. IV, 8 marzo 2010, n.
1361): ciò, giacché l’annullamento dell’atto di adozione implica il venir
meno di uno degli elementi necessari di un atto complesso, il cui
procedimento si conclude solo con l’approvazione (C.d.S. Sez. IV, 13
aprile 2005, n. 1743). L’atto di adozione e quello di approvazione, che
andranno a comporre l’atto complesso di pianificazione, restano comunque
due atti distinti, tanto che, da un lato, l’impugnazione dell’atto di
adozione è una semplice facoltà, il cui mancato esercizio non comporta
alcuna preclusione in ordine all’impugnazione della successiva
approvazione del piano; dall’altro lato, la mancata impugnazione dell’atto
di approvazione non comporta di regola cessazione di interesse al ricorso
presentato contro il primo, a meno che l’approvazione non abbia
determinato modifiche delle prescrizioni e previsioni impugnate (C.d.S.,
Sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 50).
Il quadro giurisprudenziale ora
riportato risulta traslabile – si ripete – nel settore della
pianificazione acustica, per come disciplinata, a livello regionale, dalla
l. Reg. Toscana n. 89/1998. L’art. 5 di tale legge, nel regolamentare la
procedura del Piano comunale di classificazione acustica, ne individua,
infatti, le seguenti fasi:
a) adozione, da parte del Comune, di un
“progetto di piano di classificazione acustica”, depositato nella sede
comunale per trenta giorni consecutivi onde consentire a chiunque di
prenderne visione e trasmesso in copia a Regione e Provincia;
contestualmente è nominato un garante dell’informazione sul
procedimento;
b) eventuale presentazione di osservazioni da parte della
Regione, della Provincia o di chiunque, nel termine perentorio di
quarantacinque giorni dal deposito del “progetto” adottato;
c) entro
sessanta giorni dal predetto deposito, approvazione del Piano da parte del
Comune, recante puntuale riferimento alle osservazioni pervenute e con
motivazione espressa delle determinazioni di conseguenza assunte;
d)
deposito del Piano approvato nella sede comunale e suo invio in copia a
Regione e Provincia;
e) pubblicazione di apposito avviso dell’avvenuta
approvazione sul B.U.R.T. da effettuarsi, a cura del Comune, entro trenta
giorni dalla sua trasmissione a Regione e Provincia. È a decorrere da
detta pubblicazione che il Piano approvato acquista efficacia;
f)
accessibilità del Piano approvato a chiunque e senza ritardo anche in via
telematica.
In base a tale normativa, potrebbe dubitarsi della stessa
impugnabilità dell’atto di adozione, avendo questo ad oggetto un “progetto
di Piano” e non puramente e semplicemente il Piano. Nella vicenda in
esame, i dubbi sono accresciuti dall’osservazione della difesa comunale,
per cui all’adozione non è seguita l’applicazione di misure di
salvaguardia. Esistono, tuttavia, altre disposizioni della l.r. n. 89/1998
che portano a respingere tali dubbi ed a concludere nel senso
dell’impugnabilità immediata della deliberazione di adozione del
“progetto” di Piano di classificazione acustica. Ci si riferisce, in
particolare, agli artt. 7 e 11 della l.r. n. 89/1998.
In dettaglio,
l’art. 7 cit., al comma 2, prevede che gli strumenti urbanistici (piani
strutturali), il cui procedimento di formazione, in base alla legge
regionale in materia di governo del territorio, venga avviato
successivamente all’adozione del Piano di classificazione acustica, devono
essere adeguati a quest’ultimo. Dunque, l’atto di adozione rimane atto
distinto da quello di approvazione e produttivo di autonomi effetti
esterni, poiché, oltre ad incidere sugli interessi dei privati
(suddividendo in classi diverse, a fini acustici, il territorio comunale),
fa sorgere in capo ai Comuni l’obbligo di adeguare i propri strumenti
urbanistici (il che, a ben guardare, è un’ulteriore incidenza, stavolta
indiretta, sulle posizioni dei privati).
L’art. 11 cit., dal canto suo,
al comma 3 nega la possibilità di finanziamenti regionali per i Comuni che
non abbiano approvato il Piano di classificazione acustica. Per questo
verso, quindi, l’adozione viene in rilievo sotto un profilo meramente
negativo, nel senso che essa non basta all’ottenimento di contributi
regionali, per i quali occorre invece la successiva approvazione:
l’adozione ha, pertanto, a questo riguardo un’efficacia solo negativa.
Quanto ora visto supporta la conclusione dell’impugnabilità immediata
dell’atto di adozione, quale atto produttivo di effetti distinti ed
autonomi rispetto a quello di approvazione, con il corollario che è
infondata la tesi dell’inammissibilità della sua impugnazione, formulata
dalla difesa comunale. Né si può condividere la tesi dell’improcedibilità
dell’impugnazione stessa per essere l’atto di adozione confluito nella
successiva approvazione: infatti, come detto, i due atti restano distinti
ed autonomi e casomai è l’approvazione – se meramente riproduttiva delle
prescrizioni contenute nell’atto adottato e oggetto di impugnativa – a
subire l’effetto di caducazione automatica discendente dall’(eventuale)
accoglimento del ricorso proposto contro l’adozione e dal conseguente
annullamento di questa, alla luce dell’efficacia caducante, e non solo
viziante, che la giurisprudenza poc’anzi indicata attribuisce
all’annullamento dell’atto di adozione.
Va, invece, accolta l’eccezione
di improcedibilità avanzata dalla difesa comunale nei confronti del
ricorso R.G. n. 1545/2004, nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione
del Piano strutturale del Comune di Rosignano Marittimo, approvato il 20
gennaio 2004. Del pari, è improcedibile il quinto motivo del ricorso R.G.
n. 226/2005, con il quale – analogamente al quinto motivo del ricorso R.G.
n. 1545/2004 – vengono fatte valere le (pretese) ragioni di illegittimità
dello strumento urbanistico. Secondo la ricorrente, invero, tali ragioni
si riverberano sugli atti impugnati con i ricorsi in epigrafe, per essere
state, le scelte effettuate in sede di pianificazione acustica, fortemente
condizionate dalla destinazione urbanistica impressa con il succitato
Piano strutturale. Più in dettaglio, il quinto motivo dei ricorsi in
epigrafe riproduce le stesse doglianze dedotte avverso tale Piano con il
ricorso R.G. n. 1199/2004, recante autonoma impugnazione, ad opera della
Solvay Chimica S.p.A., dello strumento urbanistico. Quest’ultimo ricorso,
tuttavia, è stato dichiarato perento con decreto presidenziale del 5
agosto 2010, n. 3618/2010. Donde la fondatezza dell’ora vista eccezione di
improcedibilità in parte qua dei due ricorsi.
Passando al merito delle
impugnazioni – aventi identico contenuto e che, pertanto, possono essere
trattate congiuntamente – osserva il Collegio come le stesse siano fondate
e debbano, quindi, essere accolte, nei termini di seguito esposti.
In
particolare, risultano fondati anzitutto il primo motivo del ricorso R.G.
n. 1545/2004 e l’analogo primo motivo del ricorso R.G. n. 226/2005, per
avere il Comune di Rosignano invertito l’ordine di individuazione delle
classi in cui deve suddividersi il territorio comunale ai fini della
pianificazione acustica, stabilito dalla deliberazione del Consiglio
Regionale n. 77 del 22 febbraio 2000. Dispone, infatti, detta
deliberazione, recante definizione dei criteri e degli indirizzi della
pianificazione degli Enti locali ai sensi dell’art. 2 della l.r. n.
89/1998, che la cd. zonizzazione acustica del territorio può essere
ottenuta attraverso una serie di operazioni, descritte al paragrafo 1
(“criteri generali”) della parte 1, tra cui, al punto 5, l’individuazione
delle classi I, V e VI (aree particolarmente protette ed aree industriali)
e, al successivo punto 6, l’individuazione delle restanti classi (II, III
e IV). In altre parole, l’individuazione delle aree da ricomprendere nelle
classi I, V, e VI deve precedere – ove si seguano gli indirizzi
prefigurati dalla Regione – quella delle aree da ricomprendere nelle cd.
classi intermedie; nella vicenda in esame, al contrario, l’individuazione
delle aree incluse nelle classi V e VI (tra cui le aree dove insistono gli
impianti della società o comunque di interesse di questa) è stata
effettuata dopo l’individuazione delle aree ricomprese nelle altre classi:
ne segue la fondatezza della doglianza in esame.
Il rilievo non è
meramente formale- procedurale, ma sostanziale, in quanto la decisione di
inserire le aree per cui vi è contestazione in classe V – anziché in
classe VI come richiesto dalla ricorrente – è dipesa in molti casi dalla
classificazione delle zone limitrofe, effettuata in un momento anteriore
ed invertendo l’ordine di cui alla deliberazione regionale n. 77/2000: ed
invero, la classificazione delle aree limitrofe a quelle contestate si è
riflessa sul (successivo) inserimento di queste ultime in classe V, per
effetto del divieto di adiacenza tra aree appartenenti a classi non
contigue. Ciò si ricava dalle argomentazioni contenute nell’impugnata
deliberazione del Consiglio Comunale di Rosignano 22 aprile 2004, n. 81,
recante le controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente e con cui le
predette osservazioni sono state respinte: il Comune giustifica, infatti,
quasi sempre la suddetta reiezione con l’esigenza di non modificare la
classificazione delle zone limitrofe. Più in particolare:
- per l’area
dell’impianto Neutrec, il Comune afferma che “la richiesta avanzata
dell’opponente” (id est, la richiesta della Solvay Chimica S.p.A. di
inserire la suddetta area in classe VI) farebbe sì che i fabbricati
residenziali oggi in classe III passerebbero in classe IV ed alcuni
fabbricati in classe V”, in ragione del cd. degradare delle classi “che
impone un’ampiezza di 100 ml. indicata dalla delibera regionale n. 77 del
22.2.2000 – parte 1”: tuttavia, l’assegnazione di aree alle classi III e
IV avrebbe dovuto seguire e non precedere la classificazione della zona
dell’impianto de quo;
- per l’area del pontile Vittorio Veneto, la
classificazione in classe V viene giustificata proprio alla luce
dell’impossibilità (secondo il Comune) di inserire in classe V l’abitato
della frazione di Vada, il cimitero, le attrezzature di balneazione e
parte della riserva biogenetica: ne discende che tali aree sono state
classificate, dal punto di vista acustico, prima e non dopo (come, invece,
sarebbe dovuto accadere in base alla deliberazione n. 77/2000) la
classificazione del predetto pontile;
- per l’area degli stoccaggi
criogenici, ancora una volta, l’inserimento in classe V viene giustificato
alla luce dell’inserimento delle aree adiacenti (area archeologica di S.
Gaetano, riserva biogenetica del Tombolo Settentrionale di Cecina, ambiti
di ricostituzione delle pinete marittime) in classe IV, in linea –
evidenzia il Comune – con le direttive regionali. Ma, anche qui, la
classificazione di dette zone avrebbe dovuto seguire e non precedere
quella dell’area degli stoccaggi.
Sono perciò evidenti gli effetti
sostanziali che la suesposta inversione procedimentale ha cagionato, nel
senso, come detto, di far dipendere la classificazione di tre delle
quattro aree contestate (soltanto quella occupata dal Consorzio Aretusa
sembra esulare da questo discorso) dalla classificazione delle aree
limitrofe: ma una tale dipendenza o condizionamento non avrebbe dovuto
esserci, poiché per le aree limitrofe la classificazione sarebbe dovuta
avvenire non prima, ma dopo l’inserimento in classi delle aree per cui è
causa. A rigore, perciò, il condizionamento avrebbe dovuto, semmai,
operare al contrario, nel senso che – seguendo l’iter predisposto dalla
deliberazione regionale n. 77/2000 cit. – sarebbe stata la classificazione
delle aree adiacenti ad esser condizionata (eventualmente) dal previo
inserimento in classi delle aree in contestazione.
Il Comune di
Rosignano Marittimo, sia nella documentazione versata in atti (v. la
relazione sub all. 9 in ambedue i ricorsi in epigrafe), sia nella memoria
difensiva, asserisce la legittimità del proprio operato argomentando dalla
natura non prescrittiva dei criteri contenuti nella succitata
deliberazione regionale n. 77/2000, aventi natura di semplici
suggerimenti: ciò sarebbe dimostrato dal fatto che, ai sensi del paragrafo
1 della parte 1 della deliberazione stessa, il Comune “può” – e non già
“deve” – procedere nel rispetto della sequenza di fasi delineata dal
medesimo paragrafo. La discrezionalità in tal modo riconosciuta ai Comuni
sarebbe massima e consentirebbe pertanto, in presenza di adeguate
giustificazioni desumibili da altri criteri direttivi contenuti nella
deliberazione in parola, di derogare alla predetta sequenza di fasi. Nel
caso di specie, la deroga sarebbe giustificata, in particolare, dalla
necessità di procedere alla fase finale di ottimizzazione e verifica della
bozza di Piano, descritta nel paragrafo 7 della Parte 1 della
deliberazione regionale n.77 cit. ed avente il fine di:
1) tener conto
anche delle linee di indirizzo politico relative allo sviluppo del
territorio in esame;
2) accorpare le classificazioni frammentarie in
una sola zona omogenea, dotata della classificazione più bassa tra quelle
presenti.
A fronte di tali obiezioni, tuttavia, il Collegio non può non
rilevare come il Comune di Rosignano abbia singolarmente considerato
prescrittivi gli indirizzi ed i criteri della deliberazione regionale n.
77/2000 nei casi in cui l’osservanza di questi ha portato a risolvere
negativamente per la ricorrente la questione della classificazione delle
aree contestate, mentre ha degradato gli indirizzi e criteri in discorso a
semplici suggerimenti ove la loro applicazione avrebbe potuto risolversi
in un vantaggio per la ricorrente medesima.
Ancora una volta occorre,
sul punto, rifarsi all’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale n.
81/2004, in base alla quale:
- per l’inserimento dell’area
dell’impianto Neutrec in classe V, è decisiva la previsione della parte 1
della deliberazione n. 77 cit. che indica una distanza minima di mt. 100
tra due punti appartenenti a due classi non contigue. Questa regola,
secondo il Comune, contiene una prescrizione inderogabile, nonostante la
deliberazione de qua la configuri come criterio indicativo (quindi,
suscettibile di esser ritenuto un mero suggerimento, come la sequenza di
fasi per la classificazione acustica del territorio dettata nella medesima
parte 1);
- per la classificazione delle zone della frazione Vada,
ostative all’inserimento dell’area del pontile Vittorio Veneto in classe
VI, si richiamano le “direttive regionali di cui all’atto CRT 77/2000”,
che, peraltro, non vengono specificate (e di cui, comunque, si assume in
questo caso il valore prescrittivo e non solo indicativo);
-
analogamente, per le aree adiacenti a quella degli stoccaggi criogenici ci
si richiama alle “direttive regionali”, non meglio specificate:
presumibilmente, quelle desumibili dalla deliberazione n. 77 cit., anche
qui assunte quali criteri inderogabili.
Da quanto ora detto si ricava,
quindi, la fondatezza del primo motivo di ambedue i ricorsi indicati in
epigrafe e ciò tanto più, in quanto l’elaborato tecnico dell’A.R.P.A.T.,
che ha costituito la bozza di Piano adottato e poi approvato dal Comune
resistente, indica invece, del tutto contraddittoriamente, a pag. 7 che la
determinazione delle zone da inserire nelle classi I, V e VI avrebbe
preceduto quella delle zone da inserire nelle classi II, III e IV,
secondo, dunque, la sequenza procedimentale prevista dalla deliberazione
del Consiglio Regionale n. 77 cit. (v. all. 6 del Comune di Rosignano
Marittimo in ambedue i ricorsi; all. 2 della società nel ricorso R.G. n.
1545/2004).
In aggiunta, non può non rilevarsi come la deliberazione
regionale n. 77/2000 indichi taluni rimedi per il caso in cui il divieto
di adiacenza tra zone appartenenti a classi non contigue non possa essere
osservato. Per quanto qui rileva, in disparte l’ipotesi delle
discontinuità morfologiche, si richiama la possibilità di adottare piani
di risanamento ex artt. 6 e 8 della l.r. n. 89/1998, la cui adozione viene
consigliata proprio per mantenere adiacenze tra zone appartenenti a classi
non contigue laddove ciò sia reso “necessario al fine di tutelare
preesistenti destinazioni d’uso”: ciò, del resto, in conformità a quanto
previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a), ultimo periodo, della l. n.
447/1995, che, nel dettare i criteri sulla base dei quali i Comuni
procedono alla classificazione acustica del territorio, dopo aver indicato
il divieto di contatto diretto tra aree i cui valori di qualità si
discostino per oltre 5 dB (A) di livello sonoro equivalente, prescrive
l’adozione di piani di risanamento qualora nell’individuazione delle aree
nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale divieto a
causa di “preesistenti destinazioni di suo”. Della possibilità di adottare
i suddetti piani non si trova, però, traccia negli atti impugnati: ne
segue, anche per questo profilo, la fondatezza della doglianza in
esame.
Il Comune di Rosignano si difende, sul punto, nella relazione
sopra richiamata (v. all. 9 in ambedue i ricorsi) sottolineando che:
a)
l’onere di dar esecuzione ai piani di risanamento incombe sugli enti od
aziende responsabili degli impianti/installazioni suscettibili di superare
i limiti prescritti per l’area adiacente;
b) l’inserimento di una
“fascia cuscinetto” di classe intermedia tra due classi acustiche non
contigue non è sempre priva di conseguenze, poiché, se all’interno della
“fascia cuscinetto” si trova un’area a destinazione anche solo
parzialmente residenziale, l’esistenza di limiti di rumorosità più elevati
va a condizionare la fruizione di tale area e potrebbe cagionare disagi:
ad es., la diversità di zonizzazione acustica per porzioni omogenee di uno
stesso territorio, difficilmente spiegabile per i residenti – cui potrebbe
sembrare discriminatoria – e l’ammissibilità dell’installazione di
sorgenti più rumorose in stretto contatto con le abitazioni situate nella
porzione dell’area residenziale inserita nella classe di rumorosità più
elevata.
Si tratta, tuttavia, di giustificazioni che non
convincono.
Ed invero, quanto al punto a), è sufficiente rinviare a ciò
che si è detto sopra in ordine alla spettanza alla sola ricorrente del
calcolo di convenienza economica circa la sopportazione dei costi
derivanti a suo carico dall’esecuzione dei piani di risanamento. Per la
verità, la relazione del Comune più volte citata sub all. 9 in ambedue i
ricorsi indica, almeno per l’area dell’impianto Neutrec, che l’eventuale
adozione di interventi di risanamento avrebbe onerato non solo il soggetto
titolare dell’impianto, ma anche i proprietari di aree nella zona
residenziale adiacente. In relazione, poi, al punto b), è agevole
replicare che il Comune dimostra palesemente di ignorare, con riferimento
a tutte le aree per cui vi è contestazione, il criterio del preesistente
uso del territorio, pur provvisto di valore normativo (art. 4, comma 1,
lett. a), della l. n. 447/1995) e su cui si imperniavano, invece,
aspettative ed interessi della società ricorrente. Ad avviso del Collegio,
in osservanza di tale criterio – recepito ovviamente anche dalla
deliberazione regionale n. 77/2000 – sarebbe stata necessaria, almeno,
un’analisi costi/benefici (pubblici e privati) della realizzazione dei
piani di risanamento, quale soluzione alternativa a quella prescelta, in
relazione a ciascuna delle singole aree contestate (dunque, con
possibilità di soluzioni diverse per i vari casi): analisi, la cui mancata
realizzazione, proprio perché è indice della scarsa (o nulla)
considerazione da parte del Comune di un criterio previsto dalla vigente
normativa di settore, dà luogo ad un vizio di legittimità degli atti
impugnati (e non già ad un semplice vizio di merito di essi, non
censurabile in questa sede). Per questo verso, anzi, la censura de qua
trasmoda nel secondo e nel quarto motivo dei due ricorsi in epigrafe, che
appaiono anch’essi fondati e di cui ci si deve, a questo punto, passare ad
occupare.
Risultano, infatti, fondati anche il secondo ed il quarto
motivo del ricorso R.G. n. 1545/2004 – ed in parallelo, il secondo ed il
quarto motivo del ricorso R.G. n. 226/2005 – per avere la P.A. individuato
le aree da inserire in classe V e VI in base alle previsioni urbanistiche
ricavate dal Piano strutturale, trascurando di considerare adeguatamente
le condizioni effettive di dette aree ed in specie delle aree per cui è
sorta contestazione. Ciò, sebbene il criterio della valutazione delle
preesistenti destinazioni d’uso del territorio trovi, nella materia in
esame, specifici addentellati normativi, essendo indicato – come si è già
visto – tra i criteri che i Comuni devono seguire nella zonizzazione
acustica dall’art. 4, comma 1, lett. a), della l. n. 447/1995 (nonché, a
livello regionale, dall’art. 4, comma 1, della l.r. n. 89/1998, ai sensi
del quale la P.A. deve tener conto delle preesistenti destinazioni d’uso
“così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore”).
Anche
la giurisprudenza ha ribadito l’importanza del criterio ora in esame,
evidenziando che nella zonizzazione acustica del territorio, le scelte
della P.A. non si possono sovrapporre meccanicamente alla pianificazione
urbanistica, poiché l’art. 6 della l. n. 447/1995 prevede il solo
coordinamento con gli strumenti urbanistici, e devono tenere conto delle
attività economiche precedentemente insediate sul territorio, le cui
esigenze trovano tutela in virtù della loro risalente ubicazione, per cui
non sono cedevoli rispetto agli insediamenti che si radichino sul
territorio successivamente (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, Sez. I, 24
ottobre 2008, n. 271). Si è poi chiarito che il piano di classificazione
acustica va rapportato – dal punto di vista delle fonti di inquinamento
acustico – in primo luogo alla situazione di fatto in cui si trova il
territorio comunale, e solo indirettamente a quella che in astratto può
ricavarsi dalla pianificazione urbanistica (cfr. T.A.R. Liguria, Sez. I,
21 febbraio 2007, n. 354). Il che si spiega perché, se è pur vero che la
zonizzazione acustica si caratterizza per la sostanziale omogeneità con la
zonizzazione di cui agli strumenti urbanistici e che, pertanto, ai sensi
della l. n. 447/1995, il piano regolatore è il termine di riferimento
della classificazione del territorio, tuttavia tale corrispondenza non è
perfettamente biunivoca ed anzi, vi è un naturale scollamento fra le due
tipologie di pianificazione: infatti, lo strumento urbanistico disciplina
l’assetto del territorio ai fini prettamente urbanistici ed edilizi,
individuando le zone omogenee sulla base di criteri quantitativi, mentre
la classificazione acustica ha riguardo all’effettiva fruibilità dei
luoghi, avvalendosi di indici qualitativi (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez.
I, 2 aprile 2008, n. 348).
Nel caso di specie, tuttavia, la
documentazione versata in atti dimostra che la P.A. ha tenuto conto del
criterio delle preesistenti destinazioni d’uso solamente
nell’individuazione delle aree da inserire nelle classi II, III e IV,
mentre per quelle da inserire nelle classi I, V e VI la P.A. – come
lamenta la Solvay Chimica S.p.A. – ha tenuto conto degli elementi
urbanistici desumibili dal Piano strutturale, senza prestare la dovuta
attenzione alle preesistenti destinazioni d’uso. Donde l’illegittimità,
anche per questo verso, degli atti impugnati.
Alla suesposta
conclusione conducono sia l’elaborato tecnico dell’A.R.P.A.T. prima
ricordato (che rappresenta il progetto di Piano adottato con l’impugnata
deliberazione 28 novembre 2003, n. 171 alla quale è allegato e di cui
costituisce parte integrante: v. all. 2 al ricorso R.G. n. 1545/2004 ed
all. 6 del Comune in ambedue i ricorsi), sia la deliberazione del
Consiglio Comunale di Rosignano 22 aprile 2004, n. 81. Ed invero:
-
l’elaborato tecnico afferma, in primo luogo, a pag. 7 che “utilizzando i
dati del Piano Strutturale si è proceduto a determinare le zone di tipo I,
V, e VI...”, mentre “...successivamente le classi II, III e IV sono state
individuate in base a valutazioni qualitative, basate sull’uso del
territorio, la presenza di strade e di infrastrutture ferroviarie di
grande impatto, il carico antropico presente nelle differenti zone”. A
pag. 5 l’elaborato reca, poi, un diagramma di flusso indicante “lo schema
logico che è alla base dello studio per la realizzazione di un piano di
classificazione acustica”, per il quale le classi I, V e VI “sono
direttamente individuate dalle prescrizioni del piano strutturale” (pag.
4);
- la deliberazione n. 81/2004, dal canto suo, giustifica il
rigetto delle osservazioni della ricorrente, volte ad ottenere
l’inserimento delle aree contestate nella classe VI, oltre che ai sensi
del divieto di adiacenza tra zone appartenenti a classi non contigue –
giustificazione, per quanto visto, illegittima nella sua assolutezza –,
anche invocando la destinazione urbanistica delle aree stesse (così per
l’area interessata dalle attività del Consorzio Aretusa e per quella del
pontile Vittorio Veneto).
Sul punto il Comune si difende evidenziando
che – come si è già detto – l’art. 4, comma 1, della l.r. n. 89/1998
richiede sì la valutazione delle preesistenti destinazioni d’uso del
territorio, ma per come tali destinazioni risultano individuate dagli
strumenti urbanistici vigenti: il che è esattamente quanto il Comune
stesso avrebbe fatto nel caso di specie. L’Amministrazione, peraltro,
avrebbe considerato anche l’attuale fruizione del territorio, proprio al
fine di evitare una pianificazione astratta e distante dall’effettiva
situazione di fatto. L’assunto è tuttavia contraddetto dalle affermazioni
dell’elaborato dell’A.R.P.A.T. appena riportate, le quali dimostrano come
siano stati utilizzati parametri differenti per l’individuazione delle
aree da inserire nelle classi I, V e VI, rispetto a quelli utilizzati per
le aree da inserire nelle classi II, III e IV: dimostrano, in particolare,
come solo per questo secondo gruppo di classi la P.A. abbia fatto ricorso
a valutazioni qualitative. Donde la fondatezza della doglianza, in quanto
questo utilizzo differenziato dei criteri disponibili, a seconda del tipo
di area da classificare, appare del tutto ingiustificato e tale da rendere
inutile il richiamo all’art. 4 della l.r. n. 89/1998: non si capisce,
infatti, perché le citate valutazioni qualitative (tra cui l’elaborato
A.R.P.A.T. comprende l’uso del territorio) non potessero utilizzarsi anche
per individuare le zone da inserire nelle classi V e VI. Certo, una simile
lacuna non può essere colmata invocando pretese carenze nei dati
I.S.T.A.T. a disposizione del Comune di Rosignano Marittimo, come
quest’ultimo sembra fare nella relazione depositata quale all. 9 in
ambedue i ricorsi (sulla scorta di ciò che viene detto a pag. 5
dell’elaborato dell’A.R.P.A.T.), poiché la sussistenza di tali carenze
avrebbe, di per sé, dovuto indurre ad ulteriori approfondimenti
istruttori.
In relazione, infine, al quarto motivo dei due ricorsi, con
cui ci si duole che il Piano gravato sarebbe il frutto di un modello
concettuale perfetto sulla carta, ma del tutto avulso dalla realtà, avendo
esso assegnato un valore assoluto al divieto (in realtà solo tendenziale)
di adiacenza di aree non contigue, non resta che richiamarsi, a
dimostrazione della fondatezza della doglianza, a quanto sin qui esposto a
proposito (della fondatezza) degli altri motivi di gravame.
Sul punto,
occorre peraltro precisare che nessuna rivendicazione è avanzata dalla
ricorrente circa la possibilità di istituire cd. fasce cuscinetto
(menzionate dalla difesa comunale), avendo la ricorrente stessa lamentato,
invece, la mancata considerazione dei piani di risanamento, pur se
contemplati dal paragrafo 1 della parte 1 della deliberazione regionale n.
77/2000. Nei limiti in cui può riconoscersi il sindacato giurisdizionale
su tali questioni, resta ferma la competenza esclusiva del Comune circa la
soluzione più opportuna alla problematica in esame, ma senza scartarne
aprioristicamente alcuna e tenendo conto che l’indagine va fatta in
concreto e non in astratto (e che quindi sono ben possibili soluzioni
differenziate per ciascuna delle zone critiche da vagliare).
In
definitiva, premessa l’improcedibilità del ricorso R.G. n. 1545/2004 nella
parte in cui si impugna con esso il Piano strutturale, nonché per la
medesima ragione (la contestazione del Piano strutturale)
l’improcedibilità del quinto motivo del ricorso R.G. n. 226/2005, i
ricorsi in epigrafe sono ambedue fondati e da accogliere, attesa la
fondatezza del primo, del secondo e del quarto motivo di entrambi e con
assorbimento del terzo motivo, sempre di entrambi.
Per l’effetto, va
disposto l’annullamento degli atti con essi impugnati, con i limiti ora
esposti per il ricorso R.G. n. 1545/2004, e quindi va pronunciato
l’annullamento delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Rosignano
Marittimo n. 171 del 2003 e n. 128 del 2004, rispettivamente di adozione e
di approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, nonché
della deliberazione n. 81 del 2004 (di controdeduzioni alle osservazioni
della ricorrente), recando quest’ultima le determinazioni del Comune di
Rosignano in ordine alle predette osservazioni.
Sussistono comunque
giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese, ai
sensi del testo vigente dell’art. 92 c.p.c., attesa la complessità delle
questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Toscana – Seconda Sezione – così definitivamente pronunciando sui ricorsi
indicati in epigrafe, e dispostane previamente la riunione, li accoglie
nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla le deliberazioni
di adozione e di approvazione del Piano di classificazione acustica del
Comune di Rosignano Marittimo indicate in motivazione, nonché la
deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni della ricorrente,
dichiarando, invece, i medesimi ricorsi improcedibili nella parte in cui
questi censurano il Piano strutturale del Comune di Rosignano.
Compensa
le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così deciso in Firenze nella, Camera di consiglio
del giorno 22 dicembre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio
Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pietro De
Berardinis, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2011
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