REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1559 del
2010, proposto da
Consorzio Autolinee Due S.C.A.R.L., in persona
del legale rappresentante p.t., e Consorzio Autolinee S.r.l., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati
Alfonso Locco, M. Beatrice Zammit, Vittorio Zammit e domiciliate presso la
Segreteria del Tribunale;
contro
- il Comune di Castrolibero, in persona del
Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Scarcello, ed
elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Alessi di Turio 8/B, presso lo
studio dell’avv. Elisabetta Maletta; - la Regione Calabria, in persona del
Presidente della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
nei confronti di
AMACO - Azienda per la Mobilità nell’Area
Cosentina – S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv. Anna Maria Vitale e domiciliata presso la
Segreteria del Tribunale; Co.Me.Tra. S.C.A.R.L., in persona del legale
rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della deliberazione n. 121 del 18 ottobre
2010 della Giunta Municipale di Castrolibero avente ad oggetto
l’affidamento diretto ex art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 in
favore della A.M.A.C.O. S.p.A. del servizio di trasporto pubblico urbano
volto a collegare, mediante prolungamento dell'autolinea urbana n. 20
Cosenza - Contrada Andreotta, il centro urbano di Castrolibero (Piazza
Pandosia), nonché del verbale della riunione istruttoria tenutasi presso
la Regione Calabria il 14 ottobre 2010;
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del
Comune di Castrolibero e di AMACO - Azienda per la Mobilità nell’Area
Cosentina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 5 maggio 2011 il Cons.
Giovanni Iannini ed uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:
FATTO e DIRITTO
1. La Consorzio Autolinee Due S.C.A.R.L.
gestisce, a mezzo della propria consorziata Consorzio Autolinee S.r.l.,
alcune autolinee nell’ambito della Provincia di Cosenza.
Tra esse
l’autolinea Cosenza - Castrolibero – Marano Marchesato – Marano Principato
– Cosenza, il cui programma di esercizio prevede alcune fermate nel Comune
di Castrolibero, tra le quali una fermata in Piazza Pandosia, situata nel
centro storico.
In data 14 ottobre 2010 si è svolta una riunione presso
l’Ufficio Trasporti della Regione, per affrontare la questione,
evidenziata dal Consorzio Autolinee Due S.C.A.R.L., del prolungamento al
centro di Castrolibero, Piazza Pandosia, dell’autolinea urbana Cosenza –
Contrada Andreotta, gestita dall’AMACO - Azienda per la Mobilità nell’Area
Cosentina, azienda strumentale del Comune di Cosenza consorziata alla
Co.Me.Tra. S.C.A.R.L.
Alla riunione hanno partecipato, oltre al
Dirigente dell’Ufficio, i rappresentanti del Consorzio Autolinee Due
S.C.A.R.L., dell’AMACO e della Co.Me.Tra. S.C.A.R.L.
In esito alla
riunione il Dirigente del settore Trasporti, precisato, tra l’altro, che
ogni variazione dei programmi di esercizio deve essere esaminata ed
autorizzata dal settore Trasporti, ha ritenuto che il servizio in
questione non rientra tra quelli affidati dalla Regione al Co.Me.Tra. e
che l’eventuale prolungamento dell’attuale linea urbana interessante il
Comune di Castrolibero configura un nuovo servizio urbano di esclusiva
competenza dello stesso Comune.
Nel corso della riunione il
rappresentante del Consorzio Autolinee Due S.C.A.R.L. ha fatto presente
che, nell’ambito della linea Cosenza - Castrolibero – Marano Marchesato –
Marano Principato – Cosenza, gestita dalla stessa, il collegamento con il
centro storico del Comune di Castrolibero è stato temporaneamente sospeso
per l’impossibilità di effettuare la manovra di inversione di marcia, a
causa delle vetture parcheggiate che impediscono tale manovra.
Con
deliberazione n. 121 del 18 ottobre 2010 la Giunta Municipale del Comune
di Castrolibero ha disposto l’affidamento diretto ex art. 125, comma 11,
del d.lgs. n. 163/2006 in favore della A.M.A.C.O. S.p.a., che gestisce
l’autolinea urbana n. 20 Cosenza - Contrada Andreotta, del servizio di
trasporto pubblico urbano di collegamento con i centro urbano di
Castrolibero (Piazza Pandosia).
2. Avverso tale delibera di Giunta,
nonché avverso il verbale della riunione istruttoria tenutasi presso la
Regione Calabria il 14 ottobre 2010, hanno proposto ricorso il Consorzio
Autolinee Due S.C.A.R.L. ed il Consorzio Autolinee S.r.l., cui resistono,
con controricorso, il Comune di Castrolibero e l’AMACO - Azienda per la
Mobilità nell’Area Cosentina.
La Regione Calabria e la Co.Me.Tra.
S.C.A.R.L., pur intimate, non si sono costitute in giudizio.
3.
Occorre esaminare, in via pregiudiziale, le eccezioni di irricevibilità ed
inammissibilità sollevate dalle parti resistenti.
3.1 Tanto il Comune
resistente quanto l’AMACO S.p.a. eccepiscono l’irricevibilità del ricorso
per tardività, perché proposto oltre il termine decadenziale di trenta
giorni di cui all’art. 120 c.p.a., ponendo in rilevo che le Società
ricorrenti hanno avuto conoscenza del servizio sostitutivo fin dall’11
ottobre 2010 ovvero dalla data della riunione presso la Regione, sicché il
ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il mese di novembre 2010.
In ogni caso, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine
di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione all’albo pretorio
del Comune della delibera di Giunta, avvenuta il 5 novembre 2010.
Le
eccezioni sono infondate.
Va specificato, innanzi tutto, che il gravame
ha ad oggetto essenzialmente la delibera della Giunta Municipale di
affidamento diretto del servizio al controinteressato, giacché, se nel
ricorso viene menzionato anche il verbale della riunione presso la Regione
Calabria, è chiaro che tale atto, non qualificabile quale provvedimento
amministrativo, non può comunque avere efficacia lesiva della sfera
giuridica delle ricorrenti.
Il termine di impugnazione non può, quindi,
decorrere da un momento anteriore a quello di adozione del provvedimento
della Giunta.
Quanto alla pubblicazione, occorre tenere presente che
l’art. 41 c.p.a. dispone che, per gli atti di cui non sia richiesta la
notifica individuale, il termine decorre dal giorno in cui sia scaduto il
termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base
alla legge. Orbene, l’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone
che tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate all’albo pretorio
per quindici giorni consecutivi. Il termine per l’impugnazione, nel caso
di specie, scadeva il quindicesimo giorno successivo al 5 novembre 2010 e,
quindi, il 20 dicembre. Il ricorso risulta consegnato all’Ufficiale
Giudiziario per la notifica in data 18 dicembre 2010. Ne consegue che, in
forza delle note sentenze della Corte costituzionale, per le quali,
rispetto al soggetto notificante, la notificazione deve intendersi
perfezionata con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale
giudiziario, la notificazione deve ritenersi tempestiva.
Ciò senza
contare che il comma 5 dell’art. 120 c.p.a. pone un’autonoma disciplina
riguardo all’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento, alla
stregua della quale in ogni altro caso, diverso da quelli della ricezione
della comunicazione di cui all’art. 79 de d.lgs. n. 163/2006 e della
pubblicazione di cui all’art. 66 , comma 8, dello stesso decreto, il
termine decorre dalla conoscenza dell’atto.
Sempre in relazione alla
data di decorrenza del termine, la difesa dell’AMACO ha richiamato il
disposto del 2° comma dell’art. 120 c.p.a., per il quale nel caso in cui
sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere
più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui
all’art 65 e all’art 225 del Codice dei contratti pubblici, alle
condizioni vi indicate.
In base a tale previsione, il termine
decorrerebbe dalla pubblicazione all’albo pretorio, avvenuta il 5 novembre
2010.
Tale argomento non appare condivisibile.
A prescindere dalla
questione relativa alla possibilità o meno di ricondurre l’affidamento
diretto al caso dell’omissione delle misure di pubblicità del bando, è
chiaro che la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione definitiva,
secondo le modalità di cui agli artt. 65 e 225 del Codice dei contratti
pubblici, è cosa totalmente diversa rispetto alla pubblicazione all’albo
pretorio di una delibera di affidamento diretto. Da un lato, infatti,
oggetto della pubblicazione, nel caso di specie, non è stato un avviso di
aggiudicazione e, dall’altro, le modalità di pubblicazione contemplate
dagli indicati articoli del Codice dei contratti sono del tutto diverse
rispetto alle misure di pubblicità attuate ad opera del Comune di
Castrolibero.
3.2 Le parti resistenti eccepiscono, inoltre,
l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse personale, attuale
e concreto.
In particolare, il Comune eccepisce che il contratto di
servizio non è più in essere essendo stato definitivamente interrotto e
non già temporaneamente sospeso, come afferma invece la ricorrente.
D’altra parte, la linea gestita dalla controinteressata assolverebbe a
funzioni ed esigenze diverse da quella extraurbana gestita dalle
ricorrenti e discenderebbe da ciò l’inesistenza di qualsiasi interferenza
che possa importare lesione degli interessi delle ricorrenti.
L’AMACO
sottolinea, invece, che l’unico interesse tutelabile da parte delle
ricorrenti è quello alla rinnovazione della procedura, al fine di ottenere
l’aggiudicazione, laddove tutte le censure sono incentrate
sull’illegittimità della delibera di Giunta. D’altra parte, il servizio
affidato all’AMACO riguarderebbe tratte diverse rispetto a quelle oggetto
del servizio gestito dalle ricorrente, di talché nessun vantaggio concreto
deriverebbe dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Le
eccezioni brevemente richiamate sono prive di fondamento.
Non appaiono
condivisibili, innanzi tutto, le affermazioni secondo le quali la tratta
gestita dalle Società ricorrente ha caratteristiche diverse o è, comunque,
non coincidente con quella gestita dalla controinteressata in forza del
provvedimento di affidamento.
È indiscusso, infatti, che il servizio
realizza il collegamento con Piazza Pandosia, con itinerario che
necessariamente coincide, almeno in parte, con quello gestito dalle
ricorrenti.
D’altra parte, la circostanza che il servizio gestito dalle
ricorrenti sia definitivamente interrotto e non semplicemente sospeso è
oggetto di una semplice affermazione non suffragata da alcun elemento
concreto.
Ma, anche a voler prescindere dall’esistenza di un interesse
correlato alla titolarità attuale dell’affidamento del servizio, vi è pur
sempre da rilevare che la legittimazione al ricorso troverebbe comunque
fondamento nella legittimazione dell’operatore economico di settore, che
intende contestare un affidamento diretto o senza gara, come di recente
ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St. Ad. Plen., 7 aprile 2011 n. 4).
L’interesse a ricorrere va correlato al fatto stesso dell’esistenza di un
affidamento diretto, che esclude la possibilità di un gestione da parte
dell’operatore del settore.
Non colgono nel segno, infine, i rilievi
della controinteressata, secondo i quali le ricorrenti potrebbero far
valere solo un interesse a partecipare ad una gara al fine
dell’aggiudicazione.
Parte ricorrente ha un interesse che è correlato
sia al fatto che essa è affidataria di un determinato servizio, sia al
fatto che essa, quale operatore del settore, è stata comunque esclusa dal
nuovo affidamento.
4. Le ricorrenti con il primo motivo deducono la
violazione della l.r. 28 dicembre 2006 n. 18 e dell’art. 64 della l.r. 12
giugno 2009 n. 19, incompetenza, eccesso di potere per travisamento dei
fatti, falsità dei presupposti, contraddittorietà, sviamento.
Esse
richiamano, innanzi tutto, il disposto della l.r. n. 18/2006, che prevede,
all’art. 1, comma 1, che tutti gli affidamenti in essere alla data di
entrata in vigore della legge stessa sono mantenuti in capo alle imprese
esercenti fino al 31 dicembre 2006, subordinando, art. 2, comma 1,
l’ulteriore proroga dell'affidamento al 31 dicembre 2008 alla costituzione
di una società consortile di cui siano componenti almeno due società
affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale nella Regione e che
dispone, inoltre, che gli affidamenti devono essere disciplinati mediante
contratto di servizio.
Le stesse ricorrenti richiamano, inoltre, la
successiva l.r. n. 19/2009 che, all’art. 64, comma 1, dispone che la
Giunta regionale è autorizzata alla modifica dei programmi di esercizio
affidati, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, alle
società consortili, per adeguare l’offerta dei servizi – eserciti tramite
il contratto di servizio – alle competenze territoriali delle province
ovvero dei bacini territoriali eventualmente già individuati dalla
programmazione provinciale.
Sulla base di tali norme, secondo le
ricorrenti, l’affidamento del servizio ad opera della Giunta Municipale
sarebbe illegittimo, in quanto, trattandosi della modificazione
dell’autolinea n. 20 Cosenza – Contrada Andreotta, oggetto di affidamento
al Consorzio Meridionale Trasporti (Co.Me.Tra.), sarebbe occorsa
autorizzazione della Giunta Regionale, oltre che la sussistenza dei
presupposti costituiti dal miglioramento dell’offerta ed economia di
bilancio.
Il provvedimento impugnato, pertanto, contrasterebbe con le
indicate norme di legge e sarebbe viziato da incompetenza.
Sarebbe
erronea la conclusione cui è giunto il Dirigente regionale nella riunione
istruttoria del 14 ottobre 2010, per la quale si tratterebbe solo
dell’istituzione di una nuova linea nell’ambito del territorio comunale,
giacché in realtà vi sarebbe stato il prolungamento di una linea
esistente, per un tratto, peraltro, talmente breve (meno di 2 km) da non
potersi configurare una nuova linea.
Le ricorrenti evidenziano, infine,
che il servizio in questione viene esercitato con i mezzi e con il
personale utilizzati per l’autolinea n. 20.
Obiettano le resistenti che
il servizio oggetto della delibera impugnata si configura quale nuova
linea urbana, in relazione alla quale ogni competenza è demandata ai
comuni, a norma dell’art. 5 della l.r. n. 23/1999.
Evidenziano, ancora,
che il servizio è a totale carico del bilancio del Comune di Castrolibero
e che esso si svolge nella sua interezza all’interno del territorio dello
stesso Comune.
Si tratterebbe, quindi, di un nuovo servizio
disciplinato da un diverso contratto stipulato tra il Comune di
Castrolibero e la AMACO S.p.a., destinato a volgersi nei tempi morti
dell’attesa tra una corsa e l’altra, in modo da garantire una frequenza
oraria medio – alta delle corse, conformemente a quanto previsto dalla
l.r. n. 23/1999 per le linee urbane.
La procedura seguita troverebbe
comunque giustificazione nell’urgenza di garantire il servizio ai
cittadini, essendo stato esso interrotto dalle ricorrenti da circa due
anni.
Osserva il Collegio che la problematica posta dal primo motivo di
ricorso ruota sostanzialmente sulla questione se, nel caso di specie, si
sia avuta la modificazione, mediante prolungamento, di una linea
extraurbana ovvero l’istituzione di una nuova linea urbana mediante un
autonomo contratto, che attua il servizio all’interno del territorio
comunale.
Optando per la prima soluzione è, indubbiamente, necessario
l’intervento di un atto autorizzativo della Giunta Regionale.
In
effetti, il necessario raccordo con la linea n. 20 potrebbe far pensare ad
un semplice prolungamento e, quindi, ad una modificazione di un’autolinea
esistente.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che la soluzione della
questione imponga la considerazione di due aspetti di primaria
importanza.
Un primo aspetto, sicuramente pregnante, attiene
all’itinerario seguito dalla linea di cui si tratta.
Come rilevato
dalle difese delle resistenti e sottolineato nella stessa delibera
impugnata, l’intero itinerario della corsa istituita si svolge nell’ambito
del territorio del Comune di Castrolibero.
D’altra parte, e questo è il
secondo aspetto, tutti gli oneri derivanti dall’istituzione della linea
sono a carico del bilancio del Comune, senza alcun riflesso sul bilancio
regionale.
Preso atto di ciò, si deve osservare che nessuna norma,
statale o regionale, potrebbe impedire all’ente comunale, nel proprio
territorio e con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio, di
provvedere all’espletamento di un servizio pubblico di primaria importanza
quale il trasporto urbano.
Le competenze regionale in materia, o
eventualmente della provincia, si spiegano in funzione della dimensione
ultracomunale del servizio e del fatto che i relativi oneri gravano sulla
finanza regionale.
Una volta verificata l’insussistenza di tali
presupposti non v’è ragione di escludere la competenza comunale.
Che il
servizio sia attuato avvalendosi dei mezzi e del personale utilizzati per
un’altra autolinea non muta i termini del discorso, trattandosi di fattori
estrinseci che non incidono sull’essenza dei fattori sopra
evidenziati.
Appare quindi, condivisibile l’affermazione secondo cui si
tratta di un nuovo servizio urbano.
Né può assumere rilievo, infine, il
fatto che la lunghezza de percorso sia inferiore ai 2 km e ciò proprio in
quanto si tratta di una linea urbana, che, interessando un piccolo comune,
non può che essere di lunghezza limitata.
La giurisprudenza menzionata
dalle ricorrenti, che pone tra i requisiti delle nuove linee una certa
lunghezza di percorso, riguarda le linee extraurbane e non quelle urbane.
Il primo motivo risulta, pertanto, privo di fondamento.
5. Con
il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 125 del
d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed eccesso di potere per travisamento dei
fatti, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e di
motivazione.
La delibera impugnata avrebbe disposto l’affidamento
diretto sulla base delle previsioni dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006,
relativo all’acquisizione in economia di lavori, beni e
servizi.
Rilevano le ricorrenti che il comma 11 dello stesso art. 125
dispone che per servizi o forniture di importo pari o superiore a
ventimila euro l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono
in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante.
Il servizio in questione importa un onere pari ad
€ 150.710,85 (€ 50.236,95 per tre anni) e, quindi, il Comune avrebbe
dovuto attivare la procedura negoziata del cottimo fiduciario, che importa
la consultazione di almeno cinque operatori economici, e non procedere ad
affidamento diretto.
Le parti resistenti invocano il disposto dell’art.
23 del d.lgs. n. 163/2006, che esclude l’applicazione delle norme del
codice dei contratti pubblici agli appalti di pubblici servizi di
trasporto a mezzo autobus.
Esse rilevano che la materia è disciplinata
dal Regolamento CE n. 1370/07, il cui art. 5, comma 4, dispone che “a
meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti
hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico
il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 EUR oppure che
riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri
inferiore a 300.000 chilometri l’anno”.
Obiettano le ricorrenti che
l’esclusione disposta dall’art. 23 del Codice dei contratti riguarda gli
appalti già esclusi dal campo di applicazione della direttiva CEE 93/98 in
virtù dell’art. 2, paragrafo 4, della stessa, che concerne il caso in cui
altri enti possano fornire liberamente il servizio alle stesse condizioni
previste per gli enti aggiudicatori, quale ad esempio, secondo le stesse
ricorrenti, i servizi di noleggio autobus con conducente.
Quanto al
Regolamento CE n. 1370/2007, esse sottolineano che l’applicazione della
norma richiamata è subordinata all’inesistenza di un divieto disposto
dalla legislazione nazionale, che nel caso di specie sussisterebbe,
giacché l’art. 1, comma 3, della l.r. n. 18/2006 prevede che, fino alla
conclusione del periodo transitorio ivi contemplato, prorogato ad opera
dell’art. 43 l.r. n. 7/2010, tutti i servizi di interesse regionale nuovi
o non prorogati sono affidati tramite procedure urgenti di gara ad
evidenza pubblica a cura della regione, sentite le province, ovvero dei
comuni per i servizi urbani.
La questione sollevata dalle ricorrenti è
quella concernente la legittimità di un affidamento diretto del servizio,
senza ricorso ad una procedura di evidenza pubblica.
Si tratta di
vedere, in particolare, se l’esenzione dal ricorso ad una procedura di
evidenza pubblica possa desumersi dalle previsioni del diritto
comunitario, giacché, alla luce delle norme interne di cui all’art. 125
del Codice dei contratti, pur richiamate nella delibera impugnata, è da
escludersi la possibilità dell’affidamento diretto senza l’avvio di una
procedura negoziata, cui partecipino più concorrenti. Anzi, a dire il
vero, visto il tipo di contratto, si potrebbe dubitare della stessa
possibilità di configurare un servizio in economia, che implica pur sempre
che il servizio permanga nella sfera di controllo dell’ente
pubblico.
Comunque sia, occorre partire dalla questione relativa
all’applicabilità dell’art. 23 del Codice di contratti, che riproduce la
previsione dell’art. 5, par. 2, della direttiva 2004/17/CE, per la quale
la direttiva stessa non si applica agli enti che forniscono un servizio di
autotrasporto mediante autobus al pubblico, i quali erano esclusi dal
campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell’art. 2, par.
4, della stessa. Tale art. 2, a sua volta prevede che la fornitura al
pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus non è considerata
come un’attività ai sensi del paragrafo 2, lettera c), qualora altri enti
possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una
zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti
aggiudicatori.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di
affermare che la norma di cui all’art. 23 tende a sottrarre
all’applicazione della disciplina comunitaria in tema di appalti le
ipotesi di “... servizio pubblico degli autobus, offerto ad un pubblico
indifferenziato che vi accede mediante il semplice pagamento del
biglietto” (così TAR Lombardia, Brescia, 19 aprile 2007 n. 410; cfr.
anche TAR Lombardia, Milano, sez. III; 22 giugno 2006 n. 1493), escludendo
da tale novero servizi quali gli scuolabus, in quanto comportano modalità
di accesso non indiscriminato.
L’esempio addotto dalle ricorrente,
tendente a limitare l’esclusione a casi quali quello del noleggio autobus
con conducente, appare quindi fuor luogo.
Alla fattispecie deve
ritenersi applicabile, per converso, come evidenziato dalle parti
resistenti, il Reg. CE 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, che è relativo
proprio ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)
n. 1107/70, il cui art. 5 riconosce alle autorità competenti la facoltà di
aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore
annuo medio stimato è inferiore a € 1.000.000 oppure che riguardano la
fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a
300.000 chilometri l’anno.
Le ricorrenti negano che l’affidamento
diretto possa ritenersi consentito in base a detta previsione, stante
l’esistenza di un divieto contemplato dalla richiamata norme della l.r. n.
18/2006.
Osserva il Collegio che, al di là della questione se la norma
regionale in discorso possa in effetti costituire limite all’applicazione
della norma comunitaria, la portata applicativa della norma regionale è,
comunque, limitata ad un periodo transitorio, in relazione al quale è
stata prevista una proroga dei servizi di trasporto d'interesse regionale.
Secondo le ricorrenti tale regime di proroga è ancora in corso, in base al
combinato disposto dell’art. 43, comma 2 della l.r. n. 8/2010 e dell’art.
8, comma 2, del Reg. CE 1370/2007. L’art. 43 in discorso ha il seguente
testo: “In relazione alla definizione e al completamento del processo
di cui al comma 1 e quindi con la predisposizione di tutti i prodotti
necessari i contratti di servizio pubblico relativi ai servizi di
trasporto pubblico locale regionale sono prorogati al 31 dicembre 2010 con
eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento
CE n. 1370/2007 articolo 8, comma 2”.
La Corte costituzionale,
tuttavia, con sentenza 11 aprile 2011 n. 123 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del comma 2 dell’art. 43 della l.r. n. 8/2010, in quanto in
contrasto con quanto stabilito dall’art. 23 bis del d.l. 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che delinea un regime transitorio per
l’affidamento del servizio difforme da quello previsto dalla disposizione
richiamata.
Ne consegue che l’argomento addotto dalle ricorrenti al
fine di escludere l’applicabilità della norma comunitaria appare privo di
fondamento, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.
6.
Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione della l.r. n.
18/2006 e dell’art. 64 della l.. n. 19/2009, nonché eccesso di potere per
travisamento dei fatti e falsità dei presupposti.
Secondo le ricorrenti
il prolungamento dell’autolinea, in ogni caso, si sarebbe dovuto disporre
in favore della Co.Me.Tra., in quanto affidataria dei servizi di trasporto
e non dell’AMACO.
D’altra parte, in nessun caso il Comune di
Castrolibero avrebbe potuto affidare il servizio all’AMACO, in quanto
quest’ultima è azienda strumentale del Comune di Cosenza.
Le censure
non sono fondate.
Quanto al primo aspetto, è chiaro che l’assunto delle
ricorrenti è strettamente correlato all’affermazione secondo cui nel caso
in questione si è avuta modifica di un’autolinea extraurbana, mediante
prolungamento e non l’istituzione di una nuova linea. Ma si è visto che la
vicenda non può essere ricostruita in questi termini.
Riguardo
all’altro aspetto, è chiaro che, una volta accertata la legittimità di un
affidamento diretto, il fatto che l’AMACO sia azienda strumentale del
Comune di Cosenza non può avere rilievo, giacché ciò non incide sulla
sfera della capacità del soggetto giuridico.
7. Le ricorrenti
affermano, infine, la violazione dei principi in materia di affidamento di
autolinee ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di
istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione avrebbe omesso di
valutare le interferenze tra le linee preesistenti e quelle da istituire
ed avrebbe violato l’obbligo di motivare al riguardo.
Il Comune,
anziché rimuovere gli ostacoli, costituiti dall’impossibilità di manovra
per la presenza di veicoli parcheggiati, che hanno impedito alle
ricorrenti l’espletamento del servizio, si sarebbe limitato a prendere
atto dell’isolamento del centro storico, giungendo, in modo apodittico ed
ingiustificato, alla conclusione che il solo strumento per risolvere il
problema fosse il prolungamento dell’autolinea n. 20 gestita
dall’AMACO.
Le censure richiamate non sembrano tenere conto del fatto
che il Comune di Castrolibero non si è limitato a disporre un affidamento
in modo del tutto immotivato, ma che esso ha avuto luogo sulla base
dell’analisi delle esigenze di mobilità della popolazione, dei correlativi
obiettivi e delle modalità di affidamento che, a giudizio
dell’Amministrazione, assicuravano la maggiore efficienza ed economicità
del servizio.
Non appare, quindi, possibile sostenere che non sia state
valutate le interferenze tra autolinee, giacché l’effettuazione di tale
valutazione non implica altro che le analisi che sono state sopra
richiamate, che risultano effettuate ed esternate in modo
congruo.
Riguardo alla scelta della via del nuovo affidamento, anziché
di quella della rimozione degli ostacoli, è chiaro che non si dispone, in
quanto non viene fornito dalle ricorrenti, di alcun elemento per ritenere
che tale scelta sia il frutto di un esercizio della funzione discrezionale
contrassegnato da palese illogicità o irrazionalità o di un travisamento.
L’unico elemento fornito è l’affermazione delle stesse ricorrenti, secondo
la quale il servizio è stato sospeso per difficoltà o impossibilità di
manovra connesse alla presenza di veicoli in sosta.
8. In
conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono
giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria (Sezione Seconda)
rigetta il ricorso.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio
del 5 maggio 2011 – 8 giugno 2011 con l’intervento dei Signori
Magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente FF
Giovanni Iannini,
Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2011