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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 13 giugno 2011 n. 898
Daniele Burzichelli – Presidente f.f., Giovanni Iannini – Estensore


Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Trasporto pubblico all’interno di un territorio comunale – Nuova linea urbana – Istituzione – Reg. CE n.1370 del 2007 – Applicazione

 

 

Alla istituzione di una nuova linea urbana che attua il servizio di trasporto all’interno di un territorio comunale, è applicabile il Reg. CE 23 ottobre 2007 n. 1370/2007, che è relativo proprio ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, il cui art. 5 riconosce alle autorità competenti la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a € 1.000.000 oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l’anno.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1559 del 2010, proposto da

Consorzio Autolinee Due S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., e Consorzio Autolinee S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Alfonso Locco, M. Beatrice Zammit, Vittorio Zammit e domiciliate presso la Segreteria del Tribunale;

contro



- il Comune di Castrolibero, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Scarcello, ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Alessi di Turio 8/B, presso lo studio dell’avv. Elisabetta Maletta; - la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;

nei confronti di



AMACO - Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina – S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Maria Vitale e domiciliata presso la Segreteria del Tribunale; Co.Me.Tra. S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l’annullamento



della deliberazione n. 121 del 18 ottobre 2010 della Giunta Municipale di Castrolibero avente ad oggetto l’affidamento diretto ex art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 in favore della A.M.A.C.O. S.p.A. del servizio di trasporto pubblico urbano volto a collegare, mediante prolungamento dell'autolinea urbana n. 20 Cosenza - Contrada Andreotta, il centro urbano di Castrolibero (Piazza Pandosia), nonché del verbale della riunione istruttoria tenutasi presso la Regione Calabria il 14 ottobre 2010;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castrolibero e di AMACO - Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 5 maggio 2011 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La Consorzio Autolinee Due S.C.A.R.L. gestisce, a mezzo della propria consorziata Consorzio Autolinee S.r.l., alcune autolinee nell’ambito della Provincia di Cosenza.
Tra esse l’autolinea Cosenza - Castrolibero – Marano Marchesato – Marano Principato – Cosenza, il cui programma di esercizio prevede alcune fermate nel Comune di Castrolibero, tra le quali una fermata in Piazza Pandosia, situata nel centro storico.
In data 14 ottobre 2010 si è svolta una riunione presso l’Ufficio Trasporti della Regione, per affrontare la questione, evidenziata dal Consorzio Autolinee Due S.C.A.R.L., del prolungamento al centro di Castrolibero, Piazza Pandosia, dell’autolinea urbana Cosenza – Contrada Andreotta, gestita dall’AMACO - Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina, azienda strumentale del Comune di Cosenza consorziata alla Co.Me.Tra. S.C.A.R.L.
Alla riunione hanno partecipato, oltre al Dirigente dell’Ufficio, i rappresentanti del Consorzio Autolinee Due S.C.A.R.L., dell’AMACO e della Co.Me.Tra. S.C.A.R.L.
In esito alla riunione il Dirigente del settore Trasporti, precisato, tra l’altro, che ogni variazione dei programmi di esercizio deve essere esaminata ed autorizzata dal settore Trasporti, ha ritenuto che il servizio in questione non rientra tra quelli affidati dalla Regione al Co.Me.Tra. e che l’eventuale prolungamento dell’attuale linea urbana interessante il Comune di Castrolibero configura un nuovo servizio urbano di esclusiva competenza dello stesso Comune.
Nel corso della riunione il rappresentante del Consorzio Autolinee Due S.C.A.R.L. ha fatto presente che, nell’ambito della linea Cosenza - Castrolibero – Marano Marchesato – Marano Principato – Cosenza, gestita dalla stessa, il collegamento con il centro storico del Comune di Castrolibero è stato temporaneamente sospeso per l’impossibilità di effettuare la manovra di inversione di marcia, a causa delle vetture parcheggiate che impediscono tale manovra.
Con deliberazione n. 121 del 18 ottobre 2010 la Giunta Municipale del Comune di Castrolibero ha disposto l’affidamento diretto ex art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 in favore della A.M.A.C.O. S.p.a., che gestisce l’autolinea urbana n. 20 Cosenza - Contrada Andreotta, del servizio di trasporto pubblico urbano di collegamento con i centro urbano di Castrolibero (Piazza Pandosia).

2. Avverso tale delibera di Giunta, nonché avverso il verbale della riunione istruttoria tenutasi presso la Regione Calabria il 14 ottobre 2010, hanno proposto ricorso il Consorzio Autolinee Due S.C.A.R.L. ed il Consorzio Autolinee S.r.l., cui resistono, con controricorso, il Comune di Castrolibero e l’AMACO - Azienda per la Mobilità nell’Area Cosentina.
La Regione Calabria e la Co.Me.Tra. S.C.A.R.L., pur intimate, non si sono costitute in giudizio.

3. Occorre esaminare, in via pregiudiziale, le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità sollevate dalle parti resistenti.
3.1 Tanto il Comune resistente quanto l’AMACO S.p.a. eccepiscono l’irricevibilità del ricorso per tardività, perché proposto oltre il termine decadenziale di trenta giorni di cui all’art. 120 c.p.a., ponendo in rilevo che le Società ricorrenti hanno avuto conoscenza del servizio sostitutivo fin dall’11 ottobre 2010 ovvero dalla data della riunione presso la Regione, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il mese di novembre 2010. In ogni caso, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del Comune della delibera di Giunta, avvenuta il 5 novembre 2010.
Le eccezioni sono infondate.
Va specificato, innanzi tutto, che il gravame ha ad oggetto essenzialmente la delibera della Giunta Municipale di affidamento diretto del servizio al controinteressato, giacché, se nel ricorso viene menzionato anche il verbale della riunione presso la Regione Calabria, è chiaro che tale atto, non qualificabile quale provvedimento amministrativo, non può comunque avere efficacia lesiva della sfera giuridica delle ricorrenti.
Il termine di impugnazione non può, quindi, decorrere da un momento anteriore a quello di adozione del provvedimento della Giunta.
Quanto alla pubblicazione, occorre tenere presente che l’art. 41 c.p.a. dispone che, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, il termine decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Orbene, l’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 dispone che tutte le deliberazioni del comune sono pubblicate all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Il termine per l’impugnazione, nel caso di specie, scadeva il quindicesimo giorno successivo al 5 novembre 2010 e, quindi, il 20 dicembre. Il ricorso risulta consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 18 dicembre 2010. Ne consegue che, in forza delle note sentenze della Corte costituzionale, per le quali, rispetto al soggetto notificante, la notificazione deve intendersi perfezionata con la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, la notificazione deve ritenersi tempestiva.
Ciò senza contare che il comma 5 dell’art. 120 c.p.a. pone un’autonoma disciplina riguardo all’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento, alla stregua della quale in ogni altro caso, diverso da quelli della ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 de d.lgs. n. 163/2006 e della pubblicazione di cui all’art. 66 , comma 8, dello stesso decreto, il termine decorre dalla conoscenza dell’atto.
Sempre in relazione alla data di decorrenza del termine, la difesa dell’AMACO ha richiamato il disposto del 2° comma dell’art. 120 c.p.a., per il quale nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione definitiva di cui all’art 65 e all’art 225 del Codice dei contratti pubblici, alle condizioni vi indicate.
In base a tale previsione, il termine decorrerebbe dalla pubblicazione all’albo pretorio, avvenuta il 5 novembre 2010.
Tale argomento non appare condivisibile.
A prescindere dalla questione relativa alla possibilità o meno di ricondurre l’affidamento diretto al caso dell’omissione delle misure di pubblicità del bando, è chiaro che la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione definitiva, secondo le modalità di cui agli artt. 65 e 225 del Codice dei contratti pubblici, è cosa totalmente diversa rispetto alla pubblicazione all’albo pretorio di una delibera di affidamento diretto. Da un lato, infatti, oggetto della pubblicazione, nel caso di specie, non è stato un avviso di aggiudicazione e, dall’altro, le modalità di pubblicazione contemplate dagli indicati articoli del Codice dei contratti sono del tutto diverse rispetto alle misure di pubblicità attuate ad opera del Comune di Castrolibero.
3.2 Le parti resistenti eccepiscono, inoltre, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse personale, attuale e concreto.
In particolare, il Comune eccepisce che il contratto di servizio non è più in essere essendo stato definitivamente interrotto e non già temporaneamente sospeso, come afferma invece la ricorrente. D’altra parte, la linea gestita dalla controinteressata assolverebbe a funzioni ed esigenze diverse da quella extraurbana gestita dalle ricorrenti e discenderebbe da ciò l’inesistenza di qualsiasi interferenza che possa importare lesione degli interessi delle ricorrenti.
L’AMACO sottolinea, invece, che l’unico interesse tutelabile da parte delle ricorrenti è quello alla rinnovazione della procedura, al fine di ottenere l’aggiudicazione, laddove tutte le censure sono incentrate sull’illegittimità della delibera di Giunta. D’altra parte, il servizio affidato all’AMACO riguarderebbe tratte diverse rispetto a quelle oggetto del servizio gestito dalle ricorrente, di talché nessun vantaggio concreto deriverebbe dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Le eccezioni brevemente richiamate sono prive di fondamento.
Non appaiono condivisibili, innanzi tutto, le affermazioni secondo le quali la tratta gestita dalle Società ricorrente ha caratteristiche diverse o è, comunque, non coincidente con quella gestita dalla controinteressata in forza del provvedimento di affidamento.
È indiscusso, infatti, che il servizio realizza il collegamento con Piazza Pandosia, con itinerario che necessariamente coincide, almeno in parte, con quello gestito dalle ricorrenti.
D’altra parte, la circostanza che il servizio gestito dalle ricorrenti sia definitivamente interrotto e non semplicemente sospeso è oggetto di una semplice affermazione non suffragata da alcun elemento concreto.
Ma, anche a voler prescindere dall’esistenza di un interesse correlato alla titolarità attuale dell’affidamento del servizio, vi è pur sempre da rilevare che la legittimazione al ricorso troverebbe comunque fondamento nella legittimazione dell’operatore economico di settore, che intende contestare un affidamento diretto o senza gara, come di recente ribadito dalla giurisprudenza (Cons. St. Ad. Plen., 7 aprile 2011 n. 4). L’interesse a ricorrere va correlato al fatto stesso dell’esistenza di un affidamento diretto, che esclude la possibilità di un gestione da parte dell’operatore del settore.
Non colgono nel segno, infine, i rilievi della controinteressata, secondo i quali le ricorrenti potrebbero far valere solo un interesse a partecipare ad una gara al fine dell’aggiudicazione.
Parte ricorrente ha un interesse che è correlato sia al fatto che essa è affidataria di un determinato servizio, sia al fatto che essa, quale operatore del settore, è stata comunque esclusa dal nuovo affidamento.

4. Le ricorrenti con il primo motivo deducono la violazione della l.r. 28 dicembre 2006 n. 18 e dell’art. 64 della l.r. 12 giugno 2009 n. 19, incompetenza, eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, contraddittorietà, sviamento.
Esse richiamano, innanzi tutto, il disposto della l.r. n. 18/2006, che prevede, all’art. 1, comma 1, che tutti gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge stessa sono mantenuti in capo alle imprese esercenti fino al 31 dicembre 2006, subordinando, art. 2, comma 1, l’ulteriore proroga dell'affidamento al 31 dicembre 2008 alla costituzione di una società consortile di cui siano componenti almeno due società affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale nella Regione e che dispone, inoltre, che gli affidamenti devono essere disciplinati mediante contratto di servizio.
Le stesse ricorrenti richiamano, inoltre, la successiva l.r. n. 19/2009 che, all’art. 64, comma 1, dispone che la Giunta regionale è autorizzata alla modifica dei programmi di esercizio affidati, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18, alle società consortili, per adeguare l’offerta dei servizi – eserciti tramite il contratto di servizio – alle competenze territoriali delle province ovvero dei bacini territoriali eventualmente già individuati dalla programmazione provinciale.
Sulla base di tali norme, secondo le ricorrenti, l’affidamento del servizio ad opera della Giunta Municipale sarebbe illegittimo, in quanto, trattandosi della modificazione dell’autolinea n. 20 Cosenza – Contrada Andreotta, oggetto di affidamento al Consorzio Meridionale Trasporti (Co.Me.Tra.), sarebbe occorsa autorizzazione della Giunta Regionale, oltre che la sussistenza dei presupposti costituiti dal miglioramento dell’offerta ed economia di bilancio.
Il provvedimento impugnato, pertanto, contrasterebbe con le indicate norme di legge e sarebbe viziato da incompetenza.
Sarebbe erronea la conclusione cui è giunto il Dirigente regionale nella riunione istruttoria del 14 ottobre 2010, per la quale si tratterebbe solo dell’istituzione di una nuova linea nell’ambito del territorio comunale, giacché in realtà vi sarebbe stato il prolungamento di una linea esistente, per un tratto, peraltro, talmente breve (meno di 2 km) da non potersi configurare una nuova linea.
Le ricorrenti evidenziano, infine, che il servizio in questione viene esercitato con i mezzi e con il personale utilizzati per l’autolinea n. 20.
Obiettano le resistenti che il servizio oggetto della delibera impugnata si configura quale nuova linea urbana, in relazione alla quale ogni competenza è demandata ai comuni, a norma dell’art. 5 della l.r. n. 23/1999.
Evidenziano, ancora, che il servizio è a totale carico del bilancio del Comune di Castrolibero e che esso si svolge nella sua interezza all’interno del territorio dello stesso Comune.
Si tratterebbe, quindi, di un nuovo servizio disciplinato da un diverso contratto stipulato tra il Comune di Castrolibero e la AMACO S.p.a., destinato a volgersi nei tempi morti dell’attesa tra una corsa e l’altra, in modo da garantire una frequenza oraria medio – alta delle corse, conformemente a quanto previsto dalla l.r. n. 23/1999 per le linee urbane.
La procedura seguita troverebbe comunque giustificazione nell’urgenza di garantire il servizio ai cittadini, essendo stato esso interrotto dalle ricorrenti da circa due anni.
Osserva il Collegio che la problematica posta dal primo motivo di ricorso ruota sostanzialmente sulla questione se, nel caso di specie, si sia avuta la modificazione, mediante prolungamento, di una linea extraurbana ovvero l’istituzione di una nuova linea urbana mediante un autonomo contratto, che attua il servizio all’interno del territorio comunale.
Optando per la prima soluzione è, indubbiamente, necessario l’intervento di un atto autorizzativo della Giunta Regionale.
In effetti, il necessario raccordo con la linea n. 20 potrebbe far pensare ad un semplice prolungamento e, quindi, ad una modificazione di un’autolinea esistente.
Ritiene, tuttavia, il Collegio che la soluzione della questione imponga la considerazione di due aspetti di primaria importanza.
Un primo aspetto, sicuramente pregnante, attiene all’itinerario seguito dalla linea di cui si tratta.
Come rilevato dalle difese delle resistenti e sottolineato nella stessa delibera impugnata, l’intero itinerario della corsa istituita si svolge nell’ambito del territorio del Comune di Castrolibero.
D’altra parte, e questo è il secondo aspetto, tutti gli oneri derivanti dall’istituzione della linea sono a carico del bilancio del Comune, senza alcun riflesso sul bilancio regionale.
Preso atto di ciò, si deve osservare che nessuna norma, statale o regionale, potrebbe impedire all’ente comunale, nel proprio territorio e con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio, di provvedere all’espletamento di un servizio pubblico di primaria importanza quale il trasporto urbano.
Le competenze regionale in materia, o eventualmente della provincia, si spiegano in funzione della dimensione ultracomunale del servizio e del fatto che i relativi oneri gravano sulla finanza regionale.
Una volta verificata l’insussistenza di tali presupposti non v’è ragione di escludere la competenza comunale.
Che il servizio sia attuato avvalendosi dei mezzi e del personale utilizzati per un’altra autolinea non muta i termini del discorso, trattandosi di fattori estrinseci che non incidono sull’essenza dei fattori sopra evidenziati.
Appare quindi, condivisibile l’affermazione secondo cui si tratta di un nuovo servizio urbano.
Né può assumere rilievo, infine, il fatto che la lunghezza de percorso sia inferiore ai 2 km e ciò proprio in quanto si tratta di una linea urbana, che, interessando un piccolo comune, non può che essere di lunghezza limitata.
La giurisprudenza menzionata dalle ricorrenti, che pone tra i requisiti delle nuove linee una certa lunghezza di percorso, riguarda le linee extraurbane e non quelle urbane.
Il primo motivo risulta, pertanto, privo di fondamento.

5. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione dell’art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.
La delibera impugnata avrebbe disposto l’affidamento diretto sulla base delle previsioni dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, relativo all’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.
Rilevano le ricorrenti che il comma 11 dello stesso art. 125 dispone che per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Il servizio in questione importa un onere pari ad € 150.710,85 (€ 50.236,95 per tre anni) e, quindi, il Comune avrebbe dovuto attivare la procedura negoziata del cottimo fiduciario, che importa la consultazione di almeno cinque operatori economici, e non procedere ad affidamento diretto.
Le parti resistenti invocano il disposto dell’art. 23 del d.lgs. n. 163/2006, che esclude l’applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici agli appalti di pubblici servizi di trasporto a mezzo autobus.
Esse rilevano che la materia è disciplinata dal Regolamento CE n. 1370/07, il cui art. 5, comma 4, dispone che “a meno che sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti hanno facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a 1.000.000 EUR oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l’anno”.
Obiettano le ricorrenti che l’esclusione disposta dall’art. 23 del Codice dei contratti riguarda gli appalti già esclusi dal campo di applicazione della direttiva CEE 93/98 in virtù dell’art. 2, paragrafo 4, della stessa, che concerne il caso in cui altri enti possano fornire liberamente il servizio alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori, quale ad esempio, secondo le stesse ricorrenti, i servizi di noleggio autobus con conducente.
Quanto al Regolamento CE n. 1370/2007, esse sottolineano che l’applicazione della norma richiamata è subordinata all’inesistenza di un divieto disposto dalla legislazione nazionale, che nel caso di specie sussisterebbe, giacché l’art. 1, comma 3, della l.r. n. 18/2006 prevede che, fino alla conclusione del periodo transitorio ivi contemplato, prorogato ad opera dell’art. 43 l.r. n. 7/2010, tutti i servizi di interesse regionale nuovi o non prorogati sono affidati tramite procedure urgenti di gara ad evidenza pubblica a cura della regione, sentite le province, ovvero dei comuni per i servizi urbani.
La questione sollevata dalle ricorrenti è quella concernente la legittimità di un affidamento diretto del servizio, senza ricorso ad una procedura di evidenza pubblica.
Si tratta di vedere, in particolare, se l’esenzione dal ricorso ad una procedura di evidenza pubblica possa desumersi dalle previsioni del diritto comunitario, giacché, alla luce delle norme interne di cui all’art. 125 del Codice dei contratti, pur richiamate nella delibera impugnata, è da escludersi la possibilità dell’affidamento diretto senza l’avvio di una procedura negoziata, cui partecipino più concorrenti. Anzi, a dire il vero, visto il tipo di contratto, si potrebbe dubitare della stessa possibilità di configurare un servizio in economia, che implica pur sempre che il servizio permanga nella sfera di controllo dell’ente pubblico.
Comunque sia, occorre partire dalla questione relativa all’applicabilità dell’art. 23 del Codice di contratti, che riproduce la previsione dell’art. 5, par. 2, della direttiva 2004/17/CE, per la quale la direttiva stessa non si applica agli enti che forniscono un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico, i quali erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell’art. 2, par. 4, della stessa. Tale art. 2, a sua volta prevede che la fornitura al pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus non è considerata come un’attività ai sensi del paragrafo 2, lettera c), qualora altri enti possano liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare che la norma di cui all’art. 23 tende a sottrarre all’applicazione della disciplina comunitaria in tema di appalti le ipotesi di “... servizio pubblico degli autobus, offerto ad un pubblico indifferenziato che vi accede mediante il semplice pagamento del biglietto” (così TAR Lombardia, Brescia, 19 aprile 2007 n. 410; cfr. anche TAR Lombardia, Milano, sez. III; 22 giugno 2006 n. 1493), escludendo da tale novero servizi quali gli scuolabus, in quanto comportano modalità di accesso non indiscriminato.
L’esempio addotto dalle ricorrente, tendente a limitare l’esclusione a casi quali quello del noleggio autobus con conducente, appare quindi fuor luogo.
Alla fattispecie deve ritenersi applicabile, per converso, come evidenziato dalle parti resistenti, il Reg. CE 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, che è relativo proprio ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, il cui art. 5 riconosce alle autorità competenti la facoltà di aggiudicare direttamente i contratti di servizio pubblico il cui valore annuo medio stimato è inferiore a € 1.000.000 oppure che riguardano la fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri inferiore a 300.000 chilometri l’anno.
Le ricorrenti negano che l’affidamento diretto possa ritenersi consentito in base a detta previsione, stante l’esistenza di un divieto contemplato dalla richiamata norme della l.r. n. 18/2006.
Osserva il Collegio che, al di là della questione se la norma regionale in discorso possa in effetti costituire limite all’applicazione della norma comunitaria, la portata applicativa della norma regionale è, comunque, limitata ad un periodo transitorio, in relazione al quale è stata prevista una proroga dei servizi di trasporto d'interesse regionale. Secondo le ricorrenti tale regime di proroga è ancora in corso, in base al combinato disposto dell’art. 43, comma 2 della l.r. n. 8/2010 e dell’art. 8, comma 2, del Reg. CE 1370/2007. L’art. 43 in discorso ha il seguente testo: “In relazione alla definizione e al completamento del processo di cui al comma 1 e quindi con la predisposizione di tutti i prodotti necessari i contratti di servizio pubblico relativi ai servizi di trasporto pubblico locale regionale sono prorogati al 31 dicembre 2010 con eventuali rinnovi annuali entro il termine finale previsto dal Regolamento CE n. 1370/2007 articolo 8, comma 2”.
La Corte costituzionale, tuttavia, con sentenza 11 aprile 2011 n. 123 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 43 della l.r. n. 8/2010, in quanto in contrasto con quanto stabilito dall’art. 23 bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che delinea un regime transitorio per l’affidamento del servizio difforme da quello previsto dalla disposizione richiamata.
Ne consegue che l’argomento addotto dalle ricorrenti al fine di escludere l’applicabilità della norma comunitaria appare privo di fondamento, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.

6. Con il terzo motivo le ricorrenti deducono la violazione della l.r. n. 18/2006 e dell’art. 64 della l.. n. 19/2009, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti e falsità dei presupposti.
Secondo le ricorrenti il prolungamento dell’autolinea, in ogni caso, si sarebbe dovuto disporre in favore della Co.Me.Tra., in quanto affidataria dei servizi di trasporto e non dell’AMACO.
D’altra parte, in nessun caso il Comune di Castrolibero avrebbe potuto affidare il servizio all’AMACO, in quanto quest’ultima è azienda strumentale del Comune di Cosenza.
Le censure non sono fondate.
Quanto al primo aspetto, è chiaro che l’assunto delle ricorrenti è strettamente correlato all’affermazione secondo cui nel caso in questione si è avuta modifica di un’autolinea extraurbana, mediante prolungamento e non l’istituzione di una nuova linea. Ma si è visto che la vicenda non può essere ricostruita in questi termini.
Riguardo all’altro aspetto, è chiaro che, una volta accertata la legittimità di un affidamento diretto, il fatto che l’AMACO sia azienda strumentale del Comune di Cosenza non può avere rilievo, giacché ciò non incide sulla sfera della capacità del soggetto giuridico.

7. Le ricorrenti affermano, infine, la violazione dei principi in materia di affidamento di autolinee ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione.
L’Amministrazione avrebbe omesso di valutare le interferenze tra le linee preesistenti e quelle da istituire ed avrebbe violato l’obbligo di motivare al riguardo.
Il Comune, anziché rimuovere gli ostacoli, costituiti dall’impossibilità di manovra per la presenza di veicoli parcheggiati, che hanno impedito alle ricorrenti l’espletamento del servizio, si sarebbe limitato a prendere atto dell’isolamento del centro storico, giungendo, in modo apodittico ed ingiustificato, alla conclusione che il solo strumento per risolvere il problema fosse il prolungamento dell’autolinea n. 20 gestita dall’AMACO.
Le censure richiamate non sembrano tenere conto del fatto che il Comune di Castrolibero non si è limitato a disporre un affidamento in modo del tutto immotivato, ma che esso ha avuto luogo sulla base dell’analisi delle esigenze di mobilità della popolazione, dei correlativi obiettivi e delle modalità di affidamento che, a giudizio dell’Amministrazione, assicuravano la maggiore efficienza ed economicità del servizio.
Non appare, quindi, possibile sostenere che non sia state valutate le interferenze tra autolinee, giacché l’effettuazione di tale valutazione non implica altro che le analisi che sono state sopra richiamate, che risultano effettuate ed esternate in modo congruo.
Riguardo alla scelta della via del nuovo affidamento, anziché di quella della rimozione degli ostacoli, è chiaro che non si dispone, in quanto non viene fornito dalle ricorrenti, di alcun elemento per ritenere che tale scelta sia il frutto di un esercizio della funzione discrezionale contrassegnato da palese illogicità o irrazionalità o di un travisamento. L’unico elemento fornito è l’affermazione delle stesse ricorrenti, secondo la quale il servizio è stato sospeso per difficoltà o impossibilità di manovra connesse alla presenza di veicoli in sosta.

8. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 5 maggio 2011 – 8 giugno 2011 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente FF
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2011





 

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