Dr. Arch. Giuseppe Lombardo; rappresentati e difesi dagli
avv.ti Salvatore Barilla, Lucio Ricca, Cristina Lenoci e Francesco
Marascio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Reggio
Calabria, via Treviso Alta, 39;
contro
Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Locri, in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Natale Carbone, con domicilio eletto presso lo studio di questi
in Reggio Calabria, via Possidonea, 46/B;
nei confronti di
Cofely Italia s.p.a. (già Cofathec Servizi
s.p.a., all’esito del cambio di denominazione sociale avvenuto in corso di
causa, per atto notar Luigi La Gioia di Roma dell’11 novembre 2009, rep.
n. 80.705, racc. n. 20.224), in persona del suo procuratore speciale pro
tempore Mariano Screnci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco
Carnuccio, Pierfrancesco Della Porta e Giuseppe Strangio, con domicilio
eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, via Giulia, 54
– ricorrente incidentale;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del verbale
n. 4 del 16.4.2007 della gara di appalto integrato concernente i lavori di
adeguamento funzionale e ristrutturazione del Presidio ospedaliero di
Locri, con il quale è stata disposta dalla Commissione di gara
l’esclusione della costituenda A.T.I. guidata dalla Piero Mucciola s.p.a.,
conosciuta il 27.4. 2007;
del verbale della commissione n. 9 (finale)
del 30/05/2007 della stessa gara di appalto integrato, comunicato il
30.5.2007, con il quale l’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria
all’Impresa COFATHEC SERVIZI s.p.a.;
nonché, per quanto di ragione, del
punto 8 lett. e) e del punto 14 del bando, nella parte in cui gli stessi
disponessero in tesi la esclusione dalla gara nel caso di mancata
sottoscrizione dei documenti ivi indicati da parte dei professionisti con
meno di cinque anni non associati all’A.T.I. partecipante;
della
delibera della Commissione straordinaria della A.S.L. n. 9 di Locri n.
83/07, di cui si è avuta conoscenza tramite il verbale di gara n. 4 del
16.4.2007, con la quale è stata nominata la Commissione di gara ed in
particolare designato il presidente;
di ogni provvedimento presupposto,
connesso e/o consequenziale, con particolare riguardo ad atti
endoprocedimentali, quali il rifiuto dei documenti prodotti alla
Commissione di gara, come da verbale n. 9 del 30.5.2007, e del
provvedimento implicito di rigetto della istanza in data 3.5.2007, volta
ad ottenere l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione
dell’A.T.I. ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti:
della
deliberazione n. 410 adottata dalla Commissione Straordinaria dell’Azienda
Sanitaria Locale n. 9 di Locri del 19.9.2007, comunicata il 21.12.2007,
con la quale si è provveduto alla aggiudicazione definitiva dei lavori di
“Adeguamento funzionale e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di
Locri mediante l’adeguamento delle degenze (GRECA), il rifacimento di
tutte le parti impiantistiche tecnologiche, ristrutturazione edilizia,
costruzione nuova Centrale Elettrica, fornitura di arredi ed attrezzature
sanitarie”, con conseguente caducazione del contratto stipulato
dall’amministrazione con la controinteressata il 27 dicembre 2007;
e
per il risarcimento del danno subito dall’A.T.I. ricorrente, da
determinare nella misura equitativa del 10% dell’importo
dell’appalto;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli
atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 9 di
Locri e della Cofathec Servizi s.p.a.;
Visto il decreto del Presidente
di questo Tribunale n. 336 del 18 luglio 2007, di accoglimento della
domanda di misure cautelari provvisorie, avanzata da parte ricorrente con
atto notificato il 16 luglio 2007 e depositato il 18 luglio 2007;
Visto
il ricorso incidentale, proposto dalla Cofathec Servizi s.p.a., con atto
notificato il 20 luglio 2007 e depositato il 24 luglio 2007;
Visti i
motivi aggiunti notificati il 19 gennaio 2008 e depositati il 30 gennaio
2008, proposti avverso l’aggiudicazione definitiva;
Visti gli ulteriori
motivi aggiunti, notificati il 13 marzo 2008 e depositati il 21 marzo
2008, proposti avverso il contratto di appalto stipulato
dall’amministrazione con la Cofathec, per ottenerne la declaratoria di
caducazione;
Viste le ordinanze di questo Tribunale n. 365 del 13
settembre 2007 e n. 87 del 9 aprile 2008, di rigetto delle domande di
sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati
avanzate, rispettivamente, con il ricorso principale e con i motivi
aggiunti;
Visto l’ “atto di costituzione difensore” depositato il 28
aprile 2011, con il quale la Mucciola Piero s.p.a. ha aggiunto gli
avvocati Marascio e Lenoci ai suoi originari procuratori, avvocati Ricca e
Barilla;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il
dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO
Con atto notificato il 14 giugno 2007 e
depositato il 21 giugno 2007, la capogruppo Mucciola Piero s.p.a. –
unitamente agli altri componenti della costituenda A.T.I. che ha
partecipato alla gara di appalto integrato concernente i lavori di
adeguamento funzionale e ristrutturazione del Presidio ospedaliero di
Locri, indetta dalla A.S.L. n. 9 di Locri (bando pubblicato il 29
settembre 2006, importo a b.a. € 10.873.446,80) – impugna il provvedimento
che disposto l’esclusione dell’A.T.I. stessa dalla gara, assunto dalla
Commissione di gara nella seduta del 16 aprile 2007 (verbale n. 4), per “mancanza della dichiarazione richiesta al punto 8. del bando da parte
dell’ing. BERGO Stefania incaricata dall’ATI in qualità di professionista
abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni” e
per “mancata sottoscrizione della dichiarazione congiunta di cui al
punto 14 del bando”.
Le imprese e i professionisti componenti
dell’ATI Mucciola impugnano, inoltre, il verbale della Commissione di gara
n. 9 (finale) del 30 maggio 2007, con il quale la gara è stata aggiudicata
in via provvisoria alla Cofathec Servizi s.p.a., nonché, per quanto di
ragione, il punto 8 lett. e) e il punto 14 del bando di gara, nella parte
in cui gli stessi disponessero in tesi la esclusione dalla gara nel caso
di mancata sottoscrizione dei documenti ivi indicati da parte dei
professionisti con meno di cinque anni non associati all’A.T.I.
partecipante. Impugnano pure la delibera della Commissione straordinaria
della A.S.L. n. 9 di Locri n. 83/2007, con la quale è stata nominata la
Commissione di gara ed in particolare designato il presidente e ogni
provvedimento presupposto, connesso e / o consequenziale, con particolare
riguardo ad atti endoprocedimentali, quali il rifiuto dei documenti
prodotti alla Commissione come da verbale n. 9 del 30 maggio 2007, e il
provvedimento implicito di rigetto della istanza del 3 maggio 2007, volta
ad ottenere l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione
dell’A.T.I. ricorrente. Chiedono, infine, il risarcimento del danno
subito, da determinare nella misura equitativa del 10% dell’importo
dell’appalto.
L’A.T.I. ricorrente fa presente che i singoli
professionisti suoi associati hanno dichiarato, “ai sensi dell’art. 90
lett. g del codice dei contratti, la presenza di un professionista
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo
la vigente normativa”, indicando “la professionista nella persona della
Dr.ssa Stefania Bergo, collaboratrice a progetto dello Studio Archè
dell’Arch. Trinchero”.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
I)
Violazione dell’art. 17, comma 8, della legge n. 109/1994 e dell’art. 51
del D.P.R. n. 554/1999. Indebita estensione della ipotesi di esclusione
prevista dal bando di concorso ed eccesso di potere per violazione delle
disposizioni del bando e per falsità della causa.
Le disposizioni
in epigrafe avrebbero finalità soltanto promozionali e di esperienza
professionale e non imporrebbero l’associazione di giovani professionisti
all’A.T.I., sicché per il loro rispetto sarebbe sufficiente che “nella
compagine di un raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto
di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista
abilitato iscritto all’albo da meno di cinque anni senza la necessità che
questi assuma anche responsabilità contrattuali”. Non essendo un associato
o un progettista, l’ing. Bergo non sarebbe tenuto a sottoscrivere alcuna
dichiarazione. Né siffatto obbligo sarebbe imposto dai punti 8, lett. e),
e 14 del bando di gara, che si riferirebbero esclusivamente ai giovani
professionisti eventualmente progettisti o associati all’A.T.I. e non a
quelli, come nel caso di specie l’ing. Bergo, che sono meri collaboratori
a progetto dei professionisti associati all’A.T.I. In subordine, se la
prescrizione dettata dal punto 8, lett. e), fosse applicabile anche nel
caso dell’ing. Bergo, essa sarebbe illegittima per illogicità, contrasto
con la disciplina di rango primario e manista eterogeneità rispetto ai
fini da quest’ultima perseguiti.
II) Violazione delle regole legali
sull’interpretazione degli atti giuridici, con riguardo al bando di gara,
in riferimento all’interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363
cod. civ.), all’interpretazione secondo buona fede (art. 1355 cod. civ.),
alla conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.) e
all’interpretazione contro l’autore dell’atto (art. 1370 cod.
civ.).
La Commissione avrebbe interpretato le prescrizioni del
bando di gara in contrasto con le regole legali dell’ermeneutica.
III) Eccesso di potere per violazione del bando e per assenza di
confronto nella valutazione dei requisiti dei concorrenti in
contraddittorio. Violazione delle regole e dei principi relativi alla gara
nell’appalto concorso.
L’esclusione dell’A.T.I. Mucciola – come
pure dell’A.T.I. Edilminniti Zeta 3 - avrebbe determinato, essendo rimasta
in gara solo la Cofathec, l’impossibilità per l’amministrazione di operare
una corretta valutazione delle offerte, che abbisognerebbe di almeno due
partecipanti da confrontare, trattandosi di procedura assimilabile
all’appalto concorso.
IV) Violazione degli articoli 21, comma 5,
della legge n. 109/1994 e 92 del D.P.R. n. 554/1999, in relazione anche
all’art. 107 del D.Lg.vo n. 267/2000.
Sarebbe illegittimo, per
impossibilità di cumulo delle due funzioni, il conferimento della
presidenza della Commissione di gara al responsabile del procedimento
arch. Galletta.
Con motivi aggiunti notificati il 19 gennaio 2008 e
depositati il 30 gennaio 2008, i componenti dell’A.T.I. Mucciola impugnano
la sopravvenuta deliberazione della Commissione straordinaria della A.S.L.
n. 9 di Locri n. 410 del 19 settembre 2007, comunicata il 21.12.2007, con
la quale si è provveduto alla aggiudicazione definitiva della gara in
questione.
I ricorrenti fanno valere, in via derivata, gli stessi vizi
già dedotti avverso l’aggiudicazione provvisoria, ribadendo, in
particolare che i giovani professionisti non devono essere necessariamente
“associati” all’A.T.I.
Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 13
marzo 2008 e depositati il 21 marzo 2008, viene infine contestato il
contratto stipulato tra l’amministrazione e la Cofathec in data 27
dicembre 2007 (rep. notaio Putortì n. 5738), in ordine al quale i
ricorrenti sostengono che a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione
definitiva esso sarebbe automaticamente travolto e chiedono che il
Tribunale ne dichiari appunto la caducazione degli effetti.
I
ricorrenti concludono – anche con successive memorie – per l’accoglimento
del ricorso, sostenendo, tra l’altro, la tempestività dei motivi aggiunti,
la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla
domanda di caducazione del contratto e la sopravvenuta carenza di
interesse della controinteressata Cofathec alla decisione della proposta
impugnativa incidentale, attesa la pendenza a suo carico di procedura di
risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e
grave ritardo, ai sensi dell’art. 136 del D.Lg.vo n. 163/2006.
La
A.S.L. n. 9 di Locri si è costituita in giudizio ed ha sostenuto, con
articolate contro deduzioni e successive memorie, la piena legittimità del
proprio operato, eccependo, tra l’altro, la tardività dei primi motivi
aggiunti. L’amministrazione resistente conclude per la reiezione del
gravame.
Anche la Cofathec Servizi s.p.a. si è costituita in giudizio
ed ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa dell’aggiudicazione da
parte dell’impresa esclusa, sostenendo nel merito, con ampie
argomentazioni, la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Con atto
notificato il 20 luglio 2007 e depositato il 24 luglio 2007, la Cofathec
ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che l’A.T.I. Lucciola avrebbe
dovuto essere esclusa anche per mancanza di una dichiarazione autonoma e
completa, ai sensi del punto 8, e), del bando da parte dell’ing. Bergo e
per mancata sottoscrizione della stessa dichiarazione da parte dei
professionisti associati a Politecnica - Ingegneria ed architettura, soc.
coop.
Con successive memorie la Cofethec – oltre a comunicare la sua
nuova denominazione di “Cofely Italia s.p.a.” - ha contestato
l’ammissibilità e la tempestività dei motivi aggiunti e la sussistenza
della giurisdizione amministrativa sulla domanda di caducazione del
contratto, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata
assunta in decisione nella pubblica udienza del 18 maggio 2011.
DIRITTO
1. La controversia in esame riguarda l’esclusione
della costituenda A.T.I. capitanata dalla Mucciola Piero s.p.a. dalla gara
bandita dalla A.S.L. n. 9 di Locri per l’affidamento dei lavori di
“Adeguamento funzionale e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di
Locri mediante l’adeguamento delle degenze (GRECA), il rifacimento di
tutte le parti impiantistiche tecnologiche, ristrutturazione edilizia,
costruzione nuova Centrale Elettrica, fornitura di arredi ed attrezzature
sanitarie” (bando pubblicato il 29 settembre 2006, importo a b.a. €
10.873.446,80). Riguarda altresì l’aggiudicazione della gara alla
controinteressata Cofathec Servizi s.p.a. (oggi Cofely Italia s.p.a.) ed
il contratto con la stessa stipulato dall’amministrazione il 27 dicembre
2007.
La gara è disciplinata, ratione temporis, dal D.Lg.vo n.
163/2006 e dal D.P.R. n. 554/1999.
La contestata esclusione dell’A.T.I.
Mucciola è stata disposta dalla Commissione aggiudicatrice nella seduta
del 16 aprile 2007 (verbale n. 4), per “mancanza della dichiarazione
richiesta al punto 8. del bando da parte dell’ing. BERGO Stefania
incaricata dall’ATI in qualità di professionista abilitato all’esercizio
della professione da meno di cinque anni” e per “mancata
sottoscrizione della dichiarazione congiunta di cui al punto 14 del
bando”.
Ai sensi dell’art. 90, comma 7, terzo periodo, del D.Lg.vo
n. 163/2006, “Il regolamento definisce le modalità per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi
di idee”.
L’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999 dispone che “i raggruppamenti temporanei … devono prevedere la presenza di un
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di
residenza”.
Il punto 8 del bando prevede quanto segue:
“8.
REQUISITI DEL PROGETTISTA – I liberi professionisti singoli o associati,
gli studi associati, le società di professionisti e le società di
ingegneria, i consorzi stabili di progettazione e le consorziate da essi
indicati di cui all’art. 90 comma 1, lettere d), e), f) e h) del Codice
dei contratti e il progettista incaricato dell’integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche associati od indicati dal costruttore dovranno
presentare pena l’esclusione la seguente documentazione.
…
omissis …
8. e) Il/I progettista/i esecutore/i, il
professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della
professione, il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche della progettazione dovranno presentare pena
l’esclusione dichiarazione dalla quale risulti:
a) l’impegno ad
eseguire la progettazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato
speciale d’appalto;
b) l’Albo professionale al quale è inscritto
ed il numero di iscrizione;
c) l’inesistenza delle situazioni
indicate all’art. 38 del Codice degli appalti;
d) l’inesistenza
nei propri confronti della pendenza di procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
1956 n. 1423;
e) l’inesistenza delle situazioni indicate
all’art. 51 del DPR 554/99;
f) l’inesistenza delle situazioni
indicate all’art. 90 comma 8 del Codice dei contratti;
g) di
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione
vigente;
h) di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza
previsti dal D.Lgs. 626/94;
i) di non aver emesso, senza
autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai
sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi
ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo
superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti,
commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati
artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14,
accertate con provvedimento esecutivo;
j) l’inesistenza, ai
sensi dell’art. 34, comma 2 del codice dei contratti, di forme di
controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento
sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio la non
comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante /
titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con
poteri di rappresentanza”.
Al punto 14, primo periodo, del bando si
legge, poi:
“Nel caso di ricorso all’ATI la dichiarazione di
partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, pena
l’esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese di
costruzione associate, dai professionisti incaricati della progettazione,
dal progettista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche e dal professionista abilitato da meno di 5 anni
all’esercizio della professione associati …”.
La costituenda A.T.I.
Mucciola ha prodotto alla A.S.L. una dichiarazione, datata 29 novembre
2006, contenente quanto richiesto dal punto 8 e) del bando, recante anche
i dati dell’ing. Stefania Bergo - collaboratrice a progetto dello studio
Archè, indicata da tutti i progettisti associati quale professionista
abilitata da meno di cinque anni “presente” nell’A.T.I. ai sensi dell’art.
51, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999 – ma priva della sua sottoscrizione
(come pure di quelle degli ingegneri Federzoni, Frassineti, Gusso e
Montorsi, anch’essi indicati nel testo tra “i sottoscritti”).
La
dichiarazione prodotta dall’A.T.I. Mucciola ai sensi del punto 14 del
bando, anch’essa datata 29 novembre 2006, non reca, invece, menzione
alcuna del professionista abilitato da meno di cinque anni e tanto meno la
sua sottoscrizione.
2. Il collegio ritiene superfluo l’esame delle
eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità, nonché del ricorso
incidentale, giacché il ricorso è infondato.
3. Con il I) e il II)
motivo, i ricorrenti deducono che la Commissione aggiudicatrice avrebbe
interpretato le prescrizioni del bando di gara in contrasto con le regole
legali dell’ermeneutica. L’art. 90, comma 7, del D.Lg.vo n. 163/2006 e
l’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999 avrebbero finalità soltanto
promozionali e di esperienza professionale e non imporrebbero
l’associazione di giovani professionisti all’A.T.I., sicché per il loro
rispetto sarebbe sufficiente che “nella compagine di un raggruppamento sia
contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di
dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all’albo da meno di
cinque anni senza la necessità che questi assuma anche responsabilità
contrattuali”. Non essendo un associato o un progettista, l’ing. Bergo non
sarebbe tenuto a sottoscrivere alcuna dichiarazione. Né siffatto obbligo
sarebbe imposto dai punti 8, lett. e), e 14 del bando di gara, che si
riferirebbero esclusivamente ai giovani professionisti eventualmente
progettisti o associati all’A.T.I. e non a quelli, come nel caso di specie
l’ing. Bergo, che sono meri collaboratori a progetto dei professionisti
associati all’A.T.I. In subordine, se le prescrizioni dettate dal punto 8,
lett. e) e dal punto 14 del bando, fossero applicabili anche nel caso
dell’ing. Bergo, esse sarebbero illegittime per illogicità, contrasto con
la disciplina di rango primario e manifesta eterogeneità rispetto ai fini
da quest’ultima perseguiti.
Tali censure non sono condivisibili.
E’
al collegio ben noto l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza
secondo cui ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 554/1999, per poter
partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualità di
raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un
professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della
professione, e ciò in quanto la norma parla soltanto di "presenza" di un
giovane professionista, con evidenti finalità di carattere "promozionale",
non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo
di "associare" lo stesso al raggruppamento e, che, pertanto, ai fini della
valida partecipazione di un’A.T.I. a procedure indette per
l'aggiudicazione di servizi di progettazione, sarebbe sufficiente che
nella compagine del raggruppamento medesimo sia contemplata la presenza,
con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un
professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza
la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (C.G.A.,
2 marzo 2009, n. 95; C.S., V, 24 ottobre 2006, n. 6347).
Ciò posto,
occorre tuttavia distinguere, come precisato dalla giurisprudenza più
attenta (v. T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 1 luglio 2010, n. 8151), tra la
mera partecipazione del professionista all'associazione temporanea, e la
consistenza ed il significato del suo apporto professionale. Ed invero, va
ritenuto che l'apporto partecipativo del giovane professionista, ancorché
a titolo "promozionale", non possa ridursi ad una mera attività
assimilabile ad una sorta di tirocinio, dovendosi considerare, invece, la
previsione legislativa quale fonte di opportunità per l'espletamento di
prestazioni per le quali il giovane professionista è abilitato, e che
hanno significative refluenze sul complesso delle prestazioni dell'A.T.I.,
a nulla rilevando, in tal senso, che lo stesso assuma, più o meno
direttamente, responsabilità contrattuali con la p.a. ovvero partecipi in
maniera più o meno significativa all'associazione temporanea medesima.
D'altronde, se si guarda alla ratio ed alla finalità della norma,
viene in rilievo come l'intendimento del legislatore sia stato, ad avviso
del collegio, quello di garantire ai c.d. giovani professionisti -
attraverso lo strumento in discussione, che costituisce un modo per
avviare gli stessi, di regola privi di qualsivoglia curriculum
professionale, al mondo lavorativo - l'acquisizione di un minimo di
esperienza e di qualificazione professionale da poter "spendere" in
successive procedure di gara ovvero nella propria attività libero -
professionale complessivamente intesa: orbene, tale finalità non può che
essere realizzata con un ruolo professionale attivo. Ciò che conta, in
definitiva, è che il giovane professionista - pur senza assurgere a
responsabilità sociali probabilmente non proporzionate alla sua ridotta
formazione professionale - partecipi effettivamente al servizio di
progettazione oggetto di affidamento maturando esperienze professionali e
lavorative (C.G.A., 30 marzo 2011, n. 293).
Anche la normativa
regolamentare, del resto, precisa ora espressamente – fugando ogni dubbio
sul significato da attribuire alla normativa primaria di riferimento (art.
90, comma 7, del D.Lg.vo n. 163/2006) - che la “presenza” del giovane
professionista deve avere contenuto professionale effettivo (v. art. 253,
comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, che specifica come il giovane
professionista debba essere presente nel raggruppamento “quale
progettista” e indica le possibili modalità).
In tale ottica, nella
fattispecie appare del tutto legittimo che il bando di gara, integrando
opportunamente le per verità scarne disposizioni dell’art. 51, comma 3,
del D.P.R. n. 554/1999, abbia previsto che detto ruolo professionale
attivo deve trovare garanzia e riscontro formale nelle dichiarazioni da
rendere ai sensi del punto 8, lett. e) e del punto 14, senza che in tal
modo la lettera della lex specialis tradisca una pretesa diversa ratio, abbisogni di forzature interpretative extra testuali, ovvero
possa considerarsi violativa della normativa primaria (sulla legittimità
di previsioni di bando che impongono al giovane professionista la
dichiarazione di possesso dei requisiti generali e dell’attività che si
impegna a svolgere, cfr. C.S., V, 1 ottobre 2010, n. 7267).
Essa
rappresenta al contrario una misura di tutela dell’effettività della
partecipazione del giovane professionista – sia pure non quale associato –
che sarebbe altrimenti del tutto aleatoria. Basti al riguardo rilevare che
il contratto di lavoro a progetto (peraltro escluso per le “professioni
intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in
appositi albi professionali” dall’art. 61, comma 3, del D.Lg.vo n.
276/2003) in essere tra lo studio Arché e l’ing. Bergo non indica la
qualifica professionale di questa, né chiarisce esattamente i termini
della sua attività di collaborazione alla progettazione in questione
(neppure citata).
Né il mancato rispetto delle predette previsioni di
bando da parte dell’A.T.I. Mucciola avrebbe potuto essere “sanato” da una
integrazione documentale successiva, perché “non è ammissibile e viola il
principio della par condicio l’ammissione di un concorrente
all’integrazione di una dichiarazione errata che era stata richiesta a
pena di esclusione, in ottemperanza ad una clausola in equivoca del bando
di gara” (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 22 novembre 2007, n. 6410).
4. Con il III) motivo si sostiene che l’esclusione dell’A.T.I.
Mucciola – come pure dell’A.T.I. Edilminniti Zeta 3 - avrebbe determinato,
essendo rimasta in gara solo la Cofathec, l’impossibilità per
l’amministrazione di operare una corretta valutazione delle offerte, che
abbisognerebbe di almeno due partecipanti da confrontare, trattandosi di
procedura assimilabile all’appalto concorso.
La censura non ha pregio,
alla luce delle “modalità di aggiudicazione” previste dal bando
(pag. 15), secondo cui “la gara sarà aggiudicata al concorrente la cui
offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Si procederà
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente
dall’amministrazione”.
Gli stessi ricorrenti ammettono che
l’offerta Cofathec, unica rimasta in gara, ha raggiunto il punteggio
minimo previsto per l’idoneità, sicché non si vede come l’amministrazione
avrebbe legittimamente potuto rifiutarle l’aggiudicazione.
5. Con
il IV motivo, i ricorrenti deducono che sarebbe illegittimo, per
impossibilità di cumulo delle due funzioni, il conferimento della
presidenza della Commissione di gara al responsabile del procedimento
arch. Galletta.
Anche questa doglianza non merita
accoglimento.
Nessuna norma impedisce il cumulo di compiti addebitato
al Presidente della Commissione. Anzi il comma 4 dell’art. 84 del D.Lg.vo
n. 163/2006 conferma, indirettamente la legittimità di tale cumulo
prevedendo limiti solo per i commissari diversi dal presidente. E
d’altronde, la giurisprudenza ha avuto anche modo di precisare che non
sussiste incompatibilità tra le funzioni di Presidente della Commissione
di gara e quella di responsabile del procedimento - RUP, mentre, per altro
verso, l'approvazione degli atti della Commissione non può essere
ricompresa nella nozione di controllo, risolvendosi in una revisione
interna, connessa alla responsabilità unitaria del procedimento (T.A.R.
Calabria, Reggio Calabria, 16 giugno 2010, n. 561; v. pure T.A.R. Toscana,
II, 13 luglio 2007, n. 1273; T.A.R. Lazio, III, 25 marzo 2005, n.
2132).
6. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il
ricorso in esame risulta infondato e va quindi rigettato.
7.
Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le
parti delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese
compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di
consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF, Estensore
Caterina
Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Primo
Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2011