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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 8 giugno 2011 n. 474
Giuseppe Caruso – Presidente f.f. ed Estensore


Contratti della p.a. – Disciplina normativa – A.T.I. – Giovani professionisti – Apporto partecipativo – Modalità

 

 

In tema di presenza di giovani professionisti nelle a.t.i. concorrenti a bandi relativi a incarichi di progettazione, l'apporto partecipativo del giovane professionista, ancorché a titolo 'promozionale', non può ridursi ad una mera attività assimilabile ad una sorta di tirocinio, dovendosi considerare, invece, la previsione legislativa quale fonte di opportunità per l'espletamento di prestazioni per le quali il giovane professionista è abilitato, e che hanno significative refluenze sul complesso delle prestazioni dell'A.T.I., a nulla rilevando, in tal senso, che lo stesso assuma, più o meno direttamente, responsabilità contrattuali con la p.a. ovvero partecipi in maniera più o meno significativa all'associazione temporanea medesima.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 532 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Mucciola Piero s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Roberto Mucciola, impresa capo gruppo di una A.T.I. da costituirsi con le seguenti imprese: Impianti Elettrici Calabresi – IM.EL.CA. di Santo ed Eugenio Gattuso s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Eugenio Gattuso; Dr. Architetto Cesare Trinchero, titolare dello studio di architettura Archè; Società di professionisti Politecnica – Ingegneria ed architettura, soc. coop., in persona del legale rappresentante sig. Gabriele Giacobazzi; Studio Architetti associati, in persona del legale rappresentante sig. Roberto Lapi;

 

Dr. Arch. Giuseppe Lombardo; rappresentati e difesi dagli avv.ti Salvatore Barilla, Lucio Ricca, Cristina Lenoci e Francesco Marascio, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Reggio Calabria, via Treviso Alta, 39;

contro



Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Locri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Natale Carbone, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Reggio Calabria, via Possidonea, 46/B;

nei confronti di



Cofely Italia s.p.a. (già Cofathec Servizi s.p.a., all’esito del cambio di denominazione sociale avvenuto in corso di causa, per atto notar Luigi La Gioia di Roma dell’11 novembre 2009, rep. n. 80.705, racc. n. 20.224), in persona del suo procuratore speciale pro tempore Mariano Screnci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Carnuccio, Pierfrancesco Della Porta e Giuseppe Strangio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, via Giulia, 54 – ricorrente incidentale;

per l'annullamento



quanto al ricorso principale:
del verbale n. 4 del 16.4.2007 della gara di appalto integrato concernente i lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione del Presidio ospedaliero di Locri, con il quale è stata disposta dalla Commissione di gara l’esclusione della costituenda A.T.I. guidata dalla Piero Mucciola s.p.a., conosciuta il 27.4. 2007;
del verbale della commissione n. 9 (finale) del 30/05/2007 della stessa gara di appalto integrato, comunicato il 30.5.2007, con il quale l’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria all’Impresa COFATHEC SERVIZI s.p.a.;
nonché, per quanto di ragione, del punto 8 lett. e) e del punto 14 del bando, nella parte in cui gli stessi disponessero in tesi la esclusione dalla gara nel caso di mancata sottoscrizione dei documenti ivi indicati da parte dei professionisti con meno di cinque anni non associati all’A.T.I. partecipante;
della delibera della Commissione straordinaria della A.S.L. n. 9 di Locri n. 83/07, di cui si è avuta conoscenza tramite il verbale di gara n. 4 del 16.4.2007, con la quale è stata nominata la Commissione di gara ed in particolare designato il presidente;
di ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, con particolare riguardo ad atti endoprocedimentali, quali il rifiuto dei documenti prodotti alla Commissione di gara, come da verbale n. 9 del 30.5.2007, e del provvedimento implicito di rigetto della istanza in data 3.5.2007, volta ad ottenere l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione dell’A.T.I. ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti:
della deliberazione n. 410 adottata dalla Commissione Straordinaria dell’Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Locri del 19.9.2007, comunicata il 21.12.2007, con la quale si è provveduto alla aggiudicazione definitiva dei lavori di “Adeguamento funzionale e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Locri mediante l’adeguamento delle degenze (GRECA), il rifacimento di tutte le parti impiantistiche tecnologiche, ristrutturazione edilizia, costruzione nuova Centrale Elettrica, fornitura di arredi ed attrezzature sanitarie”, con conseguente caducazione del contratto stipulato dall’amministrazione con la controinteressata il 27 dicembre 2007;
e per il risarcimento del danno subito dall’A.T.I. ricorrente, da determinare nella misura equitativa del 10% dell’importo dell’appalto;

Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Locri e della Cofathec Servizi s.p.a.;
Visto il decreto del Presidente di questo Tribunale n. 336 del 18 luglio 2007, di accoglimento della domanda di misure cautelari provvisorie, avanzata da parte ricorrente con atto notificato il 16 luglio 2007 e depositato il 18 luglio 2007;
Visto il ricorso incidentale, proposto dalla Cofathec Servizi s.p.a., con atto notificato il 20 luglio 2007 e depositato il 24 luglio 2007;
Visti i motivi aggiunti notificati il 19 gennaio 2008 e depositati il 30 gennaio 2008, proposti avverso l’aggiudicazione definitiva;
Visti gli ulteriori motivi aggiunti, notificati il 13 marzo 2008 e depositati il 21 marzo 2008, proposti avverso il contratto di appalto stipulato dall’amministrazione con la Cofathec, per ottenerne la declaratoria di caducazione;
Viste le ordinanze di questo Tribunale n. 365 del 13 settembre 2007 e n. 87 del 9 aprile 2008, di rigetto delle domande di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati avanzate, rispettivamente, con il ricorso principale e con i motivi aggiunti;
Visto l’ “atto di costituzione difensore” depositato il 28 aprile 2011, con il quale la Mucciola Piero s.p.a. ha aggiunto gli avvocati Marascio e Lenoci ai suoi originari procuratori, avvocati Ricca e Barilla;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2011 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con atto notificato il 14 giugno 2007 e depositato il 21 giugno 2007, la capogruppo Mucciola Piero s.p.a. – unitamente agli altri componenti della costituenda A.T.I. che ha partecipato alla gara di appalto integrato concernente i lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione del Presidio ospedaliero di Locri, indetta dalla A.S.L. n. 9 di Locri (bando pubblicato il 29 settembre 2006, importo a b.a. € 10.873.446,80) – impugna il provvedimento che disposto l’esclusione dell’A.T.I. stessa dalla gara, assunto dalla Commissione di gara nella seduta del 16 aprile 2007 (verbale n. 4), per “mancanza della dichiarazione richiesta al punto 8. del bando da parte dell’ing. BERGO Stefania incaricata dall’ATI in qualità di professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni” e per “mancata sottoscrizione della dichiarazione congiunta di cui al punto 14 del bando”.
Le imprese e i professionisti componenti dell’ATI Mucciola impugnano, inoltre, il verbale della Commissione di gara n. 9 (finale) del 30 maggio 2007, con il quale la gara è stata aggiudicata in via provvisoria alla Cofathec Servizi s.p.a., nonché, per quanto di ragione, il punto 8 lett. e) e il punto 14 del bando di gara, nella parte in cui gli stessi disponessero in tesi la esclusione dalla gara nel caso di mancata sottoscrizione dei documenti ivi indicati da parte dei professionisti con meno di cinque anni non associati all’A.T.I. partecipante. Impugnano pure la delibera della Commissione straordinaria della A.S.L. n. 9 di Locri n. 83/2007, con la quale è stata nominata la Commissione di gara ed in particolare designato il presidente e ogni provvedimento presupposto, connesso e / o consequenziale, con particolare riguardo ad atti endoprocedimentali, quali il rifiuto dei documenti prodotti alla Commissione come da verbale n. 9 del 30 maggio 2007, e il provvedimento implicito di rigetto della istanza del 3 maggio 2007, volta ad ottenere l’annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione dell’A.T.I. ricorrente. Chiedono, infine, il risarcimento del danno subito, da determinare nella misura equitativa del 10% dell’importo dell’appalto.
L’A.T.I. ricorrente fa presente che i singoli professionisti suoi associati hanno dichiarato, “ai sensi dell’art. 90 lett. g del codice dei contratti, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo la vigente normativa”, indicando “la professionista nella persona della Dr.ssa Stefania Bergo, collaboratrice a progetto dello Studio Archè dell’Arch. Trinchero”.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 17, comma 8, della legge n. 109/1994 e dell’art. 51 del D.P.R. n. 554/1999. Indebita estensione della ipotesi di esclusione prevista dal bando di concorso ed eccesso di potere per violazione delle disposizioni del bando e per falsità della causa.
Le disposizioni in epigrafe avrebbero finalità soltanto promozionali e di esperienza professionale e non imporrebbero l’associazione di giovani professionisti all’A.T.I., sicché per il loro rispetto sarebbe sufficiente che “nella compagine di un raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all’albo da meno di cinque anni senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali”. Non essendo un associato o un progettista, l’ing. Bergo non sarebbe tenuto a sottoscrivere alcuna dichiarazione. Né siffatto obbligo sarebbe imposto dai punti 8, lett. e), e 14 del bando di gara, che si riferirebbero esclusivamente ai giovani professionisti eventualmente progettisti o associati all’A.T.I. e non a quelli, come nel caso di specie l’ing. Bergo, che sono meri collaboratori a progetto dei professionisti associati all’A.T.I. In subordine, se la prescrizione dettata dal punto 8, lett. e), fosse applicabile anche nel caso dell’ing. Bergo, essa sarebbe illegittima per illogicità, contrasto con la disciplina di rango primario e manista eterogeneità rispetto ai fini da quest’ultima perseguiti.
II) Violazione delle regole legali sull’interpretazione degli atti giuridici, con riguardo al bando di gara, in riferimento all’interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 cod. civ.), all’interpretazione secondo buona fede (art. 1355 cod. civ.), alla conservazione degli atti giuridici (art. 1367 cod. civ.) e all’interpretazione contro l’autore dell’atto (art. 1370 cod. civ.).
La Commissione avrebbe interpretato le prescrizioni del bando di gara in contrasto con le regole legali dell’ermeneutica.
III) Eccesso di potere per violazione del bando e per assenza di confronto nella valutazione dei requisiti dei concorrenti in contraddittorio. Violazione delle regole e dei principi relativi alla gara nell’appalto concorso.
L’esclusione dell’A.T.I. Mucciola – come pure dell’A.T.I. Edilminniti Zeta 3 - avrebbe determinato, essendo rimasta in gara solo la Cofathec, l’impossibilità per l’amministrazione di operare una corretta valutazione delle offerte, che abbisognerebbe di almeno due partecipanti da confrontare, trattandosi di procedura assimilabile all’appalto concorso.
IV) Violazione degli articoli 21, comma 5, della legge n. 109/1994 e 92 del D.P.R. n. 554/1999, in relazione anche all’art. 107 del D.Lg.vo n. 267/2000.
Sarebbe illegittimo, per impossibilità di cumulo delle due funzioni, il conferimento della presidenza della Commissione di gara al responsabile del procedimento arch. Galletta.
Con motivi aggiunti notificati il 19 gennaio 2008 e depositati il 30 gennaio 2008, i componenti dell’A.T.I. Mucciola impugnano la sopravvenuta deliberazione della Commissione straordinaria della A.S.L. n. 9 di Locri n. 410 del 19 settembre 2007, comunicata il 21.12.2007, con la quale si è provveduto alla aggiudicazione definitiva della gara in questione.
I ricorrenti fanno valere, in via derivata, gli stessi vizi già dedotti avverso l’aggiudicazione provvisoria, ribadendo, in particolare che i giovani professionisti non devono essere necessariamente “associati” all’A.T.I.
Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 13 marzo 2008 e depositati il 21 marzo 2008, viene infine contestato il contratto stipulato tra l’amministrazione e la Cofathec in data 27 dicembre 2007 (rep. notaio Putortì n. 5738), in ordine al quale i ricorrenti sostengono che a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione definitiva esso sarebbe automaticamente travolto e chiedono che il Tribunale ne dichiari appunto la caducazione degli effetti.
I ricorrenti concludono – anche con successive memorie – per l’accoglimento del ricorso, sostenendo, tra l’altro, la tempestività dei motivi aggiunti, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di caducazione del contratto e la sopravvenuta carenza di interesse della controinteressata Cofathec alla decisione della proposta impugnativa incidentale, attesa la pendenza a suo carico di procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell’art. 136 del D.Lg.vo n. 163/2006.
La A.S.L. n. 9 di Locri si è costituita in giudizio ed ha sostenuto, con articolate contro deduzioni e successive memorie, la piena legittimità del proprio operato, eccependo, tra l’altro, la tardività dei primi motivi aggiunti. L’amministrazione resistente conclude per la reiezione del gravame.
Anche la Cofathec Servizi s.p.a. si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa dell’aggiudicazione da parte dell’impresa esclusa, sostenendo nel merito, con ampie argomentazioni, la legittimità dei provvedimenti impugnati.
Con atto notificato il 20 luglio 2007 e depositato il 24 luglio 2007, la Cofathec ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che l’A.T.I. Lucciola avrebbe dovuto essere esclusa anche per mancanza di una dichiarazione autonoma e completa, ai sensi del punto 8, e), del bando da parte dell’ing. Bergo e per mancata sottoscrizione della stessa dichiarazione da parte dei professionisti associati a Politecnica - Ingegneria ed architettura, soc. coop.
Con successive memorie la Cofethec – oltre a comunicare la sua nuova denominazione di “Cofely Italia s.p.a.” - ha contestato l’ammissibilità e la tempestività dei motivi aggiunti e la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla domanda di caducazione del contratto, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 18 maggio 2011.

DIRITTO



1. La controversia in esame riguarda l’esclusione della costituenda A.T.I. capitanata dalla Mucciola Piero s.p.a. dalla gara bandita dalla A.S.L. n. 9 di Locri per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento funzionale e ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Locri mediante l’adeguamento delle degenze (GRECA), il rifacimento di tutte le parti impiantistiche tecnologiche, ristrutturazione edilizia, costruzione nuova Centrale Elettrica, fornitura di arredi ed attrezzature sanitarie” (bando pubblicato il 29 settembre 2006, importo a b.a. € 10.873.446,80). Riguarda altresì l’aggiudicazione della gara alla controinteressata Cofathec Servizi s.p.a. (oggi Cofely Italia s.p.a.) ed il contratto con la stessa stipulato dall’amministrazione il 27 dicembre 2007.
La gara è disciplinata, ratione temporis, dal D.Lg.vo n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 554/1999.
La contestata esclusione dell’A.T.I. Mucciola è stata disposta dalla Commissione aggiudicatrice nella seduta del 16 aprile 2007 (verbale n. 4), per “mancanza della dichiarazione richiesta al punto 8. del bando da parte dell’ing. BERGO Stefania incaricata dall’ATI in qualità di professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni” e per “mancata sottoscrizione della dichiarazione congiunta di cui al punto 14 del bando”.
Ai sensi dell’art. 90, comma 7, terzo periodo, del D.Lg.vo n. 163/2006, “Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee”.
L’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999 dispone che “i raggruppamenti temporanei … devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza”.
Il punto 8 del bando prevede quanto segue:
“8. REQUISITI DEL PROGETTISTA – I liberi professionisti singoli o associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione e le consorziate da essi indicati di cui all’art. 90 comma 1, lettere d), e), f) e h) del Codice dei contratti e il progettista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche associati od indicati dal costruttore dovranno presentare pena l’esclusione la seguente documentazione.
… omissis …
8. e) Il/I progettista/i esecutore/i, il professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione, il professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche della progettazione dovranno presentare pena l’esclusione dichiarazione dalla quale risulti:
a) l’impegno ad eseguire la progettazione nei tempi e nei modi indicati dal capitolato speciale d’appalto;
b) l’Albo professionale al quale è inscritto ed il numero di iscrizione;
c) l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 del Codice degli appalti;
d) l’inesistenza nei propri confronti della pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423;
e) l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 51 del DPR 554/99;
f) l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 90 comma 8 del Codice dei contratti;
g) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente;
h) di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 626/94;
i) di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza provvista ai sensi dell’art. 2 della L. 386/90, assegno o più assegni in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a € 51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a € 10.329,14, accertate con provvedimento esecutivo;
j) l’inesistenza, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del codice dei contratti, di forme di controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del c.c. nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre imprese concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese concorrenti del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza”.
Al punto 14, primo periodo, del bando si legge, poi:
“Nel caso di ricorso all’ATI la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese di costruzione associate, dai professionisti incaricati della progettazione, dal progettista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e dal professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione associati …”.
La costituenda A.T.I. Mucciola ha prodotto alla A.S.L. una dichiarazione, datata 29 novembre 2006, contenente quanto richiesto dal punto 8 e) del bando, recante anche i dati dell’ing. Stefania Bergo - collaboratrice a progetto dello studio Archè, indicata da tutti i progettisti associati quale professionista abilitata da meno di cinque anni “presente” nell’A.T.I. ai sensi dell’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999 – ma priva della sua sottoscrizione (come pure di quelle degli ingegneri Federzoni, Frassineti, Gusso e Montorsi, anch’essi indicati nel testo tra “i sottoscritti”).
La dichiarazione prodotta dall’A.T.I. Mucciola ai sensi del punto 14 del bando, anch’essa datata 29 novembre 2006, non reca, invece, menzione alcuna del professionista abilitato da meno di cinque anni e tanto meno la sua sottoscrizione.

2. Il collegio ritiene superfluo l’esame delle eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità, nonché del ricorso incidentale, giacché il ricorso è infondato.

3. Con il I) e il II) motivo, i ricorrenti deducono che la Commissione aggiudicatrice avrebbe interpretato le prescrizioni del bando di gara in contrasto con le regole legali dell’ermeneutica. L’art. 90, comma 7, del D.Lg.vo n. 163/2006 e l’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999 avrebbero finalità soltanto promozionali e di esperienza professionale e non imporrebbero l’associazione di giovani professionisti all’A.T.I., sicché per il loro rispetto sarebbe sufficiente che “nella compagine di un raggruppamento sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all’albo da meno di cinque anni senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali”. Non essendo un associato o un progettista, l’ing. Bergo non sarebbe tenuto a sottoscrivere alcuna dichiarazione. Né siffatto obbligo sarebbe imposto dai punti 8, lett. e), e 14 del bando di gara, che si riferirebbero esclusivamente ai giovani professionisti eventualmente progettisti o associati all’A.T.I. e non a quelli, come nel caso di specie l’ing. Bergo, che sono meri collaboratori a progetto dei professionisti associati all’A.T.I. In subordine, se le prescrizioni dettate dal punto 8, lett. e) e dal punto 14 del bando, fossero applicabili anche nel caso dell’ing. Bergo, esse sarebbero illegittime per illogicità, contrasto con la disciplina di rango primario e manifesta eterogeneità rispetto ai fini da quest’ultima perseguiti.
Tali censure non sono condivisibili.
E’ al collegio ben noto l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza secondo cui ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 554/1999, per poter partecipare all'affidamento di incarichi di progettazione in qualità di raggruppamento temporaneo non è necessario avere come associato un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, e ciò in quanto la norma parla soltanto di "presenza" di un giovane professionista, con evidenti finalità di carattere "promozionale", non potendo essere intesa come prescrizione di un vero e proprio obbligo di "associare" lo stesso al raggruppamento e, che, pertanto, ai fini della valida partecipazione di un’A.T.I. a procedure indette per l'aggiudicazione di servizi di progettazione, sarebbe sufficiente che nella compagine del raggruppamento medesimo sia contemplata la presenza, con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza, di un professionista abilitato iscritto all'albo da meno di cinque anni, senza la necessità che questi assuma anche responsabilità contrattuali (C.G.A., 2 marzo 2009, n. 95; C.S., V, 24 ottobre 2006, n. 6347).
Ciò posto, occorre tuttavia distinguere, come precisato dalla giurisprudenza più attenta (v. T.A.R. Sicilia, Palermo, III, 1 luglio 2010, n. 8151), tra la mera partecipazione del professionista all'associazione temporanea, e la consistenza ed il significato del suo apporto professionale. Ed invero, va ritenuto che l'apporto partecipativo del giovane professionista, ancorché a titolo "promozionale", non possa ridursi ad una mera attività assimilabile ad una sorta di tirocinio, dovendosi considerare, invece, la previsione legislativa quale fonte di opportunità per l'espletamento di prestazioni per le quali il giovane professionista è abilitato, e che hanno significative refluenze sul complesso delle prestazioni dell'A.T.I., a nulla rilevando, in tal senso, che lo stesso assuma, più o meno direttamente, responsabilità contrattuali con la p.a. ovvero partecipi in maniera più o meno significativa all'associazione temporanea medesima. D'altronde, se si guarda alla ratio ed alla finalità della norma, viene in rilievo come l'intendimento del legislatore sia stato, ad avviso del collegio, quello di garantire ai c.d. giovani professionisti - attraverso lo strumento in discussione, che costituisce un modo per avviare gli stessi, di regola privi di qualsivoglia curriculum professionale, al mondo lavorativo - l'acquisizione di un minimo di esperienza e di qualificazione professionale da poter "spendere" in successive procedure di gara ovvero nella propria attività libero - professionale complessivamente intesa: orbene, tale finalità non può che essere realizzata con un ruolo professionale attivo. Ciò che conta, in definitiva, è che il giovane professionista - pur senza assurgere a responsabilità sociali probabilmente non proporzionate alla sua ridotta formazione professionale - partecipi effettivamente al servizio di progettazione oggetto di affidamento maturando esperienze professionali e lavorative (C.G.A., 30 marzo 2011, n. 293).
Anche la normativa regolamentare, del resto, precisa ora espressamente – fugando ogni dubbio sul significato da attribuire alla normativa primaria di riferimento (art. 90, comma 7, del D.Lg.vo n. 163/2006) - che la “presenza” del giovane professionista deve avere contenuto professionale effettivo (v. art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, che specifica come il giovane professionista debba essere presente nel raggruppamento “quale progettista” e indica le possibili modalità).
In tale ottica, nella fattispecie appare del tutto legittimo che il bando di gara, integrando opportunamente le per verità scarne disposizioni dell’art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999, abbia previsto che detto ruolo professionale attivo deve trovare garanzia e riscontro formale nelle dichiarazioni da rendere ai sensi del punto 8, lett. e) e del punto 14, senza che in tal modo la lettera della lex specialis tradisca una pretesa diversa ratio, abbisogni di forzature interpretative extra testuali, ovvero possa considerarsi violativa della normativa primaria (sulla legittimità di previsioni di bando che impongono al giovane professionista la dichiarazione di possesso dei requisiti generali e dell’attività che si impegna a svolgere, cfr. C.S., V, 1 ottobre 2010, n. 7267).
Essa rappresenta al contrario una misura di tutela dell’effettività della partecipazione del giovane professionista – sia pure non quale associato – che sarebbe altrimenti del tutto aleatoria. Basti al riguardo rilevare che il contratto di lavoro a progetto (peraltro escluso per le “professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali” dall’art. 61, comma 3, del D.Lg.vo n. 276/2003) in essere tra lo studio Arché e l’ing. Bergo non indica la qualifica professionale di questa, né chiarisce esattamente i termini della sua attività di collaborazione alla progettazione in questione (neppure citata).
Né il mancato rispetto delle predette previsioni di bando da parte dell’A.T.I. Mucciola avrebbe potuto essere “sanato” da una integrazione documentale successiva, perché “non è ammissibile e viola il principio della par condicio l’ammissione di un concorrente all’integrazione di una dichiarazione errata che era stata richiesta a pena di esclusione, in ottemperanza ad una clausola in equivoca del bando di gara” (T.A.R. Lombardia, Milano, I, 22 novembre 2007, n. 6410).

4. Con il III) motivo si sostiene che l’esclusione dell’A.T.I. Mucciola – come pure dell’A.T.I. Edilminniti Zeta 3 - avrebbe determinato, essendo rimasta in gara solo la Cofathec, l’impossibilità per l’amministrazione di operare una corretta valutazione delle offerte, che abbisognerebbe di almeno due partecipanti da confrontare, trattandosi di procedura assimilabile all’appalto concorso.
La censura non ha pregio, alla luce delle “modalità di aggiudicazione” previste dal bando (pag. 15), secondo cui “la gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall’amministrazione”.
Gli stessi ricorrenti ammettono che l’offerta Cofathec, unica rimasta in gara, ha raggiunto il punteggio minimo previsto per l’idoneità, sicché non si vede come l’amministrazione avrebbe legittimamente potuto rifiutarle l’aggiudicazione.

5. Con il IV motivo, i ricorrenti deducono che sarebbe illegittimo, per impossibilità di cumulo delle due funzioni, il conferimento della presidenza della Commissione di gara al responsabile del procedimento arch. Galletta.
Anche questa doglianza non merita accoglimento.
Nessuna norma impedisce il cumulo di compiti addebitato al Presidente della Commissione. Anzi il comma 4 dell’art. 84 del D.Lg.vo n. 163/2006 conferma, indirettamente la legittimità di tale cumulo prevedendo limiti solo per i commissari diversi dal presidente. E d’altronde, la giurisprudenza ha avuto anche modo di precisare che non sussiste incompatibilità tra le funzioni di Presidente della Commissione di gara e quella di responsabile del procedimento - RUP, mentre, per altro verso, l'approvazione degli atti della Commissione non può essere ricompresa nella nozione di controllo, risolvendosi in una revisione interna, connessa alla responsabilità unitaria del procedimento (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 16 giugno 2010, n. 561; v. pure T.A.R. Toscana, II, 13 luglio 2007, n. 1273; T.A.R. Lazio, III, 25 marzo 2005, n. 2132).

6. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso in esame risulta infondato e va quindi rigettato.

7. Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente FF, Estensore
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Primo Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/06/2011





 

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