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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 2 maggio 2011 n. 413
G. Calvo Pres. - G. Brini Est.
O. Lomonaco (Avv. G. Spagnolo) contro il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, il Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, il Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale XII Ambito Territoriale di Modena, il Dirigente Scolastico Istituto Professionale Statale Industria Artigianato Fermo Corni di Modena, il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 8° Circolo di Modena, il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 6° Circolo di Modena, il Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Geometri Guarino Guarini di Modena, il Dirigente Scolastico Istituto Superiore D'Arte Venturi di Modena (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di P. Cuoghi, ed altra (non costituite)


Istruzione pubblica - Graduatorie per l'abilitazione all'insegnamento e l’immissione in ruolo - Revisione in autotutela - Termine di tre anni ex art. 1 comma 136 della legge n. 311/2004 - Applicabilità

 

 

In tema di revisione in autotutela delle graduatorie per l'abilitazione all'insegnamento, nonché per l’immissione in ruolo dei docenti, il punto 6.7 del DM 55/2005 (che in effetti prevede la qualificazione come di fatto del servizio prestato dal soggetto sulla base di erroneo punteggio) va necessariamente letto in combinato disposto con l’art. 1 comma 136 della legge n. 311/2004, norma primaria che pone all’Amministrazione il limite temporale di tre anni all'esercizio del potere di autoannullamento dei provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati, anche se la relativa esecuzione sia perdurante. Ne consegue l’illegittimità dell’impugnata esclusione dalla graduatoria.

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Ornella Lomonaco, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Spagnolo, con domicilio eletto presso Giancarlo Fanzini in Bologna, via S. Stefano 43;

contro



Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale Xii Ambito Territoriale di Modena, Dirigente Scolastico Istituto Professionale Statale Industria Artigianato Fermo Corni di Modena, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 8° Circolo di Modena, Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 6° Circolo di Modena, Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Geometri Guarino Guarini di Modena, Dirigente Scolastico Istituto Superiore D'Arte Venturi di Modena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

nei confronti di



Paola Cuoghi, Rossella Gigliarelli;

per l'annullamento



A) della graduatoria provinciale permanente relativa al profilo professionale di Assistente Amministrativo (DDG 57/3157 del 19 marzo 2010) compilata dall'Ufficio Scolastico provinciale di Modena, e dell'atto di stremi ignoti della sua approvazione.
B) della esclusione della ricorrente, nonchè degli atti di avviso e di conclusione del procedimento di esclusione emessi dal Dirigente USP e dal Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale in data 4 agosto 2010 definito con il Decreto 17420 del 21 settembre 2010.
C) del Decreto 17418 del 21 settembre 2010 di esclusione della ricorrente dal concorso ivi citato e della relativa lettera di trasmissione prot. 17420 del 21 settembre 2010, nonché degli altri eventuali atti prodromici o consequenziali.
D) per l'accertamento della validità dei servizi di assistente amministrativo in scuole statali e non statali a decorrere dall'A.SC. 2003/2004.
E) e per la condanna dell'Amministrazione centrale del Ministero Istruzione Università e Ricerca in solido con le Scuole concorrenti al risarcimento del danno.
Con motivi aggiunti:
1) dell'atto connesso al ricorso principale costituito dall'annullamento del servizio e relativo punteggio già attribuito effettuato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "CARPI 2" svolti nel profilo professionale di Assistente Amministrativo dalla ricorrente nell'A.SC. 2006/2007 dal 20 SETTEMBRE 2006 al 31 AGOSTO 2007;
2) della "relazione ricorso Lomonaco Ornella" a firma del Dirigente USP Modena, depositata in data 16/12/2010 a seguito OCI;
3) dell'atto omissivo, implicito nella suddetta Relazione per il principio di non contestazione, connesso al ricorso principale (impugnativa dell'apposizione di R riserva nella Graduatoria provinciale di prima fascia 2010) costituito dai comportamenti materiali illegittimi tenuti in data 14/9/2010 nel corso della convocazione in ufficio degli aventi titolo a nomine a tempo determinato nel profilo professionale della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale Xii Ambito Territoriale di Modena e di Dirigente Scolastico Istituto Professionale Statale Industria Artigianato Fermo Corni di Modena e di Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 8° Circolo di Modena e di Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 6° Circolo di Modena e di Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Geometri Guarino Guarini di Modena e di Dirigente Scolastico Istituto Superiore D'Arte Venturi di Modena;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2011 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



I. La ricorrente è stata esclusa dai concorsi per Assistente Amministrativo indetti con DDG. n. 94- prot. 4432 del 9.4.2009 ai fini dell'inserimento nella graduatoria permanente, e con DDG. 57/3157 del 19.3.2010, ai fini dell'aggiornamento del punteggio, per mancanza del requisito di servizio di 24 mesi prestato nelle scuole statali.
Ciò perché tale servizio era stato effettivamente prestato come assistente amministrativa preso scuole statali della provincia di Modena, ma sulla base di graduatorie di circolo e di istituto ritenute viziate in quanto, nella relativa domanda (del 20.7.2005), la ricorrente aveva a suo tempo dichiarato alcuni periodi di servizio presso l’Istituto Tecnico legalmente riconosciuto Leonida di Lentini (ora Gregorio Magno) che sono risultati, ad un successivo controllo, come svolti in base a contratti di collaborazione coordinata continuativa e non di lavoro subordinato.
Le scuole DD Modena 6°, IC Carpi 2 e DD Modena 8° hanno allora dichiarato il servizio prestato presso di loro come “di fatto”; in relazione a ciò l’Amministrazione scolastica ha considerato venuto meno anche il requisito necessario per la partecipazione al concorso e per l’inserimento nella graduatoria permanente (24 mesi di servizio prestato nelle scuole statali).
La ricorrente deduce: nullità per inosservanza delle competenze, eccesso di potere per motivazione apparente e supponente illegittimità della retroattività, violazione dell’art.70 d.lgs. 276/2003 come modificato dalla legge n.191/2009, eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità, difetto di istruttoria, violazione art.1 co .136 l.n.311 del 30.12.2004.
Chiede la condanna al risarcimento del danno.
Con atto notificato il 10.1.2011 e depositato il 14.1 successivo sono stati proposti i seguenti motivi aggiunti: violazione del giudicato costituzionale n.399/2008, violazione di legge per omessa motivazione, inosservanza della sent. della Corte Costituzionale n.310/2010, interferenza sulle graduatorie di III fascia insussistenza del presupposto dell’esclusione, inammissibilità del riferimento a ord. n.487/2010.
E’ costituita e resiste l’Amministrazione intimata.
II. La seconda graduatoria (2008-2011), di cui si discute, ha risentito di vizi riguardanti la prima (2005-2008), che sarebbe stata stilata sulla base di servizi non validi (in quanto svolti dalla ricorrente come co.co.co e non come dipendente), e di dichiarazioni che avrebbero indotto in errore le scuole nell’assegnazione del punteggio e delle supplenze.
In relazione a tale “errore” , valorizzato sia nei provvedimenti impugnati che nella relazione illustrativa, va preliminarmente chiarito che non si tratta di false dichiarazioni, ma della dichiarazione di servizi realmente svolti, la cui rilevanza giuridica agli effetti del punteggio da attribuire andava comunque verificata dalle singole scuole.
In tal senso era il DM 55/2005, che al punto 5.8 disponeva " il candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio".
Questa la disciplina delle verifiche contenuta al successivo punto 6 dello stesso DM:
6.4 - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003, n. 3, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
6.5 – Durante il primo rapporto di lavoro, i predetti controlli sono effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante , per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
6.6 - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini
dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall’art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nellegraduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche indicate nel modello di domanda, nonchè al Sistema
Informativo per i necessari e successivi adeguamenti.
6.7 – In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto
per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia predisposte sia ai sensi del D.M. 10.10.2001, n. 150 che del presente decreto, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
6.8 - In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro, durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione”.
Come ha ritenuto la giurisprudenza in un caso analogo (T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 29 aprile 2010 , n. 1044) il punto 6.7 ora riportato (che in effetti prevede la qualificazione come di fatto del servizio prestato dal soggetto sulla base di erroneo punteggio) va necessariamente letto in combinato disposto con l’art. 1 comma 136 della legge n. 311/2004, norma primaria che pone all’Amministrazione il limite temporale di tre anni all'esercizio del potere di autoannullamento dei provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
Il collegio condivide pienamente sia l’ impostazione sia le conclusioni cui è pervenuto il TAR Sardegna: “Si ritiene dunque che la disposizione contenuta nel decreto ministeriale possa essere applicata solo quando il procedimento di autotutela si sia concluso nell'arco del triennio (e quindi nel caso di specie per quanto attiene l'efficacia nella graduatoria del triennio di riferimento). Ma nel caso in esame, invece, il provvedimento è stato assunto solo successivamente (scaduto il triennio) ed avrebbe rilievo nella graduatoria successiva (2008/2011).
In definitiva il dirigente scolastico non poteva applicare la disposizione ministeriale per la nuova e successiva graduatoria (2008-2011), in quanto ostava la citata disposizione di legge - come tale prevalente - in considerazione del tempo trascorso.
L'impossibilità di esercitare il potere di autotutela (sia per il decorso triennio, sia per l'omessa convalida tempestiva) trascina, come conseguenza, l'impossibilità di qualificare come servizio di fatto e non di diritto le prestazioni di guardarobiera effettuata in favore dell'amministrazione scolastica.”.
Anche nel caso in esame l’autotutela tardiva rende illegittimo il sostanziale azzeramento dell’attività lavorativa svolta nel corso del precedente triennio (con privazione del titolo di accesso alla successiva procedura), ferma restando la doverosa rettifica del punteggio in seno a quest’ultima, a fronte della non valutabilità del servizio prestato in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ribadita in via generale con la circolare MIUR n. 8166 del 5.6.2009.
La scelta dei titoli ai quali attribuire un punteggio appartiene infatti alla discrezionalità dell'Autorità scolastica e non può ritenersi né irragionevole (a fronte della necessità di seguire criteri automatici ed omogenei di valutazione) né irrispettosa della par condicio.
Il ricorso va di conseguenza accolto nei limiti di cui sopra, con reinserimento della ricorrente nella graduatoria ma con decurtazione del punteggio.
La domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario va invece respinta, in considerazione dell'insufficienza delle allegazioni e delle prove addotte a suo fondamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla l’impugnata esclusione ed i presupposti decreti degli istituti scolastici ivi citati.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, che liquida in €.2.000,00 (duemila/00) oltre ad IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Grazia Brini, Consigliere, Estensore
Ugo Di Benedetto, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/05/2011





 

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