Bocchi Laerte ed Altra, rappresentato e difeso dagli avv.
Aldo Bernardoni, Roberto Manservisi, con domicilio eletto presso Roberto
Manservisi in Bologna, via Santo Stefano 16; Gamberini Luisa;
contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita'
Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata
per legge in Bologna, via Guido Reni 4; Sopraintendente Beni
Architettonici e Paesaggio Bologna;
nei confronti di
Caty S.r.l.;
per l'annullamento
del provvedimento della Soprintendenza BAP
Bologna prot. n. 1502 dell' 8.8.2003;
di ogni altro atto preordinato,
connesso e/o correlato.
Visti il ricorso e i relativi
allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i
Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti
tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7
aprile 2011 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e
diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento
del provvedimento n. 1502/2003 con cui la Soprintendenza
dell’Emilia-Romagna aveva prescritto interventi di manutenzione delle
tubature (coibentazione) a carico della proprietà del piano superiore, con
ciò peraltro legittimando il mantenimento dell’attuale collocazione che i
ricorrenti ritengono illegittima e causa principale dei danni al soffitto
affrescato sottostante.
I ricorrenti avevano lamentato infiltrazioni a
seguito lavori realizzati nel piano superiore dalla Caty srl per rendere
abitabile il sottotetto (utilizzo dell’intercapedine sovrastante per
condotte idriche, scarichi, condizionamento ecc.) che danneggiano il
soffitto affrescato dell’appartamento sottostante: deducono che da perizie
svolte in procedimento civili e penali risulta l’inidoneità del sistema
adottato per prevenire perdite con violazione dell’art. 28 RD
1564/1942).
La Soprintendenza, dopo aver sollecitato - su impulso dei
ricorrenti - la Caty ad eliminare in radice il problema evidenziando
l’inammissibilità della collocazione delle tubazioni stante la presenza
del bene vincolato sottostante, ha adottato il provvedimento impugnato
che, pur finalizzato all’applicazione dell’art. 131 del D.L.vo 490/1999
(ordine di reintegrazione: prescrizione opere necessarie ) prescrive
interventi di manutenzione delle tubature (coibentazione) con ciò
peraltro, deducono i ricorrenti, legittimando il mantenimento dell’attuale
collocazione che i ricorrenti stessi ritengono contrastare con l’art. 28
RD 1564/1942 e fonte di possibili danni al soffitto affrescato.
Le
censure attengono alla violazione dell’art. 7 della L. n. 241/11990 (erano
interessati facilmente individuabili anche ricorrenti, da tempo in
rapporto di corrispondenza con la Soprintendenza) ed alla violazione delle
norme che impongono di tenere separate le tubazioni da muri e solai che
portano affreschi (art. 26 e 28 RD 1564/1942).
Appare fondata ed
assorbente la censura di violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, in
quanto il provvedimento che impone misure volte a tutelare un bene
vincolato (soffitto affrescato di proprietà dei ricorrenti) deve
necessariamente essere adottato dopo aver chiesto alla proprietà di
esprimere il proprio punto di vista.
Né può essere applicato l’art.
21-octies, in quanto la natura tecnico-valutativa del provvedimento non
consente di considerare ininfluente l’apporto che l’interessato avrebbe
potuto dare se fosse stato preavvertito nei modi previsti dalla
legge.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente
annullamento del provvedimento impugnato nella sola parte concernente gli
impianti e le tubazioni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono
liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe ai
sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero
intimato al pagamento a favore dei ricorrenti della somma complessiva di
Euro 3600,000 (tremilaseicento/00) oltre CPA ed IVA a titolo di spese di
giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio
del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo
Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Alberto
Pasi, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2011