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n. 6-2011 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 26 aprile 2011 n. 403
G. Mozzarelli Pres. - B. Lelli Est.
Bocchi L. ed altra (Avv.ti A. Bernardoni, R. Manservisi) contro il Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di Caty S.r.l. (non costituita)


Edilizia ed urbanistica - Provvedimento che impone misure volte a tutelare un bene vincolato – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità - Art. 21-octies L. 241/90 - Inapplicabilità

 

 

Il provvedimento che impone misure volte a tutelare un bene vincolato (soffitto affrescato di proprietà dei ricorrenti) deve necessariamente essere adottato dopo aver chiesto alla proprietà di esprimere il proprio punto di vista pena la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Né può essere applicato l’art. 21-octies, in quanto la natura tecnico-valutativa del provvedimento non consente di considerare ininfluente l’apporto che l’interessato avrebbe potuto dare se fosse stato preavvertito nei modi previsti dalla legge

 

 


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 116 del 2004, proposto da:

 

Bocchi Laerte ed Altra, rappresentato e difeso dagli avv. Aldo Bernardoni, Roberto Manservisi, con domicilio eletto presso Roberto Manservisi in Bologna, via Santo Stefano 16; Gamberini Luisa;

contro



Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; Sopraintendente Beni Architettonici e Paesaggio Bologna;

nei confronti di



Caty S.r.l.;

per l'annullamento



del provvedimento della Soprintendenza BAP Bologna prot. n. 1502 dell' 8.8.2003;
di ogni altro atto preordinato, connesso e/o correlato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Bruno Lelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Col ricorso in epigrafe si chiede l’annullamento del provvedimento n. 1502/2003 con cui la Soprintendenza dell’Emilia-Romagna aveva prescritto interventi di manutenzione delle tubature (coibentazione) a carico della proprietà del piano superiore, con ciò peraltro legittimando il mantenimento dell’attuale collocazione che i ricorrenti ritengono illegittima e causa principale dei danni al soffitto affrescato sottostante.
I ricorrenti avevano lamentato infiltrazioni a seguito lavori realizzati nel piano superiore dalla Caty srl per rendere abitabile il sottotetto (utilizzo dell’intercapedine sovrastante per condotte idriche, scarichi, condizionamento ecc.) che danneggiano il soffitto affrescato dell’appartamento sottostante: deducono che da perizie svolte in procedimento civili e penali risulta l’inidoneità del sistema adottato per prevenire perdite con violazione dell’art. 28 RD 1564/1942).
La Soprintendenza, dopo aver sollecitato - su impulso dei ricorrenti - la Caty ad eliminare in radice il problema evidenziando l’inammissibilità della collocazione delle tubazioni stante la presenza del bene vincolato sottostante, ha adottato il provvedimento impugnato che, pur finalizzato all’applicazione dell’art. 131 del D.L.vo 490/1999 (ordine di reintegrazione: prescrizione opere necessarie ) prescrive interventi di manutenzione delle tubature (coibentazione) con ciò peraltro, deducono i ricorrenti, legittimando il mantenimento dell’attuale collocazione che i ricorrenti stessi ritengono contrastare con l’art. 28 RD 1564/1942 e fonte di possibili danni al soffitto affrescato.
Le censure attengono alla violazione dell’art. 7 della L. n. 241/11990 (erano interessati facilmente individuabili anche ricorrenti, da tempo in rapporto di corrispondenza con la Soprintendenza) ed alla violazione delle norme che impongono di tenere separate le tubazioni da muri e solai che portano affreschi (art. 26 e 28 RD 1564/1942).
Appare fondata ed assorbente la censura di violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento che impone misure volte a tutelare un bene vincolato (soffitto affrescato di proprietà dei ricorrenti) deve necessariamente essere adottato dopo aver chiesto alla proprietà di esprimere il proprio punto di vista.
Né può essere applicato l’art. 21-octies, in quanto la natura tecnico-valutativa del provvedimento non consente di considerare ininfluente l’apporto che l’interessato avrebbe potuto dare se fosse stato preavvertito nei modi previsti dalla legge.
In conclusione il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella sola parte concernente gli impianti e le tubazioni.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento a favore dei ricorrenti della somma complessiva di Euro 3600,000 (tremilaseicento/00) oltre CPA ed IVA a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore
Alberto Pasi, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2011





 

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