T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 24 maggio 2011 n. 4605
Pres. Orciuolo – Est. Francavilla
METRO PROGETTO S.R.L. (Avv. P. Morganti) c/ ROMA CAPITALE (Avv. S. Siracusa) |
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Edilizia ed urbanistica – Abuso – Istanza di sanatoria – Adozione di sanzioni – Inammissibilità – Ragioni
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In materia di edilizia, quando viene presentata una domanda di condono, in base al disposto dell'art. 38 l. n. 47/85, l'amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall'istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia.
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N. 04605/2011 REG.PROV.COLL.
N. 06685/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6685 del 2006, proposto da
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METRO PROGETTO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Isonzo n. 42 presso lo studio dell’avv. Paolo Morganti che la rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Sergio Siracusa
per l'annullamento
della determinazione dirigenziale n. 836 dell’8 marzo 2006 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione e la rimozione delle opere ivi indicate e consistenti nel cambio di destinazione d’uso di due locali garage, resi comunicanti ed adibiti ad abitazione, intervenuto mediante la realizzazione di un bagno, l’apertura di tre varchi finestra e di due porte d’ingresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2011 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 13 giugno 2006 e depositato il 10 luglio 2006 la Metro Progetto s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 836 dell’8 marzo 2006 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione e la rimozione delle opere ivi indicate e consistenti nel cambio di destinazione d’uso di due locali garage, resi comunicanti ed adibiti ad abitazione, intervenuto mediante la realizzazione di un bagno, l’apertura di tre varchi finestra e di due porte d’ingresso.
Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 18 luglio 2006, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 4376 del 26 luglio 2006 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 5 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Metro Progetto s.r.l. impugna la determinazione dirigenziale n. 836 dell’8 marzo 2006 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione e la rimozione delle opere ivi indicate e consistenti nel cambio di destinazione d’uso di due locali garage, resi comunicanti ed adibiti ad abitazione, intervenuto mediante la realizzazione di un bagno, l’apertura di tre varchi finestra e di due porte d’ingresso.
Con la prima censura la ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato che non avrebbe potuto essere adottato in relazione ad opere per le quale era stata previamente presentata un istanza di condono edilizio.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 38 l. n. 47/85, applicabile al condono edilizio previsto dal decreto legge n. 269/03 in virtù del richiamo operato dall'art. 32 commi 25 e 28 del testo normativo in esame, la presentazione, entro il termine previsto dalla legge, della domanda di condono accompagnata dall'attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell'oblazione "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".
Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell'art. 38 l. n. 47/85, l'amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall'istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Lazio – Roma n. 15297/10; TAR Campania - Napoli n. 1472/08; TAR Puglia - Lecce n. 621/07).
Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa dagli atti risulta che in data 10 dicembre 2004 la ricorrente ha presentato al Comune di Roma un’istanza di condono edilizio (avente prot. n. 2004/185551) concernente le opere indicate nel provvedimento impugnato.
Ogni eventuale contestazione circa la data di ultimazione delle opere e la conseguente concedibilità del beneficio, sollevata dal Comune di Roma nella memoria depositata il 20 luglio 2006 e non rilevabile in maniera inequivoca dagli atti di causa (si esprime in tal senso solo l’esposto dell’amministratore del condominio laddove non risultano univocamente significativi gli atti di accertamento dell’abuso redatti dall’ente locale), dovrà essere risolta nell’ambito del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di sanatoria.
Ne consegue che prima della definizione del procedimento in questione il Comune di Roma, in virtù del richiamato art. 38 l. n. 47/85, non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento sanzionatorio.
La fondatezza della censura in esame comporta l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria di assorbimento – per esigenze di economia processuale – degli ulteriori motivi proposti) e l’annullamento dell’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di emettere, se del caso, all’esito della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di condono nell’ambito dei poteri di vigilanza e repressione alla stessa riconosciuti dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente.
La peculiarità della vicenda giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;
2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/05/2011
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